IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto l'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore; Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1997, con il quale sono stabilite le modalita' per la compilazione e l'invio all'amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi di settore; Visto l'art. 3 dello stesso decreto ministeriale del 22 marzo 1997, che prevede che i decreti di approvazione dei questionari stabiliscono i termini di presentazione all'amministrazione finanziaria dei questionari stessi; Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni; Visto il decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 con il quale sono stati individuati altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; Visto il decreto 26 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1999 con il quale sono stati approvati ventidue questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali; Visto l'articolo 3, del suddetto decreto 26 novembre 1999, in base al quale con successivo decreto devono essere approvate le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nei questionari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2000, n. 100, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente i modelli di dichiarazioni tributarie; Visto, in particolare, l'articolo 2 del predetto D.P.R. n. 100 del 2000, in base al quale i questionari contenenti i dati per l'elaborazione degli studi di settore possono essere restituiti, in alternativa alla spedizione postale, in via telematica per il tramite dei soggetti abilitati; Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 28 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2000, in base al quale gli utenti del servizio telematico, diversi dalle banche e dalla Poste italiane S.p.a., che intendono trasmettere i dati contenuti nei questionari per l'elaborazione degli studi di settore approvati con decreto dirigenziale del 26 novembre 1999, effettuano la trasmissione dei dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore entro il 12 luglio 2000; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Considerato che occorre stabilire le modalita' di predisposizione dei dati contenuti nei questionari per gli studi di settore da trasmettere all'amministrazione finanziaria in via telematica;
Decreta: Art. 1
1. I soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi diversi dalle banche e dalla Poste italiane S.p.a. devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nei questionari per gli studi di settore approvati con decreto 26 novembre 1999 secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2000 Il direttore generale: ROMANO |