Gazzetta n. 147 del 2000-06-26
COMUNI
COMUNICATO
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2000.
Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma I, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 13 luglio 2000.
La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
Comune di Agazzano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Agazzano

Il comune di AGAZZANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. applicabili sul territorio comunale nelle seguenti misure:
per le sole abitazioni principali 4,5 per mille nonche' per le pertinenze cosi' come stabilito dall'articolo 30, comma 12, legge 488/1999;
per tutti gli immobili diversi dall' abitazione principale 5,5 per mille; 2) di determinare per l'anno 2000 la detrazione per la sola abitazione principale e fattispecie equivalente in L. 200.000 con i termini e le modalita' del decreto legislativo 504/1992 come novellato; 3) di determinare altresi' le seguenti ulteriori detrazioni:
a) portatori di handicap : L. 500.000;
b) disoccupati: L. 500.000;
c) lavoratori posti in cassa integrazione: L. 500.000;
d) per soggetti con particolari situazioni di disagio sociale, previo accertamento da parte degli organi di assistenza sociale: L. 500.000;
e) per nuclei familiari che si insediano in unita' immobiliari di nuova realizzazione (limitatamente ai primi quattro anni di possesso): L. 500.000. (Omissis). 00A8391;

Comune di Airuno;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Airuno

Il comune di AIRUNO (provincia di Lecco) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ridotta: 4,8 per mille da applicare alle abitazioni principali;
aliquota ordinaria: 6,4 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui all'aliquota ridotta; 2 di aumentare per l'anno 2000 la detrazione I.C.I. per abitazione principale che passa dalle attuali L. 200.000 a L. 240.000. (Omissis). 00A8392;

Comune di Ala;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ala

Il comune di ALA (provincia di Trento) ha adottato, il 1o dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nell'ambito di questo comune, nella misura del 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2000, in L. 240.000 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad A/6, e relative pertinenze, quali definite nell'art. 4 del Regolamento I.C.I.. (Omissis). 00A8393;

Comune di Albavilla;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Albavilla

Il comune di ALBAVILLA (provincia di Como) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2) di fissare per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (detrazione d'imposta L. 200.000 annue). (Omissis). 00A8394;

Comune di Alberobello;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alberobello

Il comune di ALBEROBELLO (provincia di Bari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e precisamente:
a) nella misura del 5,25 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per le sole unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
b) nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico; tale aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
c) nella misura del 5 per mille per l'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, che la occupano quale abitazione principale;
d) nella misura del 5,75 per mille per tutti gli altri soggetti. 2) di confermare per l'anno 2000 la misura della detrazione I.C.I. sull'abitazione principale, occupata direttamente dal soggetto passivo, di L. 220.000 come da delibera di c.c. n. 16 del 22. marzo 1999. 3) di applicare una ulteriore detrazione di L. 280.000 per i titolari di:
pensione sociale;
assegno sociale;
trattamento al minimo INPS. Condizione nei casi di cui al punto 3 e' che il nucleo familiare sia composto da unica persona. 4) di applicare una ulteriore detrazione di L. 150.000, anche per l'anno 2000, per le abitazioni principali dei contribuenti che abbiano le condizioni sociali, requisiti e reddito di seguito descritte:
a) famiglie con portatori di handicap:
famiglie che includono portatori di handicap con attestato di invalidita' non inferiore al 100% con reddito familiare complessivo, imponibile IRPEF riferito all'anno 1999, non superiore a L. 12.000.0000 pro-capite;
portatore di handicap unico componente del nucleo familiare con attestato di invalidita' non inferiore al 75%.
b) famiglie di pensionati:
pensionati ultrasessantacinquenni alla data del 1o gennaio 2000 titolari di sola pensione sociale (nucleo composto da piu' persone);
pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF derivante esclusivamente da pensioni e abitazione non superiore ai seguenti valori:
nucleo composto da una persona L. 12.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1999);
nucleo composto da piu' persone L. 18.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1999);
c) famiglie in particolari condizioni socio-economiche:
disoccupati al 1o gennaio 2000 iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;
inoccupati che abbiano perso la indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso del 1999. Condizione essenziale, in entrambi i casi di cui alla lettera c), e' che i componenti del nucleo familiare non svolgano attivita' lavorativa o con reddito pro-capite annuo lordo, riferito all'anno 1999, non superiore a L. 12.000.000 (reddito imponibile IRPEF anno 1999). Condizioni di base per il diritto alla ulteriore detrazione di cui ai punti 3) e 4):
i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);
sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A1 (tipo signorile), A8 (ville);
il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF 1999;
il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF 1999 per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2000;
che l'immobile non sia sublocato o ceduto ad altri in uso o comodato;
l'ulteriore detrazione compete fino a concorrenza dell'imposta dovuta. (Omissis). 00A8395;

Comune di Alcamo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alcamo

Il comune di ALCAMO (provincia di Trapani) ha adottato, il 16 e 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis).
4 per mille su abitazione principale, con detrazione di L. 200.000 per tutti e di L. 500.000 per le famiglie che riversano in situazione di svantaggio economico e sociale e numerose, nonche' di L. 320.000 per le famiglie con portatori di handicap, da beneficiarsi secondo le normativa regolamentare approvata con deliberazione consiliare n. 185/1998;
5,2 per mille su fabbricati diversi dall' abitazione principale, terreni agricoli ed aree fabbricabili. (Omissis). 00A8396;

Comune di Algua;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Algua

Il comune di ALGUA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I.:
6 per mille per abitazione principale;
7 per mille altri fabbricati;
detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 00A8397;

Comune di Alluvioni Cambio';

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alluvioni Cambio'

Il comune di ALLUVIONI CAMBIO' (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille. (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita a prima abitazione di cui all'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e nella misura legale di L. 200.000. (Omissis). 00A8398;

Comune di Alviano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alviano

Il comune di ALVIANO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 la tariffa dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per abitazione principale nell'importo di L. 200.000. (Omissis). 00A8399;

Comune di Ampezzo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ampezzo

Il comune di AMPEZZO (provincia di Udine) ha adottato, il 18 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5,7 per mille; 2. di determinare in favore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale una aliquota ridotta nella misura del 4,7 per mille. (Omissis). 00A8400;

Comune di Andreis;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Andreis

Il comune di ANDREIS (provincia di Pordenone) ha adottato, il 29 dicembre 1999 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. Stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I.:
aliquota ordinaria 4 per mille;
aliquota del 6 per mille per alloggi non locati. Si considerano locati gli alloggi per i quali esista un contratto di affitto registrato per periodi superiori a 6 mesi nell'anno; 2. fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente; 3. dare atto che per abitazione principale si intende anche la previsione dell'art. 3, comma 56, della legge 662/1996 (anziani ricoverati in istituti di ricovero); altre agevolazioni, riduzioni, si rinvia al regolamento. (Omissis). 00A8401;

Comune di Angrogna;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Angrogna

Il comune di ANGROGNA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di mantenere per l'anno 2000 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilendo in L. 200.000 la detrazione per abitazioni principali e nella misura del 7 per mille per la seconda casa ed aree fabbricabili. (Omissis). 00A8402;

Comune di Annicco;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Annicco

Il comune di ANNICCO (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), fissate con la deliberazione conciliare n. 6 del 22 febbraio 1999, nella misura sottoindicata:
a) immobili adibiti ad abitazione principale posseduta dalle persone fisiche soggetti passivi. Si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a figli o genitori del soggetto passivo (art. 21 regolamento I.C.I.; art. 59 lett. e), decreto legislativo 446/1997);
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; aliquota 5 per mille;
b) per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 5,7 per mille; 2) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e, in funzione del disposto normativo di cui all'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per l'anno 1999, la seguente detrazione d'imposta:
immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi. Si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito ai figli o genitori del soggetto passivo (art. 21 regolamento I.C.I.; art. 59 lett. e) decreto legislativo 446/1997);
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatami, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate: detrazione d'imposta L. 200.000. (Omissis). 00A8403;

Comune di Archi;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Archi

Il comune di ARCHI (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota unica del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). 00A8404;

Comune di Argegno;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Argegno

Il comune di ARGEGNO (provincia di Como) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
abitazioni principali o equiparate: 5,5 per mille;
altri immobili: 6 per mille;
abitazioni non locate: 6,5 per mille; 2) di applicare la sola detrazione di imposta di L. 200.000 in ragione annua per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o equiparata del soggetto passivo. (Omissis). 00A8405;

Comune di Arnasco;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arnasco

Il comune di ARNASCO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille per la generalita' dei contribuenti; 2) non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia per quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta dell' abitazione principale, o do alloggi non locati. (Omissis). 00A8406;

Comune di Arzago d'Adda;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arzago d'Adda

Il comune di ARZAGO D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000, (omissis) le seguenti aliquote I.C.I.:
unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996, convertito in legge n. 556/1996: aliquota del 5,5 per mille;
restanti immobili: aliquota del 6 per mille;
detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000. (Omissis). 00A8407;

Comune di Ausonia;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ausonia

Il comune di AUSONIA (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille per le abitazioni principali, 6 per mille per gli altri fabbricati e 5 per mille per le aree edificabili. (Omissis). 00A8408;

Comune di Aviano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Aviano

Il comune di AVIANO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
5,8 per mille per gli immobili ed altri fabbricati diversi dall' abitazione principale (aliquota ordinaria);
4 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale; 2) di stabilire in L. 250.000 la detrazione per abitazione principale; 3) di avvalersi della facolta' di cui al comma 56, dell'art. 3, della legge 662 del 23 dicembre 1996 considerando come adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A8409;

Comune di Badia (Abtei);

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Badia (Abtei)

Il comune di BADIA (ABTEI) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 la detrazione d'imposta nell'importo di L. 400.000 per l'abitazione principale, come pure per le abitazioni dell'Istituto per l'Edilizia Sociale; 2) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria del 4 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), determinando per la stessa imposta l'aliquota del 7 per mille per le seconde case ed abitazioni per ferie, con relative pertinenze, usate ad esclusivo scopo turistico e soggette all'imposta di soggiorno ai sensi del decreto del Presidente della giunta regionale 23 dicembre 1982 n. 9/L. (Omissis). 00A8410;

Comune di Badia Calavena;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Badia Calavena

Il comune di BADIA CALAVENA (provincia di Verona) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, ai fini I.C.I. per l'anno 2000 le seguenti aliquote e la seguente detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale:
aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, come individuati dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
aliquota del 7 per mille per gli altri fabbricati, come individuati dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
detrazione fino a L. 200.000 dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come individuata dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. (Omissis). 00A8411;

Comune di Bagnoli Irpino;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bagnoli Irpino

Il comune di BAGNOLI IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le seguenti aliquote e detrazioni:
ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
abitazione principale nella misura del 5 per mille;
misura della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 220.000; 2) dare atto che ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., le unita' immobiliari concesse in uso, con atto scritto avente data certa, rilevabile dalle risultanze anagrafiche o da autocertificazione resa ai sensi di legge, da persone fisiche a parenti in linea retta entro in primo grado, ed a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, sono considerate come tali e pertanto godono delle stesse agevolazioni; 3) dare atto altresi' che la categoria catastale che deve godere dell'agevolazione per abitazione principale e' la categoria A e le pertinenze accatastate nella stessa categoria ed unita' immobiliare. (Omissis). 00A8412;

Comune di Bagnolo San Vito;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bagnolo San Vito

Il comune di BAGNOLO SAN VITO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
5 per mille prima casa e aliquota ordinaria (terreni e fabbricati);
6,5 per mille seconda casa in affitto;
7 per mille seconda casa non affittata e tenuta a disposizione;
5 per mille per i proprietari che affittano la seconda casa con contratto concordato proprietari-inquilini;
4 per mille a favore dei proprietari che effettuano interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili ed inabitabili (durata tre anni);
detrazione abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 00A8413;

Comune di Balestarte;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Balestarte

Il comune di BALESTARTE (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). stabilire con decorrenza 1o gennaio 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 cosi' come sostituito dal comma 53, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 00A8414;

Comune di Barasso;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Barasso

Il comune di Barasso (provincia di Varese) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare, per l'anno 2000, l'aliquota gia' applicata per gli esercizi precedenti nella misura del 5,25 per mille, su base delle previgenti norme. (Omissis). 00A8415;

Comune di Barumini;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Barumini

Il comune di BARUMINI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 14 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune per l'anno 2000 nella misura del 4,3 per mille. (Omissis). 00A8416;

Comune di Basico';

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Basico'

Il comune di BASICO' (provincia di Messina) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con i criteri contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 00A8417;

Comune di Bedizzole;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bedizzole

Il comune di BEDIZZOLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:
aliquota 4 per mille per abitazione principale;
aliquota 5 per mille per tutti gli altri casi; 2. di confermare la detrazione da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A8418;

Comune di Be'e;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Be'e

Il comune di BE'E (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota per abitazione principale: 5,5 per mille; 2) di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A8419;

Comune di Belforte del Chienti;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Belforte del Chienti

Il comune di BELFORTE DEL CHIENTI (provincia di Macerata) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille, e nella misura ridotta del 5 per mille per abitazione principale. 2) di confermare nella misura ordinaria di L. 200.000 annue, l'importo della detrazione dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996. (Omissis). 00A8420;

Comune di Bellano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bellano

Il comune di BELLANO (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ed alle sue pertinenze e per le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); 7 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili; di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cosi' come definito dalla normativa vigente. (Omissis). 00A8421;

Comune di Berbenno;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Berbenno

Il comune di BERBENNO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' all'art. 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 e successive modificazioni ed integrazioni:
A. aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera B) della presente delibera, nella misura del 7 per mille;
B. aliquota ridotta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge 437/1996 nella misura del 5,5 per mille escluse le pertinenze. (Omissis). 00A8422;

Comune di Bergamo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bergamo

Il comune di BERGAMO ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, in considerazione delle necessita' finanziarie determinate, al fine della continuita' della erogazione dei servizi comunali, nel progetto di bilancio di previsione per l'anno 2000, predisposto dalla giunta municipale e sottoposto all'approvazione del consiglio comunale, nonche' in considerazione di quanto disposto dai seguenti punti 2), 3) nelle seguenti misure:
aliquota generale 5,9 per mille;
aliquota per alloggi non locati 6,5 per mille, fatta eccezione per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 2. di stabilire, per l'anno di imposta 2000, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, di L 270.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 3, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. di elevare, per l'anno d'imposta 2000, la detrazione di cui al precedente punto 2) a L. 370.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 3, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, in favore dei soggetti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale come definiti e secondo le modalita' indicate nell'allegato A). 4. (Omissis). (Omissis). ALLEGATO A Modalita' e criteri applicativi della ulteriore detrazione di imposta I.C.I. per soggetti in situazioni di disagio economico-sociale. 1. soggetti aventi diritto: hanno diritto all'applicazione della ulteriore detrazione per abitazione principale di L. 100.000 i soggetti passivi dell'imposta I.C.I. in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) reddito complessivo lordo conseguito dal nucleo famigliare nell'anno 1999 secondo le seguenti fasce:
componenti la famiglia: una persona reddito: L. 11.800.000;
componenti la famiglia: due persone reddito: L. 19.500.000;
componenti la famiglia: tre persone reddito: L. 23.600.000;
componenti la famiglia: quattro o piu' persone reddito: L. 27.900.000;
b) possesso della sola unita' immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto macchina;
c) i componenti dei nucleo famigliare non devono possedere altre unita' immobiliari, anche al di fuori del comune di Bergamo, a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione. Sono escluse dalla agevolazione di cui si tratta le abitazioni con rendita catastale superiore a L. 1.600.000 e quelle di cui alle categorie A/1-A/7-A/8-A/9. 2. Criteri applicativi: il contribuente deve presentare apposita domanda nella quale deve altresi' dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale nonche' di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento della ulteriore detrazione; la richiesta di cui sopra deve essere consegnata o spedita all'ufficio tributi del comune di Bergamo, piazza Matteotti 3, entro la data fissata per il versamento dell'acconto anno 2000; l'amministrazione comunale si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele vengono applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. (Omissis). 00A8423;

Comune di Berra;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Berra

Il comune di BERRA (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). A) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6,2 per mille; B) di concedere per l'anno 2000, ai sensi dell'art.. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, e come modificato dal decreto-legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, un aumento della detrazione per l'abitazione principale a L. 500.000 per i contribuenti in possesso dei requisiti, e con le modalita', indicati nell'allegato A che fa parte integrante del presente atto, dando atto che della riduzione di gettito derivante dall'applicazione dei presente beneficio si e' tenuto conto in sede di revisione dell'entrata; (Omissis). ALLEGATO A Per l'anno 2000 e' concessa la detrazione di L. 500.000 per l'abitazione principale, limitatamente alla parte spettante ed al periodo in cui sussistono le condizioni, ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) siano pensionati o disabili con invalidita' riconosciuta, e vivano da soli. Il loro reddito complessivo nell'anno 1999 non deve aver superato, al lordo delle ritenute fiscali, la somma di L. 15.050.000. Il contribuente deve essere proprietario o titolare di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze, queste ultime in numero non superiore a due. La detrazione non si estende alle pertinenze;
b) siano pensionati o disabili con invalidita' riconosciuta, proprietari o titolari di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze (queste ultime in numero non superiore a due), e appartengano a nuclei familiari il cui reddito complessivo nell'anno 1999 non ha superato, al lordo delle ritenute fiscali, la somma di L. 24.303.000, piu' L. 1.860.000 per ogni persona a carico. La detrazione non si estende alle pertinenze. Ai fini della presente agevolazione, si precisa che:
1) per reddito complessivo si intende:
redditi assoggettabili ad IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge);
interessi su depositi bancari, postali, ecc...;
rendite da capitale, titoli di Stato, obbligazioni;
somme e contributi erogati da enti pubblici o privati;
2) per nucleo familiare si intende:
il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela o affinita';
3) per abitazione principale si intende:
l'unita' immobiliare nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprieta' od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
4) la situazione di riferimento e' quella esistente al 1o gennaio 2000. L'applicazione della maggiore detrazione e' subordinata alla presentazione, all'ufficio protocollo del comune, di richiesta da parte dei contribuente entro il 30 giugno 2000, richiesta accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' circa l'appartenenza ad uno dei due gruppi aventi diritto all'agevolazione. Gia' al momento dei versamento dell'acconto per l'imposta dell'anno 2000, i contribuenti che hanno inviato la domanda nel termine previsto potranno tenere conto della maggiore detrazione. L'amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato dal contribuente. (Omissis). 00A8424;

