Gazzetta n. 145 del 2000-06-23
DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 169
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attivita' conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), e, in particolare, gli articoli 1, comma 4, e 29;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE, modificativa della direttiva 94/57/CE;
Considerato che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 1999/2252 ai sensi dell'articolo 226 del Trattato, in ordine alla non conformita' del suddetto decreto legislativo n. 314 del 1998 alla citata direttiva 94/57/CE, formulando contestualmente richieste correttive;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e delle comunicazioni;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto legislativo stabilisce le misure da adottare ai fini dell'ispezione, controllo e certificazione delle navi di bandiera italiana in conformita' alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino ed in particolare: a) disciplina il riconoscimento degli organismi che effettuano
attivita' di ispezioni e controllo finalizzate alla certificazione
delle navi; b) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione autorizza
un organismo riconosciuto al rilascio dei certificati per proprio
conto nel rispetto dei principi della non discriminazione e
dell'efficacia dell'azione amministrativa; c) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione affida in
tutto o in parte ad un organismo riconosciuto le ispezioni e i
controlli di cui alla lettera a) mantenendo il potere di rilascio
dei relativi certificati; d) provvede al riordino del Registro italiano navale (R.I.Na.) nel
rispetto della normativa comunitaria.
2. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
"L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti".
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
"Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato
e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo degli articoli 1, comma 4, e 29 della legge
24 aprile 1998, n. 128 (pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104),
e' il seguente:
"Art. 1. - 4. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare,
con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi
dell'art. 17".
"Art. 29 (Organi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi: norme di adempimento
diretto e criteri di delega). - 1. In conformita' a quanto
stabilito dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio,
l'attivita' di certificazione delle navi battenti bandiera
italiana che rientrano nel campo di applicazione delle
convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla
prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo
Stato, e' svolta, per conto di quest'ultimo, dagli
organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione
europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata
direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla
Commissione delle Comunita' europee, ed aventi sede
nell'Unione europea o in un Paese terzo, in quest'ultimo
caso a condizione di reciprocita', sulla base
dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal
Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. L'amministrazione competente, qualora si riservi il
rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle
convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare
e prevenzione dell'inquinamento marino, puo' affidare,
tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un
organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.
3. L'autorizzazione a svolgere l'attivita' di cui al
comma 1 e' subordinata all'accertamento della competenza
professionale e dell'affidabilita' dell'organismo
riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai
sensi del comma 5, lettera c). Essa e' preceduta da un
accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni
specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto
previsto all'art. 6 della citata direttiva, e prevede in
particolare il recepimento delle disposizioni
dell'appendice II della risoluzione A.739
dell'International Maritime Organization (IMO), le
disposizioni per il controllo periodico dell'attivita'
dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e
particolareggiate delle navi, la comunicazione delle
informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonche'
sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la
rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di
organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalita' della
stessa.
4. Salva l'applicazione dei principi generali
dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia,
compatibili con le disposizioni del presente articolo,
l'autorizzazione di cui al comma 3 e' revocata quando,
sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione
anche di un altro Stato membro, e' accertato che
l'organismo riconosciuto non soddisfa piu' i requisiti
fissati dall'allegato alla direttiva n. 94/57/CE o non
svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo
soddisfacente. Puo', inoltre, essere sospeso, anche quando
soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio
per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso
della sospensione e' data immediata notizia alla
Commissione delle Comunita' europee.
5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della
direttiva 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto
degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e
sulla prevenzione antinquinamento, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) emanare eventuali norme di complemento alle
previsioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese norme
di organizzazione dell'amministrazione per l'assolvimento
dei compiti di cui alla citata direttiva;
b) rivedere, nel rispetto della normativa
comunitaria, la configurazione giuridica e le competenze
del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato,
con la conseguente modificazione del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;
c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per
l'eventuale limitazione del numero degli organismi che
possono essere autorizzati a svolgere l'attivita' di cui al
comma 1;
d) prevedere l'eventuale affidamento delle attivita'
di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza
radiofonica per navi da carico per conto
dell'amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo
Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e di
personale qualificato per effettuare accertamenti specifici
di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;
e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti
dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione
con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati
membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme
tecniche e della loro applicazione, nonche' l'obbligo di
informare compiutamente il Ministero dei trasporti e della
navigazione sull'attivita' svolta e, in particolare, sul
cambiamento di classificazione e sul declassamento delle
navi".
- Il testo del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1998,
n. 201.
- Il testo della direttiva 94/57/CE del Consiglio
relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli
organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo
delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee del 12 dicembre 1994, n.
L 319.
- Il testo della direttiva 97/58/CE della Commissione
che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
del 7 ottobre 1997, n. L 274.
- Il testo dell'art. 226 del Trattato che istituisce la
Comunita' economica europea ratificato e reso esecutivo
dalla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante: "Ratifica ed
esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a
Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la
Comunita' economica europea dell'energia atomica ed atti
allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica
europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune
istituzioni comuni alle Comunita' europee" (pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre
1957, n. 317), e' il seguente:
"La Commissione, quando reputi che uno Stato membro
abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in
virtu' del presente Trattato, emette un parere motivato al
riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di
presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere
nel termine fissata dalla Commissione, questa puo' adire la
Corte di giustizia".



Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) nave: la nave di
bandiera italiana che rientri nel campo di applicazione delle
convenzioni internazionali;"; b) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) autorita'
marittime locali: gli uffici locali in conformita' alle
attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del
codice della navigazione;".



Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal presente decreto
e' il seguente:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "convenzioni internazionali : la convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
(SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982,
n. 438 (che ha approvato il successivo protocollo del
17 febbraio 1978), e successivi emendamenti, la convenzione
internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato
da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata
con il protocollo del 1978 e ratificata con la legge del
29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il
protocollo, con la legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in
vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e successivi
emendamenti, e la convenzione internazionale del 1966 sulla
linea di carico (LL 66), resa esecutiva in Italia con
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1968, n.
777, entrato in vigore il 21 luglio 1968 e successivi
emendamenti del 1971 e 1979 resi esecutivi in Italia con
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n.
968;
b) "nave : la nave di bandiera italiana che rientri
nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;
c) "organismo : la societa' di classificazione od
altro ente privato che effettua valutazioni della sicurezza
delle navi per conto di un'amministrazione;
d) "organismo riconosciuto : l'organismo riconosciuto
ai sensi dell'art. 3 del presente decreto e incluso
nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee;
e) "amministrazione : il Ministero dei trasporti e
della navigazione con riferimento alla convenzione sulla
salvaguardia della vita umana in mare e della convenzione
sulla linea di carico ed il Ministero dell'ambiente con
riferimento alla convenzione sulla prevenzione
dell'inquinamento del mare da navi;
f) "autorita' marittime locali : gli uffici locali in
conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'art. 17
del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante
approvazione del testo definitivo del codice della
navigazione;
g) "certificato : il certificato rilasciato dallo
Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto
conformemente alle convenzioni internazionali;
h) "certificato di classificazione : il documento
rilasciato da una societa' di classificazione che certifica
l'idoneita' strutturale e meccanica delle navi a
determinati impieghi o servizi secondo le norme ed i
regolamenti da essa fissati;
i) "certificato di sicurezza radiofonica per navi da
carico : il certificato previsto dai regolamenti relativi
alle stazioni radioelettriche di bordo della citata
convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare
(SOLAS), adottati dall'Organizzazione marittima
internazionale (OMI), il quale comprende, per un periodo
transitorio che termina il 1o febbraio 1999, il certificato
di sicurezza radiotelegrafica per navi da carico e il
certificato di sicurezza radiotelefonica per navi da
carico.".
- Il testo dell'art. 17 del regio decreto 30 marzo
1942, n. 327, "Codice della navigazione", e' il seguente:
"Art. 17 (Attribuzioni degli uffici locali). - Il
direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli
dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i
capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le
attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente
codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano,
nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le
attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al
traffico marittimo, che non siano specificatamente
conferite a determinate autorita'".



