Gazzetta n. 146 del 2000-06-24
REGIONE LOMBARDIA
DELIBERAZIONE 18 aprile 2000
Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista per la pratica dello sci alpino denominata "Foschino", sistemazione pista "De La Mota" e "Dosalt" e opere accessorie di servizio in localita' Monte Masucco da parte della S.I.V.A.L. S.p.a.. (Deliberazione n. VI/49602).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all' art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero "ope legis" in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilita' ed immodificabilita' dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con delilberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO che, in base alla citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilita' di cui all'art. 1 ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

CONSIDERATO, comunque, che l'approvazione da parte della Giunta Regionale del P.T.P.R. pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1 ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita' dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO, dunque, che la Giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessita' di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita', puo' predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il Direttore Generale conferma quanto segue:

- che in data 16.10.97 e' pervenuta l'istanza del Comune di Valdidentro (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter legge 431/85 da parte della SIVAL S.p.A. per la realizzazione di pista per la pratica dello sci alpino denominata "Fochino", sistemazione pista "De la Mota" e "Dosalt" e opere accessorie di servizio in loc. Monte Masucco;

- che a seguito di verifiche istruttorie in data 25.05.1999 sono stati trasmessi elaborati grafici aggiornati con limitazione dell'ambito di intervento rispetto a quello originariamente indicato;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, cosi' come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita' tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

- che tuttavia al fine di ottenere un piu' corretto inserimento ambientale dell'intervento dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

Il taglio della vegetazione a margine della pista in progetto dovra' essere realizzato avendo cura di non tagliare, anche a sacrificio della non costante larghezza della pista, le essenze d'alto fusto con particolare carattere e pregio paesaggistico.

Le aree sosta previste dovranno essere realizzate privilegiando coni visuali che consentano una ampia vista della vallata fruibile nelle varie stagioni vegetative.

I fianchi laterali della pista dovranno essere messi in sicurezza senza l'esecuzione di opere d'arte, potranno essere utilizzate solo tecniche di ingegneria naturalistica, avendo cura, a fine lavori di inerbire e piantumare con novellame autoctono.

Il taglio della vegetazione nell'area di intervento relativa alla sistemazione delle piste denominate "De la Mota" e "Dosalt" dovra' essere limitato allo stretto necessario per la messa in sicurezza delle sopra citate piste, inoltre a margine dei tagli previsti dovra' essere inserito del novellame autoctono. I consolidamenti dei versanti movimentati dovranno essere realizzati solo con tecniche di ingegneria naturalistica. Le zone d'intervento relative all'ampliamento del ristoro esistente, del locale accessorio in zona Palancana e delle due vasche di accumulo dell'impianto di innevamento programmato, a fine lavori dovranno essere ricondotte allo stato di primitivo decoro mediante pronto inerbimento.

Nel caso specifico della zona di costruzione delle sopra citate vasche si dovra' provvedere all'accatastamento nell'area di cantiere del cotico erboso esistente e degli eventuali arbusti al fine di ricollocarli a copertura dei manufatti interrati.

A fine dei lavori di costruzione delle opere in oggetto e per la durata di un ragionevole periodo, da valutarsi con le autorita' forestali competenti a scopo di risarcimento ambientale dovranno essere realizzati interventi di manutenzione e pulizia delle aree collocate tra la pista denominata "Cunalta" e la nuova pista in previsione e, nelle aree limitrofe alle opere in oggetto, tutto cio' al fine di evitare eventuali dissesti e migliorare la qualita' ambientale e paesaggistica del versante del Monte Masucco.

PRESO ATTO inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non puo' esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

DATO ATTO che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di stralciare, per le motivazioni e con le prescrizioni di cui in premessa, l'area ubicata in Comune di Valdidentro (SO), fg. 63 mapp. n. 113-114-135- 137, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista per la pratica dello sci alpino denominata "Fochino", sistemazione pista "De la Mota" e "Dosalt" e opere accessorie di servizio in loc. Monte Masucco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della REGIONE LOMBARDIA;, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 2000
Il segretario: SALA