Comune di Bianze';

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bianze'

Il comune di BIANZE' (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'esercizio 2000, la aliquota I.C.I. al 5,5 per mille confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote cosi come precedentemente stabilito con delibera consiglio comunale n. 6 del 25 marzo 1999; 2) di stabilire, per l'esercizio 2000, la detrazione di L. 300.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996; 3) di confermare, per il 2000, la applicazione del disposto di cui al comma 56, dell'art. 3, legge n. 662/1996, nel senso che dovra' essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitari e simili, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A8425;

Comune di Bibbiano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bibbiano

Il comune di BIBBIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, le seguenti l'aliquota I.C.I.:
a) 5,8 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione di quelli di cui al punto b) seguente;
b) 7 per mille per gli alloggi non locati e alloggi tenuti a disposizione (o seconde case). (Omissis). 00A8426;

Comune di Birori;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Birori

Il comune di BIRORI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 7 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale e sue pertinenze. (Omissis). 00A8427;

Comune di Bitetto;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bitetto

Il comune di BITETTO (provincia di Bari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni per abitazione principale nelle seguenti misure:
a) 6 per mille per gli altri immobili, per i terreni e le aree fabbricabili;
b) 4 per mille per gli immobili siti nella zona A centro storico;
c) 5 per mille per le abitazioni principali e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado;
d) L. 300.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado;
e) L. 400.000 la detrazione spettante ai titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimi previdenziali proprietari della sola casa di abitazione. (Omissis). 00A8428;

Comune di Bobbio Pellice;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bobbio Pellice

Il comune di BOBBIO PELLICE (provincia di Torino) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare, per l'anno 2000, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 6,5 per mille per la prima casa con detrazione di L. 300.000; 7 per mille per i terreni fabbricabili e per gli alloggi non occupati tutto l'anno (l'uso temporaneo deve risultare da autodichiarazione); 5,5 per mille per alloggi dati in affitto a residenti (con regolare contratto); 5,5 per mille per alloggi siti in zone servite da pubblica fognatura e da rete viaria carrozzabile. (Omissis). 00A8429;

Comune di Bolzano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bolzano

Il comune di BOLZANO ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 le seguenti detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) detrazione di L. 500.000 ai soggetti passivi titolari di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
b) detrazione di L. 600.000 per i possessori di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, aventi un reddito familiare relativo all'anno 1999 non superiore al doppio del fabbisogno base calcolato secondo gli elementi fissati per l'anno 2000 con decreto del Presidente della giunta provinciale. 2. la detrazione di cui al precedente punto 1 lettera b) sara' concessa ai soggetti passivi che producano una dichiarazione del reddito percepito nel 1999, su un modulo predisposto dal comune e consegnato all'ufficio competente, entro la data prevista dal decreto legislativo 504/1992 per il termine del primo versamento I.C.I. dovuto per l'anno 2000. 3. di fissare le aliquote nella seguente misura:
2 per mille limitatamente ai fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto di cui all'art. 2, comma 3, della legge 431/1998;
6 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
4 per mille per tutti gli altri casi. 4. di dare atto che, al fine dell'applicazione dell'aliquota del 6 per mille non si considerano alloggi sfitti i seguenti:
le abitazioni concesse in uso gratuito a familiari purche' il comodatario abbia la residenza presso l'abitazione stessa;
le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
l'abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero;
le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o usufrutto per scopi turistici, limitatamente ad una singola unita', per le quali viene assolta l'imposta di soggiorno in questo comune;
le abitazioni inagibili o inabitabili che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonee all'uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone e di fatto non utilizzate. (Omissis). 00A8430;

Comune di Bonate Sotto;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bonate Sotto

Il comune di BONATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.:
a) aliquota ordinaria: 7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto b);
b) aliquota ridotta: 4,8 per mille per abitazioni principali e pertinenze, come da regolamento. 2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); 3) di confermare le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. per l'anno 2000 per i possessori della abitazione principale, in conformita' alla tabella sotto indicata:
componenti della famiglia: 1; limiti di reddito: L. 14.908.000; detrazione: L. 400.000;
componenti della famiglia : 2; limiti di reddito: L. 18.636.000; detrazione: L. 400.000;
componenti della famiglia : 3; limiti di reddito: L. 22.362.000; detrazione: L. 400.000;
componenti della famiglia : 4; limiti di reddito: L. 26.088.000; detrazione: L. 400.000;
componenti della famiglia : 5; limiti di reddito: L. 29.823.000; detrazione: L. 400.000;
componenti della famiglia : 6; limiti di reddito: L. 33.542.000; detrazione: L. 400.000;
componenti della famiglia : 7; limiti di reddito: L. 38.823.000; detrazione: L. 400.000. (Omissis). 00A8431;

Comune di Borgo San Giovanni;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Borgo San Giovanni

Il comune di BORGO SAN GIOVANNI (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; 2. di determinare altresi', per l'anno 2000, l'aliquota ridotta dell'I.C.I. che sara' applicata in questo comune sugli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 5 per mille, precisando che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di stabilire la detrazione annua di L. 200.000 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e dando atto, che in caso di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi pro quota. (Omissis). 00A8432;

Comune di Borgo San Siro;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Borgo San Siro

Il comune di BORGO SAN SIRO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare anche per l'anno 2000, in attuazione all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille per i singoli oggetti d'imposizione I.C.I. individuati in fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ad eccezione delle prime case (abitazione principale) per le quali l'aliquota rimane al 5 per mille. 2. (Omissis). 3. di fissare in L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno per il quale se ne ha possesso, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A8433;

Comune di Borgo Tossignano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Borgo Tossignano

Il comune di BORGO TOSSIGNANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille per tutti gli immobili e le aree fabbricabili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati al successivo punto b) per i quali e' stabilita un'aliquota maggiorata;
b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata e/o non a disposizione, intendendosi quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi luce, acqua, gas e telefono; 2) di determinare la detrazione di imposta per l'abitazione principale nelle misure seguenti:
detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi:
detrazione di L. 300.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sottospecificate:
a) famiglie con piu' di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibili, IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui;
b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambe compiuto il sessantacinquesimo anno d'eta' al 1o gennaio 2000, titolari di solo reddito da pensione, non superiore al minimo INPS;
c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidita' superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall'Azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui;
d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti:
essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data del 1o gennaio 2000;
essere entrambi di eta' inferiore a trentacinque anni alla data del 1o gennaio 2000;
reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a L. 12.000.000 pro-capite. In tutti i casi enunciati l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 e' subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta' o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2000. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarra' la predetta condizione abitativa di proprieta'. La detrazione di L. 300.000 spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'. 3) Di determinare i seguenti criteri applicativi:
il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare:
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2, comma 2, che danno diritto alla detrazione di L. 300.000 a titolo esemplificativo per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale e' stata dichiarata l'invalidita' civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell'unita' di valutazione geriatrica dell'azienda U.S.L.;
la richiesta autocertificazione, con firma autenticata, dovra' essere inviata entro il mese di giugno 2000 all'ufficio tributi del comune di Borgo Tossignano a mezzo raccomandata A.R., oppure consegnata direttamente all'ufficio competente. I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento della rata I.C.I. 2000, gia' tenere conto della detrazione richiesta. In caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto. I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti etc.) non beneficiano automaticamente dell'ulteriore detrazione prevista, salvo motivata, documentata richiesta che il comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti. L'amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo 504/1992. (Omissis). 00A8434;

Comune di Borgo Val di Taro;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Borgo Val di Taro

Il comune di BORGO VAL DI TARO (provincia di Parma) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5,6 per mille; di determinare l'aliquota agevolata I.C.I. per l'anno 2000 prevista all'art. 6, comma 5 del vigente regolamento comunale I.C.I. per immobili di interesse artistico o architettonico ai sensi dell'articolo 3, della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, localizzati nel centro storico soggetti ad interventi finalizzati al recupero degli stessi nella misura del 3,8 per mille; di determinare l'aliquota agevolata della suddetta imposta per l'anno 2000 per i fabbricati ancora iscritti al catasto terreni come fabbricati rurali che non dispongano dei requisiti di ruralita' indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139, del 23 marzo 1998, nel caso in cui tali fabbricati risultino inagibili o inabitabili, prevista dal comma 6, articolo 6 del vigente regolamento comunale I.C.I. nella misura del 4 per mille; di stabilire la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A8435;

Comune di Borriana;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Borriana

Il comune di BORRIANA (provincia di Biella) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4,5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni principali od abitazione aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2) dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 230.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3) di dare atto che eventuali agevolazioni e/o riduzioni dell'imposta sono previsti nel regolamento approvato con propria deliberazione n. 30 del 22. dicembre 1998, esecutiva ai sensi di legge. (Omissis). 00A8436;

Comune di Brancaleone;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brancaleone

Il comune di BRANCALEONE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di commisurare l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 all'aliquota del 6 per mille; 2) di stabilire che, per la prima casa e abitazione principale, ferma restando l'aliquota del 6 per mille, la detrazione e' commisurata a annue L. 300.000; 3) di stabilire per cio' che concerne i fabbricati realizzati per la vendita da imprese che hanno, per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili, una aliquota del 4 per mille, limitatamente ad un triennio dall'ultimazione, (art. 8 del vigente regolamento, approvato con deliberazione commissariale n. 3/1999). (Omissis). 00A8437;

Comune di Breia;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Breia

Il comune di BREIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2) di non applicare nessuna riduzione di imposta e nessuna maggiorazione di detrazione; 3) di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata. (Omissis). 00A8438;

Comune di Brembate;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brembate

Il comune di BREMBATE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, le aliquote dei sottoindicati tributi, secondo criteri di seguito evidenziati:
a) imposta comunale sugli immobili;
a.1 abitazione principale: 5 per mille;
a.2 pertinenza dell'abitazione principale, di cui all'art. 2, lettera b) ed all'art. 10, comma 6 del Regolamento comunale di applicazione dell'I.C.I.: 5 per mille;
a.3 altri fabbricati e terreni agricoli : 6,5 per mille;
a.4 aree fabbricabili : 6,75 per mille; - detrazione d'imposta per abitazione principale e prima pertinenza (punti a.1 e a.2): L. 200.000 ex art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992; L. 300.000 ex art. 8, comma 3, decreto legislativo 504/1992, limitatamente alle categorie ed ai requisiti di cui alla deliberazione C.C. n. 9 del 15 marzo 1999. (Omissis). 00A8439;

Comune di Brusaporto;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brusaporto

Il comune di BRUSAPORTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille, per i motivi citati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati. 2. di determinare un'aliquota I.C.I. diversificata per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille per le seguenti tipologie immobiliari:
alloggi liberi o sfitti;
aree fabbricabili. 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8440;

Comune di Bruzolo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bruzolo

Il comune di BRUZOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2) di confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura:
del 5 per mille per l'abitazione principale, del 6 per mille per le altre tipologie di fabbricati ed i terreni edificabili e del 2 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, da applicarsi limitatamente all'unita' immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori; 3) di confermare in L. 220.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta. (Omissis). 00A8441;

Comune di Busalla;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Busalla

Il comune di BUSALLA (provincia di Genova) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 4,8 per mille. (Omissis). 00A8442;

Comune di Busso;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Busso

Il comune di BUSSO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 00A8443;

Comune di Caccamo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caccamo

Il comune di CACCAMO (provincia di Palermo) ha adottato, il 10 marzo 2000,
Approvare, si' come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione del settore ragioneria e finanze/tributi prot. int. n. 8 del 1o febbraio 2000, che forma parte integrante sostanziale del presente, cosi' come modificata dall'emendamento presentato dalla maggioranza; Modificare, per effetto dell'emendamento approvato, il dispositivo della proposta di deliberazione nel modo seguente: Al punto 1 viene sostituita l'aliquota ordinaria dal 6,5 per mille al 7 per mille; Al punto 2, la lettera a), b), c), in misura del 6 per mille viene sostituito con 5 per mille; la lettera e) in misura del 6,5 per mille viene sostituito con 7 per mille; (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria al 6,5 per mille; 2. stabilire, ai sensi del comma 53, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, le seguenti misure percentuali dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le cui superfici insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune di Civitavecchia, secondo le diverse destinazioni d'uso:
a) in misura del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ad esclusione della categoria catastale A/ 1;
b) in misura del 6 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche ad un familiare entro il primo grado di parentela che la utilizzi come abitazione principale ed ivi abbia la residenza anagrafica;
c) in misura del 6 per mille per le pertinenze (garage e/o cantina a corpo del fabbricato con autonoma rendita catastale;
d) in misura del 7 per mille per gli altri immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale non locati e/o tenuti a disposizione;
e) misura del 6,5 per mille per gli altri immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, concessi in locazione, con contratto di locazione registrato;
f) in misura del 7 per mille per opifici con categoria catastale D;
g) in misura del 7 per mille per istituti di credito, cambio e assicurazioni categoria catastale D;
h) in misura del 7 per mille per abitazioni di tipo signorile con categoria catastale A/1;
i) in misura del 4 per mille per l'unita' immobiliare, posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
j) in misura del 7 per mille per le aree fabbricabili;
k) di fissare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione ordinaria pari a L. 200.000 ed approvare l'unito prospetto contenente le categorie dei soggetti beneficiari delle detrazioni dall'imposta fino ad un massimo di L. 500.000;
l) di approvare lo schema delle aliquote ICI per l'anno 2000 e lo schema delle detrazioni che formano parte integrante della presente deliberazione. (Omissis). Aliquota ordinaria 2000 - 7 per mille Variazioni all'aliquota ordinaria:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
pertinenze (garage e/o cantina a corpo del fabbricato con autonoma rendita catastale): 5 per mille;
immobile concesso in uso gratuito solo ed esclusivamente ad un familiare entro il primo grado di parentela (padre/figlio) che lo utilizzi come abitazione principale, ed ivi abbia residenza anagrafica: 5 per mille;
immobile posseduto in aggiunta all'abitazione principale, concesso in locazione con contratto di locazione registrato: 7 per mille;
immobile posseduto in aggiunta all'abitazione principale non locato e/o tenuto a disposizione: 7 per mille;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 4 per mille;
immobile di tipo signorile con categoria catastale A/1: 7 per mille;
per opifici con categoria catastale D: 7 per mille;
istituti di credito, cambio e assicurazioni con categoria catastale D5: 7 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille;
terreni agricoli: esenti. La detrazione ordinaria dell'imposta solo sull'abitazione principale e' di L. 200.000. Detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Anno 2000 - Proprietari di unico immobile e pertinenze (garage e/o cantina) "direttamente occupate

Detrazione massima ammessa per l'abitazione principale CATEGORIA DEI BENEFICIARI ===================================================================== =====================================================================
| |A favore dei pensionati ultrasessantenni per i quali la
| |somma dei redditi componenti la scheda anagrafica non A|400.000|superi lire 20.000.000 annui, ai fini dell'imponibile IRPEF ---------------------------------------------------------------------
| |A favore dei pensionati ultrasessantenni per i quali la
| |somma dei redditi componenti la scheda anagrafica non B|300.000|superi lire 25.000.000 annui, ai fini dell'imponibile IRPEF ---------------------------------------------------------------------
| |A favore dei contribuenti nella cui scheda anagrafica è
| |presente una persona portatrice di handicap (percentuali di
| |invalidità superiore al 75%) e la somma dei redditi
| |componenti la scheda anagrafica non superi L. 55.000.000 C|500.000|annui ai fini imponibile (Omissis). 00A8499;

Comune di Codigoro;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Codigoro

Il comune di CODIGORO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 14 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare (Omissis) l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del:
7 per mille per le abitazioni non locate e per le abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze. L'imposta dovuta e' rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste detta situazione;
6,1 per mille (aliquota ordinaria) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, immobili diversi dalle abitazioni e per tutti gli immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto con diritto all'applicazione della detrazione, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 elevabile a L. 500.000 per le famiglie in stato di disagio economico-sociale. Dette detrazioni vanno rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; Il riconoscimento dello stato di disagio economico sociale viene riconosciuto con riferimento al reddito relativo all'anno 1999 secondo i criteri adottati dalla giunta comunale e precisamente:
Imponibile lordo, dedotto il reddito dell'abitazione principale:
A) Pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 15.050.000 annui lordi riferito all'anno 1999 ed essere in condizione non lavorativa;
B) Pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo famigliare fino a L. 24.303.000 piu' L. 1.860.000 per ogni persona a carico;
C) Disoccupati con reddito annuale imponibile, al fini dell'I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo famigliare, fino a L. 24.303.000 piu' L. 1.860.000 per ogni persona a carico;
D) Famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2000:
nucleo famigliare composto da 6 persone o piu' componenti al 1o gennaio 2000;
reddito famigliare riferito all'anno 1999 non superiore a L. 90.300.000 lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti, a tal reddito si aggiungono L. 15.050.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6.
E) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.
Gli interessati dovranno presentare apposita istanza o autocertificazione entro il 30 giugno 2000 con effetto per l'anno stesso, per ottenere il riconoscimento del diritto a tale agevolazione, stabilendo che le domande si intendono accolte qualora non venga notificato un provvedimento di diniego nei trenta giorni successivi al ricevimento da parte dell'ufficio competente. (Omissis). 00A8500;

Comune di Cogliate;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cogliate

Il comune di COGLIATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote d'imposta I.C.I.;
Aliquota ordinaria 5,7 per mille;
Aliquota per abitazione principale 4,8 per mille detrazione L. 200.000. (Omissis). 00A8501;

Comune di Collepardo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Collepardo

Il comune di COLLEPARDO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 15 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille; 2. di diversificare tale aliquota, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, stabilendola, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille. (Omissis). 00A8502;

