Gazzetta n. 142 del 20 giugno 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 164
Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la direttiva n. 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 41;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2000;
Visto il parere in data 16 marzo 2000 della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale

1. Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le attivita' di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere.
2. Resta in vigore la disciplina vigente per le attivita' di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, salvo quanto disposto dal presente decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione italiana e'
il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di princi'pi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione italiana e'
il seguente:
"Art. 87. - Il presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
suprema di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il titolo della legge 14 novembre 1995, n. 481
(pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 18 novem-bre 1995) e' il seguente:
"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di
pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di
regolazione dei servizi di pubblica utilita'".
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
98/30/CE del 22 giugno 1998, pubblicata in GUCE n. L204 del
21 luglio 1998 relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale.
- Il testo dell'art. 41, della legge 17 maggio 1999, n.
144 (pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1999) recante "Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'Inail, nonche' disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali", e' il seguente:
"Art. 41 (Norme per il mercato del gas naturale). - 1.
Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del
gas naturale, con particolare riferimento all'attivita' di
trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo e'
delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per dare
attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, e ridefinire
conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema
nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio
di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti princi'pi e
criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato del gas
naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel
rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i
relativi obblighi, l'universalita', la qualita' e la
sicurezza del medesimo, l'interconnessione e
l'interoperabilita' dei sistemi;
b) prevedere che, in considerazione del crescente
ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado
di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere
infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano
dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e
indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno
1865, n. 2359;
c) eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi
operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui
siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o
altra approvazione per costruire o gestire impianti o
infrastruuure del sistema del gas, uguali condizioni e
trattamenti non discrirninatori alle imprese;
d) prevedere misure affinche' nei piani e nei
programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e
di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli
approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove
infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e
favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo
razionale delle infrastrutture esistenti;
e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del
gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del
mercato, societa' separate, e in ogni caso tengano nella
loro contabilita' interna conti separati per le attivita'
di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e
conti consolidati per le attivita' non rientranti nel
settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o
distorsioni della concorrenza;
f) garantire trasparenti e non discriminatorie
condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;
g) stabilire misure perche' l'apertura del mercato
nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione
europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione
dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per
localita', sia per facilitare la transizione del settore
italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per
assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di
reciprocita' con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, uguali condizioni di competizione sul mercato
europeo del gas.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una
apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In caso di
mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
- Il titolo della legge 15 marzo 1997, n. 59
(pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63) e' il seguente: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998) e' il seguente:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "cliente finale": il consumatore che acquista gas per uso proprio; b) "cliente grossista": la persona fisica o giuridica che acquista e
vende gas naturale e che non svolge attivita' di trasporto o
distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui e'
stabilita od opera; c) "cliente idoneo": la persona fisica o giuridica che ha la
capacita', per effetto del presente decreto, di stipulare
contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi
produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia
che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema; d) "clienti": i clienti grossisti o finali di gas naturale e le
imprese di gas naturale che acquistano gas naturale; e) "codice di rete": codice contenente regole e modalita' per la
gestione e il funzionamento della rete; f) "codice di stoccaggio": codice contenente regole e modalita' per
la gestione e il funzionamento di un sistema di stoccaggio; g) "cogenerazione": la produzione combinata di energia elettrica e
calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas; h) "coltivazione": l'estrazione di gas naturale da giacimenti; i) "cushion gas": quantitativo minimo indispensabile di gas presente
o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che e' necessario
mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire
l'erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le
caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio; j) "dispacciamento": l'attivita' diretta ad impartire disposizioni
per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di
coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di
distribuzione e dei servizi accessori; k) "dispacciamento passante": l'attivita' di cui alla lettera j),
condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di
rete; l) "disponibilita' di punta giornaliera": quantita' di gas naturale,
espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio
nell'ambito di un giorno; m) "disponibilita' di punta oraria": quantita' di gas naturale,
espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio
nell'ambito di un'ora, moltiplicata per le 24 ore; n) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di
gasdotti locali per la consegna ai clienti; o) "fornitura": la consegna o la vendita di gas naturale; p) "impianto di GNL": un impianto utilizzato per le operazioni di
liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e
rigassificazione di GNL; q) "impianto di stoccaggio": l'impianto utilizzato per lo stoccaggio
di gas naturale, di proprieta' o gestito da una impresa di gas
naturale, ad esclusione della parte di impianto utilizzato per
attivita' di coltivazione; r) "impresa collegata": un'impresa collegata ai sensi dell'articolo
2359, comma 3o, del codice civile; s) "impresa controllata": una impresa controllata ai sensi
dell'articolo 2359, commi 1o e 2o, del codice civile; t) "impresa di gas naturale": la persona fisica o giuridica, ad
esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle
seguenti attivita': importazione, esportazione, coltivazione,
trasporto, distribuzione, vendita, acquisto, o stoccaggio di gas
naturale, compreso il gas naturale liquefatto, di seguito
denominato GNL, e che risulta responsabile per i compiti
commerciali, tecnici, o di manutenzione legati alle predette
attivita'; u) "impresa di gas naturale integrata orizzontalmente": un'impresa
che svolge almeno una delle attivita' di importazione,
esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o
vendita di gas naturale ed una attivita' che non rientra nel
settore del gas naturale; v) "impresa di gas naturale integrata verticalmente": un'impresa di
gas naturale che svolge due o piu' delle seguenti attivita':
importazione, esportazione, coltivazione, trasporto,
distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale; w) "linea diretta": un gasdotto che rifornisce un centro di consumo
in modo complementare al sistema interconnesso; x) "periodo di punta giornaliera": il periodo compreso tra le ore 7 e
le ore 22 di ciascun giorno nel periodo di punta stagionale; y) "periodo di punta stagionale": il periodo compreso tra il 15
novembre ed il 15 marzo di ciascun anno; z) "programmazione a lungo termine": l'individuazione degli
approvvigionamenti e della capacita' di trasporto delle imprese di
gas naturale necessarie al fine di soddisfare la domanda di gas
naturale del sistema, diversificare le fonti e assicurare
l'offerta ai clienti nel lungo termine; aa) "rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream)": ogni
gasdotto o rete di gasdotti costruiti o gestiti quale parte di un
progetto di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, oppure
utilizzati per trasportare gas naturale da uno o piu' impianti di
coltivazione fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure
ad un terminale costiero; bb) "servizi accessori": i servizi necessari per la gestione di una
rete di trasporto o distribuzione quali, esemplificativamente, i
servizi di regolazione della pressione, il bilanciamento del
carico, la miscelazione; cc) "sicurezza": la sicurezza di approvvigionamento e di consegna ai
clienti, nonche' la sicurezza tecnica; dd) "sistema interconnesso": un insieme di sistemi reciprocamente
collegati; ee) "sistema": le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi
e gli impianti di GNL ubicati nel territorio nazionale e nelle
zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti
internazionali di proprieta' o gestiti dalle imprese di gas
naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori,
nonche' quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al
trasporto e alla distribuzione; ff) "stoccaggio di modulazione": lo stoccaggio finalizzato a
soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e
di punta dei consumi; gg) "stoccaggio minerario": lo stoccaggio necessario per motivi
tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della
coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio
italiano; hh) "stoccaggio strategico": lo stoccaggio finalizzato a sopperire a
situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di
crisi del sistema del gas; ii) "trasporto": il trasporto di gas naturale attraverso la rete di
gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di
distribuzione; jj) "utente del sistema": la persona fisica o giuridica che
rifornisce o e' rifornita dal sistema; kk) "working gas": quantitativo di gas presente nei giacimenti in
fase di stoccaggio che puo' essere messo a disposizione e
reintegrato, per essere utilizzato ai fini dello stoccaggio
minerario, di modulazione e strategico, compresa la parte di gas
producibile, ma in tempi piu' lunghi rispetto a quelli necessari
al mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le
prestazioni di punta che possono essere richieste dalla
variabilita' della domanda in termini giornalieri ed orari.



Note all'art. 2:
- I commi 1, 2 e 3 dell'art. 2359 del codice civile
recitano:
"2359 (Societa' controllate e societa collegate). -
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa (1).
(1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 6, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con
modificazioni, con legge 7 giugno 1974, n. 216, recante
disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento
fiscale dei titoli azionari, e, successivamente, dall'art.
1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di
attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in
materta societaria, relative a conti annuali e consolidati.
Vedi il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350,
sull'accelerazione delle procedure di dismissione delle
partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di
scissione di societa' per azioni, convertito con legge
8 novembre 1993, n. 442.
Vedi anche, l'art. 5, commi primo e secondo, del regio
decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, sulla normativa
obbligatoria dei titoli azionari, nelle parti in cui le
disposizioni di questo decreto sono compatibili con le
norme del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27.
I commi primo e secondo dell'art. 5 ora indicato fanno
divieto alle societa' di possedere azioni di altre societa'
per un valore superiore a quello del proprio capitale
azionario. Vedi, inoltre, l'art. 13, legge 6 agosto 1990,
n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato e gli articoli 27 e 29, legge 10 ottobre
1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza
e del mercato".



