Gazzetta n. 144 del 2000-06-22
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 6 giugno 2000
Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, con cui e' stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile;
Visto in particolare l'art. 5, comma 5, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengano individuate, ai fini del rilascio del certificato di formazione professionale, il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e le modalita' di nomina dei relativi componenti;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo definitivo del codice della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, con il quale e' stato emanato il regolamento per la navigazione interna;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1999, con cui e' stata data attuazione alle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 23 gennaio 1963, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, e successivi aggiornamenti, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante;
Vista la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 118/41 del 19 maggio 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994, contenente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "esame", l'esame di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, in appresso denominato "decreto legislativo";
b) "commissione d'esame" la commissione di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo.
Art. 2.
Individuazione delle autorita' competenti
1. I certificati di formazione professionale, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, sono rilasciati, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di esame, dagli uffici provinciali del dipartimento dei trasporti terrestri, gia' uffici provinciali della M.C.T.C., sedi delle rispettive commissioni di esame.
Art. 3.
Qualificazione dei consulenti
1. Non devono sostenere l'esame relativo alla specializzazione delle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, coloro che sono gia' titolari di certificato di formazione professionale relativo alle merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.
Art. 4.
Commissioni di esame
1. Il capo del dipartimento dei trasporti terrestri, nella prima fase di applicazione del presente decreto, individua almeno quattordici uffici provinciali presso cui hanno sede le commissioni di esame e nomina i relativi componenti, stabilendo la durata della nomina.
2. Ciascuna commissione e' presieduta da un funzionario del dipartimento dei trasporti terrestri, con qualifica non inferiore a dirigente; per tale funzione sono previsti uno o piu' supplenti.
3. Le commissioni sono inoltre composte da due membri esperti dei settori riguardanti il trasporto delle merci pericolose. Tali membri sono scelti tra funzionari tecnici del dipartimento dei trasporti terrestri di cui all'art. 17 della legge 1o dicembre 1986, n. 87, e qualora necessario, per particolari tipi di merci pericolose tra qualificati esperti della materia, anche estranei all'amministrazione. Per ciascun membro titolare sono previsti uno o piu' supplenti.
4. La commissione e' inoltre composta da un funzionario tecnico esperto del settore riguardante il trasporto delle merci pericolose per via navigabile, nel caso in cui siano prodotte anche domande, di ammissione all'esame per tale modalita' di trasporto. Tale membro, designato dal capo del dipartimento della navigazione marittima e interna, viene scelto tra i funzionari tecnici appartenenti alla ex carriera direttiva. Per tale funzionario e' previsto un supplente.
5. Le funzioni di segretario sono assolte da funzionari ed impiegati del dipartimento trasporti terrestri di qualifica non inferiore alla sesta e sono di volta in volta nominati dai presidenti delle commissioni per ciascuna sessione.
6. Non possono far parte delle commissioni persone per le quali sussistano motivi di incompatibilita' ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
Art. 5.
Procedure e modalita' dell'esame
1. L'esame avviene in forma scritta.
2. La prova scritta adattata al modo/ai modi di trasporto per il quale/i quali il certificato CE viene rilasciato e' costituita da due parti:
a) da un questionario con domande a risposta libera, che vertono sulle materie previste nell'elenco riportato nell'allegato II del decreto legislativo, il cui numero, tenendo conto delle modalita' e delle specializzazioni previste, e' indicato nell'allegato I al presente decreto; e' possibile utilizzare domande a scelta multipla, in tal caso due domande a scelta multipla equivalgono ad una domanda a risposta libera;
b) dallo studio di un caso, in relazione ai compiti descritti nell'allegato I al decreto legislativo; questa prova e' volta a dimostrare che il candidato sia in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza.
3. Le procedure e le modalita' di svolgimento dell'esame sono indicate nell'allegato I al presente decreto.
4. Le commissioni, di cui al precedente art. 4, comma 1, fissano almeno due sessioni nel corso di ciascun anno: una primaverile, da tenersi nel mese di maggio, e l'altra autunnale, da tenersi nel mese di novembre; le date di tali sessioni vengono stabilite da ciascun presidente di commissione.
5. I presidenti di commissione, in maniera autonoma, indicono sessioni straordinarie, qualora nella propria circoscrizione almeno trenta candidati abbiano presentato domanda di esame.
6. Qualora in una delle sessioni fisse, di cui al precedente comma 5, a causa di un elevato numero di richieste, non sia possibile far effettuare l'esame a tutti i candidati prenotati, il presidente indice una sessione straordinaria da tenersi entro trenta giorni dalla precedente, anche in deroga al limite stabilito al precedente comma 6.
7. Le procedure e le modalita' di svolgimento dell'esame per il rinnovo del certificato di formazione professionale verranno predisposte con apposito decreto.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. In attuazione del secondo comma dell'art. 7 del decreto legislativo, i titolari di certificato provvisorio, rilasciato ai sensi del primo comma dello stesso art. 7, qualora intendano conseguire il certificato definitivo, devono presentare domanda per sostenere il relativo esame entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
2. Il capo dell'impresa deve effettuare la comunicazione del proprio consulente, prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo, entro sessanta giorni dalla nomina.
3. Le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali e relative norme di attuazione, nominano autonomamente per il proprio territorio i componenti delle commissioni d'esame, derogando dall'art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dall'art. 5, commi 4, 5 e 6. Le indennita' da corrispondere ai membri delle commissioni di esame sono a carico delle province stesse.
Roma, 6 giugno 2000
Il Ministro: Bersani
ALLEGATO ----> Vedere ALLEGATO da Pag. 55 a Pag. 61 della G.U. <----