Comune di Conco;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Conco

Il comune di CONCO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Aliquota del 5 per mille da applicare al valore delle abitazioni principali, come definite dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, posseduta da persone fisiche oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, aventi residenza anagrafica in questo comune; Aliquota ordinaria del 6 per mille da applicare al valore di tutti gli altri immobili. (Omissis). 00A8503;

Comune di Copiano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Copiano

Il comune di COPIANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di recepire la proposta del responsabile del servizio, determinando, per le motivazioni esplicitate cui si rinvia, al 6 per mille l'aliquota dell'imposta per l'anno 2000; 2. di stabilire di rinviare alla definizione della procedura di accertamento la eventuale diversificazione dell'aliquota a favore di talune categorie di contribuenti; 3. di dare atto che per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con inclusione delle pertinenze della stessa, come dettagliate nel vigente regolamento, si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8504;

Comune di Cornegliano Laudense;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cornegliano Laudense

Il comune di CORNEGLIANO LAUDENSE (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000:
aliquota ridotta da applicare:
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze come stabilito dall'art. 30, comma 12, legge n. 488 del 23 dicembre 1999: 5 per mille;
per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locale ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;
aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;
aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;
aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;
non viene riconosciuta aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico;
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
all'utilizzo di sottotetti;
da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997 n. 449;
Aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lett. a) dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune con raccomandata R.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. l'aliquota e' stabilita nella misura del 6 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni; 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. E' prevista inoltre la riduzione dell'imposta del 50% per le unita' immobiliari appartenenti all'ALER (ex I.A.C.P.) come previsto dall'art. 8, parte 3, del decreto legislativo n. 504/1992 per come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 6. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 7. (Omissis). 8. (Omissis). 9. di dare atto che ai sensi del secondo comma dell'art. 58, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9, del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A8505;

Comune di Correggio;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Correggio

Il comune di CORREGGIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 17 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. da applicare nelle seguenti misure:
6 per mille (aliquota ordinaria) altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli;
4,5 per mille abitazione principale;
7 per mille abitazioni sfitte;
0,01 per mille abitazione data in locazione (gia' sfitta); 2. di stabilire che i proprietari di immobili che daranno in locazione gli stessi, utilizzando lo schema tipo del contratto depositato in comune dalle organizzazioni firmatarie, per poter beneficiare dell'aliquota agevolata dovranno darne comunicazione scritta all'ente nel corso del 2000, dimostrando che nei periodi di imposta precedenti hanno corrisposto l'I.C.I. nella misura del 7 per mille; (Omissis). 00A8506;

Comune di Cozzo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cozzo

Il comune di COZZO (provincia di Pavia) ha adottato, il 1o febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare ed applicare con effetto 1o gennaio 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota del 6 per mille secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; di confermare in L. 200.000 la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come previsto dalla legge. (Omissis). 00A8507;

Comune di Cuccaro Monferrato;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cuccaro Monferrato

Il comune di CUCCARO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili nel modo seguente:
aliquota ordinaria 5,5 per mille;
abitazione principale 5,5 per mille;
detrazione L. 220.000;
immobili tenuti a disposizione 5,5 per mille (sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenza secondaria);
aliquota agevolata 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili). Tale aliquota agevolata sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 00A8508;

Comune di Curno;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Curno

Il comune di CURNO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune come segue:
terreni agricoli: 5 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille;
categoria catastale: A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 A/9 - A/11;
1) se gli immobili sono adibiti ad abitazione principale: 5 per mille;
2) se gli immobili non sono adibiti ad abitazione principale 5,5 per mille;
categoria catastale: A/10: 6,5 per mille;
categoria catastale: B/1 - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - B/7 - B/8: 5 per mille;
categoria catastale: C/2 - C/3 - C/4 - C/5 - C/7: 6,5 per mille Categoria catastale: C/1: 7 per mille;
categoria catastale: C/6: 5 per mille;
categoria catastale: D/1 - D/2 - D/3 - D/4 - D/5 -D/6 - D/7 - D/9 D/10 - D/11 - D/12: 6,5 per mille;
categoria catastale: D/8: 7 per mille. In deroga a quanto sopra stabilito, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali: A/10 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/7, posseduti almeno al 50% da persone fisiche residenti nel comune che vi esercitano direttamente attivita' di tipo artigianale, commerciale o industriale, l'aliquota da applicare e' il 5 per mille sull'intero valore catastale. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono attestare tale condizione, presentando al comune, entro il termine di legge per il versamento della 1a rata dell'imposta, apposito modulo debitamente compilato, disponibile presso lo sportello dell'ufficio tributi. (Omissis). 00A8509;

Comune di Custonaci;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Custonaci

Il comune di CUSTONACI (provincia di Trapani) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
1) aliquota ordinaria: 6 per mille;
2) abitazioni in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
1) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000 annue. (Omissis). 00A8510;

Comune di Dicomano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dicomano

Il comune di DICOMANO (provincia di Firenze) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti, per l'anno 2000, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge 662/1996:
6 per mille per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (e relativa pertinenza) di persone fisiche soggetti passivi di imposta residenti nel comune;
7 per mille per gli altri immobili; 2. di confermare per l'anno 2000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (e relativa pertinenza) del soggetto passivo in L. 210.000, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; (Omissis). 00A8511;

Comune di Dignano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dignano

Il comune di DIGNANO (provincia di Udine) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Dignano ed in tutti i casi riportati all'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; nella misura del 5 per mille l'aliquota riferita a tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale di cui al punto precedente; di determinare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in lire 250.000. (Omissis). 00A8512;

Comune di Dobbiaco (Toblach);

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dobbiaco (Toblach)

Il comune di DOBBIACO (TOBLACH) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure sottoelencate:
aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (vedasi regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili): 4 per mille;
per gli immobili aventi caratteristiche di seconda casa , posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1, del T.U. delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno , (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L) 7 per mille;
per gli alloggi non locati per un periodo superiore a 120 giorni all'anno, esclusi gli alloggi con camere ed appartamenti per ferie, locati secondo le modalita' fissate con D.P.G.P. n. 32 del 27 agosto 1996: 7 per mille;
per tutti gli altri soggetti passivi ed unita' immobiliari: 5,3 per mille. 2. di aumentare per l'esercizio 2000 e per i motivi di cui nelle premesse ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo vigente da L. 200.000 a L. 500.000 l'importo di detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente. 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A8513;

Comune di Domicella;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Domicella

Il comune di DOMICELLA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). 00A8514;

Comune di Domus De Maria;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Domus De Maria

Il comune di DOMUS de MARIA (provincia di Cagliari) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nel seguente modo:
abitazione principale aliquota 5 per mille detrazione L. 300.000;
altri immobili aliquota 6 per mille detrazione. (Omissis). 00A8515;

Comune di Donato;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Donato

Il comune di DONATO (provincia di Biella) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nelle seguenti misure:
a) 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili;
b) 6,5 per mille per gli altri fabbricati; 2. di riconoscere per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii., per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione d'imposta minima fissata di L. 200.000; 3. di dare atto che alle unita' immobiliari qualificabili come pertinenza si applica l'aliquota di cui alla precedente lettera b); 4. di dare atto che i proprietari ovvero i soggetti aventi titoli sulle unita' immobiliari destinate ad abitazioni se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare dell'aliquota ordinaria fissata nella misura del 6 per mille e non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2). (Omissis). 00A8516;

Comune di Dorsino;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dorsino

Il comune di DORSINO (provincia di Trento) ha adottato, il 2 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille e di fissare altresi' la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. in L. 240.000. (Omissis). 00A8517;

Comune di Dubino;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dubino

Il comune di DUBINO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e del 5 per mille per le altre abitazioni; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in L. 220.000. (Omissis). 00A8518;

Comune di Esanatoglia;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Esanatoglia

Il comune di ESANATOGLIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 20 e il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; 2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8519;

Comune di Este;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Este

Il comune di ESTE (provincia di Padova) ha adottato, il 29 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2000 secondo le seguenti indicazioni:
A) aliquote per l'applicazione dell'imposta:
4 per mille per gli interventi a sostegno dell'edilizia, per il periodo di anni tre dalla data di inizio dei lavori, finalizzati:
a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
b) ad interventi di recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
c) ad interventi diretti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, e volti all'utilizzo di sottotetti;
5,2 per mille per le unita' immobiliari di proprieta' adibite ad abitazione principale;
5,2 per mille per le unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati di proprieta' degli I.A.C.P.;
5,2 per mille per unita' immobiliari posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
5,2 per mille per le unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le adibiscono ad abitazione principale;
6,35 per mille per le unita' immobiliari di proprieta' oltre l'abitazione principale ed altri immobili comunque classificati;
7 per mille per alloggi non locati;
B) detrazione dell'importo di L. 200.000:
per le unita' immobiliari di proprieta' destinate ad abitazione principale;
per unita' immobiliari posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
per le unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati di proprieta' degli I.A.C.P. (Omissis). 00A8520;

Comune di Fagagna;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fagagna

Il comune di FAGAGNA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille e di fissare la detrazione per abitazioni principali in L. 200.000. (Omissis). 00A8521;

Comune di Farra Di Soligo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Farra Di Soligo

Il comune di FARRA di SOLIGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del sei per mille per tutte le unita' immobiliari; 2. di prendere atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata dal 2000 in L. 200.000; 3. di equiparare alle abitazioni principali:
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. (Omissis). 00A8522;

Comune di Favignana;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Favignana

Il comune di FAVIGNANA (provincia di Trapani) ha adottato, il 14 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis).
su abitazione principale 4,5 per mille;
su tutti gli altri immobili 6 per mille);
detrazione abitazione principale nella misura di legge pari a L. 200.000. (Omissis). 00A8523;

Comune di Felonica;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Felonica

Il comune di FELONICA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con l'art. 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura unica del 6,75 per mille in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996. (Omissis). 00A8524;

Comune di Fiano Romano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fiano Romano

Il comune di FIANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare la tabella tariffaria per l'applicazione dell'I.C.I. dal 1o gennaio 2000 come segue:
1) aliquota ordinaria: 6 per mille;
2) aliquota per abitazione principale 4,5 per mille;
3) detrazione per l'abitazione principale L. 350.000;
4) detrazione per i proprietari di unica unita' immobiliare che sia adibita ad abitazione principale con relative pertinenze purche' titolari di sola pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100%. Il cui reddito complessivo del proprio nucleo familiare non superi i 15 milioni L. 450.000. (Omissis). 00A8525;

Comune di Fiesso Umbertiano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fiesso Umbertiano

Il comune di FIESSO UMBERTIANO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota per abitazione principale 5,5 per mille; di confermare la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 210.000. (Omissis). 00A8526;

Comune di Fino Mornasco;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fino Mornasco

Il comune di FINO MORNASCO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, le seguenti aliquote:
immobili adibiti ad abitazione principale, locati come abitazione principale con regolare contratto, ceduti a titolo gratuito a parenti, e pertinenze delle abitazioni, secondo le disposizioni del vigente regolamento: aliquota 4.7 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni (ad eccezione delle pertinenze dell'abitazione principale) o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o non locato: aliquota 6 per mille;
immobili posseduti da enti senza scopo di lucro: aliquota 4.7 per mille; 2. di darsi atto che viene considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di determinare le seguenti detrazioni di imposta:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000;
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale L. 500.000 ad esclusione delle unita' classificate in catasto in A/1, A/7, A/8, A/9, appartenenti a:
A) pensionati con almeno sessanta anni, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti dei nucleo familiare fino a L. 23.500.000, piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
B) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile pari al 46%, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti dei nucleo familiare fino a L. 23.500.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
C) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti; 4. di stabilire che le richieste, per usufruire della maggiore detrazione sull'abitazione principale dovranno pervenire entro il 30 giugno 2000 corredate dalla necessaria documentazione probatoria; (Omissis). 00A8527;

Comune di Fonni;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fonni

Il comune di FONNI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille per tutte le categorie di immobili e confermare per l'abitazione principale la detrazione di L. 200.000 spettanti per legge. (Omissis). 00A8528;

Comune di Fontanelice;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fontanelice

Il comune di FONTANELICE (provincia di Bologna) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille per tutti gli immobili e le aree fabbricati situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati al successivo punto b) per i quali e' stabilita un'aliquota maggiorata;
b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata e/o non a disposizione, intendendosi quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi luce, acqua, gas e telefono, nonche' per le aree fabbricabili urbanizzate. 2. di determinare la detrazione di imposta per l'abitazione principale nelle misure seguenti:
detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi;
detrazione di L. 300.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni sotto specificate:
a) famiglie con piu' di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui;
b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambe compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' al 1o gennaio 2000, titolari di solo reddito di pensione, non superiore ali minimo INPS;
c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidita' superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall'Azienda U.S.L., con reddito pro-capite imponibile IRPEF riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui; d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti:
essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data del 1o gennaio 2000;
essere entrambi di eta' inferiore a trentacinque anni alla data del 1o gennaio 2000;
reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a L. 12.000.000 pro-capite; In tutti i casi enunciati l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 e' subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta' o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2000. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarra' la predetta condizione abitativa di proprieta'; La detrazione di L. 300.000 spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unita'; 3. di determinare i seguenti criteri applicativi:
il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare:
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2 lett. c) che danno diritto alla detrazione di L. 300.000. A titolo esemplificativo: per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale e' stata dichiarata l'invalidita' civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell'unita' di valutazione geriatrica dell'azienda U.S.L.;
la richiesta autocertificazione, con firma autenticata, dovra' essere inviata entro il mese di giugno 2000 all'ufficio tributi del comune di Fontanelice a mezzo raccomandata A.R., oppure consegnata direttamente all'ufficio competente. I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 2000 gia' tenere conto della detrazione richiesta. In caso di comproprieta' o contitolarita' sull'unita' abitativa di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto. I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di redditi di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti ecc.) non beneficiano automaticamente dell'ulteriore detrazione prevista, salvo motivata, documentata richiesta che il comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti. L'amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 00A8529;

Comune di Fonzaso;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fonzaso

Il comune di FONZASO (provincia di Belluno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali e le abitazioni locate; Del 6 per mille per tutti gli altri immobili; Del 7 per mille per le aree edificabili; 2) Di fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale. (Omissis). 00A8530;

Comune di Fornovo di Taro;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fornovo di Taro

Il comune di FORNOVO di TARO (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis).
a) Di applicare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili pari al 6,5 per mille;
b) di applicare per l'anno 2000 l'aliquota diversificata del 7 (sette) per mille per gli alloggi non locati, intendendo come tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale, non occupati, o tenuti a disposizione o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto registrato. Sono esclusi dall'aliquota maggiorata gli alloggi ceduti in uso o in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado ed affini fino al due ivi residenti, i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili;
c) di determinare la detrazione per abitazione principale indicata nell'art. 8 del decreto legislativo 504/1993 pari a L. 250.000;
d) di considerare abitazione principale una unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A8531;

Comune di Fossato di Vico;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fossato di Vico

Il comune di FOSSATO di VICO (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota da applicare all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille, confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A8532;

Comune di Fraine;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fraine

Il comune di FRAINE (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di confermare, come effettivamente conferma, per l'anno 2000, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille. (Omissis). 00A8533;

Comune di Francica;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Francica

Il comune di FRANCICA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000:
aliquota unica da applicare: cinque per mille (5). 2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 00A8534;

Comune di Gaiole in Chianti;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gaiole in Chianti

Il comune di GAIOLE In CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. Di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: N.D. 1 Tipologia degli immobili: abitazione principale aliquote 4,6 per mille; N.D. 2 Tipologia degli immobili: Aliquota ordinaria aliquote 5,25 per mille; N.D. 3 Tipologia degli immobili: Abitazioni tenute a disposizione o non locate aliquote 7 per mille; 2) Di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: N.D. Tipologia degli immmobili nonche' categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale: 1 Detrazione abitazione principale; Riduzione d'imposta% ==; Detrazione d'imposta (lire in ragione annua) L. 200.000. (Omissis). 00A8535;

Comune di Galbiate;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Galbiate

Il comune di GALBIATE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, (omissis), in attuazione dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53, dell'art. 3, della legge 662/1996 e del regolamento comunale per immobili l'applicazione dell'I.C.I., l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
7 per mille per le unita' immobiliari non locate (si intendono tali anche quelle a disposizione);
4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
6 per mille in tutti gli altri casi. 2) di fissare in L.220.000 la detrazione prevista per l'abitazione principale, precisando che, come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., tale detrazione non spetta al proprietario per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado, per le quali spetta l'aliquota ridotta del 6 per mille. La detrazione spetta nel caso in cui sia costituito in forma scritta e regolarmente registrato, ai sensi dell'art. 1021 e successivi del codice civile, un diritto reale di godimento. In tal caso il pagamento dell'imposta spetta al titolare del diritto d'uso. 3) di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle condizioni previste dall'art. 5 bis del regolamento dell'I.C.I. 4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A8536;

Comune di Gallarate;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gallarate

Il comune di GALLARATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del:
4,5 per mille per:
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
le unita' immobiliari di pertinenza quali ad esempio garage, posto auto, soffitte, cantine, locali di deposito classificati o classificabili in categoria catastale C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento in modo durevole al servizio dell'abitazione principale;
l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a genitori o figli (primo grado in linea retta) ed adibita ad abitazione principale;
l'unita' immobiliare posseduto da anziani o disabili che risiedono, permanentemente, in istituti di ricovero o sanitari purche' l'abitazione non risulti locata;
4 per mille per:
i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti per la durato di 3 anni dall'inizio dei lavori;
i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili alle condizioni definite negli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
6.2 per mille per:
tutti gli altri immobili; 2) di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000 ed e' rapportabile al periodo durante il quale si e' protratta tale destinazione. Tale detrazione spetta:
per la casa destinata ad abitazione principale del soggetto passivo;
per la casa destinata ad abitazione principale del socio della cooperativa edilizia a proprieta' indivisa;
per l'abitazione regolarmente assegnata in locazione semplice dagli istituti autonomi cose popolari;
per l'abitazione che ha come proprietario o usufruttuario una persona anziana o disabile che ha trasferito, a seguito di ricovero permanente, la sua residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;
per l'abitazione concessa in uso gratuito a genitori o figli a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica. (Omissis). 00A8537;