 
Art. 3
Norme per l'attivita' di importazione

1. L'attivita' di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori pubblicati ai sensi dell'articolo 29.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al possesso, nei soggetti richiedenti, dei seguenti requisiti: a) capacita' tecniche e finanziarie adeguate al progetto di
importazione; b) idonee informazioni e garanzie circa la provenienza del gas
naturale; c) affidabilita' dell'approvvigionamento, degli im-pianti di
coltivazione e del sistema di trasporto; d) disponibilita' di stoccaggio strategico ubicate nel territorio
nazionale nella misura del 10% delle quantita' di gas naturale
importato in ciascun anno econ una disponibilita' di punta
giornaliera al termine del periodo di punta stagionale pari almeno
al 50% dell'importazione media giornaliera prevista nello stesso
periodo di punta, nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi
dell'articolo 28, comma 2, e delle disposizioni dell'articolo 12; e) capacita', mediante opportuni piani di investimento, di
contribuire allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale
del gas attraverso infrastrutture di approvvigionamento, trasporto
o distribuzione, o attraverso la diversificazione geografica dei
Paesi produttori.
3. I valori di disponibilita' di cui al comma 2, lettera d), possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas.
4. L'attivita' di importazione si intende autorizzata ove il diniego, fondato su motivi obiettivi e non discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla richiesta. Il diniego e' comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego e' data informazione alla Commissione delle Comunita' europee. Il soggetto importatore, contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, gli elementi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d).
5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in corso o per le quali e' stato gia' concluso il relativo contratto si intendono autorizzate dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli importatori devono, a tal fine, adempiere, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), e comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data, per ciascun contratto, i seguenti elementi: a) termini temporali e possibili estensioni previsti dal contratto; b) quantita' contrattuali, comprensive delle possibilita' di
modulazione annuali e stagionali; c) indicazione del Paese dove il gas e' stato prodotto e delle
strutture di trasporto internazionali utilizzate; d) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua esecuzione,
rilevanti ai fini della sicurezza del sistema.
6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 2, lettera d), le imprese possono computare come stoccaggio strategico il 50% della capacita' dell'impianto di stoccaggio presente nell'impianto di rigassificazione utilizzato, ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni effettuate nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacita' totale annuale di importazione dell'impianto. Nel caso il relativo contratto abbia durata inferiore ad un anno, l'attivita' di importazione di GNL non e' soggetta all'autorizzazione di cui al comma 1; i soggetti importatori sono comunque tenuti all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), limitatamente al gas importato in periodi diversi da quello di punta stagionale, ed a comunicare gli elementi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d).
7. L'attivita' di importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all'Unione europea e' soggetta alla comunicazione entro sessanta giorni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas degli elementi di cui al comma 5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto gia' svolgono tale attivita' devono comunicare entro sessanta giorni dalla stessa data al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, per ciascun contratto, gli elementi di cui al comma 5.
8. I contratti di importazione di gas naturale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono consentire una modulazione stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle quantita' importate giornaliere nel periodo di punta stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al valore medio giornaliero su base annua. I contratti di importazione da Paesi di cui al comma 1 che non comprendono, totalmente o parzialmente, forniture nel periodo di punta stagionale possono essere sottoposti nell'ambito della procedura di autorizzazione di cui al comma 1 ad ulteriori obblighi di disponibilita' di stoccaggio strategico nel territorio nazionale, rispetto a quelli previsti al comma 2, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le imprese del gas esercenti gasdotti della rete nazionale interconnessi con i sistemi di altri Stati, nonche' le imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacita' impegnate per l'importazione e l'esportazione di gas naturale, nonche' quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.
10. I dati di cui al comma 9 sono pubblicati nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
11. Le imprese di gas naturale che svolgono attivita' di importazione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.
 
Art. 4
Disposizioni per l'incremento delle riserve nazionali di gas

1. L'attivita' di prospezione geofisica condotta da parte dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi, sia ai fini della ricerca tecnologica applicata che ai fini della ricerca e della coltivazione di riserve di idrocarburi, e' libera.
2. L'esecuzione dei rilievi geofisici per l'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta ad autorizzazione da parte delMinistero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e delle autorita' competenti alla tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente.
3. L'attivita' di prospezione di cui al comma 1 puo' interessare anche aree coperte da titoli minerari di ricerca e coltivazione di idrocarburi, previo assenso dei relativi titolari.
4. I risultati dell'attivita' di prospezione sono messi a disposizione della regione interessata e del Servizio geologico nazionale entro un anno dalla loro esecuzione, per la loro consultazione da parte degli interessati, ai soli costi del servizio.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione da parte dei titolari di concessione di coltivazione e' destinato ad un contributo, in misura non superiore al 40%, relativamente al costo per rilievi geofisici di cui al presente articolo condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione. Sono esclusi dal contributo i rilievi geologici e il riprocessamento di dati geofisici.
6. Alla copertura dell'onere di cui al comma 5, valutato in lire annue 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
7. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, da adottare sentita la Conferenza unificata, stabilisce criteri e modalita' per la concessione, ad opera della regione interessata, del contributo di cui al comma 5.



Note all'art. 4:
- Il titolo del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 624 (pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1996) e' il seguente:
"Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee".
- Il testo degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (pubblicata in supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987), il cui
titolo e' "Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari", e' il seguente:
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748".
"Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1.
Quando i decreti delegati di cui alla presente legge
prevedano misure di intervento finanziario non contemplate
da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria
delle amministrazioni statali o regionali competenti, si
provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art.
5".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d), della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 (pubblicata in supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio
2000) il cui titolo e' "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1999", e' il
seguente:
"1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi
di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti princi'pi e
criteri generali:
a)-c) (Omissis);
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183, osservando atresi' il disposto
dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988,
n. 362;".



