Gazzetta n. 145 del 2000-06-23 |
UNIVERSITA' DI SIENA |
DECRETO RETTORALE 25 maggio 2000 |
Modificazioni allo statuto dell'Universita'. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994 di emanazione dello statuto dell'Universita' di Siena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1994 e successive modificazioni; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare l'art. 1; Vista la nota del 18 aprile 2000, prot. n. 672, con la quale il M.U.R.S.T. richiamava l'attenzione degli atenei sugli adeguamenti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 370/1999; Vista la proposta di modifica dell'art. 15 dello statuto approvata dal senato accademico nella seduta del 13 dicembre 1999; Espletata la procedura di revisione prevista dall'art. 67 dello statuto, conclusasi con la delibera del senato accademico del 6 marzo 2000; Vista la nota rettorale del 15 marzo 2000, prot. n. 4932, con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, si trasmetteva al M.U.R.S.T. la suddetta proposta di notifica approvata dal senato accademico; Vista la nota rettorale del 22 aprile 2000 prot. n. 7582, con la quale l'Universita' degli studi di Siena comunicava al M.U.R.S.T. - Dipartimento per gli affari economici di avere provveduto a dare applicazione a quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 370/1999; Vista la nota ministeriale del 12 maggio 2000, prot. n. 630, con la quale il M.U.R.S.T. - D.A.U.S., comunicava di non avere osservazioni da formulare in merito alla proposta di modifica dell'art. 15 dello statuto dell'Universita' di Siena trasmessa con la suddetta nota rettorale; Ritenuto pertanto di procedere alla modifica dello statuto di ateneo sopracitata; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 15 dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1, sono inseriti i commi 2 e 3 nel testo di seguito riportato: "2. Per la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, e' costituito un nucleo di valutazione di ateneo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico". "3. Le competenze del nucleo di valutazione relative alla verifica del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, della produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa, sono disciplinate da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6, che ne fissa la durata e le funzioni"; b) il comma 2 dell'art. 15, diventa comma 4. | Art. 2. l. In applicazione dell'art. 1 del presente decreto il testo dell'art. 15 dello statuto di ateneo risulta il seguente: "Art. 15. - 1. L'economicita', l'efficienza e l'efficacia delle attivita' dei centri di spesa e' verificata nei modi e nelle forme fissate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', che disciplina anche le modalita' di certificazione del bilancio di ateneo. 2. Per la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, e' costituito un nucleo di valutazione di ateneo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. 3. Le competenze del nucleo di valutazione relative alla verifica del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, della produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa, sono disciplinate da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6, che ne fissa la durata e le funzioni. 4. I risultati delle verifiche sono pubblicati nel bollettino di ateneo, sono discussi dagli organi competenti e costituiscono elementi di valutazione delle richieste di finanziamenti ed incentivi.". | Art. 3. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Siena. Siena, 25 maggio 2000 Il rettore: Tosi |
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