Comune di Galliera;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Galliera

Il comune di GALLIERA (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili pari al 6 per mille. (Omissis). 00A8538;

Comune di Gazzo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gazzo

Il comune di GAZZO (provincia di Padova) ha adottato, il 17 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A8539;

Comune di Gazzola;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gazzola

Il comune di GAZZOLA (provincia di Piacenza) ha adottato il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 504/1992, per l'anno 1999, nelle seguenti misure:
aliquota 4,7 per mille:
abitazione principale e fattispecie assimilate ai sensi dell'art. 17 del regolamento che disciplina l'applicazione dell'I.C.I. e di applicare altresi' all'abitazione principale una detrazione pari a L. 200.000.
aliquota 6,5 per mille:
immobili diversi dalle abitazioni principali e fattispecie assimilate. (Omissis). 00A8540;

Comune di Genzone;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Genzone

Il comune di GENZONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), al 4,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili nell'anno 2000; 2. di prendere e dare atto che per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze secondo quanto disposto dal regolamento vigente si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8541;

Comune di Giardinello;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Giardinello

Il comune di GIARDINELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il 28 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A8542;

Comune di Girifalco;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Girifalco

Il comune di GIRIFALCO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta sugli immobili ubicati in questo comune. Di fissare l'unica detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A8543;

Comune di Giugliano in Campania;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Giugliano in Campania

Il comune di GIUGLIANO in CAMPANIA (provincia di Napoli) ha adottato, l'11 aprile 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota ridotta: 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale con corrispondente detrazione di L. 200.000 per ciascuno di essi. Aliquota ordinaria: 5,5 per mille per tutti gli immobili, intesi tutti i fabbricati non adibiti ad abitazione principale, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli. Per le riduzioni, detrazioni e modalita' applicative per l'anno 2000 si rimanda a quanto riportato nel regolamento I.C.I. (Omissis). 00A8544;

Comune di Giuliana;

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A8601;

Comune di Mirto;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mirto

Il comune di MIRTO (provincia di Messina) ha adottato, il 5 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille anche per l'anno 2000 per tutte le abitazioni, compresi quelli non locati; determinare per l'anno 2000 nella misura di L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A8602;

Comune di Molare;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Molare

Il comune di MOLARE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali e nella misura del 6 per mille l'aliquota per gli altri immobili; 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000. (Omissis). 00A8603;

Comune di Mollia;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mollia

Il comune di MOLLIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione secondaria e di determinare la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A8604;

Comune di Mombaldone;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mombaldone

Il comune di MOMBALDONE (provincia di Asti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 00A8605;

Comune di Monchio Delle Corti;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monchio Delle Corti

Il comune di MONCHIO delle CORTI (provincia di Parma) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 7 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A8606;

Comune di Monghidoro;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monghidoro

Il comune di MONGHIDORO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota agevolata nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le aree fabbricabili e di determinare per tutti gli altri immobili l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille; 2. di confermare per l'anno 2000, una aliquota ridotta al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni. 3. di confermare per l'anno 2000 una aliquota ridotta al 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 4. di dare atto che le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se accatastate autonomamente, possono usufruire dell'aliquota ordinaria del 6 per mille, ma non della detrazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 5. di dare atto che con l'applicazione di tali aliquote si ritiene congrua la previsione d'entrata per l'imposta comunale sugli immobili da indicare nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000, sulla base di proiezioni calcolate sul gettito 1999; 6. di riconoscere per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione minima di L. 200.000; 7. di dare atto che i proprietari o equipollenti delle unita' immobiliari adibite ad abitazioni, se locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare per l'anno 2000 dell'aliquota ordinaria stabilita nella misura del 6 per mille e non potranno usufruire della detrazione di cui al punto 6. (Omissis). 00A8607;

Comune di Monno;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monno

Il comune di MONNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare per l'anno 2000 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. Dare atto che le abitazioni principali del soggetto passivo dell'imposta verra' applicata la detrazione unica fissa di L. 200.000. (Omissis). 00A8608;

Comune di Montaquila;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montaquila

Il comune di MONTAQUILA (provincia di Isernia) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella seguente misura:
abitazione principale aliquota 4,5 per mille, detrazione L. 200.000;
altri fabbricati ed aree fabbricabili aliquota 5,5 per mille. (Omissis). 00A8609;

Comune di Montebello di Bertona;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montebello di Bertona

Il comune di MONTEBELLO di BERTONA (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota unica da applicare alla base imponibile ai fini della determinazione dell'I.C.I., nella misura del 5 per mille senza apportare alcuna differenzazione di aliquota secondo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge (detrazione L. 200.000 per abitazione principale). (Omissis). 00A8610;

Comune di Montebello Ionico;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montebello Ionico

Il comune di MONTEBELLO IONICO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare l'adeguamento delle tariffe I.C.I. per l'anno 2000 come segue:
aliquota unica per le unita' immobiliari 6 per mille;
aliquota unica per le aree fabbricabili 5 per mille;
aliquota unica del 5 per mille per le abitazioni non locate di anziani o disabili con residenza in istituto di ricovero o sanitari;
detrazione per la prima abitazione L. 250.000. (Omissis). 00A8611;

Comune di Montecosaro;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montecosaro

Il comune di MONTECOSARO (provincia di Macerata) ha adottato, il 17 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. e la detrazione di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni nella seguente misura:
prima aliquota: 5 per mille (per le abitazioni principali e le relative pertinenze possedute dai contribuenti a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, ivi incluse le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale di cui all'art. 30 del regolamento I.C.I., nonche' quelle concesse in uso gratuito o in comodato, con scrittura privata, ai parenti in linea retta di primo grado ed al coniuge, ancorche' separato o divorziato)
seconda aliquota: 6,5 per mille (per tutti gli altri immobili detenuti a qualunque titolo).
detrazioni L. 200.000 (per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze possedute dai soggetti passivi e per quelle stabilite per la prima aliquota d'imposta del 5 per mille). (Omissis). 00A8612;

Comune di Monteferrante;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monteferrante

Il comune di MONTEFERRANTE (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). stabilire che, per l'anno 2000, l'imposta comunale sugli immobili venga regolata dalle seguenti disposizioni:
a) lasciare invariata l'aliquota minima del 4 per mille, come per gli anni passati, valida per tutti i fabbricati e terreni assoggettabili;
b) non optare per la riduzione d'imposta del 50% per le abitazioni principali, a motivo del fatto che i fabbricati di questo comune hanno gia' una rendita catastale bassa;
c) stabilire la detrazione d'imposta per le abitazioni principali nella misura minima di L. 200.000. (Omissis). 00A8613;

Comune di Montefiorino;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montefiorino

Il comune di MONTEFIORINO (provincia di Modena) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di modificare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nel seguente modo: aliquota ordinaria per prima abitazione nella misura del 5 per mille; (applicando la maggiore detrazione consentita per legge sulla prima casa di L. 240.000) aliquota per la seconda abitazione nella misura del 5,9 per mille. (Omissis). 00A8614;

Comune di Montegaldella;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montegaldella

Il comune di MONTEGALDELLA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili:
a) l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5 per mille;
b) la detrazione per abitazione principale nell'importo di L. 250.000. (Omissis). 00A8615;

Comune di Montelabbate;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montelabbate

Il comune di MONTELABBATE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, l'aliquota del 4,2 per mille per l'abitazione principale; 2. di determinare ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, l'aliquota del 5,2 per mille per gli altri immobili; 3. di riconfermare la detrazione I.C.I. relativa alla prima abitazione in L. 200.000 cosi' come previsto dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996. (Omissis). 00A8616;

Comune di Montemiletto;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montemiletto

Il comune di MONTEMILETTO (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, altresi', per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. nella stessa misura di quelle determinate per l'anno 1999:
1) 4,5 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale comprensivi dei seguenti locali: cantine, box e posto auto purche' costituiscano pertinenza all'abitazione principale e ci sia coincidenza nella titolarieta' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;
2) 5.5 per mille:
per immobili diversi da abitazione;
fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
altri immobili;
aree fabbricabili. (Omissis). 00A8617;

Comune di Montenero Val Cocchiara;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montenero Val Cocchiara

Il comune di MONTENERO VAL COCCHIARA (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). 00A8618;

Comune di Montesilvano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montesilvano

Il comune di MONTESILVANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare, (omissis) per l'anno 2000, l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
per la prima abitazione l'aliquota e' diminuita dello 0,5 per mille rispetto all'aliquota proposta in delibera del 6 per mille; pertanto l'aliquota per l'anno 2000 per la prima abitazione e' fissata al 5,5 per mille;
per le abitazioni non locate l'aliquota e' aumentata dello 0,5 per mille rispetto all'aliquota proposta in delibera del 6 per mille; pertanto l'aliquota per l'anno 2000 per le abitazioni non locate e' fissata al 6,5 per mille;
resta ferma l'aliquota del 6 per mille per l'anno 2000 per tutti gli altri immobili.
Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni; 2. stabilire, per l'anno 2000, la detrazione I.C.I. relativa all'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996 e dalla legge n. 446/1997. (Omissis). 00A8619;

Comune di Monteverde;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monteverde

Il comune di MONTEVERDE (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, anche per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille. (Omissis). 00A8620;

Comune di Montodine;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montodine

Il comune di MONTODINE (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. come segue:
a) 4,5 per mille per le abitazioni principali;
b) 5 per mille per i terreni agricoli;
c) 5,5 per mille per gli immobili con destinazione diversa da quella di cui alle lettere a) e b) ivi comprese le aree fabbricabili. 2. di applicare le detrazioni sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le seguenti categorie di soggetti considerati in situazioni di particolare disagio economico o sociale:
A) L. 250.000 a condizione che:
a) trattasi di proprietari dell'unica abitazione;
b) si occupi tale abitazione con il proprio nucleo familiare;
c) il valore immobiliare dell'abitazione non sia superiore a L.150.000.000;
d) il reddito imponibile del nucleo familiare di cui alla superiore lettera b) non sia superiore a L.40.000.000, intendendosi per nucleo familiare quello previsto dalla legislazione anagrafica;
B) L.300.000 a condizione che: sia presente la casistica di cui alle lettere a), b), c), d), del punto precedente ed inoltre il nucleo familiare sia composto da soggetti portatori di handicap. (Omissis). 00A8621;

Comune di Monza;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monza

Il comune di MONZA ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), per l'anno 2000:
a) l'aliquota. ordinaria da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 5,5 per mille da applicarsi sul valore di tutti gli immobili diversi da quelli di cui alle successive lettere b), c), d);
b) l'aliquota ridotta da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 4 per mille a favore dei soggetti passivi e dei soci di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Monza per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le pertinenze cosi' come definite dall'art. 3 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come modificato con atto n. 13 del 25 febbraio 2000;
c) l'aliquota ridotta, da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 4 per mille per le unita' immobiliari di cui all'articolo 3 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come modificato con atto n. 13 del 25 febbraio 2000;
d) l'aliquota maggiorata da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' dell'8 per mille per tutti gli immobili per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
e) la detrazione da concedersi ai possessori della prima casa sara' di L. 200.000 salvo i casi previsti con apposito provvedimento.º (Omissis). 1. di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2000 subordinandone la concessione all'applicazione dei criteri contenuti nell'apposito regolamento. (Omissis). 00A8622;

Comune di Morino;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Morino

Il comune di MORINO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di mantenere fissate per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. stabilite con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 20 marzo 1999 nelle seguenti misure; aliquota ordinaria 6,3 per mille; aliquota prima casa 5,3 per mille; detrazione prima casa in L. 200.000. (Omissis). 00A8623;

Comune di Morrone del Sannio;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Morrone del Sannio

Il comune di MORRONE del SANNIO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 00A8624;

Comune di Mortara;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mortara

Il comune di MORTARA (provincia di Pavia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 come segue:
terreni agricoli 5,5 per mille;
aree fabbricabili 7 per mille;
abitazione principale e sue pertinenze 5 per mille;
altri fabbricati 6,5 per mille; 2. di stabilire che per i fabbricati sfitti l'aliquota e' aumentata al 7 per mille; 3. di indicare in L. 200.000 la deduzione ammessa per l'abitazione principale e sue pertinenze; 4. di aumentare la deduzione di cui sopra a L. 400.000 per le famiglie monocomponente pensionate o disoccupate con reddito lordo nell'anno 1999 non superiore a L. 10.000.000. (Omissis). 00A8625;

Comune di Mortegliano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mortegliano

Il comune di MORTEGLIANO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). l'applicazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura unica del 5,2 per mille e della detrazione per la prima casa nella misura unica di L. 200.000. (Omissis). 00A8626;

Comune di Moscufo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Moscufo

Il comune di MOSCUFO (provincia di Pescara) ha adottato, il 27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di elevare a L. 250.000 la detrazione per i portatori di handicap legalmente riconosciuti con invalidita' non inferiore al 100%, aventi diritto di accompagnamento, con reddito imponibile ai fini Irpef per nucleo familiare fino a L. 21.000.000 per due persone, piu' L. 2.000.000 per ogni componente il nucleo familiare con un massimo di L. 8.000.000. (Omissis). 00A8627;

Comune di Motta Visconti;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Motta Visconti

Il comune di MOTTA VISCONTI (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del 5,5 per mille per l'esercizio 2000; 2. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per le unita' immobiliari adibite ad altri usi al 6 per mille ; 3. di confermare che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' di L. 200.000. (Omissis). 00A8628;

Comune di Mozzecane;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mozzecane

Il comune di MOZZECANE (provincia di Verona) ha adottato, il 18 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2000 le seguenti detrazioni:
L. 200.000 per l'abitazione principale;
L. 300.000 per l'abitazione principale dei soggetti che si trovano nelle situazioni individuate con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 15 aprile 1997, esecutiva ai sensi di legge; (Omissis). 00A8629;

Comune di Muro Leccese;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Muro Leccese

Il comune di MURO LECCESE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. stabilire, (omissis), per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.:
del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili soggette ad imposta; 2. confermare anche per l'anno 2000, le agevolazioni gia' deliberate per l'anno 1999 e conseguentemente:
a) elevare la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 240.000 in favore dei soggetti passivi assegnatari di alloggi realizzati dall'I.A.C.P. di tipo economico popolare ed in favore dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico o sociale aventi un reddito familiare annuo, riferito all'anno 1999 non superiore a L. 7.000.000;
b) elevare il suddetto limite di reddito per i soggetti passivi in situazione, di particolare disagio economico e sociale:
di 2.500.000 in presenza del coniuge convivente;
di 2.500.000 per ogni familiare convivente;
c) fissare i seguenti criteri per la determinazione del reddito:
per la determinazione del reddito deve essere, compresa ogni forma di entrata di tutti i componenti il nucleo familiare o di convivenza, in particolare:
reddito da lavoro dipendente di tutti i membri della famiglia comprensivo di trattamenti di famiglia;
reddito di lavoro autonomo;
reddito derivante da pensioni, rendite e assegni di qualsiasi genere;
assegni di accompagnamento;
reddito da patrimonio (eccetto il reddito catastale della casa di abitazione) quali affitti di case e terreni;
prestazioni assistenziali in denaro erogate da enti pubblici. Non devono essere considerate le prestazioni con specifica destinazione (es. contributo per l'acquisto di protesi, strumenti di lavoro, ecc., assegni di studio universitario o provvidenze analoghe di incentivo allo studio, ed eventuali altre entrate comunque disponibili per il nucleo).
d) Stabilire che i soggetti aventi diritto all'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'ufficio tributi del comune entro il termine del 30 giugno 2000, con allegata la documentazione reddituale. (Omissis). 00A8630;

Comune di Nanto;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nanto

Il comune di NANTO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:
prima casa 5 per mille;
altri immobili 6 per mille
aree fabbricabili 7 per mille; 2. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura minima di L. 200.000. (Omissis). 00A8631;

Comune di Netro;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Netro

Il comune di NETRO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille e che la misura della detrazione per l'unita' adibita ad abitazione principale e' pari a L. 200.000 (Omissis). 00A8632;

Comune di Neviano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Neviano

Il comune di NEVIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, anche per l'esercizio finanziario 2000, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura del 5 per mille del valore degli immobili, con detrazione per la prima casa pari a L. 200.000. (Omissis). 00A8633;

Comune di Neviano degli Arduini;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Neviano degli Arduini

Il comune di NEVIANO degli ARDUINI (provincia di Parma) ha adottato, il 28 dicembre 1999 e il 29 febbraio 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
aliquota ordinaria 4,8 per mille;
aliquota per unita' immobiliare ad uso abitativo possedute in aggiunta alla abitazione principale del proprietario 6,25 per mille, specificando che per le pertinenze si applica l'aliquota dell'immobile principale; 2. di dare atto che la detrazione spettante per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e' di L. 200.000 cosi' come stabilito dal comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/1996;
(omissis). 1. di integrare la surrichiamata delibera di consiglio comunale n. 68 del 28 dicembre 1999 nel modo seguente:
al punto 1) del dispositivo si aggiunge: aliquota ridotta al 4 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze la cui richiesta di rilascio concessione sia intervenuta dopo il 20 gennaio 2000. Tale aliquota ridotta verra' applicata alle abitazioni in possesso del suddetto requisito per cinque anni; 2. al punto 2 del dispositivo della predetta delibera di consiglio comunale n. 68 del 28 dicembre 1999 viene aggiunto il seguente periodo: "Per le abitazioni principali per le quali la richiesta di rilascio concessione sia intervenuta dopo il 20 gennaio 2000 la detrazione applicabile e' pari a L. 500.000 per cinque anni". (Omissis). 00A8634;

Comune di Norma;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Norma

Il comune di NORMA (provincia di Latina) ha adottato, il 15 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille. 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8635;

Comune di Novellara;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Novellara