 
Art. 5
Incentivazione alla coltivazione di giacimenti marginali

1. Ai fini del presente decreto sono definiti a marginalita' economica i giacimenti per i quali, sulla base delle tecnologie disponibili e con riferimento al contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione, ovvero la coltivazione delle code di produzione risultino di economicita' critica e fortemente dipendente dalle variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario.
2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali per i quali lo sviluppo, come previsto all'atto del conferimento della concessione, non risulta possibile per la loro intervenuta marginalita' economica, o per i quali e' possibile, con l'effettuazione di investimenti addizionali, ottenere un aumento delle riserve producibili, possono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un'istanza tendente ad ottenere per detti giacimenti il riconoscimento di marginalita'. L'istanza e' corredata da una dettagliata relazione tecnico-economica contenente i seguenti elementi: a) programma delle opere necessarie a rendere economicamente
attuabile lo sviluppo o l'incremento della produzione, corredato
dei relativi investimenti; b) piano economico e finanziario degli investimenti, corredato
dall'analisi della redditivita' della coltivazione e
dall'indicazione delle aliquote di prodotto; c) ulteriore quota percentuale degli investimenti deducibile ai fini
fiscali, oltre a quella del loro ammortamento, che rende economico
il progetto; d) termine possibile per l'inizio dei lavori relativi.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e sentita la regione interessata, riconosce con atto motivato la qualifica di marginalita' economica del giacimento, approva la ulteriore quota percentuale di cui al comma 2 in funzione del prezzo di vendita degli idrocarburi prodotti e stabilisce il termine per l'inizio dei lavori, il cui mancato rispetto fa decadere dal diritto ad applicare l'incremento degli ammortamenti.
4. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con gli utili corrispondenti all'ulteriore importo deducibile al sensi del comma 2 rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.
5. I concessionari, a seguito del riconoscimento di cui al comma 3, applicano direttamente l'agevolazione di cui al presente articolo ai propri bilanci, secondo il piano approvato, ad eccezione degli anni nei quali il prezzo medio di vendita realizzato risulti superiore del 20% a quello posto a base del calcolo approvato.
6. Il Ministero delle finanze vigila sulla corretta applicazione dell'agevolazione da parte dei concessionari.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625 (pubblicato in supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre
1996) il cui titolo e' "Attuazione della Direttiva
94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di
esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi", e' il seguente:
"Art. 19 (Armonizzazione della disciplina sulle
aliquote di prodotto della coltivazione). - 1. Per le
produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997, il
titolare di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto
a corrispondere annualmente allo Stato il valore di
un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7%
della quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti
in terraferma, e al 7% della quantita' di idrocarburi
gassosi e al 4% della quantita' di idrocarburi liquidi
estratti in mare.
2. L'aliquota non e' dovuta per le produzioni disperse,
bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle
operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento. Nessuna
aliquota e' dovuta per le produzioni ottenute durante prove
di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca.
3. Per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento
dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2,
i primi 20 milioni di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio
prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di
Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente
in mare.
4. Per ciascuna concessione di coltivazione il
rappresentante unico comunica mensilmente all'UNMIG e alla
sezione competente i quantitativi degli idrocarburi
prodotti e di quelli avviati al consumo per ciascuno dei
titolari. Il rappresentante unico e' responsabile della
corretta misurazione delle quantita' prodotte e avviate al
consumo, ferma restando la facolta' dell'UNMIG e delle sue
sezioni di disporre accertamenti sulle produzioni
effettuate. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello
cui si riferiscono le aliquote il rappresentante unico
comunica all'UNMIG ed alle sezioni competenti i
quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo
nell'anno precedente per ciascuna concessione e ciascun
contitolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono
sottoscritte dal legale rappresentante o un suo delegato,
che attesta esplicitamente la esattezza dei dati in esse
contenuti.
5. I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione
di coltivazione sono determinati, per ciascun titolare in
essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita
da esso fatturati nell'anno di riferimento.
6. Il valore unitario dell'aliquota di cui al comma 5
e' ridotto per l'anno 1997 di 30 lire per Smc per le
produzioni di gas in terraferma e di 20 lire per Smc per le
produzioni di gas in mare, e di 30.000 lire per tonnellata
per le produzioni di olio in terraferma e di 60.000 lire
per tonnellata per le produzioni di olio in mare, per
tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri
relativi al trattamento e trasporto. In terraferma, nel
caso di vettoriamento il valore unitario e' ulteriormente
ridotto dei costi fatturati di vettoriamento fino al punto
di riconsegna, mentre nel caso di trasporto mediante
sistema di proprieta' del concessionario la riduzione e'
pari a 1 lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla
centrale di raccolta e trattamento, con esclusione dei
primi 30 km e con un massimo di 30 lire per Smc di gas o
per chilogrammo di olio. Per produzioni di idrocarburi con
caratteristiche di marginalita' economica causata da
speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni
a specifiche di commerciabilita', ai concessionari puo'
essere riconosciuta dal Ministero, su documentata istanza,
sentita la Commissione di cui al comma 7, una ulteriore
detrazione, in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi
sostenuti, tale detrazione puo' essere altresi'
riconosciuta per i costi sostenuti per il flussaggio di
olii pesanti.
7. Le riduzioni di cui al comma 6 per gli anni
successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni
annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali
e del costo del lavoro per unita' di prodotto
nell'industria, con decreto del Ministero di concerto col
Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le
aliquote, sentita una Commissione di durata biennale,
nominata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministro del tesoro sono determinati i
compensi per tutti i componenti, sia di diritto che
designati; tale Commissione opera presso il Ministero ed e'
composta da:
il direttore generale delle miniere, presidente;
il direttore dell'UNMIG;
un dirigente di ciascuna sezione UNMIG;
un dirigente dell'UNMIG;
un dirigente del Ministero delle finanze -
Dipartimento del territorio designato dal Ministro delle
finanze;
un esperto in materia di economia delle fonti
energetiche;
un funzionario dell'UNMIG con funzioni di segretario.
8. Ciascun titolare, in tempo utile al fine
dell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 9, per
tutte le concessioni di coltivazione di cui e' stato
titolare unico, rappresentante unico o contitolare
nell'anno precedente, effettua il calcolo del valore delle
aliquote dovute, sulla base delle quote di produzione
spettanti, del valore calcolato in base al comma 5 e
tenendo conto delle riduzioni di cui al comma 6 e delle
variazioni di cui al comma 7. Egli redige altresi' un
prospetto complessivo del valore delle aliquote dovute e
delle relative ripartizioni tra Stato, regioni e comuni, in
base al disposto degli articoli 20 e 22.
9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del
prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi
versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a
statuto ordinario e ai comuni interessati.
10. I versamenti dovuti allo Stato sono effettuati, in
forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali e'
titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato. Analogo
versamento e' effettuato in forma cumulata, per le quote
spettanti ad ogni regione a statuto ordinario, presso
l'ufficio finanziario regionale e sul capitolo di entrata
che ogni regione e' tenuta, entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, ad individuare e comunicare
all'UNMIG, per la pubblicazione nel BUIG. I versamenti
dovuti ai comuni affluiscono direttamente ai bilanci dei
comuni interessati.
11. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno,
trasmette al Ministero delle finanze, all'UNMIG e alle sue
Sezioni copia del prospetto di cui al comma 8, corredato di
copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'UNMIG
comunica alle regioni interessate il valore complessivo
delle quote ad esse spettanti.
12. Resta ferma la facolta' del Ministero delle finanze
e dell'UNMIG, sulla base del prospetto presentato, di
disporre accertamenti tramite i propri uffici periferici,
sentita la Commissione di cui al comma 7, sull'esattezza
dei dati trasmessi.
13. Ove per una concessione di coltivazione risultino
produzioni spettanti o valorizzazioni maggiori rispetto a
quelle dichiarate, il titolare, oltre al versamento di
quanto maggiormente dovuto e ferme restando le sanzioni
previste dalle norme vigenti, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pari al 40% della differenza in valore
risultante, comunque non inferiore a lire trentamilioni e
non superiore a lire centottantamilioni.
14. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le spese per gli accertamenti in materia
di aliquote dovute allo Stato effettuati dall'UNMIG e dalle
sue Sezioni, per il finanziamento della Commissione di cui
al comma 7, nonche' per l'acquisto e la manutenzione di
strumenti informatici per l'elaborazione e la gestione
informatica dei dati relativi al calcolo delle aliquote e
dei relativi versamenti e ripartizioni, valutate in lire
350 milioni annui a decorrere dal 1997, graveranno su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal
fine, con decreto del Ministero del tesoro, quota parte
delle entrate derivanti dal presente articolo e fino a
concorrenza dell'importo sopra indicato di lire 350
milioni, e' riassegnata al predetto stato di previsione.
15. Il Ministero trasmette annualmente alle regioni a
statuto ordinario interessate una relazione previsionale
sull'entita' delle entrate di loro spettanza, per il
triennio successivo, previste dagli articoli 20 e 22.
- Il testo dell'art. 105, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986) e' il seguente:
"Art. 105 (Adempimenti per l'attribuzione del credito
d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).
- 4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
b) del comma 1:
1) l'imposta, calcolata nella misura del 58,73 per
cento, corrispondente ai proventi che in base agli altri
articoli del presente testo unico o di leggi speciali non
concorrono a formare il reddito della societa' o dell'ente
e per i quali e' consentito computare detta imposta fra
quelle del presente comma;
2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a
formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali
e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il
credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis.
L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e'
commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si
sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta
relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a
concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato
in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le
disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis.



 
Art. 6
Criteri e disciplina dell'accesso alle
infrastrutture minerarie per la coltivazione

1. I titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi danno accesso ai loro gasdotti di coltivazione, nonche' alle relative infrastrutture minerarie e ai servizi connessi, sia in terraferma che nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, ad altri titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi, o a imprese del gas naturale che ne facciano richiesta ai fini dell'importazione, esportazione o trasporto del gas naturale. L'accesso e' dovuto ove risultino verificate le seguenti condizioni: a) disponibilita' della relativa capacita' di trasporto, gestione, o
trattamento, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo futuro
dei giacimenti connessi ai gasdotti di coltivazione, compresi
quelli con redditivita' economica marginale; b) rispetto delle norme tecniche e minerarie vigenti in Italia; c) compatibilita' della composizione chimica del gas naturale e dei
composti associati, e delle caratteristiche fisico-chimiche; d) compatibilita' con le norme di sicurezza mineraria; e) rispetto delle norme in materia fiscale e di aliquote di prodotto
della coltivazione dovute allo Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1.
3. Ai fini della tutela del giacimento e della sicurezza delle lavorazioni, l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1 e' sottoposto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture minerarie del gas naturale.
5. Nel caso di contitolarita' della concessione, tutti gli effetti derivanti dall'accesso di cui al comma 1 si verificano direttamente in capo ai singoli contitolari in ragione delle diverse quote detenute, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.
 
