Gazzetta n. 147 del 2000-06-26 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 7 giugno 2000 |
Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante in Italia all'esercizio della professione di "ingegnere". |
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IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Betts John, nato a a Bushey (UK) il 22 marzo 1947, cittadino britannico, diretta ad ottenere il riconoscimento di titoli accademico e professionali di cui e' stato insignito nel Regno Unito per accedere all'albo degli ingegneri e esercitare in Italia come libero professionista; Preso atto che il migrante ha conseguito nel luglio 1979 il titolo accademico "bachelor of Science - Civil Engineering", presso il Politecnico di Plymouth; Preso atto, inoltre che ha provato di essere iscritto al "The Engineering Council" come "chartered engineer" dal gennaio 1990 e di aver maturato una notevole esperienza professionale nel campo ingegneristico; Considerato che gli accennati titoli accademici e professionali - di cui e' insignito, ai sensi dell'ordinamento accademico e professionale britannico, il sig. Betts - rilevano cumulativamente, ai sensi del detto decreto legislativo, ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della professione d'ingegnere; Considerato, inoltre che la formazione professionale britannica nel campo dell'ingegneria risulta essere piu' ristretta in rapporto allo spettro di attivita' professionali che l'ingegnere italiano e' in diritto di esercitare; Ritenuto, pertanto, che ricorra quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sopra indicato; Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 2 marzo 1999; Sentito il parere del Politecnico di Torino rilasciato con nota in data 22 giugno 1999, in merito alle materie oggetto della misura compensativa; Visto inoltre il parere espresso dal Consiglio nazionale di categoria con nota datata 17 marzo 2000 ad ulteriore conferma dell'entita' della misura compensativa stessa; Decreta: Art. 1. Al sig. Betts John, nato a Bushey (UK) il 22 marzo 1947, cittadino britannico, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo rilevante per l'accesso all'albo degli ingegneri e per l'esercizio di questa professione in Italia. | Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. | Art. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: a) termodinamica, b) termotecnica. Roma, 7 giugno 2000 Il direttore generale: Hinna Danesi | Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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