Il comune di NOVELLARA (provincia di Reggio Emila) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
6,30 per mille per l'aliquota ordinaria;
5,20 per mille per l'abitazione principale;
7 per mille per gli alloggi non locati; 2. di riconfermare per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, da applicarsi secondo le disposizioni di legge in vigore; 3. di riconoscere per l'anno 2000, ai contribuenti che si trovino nelle condizioni dettagliatamente elencate in premessa, l'aumento di L. 135.000 dell detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, terzo punto - della legge n. 662/1996 e secondo le procedure indicate in premessa;
(omissis). A) Pensionati: proprieta', uso, usufrutto e diritto d'abitazione del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1o gennaio 2000;
avere compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000;
essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo lordo (di pensione piu' fabbricato in argomento) non superiore a L. 15.000.000 annue riferito all'anno 1999 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o piu' persone, come risulta da stato di famiglia, si aggiungono, ai 15.000.000, L. 10.700.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo; B) Famiglie numerose: proprieta', uso, usufrutto e diritto d'abitazione del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del nucleo familiare al 1o gennaio 2000;
nucleo familiare composto da sei o piu' componenti al 1o gennaio 2000 come da stato di famiglia;
reddito familiare complessivo riferito all'anno 1999 non superiore a L. 57.800.000 lorde annue nel caso di famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono L.8.600.000 lorde annue per ogni componente oltre il sesto; C) Famiglie con portatori di handicap: proprieta', uso, usufrutto e diritto d'abitazione del solo immobile abitato quale unica proprieta' immobiliare del nucleo familiare al 1o gennaio 2000;
il portatore di handicap dovra' possedere l'invalidita' civile al 100%;
il reddito familiare complessivo non deve essere superiore a L. 15.000.000 annue lorde per un solo componente riferito all'anno 1999. Si aggiungono L. 10.700.000 annue lorde per ogni altro componente oltre il primo. Ritenuto infine che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento generale delle entrate tributarie comunali, i soggetti interessati possono presentare, in sostituzione di certificati e/o documentazione, apposita -dichiarazione sostitutiva attestante:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza anagrafica;
e) numero persone componenti il nucleo familiare;
f) la non percezione di ulteriori redditi oltre ai dichiarati;
g) il possesso dell'invalidita' civile al 100%;
h) dati catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno ed ubicazione);
i) dati catastali delle pertinenze (foglio, particella, subalterno ed ubicazione);
l) tipo di possesso (proprieta', usufrutto, uso, abitazione);
m) dichiarazione che gli altri componenti il nucleo familiare non posseggono nessuna proprieta' immobiliareº; (Omissis). 00A8636;

Comune di Novello;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Novello

Il comune di NOVELLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis).
5 per mille per abitazione principale;
5,5 per mille per le altre tipologie di immobili; 2. di non esercitare la facolta' di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti l'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale. (Omissis). 00A8637;

Comune di Noventa Vicentina;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Noventa Vicentina

Il comune di NOVENTA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:
I.C.I. prima casa: 4 per mille;
I.C.I. altri fabbricati: 5 per mille;
I.C.I. case sfitte da tre anni: 7 per mille;
detrazione prima casa: L. 200.000; (Omissis). 00A8638;

Comune di Nureci;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nureci

Il comune di NURECI (provincia di Oristano) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare per l'anno 2000 l'aliquota del 4 per mille e la detrazione nella misura unica di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 00A8639;

Comune di Nus;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nus

Il comune di NUS (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) , istituita a decorrere nell'anno 1993 con il decreto legislativo 30 dicembre 1996 e degli articoli 58 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997:
nella misura del 4 per mille;
senza nessuna diversificazione; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale. (Omissis). 00A8640;

Comune di Occhieppo Inferiore;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Occhieppo Inferiore

Il comune di OCCHIEPPO INFERIORE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di non operare le riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 3, dell'art. 8, del decreto legisaltivo n. 507/1992 come sostituito con il comma 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). 00A8641;

Comune di Occhiobello;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Occhiobello

Il comune di OCCHIOBELLO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 24 e 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), relativamente all'imposta comunale sugli immobili I.C.I., per l'esercizio finanziario 2000, le medesime aliquote in vigore sul territorio comunale per l'esercizio finanziario 1999 e precisamente:
4 per mille: aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
5,2 per mille: aliquota ridotta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi - persone fisiche e soci di cooperative a proprieta' indivisa - residenti nel comune di Occhiobello, e sue pertinenze come identificate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., limitatamente ad una per abitazione principale;
6,5 per mille: aliquota differenziata per aree fabbricabili;
7 per mille: aliquota differenziata per alloggi non locati o tenuti a disposizione (di fatto non utilizzati);
6,1 per mille: aliquota valida per tutte le altre tipologie di immobili soggetti ad I.C.I. (compresi i terreni agricoli);
L. 200.000 detrazione d'imposta prevista dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, punti 2 e 4 della legge n. 662/1996. (Omissis). 2. di stabilire, per l'esercizio finanziario 2000, l'aumento della detrazione d'imposta, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, punto 2 legge n. 662/1996, in L. 350.000 a norma dei punto 3 del medesimo comma 55 sopracitato, sull'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per il soggetto passivo che si trova nella seguente condizione socio-economica:
a) possesso in via esclusiva, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, dell'unica unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell'intero nucleo familiare anagrafico per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta, pari a:
L. 9.234.000 nucleo familiare anagrafico di un componente;
L. 5.500.000 per ogni ulteriore componente dei nucleo familiare anagrafico. il reddito e' determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il nucleo familiare anagrafico compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva se superiore a L. 2.000.000 ed escluso il reddito derivante dall'unita' abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. 3. di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'elevazione della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 350.000 dovranno presentare specifica domanda all'ufficio I.C.I. dell'ente entro il termine dei 30 giugno 2000, allegando alla domanda idonea documentazione o autocertificazione a comprova dei requisiti sopraindicati. (Omissis). 00A8642;

Comune di Odolo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Odolo

Il comune di ODOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 settembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2000 come di seguito indicato:
a) aliquota del 5 per mille applicabile alle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) aliquota del 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di stabilire che per l'anno 2000, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggano, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8643;

Comune di Offlaga;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Offlaga

Il comune di OFFLAGA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 8. imposta comunale immobili: si conferma l'aliquota del 6 per mille indifferenziata, con detrazione per abitazione principale per L. 200.000. (Omissis). 00A8644;

Comune di Orani;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Orani

Il comune di ORANI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di provvedere alla conferma per l'esercizio 2000 dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dell'anno 1999. (Omissis). aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 5 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 250.000. (Omissis). 00A8645;

Comune di Oristano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Oristano

Il comune di ORISTANO ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992:
a) unita' immobiliare adibite ad abitazione principale delle persone fisiche residenti nel comune: 5 per mille
b) immobili diversi dalle unita' immobiliari di cui al punto a) 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni e' stabilita in L. 200.000. (Omissis). 00A8646;

Comune di Orotelli;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Orotelli

Il comune di OROTELLI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.º (Omissis). 00A8647;

Comune di Ortelle;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ortelle

Il comune di ORTELLE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2000, le seguenti aliquote differenziate per l'applicazione dell'I.C.I., in conformita' a quanto disposto dall'art. 4 del decreto-legge n. 437/1996, come sostituito dalla legge di conversione n. 556/1996:
a) aliquota ordinaria del sei per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel successivo punto b);
b) aliquota ridotta del 4,5 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea retta e collaterali fino al terzo grado, nonche' agli affini entro il secondo grado. 2. per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico, comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n 15/1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale equiparate del soggetto passivo, sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8648;

Comune di Ortueri;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ortueri

Il comune di Ortueri (provincia di Nuoro) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di modificare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nel modo seguente: un'aliquota base del 6 per mille e un'aliquota ridotta del 4 per mille per l'abitazione principale. di confermare per l'anno 2000 la detrazione dell'imposta citata per l'abitazione principale nella misura massima di L. 500.000 (Omissis). 00A8649;

Comune di Osilo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Osilo

Il comune di OSILO (provincia di Sassari) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote da applicarsi per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili:
1) abitazione principale: 4 per mille;
2) altri fabbricati: 5 per mille;
3) aree fabbricabili: 5 per mille;
4) terreni agricoli: 5 per mille;
6) immobili sui quali si eseguono interventi di recupero ai sensi del comma 5, dell'art. 1, della legge n. 449/1997: 3,5 per mille. (Omissis). 00A8650;

Comune di Ospedaletto Euganeo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ospedaletto Euganeo

Il comune di OSPEDALETTO EUGANEO (provincia di Padova) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. viene cosi' determinata:
5,4 per mille: aliquota ordinaria
5,4 per mille: abitazioni principali con detrazione di L. 220.000
7 per mille: abitazioni sfitte; 2. di fissare per l'anno 2000 la detrazione a imposta per abitazione principale in L. 220.000, stabilendo che la stessa spetta anche alle unita' di cui al punto 4, art. 3, comma 55, legge 662/1996; 3. di stabilire che le unita' immobiliari di cui al punto 5, art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale; 4. di stabilire che non si considerano sfitte le abitazioni per le quali puo' essere esibito regolare contratto di locazione o di concessione in comodato a parenti fino al quarto grado; 5. di precisare, altresi', che nei casi di cui al precedente punto 4. verra' applicata l'aliquota ordinaria senza nessuna agevolazione o detrazione; (Omissis). 00A8651;

Comune di Ossona;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ossona

Il comune di OSSONA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune, nella seguente misura:
abitazione principale e pertinenze aliquota del 5,5 per mille;
altri fabbricati aliquota del 6 per mille;
abitazioni sfitte e/o vuote aliquota del 7 per mille; dando atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 la detrazione per l'abitazione principale viene fissata a L. 200.000; (Omissis). 00A8652;

Comune di Ostellato;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ostellato

Il comune di OSTELLATO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di stabilire per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota ordinaria del 6,2 per mille; b) di stabilire per l'anno 2000 l'I.C.I. con l'aliquota differenziata del 7 per mille nei casi sottospecificati:
1) aree edificabili, limitatamente a quelle in zona C, per le quali non e' stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia, ne' e' stata inoltrata relativa istanza;
2) unita' immobiliari adibite, ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, esclusi i casi particolari seguenti, per i quali si applica l'aliquota ordinaria:
unita' immobiliari date in uso gratuito ai familiari, a condizione che gli stessi vi risiedano;
una delle unita' immobiliari tenute a disposizione da contribuenti residenti all'estero;
unita' immobiliari in comproprieta' utilizzate come abitazione principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano,
3) immobili compresi nelle categorie catastali A, C, D destinati alla locazione e rimasti sfitti; c) di stabilire per l'anno 2000 l'I.C.I. con l'aliquota piu' favorevole del 5 per mille nei casi di soggetti che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; d) di disporre che qualora durante l'anno si verifichi una diversa situazione che dia luogo all'applicazione di aliquota differenziata, la maggiorazione si applichera' per i mesi durante i quali si e' verificata la situazione stessa; e) di prevedere anche per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000, fatti salvi i soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, da individuarsi con atto separato, per i quali la detrazione stessa e' fissata in Lire 500.000;
(Omissis). Per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio socio-economico, di seguito specificati, e' fissata in L. 500.000:
soggetti proprietari o titolari dei diritto di usufrutto - uso - abitazione, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, a nulla rilevando immobili di pertinenza, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, monoreddito, in condizione non lavorativa, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 15.050.000 lordo, riferito all'anno 1999;
b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, con reddito lordo di tutti i componenti del nucleo familiare, riferito all'anno 1999, fino a L. 24.303.000 piu' L. 1.860.000 per ogni familiare a carico;
c) disoccupati e lavoratori in cassa integrazione straordinaria con reddito lordo di tutti i componenti il nucleo familiare, riferito all'anno 1999, fino a L. 24.303.000 piu' L. 1.860.000 per ogni familiare a carico;
d) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti, se non gia' beneficiari ai sensi delle lettere precedenti.
In tutti i casi suindicati il contribuente non puo' esercitare attivita' d'impresa, di partecipazione o di lavoro autonomo, ne' possedere alcuna proprieta' immobiliare, terreni o fabbricati. Tali condizioni sono estese ai componenti del nucleo familiare;
Il diritto al riconoscimento della maggior detrazione e' subordinato alla presentazione dell'istanza, sotto forma di autocertificazione, nei mesi di maggio e giugno prossimi, all'ufficio tributi che fornisce i relativi moduli. (Omissis). 00A8653;

Comune di Ostiglia;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ostiglia

Il comune di OSTIGLIA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'Iiposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come segue:
abitazione principale 5,75 per mille;
altri immobili, terreni ed aree fabbricabili 6,5 per mille,
detrazione per abitazione principale L. 200.000 (Euro 103,29), altre disposizioni:
aliquota del 7 per mille per unita' immobiliari destinate a: grande industria con oltre 100 dipendenti, supermercati oltre 500 mq e istituti di credito e assicurativi; 2. di confermare l'abbattimento nella misura di L. 200.000 sulla prima casa di abitazione; (Omissis). 00A8654;

Comune di Otricoli;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Otricoli

Il comune di OTRICOLI (provincia di Terni) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di fissare altresi' per l'anno 2000 l'aliquota ridotta al 5,5 per mille per le abitazioni principali. (Omissis). 00A8655;

Comune di Oulx;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Oulx

Il comune di OULX (provincia di Torino) ha adottato, il 14 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 3. di non avvalersi ancora delle disposizioni di cui al comma 2 del riformato art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, non disponendo di chiari riscontri per quanto riguarda gli effetti sul gettito. Si propone invece l'utilizzazione delle facolta' di cui al decreto-legge n. 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556, all'art. 4, comma 1, differenziando l'aliquota al 4 per mille in favore dei soggetti residenti come ivi individuati e al 6,25 per mille in riferimento a tutti gli altri soggetti, inoltre si propone di utilizzare la facolta' del comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3, della legge n. 662/1996, stabilendo un decremento della detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000, in considerazione delle nuove esigenze di bilancio di parte corrente in elaborazione; (Omissis). 00A8656;

Comune di Ovada;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ovada

Il comune di OVADA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nel modo seguente:
aliquota del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario e loro pertinenze;
aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili; (Omissis). 00A8657;

Comune di Pagano Sabino;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pagano Sabino

Il comune di PAGANO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di applicare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), determinando l'aliquota che sara' applicata nella misura del 6 per mille; (Omissis). 00A8658;

Comune di Pagnona;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pagnona

Il comune di PAGNONA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, anche per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille; 2. di mantenere la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8659;

Comune di Palombara Sabina;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Palombara Sabina

Il comune di PALOMBARA SABINA (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). per la sola abitazione principale aliquota del 5 per mille; detrazione per la sola abitazione principale L. 300.000; per tutti gli altri immobili aliquota del 6 per mille. (Omissis). 00A8660;

Comune di Palomonte;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Palomonte

Il comune di PALOMONTE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). approvare l'aliquota I.C.I. in vigore nell'anno 1999, nella misura del 5 per mille. La detrazione per abitazione principale e di L. 200.000, anche per l'anno 2000. (Omissis). 00A8661;

Comune di Paratico;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paratico

Il comune di PARATICO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, (omissis) l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del:
a) 4,8 per mille per l'abitazione principale;
b) 6,6 per mille per tutti gli altri immobili, 2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000 a L. 280.000 in rapporto annuo. (Omissis). 00A8662;

Comune di Parre;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Parre

Il comune di PARRE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare le aliquote I.C.I. per il corrente anno come segue:
1) 5 per mille per gli immobili adibiti a prima casa e relative pertinenze;
2) 5,5 per mille negli altri casi. (Omissis). 00A8663;

Comune di Paulilatino;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paulilatino

Il comune di PAULILATINO (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di lasciare invariata l'aliquota I.C.I. nella percentuale del 4 per mille. (Omissis). 00A8664;

Comune di Pavullo nel Frignano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pavullo nel Frignano

Il comune di PAVULLO nel FRIGNANO (provincia di Modena) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, (omissis), le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) aliquota ridotta: 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo ivi comprese le pertinenze elencate al comma 2, dell'art. 18, del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con propria deliberazione n. 167 del 26 novembre 1998 e successive modificazioni destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale;
b) aliquota maggiorata: 7 per mille per gli alloggi e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 non locati, o locati per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria e per finalita' turistiche ai sensi delle norme vigenti in materia di locazione di immobili adibiti ad uso abitati
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rovetta

Il comune di ROVETTA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000:
a) aliquota ridotta da applicare per i soggetti passivi , residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;
b) aliquota da applicare per soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione ed utilizzazione: 6 per mille; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire duecentomila (200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8719;

Comune di Rovito;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rovito

Il comune di ROVITO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000:
1) aliquota ridotta, da applicare - per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali 5,5 per mille, (Omissis).
2) aliquota da applicare per soggetti passivi e per immobili che non rientrano tra quelli previsti nel punto 1): 7 per mille. (Omissis). 4. l'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore ad anni uno, per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo e principale la costruzione o l'alienazione di beni; (Omissis). 5. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate a periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 00A8720;

Comune di Rovolon;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rovolon

Il comune di ROVOLON (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. la determinazione delle seguenti aliquote d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille. (Omissis). 00A8721;

Comune di Ruffano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ruffano

Il comune di RUFFANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. disporre, per l'anno 2000, l'applicazione delle seguenti aliquote ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) aliquota ordinaria: 6 per mille;
b) aliquota ridotta: 5 per mille; 2. disporre che l'aliquota ridotta sia applicata alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nonche' alle seguenti ulteriori fattispecie:
a) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non siano locate;
b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
c) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto;
d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) e gli alloggi posseduti dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, a condizione che siano adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta da applicare per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo 77/1995. (Omissis). 00A8722;

Comune di Ruoti;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ruoti

Il comune di RUOTI (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), limitatamente all'abitazione principale di proprieta' o di usufrutto "prima casa" nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente; per tutti glia altri immobili: 6 per mille; di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; (Omissis). 00A8723;

Comune di S. Pietro in Cariano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di S. Pietro in Cariano