Art. 7
Razionalizzazione dell'uso delle
infrastrutture minerarie per la coltivazione

1. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, al fine di razionalizzare ed ottimizzare lo sviluppo e la coltivazione dei rispettivi giacimenti, possono essere autorizzati a realizzare e gestire in comune tutte o parte delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attivita' di coltivazione. A tal fine i titolari delle diverse concessioni nominano un rappresentante unico, scelto tra i rappresentanti unici delle diverse concessioni, responsabile per tutti i rapporti con l'Amministrazione ed i terzi attinenti la realizzazione e la gestione delle opere comuni, che richiede l'autorizzazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, specificando tipologia delle opere da realizzare o gestire in comune; l'autorizzazione si intende concessa nel caso in cui, entro sessanta giorni dalla ricezione, non sia stato comunicato il diniego.
2. Ciascuno dei titolari delle diverse concessioni ha diritto ad acquisire direttamente la titolarita' di una quota delle opere realizzate in comune secondo proporzioni determinate d'accordo tra i diversi titolari e con le modalita' tra essi concordate e comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I costi, le spese e gli altri oneri relativi alla realizzazione delle opere comuni gravano direttamente, in ragione delle rispettive quote, sui partecipanti alla realizzazione stessa.
3. Il rappresentante unico di cui al comma 1 assume le funzioni di titolare ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
4. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6, le opere realizzate in comune possono essere utilizzate esclusivamente dai titolari delle diverse concessioni che hanno concorso a realizzarle e dai loro eventuali successori nella titolarita' delle concessioni stesse. Le variazioni delle quote di titolarita' delle opere sono comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Gli effetti derivanti dalla realizzazione e dall'utilizzo delle opere comuni si verificano direttamente in capo ai singoli titolari delle concessioni in ragione delle quote delle opere stesse, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.
6. Le opere realizzate in conformita' al presente articolo sono considerate pertinenze minerarie delle diverse concessioni per le quali sono realizzate o gestite. Il vincolo pertinenziale cessa con la cessazione dell'ultima concessione a cui le opere stesse sono destinate.



Note all'art. 7:
- Per il titolo del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 624, vedasi note all'art. 4.



 
Art. 8
Attivita' di trasporto e dispacciamento

1. L'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale e' attivita' di interesse pubblico.
2. Le imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacita', e purche' le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di rete, puo' imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila affinche' l'attivita' di trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare la parita' di condizioni di accesso al sistema, nonche' sull'applicazione del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.
5. Le imprese di cui al comma 2 forniscono agli altri soggetti che effettuano attivita' di trasporto e dispacciamento, nonche' alle imprese del gas di ogni altro sistema dell'Unione europea interconnesso con il sistema nazionale del gas naturale, informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' dei sistemi interconnessi.
6. Le imprese di cui al comma 2 governano i flussi di gas naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, compresa la modulazione; sono responsabili, sulla base di direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'utilizzo in caso di necessita' degli stoccaggi strategici di gas naturale direttamente connessi con la rispettiva rete, salvo la tempestiva reintegrazione degli stessi da parte dei soggetti responsabili, e garantiscono l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, anche garantendo il rispetto del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.
7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza.
8. Le imprese di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.
 
Art. 9
Definizione di rete nazionale di gasdotti

1. Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la rete costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed esportazione e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi, nonche' dai gasdotti funzionali direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas. La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, e' individuata, sentita la Conferenza unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede altresi' al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge attivita' di trasporto. Per le reti di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti l'applicazione degli articoli 30 e 31 e' di competenza regionale.



Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 29, comma 2, lettera g) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per il cui
titolo vedasi note alle premesse, e' il seguente:
"Art. 29 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a) la ricerca scientifica in campo energetico;
b) le determinazioni inerenti l'importazione,
l'esportazione e lo stoccaggio di energia;
c) la determinazione dei criteri generali
tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli
impianti di produzione, conservazione e distribuzione
dell'energia;
d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e
merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e
consumata;
e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine
radiogene:
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300
MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti
rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per il
trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di
norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti,
il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle
attivita' elettriche, di competenza statale, le altre reti
di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;".



 
Art. 10
Linee dirette

1. La fornitura di gas naturale tramite linee dirette e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio ad imprese del gas in base a criteri obiettivi e non discriminatori, sentito il comune interessato.
 
Art. 11
Attivita' di stoccaggio

1. L'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unita' geologiche profonde e' svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai richiedenti che abbiano la necessaria capacita' tecnica, economica ed organizzativa e chedimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del presente decreto. La concessione e' accordata, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, se le condizioni del giacimento o delle unita' geologiche lo consentono, secondo le disposizioni della legge 26 aprile 1974, n. 170, come modificata dal presente decreto. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio nel quale sono stabiliti le modalita' di espletamento delle attivita' di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti.
2. Nel caso in cui un titolare di concessione di coltivazione richieda una concessione di stoccaggio, il conferimento di quest'ultima comprende la concessione di coltivazione con i relativi diritti ed obbligazioni, che pertanto viene contestualmente a cessare. Successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni sulla separazione contabile, gestionale e societaria delle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 21, il titolare di concessione di coltivazione, all'atto della domanda di concessione di stoccaggio, indica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il soggetto, in possesso dei requisiti di legge, cui attribuire la relativa concessione di stoccaggio.
3. E' fatta salva la possibilita' per il concessionario di stoccaggio, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 21, di continuare a produrre da livelli del giacimento non adibiti a stoccaggio. Sulle produzioni residue non sono dovute le aliquote di prodotto della coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
4. Le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sottoposte alla disciplina del presente decreto, si intendono confermate per la loro originaria scadenza ed in esse sono comprese le relative concessioni di coltivazione, con i rispettivi diritti ed obbligazioni, che pertanto vengono a cessare alla stessa data.
5. All'articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n. 170, le parole: "ai titolari di concessioni di coltivazione" sono sostituite dalle seguenti "ai richiedenti".



Note all'art. 11:
- Il titolo della legge 26 aprile 1974, n. 170
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 18 maggio
1974) e' il seguente: "Stoccaggio di gas naturale in
giacimenti di idrocarburi".
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, vedasi note all'art. 5.
- Il testo dell'art. 3, quinto comma della legge
26 aprile 1974, n. 170, per il cui titolo vedasi precedenti
note, e' il seguente:
"La concessione di stoccaggio e' accordata ai titolari
di concessione di coltivazione che siano cittadini o enti
italiani o degli altri Stati membri della Comunita'
europea, o societa' aventi sede sociale in Italia o nei
predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi
nazionalita' di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e
le societa' italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas
naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la
loro giurisdizione".



 
Art. 12
Disciplina delle attivita' di stoccaggio

1. Ogni titolare di piu' concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 28.
2. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacita', e purche' i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di stoccaggio, puo' imporre alla stessa impresa di procedere alla fornitura dei servizi. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
4. Nel caso di contitolarita' di una concessione di stoccaggio, gli effetti derivanti dall'obbligo di fornire disponibilita' di stoccaggio agli utenti che ne facciano richiesta si verificano direttamente in capo ai singoli contitolari in ragione delle quote da essi detenute, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.
5. Le disponibilita' di stoccaggio sono destinate in via prioritaria alle esigenze della coltivazione di giacimenti di gas nel territorio nazionale. A tal fine, i titolari di concessione di coltivazione individuano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disponibilita' di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione dei giacimenti dei quali detengono la concessione di coltivazione, e le comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dei dati comunicati, pubblica le informazioni nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri e le priorita' di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio. Entro tre mesi dalla pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al comma 2 adottano il proprio codice di stoccaggio, che e' trasmesso all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che ne verifica la conformita' ai suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, il codice di stoccaggio si intende conforme.
8. Lo stoccaggio strategico e' posto a carico dei soggetti importatori di cui all'articolo 3. Lo stoccaggio di modulazione e' a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18.
9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacita' di stoccaggio di working gas strategico e di modulazione, anche in relazione alla capacita' di punta degli stoccaggi stessi.
10. Il comma 9 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' sostituito dal seguente: "9. I titolari di concessioni di stoccaggio destinano le capacita' di stoccaggio alla funzione di stoccaggio minerario, strategico o di modulazione del sistema nazionale del gas, compatibilmente con il programma di manutenzione e gestione del proprio sistema di stoccaggio, e con la capacita' delle rete di trasporto cui sono connessi gli impianti di stoccaggio. I volumi di gas movimentati che vengono restituiti devono rientrare nel campo di intercambiabilita' ed avere caratteristiche e contenuto di sostanze nocive conforme alle norme tecniche emanate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".
11. Le imprese di gas che esercitano l'attivita' di stoccaggio sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.



Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 13, comma 9, del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per il cui titolo
vedasi note all'art. 5, e' il seguente:
"9. Ove risultano capacita' di stoccaggio non
utilizzate, esse, previa autorizzazione del Ministero, sono
messe a disposizione dei terzi, compatibilmente con il
programma di stoccaggio del concessionario e i suoi
sviluppi previsti, e con la capacita' della rete di
trasporto; il gas da immettere in stoccaggio dovra'
rientrare nel normale campo di intercambiabilita' ed avere
adeguate caratteristiche e contenuto di sostanze nocive; le
condizioni e il corrispettivo di tale servizio saranno
concordati tra le parti, tenendo conto di una adeguata
remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio,
dei criteri in uso sui mercati europei del gas, nonche'
dell'andamento del mercato dell'energia".