Art. 3
Modifiche all'articolo 4 del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Autorizzazione). - 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente per i profili di competenza, provvede direttamente al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 1, ovvero autorizza gli organismi riconosciuti, che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati di cui allo stesso allegato 1. 2. L'organismo riconosciuto ed autorizzato di cui al comma 1 e' soggetto ai controlli previsti dall'articolo 6 ed agli obblighi di informazione di cui all'articolo 7. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' preceduta da un accordo scritto tra l'amministrazione e l'organismo riconosciuto che contiene: a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18)
dell'OMI sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a
favore di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione,
quali risultano alla data del 22 novembre 1994; b) le disposizioni per un controllo periodico da parte
dell'amministrazione o di un ente imparziale designato da
quest'ultima sull'attivita' che l'organismo riconosciuto ed
autorizzato svolge per suo conto; c) la possibilita' di ispezioni a campione e particolareggiate delle
navi; d) le disposizioni per la comunicazione delle informazioni essenziali
sulla flotta classificata, nonche' su eventuali modifiche di
classificazione o declassamento di navi. 4. Il primo rilascio da parte dell'organismo riconosciuto ed autorizzato del certificato di esenzione indicato al punto 9 dell'allegato 1 e' soggetto all'approvazione dell'amministrazione. 5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per i profili di competenza, determina le modalita' per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione stessa.".
Art. 4
Modifiche all'articolo 5 del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Modalita' e condizioni per l'autorizzazione). - 1. L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato al rilascio dei certificati di cui all'allegato 1 deve: a) possedere i requisiti generali e specifici di cui all'allegato 3; b) avere sviluppato e mantenere un efficace sistema di qualita' di
cui al punto 6 dei criteri specifici dell'allegato 3, certificato
da un istituto indipendente di verifica a tal fine riconosciuto
dall'amministrazione; c) redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese le norme
applicabili, i regolamenti, le istruzioni e i modelli di rapporto; d) avere una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio
dello Stato italiano.".
Art. 5
Modifiche all'articolo 6 del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Controlli). - 1. L'amministrazione verifica che gli organismi riconosciuti o autorizzati mantengano nel tempo il possesso dei requisiti necessari per il rilascio rispettivamente del provvedimento di riconoscimento e di autorizzazione. 2. Ai fini del comma 1, l'amministrazione ha accesso agli atti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonche' alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attivita' degli organismi riconosciuti o autorizzati, necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza e puo' effettuare le ispezioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c).".
Art. 6
Modifiche all'articolo 8 del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica, le parole: "e dell'affidamento" sono soppresse; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'amministrazione,
quando ritiene che un organismo riconosciuto ed autorizzato non
svolge piu' le proprie funzioni con efficacia ed in modo
soddisfacente o sono venuti meno i requisiti previsti dal presente
decreto, sospende l'autorizzazione informandone la Commissione
europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea, indicando
gli elementi che l'hanno motivata e dimostrandone la fondatezza.".



Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal presente decreto
e' il seguente:
"Art. 8 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione). -
1. L'amministrazione, quando ritiene che un organismo
riconosciuto ed autorizzato non svolge piu' le proprie
funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o sono
venuti meno i requisiti previsti dal presente decreto,
sospende l'autorizzazione informandone la Commissione
europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea,
indicando gli elementi che l'hanno motivata e dimostrandone
la fondatezza.
2. L'amministrazione adotta il provvedimento di
sospensione, previa contestazione all'organismo di cui al
comma 1 dei relativi motivi, fissando un termine di trenta
giorni per le eventuali osservazioni.
3. La sospensione puo' essere giustificata anche solo
da motivi di grave rischio per la sicurezza e per
l'ambiente. In tal caso l'amministrazione adotta il
provvedimento di sospensione, prescindendo dalla
contestazione di cui al comma 2.
4. L'amministrazione revoca l'autorizzazione quando la
Commissione della Comunita' europea, deliberando secondo le
procedure di cui all'art. 13 della direttiva 94/57/CE
decide che la sospensione dell'autorizzazione e'
giustificata.".



Art. 7
Modifiche all'articolo 9 del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Rilascio diretto). - 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Ministero dell'ambiente per i profili di competenza, provvede al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente le ispezioni e i controlli relativi, ovvero puo' affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, con esclusione del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, cui provvede il Ministero delle comunicazioni. 2. I certificati di cui al comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall'amministrazione, per il tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari. 3. L'organismo di cui al comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all'amministrazione che, ai sensi del comma 2, provvede al rilascio dei relativi certificati, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilita' di ispezione. 4. L'articolo 25 della legge 5 giugno 1962, n. 616, non si applica alle ispezioni e controlli disposti ai sensi del presente articolo.".