Il comune di S. PIETRO in CARIANO (provincia di Verona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis); 2. di determinare e confermare per l'anno 2000 le aliquote dell'I.C.I. come segue:
a) abitazione principale, pertinenze ed immobili concessi in uso gratuito dal proprietario ai propri familiari (parenti in linea retta fino al terzo grado), rapportata al periodo in cui si e' verificata la condizione (la condizione deve essere certificata o sottoscritta sotto la propria responsabilita' attraverso atto notorio: 4,5 per mille;
b) altri immobili: 6,9 per mille
c) immobili sfitti: 7 per mille; 3. di confermare la detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale estendendola ai casi di seguito indicati:
a) unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) alloggi regolarmente assegnati in locazione dall'A.T.E.R.;
c) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
d) abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai propri familiari (parenti in linea retta fino al terzo grado), rapportata al periodo in cui si e' verificata la condizione (la condizione deve essere certificata o sottoscritta sotto la propria responsabilita' attraverso atto notorio. 4. di elevare a L. 300.000 per l'anno 2000 la detrazione per la prima abitazione nei confronti dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, in conformita' a quanto stabilito dall'art.3 del decreto legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, per i seguenti casi:
a) titolare portatore di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura di almeno il 66%, con reddito del nucleo familiare non superiore a L. 60.000.000 annue lorde;
b) nucleo familiare, il cui reddito, derivante esclusivamente da pensione, non superi l'importo annuo di L. 13.000.000 netti, oltre al reddito dell'abitazione principale;
c) nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a L. 60.000.000 annui lordi, comprendente almeno tre figli a carico o con almeno un anziano ultrasettantenne a carico, o un portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio nella misura di almeno il 66 per cento convivente; 5. di dare atto che ai fini I.C.I. si considerano " pertinenze" gli immobili destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato e se iscritti distintamente in catasto). Piu' precisamente: i posti auto coperti o scoperti, le cantine, i depositi, i sottotetti, le tettoie, classificati o classificabili nelle categorie catastali C2 - C6 - C7; la detrazione o la maggiore detrazione spettante per l'abitazione principale e' unica. Se l'importo dovuto per l'abitazione principale risulta inferiore alla detrazione stabilita, la parte residua puo' trovare capienza nell'imposta I.C.I. dovuta per le pertinenze stesse. (Omissis). 00A8739;

Comune di Sale;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sale

Il comune di SALE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 18 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. approvare la proposta della giunta comunale di cui alla deliberazione n. 4, del 18 gennaio 2000, determinando l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille; (Omissis).
a) determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, e rapportata al periodo dell'anno durante Il quale si protrae tale destinazione,
b) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di' proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. In tale fattispecie viene quindi applicata la detrazione di imposta di L. 200.000;
c) non avvalersi delle altre facolta' discrezionali di cui al comma 55, dell'art. 3, legge n. 662/1996, e di quelle previste dall'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997. (Omissis). 00A8740;

Comune di Saluggia;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Saluggia

Il comune di SALUGGIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare l'aliquota I.C.I. al 4 per mille nei casi ricorrenti ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che cosi' recita: i comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di fissare l'aliquota I.C.I. 2000 al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze; di fissare per tutti gli altri casi l'aliquota I.C.I. 2000 al 6,5 per mille. (Omissis). 00A8741;

Comune di San Bartolomeo Val Cavargna;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Bartolomeo Val Cavargna

Il comune di SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
unica per tutte le tipologie di immobili: 6 per mille. 2. di determinare per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come dal prospetto che segue:
per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo detrazione L. 200.000. (Omissis). 00A8742;

Comune di San Benedetto dei Marsi;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Benedetto dei Marsi

Il comune di SAN BENEDETTO dei MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. nella percentuale unica del 6 per mille. (Omissis). 00A8743;

Comune di San Cassiano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Cassiano

Il comune di SAN CASSIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 5 per mille;
abitazione principale 4,50 per mille. (Omissis). 00A8744;

Comune di San Cipriano Picentino;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Cipriano Picentino

Il comune di SAN CIPRIANO PICENTINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 10 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. per l'effetto, riconfermare per l'anno 2000, le aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come applicate per l'anno 1999, e di seguito riportate: =====================================================================
| Tipologia degli | | Detrazioni (lire in N.D.| immobili |Aliquota (per mille)| ragione annua) =====================================================================
1 |Abitazione principale| 5,8 | 200.000 ---------------------------------------------------------------------
2 |Altri immobili | 7 | -- ---------------------------------------------------------------------
|Immobili non locati | |
3 |da almeno due anni | 8 | -- (Omissis). 00A8745;

Comune di San Clemente;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Clemente

Il comune di SAN CLEMENTE (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle misure sottoriportate:
MISURA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2000 ===================================================================== N.| Tipologia degli immobili |Aliquota applicata (per mille) =====================================================================
|Persone fisiche soggetti passivi e |
|soci di cooperative a proprietà |
|indivisa, per l'unità immobiliare |
|direttamente adibita ad abitazione | 1 |principale | 5,5 --------------------------------------------------------------------- 2 |Immobili degli I.A.C.P. | 5 ---------------------------------------------------------------------
|Alloggi posseduti in aggiunta |
|all'abitazione principale, non | 3 |locati | 7 --------------------------------------------------------------------- 4 |Tutte le restanti unità immobiliari| 6,8 2. di elevare, per l'anno 2000, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili di L. 200.000, limitatamente alle situazioni socio-economiche sotto riportate e nelle modalita' ivi indicate:
a) nuclei familiari che, alla data del 1o gennaio 2000, siano composti da:
1) un ultrasessantenne in possesso di soli redditi da pensioni, riferiti al 1999, non superiori a L. 13.000.000;
2) piu' componenti ultrasessantenni in possesso di soli redditi da pensioni, riferiti al 1999, non superiori a L. 24.000.000. I suddetti soggetti passivi dovranno essere proprietari, ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione) su tutto il territorio nazionale di un'unica unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale, che appartenga alle categorie catastali A/3, A/4, A/5, A/6, oltre ad eventuale pertinenza destinata a servizio dell'abitazione principale.
b) nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti disabili gravi, soggetti non autosufficienti, portatori di handicap, riconosciuti come invalidi con totale permanente inabilita' lavorativa al 100 per cento, ai quali sia stato riconosciuto l'assegno di accompagnamento alla data del 1o gennaio 2000, purche' non tenuti presso strutture pubbliche o private, senza alcuna limitazione di reddito. I requisiti, come avanti evidenziati, dovranno risultare da apposita certificazione sanitaria.
c) soggetto passivo disoccupato in possesso dei seguenti requisiti:
1) soggetto passivo solo, o con nucleo familiare, che alla data del 1o gennaio 2000, risulti disoccupato da almeno 12 mesi consecutivi, che nel medesimo periodo risulti non aver svolto alcun tipo di attivita' di lavoro autonomo;
2) soggetto passivo che, come nessun altro eventuale componente la famiglia, possieda altri immobili, su tutto il territorio nazionale, diversi dall'unita' adibita ad abitazione principale ed eventuale pertinenza;
3) reddito complessivo familiare per l'anno 1999, oltre a quello dell'unita' abitativa ed eventuale annessa pertinenza, non superiore a L. 15.000.000 annui lordi, piu' L. 2.000.000 per ogni persona fiscalmente a carico;
4) tale stato dovra' risultare da apposita certificazione rilasciata dai competenti uffici del lavoro, camera di commercio, ecc.
d) per avere diritto alla maggiore detrazione il contribuente dovra' produrre apposita domanda, allegando alla stessa fotocopia di documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti o idonea autocertificazione. Il comune potra' in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per usufruire dell'elevazione della detrazione. La predetta domanda dovra' essere inoltrata al comune - ufficio tributi, entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata dell'I.C.I.. Sono esonerati dal presentare la domanda sopra citata, quei contribuenti che hanno richiesto la maggiore detrazione, qualora le condizioni siano rimaste invariate rispetto ai limiti che saranno fissati di anno in anno. 3. Le suddette ulteriori detrazioni non sono cumulabili, e nessuna altra detrazione o riduzione d'imposta o aliquota agevolata, prevista dalla normativa vigente, puo' essere accordata, al fine di salvaguardare l'equilibrio di bilancio. (Omissis). 00A8746;

Comune di San Fermo Della Battaglia;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Fermo Della Battaglia

Il comune di SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000, le sottoindicate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - gia' previste per l'anno 1998:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota abitazione principale: 5 per mille;
aliquota abitazione anziani o disabili: (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996) 5 per mille. (Omissis). 00A8747;

Comune di San Germano Dei Berici;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Germano Dei Berici

Il comune di SAN GERMANO dei BERICI (provincia di Vicenza) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. e' determinata nella misura del 6,8 per mille con riduzione della stessa aliquota al 5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' privata indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a norma dell'art. 2, comma 1, decreto-legge n. 542/1995. (Omissis). 00A8748;

Comune di San Giorgio Canavese;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giorgio Canavese

Il comune di SAN GIORGIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare come decisione finale la proposta della giunta comunale formulata con atto n. 138, del 16 dicembre 1999, che determinava per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille; (Omissis). 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene determinata in L. 230.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8749;

Comune di San Giorgio in Bosco;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giorgio in Bosco

Il comune di SAN GIORGIO in BOSCO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, per conseguire l'equilibrio della gestione corrente ed il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;
aliquota abitazione principale nella misura del 5,25 per mille;
aliquota aree fabbricabili nella misura del 7 per mille; 2. di fissare in L. 250.000 la detrazione per abitazione principale; 3. di stabilire una maggiore detrazione fissata nella misura di L. 300.000, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, in presenza dei seguenti presupposti:
a) persona singola titolare di solo reddito pari o inferiore alla pensione minima dell'INPS e di quello relativo all'unita' immobiliare adibita a propria abitazione principale o componente di' nucleo familiare con reddito complessivo pari o inferiore a L. 12.000.000 annui, con riferimento all'anno precedente a quello di imposizione I.C.I.;
b) i soggetti di cui sopra non devono possedere altri beni immobili;
c) i requisiti di cui sopra devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e trasmessa all'ufficio tributi di questo comune entro e non oltre il termine del 30 giugno 2000; 4. di dare atto che la maggior detrazione, siccome determinata sub 3), avra' effetto a decorrere dal 1o gennaio 2000. (Omissis). 00A8750;

Comune di San Giuliano Di Puglia;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giuliano Di Puglia

Il comune di SAN GIULIANO di PUGLIA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 3 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000; di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8751;

Comune di San Paolo Bel Sito;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Paolo Bel Sito

Il comune di SAN PAOLO BEL SITO (provincia di Napoli) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare, in via generale, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con le eccezioni nel seguito riportate; di diminuire, per lo stesso anno, la predetta aliquota nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali cosi' come definite dall'art. 4, del vigente regolamento comunale in materia di I.C.I. (Omissis). 00A8752;

Comune di San Pellegrino Terme;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Pellegrino Terme

Il comune di SAN PELLEGRINO TERME (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000, ed in applicazione del regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n. 176 del 29 dicembre 1998 nelle seguenti misure:
a) aliquota agevolata del 5 per mille per:
le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. (azienda Lombarda edilizia residenziale);
le unita' immobiliari possedute, a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente ed a condizione che le abitazioni di proprieta' non risultino locate;
le abitazioni concesse dal possessore, in uso gratuito, a parenti fino al primo grado che le occupino a titolo principale e che nelle stesse risultino residenti;
le unita' immobiliari classificate nella cat. C/6 (autorimesse) che costituiscano pertinenza di un'abitazione principale e limitatamente ad una autorimessa;
b) aliquota nella misura del 6,5 per mille per i proprietari di seconda casa, aree edificabili e quanto altro non previsto nel precedenti punti. Per la determinazione del valore delle aree edificabili, per l'anno 1999, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti o organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7, della legge 30 dicembre 1992, n. 504; 1. di dare inoltre atto che:
I) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
II) L'imposta e' ridotta del 50% (cinquanta percento) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali e' portato a conoscenza del comune con la dichiarazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992, o con la comunicazione prevista dall'art. 6 del regolamento comunale vigente da effettuarsi entro novanta giorni dall'evento. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
III) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente. Per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, valgono le norme contenute nel regolamento I.C.I. approvato con delibera di consiglio comunale n. 176 del 29 dicembre 1998. (Omissis). 00A8753;

comune di San Pietro Clarenza;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di San Pietro Clarenza

Il comune di SAN PIETRO CLARENZA (provincia di Catania) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare per l'anno 2000 l'aliquota stabilita per l'anno 1999 pari al 5 per mille per gli immobili adibiti esclusivamente ad abitazione principale, del 5,8 per mille per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili a terreni; confermare altresi' la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A8754;

comune di San Pietro Viminario;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di San Pietro Viminario

Il comune di SAN PIETRO VIMINARIO (provincia di Padova) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). che con precedente deliberazione consiliare n. 11, del 9 febbraio 2000 e' stata riconfermata l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nonche' la detrazione prevista per legge, nelle misure stabilite con deliberazione di giunta comunale n. 51, del 28 ottobre 1998 e precisamente: 5,75 per mille, 7 per mille per le case sfitte e le aree edificabili. (Omissis). 00A8755;

comune di San Polo Dei Cavalieri;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di San Polo Dei Cavalieri

Il comune di SAN POLO dei CAVALIERI (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000, nella misura del 5,3 per mille per l'abitazione principale e del 6,3 per mille per le altre abitazioni; 2. di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e' confermata nella misura di L. 200.000; 3. la detrazione di cui al precedente punto 2, viene determinata in L. 300.000, anziche' L. 200.000, a favore:
a) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;
b) inoccupati che abbiano perso indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso del 1999;
c) soggetti passivi che abbiano nel proprio nucleo familiare disabili con invalidita' accertata ai sensi di legge non inferiore al 75 per cento; 4. per accedere ai benefici di cui al precedente punto 3, gli interessati dovranno presentare apposita istanza entro il 15 aprile 2000. (Omissis). 00A8756;

comune di San Salvo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di San Salvo

Il comune di SAN SALVO (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000; 2. di confermare in L. 230.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, il tutto in base al dispositivo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 00A8757;

comune di San Severino Marche;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di San Severino Marche

Il comune di SAN SEVERINO MARCHE (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare le aliquote per l'anno 2000 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure e per le tipologie di seguito specificate:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota del 5,5 per mille per:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nonche' accessori e pertinenze delle stesse pur aventi rendita catastale autonoma, nei limiti di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento comunale in materia di I.C.I..
immobili adibiti in via esclusiva a qualsiasi attivita' di impresa organizzata al fine della produzione di beni o servizi, nonche' ad attivita' libero professionale, purche' utilizzati direttamente dal proprietario dell'immobile. aliquota del 4 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonici tali individuati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. stabilire in L. 250.000 la riduzione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A8758;

comune di Sandigliano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sandigliano

Il comune di SANDIGLIANO (provincia di Biella) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di dare atto che eventuali agevolazioni e/o riduzioni dell'imposta sono previsti nel regolamento approvato con propria deliberazione n. 35 del 23 novembre1998, esecutiva ai sensi di legge; (Omissis). 00A8759;

comune di Santa Croce Camerina;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santa Croce Camerina

Il comune di SANTA CROCE CAMERINA (provincia di Ragusa) ha adottato, il 15 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. fissare per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota per abitazione principale: 4,5 per mille. 2. determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per l'anno 2000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 300.000. (Omissis). 00A8760;

comune di Santa Flavia;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santa Flavia

Il comune di SANTA FLAVIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare ed applicare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. fissata per il precedente anno d'imposta (1999) nella misura unica del 5 per mille sugli immobili ricadenti nel territorio comunale e la detrazione d'imposta pari a L. 200.000 relativamente all'abitazione principale. (Omissis). 00A8761;

comune di Santa Lucia di Piave;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santa Lucia di Piave

Il comune di SANTA LUCIA di PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'I.C.I.:
7 per mille per le abitazioni non locate possedute in aggiunta alle abitazioni principali;
5,3 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati all'I.C.I. in base alle vigenti normative; 2. di determinare per l'anno 2000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 250.000. (Omissis). 00A8762;

comune di Santa Lucia Serino;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santa Lucia Serino

Il comune di SANTA LUCIA SERINO (provincia di Avellino) ha adottato, l'8 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 2000. (Omissis). 00A8763;

comune di Santa Maria Maggiore;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santa Maria Maggiore

Il comune di SANTA MARIA MAGGIORE (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'I.C.I.:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed unita' immobiliari locale utilizzate come abitazione principale: 4,75 per mille;
altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni: 6,25 per mille;
di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A8764;

comune di Santa Teresa Gallura;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santa Teresa Gallura

Il comune di SANTA TERESA GALLURA (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000; (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: ===================================================================== N.D.| Tipologia degli immobili |Aliquota (per mille) =====================================================================
|Per le unità immobiliari adibite ad |
|abitazione principale dalla persona fisica |
|soggetto passivo e dai soci delle |
|cooperative edilizie a proprietà indivisa |
|residenti nel comune, nonché gli alloggi |
|regolarmente assegnati dagli istituti |
|autonomi per le case popolari. Si |
|considerano equiparati all'abitazione |
|principale ai fini dell'applicazione |
|dell'aliquota, le pertinenze quali, box, |
|autorimesse, solai e cantine site nel |
|medesimo fabbricato, iscritte unitariamente|
|in catasto, appartenenti alla stessa |
|categoria e/o classe |5 ---------------------------------------------------------------------
|Per le altre unità immobiliari diverse da |
|quelle di cui al precedente punto 1., |
|possedute dalle persone fisiche e dagli |
|altri soggetti passivi destinate a |
|qualunque uso |5,6 ---------------------------------------------------------------------
|Per le aree fabbricabili |7 2. di determinare, per l'anno 2000, in L. 200.000 la detrazione di imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 00A8765;

comune di Sant'Agostino;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Agostino