 
Art. 13
Norme tecniche sullo stoccaggio ed
estensione delle capacita' di stoccaggio

1. Entro nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana le norme tecniche per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti, anche diversi da quelli di idrocarburi, ed in unita' geologiche profonde, con riferimento alle normative europee in materia, e con il fine di ampliare le capacita' di stoccaggio esistenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela del territorio.
2. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in funzione dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di stoccaggio.
3. Al fine di incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione per garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema nazionale del gas, a decorrere dal 1o gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione e' destinato ad un contributo ai titolari di concessione di coltivazione o di stoccaggio in misura non superiore al 40% dei costi documentati per l'effettuazione di studi, analisi, prove di iniezione volte ad accertare l'idoneita' del giacimento all'attivita' di stoccaggio o all'incremento della capacita' di stoccaggio.
4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3, valutato in lire annue 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita' per la concessione del contributo di cui al comma 3 ad opera della regione interessata.
6. I titolari di concessione di coltivazione relativa a giacimenti di idrocarburi in fase di avanzata coltivazione sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direttamente o su richiesta dello stesso, tutte le informazioni atte a stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas.
7. Ove il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, riconosca per un giacimento la possibilita' di cui sopra, valutate altresi' le necessita' di incrementare le capacita' di stoccaggio disponibili nel quadro della programmazione del sistema del gas, pubblica le informazioni ricevute nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, stabilendo un termine per la presentazione in concorrenza da parte degli interessati, in possesso dei requisiti di legge, di domande per l'ottenimento di una concessione di stoccaggio.
8. Resta ferma la facolta' del titolare della concessione di coltivazione relativa allo stesso giacimento di presentare domanda di concessione di stoccaggio con le modalita' di cui all'articolo 11.
9. In caso di concorrenza tra piu' domande, la concessione e' attribuita, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in funzione di criteri di selezione obiettivi e non discriminatori da pubblicare ai sensi dell'articolo 29 e previa corresponsione al titolare della relativa concessione di coltivazione, da parte del richiedente, di un adeguato corrispettivo da determinare in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. In caso di assenza di presentazione di domande di concessione di stoccaggio, il titolare della relativa concessione di coltivazione prosegue l'attivita' di coltivazione secondo il programma di coltivazione approvato.



Note all'art. 13:
- Per il testo degli articoli 5 e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183, vedasi note all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d) della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, vedasi note all'art. 4.



 
Art. 14
Attivita' di distribuzione

1. L'attivita' di distribuzione di gas naturale e' attivita' di servizio pubblico. Il servizio e' affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attivita' di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attivita' di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane.
3. Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al comma 1 sono stabiliti la durata, le modalita' di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.
4. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonche' gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilita' dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.
5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche a partecipazione pubblica, e societa' cooperative a responsabilita' limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle societa', delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.
6. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara e' aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualita' e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.
7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.
8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento o concessione, e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari all'eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento, stabilisce, in coerenza col sistema tariffario, le modalita' dell'eventuale rivalutazione del suddetto valore residuo in relazione all'andamento dei prezzi.
9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.
10. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.
 
Art. 15
Regime di transizione nell'attivita' di distribuzione

1. Entro il 1o gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in societa' di capitali o in societa' cooperative a responsabilita' limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione puo' anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche attraverso la nomina di un proprio delegato, il rappresentante dell'ente titolare del servizio. Per gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale, in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine un commissario ad acta.
2. La trasformazione in societa' di capitali delle aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas avviene con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse modalita' si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. L'ente titolare del servizio puo' restare socio unico delle societa' di cui al presente comma per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.
3. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della societa' risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile.
4. Con riferimento al servizio di distribuzione del gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della societa'.
5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' quelli alle societa' derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o e' previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volonta' delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.
6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalita' previste dall'articolo 14.
7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e' fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo puo' essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a: a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei
cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di
servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte
quella originariamente servita dalla maggiore delle societa'
oggetto di fusione; b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o
il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi
all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente
almeno all'intero territorio provinciale; c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale
sociale.
8. Ove ricorra piu' di una delle condizioni indicate al comma 7 i relativi incrementi possono essere sommati.
9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.
10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle gare indette a norma dell'articolo 14, comma 1, senza limitazioni. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle gare e' consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione.



Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (pubblicata in
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del
17 maggio 1997), il cui titolo e' "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo" e' il seguente:
"51. I comuni, le province e gli altri enti locali
possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende
speciali costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera
c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in societa' per
azioni, di cui possono restare azionisti unici per un
periodo comunque non superiore a due anni dalla
trasformazione. Il capitale iniziale di tali societa' e'
determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura
non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali
risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e
comunque in misura non inferiore all'importo minimo
richiesto per la costituzione delle societa' medesime.
L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito e'
imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le
denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle
aziende originarie. Le societa' conservano tutti i diritti
e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano
pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende
originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di
tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle
societa' previsti dalla normativa vigente, ferma
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330,
commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori
patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione
delle societa', gli amministratori devono richiedere a un
esperto designato dal presidente del tribunale una
relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art.
2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal
ricevimento di tale relazione gli amministratori e i
sindaci determinano i valori definitivi di conferimento
dopo avere controllato le valutazioni contenute nella
relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver
proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i
valori di conferimento non sono stati determinati in via
definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli
enti locali e delle aziende speciali alle societa' di cui
al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e
indirette, statali e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potra' anche
prevedere la scissione dell'azienda speciale e la
destinazione a societa' di nuova costituzione di un ramo
aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e
da 60 a 61 del presente articolo nonche' agli articoli
2504-septies e 2504-decies del codice civile".
- Il testo dell'art. 24, lettere a) e b) del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1926), recante "Approvazione
del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei
pubblici servizi da parte dei comuni e delle province", e'
il seguente:
"24 (art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art.
1 del regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253). - I comuni
possono valersi delle facolta' consentite dall'art. 1 per
servizi che siano gia' affidati all'industria privata
quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia
trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per
cui la concessione fu fatta. Tuttavia i comuni hanno sempre
diritto al riscatto quando siano passati venti anni
dall'effettivo cominciamento dell'esercizio; ma in ogni
caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati
dieci.
Qualora i comuni non facciano uso delle facolta' di
riscatto nelle epoche sopra determinate, non possono
valersene se non trascorso un quinquennio, e cosi' in
seguito di cinque in cinque anni.
Il riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso
di un anno.
Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai
concessionari un'equa indennita', nella quale si tenga
conto dei seguenti termini:
a) valore industriale dell'impianto e del relativo
materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo
trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e
dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel
materiale ed inoltre considerate le clausole che nel
contratto di concessione siano contenute circa la
proprieta' di detto materiale, allo spirare della
concessione medesima;
b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonche'
importo delle tasse proporzionali di registro anticipate
dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni
concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati
nella lettera precedente;".



 
Art. 16
Obblighi delle imprese di distribuzione

1. Le imprese di distribuzione di gas naturale svolgono anche l'attivita' di dispacciamento sulla propria rete.
2. Le imprese di distribuzione di gas naturale hanno l'obbligo di allacciare i clienti, che ne facciano richiesta, che abbiano sede nell'ambito dell'area territoriale alla quale si riferisce l'affidamento sulla base del quale esse operano, purche' esista la capacita' del sistema di cui dispongono e le opere necessarie all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli obblighi di universalita' del servizio pubblico.
3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione dei criteri di cui al comma 2, puo' imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'articolo 23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata e' verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali.
5. Le imprese di distribuzione di gas naturale, in occasione di ogni nuovo allaccio alla propria rete di un impianto di utenza non destinato a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, e nel caso di modifiche di impianti gia' allacciati, accertano attraverso personale tecnico che gli stessi impianti siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumita', negando o sospendendo la fornitura di gas nel caso il suddetto accertamento non sia positivo o non sia consentito. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con propria deliberazione, provvede a definire un regolamento per lo svolgimento di tali attivita' in regime di concorrenza, la periodicita' delle verifiche e le modalita' di copertura dei relativi costi.
6. Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresi' la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformita' dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto in materia di distribuzione si applicano le norme vigenti in materia di servizi pubblici locali.



Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio
1991, n. 10 (pubblicata in supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991) e' il
seguente:
"3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le
province per la restante parte del territorio effettuano i
controlli necessari e verificano con cadenza almeno
biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di
combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi
specifica competenza tecnica, con onere a carico degli
utenti".



