Gazzetta n. 147 del 2000-06-26
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 31 maggio 2000
Caratteristiche tecniche dei depositi fiscali di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
Visto l'articolo 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente,tra l'altro l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive C.E.E.,e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attivita' produttive e commerciali gia' attribuite all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attivita' inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta amministrazione;
Considerato che le attivita' trasferite all'Ente tabacchi italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;
Considerato che alla medesima vigilanza e controllo devono essere assoggettate le attivita' di distribuzione e vendita di tabacchi lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel territorio della Repubblica italiana;
Visto il decreto 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento recante norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali;
Visto il decreto lo giugno 1999, n. 202 (regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67);

Decreta:
Art. 1.
La verifica tecnica dei locali del deposito fiscale, di cui all'art. 4, comma primo del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, dovra' essere effettuata dal funzionario preposto all'ispettorato compartimentale competente per territorio che, all'uopo, puo' incaricare altro funzionario dell'ispettorato.
Per motivate esigenze di servizio la direzione generale puo' incaricare altro funzionario dell'amministrazione.
Art. 2.
La verifica tecnica, oltre ad accertare quanto previsto nel comma secondo del citato art. 4, e' finalizzata:
a) ad individuare i locali necessari per l'espletamento dell'attivita' di vigilanza fiscale permanente nei depositi fiscali abilitati all'attivita' di fabbricazione dei tabacchi lavorati e nei depositi fiscali commerciali con un livello di introduzione annua superiore ai 10.000.000 di kg convenzionali;
b) ad acquisire la dichiarazione di conformita' degli impianti e delle strutture alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
c) ad accertare che le caratteristiche costruttive del deposito fiscale assicurino una idonea conservazione dei tabacchi;
d) a valutare che i sistemi di allarme garantiscano un adeguato livello di sicurezza per la merce custodita.
Art. 3.
I locali necessari per l'espletamento dell'attivita' di vigilanza fiscale permanente nei depositi fiscali abilitati all'attivita' di fabbricazione dei tabacchi lavorati e nei depositi fiscali commerciali con un livello di introduzione annuo superiore a 10 milioni di kg convenzionali devono essere di ampiezza sufficiente a garantire la funzionalita' di una postazione di vigilanza, per ogni accesso, compresi anche gli eventuali raccordi ferroviari, che va collegata ai sistemi informatici di contabilita', nonche' dotata di linea telefonica diretta.
I citati locali devono comunque garantire una agevole attivita' di controllo delle movimentazioni effettuate e dei relativi documenti contabili.
Art. 4.
La superficie dei depositi fiscali deve essere proporzionata alla quantita' massima di tabacchi detenibile, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994, e comunque tale da rendere agevole ogni attivita' di verifica.
Le aree destinate ad uffici o servizi dovranno essere fisicamente separate dalle aree di stoccaggio attraverso opere murarie idonee.
Art. 5.
I sistemi di sicurezza a garanzia dei tabacchi custoditi vanno valutati e prescritti in relazione all'ubicazione del deposito fiscale, dal funzionario che effettua la verifica tecnica che, qualora lo ritenga necessario, potra' richiedere l'ausilio di tecnici delle Forze dell'ordine.
Le misure passive devono prevedere l'installazione di porte e finestre blindate o munite di grate metalliche; gli accessi vanno dotati di serrature di sicurezza; l'impianto di allarme, che va comunque dotato di sistema di autoalimentazione, dovra' segnalare qualunque intrusione all'interno del deposito fiscale e deve essere strutturato, in relazione anche alle innovazioni tecnologiche, in modo da prevedere un sufficiente numero di rilevatori di presenza, dispositivi antisfondamento, contatti alle aperture, e segnalatori sonori e luminosi.
Art. 6.
L'ispettorato compartimentale trasmette alla Direzione generale dei monopoli di Stato una relazione sulle misure di sicurezza gia' esistenti e su quelle prescritte, al fine di consentire la valutazione sull'accoglimento della domanda di autorizzazione di deposito fiscale.
Roma, 31 maggio 2000
Il direttore generale: Cutrupi Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2000 Registro n. 1, Monopoli, foglio n. 71