Il comune di SANT'AGOSTINO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis) di applicare per l'anno 2000, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con le seguenti aliquote:
aliquota ordinaria del 5,6 per mille per le tipologie di immobili di seguito elencate:
a) terreni agricoli;
b) aree fabbricabili;
c) abitazioni principali e relative pertinenze, considerando tali gli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7;
d) alloggi (non abitazioni principali) che risultino utilizzati ai fini abitativi, cioe' occupati da residenti per i quali l'alloggio costituisce dimora abituale, e relative pertinenze cosi come indicate alla lettera c);
e) altri fabbricati, ad esclusione di quelle sottoelencati; I proprietari delle unita' immobiliari di cui al punto d) per poter applicare l'aliquota ordinaria devono presentare o inviare all'ufficio tributi, entro il termine di versamento della seconda rata, una autocertificazione nella quale dichiarino:
il nominativo dell'occupante l'abitazione;
il motivo dell'occupazione (locazione, uso gratuito, ecc..);
solo nel caso di locazione, gli estremi della registrazione del contratto di affitto;
che l'immobile viene utilizzato come dimora abituale dall'occupante che ivi ha la propria residenza anagrafica; N.B. Se non disdette, mediante apposita comunicazione di variazione, vengono ritenute valide anche per il 2000 le autocertificazioni presentate nel corso del 1999. In tal caso il contribuente puo' applicare l'aliquota ordinaria alle unita' immobiliari di cui al punto d) senza ulteriori formalita'.
aliquota del 7 per mille per gli alloggi non utilizzati e relative pertinenze; Si precisa che si intende applicare tale aliquota alle unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), e relative pertinenze, qualora risultino inutilizzate ai fini abitativi, prive cioe' di occupanti residenti per i quali l'alloggio costituisca dimora abituale;
aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili; 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2000 nella misura di L. 260.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 3. di considerare "abitazione principale", e quindi con beneficio della detrazione di cui al punto precedente, le seguenti unita' immobiliari:
a) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da persone di eta' uguale o superiore a sessanta anni o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione;
c) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal coniuge o dai familiari in linea retta del possessore. La detrazione e' applicabile a condizione che i soggetti interessati attestino, entro il termine di versamento del saldo dell'imposta dovuta ogni anno, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione d'imposta o dell'aliquota ridotta adottata; 4. di approvare con effetto dall'1 gennaio 2000, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 260.000 a L. 500.000, rapportate ad anno ed alla quota di possesso, a norma dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favore dei seguenti contribuenti:
pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 1999, non superiore a L. 15.050.000 lorde;
pensionato con reddito annuale lordo imponibile 1999 ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.303.000 piu' L. 1.860.000 per ogni persona a carico fiscalmente;
portatore di handicap (con attestato di invalidita' civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 1999 non superiore a L. 15.050.000 lorde;
portatore di handicap con reddito annuale lordo imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.303.000 piu' L. 1.860.000 per ogni persona a carico fiscalmente;
disoccupato con reddito annuale lordo imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.303.000 piu' L. 1.860.000 per ogni persona a carico fiscalmente; Per beneficiare dell'agevolazione e' inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) che ne' il contribuente ne' i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza; quest'ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7,
b) che il contribuente ed i restanti componenti del nucleo familiare non dispongono di redditi da lavoro autonomo, d'impresa o di partecipazione;
c) che il fabbricato adibito ad abitazione sia occupato da un solo nucleo familiare; 5. di determinare le seguenti modalita' applicative relativamente alla concessione della agevolazione di cui al precedente punto 4.:
a) i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata al servizio tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta - autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggior detrazione I.C.I., accompagnata da adeguata documentazione. Il termine ultimo di presentazione dell'istanza e' perentorio, pena la decadenza dal beneficio della maggiorazione per l'anno 1999;
b) i contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate dell'I.C.I., gia' tenere conto della detrazione nella misura richiesta;
c) le richieste - autocertificazioni verranno controllate dai competenti uffici dell'amministrazione, che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni di legge. (Omissis). 00A8766;

comune di Sant'Anastasia;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Anastasia

Il comune di SANT'ANASTASIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 18 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). applicare, (omissis), per l'esercizio 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e per le pertinenze (art. 3 regolamento I.C.I.) e del 7 per mille per le altre abitazioni. confermare la detrazione d'imposta, spettante per l'abitazione principale nella misura minima fissata dalla legge pari a L. 200.000. (Omissis). 00A8767;

comune di Sant'Angelo Dei Lombardi;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Angelo Dei Lombardi

Il comune di SANT'ANGELO dei LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille; 2. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille per l'abitazione principale; 3. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 7 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate; 4. di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella misura che segue: detrazione per abitazione principale lire 200.000; 5. di dare atto che:
agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 5 del regolamento I.C.I., si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Ai fini di cui sopra, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ad ogni effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui innanzi nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;
ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, ai sensi dell'art. 6 del regolamento I.C.I., sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta o collaterale. La suddetta disposizione opera in linea retta a prescindere dal grado di parentela, mentre in linea collaterale e' limitata all'ipotesi di parentela entro il quarto grado. (Omissis). 00A8768;

comune di Sant'Antimo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Antimo

Il comune di SANT'ANTIMO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare quanto gia' disposto con la citata deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 27 gennaio 1999, esecutiva ai sensi di legge e, quindi, di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2000:
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille;
la detrazione per l'abitazione principale in ragione di L. 200.000 (euro 103,29). (Omissis). 00A8769;

comune di Sant'Antonino di Susa;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Antonino di Susa

Il comune di SANT'ANTONINO di SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis); 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 secondo i termini seguenti:
a) di fissare, per l'anno 2000, nella misura indifferenziata del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;
b) di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 00A8770;

comune di Sant'Arcangelo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Arcangelo

Il comune di SANT'ARCANGELO (provincia di Potenza) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), che si intendono di seguito riportati, per il periodo d'imposta relativo all'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4,5 per mille e con la detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; (Omissis). 00A8771;

comune di Sant'Elena;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Elena

Il comune di SANT'ELENA (provincia di Padova) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare nel 5 per mille l'aliquota che sara' applicata da questo comune per l'anno 2000; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A8772;

comune di Sant'Elia Fiumerapido;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sant'Elia Fiumerapido

Il comune di SANT'ELIA FIUMERAPIDO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 2000, per l'abitazione principale del soggetto passivo l'aliquota del 5,5 per mille con L. 200.000 di detrazione d'imposta, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. di stabilire, per i terreni edificabili, le aree fabbricabili e tutte le altre unita' immobiliari diversi dall'abitazione principale esistenti sul territorio comunale, l'aliquota del 6,7 per mille; 3. di adottare, a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, l'aliquota agevolata del 3 per mille; (Omissis). 00A8773;

comune di Santo Stefano Belbo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Santo Stefano Belbo

Il comune di SANTO STEFANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota da applicare in questo comune relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,50 per mille. (Omissis). 00A8774;

comune di Sarnano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Sarnano

Il comune di SARNANO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 6,5 per mille per la generalita' dei fabbricati e delle aree edificabili; 5,5 per mille, con diritto alla detrazione di L. 200.000, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale; aumento della detrazione a L. 300.000 in favore di quei soggetti che, con riferimento all'anno precedente quello d'imposta, percepiscono solamente una pensione integrata al trattamento minimo ed eventuali maggiorazioni ad essa applicate a condizione che siano proprietari solamente dell'abitazione di residenza; nel caso in cui la detrazione debba essere ripartita tra piu' soggetti, le predette condizioni dovranno far capo ad ognuno di essi; 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici sia urbano che frazionali come definiti dai vigenti strumenti urbanistici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. (Omissis). 00A8775;

Comune di Sasso di Castalda;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sasso di Castalda

Il comune di SASSO DI CASTALDA (provincia di Potenza) ha adottato, il 23 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili con detrazioni di L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). 00A8776;

comune di Saviano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - comune di Saviano

Il comune di SAVIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 per la detrazione spettante per l'abitazione principale; (Omissis). 00A8777;

Comune di Savigno;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Savigno

Il comune di SAVIGNO (provincia di Bologna) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta, comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune diversificata come il precedente esercizio nella seguente misura:
a) abitazione principale e relative pertinenze, intendendosi come tali le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato;
abitazione principale e relative pertinenze di' anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; aliquota 5,5 per mille;
b) immobili diversi dall'abitazione principale e sue relative pertinenze, compresi terreni ed aree edificabili; abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze; alloggi non locati e relative pertinenze;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti; aliquota 6 per mille; 2. di confermare in L. 220.000 la detrazione base spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportate al periodo dell'anno durante il quale viene utilizzata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3, dell'art. 8, del decreto legislativo 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 662/1996 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 3. di confermare la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 300.000 annue rapportate al periodo dell'anno di utilizzo per particolari categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico, alle condizioni di seguito specificate, secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 8, decreto legislativo 504/1992:
a) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione p
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare (omissis) le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come segue:
a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;
b) altri immobili : 6 per mille. (Omissis). 00A8829;

Comune di Tramonti di Sopra;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tramonti di Sopra

Il comune di TRAMONTI di SOPRA (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 5,5 per mille;
aliquota agevolata abitazione principale 4,5 per mille; 2) di elevare a L. 500.000 (euro 258,23) la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). 00A8830;

Comune di Trecate;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trecate

Il comune di TRECATE (provincia di Novara) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di rideterminare e diversificare le aliquote da applicare in questo comune per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000; 2. di stabilire, pertanto, che le aliquote applicabili sono cosi specificate:
aliquota del 4 per mille: immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze con detrazione pari a L. 200.000. Per la definizione di abitazione principale e necessario riferirsi a quanto previsto in via generale dal decreto legislativo n. 504/1992 e, in particolare, dall'art. 8, commi 4 e 5, del regolamento comunale vigente e cosi' specificato:
per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto. Inoltre, si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta o anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta e collaterale. A tal scopo il comune si riserva di richiedere eventuale documentazione attestante il grado di parentela e di accertare l'effettivo uso gratuito dell'unita' immobiliare di che trattasi. In tale caso si richiede la presentazione della dichiarazione di variazione, relativamente all'immobile oggetto della concessione in uso gratuito. Questo comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto o uso gratuito, come qui specificato, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o altrimenti occupata. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
immobili a qualunque uso adibiti, compresi nelle categorie catastali del gruppo A (da A/01 ad A/11), del gruppo B (da B/01 a B/08), del gruppo C (da C/01 a C/07);
aliquota del cinque per mille:
immobili classificati a catasto nel gruppo D (da D/01 a D/12);
immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il cui valore e' determinato in conformita' a quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 504/1992 e dall'art. 5, comma 3, del regolamento comunale vigente in materia e cosi' specificato:
per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare omero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. in caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita e' stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore e' determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. (Omissis). 00A8831;

Comune di Trecchina;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trecchina

Il comune di TRECCHINA (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota base imponibile ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in Trecchina per l'anno 2000 dando atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 46, 51 e 52 lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. dare atto:
che l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e, comunque, inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti di ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso; (Omissis).
che ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A8832;

Comune di Trevi Nel Lazio;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trevi Nel Lazio

Il comune di TREVI nel LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del sette per mille; 2) di prendere atto che l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 e' unica ed e' stabilita nella misura del sette per mille; 3) la detrazione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale viene stabilita in L. 200.000 annue. (Omissis). 00A8833;

Comune di Treviso;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Treviso

Il comune di TREVISO ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis).
aliquota generale: 6,5 per mille;
aliquota abitazione principale: 4 per mille;
detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000; (Omissis). 00A8834;

Comune di Tronzano Lago Maggiore;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tronzano Lago Maggiore

Il comune di TRONZANO LAGO MAGGIORE (provincia di Varese) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis).
I.C.I. aliquota prima casa: 5,25 per mille;
I.C.I. aliquota seconda casa: 6,25 per mille;
detrazione abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 00A8835;

Comune di Trovo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trovo

Il comune di TROVO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'esercizio 2000 l'applicazione dell'aliquota del sei per mille; 2) di applicare la misura della detrazione di imposta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nell'importo di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8836;

Comune di Tufo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tufo

Il comune di TUFO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura ordinaria del 6 per mille; nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e pertinenza a servizio della stessa; nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale per anziani e disabili (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662); nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni locate utilizzate come abitazioni principali da parenti fino al secondo grado; nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati. (Omissis). 00A8837;

Comune di Tuoro sul Trasimeno;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tuoro sul Trasimeno

Il comune di TUORO sul TRASIMENO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nelle misura del 5,5 per mille ; 2) di stabilire la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000; (Omissis). 00A8838;

Comune di Tuscania;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tuscania

Il comune di TUSCANIA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) per i motivi indicati in premessa, determinare le aliquote e le detrazione di imposta, applicabili nel comune di Tuscania per l'anno 2000, agli effetti dell'I.C.I. come segue:
abitazione principale: 4,5 per mille;
detrazione per abitazione principale, fino alla concorrenza di L. 200.000;
altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,5 per mille. (Omissis). 00A8839;

Comune di Valenza;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valenza

Il comune di VALENZA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di mantenere per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, in misura indifferenziata per tutti i contribuenti. (Omissis). 00A8840;

Comune di Valfenera;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valfenera

Il comune di VALFENERA (provincia di Asti) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'esercizio finanziario anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 7 per mille, con detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 300.000. (Omissis). 00A8841;

Comune di Vallecrosia;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vallecrosia

Il comune di VALLECROSIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di adottare, (omissis), per l'anno 2000 le sottoelencate aliquote, salvo diverse determinazioni da assumersi entro i termini di approvazione del bilancio:
l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille;
l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, in applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, nonche' , in applicazione del comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
l'aliquota ridotta nella misura del 2 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.
L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
L'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per i terreni agricoli. (Omissis). 00A8842;

Comune di Valmacca;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valmacca

Il comune di VALMACCA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare anche per il 2000 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del cinque per mille con detrazione indifferenziata per la prima casa di L. 200.000. (Omissis). 00A8843;

Comune di Valmadrera;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valmadrera

Il comune di VALMADRERA (provincia di Lecco) ha adottato, il 16 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, con una detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale; (Omissis). 3) di comunicare l'esito della presente al Ministero delle finanze ed al concessionario della riscossione (RI.LE.NO. S.P.A.). (Omissis). 00A8844;

Comune di Valprato Soana;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valprato Soana

Il comune di VALPRATO SOANA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. (Omissis). 00A8845;

Comune di Varese Ligure;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Varese Ligure

Il comune di VARESE LIGURE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). per l'esercizio 2000 si applicano le seguenti aliquote I.C.I.:
4 per mille: per le persone fisiche residenti nel comune di Varese Ligure relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale propria;
4 per mille: per le persone fisiche residenti nel comune di Varese Ligure relativamente agli immobili adibiti ad abitazione concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza e che la persona che ha in uso gratuito l'appartamento o altro componente del nucleo familiare non possegga altra abitazione nel territorio nazionale. Per poter usufruire dell'aliquota ridotta il contribuente deve presentare domanda all'ufficio tributi del comune;
5 per mille: per tutti gli altri immobili;
Resta confermata in L. 200.000 la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale propria, detrazione che si applichera' anche per gli immobili concessi in uso gratuito, ricorrendo tutte le condizioni previste per l'applicazione dell'aliquota ridotta. (Omissis). 00A8846;

Comune di Varmo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Varmo

Il comune di VARMO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare nella determinazione dell'aliquota I.C.I. anno 2000 la differenziazione prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dal comma 53 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 2. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi noti locati dando atto che in via presuntiva il gettito complessivo noti e' inferiore a quello dell'anno precedente; 3. di prendere atto di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 662/1996, comma 55, punto 1 - primo, secondo e terzo periodo che sostituisce l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente); 4. di prendere atto di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 662/1996. comma 55, punto 3 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione); 5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. di prendere atto delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 504 dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997 relativamente all'art. 3, comma 2 (relativi ai soggetti passivi ed alla determinazione della base imponibile in caso di locazione finanziaria); 7. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 58 decreto legislativo n. 446/1997 punto 2, agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 delle legge n. 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A8847;

Comune di Vastogirardi;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vastogirardi

Il comune di VASTOGIRARDI (provincia di Isernia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, nella misura del cinque per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata nel comune di Vastogirardi. (Omissis). 00A8848;

Comune di Veddasca;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Veddasca

Il comune di VEDDASCA (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A8849;

Comune di Venaria Reale;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Venaria Reale

Il comune di VENARIA REALE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) stabilire per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. nella seguente misura:
5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, dei possessori o dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune;
5 per mille per le unita' immobiliari locate a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato;
6 per mille per le abitazioni locate;
9 per mille per le case sfitte;
6,3 per mille per gli altri fabbricati;
6,3 per mille per i terreni agricoli;
7 per mille per le aree fabbricabili. b) confermare, altresi', per l'anno 2000, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 230.000. (Omissis). 00A8850;

Comune di Verano Brianza;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verano Brianza

Il comune di VERANO BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune nella misura unica del 5,3 per mille; 2. di determinare un'unica detrazione in L. 200.000 per la prima casa. (Omissis). 00A8851;

Comune di Vermezzo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vermezzo

Il comune di VERMEZZO (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2000, aliquote differenziate a seconda della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come segue:
abitazione principale: aliquota 5,5 per mille;
altre categorie di immobili: aliquota 5,5 per mille;
detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente. (Omissis). 00A8852;

Comune di Vernazza;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vernazza

Il comune di VERNAZZA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 8. di stabilire e dare atto, pertanto, che per l'esercizio 2000 si applicano le seguenti aliquote I.C.I.:
a) 7 per mille per la generalita' degli immobili ubicati nel territorio comunale;
b) l'aliquota e' ridotta alla misura del 5 per mille per l'imposta dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Sono considerate abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per queste previste anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli, genitori) a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza; di confermare in L. 200.000 la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, secondo le prescrizioni del regolamento I.C.I.; (Omissis). 00A8853;