 
Art. 17
Attivita' di vendita ai clienti finali

1. A decorrere dal 1o gennaio 2003 le imprese che intendono svolgere attivita' di vendita del gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata in base a criteri stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, allorche' il richiedente soddisfa le seguenti condizioni: a) disponibilita' di un servizio di modulazione adeguato, in base ai
criteri di cui all'articolo 18, alle necessita' delle forniture, e
comprensivo delle relative capacita' di stoccaggio, ubicate nel
territorio nazionale; b) dimostrazione della provenienza del gas naturale e
dell'affidabilita' delle condizioni di trasporto; c) capacita' tecniche e finanziarie adeguate.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le domande per il rilascio dell'autorizzazione devono essere presentate entro il 30 giugno 2002. L'impresa si intende autorizzata ove il rifiuto motivato non sia stato espresso entro il 30 ottobre 2002. Successivamente le domande devono essere presentate sei mesi prima dell'inizio dell'attivita' e l'autorizzazione si intende comunque rilasciata trascorsi tre mesi dalla data della richiesta.
4. L'autorizzazione non puo' essere negata se non per motivi obiettivi e comunque non discriminatori; il rifiuto deve essere motivato e comunicato al richiedente, dandone informazione alla Commissione delle Comunita' europee.
5. Per motivi di continuita' del servizio, o su segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attivita' di vendita ai clienti finali nell'area di loro operativita'. Tale attivita' e' esercitata a condizioni e modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
 
Art. 18
Disciplina dell'attivita' di vendita

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2002 i soggetti che svolgono l'attivita' di trasporto, nell'ambito della loro attivita' di dispacciamento sulla rete nazionale di gasdotti devono fornire ai clienti non idonei, direttamente o indirettamente connessi alla porzione di rete su cui svolgono la loro attivita', la disponibilita' del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila sull'espletamento dell'obbligo suddetto.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003 il servizio di cui al comma 1 e' fornito dai soggetti che svolgono l'attivita' di vendita. A tal fine l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, con propria delibera, a partire dal 31 marzo 2002 e successivamente con cadenza annuale, determina gli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale dell'anno successivo per ciascun comune in funzione dei valori climatici.
3. I soggetti che svolgono attivita' di vendita ai clienti con consumo annuo inferiore o pari a 200.000 Smc a decorrere dal 1 gennaio 2003 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, puo' determinare un codice di condotta commerciale in cui sono in particolare stabilite modalita' e contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attivita' di vendita devono fornire ai clienti stessi.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti che svolgono l'attivita' di vendita a clienti idonei devono fornire contestualmente agli stessi clienti la disponibilita' del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi. I criteri per la determinazione delle capacita' di stoccaggio associate alla domanda degli stessi clienti sono stabiliti nell'ambito del codice di stoccaggio.
5. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la misurazione del gas e' effettuata su base oraria a decorrere dal 1 luglio 2002; l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, con proprie deliberazioni, puo' prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e puo' estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti.
6. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di capacita' di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste. Nel caso essi utilizzino, per sopperire a temporanee richieste dei clienti superiori a quanto concordato, ulteriori capacita' di trasporto, stoccaggio e di modulazione oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare ai soggetti che svolgono le connesse attivita' di trasporto e dispacciamento e di stoccaggio un corrispettivo, determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas entro il 1 gennaio 2001, ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi.
7. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di vendita sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1 gennaio 2002.
 
Art. 19
Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza

1. Alle imprese di gas naturale si applicano le norme in materia di intese restrittive della liberta' di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas puo' vendere, direttamente o a mezzo di societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, ai clienti finali piu' del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas puo' immettere gas importato o prodotto in Italia, nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o a mezzo di societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale. La suddetta percentuale e' ridotta di due punti percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%.
4. La percentuale di cui al comma 2 e' calcolata sottraendo sia dalle quantita' vendute, sia dai consumi nazionali al netto delle perdite, le quantita' di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di societa' controllate, controllanti, o controllate da una medesima controllante. La percentuale di cui al comma 3 e' calcolata sottraendo sia dalle quantita' importate e prodotte, sia dai consumi nazionali, le quantita' di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di societa' controllate, controllanti, o controllate da una medesima controllante.
5. I limiti di cui ai commi 2 e 3 si intendono superati qualora la media delle percentuali effettivamente conseguite da un'impresa, calcolata ogni anno con riferimento al triennio precedente, risulti superiore alla media delle percentuali consentite per il medesimo triennio.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme in materia di metanizzazione del Mezzogiorno che riservino incentivi o contributi in qualunque forma a favore della societa' ENI, o di societa' da essa controllate o ad essa collegate, sono applicabili a qualunque impresa del gas, avente sede nell'Unione europea, operante nel settore del trasporto o della distribuzione di gas naturale.
7. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 2 e 3, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.



Note all'art. 19:
- Il titolo della legge 10 ottobre 1990, n. 287
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre
1990) e' il seguente: "Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato". Si riporta il testo dell'art.
15:
"15 (Diffide e sanzioni). - 1. Se a seguito
dell'istruttoria di cui all'art. 14 l'Autorita ravvisa
infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli
enti interessati il termine per l'eliminazione delle
infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto
conto della gravita' e della durata dell'infrazione,
dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno
per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato
realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente alla notificazione della diffida
relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso
di posizione dominante, determinando i termini entro i
quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al
comma 1, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero,
nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al
comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della
sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per
cento del fatturato come individuato al comma 1,
determinando altresi' il termine entro il quale il
pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi
di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la
sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni".



 
Art. 20
Obblighi di informazione delle imprese del gas

1. E' fatto obbligo alle imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale, alle imprese che gestiscono impianti di liquefazione o rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e di stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese esercenti le stesse attivita' informazioni sufficienti per garantire che le relative attivita' avvengano in modo compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema del gas.
2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al comma 1 e' stabilito con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorita' garante per la concorrenza e del mercato e dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e gli altri obblighi di divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma 1 mantengono il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite da altre imprese nel corso dello svolgimento delle loro attivita'.
4. Le imprese di cui al comma 1 non possono utilizzare a proprio vantaggio le informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso delle loro attivita' nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale, anche da parte di imprese controllate, controllanti o collegate.
5. Le imprese di cui al comma 1 non operano discriminazioni tra gli utenti del sistema o categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese loro collegate.
 
Art. 21
Separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale

1. A decorrere dal 1o gennaio 2002 l'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas, ad eccezione dell'attivita' di stoccaggio, che e' comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attivita' di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita di gas naturale puo' essere effettuata unicamente da societa' che non svolgano alcuna altra attivita' nel settore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la coltivazione e l'attivita' di cliente grossista.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attivita' di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attivita' di distribuzione e di vendita.
5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, e' fatta salva la facolta' delle imprese del gas di svolgere attivita' di vendita di gas naturale, a clienti diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento del sistema del gas.
 
Art. 22
Individuazione dei clienti idonei

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la qualifica di cliente idoneo e' attribuita alla seguenti categorie: a) imprese che acquistano il gas per la produzione di energia
elettrica, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e
limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo; b) imprese che acquistano il gas per la cogenerazione di energia
elettrica e calore, indipendentemente dal livello di consumo
annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale
utilizzo; c) clienti finali il cui consumo sia superiore a 200.000 Smc
all'anno; d) consorzi e societa' consortili il cui consumo, anche come somma
dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica
interessata, sia superiore a 200.000 Smc annui, purche' il consumo
annuo di ciascun componente sia superiore a 50.000 Smc; e) clienti che utilizzano il gas prodotto nel territorio nazionale,
nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana da
loro stessi o da societa' controllate o controllanti o da societa'
sottoposte al controllo di queste ultime; f) i clienti grossisti e le imprese di distribuzione del gas per il
volume di gas naturale consumato dai loro clienti nell'ambito del
loro sistema di distribuzione.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sull'applicazione del presente articolo.
 
Art. 23
Tariffe

1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le tariffe per la vendita ai clienti non idonei in modo da realizzare una adeguata ripartizione dei benefici tra clienti ed imprese e da assicurare a queste ultime una congrua remunerazione del capitale investito. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina inoltre, entro il 1o gennaio 2001, le tariffe per il trasporto e dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito.
3. Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessita' di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno. In particolare, le tariffe per lo stoccaggio e per l'utilizzo dei terminali di GNL devono permettere il loro sviluppo, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle rispettive capacita', tenendo conto, relativamente allo stoccaggio, del particolare rischio associato alle attivita' minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta. Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo della capacita' impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantita' trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali.
4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessita' di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualita', la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' disporre, anche transitoriamente, appositi strumenti di perequazione.
5. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio determinano transitoriamente e pubblicano le tariffe applicate. Successivamente alla pubblicazione delle tariffe determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, esse procedono a compensazione nei confronti degli utenti interessati, con riferimento al periodo di applicazione della tariffa transitoria.



Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 2, comma 12, della legge
14 novembre 1995, n. 481 (per il cui titolo vedasi note
alle premesse) e' il seguente:
12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di
cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al
Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a
regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative
forme di mercato. nei limiti delle leggi esistenti,
proponendo al Governo le modifiche normative e
regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche
tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione
delle normative comunitarie;
b) propone i Ministri competenti gli schemi per il
rinnovo nonche' per eventuali variazioni dei singoli atti
di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei
contratti di programma;
c) controlla che le condizioni e le modalita' di
accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque
stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della
concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle
singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo
di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in
modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano
soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei
disabili, garantendo altresi' il rispetto: dell'ambiente,
la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
d) propone la modifica delle clausole delle
concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle
relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni,
dei contratti di programma in essere e delle condizioni di
svolgimento dei servizi, ove cio' sia richiesto
dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze
degli utenti, definendo altresi' le condizioni
tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle
reti, ove previsti dalla normativa vigente;
e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento
del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri
elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui
ai commi 17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero
dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale
in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del
servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul
territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli
obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al
comma 1, dell'art. 1, tenendo separato dalla tariffa
qualsiasi tributo ed onere improprio; verifica la
conformita' ai criteri di cui alla presente lettera delle
proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente
presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le tariffe si intendono verificate
positivamente;
f) emana le direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi dlele singole prestazioni
per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
geografica e per categoria di utenza evidenziando
separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del
servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri
Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di
ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
e delle notizie utili, determinando altresi' i casi di
indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il
servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto
non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio
con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel
regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto
di programma ovvero ai sensi della lettera h);
h) emana le direttive concernenti la produzione e
l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i
servizi medesimi, definendo in particolare i livelli
generali di qualita' riferiti al complesso delle
prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i
soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli
utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli
per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni
producono gli effetti di cui al comma 37;
i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle
condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e
dei singoli servizi, anche per modificare condizioni
tecniche, giuridiche ed economiche relative allo
svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove
iniziative volte a migliorare le modalita' di erogazione
dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al
Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sullo
stato dei servizi e sull'attivita' svolta;
l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle
condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire
la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
la possibilita' di migiiori scelte da parte degli utenti
intermedi o finali;
m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate
dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in
ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da
parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei
quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle
modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla
revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
n) verifica la congruita' delle misure adottate dai
soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la
parita' di trattamento tra gli utenti, garantire la
continuita' della prestazione dei servizi, verificare
periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni
all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti,
garantire ogni informazione circa le modalita' di
prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi,
consentire a utenti e consumatori il piu' agevole accesso
agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli
adempimenti richiesti agli utenti semplificando le
procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
o) propone al Ministro competente la sospensione o la
decadenza della concessione per casi in cui tali
provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;
p) controlla che ciascun soggetto esercente il
servizio adotti, in base alla direttiva sui principi
dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una
carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei
singoli servizi e ne verifica il rispetto".



 
Art. 24 Disciplina dei casi di rifiuto di accesso per mancanza di capacita', per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficolta' economiche
dovute a contratti "take or pay"

1. Le imprese di gas naturale hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione di cui al presente decreto.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema del gas alle altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano richiesta solo nel caso in cui esse non dispongano della capacita' necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE.
3. Il rifiuto e' manifestato con dichiarazione motivata ed e' comunicato immediatamente all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. In nessun caso puo' essere rifiutato l'accesso alle imprese relativamente al gas naturale prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.
5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali di GNL. Entro tre mesi dalla pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al comma 1 adottano il proprio codice di rete, che e' trasmesso all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che ne verifica la conformita' ai suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, il codice di rete si intende conforme.



Note all'art. 24:
- Per la direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998, vedasi
note alle premesse.



 
Art. 25
Procedure di verifica in caso di rifiuto di accesso per mancanza di
capacita', di connessione o per obblighi di servizio pubblico

1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da mancanza di capacita' o di connessione, o dall'impedimento ad assolvere ad obblighi di servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica che le opere necessarie per ovviare a tale mancanza o impedimento non risultino tecnicamente o economicamente fattibili in base ai criteri di cui agli articoli 8, comma 2, e 16, comma 2. L'accesso non puo' essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacita' o di connessione.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si esprime con atto motivato entro tre mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 24, comma 3.
 
Art. 26
Procedure per richieste di deroga all'obbligo di accesso
a seguito di contratti "take or pay"

1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da gravi difficolta' economiche e finanziarie in relazione a contatti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE, l'impresa di trasporto, sulla base di una specifica istanza dell'impresa titolare dei contratti di tipo "take or pay", chiede una deroga temporanea al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredando la richiesta con le informazioni necessarie e con una relazione sulle misure intraprese al fine di risolvere il problema. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede in merito alla richiesta entro il termine di tre mesi.
2. Il rifiuto all'accesso non puo' essere motivato da gravi difficolta' economiche e finanziarie nel caso in cui le vendite effettuate dall'impresa non scendano al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute nei contratti di tipo "take or pay", o se i contratti medesimi possono essere adeguati o se l'impresa puo' trovare soluzioni alternative.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ove ritenga di concedere la deroga richiesta, notifica tale decisione senza indugio alla Commissione delle Comunita' europee, la quale procede ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 98/30/CE.
4. In caso di rifiuto definitivo a concedere la deroga, l'impresa e' obbligata a fornire l'accesso al sistema all'impresa richiedente.



Note all'art. 26:
- Per la direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998, vedasi
note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 25:
"Art. 25. - 1. Se un'impresa di gas naturale incontra o
ritiene di incontrare serie difficolta' economiche e
finanziarie in seguito agli impegni "take-or-pay", assunti
in uno o piu' contratti di acquisto di gas, tale impresa
puo' inviare allo Stato membro interessato, o all'Autorita'
competente designata, una richiesta di deroga temporanea
agli articoli 15 e/o 16. In base alla scelta degli Stati
membri, le richieste di deroga sono presentate caso per
caso prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Gli
Stati membri possono altresi' accordare all'impresa di gas
naturale la scelta di presentare una richiesta prima o dopo
il rifiuto di accesso al sistema. Qualora un'impresa di gas
naturale rifiuti l'accesso, la richiesta e' presentata
senza indugio. Le richieste devono essere corredate di
tutte le pertinenti informazioni in ordine alla natura e
alla portata del problema, nonche' alle azioni intraprese
dall'impresa al fine di risolvere tale problema. Se non
sono ragionevolmente disponibili soluzioni alternative, e
tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3, lo Stato
membro o l'autorita' competente designata puo' decidere di
concedere una deroga.
2. Lo Stato membro o l'autorita' competente designata
notificano senza indugio alla Commissione la decisione di
concedere una deroga, unitamente a tutte le informazioni
pertinenti riguardanti la deroga. Le informazioni possono
essere presentate alla Commissione in forma aggregata, in
modo da permettere alla Commissione di adottare una
decisione fondata. Entro quattro settimane dal ricevimento
della notifica la Commissione puo' chiedere allo Stato
membro o all'autorita' competente designata in questione di
modificare o ritirare la decisione relativa alla
concessione della deroga. Se lo Stato membro o l'Autorita'
competente designata in questione non danno seguito a tale
richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva
e' adottata sollecitamente secondo la procedura 1 dell'art.
2 della decisione 87/373/CEE. La Commissione garantisce la
riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
3. Nel decidere in merito alle deroghe di cui al
paragrafo 1, lo Stato membro, o l'Autorita' competente
designata, e la Commissione tengono conto in particolare
dei seguenti criteri:
a) obiettivo di realizzare un mercato del gas
concorrenziale;
b) necessita' di adempiere gli obblighi di servizio
pubblico e di garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento;
c) posizione dell'impresa di gas naturale nel mercato
del gas ed effettiva situazione della concorrenza in detto
mercato;
d) gravita' delle difficolta' economiche e
finanziarie incontrate dalle imprese di gas naturale e
dalle imprese di trasporto o dai clienti idonei;
e) data di firma e termini del contratto o dei
contratti in questione, compresa la misura in cui essi
consentono di tener conto di modifiche del mercato;
f) azioni intraprese al fine di risolvere il
problema;
g) misura in cui, nell'accettare gli inipegni
"take-or-pay" in questione, l'impresa avrebbe
ragionevolmente potuto prevedere, tenendo conto delle
disposizioni della presente direttiva, il probabile
insorgere di gravi difficolta';
h) livello di connessione del sistema con altri
sistemi e grado di interoperabilita' di tali sistemi;
i) effetti che la concessione di una deroga avrebbe
sulla corretta applicazione della presente direttiva
relativamente al corretto funzionamento del mercato interno
del gas naturale".
Una decisione concernente una richiesta di deroga
relativa a contratti "take-or--pay" stipulati prima
dell'entrata in vigore della presente direttiva non
dovrebbe portare a situazioni in cui risulti impossibile
trovare sbocchi alternativi economicamente validi. In ogni
caso non si ritiene che sussistano gravi difficolta' se le
vendite di gas naturale non scendono al di sotto del
livello delle garanzie minime di ritiro contenute in
contratti di acquisto di gas "take or pay", o se il
contratto di acquisto di gas "take or pay" in questione
puo' essere adeguato o l'impresa di gas naturale puo'
trovare sbocchi alternativi.
4. Le imprese di gas naturale che non hanno ottenuto la
deroga di cui al paragrafo 1 non rifiutano o non mantengono
piu' a lungo il rifiuto all'accesso al sistema a causa di
impegni "take or pay" assunti in un contratto d'acquisto di
gas. Gli Stati membri assicurano l'osservanza delle
pertinenti disposizioni del capitolo VI.
5. Qualsiasi deroga concessa in base alle suddette
disposizioni deve essere debitamente motivata. La
Commissione pubblica la decisione nella Gazzena ufficiale
delle Comunita' europee.
6. La Commissione presenta, entro cinque anni
dall'entrata in vigore della presente direttiva, una
relazione di valutazione in ordine all'esperienza maturata
nell'applicazione del presente articolo, per consentire al
Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare, a tempo
debito, se sia necessario apportarvi adeguamenti".