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 25 della legge 5 giugno 1962, n.
616, recante "Sicurezza della navigazione e della vita
umana in mare" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
5 luglio 1962, n. 168), e' il seguente:
"Art. 25 (Istituzione e composizione delle
commissioni).- Per gli accertamenti relativi alla sicurezza
della navigazione, esclusi quelli di cui al capo II della
presente legge, e' costituita presso ogni capitaneria di
porto una commissione di visita, nominata dal comandante
del porto.
La commissione e' presieduta dal comandante del porto o
da un ufficiale superiore da lui designato ed e' composta
dal medico di porto e da un ingegnere o perito designato
dall'ente tecnico.
Ove lo ritenga opportuno, il presidente puo' chiamare a
far parte della commissione un ispettore del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un
ufficiale del porto di grado non superiore a capitano.
Ai componenti della commissione appartenenti
all'Amministrazione dello Stato spetta un compenso nella
misura prevista dalle tabelle allegate alla legge 26
settembre 1954, n. 869, e con l'applicazione delle norme
amministrative stabilite dalla legge stessa. Per il
rappresentante dell'ente tecnico la misura da corrispondere
e' stabilita dalle tariffe previste dall'art. 24 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22
gennaio 1947, n. 340".



Art. 8
Modifiche all'articolo 10 del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Modalita' e condizioni per l'affidamento, sospensione e revoca dello stesso). - 1. L'organismo riconosciuto, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, comma 1, deve soddisfare i requisiti e le condizioni richieste dall'articolo 5. 2. L'affidamento di cui al comma 1 e' disposto dal Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, per i profili di competenza, secondo la disciplina prevista dall'articolo 4, comma 3. 3. Le modalita' per la presentazione delle istanze di affidamento da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'affidamento stesso, sono determinate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5. 4. Ai fini della sospensione e della revoca dell'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.".
Art. 9
Modifiche all'articolo 11 del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Tariffe per il riconoscimento e per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento). - 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico degli organismi richiedenti per la copertura delle spese connesse con le procedure di riconoscimento, autorizzazione o affidamento, ivi comprese le verifiche presso gli organismi istanti, nonche' quelle per il rilascio dei certificati, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo3 agosto 1998, n. 314, come modificato dagli articoli 3 e 7 del presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di versamento delle tariffe medesime.".
Art. 10
Modifiche all'articolo 12 del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Controlli ed obblighi di informazione relativi all'affidamento). - 1. Gli organismi riconosciuti a cui siano stati affidati compiti ai sensi dell'articolo 9 sono soggetti ai controlli previsti dall'articolo 6 ed agli obblighi di informazione di cui all'articolo 7.".
Art. 11
Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616

1. L'ente tecnico di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e' uno degli organismi affidati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto, indicato dall'armatore.



Nota all'art. 11:
- Il testo della legge 5 giugno 1962, n. 616, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168.



Art. 12
Disposizioni transitorie e finali

1. Il decreto previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dall'articolo 3 e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il decreto di cui al comma 1, successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' comunicato agli organismi riconosciuti che hanno formulato istanza di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 314 del 1998 e delle relative disposizioni attuative. Entro trenta giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza gli organismi medesimi provvedono ad integrare le suddette istanze in conformita' alle disposizioni del predetto decreto.
3. Gli organismi gia' affidati con provvedimenti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto forniscono, entro trenta giorni dalla stessa data, a pena di decadenza, la documentazione attestante la conformita' alle prescrizioni del presente decreto.
4. Il decreto di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 314 del 1998, come modificato dall'articolo 9, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 27 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 1o aprile 1999.
6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti relativi ad istanze di autorizzazioni o affidamento e' fissato in centottanta giorni dalla data di presentazione delle stesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 maggio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bordon, Ministro dell'ambiente
Cardinale, Ministro delle
comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 12:
- Il testo del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 27 gennaio 1999, recante "Determinazione
delle modalita' per la presentazione delle istanze di
autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per
il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma
6, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1o aprile 1999, n.
76.
- Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192), e' il seguente:
"Art. 2. - 2. Le pubbliche amministrazioni determinano
per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia'
direttamente disposto per legge o per regolamento, il
termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine
decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda se il procedimento e' ad
iniziativa di parte".