Gazzetta n. 144 del 2000-06-22 |
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DECRETO-LEGGE 22 giugno 2000, n. 167 |
Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto. |
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Art. 01 (1)
(( 1. All'articolo 44 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale". )) | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di autotrasporto, anche al fine di evitare gravi ripercussioni di natura economica e sociale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "dal contratto collettivo" sono aggiunte le seguenti: "e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte a titolo di lavoro straordinario o in relazione alle trasferte, spettanti ai lavoratori addetti alla guida delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci". | Art. 2. 1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1999, gli importi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati rispettivamente a L. 45.500 e L. 81.000. 2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere a) e b), le parole: "41 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "75 miliardi" e le parole: "23 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "83 miliardi". | Art.2-bis. (1) (( 1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la parola "autovetture" e' sostituita dalle seguente: "autoveicoli". )) | Art. 3. 1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 127 miliardi per l'anno 2000, ed in lire 131 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici della relativa imposta sul valore aggiunto. | Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 giugno 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Del Turco, Ministro delle finanze Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino |
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