Gazzetta n. 148 del 2000-06-27 |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 26 maggio 2000 |
Approvazione del modello di registro cronologico degli ufficiali di riscossione. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Vista la legge 28 settembre 1998, n. 337, recante la delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione; Visto l'art. 44 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il quale prevede che, con decreto del Ministero delle finanze, sia approvato il modello di registro cronologico da tenersi dagli ufficiali della riscossione con le forme e con le modalita' stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario; Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative alla individuazione delle competenze ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni; Visto il parere reso dalla commissione consultiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nelle sedute del 20 gennaio e 10 maggio 2000; Decreta: Art. 1. E' approvato il modello di registro cronologico di cui all'allegato 1 e sono approvate le specifiche tecniche di cui all'allegato 2 per la redazione del registro cronologico informatico. | Art. 2. L'ufficiale di riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente in apposito registro, conforme al modello approvato con il presente decreto, da tenersi con le forme e con le modalita' stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario. | Art. 3. Il registro, prima di essere messo in uso, e' numerato progressivamente in ogni pagina dall'Ufficio delle entrate individuato in via generale, per ciascun ambito, con decreto del Ministero delle finanze da notificare al concessionario. Il predetto registro e' vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura del concessionario al predetto Ufficio delle entrate. | Art. 4. Il registro, composto di norma, di 100 pagine numerate, bollate e firmate dal direttore dell'Ufficio delle entrate o da un suo delegato, reca: a pag. 1 cognome e nome dell'ufficiale della riscossione intestatario del registro stesso, nonche' data e numero di inizio e di ultimazione delle annotazioni riportare sul registro; a pag. 2 tipo di atto cui le annotazioni contenute nel registro si riferiscono, nonche' dichiarazione dell'Ufficio delle entrate circa l'espletamento delle formalita' di competenza; a pag. 3 sono indicati i riferimenti necessari per la corretta gestione del registro. Le successive pagine del registro, devono risultare suddivise in nove colonne cosi' intestate: 1 - numero progressivo; 2 - data (giorno, mese, anno); 3 - specie dell'atto o del verbale; 4 - codice fiscale; 5 - contribuente; 6 - entrata; 7 - anno; 8 - importo; 9 - note. Sulle colonne dal n. 6 al n. 8 va posta la scritta "debito per cui si procede". Le pagine del registro devono essere suddivise in senso orizzontale in almeno dieci parti (comprendenti piu' righe) al fine di consentire l'annotazione di altrettanti atti contraddistinti da numeri progressivi. | Art. 5. Le formalita' di cui agli articoli che precedono, quando sono espletate in via informatica, sono rese sulla base delle specifiche tecniche riportate in allegato al presente decreto (allegato 2). Il sistema informativo assicura, in modo automatico, la numerazione progressiva, la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni, l'identificazione del soggetto che ha effettuato le operazioni nonche' il rilascio delle quietanze, ai sensi del regolamento di attuazione previsto dall'art. 3, comma 147, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549. I concessionari della riscossione forniscono, con cadenza trimestrale, all'Ufficio delle entrate competente i dati relativi agli atti e alle quietanze emessi dagli ufficiali di riscossione, entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del trimestre, su supporto magnetico o in via telematica in conformita' alle specifiche tecniche riportate al capitolo 5 dell'allegato 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2000 Il direttore generale: Romano | ----> Vedere ALLEGATO da Pag. 10 a Pag. 21 della G.U. <---- |
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