Gazzetta n. 146 del 2000-06-24
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
ATTO DI REGOLAZIONE 9 giugno 2000
Legislazione nazionale e normativa regionale in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. (Atto di regolazione n. 29/2000).

Premesso:
con numerose denunce proposte da soggetti operatori nel settore dei lavori pubblici, sono state segnalate a quest'Autorita' di vigilanza alcune ipotesi di contrasto tra legislazione regionale e normativa nazionale inmateria di individuazione dei requisiti occorrenti per la partecipazione delle imprese alle gare di appalto di lavori pubblici.
In particolare, in un bando di gara della provincia di Bolzano era previsto per le imprese concorrenti l'obbligo di presentare, all'esito della aggiudicazione, "il certificato di collaudo, in caso di opere pubbliche o il certificato di regolare esecuzione a regola d'arte di almeno un lavoro di importo non inferiore al 40% (di quello) a base d'asta, eseguito ed ultimato nel quinquennio precedente alla gara".
La disposizione era conforme al contenuto dell'art. 46 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, il quale indicava, tra i requisiti richiesti per la partecipazione alle gare di appalto relativi a lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, l'iscrizione all'albo nazionale costruttori per la categoria e la classifica prescritta imponendo, altresi', che l'impresa "nel quinquennio precedente alla gara abbia eseguito a regola d'arte almeno un lavoro di importo non inferiore al 40% (di quello) a base d'asta ed ascrivibile alla categoria prevalente, da certificarsi, in caso di opere pubbliche, da certificato di collaudo".
La stessa, tuttavia, non teneva conto del disposto degli articoli 2 e 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e contrastava con l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 502, entrato in vigore prima della pubblicazione del bando, secondo cui l'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando stesso doveva essere comprovato "da certificati di esecuzione dei lavori contenenti la espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori (medesimi) sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito" e non gia' dal certificato di collaudo.
Analogamente, in alcuni bandi di gara dei comuni di Licata e di Comiso, e dell'Azienda policlinica dell'Universita' di Catania non si era tenuto conto delle prescrizioni relative alla qualificazione delle imprese di cui all'indicato decreto-legge n. 502/1999 e al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, verosimilmente nel presupposto della non applicabilita' delle stesse alle gare indette nell'ambito della regione Sicilia.
Veniva, infine, acquisita la circolare prot. n. 4761 del 17 marzo 2000 dell'assessorato dei lavori pubblici della regione Sardegna, secondo cui le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, non troverebbero applicazione con riferimento agli appalti relativi a lavori di interesse regionale.
Considerato:
va rilevato che l'art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni stabilisce che per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti infraregionali da queste finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni della legge stessa costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'art. 117 della Costituzione.
Tra i principi generali contenuti nella legge-quadro indicata, come affermato nella sentenza della Corte costituzionale 23 ottobre 1995, n. 482, e' da ritenere ricompreso quello della unicita' del sistema di qualificazione dei soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici; sicche', non e' consentito alle regioni, anche a statuto speciale ed alle province autonome, prevedere che i bandi di gara relativi a lavori di interesse regionale richiedano requisiti per la qualificazione diversi da quelli stabiliti in generale per tutti gli esecutori di lavori pubblici e come individuati dal decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 502, e successivamente dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Regolamento, quest'ultimo, recante l'istituzione del nuovo sistema generale di qualificazione delle imprese quale previsto dall'art. 8 della legge quadro n. 109/1994 indicata ed il cui comma 1 dell'art. 1 esplicitamente individua fra i destinatari della nuova normativa le regioni anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
Ne' rileva che avverso la normativa indicata sia stata proposta impugnazione alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione, atteso che dal rimedio esperito non puo' farsi derivare una sospensione dell'efficacia della normativa statale suddetta, allo stato unica normativa applicabile ad ogni tipo di gara, salvo eventuale successivo diverso avviso della Corte costituzionale, anche con riferimento a quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale, nel ripartire le competenze tra lo Stato e le regioni, all'art. 93, comma 1, lettera f), mantiene alla competenza dello Stato le funzioni, tra l'altro, relative "alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici".
E' da ritenere conseguentemente che:
1) tra i principi generali di cui alla legge-quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni applicabili alle regioni ed alle province autonome, vi e' quello della unicita' del sistema di qualificazione delle imprese, istituito ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, della stessa indicata legge;
2) la qualificazione delle imprese esecutrici a qualsiasi titolo di lavori pubblici e' disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, al quale devono conformarsi i bandi di gara ancorche' relativi ai lavori pubblici di interesse regionale.
Roma, 9 giugno 2000
Il presidente: Garri