Comune di Verona;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verona

Il comune di VERONA ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, nella misura del 5,5 per mille. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000; 2. di stabilire in L. 210.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che la stessa detrazione si estende alle unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali per effetto di quanto stabilito nell'art. 5, comma 1, del regolamento comunale I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 5 febbraio 1999; 3. di elevare a L. 400.000, per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, la detrazione prevista per l'abitazione principale dal comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che versino nelle seguenti condizioni:
a) siano titolari di pensione sociale o di altre pensioni di analogo importo;
b) siano portatori di handicap riconosciuti al 100% a prescindere dal reddito, con l'agevolazione riferita esclusivamente alla loro quota di proprieta';
c) siano ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei, oppure siano non autosufficienti e rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare;
d) nell'ambito della famiglia ci sia un portatore di handicap bisognoso di assistenza continua ovvero siano presenti pazienti portatori di patologie invalidanti gravi (quali ad esempio: sclerosi a placche, AIDS, pazienti oncologici, portatori morbo di Helzeimer) che ne fanno richiesta.
In tal caso l'agevolazione viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a L. 80.000.000.
L'agevolazione di cui al punto a) spetta ai nuclei familiari composti da piu' persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse.
La spettanza dell'agevolazione in parola dovra' essere comprovata da apposita autocertificazione da rilasciare da parte degli interessati al settore tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta. (Omissis). 00A8854;

Comune di Verrone;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verrone

Il comune di VERRONE (provincia di Biella) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, quanto segue:
aliquota I.C.I. al 4,5 per mille da applicare ai seguenti immobili:
a) fabbricati strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, o destinati ad uso ufficio o ad uso commerciale;
b) pertinenze e accessori degli immobili sopra citati;
c) aree fabbricabili e terreni la cui destinazione finale sia quella indicata ai punti precedenti;
aliquota I.C.I. al 4 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati al precedente punto;
la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili relativamente alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 400.000; 2. di regolamentare le seguenti situazioni particolari:
considerare integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto;
considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al secondo grado;
stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; 3. di demandare all'emanando regolamento che recepira' le modificazione di cui al punto 2., la disciplina completa del tributo. (Omissis). 00A8855;

Comune di Vescovana;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vescovana

Il comune di VESCOVANA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, nella premessa del 5,25 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2000 nell'ambito territoriale del comune di Vescovana e dovuta dai soggetti individuati dall'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di non avvalersi per l'anno 2000 della facolta' di articolazione dell'imposta in oggetto consentita dalle modifiche apportate al decreto legislativo 504/1992, dall'art. 3, commi da 53 a 59, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e dall'art. 58 del decreto legislativo 446/1997, mantenendo in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8856;

Comune di Vestreno;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vestreno

Il comune di VESTRENO (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare (omissis), in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille a valere per l'anno 2000; 2. di precisare che l'amministrazione comunale non intende avvalersi delle facolta' previste dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996; 3. di avvalersi della facolta' connessa dall'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 di fissare aliquote I.C.I. anche inferiori al 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico posti nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, proponendo per quanto sopra l'aliquota dello 0,1 per mille. (Omissis). 00A8857;

Comune di Vialfre';

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vialfre'

Il comune di Vialfre' (provincia di Torino) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare come decisione finale la proposta della giunta comunale formulata con atto n. 63 del 17 dicembre 1999, che determinava per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene determinata in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la detrazione. (Omissis). 00A8858;

Comune di Viareggio;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Viareggio

Il comune di VIAREGGIO (provincia di Lucca) ha adottato, il 29 febbraio 2000 e il 9 marzo 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis).
a) aliquota ridotta pari al 2 per mille: per gli immobili locati ai sensi dell'art. 2 ccomma 3 della legge n. 431/1998 per i quali si applicano le disposizioni contenute nel comma 4 dell'art. 2 della predetta legge purche' sia presentata autocertificazione come previsto dall'art. 3-bis del regolamento comunale da ritenersi valida fino a successiva variazione da presentarsi all'ufficio tributi entro il termine di pagamento della prima rata annuale I.C.I;
b) aliquota ridotta, pari al 4,5 per mille, per: 1. le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Viareggio, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze; 2. i soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' le unita' immobiliari e relative pertinenze siano adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 3. le persone fisiche proprietarie di abitazioni con relative pertinenze locate con contratto registrato ai sensi della legge 392/1978, a condizione che l'immobile venga utilizzato dal locatario come abitazione principale e che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale, tale condizione deve essere supportata da apposita autocertificazione da presentarsi all'ufficio tributi entro la scadenza della prima rata annuale di versamento I.C.I. tale certificazione vale fino a successiva variazione da presentarsi entro la data suddetta con comunicazione scritta dal contribuente stesso; 4. le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Viareggio per l'unita' immobiliare adibita a civile abitazione, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il soggetto (comodatario) che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva dimora, tale condizione deve essere supportata da apposita autocertificazione da presentarsi all'ufficio tributi entro la scadenza della prima rata annuale di versamento I.C.I. tale certificazione vale fino a successiva variazione da presentarsi entro la data suddetta con comunicazione scritta dal contribuente stesso; 5. l'unita' immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione, posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, o altro diritto reale di godimento, da anziani o disabili che acquisiscano o abbiano acquisito la residenza in istituti di' ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Tale agevolazione competera' finche' dura il ricovero e a condizione che l'unita' immobiliare e relative pertinenze non risulti locata e sia tenuta comunque a disposizione; 6. gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati come abitazione principale dagli Istituti autonomi per le case popolari; 7. l'unita' immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprieta', o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che sia a propria esclusiva disposizione e che non risulti locata;
c) quota ordinaria pari al 6,5 per mille per: 1. tutti gli immobili e le relative pertinenze, diversi dalle abitazioni, utilizzati dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento per l'esercizio della propria attivita', tale condizione deve essere supportata da apposita autocertificazione da presentarsi all'ufficio tributi entro la scadenza della prima rata annuale di versamento I.C.I, tale certificazione vale fino a successiva variazione da presentarsi entro la data suddetta con comunicazione scritta dal contribuente stesso; 2. i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
d) aliquota pari al 7 per mille per: 1. le unita' immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte o comunque a disposizione durante l'anno 2000 e per le quali risultino da meno di due anni alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta - non essere stati registrati contratti di locazione, di durata almeno annuale 2. tutti gli altri immobili non previsti dalle fattispecie precedenti.
e) aliquota pari al 8 per mille per: 1. in deroga alla aliquota massima le unita' immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte o comunque tenute a disposizione durante l'anno 2000 e per le quali risultino, da piu' di due anni alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta, non essere stati registrati contratti di locazione, di durata almeno annuale. (Omissis). di determinare, limitatamente alle abitazioni principali, cosi' come definite dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari e alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta', usufrutto, o altro diritto reale da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata, per le ragioni e considerazioni espresse in premessa, per l'anno 2000 l'aumento della detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed integrato dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997 convertito in legge n. 122/97 a L. 500.000 esclusivamente nei confronti dei soggetti che presentino i seguenti requisiti:
A) contribuenti che:
1) i componenti il nucleo familiare siano titolari esclusivamente di reddito da pensione;
2) i componenti il nucleo familiare risultino proprietari, nell'intero territorio nazionale, della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
3) i componenti il nucleo familiare non esercitino alcuna attivita' retribuita, anche di carattere occasionale, di qualsiasi genere;
4) i componenti il nucleo familiare non risultino proprietari di terreni a vocazione edificatoria;
5) i componenti il nucleo familiare non risultino proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del codice civile);
6) il reddito complessivo lordo del nucleo familiare ai fini I.R.P.E.F. relativo all'anno precedente quello di riferimento per l'I.C.I., comprendendo anche eventuali redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, nonche' il reddito effettivo di impresa agricola calcolato con le norme in materia di IRAP, detraendo anche gli oneri del personale dipendente non sia superiore a L. 24.000.000 lordi con rivalutazione annua in base all'indice ISTAT al netto della rendita catastale dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e da eventuali pertinenze di cui all'art. 2 del presente regolamento; l'incremento ISTAT viene considerato a partire dall'anno 1999.
7) concorrono alla formazione dei requisiti sopra detti gli eventuali componenti nuclei familiari residenti nella stessa unita' immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. I coniugi pensionati non legalmente ed effettivamente separati che hanno la residenza in due unita' immobiliari distinte si considerano facenti parte del medesimo nucleo familiare e pertanto valgono i requisiti di cui ai punti precedenti.
8) B) contribuenti invalidi civili, del lavoro o di guerra che presentino un grado di invalidita' superiore al 50%, che abbiano i requisiti di cui ai punti n. 2, 3, 4 precedenti e il cui reddito complessivo lordo del nucleo familiare ai fini IRPEF relativo all'anno precedente quello di riferimento per l'I.C.I., comprendendo anche eventuali redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo di imposta, nonche' il reddito effettivo di impresa agricola calcolato con le norme in materia di IRAP, detraendo anche gli oneri del personale dipendente non sia superiore a L. 24.000.000 lordi con rivalutazione annua in base all'indice ISTAT al netto della rendita catastale dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e da eventuali pertinenze di cui all'art. 2 del presente regolamento; La detrazione compete alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, cosi' come disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. I contribuenti interessati dovranno presentare al comune di Viareggio, entro il 30 giugno 2000 istanza su apposito modulo allegato A del presente provvedimento. 00A8859;

Comune di Vidigulfo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vidigulfo

Il comune di VIDIGULFO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1990:
terreni agricoli: 5 per mille;
aree fabbricabili: 5 per mille;
abitazione principale: 4 per mille;
pertinenze abitazione principale: 5 per mille;
altri fabbricati: 5 per mille 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2000 le seguenti detrazioni d'imposta come di seguito illustrate:
abitazione principale L. 200.000 in ragione annua. (Omissis). 00A8860;

Comune di Vigano';

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vigano'

Il comune di VIGANO' (provincia di Lecco) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare la premessa richiamandola integralmente; 2. di modificare per l'esercizio 2000 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:
aliquota ordinaria: 5,4 per mille;
aliquota per abitazione principale: 4,8 per mille;
aliquota per abitazioni locate: 4,8 per mille;
aliquota per abitazioni non locate seconda casa: 6 per mille;
aliquota per imprese: 6 per mille;
aliquota per terreni edificabili: 6 per mille.
Specificando che sono equiparate ad abitazione principale e quindi soggette all'aliquota del 4,8 per mille: 1. le unita' immobiliari concesse in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa, dall'avo/a all'al/la nipote o viceversa, al coniuge ancorche' separato o divorziato e da questi utilizzata come dimora abituale e continuativa se residenti nel comune di Vigano'; 2. le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, o sanitari per ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
A condizione che presentino apposita dichiarazione all'ufficio tributi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. (Omissis). 00A8861;

Comune di Vigevano;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vigevano

Il comune di VIGEVANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 22 maggio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
aliquota per abitazione principale: 4,2 per mille;
aliquota per tutti gli altri fabbricati: 5,5 per mille;
aliquota per gli alloggi non locati: 7 per mille;
aliquota per i terreni: 5,5 per mille;
aliquota abitazioni affittate alle condizioni definite dagli accordi locali di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, commi 3 e 4: 2 per mille; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di determinare in L. 350.000 e in L. 441.000 le ulteriori agevolazioni ex art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122 di conversione del decreto-legge n. 50/1997; 4. di applicare tale agevolazione esclusivamente a favore dei contribuenti rientranti nelle condizioni soggettive ed oggettive tassativamente elencate nei seguenti punti a) b) e c) della presente relazione e precisamente:
A) categorie oggetto di agevolazione:
a) pensionati;
b) coniugi a carico di pensionati;
c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
d) disoccupati (iscritti nelle liste di collocamento per almeno sei mesi nell'anno 1999);
e) lavoratori posti in Cassa integrazione o in mobilita' (per almeno sei mesi nell'anno 1999);
f) nuclei familiari, composti da almeno due persone, il cui reddito e' formato esclusivamente da lavoro dipendente.
Le predette categorie non devono possedere, neanche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote superiori ad 1/3 del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale;
B) immobili comunque esclusi dall'agevolazione:
non potranno godere della detrazione i cittadini che, pur appartenendo alle categorie sopra citate, possiedono immobili classificati a catasto A/1 - A/2 - A/8 - A/9 o che pur essendo classificati in categorie diverse abbiano un valore catastale superiore a L. 100.000.000;
C) limite massimo di reddito: Il limite massimo di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare al di sopra del quale non verra' applicata la maggiore detrazione e' fissato in L. 26.000.000 per la detrazione di L. 441.000, e in L. 31.000.000 per la detrazione di L. 350.000 limitatamente ai soggetti di cui al punto A) lettere da a) ad e), in L. 35.000.000 per la detrazione di L. 441.000 limitatamente ai soggetti di cui al punto f).
I limiti di reddito sono compresivi dei redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Gli stessi vengono inoltri aumentati di L. 2.000.000 per ogni familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora il familiare a carico sia portatore di handicap. (Omissis). 00A8862;

Comune di Villa Biscossi;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa Biscossi

Il comune di VILLA BISCOSSI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con le seguenti aliquote:
aliquota del 5,5 per mille per unita' immobiliare destinate ad abitazione principale;
aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli; di stabilire l'importo della detrazione per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 600.000. (Omissis). 00A8863;

Comune di Villa Santina;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa Santina

Il comune di VILLA SANTINA (provincia di Udine) ha adottato, il 24 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, a valere per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con le normali riduzioni e detrazioni previste dalla legge. (Omissis). 00A8864;

Comune di Villa Verde;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa Verde

Il comune di VILLA VERDE (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota del 5 per mille da applicare per l'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 00A8865;

Comune di Villamagna;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villamagna

Il comune di VILLAMAGNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). punto 1) del dispositivo: di determinare, a conferma di quanto disposto per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille; punto 2) del dispositivo: di dare atto che i soggetti passivi dell'imposta godranno, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari ad essa equiparate dall'art. 22 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I. (e specificatamente per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado) della detrazione fissata dal comma 2, dell'art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8866;

Comune di Villamarzana;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villamarzana

Il comune di VILLAMARZANA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota (I.C.I.) nella misura del 6 per mille. (Omissis). 00A8867;

Comune di Villanova del Ghebbo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villanova del Ghebbo

Il comune di VILLANOVA del GHEBBO (provincia di Rovigo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 00A8868;

Comune di Villanova Monferrato;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villanova Monferrato

Il comune di VILLANOVA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le tariffe per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000:
a) aliquota da applicare ai soggetti passivi cosi' come definiti dall'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;
b) aliquota da applicare ai soggetti passivi cosi' come definiti dall'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per tutti i restanti immobili che non rientrano nella categoria sopradetta: 5,5 per mille. (Omissis). 00A8869;

Comune di Villar Dora;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villar Dora

Il comune di VILLAR DORA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di fissare, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; b) di determinare, per l'anno 2000, la detrazione d'imposta di L. 200.000 annue per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; c) di dare atto che non viene determinata alcuna riduzione di imposta. (Omissis). 00A8870;

Comune di Villar Pellice;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villar Pellice

Il comune di VILLAR PELLICE (provincia di Torino) ha adottato, il 22 dicembre 1999 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. gia' applicate per l'anno 1999 e precisamente:
5 per mille aliquota base;
5 per mille aliquota per alloggi dati in locazione a residenti;
6 per mille aliquota per alloggi dati in locazione a non residenti e per seconde case; detrazione per abitazioni principali L. 220.000. (Omissis). 00A8871;

Comune di VillaReggia;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di VillaReggia

Il comune di VILLAREGGIA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di confermare l'importo della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come sostituito dal comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, in L. 200.000. (Omissis). 00A8872;

Comune di Vinovo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vinovo

Il comune di VINOVO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
a) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e non utilizzati;
b) aliquota del 2 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi territoriali in attuazione della legge 431/1998;
c) aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. determinare in L. 300.000 l'importo della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A8873;

Comune di Vinzaglio;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vinzaglio

Il comune di VINZAGLIO (provincia di Novara) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 misura del 5,5 per mille, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale e' determinata in L. 200.000. (Omissis). 00A8874;

Comune di Vione;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vione

Il comune di VIONE (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2000, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni di prima residenza per le quali l'aliquota per il presente anno rimane invariata al 6 per mille; 2. confermare in L. 200.000 le detrazioni d'imposta spettante ai proprietari delle unita' abitative di prima residenza. (Omissis). 00A8875;

Comune di Virle Piemonte;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Virle Piemonte

Il comune di VIRLE PIEMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. sugli immobili:
a) abitazione principale: 5,5 per mille;
b) terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati: 6 per mille; di dare atto che la detrazione per abitazione principale rimane fissata in L. 200.000. (Omissis). 00A8876;

Comune di Vo';

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vo'

Il comune di VO' (provincia di Padova) ha adottato, il 17 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 le aliquote attualmente in vigore relative all'imposta comunale sugli immobili e di seguito specificate:
6 per mille: aliquota ordinaria;
5,5 per mille: per abitazione principale;
detrazione per abitazione principale: L. 200.000;
7 per mille: per fabbricati non locati;
4 per mille per un periodo di tre anni: relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani (dall'eta' di sessantacinque anni in su) o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A8877;

Comune di Zambana;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zambana

Il comune di ZAMBANA (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, di confermare l'applicazione della detrazione per la prima abitazione, nella misura di L. 200.000 previste dalla legge. (Omissis). 00A8878;

Comune di Zelo Surrigone;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zelo Surrigone

Il comune di ZELO SURRIGONE (provincia di Milano) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per il 2000 e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio le seguenti aliquote di riferimento all'imposta comunale immobiliare:
a) aliquota sei per mille;
b) detrazione di L. 200.000 in rapporto annuo e per abitazione principale come previsto dalla legge finanziaria;
c) detrazione di L. 300.000 per abitazione principale in favore di soggetti (I.C.I.) percepenti e titolari di pensione di vecchiaia al minimo e/o anziani non autosufficienti aventi lo status di asingoloº sullo stato di famiglia. (Omissis). 00A8879;

Comune di Zermeghedo;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zermeghedo

Il comune di ZERMEGHEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 2 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura gia' vigente del 6 per mille; b) di proporre anche per quest'anno l'elevazione della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 sulla abitazione principale a favore dei possessori della sola abitazione principale, il cui reddito prevalente derivi da pensione a condizione che il reddito imponibile relativo all'anno 1999 rientri nei seguenti limiti:
persona singola: L. 12.000.000;
nuclei familiari: L. 20.000.000. (Omissis). 00A