Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 giugno 2000
Determinazione, per l'anno 2000, della consistenza massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina della attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente "Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
Visto l'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cosi' come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, ed in particolare il comma 2-bis che individua, nei casi di eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, ulteriori condizioni per la concessione della dispensa e dell'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;
Visto il comma 2-quater del suddetto art. 9 della legge n. 230/1998, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dell'entita' della consistenza massima degli obiettori in servizio nei limiti delle disponibilita' finanziarie nonche' la individuazione degli aspetti applicativi delle condizioni di cui al citato comma 2-bis;
Decreta:
Art. 1.
Consistenza massima degli obiettori in servizio
1. Tenuto conto che per l'anno 2000 sussistono eccedenze di giovani da avviare al servizio civile rispetto alle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale di cui all'art. 19 della legge n. 230/1998, integrato per l'anno in corso dalla legge 23 dicembre 1999, n. 448, la consistenza massima degli obiettori di coscienza in servizio, in relazione a ciascun periodo di avvio al servizio, e' definita per il 2000 in 80.000 unita'.
2. Al fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da avviare al servizio entro il contingente massimo di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata L.I.S.A.A.C.) nei confronti degli obiettori che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230/1998.
 
Art. 2.
Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione
della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui
all'art. 9, comma 2-bis della legge n. 230/1998.
1. Gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230/1998 sono, in ordine di priorita' decrescente, di seguito definite:
a) difficolta' economiche o familiari e responsabilita' lavorative di conduzione d'impresa o assistenziali (art. 9, comma 2-bis, lettera a) della legge n. 230/1998):
1) unico produttore di reddito del nucleo familiare;
2) appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati annualmente con decreto del Ministro della difesa, a norma dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita;
3) dipendente, da almeno un anno, di ente che svolge attivita' di volontariato operante nel settore dell'assistenza sociale, qualora vi sia la possibilita' di pregiudizio per la continuita' o la funzionalita' dei servizi cui l'interessato e' preposto;
4) orfano di entrambi i genitori;
5) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile;
6) appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il secondo grado di parentela sia deceduto per infortunio sul lavoro o per l'aggravarsi di infermita' contratte per tale causa;
7) figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui lesione o infermita' sia ascrivibile alla prima o alla seconda categoria di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni o integrazioni ovvero figlio di genitore con lesioni o infermita', accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella A;
8) appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente sia affetto da grave infermita' che richieda cure mediche onerose o necessita' di assistenza continua, laddove la presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l'assistenza;
9) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attivita' economica avviata entro il giorno precedente alla presentazione della domanda per svolgere il servizio civile, ovvero avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo sempre che con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalita' tecnico amministrativa dell'azienda o dell'attivita';
b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale (art. 9, comma 2-bis, lettera b), della citata legge n. 230 del 1998):
1) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, purche' l'impegno ed i meriti siano adeguatamente documentati e verificabili dall'Ufficio.
Le relative attestazioni debbono essere rilasciate da strutture pubbliche nazionali, dell'Unione europea o internazionali ovvero da strutture private di studio e ricerca, di primaria importanza, operanti in campo nazionale o internazionale;
c) minore indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalita' (art. 9, comma 2-bis, lettera c), della legge n. 230/1998):
l'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta d'ufficio la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di dispensa con riferimento alle categorie di idoneita', fino alla quinta, di cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre 1998, recante "Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale". Quanto previsto al presente punto c) non si applica agli obiettori di coscienza gia' in servizio;
d) indisponibilita' all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1997 (art. 9, comma 2-bis, lettera d), della legge n. 230 del 1998):
l'Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza, individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della disponibilita' dei posti d'impiego. A tal fine procede all'individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo a disposizione dell'Ufficio per l'adozione del provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale e, quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle disponibilita' finanziarie per coprire gli eventuali oneri addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio.
Quanto previsto al presente punto d) non si applica agli obiettori di coscienza gia' in servizio.
 
Art. 3.
Deroghe all'ordine di priorita' delle condizioni
e dei relativi aspetti applicativi di cui all'art. 2
1. Gli obiettori dichiarati idonei al termine del periodo di rivedibilita' previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, essere dispensati indipendentemente dall'ordine di priorita' di cui all'art. 2.
2. La ricorrenza di una delle situazioni previste dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto alla quale tuttavia la domanda di dispensa sia stata gia' respinta perche' non presentata nei termini previsti, costituisce titolo valido avente priorita' sulle altre situazioni contemplate dall'art. 2.
Art. 4
Aspetti applicativi dell'invio in L.I.S.A.A.C.,
a norma dell'art. 9, comma 2-ter della legge n. 230/1998
1. Nell'anno 2000 l'Ufficio nazionale per il servizio civile puo' adottare provvedimenti di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter della legge n. 230/1998, nella forma dell'anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.
 
Art. 5.
Procedure
1. Possono presentare istanza di dispensa i giovani ammessi a prestare servizio civile che hanno inoltrato apposita domanda ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel corso dell'anno 1999, nonche' i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno 2000, che abbiano inoltrato domanda di obiezione di coscienza entro i termini previsti dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 230 del 1998 e che siano stati ammessi allo svolgimento del servizio civile, purche' non si trovino nelle posizioni di ritardo o rinvio previste dall'ordinamento vigente.
2. Le domande di dispensa o di invio in L.I.S.A.A.C., possono essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede l'assunzione in servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo.
3. Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile - e quelle di collocamento in L.I.S.A.A.C. inviate, per conoscenza, anche all'ente presso il quale l'obiettore presta servizio. Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 9, comma 2-quinquies, della legge n. 230/1998, decorre dalla data di ricezione delle istanze da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. La presentazione della domanda di dispensa sospende l'avvio al servizio.
Roma, 9 giugno 2000
Il Presidente: Amato
 
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