Gazzetta n. 144 del 2000-06-22 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
CIRCOLARE 14 aprile 2000, n. 6 |
Iscrizione al ruolo unico dei dirigenti. |
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Alle amministrazioni dello Stato Alle aziende autonome dello Stato L'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 ha comportato la soppressione dei ruoli delle singole amministrazioni e collocato i dirigenti in un unico ruolo, con l'intento di garantire una maggiore mobilita' fra le amministrazioni interessate ed una piu' razionale utilizzazione delle professionalita' esistenti. L'operativita' del nuovo sistema rende opportuno richiamare l'esatto tenore della nuova normativa relativa all'iscrizione dei dirigenti nei ruolo unico, al fine di dare uniformita' all'azione delle singole amministrazioni. L'art. 28 del novellato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di accesso alla dirigenza, demanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'indizione di concorsi unici per l'assunzione di nuovi dirigenti. Tali concorsi sono indetti nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale decisa dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle esigenze organizzative che le amministrazioni del ruolo unico provvedono a rappresentare, anche con riferimento al fabbisogno di specifiche professionalita'. Per la fase transitoria, conseguente alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, istitutivo del ruolo unico della dirigenza, l'art. 8 ha riconosciuto alle singole amministrazioni la facolta' di conferire incarichi dirigenziali, tenendo conto anche dei concorsi gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del regolamento. Con circolare del Ministro per la funzione pubblica del 5 agosto 1999 e' stato gia' chiarito che l'amministrazione titolata ad assumere ed a formalizzare l'incarico e' quella che ha bandito il concorso; al fine di consentire una maggiore flessibilita' al sistema, l'indicata circolare ha previsto anche l'ipotesi di assunzione del vincitore del concorso da parte di altra amministrazione, previo accordo fra le amministrazioni interessate. Diverse amministrazioni hanno chiesto chiarimenti circa le procedure da adottare per la costituzione del rapporto di lavoro in conseguenza della conclusione delle procedure concorsuali e dell'approvazione della graduatoria, nonche' circa l'individuazione del momento in cui e' consentito l'ingresso nel ruolo unico della dirigenza. Concordemente a quanto gia' comunicato dall'ufficio del ruolo unico alle singole amministrazioni che hanno richiesto chiarimenti, si precisa quanto segue. L'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dal comparto Ministeri, dispone che il rapporto di lavoro tra il dirigente e l'amministrazione si costituisce mediante contratto individuale, che reca oltre agli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto ed il funzionamento dello stesso, in particolare, la data di inizio del rapporto di lavoro, la qualifica ed il trattamento economico iniziale, la durata del periodo di prova, la sede di prima destinazione. Tale previsione, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 14, prende luogo, a far tempo dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo nazionale, dei provvedimenti di nomina contemplati dalle previgenti disposizioni nell'ambito della disciplina pubblicistica del rapporto di lavoro, producendone i medesimi effetti. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, hanno poi previsto la stipula di un contratto individuale per l'attribuzione delle funzioni. Sulla base della richiamata normativa, le amministrazioni sono tenute a costituire il rapporto di lavoro con personale dirigenziale neo assunto attraverso la stipula di un contratto individuale costitutivo del rapporto di lavoro e di servizio, avendo cura che l'affidamento delle funzioni dirigenziali avvenga, per quanto possibile, contestualmente. Gli indicati contratti individuali, una volta esperite le formalita' di rito, dovranno essere inviati all'ufficio del ruolo unico che provvedera' all'iscrizione del dirigente secondo ordine alfabetico. I decreti di approvazione e nomina a dirigente dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, indetti ed effettuati secondo le procedure precedenti all'art. 28 del decreto legislativo n. 29/1993 ed in contrasto con le disposizioni dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri, non costituiscono in nessun caso titolo per l'iscrizione al ruolo unico, se non a seguito della regolare stipula ed invio al ruolo unico del contratto di lavoro e del conferimento di funzioni. Roma, 14 aprile 2000 Il Ministro: Bassanini Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2000 Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 46 |
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