 
Art. 27
Norme per garantire l'interconnessione e
l'interoperabilita' del sistema gas

1. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti di trasporto, di distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas, e degli impianti di GNL, per la connessione al sistema del gas, nonche' le norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e del contenuto di altre sostanze del gas da vettoriare, al fine di garantire la possibilita' di interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi, in modo obiettivo e non discriminatorio, anche nei confronti degli scambi transfrontalieri con altri Paesi dell'Unione europea.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e pubblicate nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia.



Nota all'art. 27:
- Il testo dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE del
28 marzo 1983 (pubblicata in GUCE n. L204 del 21 luglio
1983) che prevede una procedura di informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Fatto salvo l'art, 10, gli Stati membri
comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di
regola tecnica, salvo che si tratti del semplice
recepimento integrale di una norma internazionale e
europea, nel qual caso e' sufficiente una semplice
informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano
brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare
tale regola tecnica a meno che non risultino gia' dal
progetto.
All'occorrenza, e a meno che non sia gia' stato
trasmesso in relazione con una comunicazione precedente,
gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo
delle disposizioni legislative e regolamentari
fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione,
qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per
valutare la portata del progetto di regola tecnica.
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione
secondo le modalita' summenzionate qualora essi apportino
al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne
alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il
calendario di applicazione inizialmente previsto,
aggiungano o rendano piu' rigorosi le specificazioni o i
requisiti.
Qualora il progetto di regola tecnica mira in
particolare a limitare la commercializzazione o
l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un
prodotto chimico, segnatamente per i motivi di salute
pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli
Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli
estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al
preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi
ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se
tali informazioni sono disponibili, nonche' le conseguenze
previste delle misure per quanto riguarda la salute
pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con
un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza secondo i
principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti
chimici di cui all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento
(CEE) n. 793/93 ove si tratti di una sostanza gia'
esistente, o di cui all'art. 3, paragrafo 2, della
direttiva 67/548/CEE nel caso di una nuova sostanza.
La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati
membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti
che le sono stati trasmessi. Essa puo' anche sottoporre il
progetto al parere del comitato di cui all'art. 5 e, se del
caso, del comitato competente del settore in questione.
Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri
requisiti o le regole relative a: servizi di cui all'art.
1, punto 11), secondo comma, terzo trattino, le
osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o
degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti
che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per
le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei
servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di
servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della
misura.
2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare
allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola
tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terra' conto,
per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola
tecnica.
3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla
Commissione il testo definitivo della regola tecnica.
4. Le informazioni fornite ai sensi del presente
articolo non sono considerate riservate, a meno che lo
Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta
esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere
motivata.
In caso di simile richiesta, il comitato di cui
all'art. 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite
precauzioni, hanno la facolta' di consultare, ai fini di
una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono
appartenere al settore privato.
5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una
misura la cui comunicazione in fase di progetto e' prevista
da un altro atto comunitario, gli Stati membri possono
effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza
di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente
che essa vale anche ai fini della presente direttiva.
La mancanza di reazione della Commissione nel quadro
della presente direttiva in merito ad un progetto di regola
tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere
presa nel quadro di altri atti comunitari".



 
Art. 28 Compiti del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e i poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas.
3. In caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', o dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti del sistema, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' svolgere un ruolo di promozione delle iniziative del settore e puo', entro il 31 dicembre 2002 e solo ai fini della sicurezza del sistema, intervenire con propri provvedimenti per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari alla fase di transizione del sistema.
5. Le misure di salvaguardia di cui al comma 3 devono essere limitate a quanto strettamente necessario per ovviare alle difficolta' insorte e devono perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno. Esse sono comunicate tempestivamente alla Commissione delle Comunita' europee.
6. Al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione del sistema del gas e la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione. In particolare i suddetti Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono, con proprio provvedimento, le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni del settore del gas. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede inoltre a porre in atto gli opportuni strumenti di monitoraggio, che coinvolgano i soggetti istituzionali, operativi e sociali, per seguire l'andamento del processo di liberalizzazione, del mercato del gas italiano ed europeo, con particolare riferimento al settore della distribuzione del gas.
 
Art. 29
Criteri per il rilascio di autorizzazioni o
concessioni da parte degli enti competenti

1. Nel caso in cui per l'esercizio di una o piu' delle attivita' di importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, stoccaggio, distribuzione, acquisto o vendita di gas naturale, o per la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti sia prevista una autorizzazione, una concessione, una licenza, o una approvazione comunque denominata da parte di qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferico, o da regioni ed enti locali, essa e' rilasciata in base a criteri e procedure obiettivi e non discriminatori.
2. In caso di rifiuto al rilascio l'Autorita' competente di cui al comma 1 lo comunica immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale ne da' informazione alla Commissione delle Comunita' europee.
3. I criteri e le procedure di cui al comma 1, e le loro successive eventuali variazioni, sono resi pubblici dalle stesse Autorita' competenti mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia o nelle corrispondenti pubblicazioni delle Regioni e di enti locali.
 
Art. 30
Dichiarazione di pubblica utilita'
delle infrastrutture del sistema gas

1. Le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, con esclusione di quelle da realizzare nelle zone di demanio marittimo e nelle zone indicate nell'articolo 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate, con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della competente Autorita' della regione interessata, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica utilita', nonche' urgenti e indifferibili agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche e integrazioni.
2. I progetti approvati sono depositati presso i comuni nel cui territorio deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
3. Le opposizioni circa la necessita' e le modalita' delle opere sono proposte all'Autorita' competente ai sensi del comma 1 nel termine di cui all'articolo 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e sono decise con atto motivato.
4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, l'Autorita' competente ai sensi del comma 1, su richiesta del proponente la realizzazione delle opere, puo', con atto motivato, disporre l'occupazione di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alle opere stesse, determinando provvisoriamente l'indennita' di occupazione.
5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto o, nel caso di gasdotti di distribuzione, dalla competente Autorita' regionale.



Note all'art. 30:
- L'art. 55 del codice della navigazione reca:
"Art. 55 (Nuove opere in prossimita' del demanio
marittimo). - La esecuzione di nuove opere entro una zona
di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei
terreni elevati sul mare e' sottoposta all'autorizzazione
del capo del compartimento.
Per ragioni speciali, in determinate localita' la
estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove
opere e' sottoposta alla predetta autorizzazione puo'
essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con
decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del
Consiglio di Stato.
L'autorizzazione si intende negata se entro novanta
giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda
dell'interessato.
L'autorizzazione non e' richiesta quando le costruzioni
sui terreni prossimi al mare sono previste in piani
regolatori o di ampliamento gia' approvati dall'autorita'
marittima.
Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la
zona indicata dai primi due comma del presente articolo,
l'autorita' marittima provvede ai sensi dell'articolo
precedente".
- Titolo della legge 25 giugno 1865, n. 2539
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1865):
"Espropriazioni per causa di pubblica utilita'". Si riporta
il testo degli articoli 17 e 18:
"Art. 17. - Approvato dall'Autorita' competente il
piano di esecuzione, il prefetto ne ordina il deposito, per
la parte relativa a ciascun comune in cui deve aver luogo
l'espropriazione, nell'ufficio comunale per il termine di
quindici giorni continui.
L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di
esso deve annunziarsi dai sindaci, mediante avviso da
pubblicarsi in ciascuno di detti comuni.
Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato
alle pubblicazioni ufficiali amministrative della
provincia".
"Art. 18. - Dalla data della pubblicazione e
dell'inserzione dell'avviso dell'eseguito deposito decorre
il termine di quindici giorni stabilito dall'articolo
precedente, durante il quale le parti interessate possono
prendere conoscenza del piano di esecuzione e possono
proporre in merito di esso le loro osservazioni nel modo
che verra' stabilito dal regolamento a norma dell'art. 5
della presente legge".



 
Art. 31
Dichiarazione di pubblica utilita' di nuove infrastrutture
di trasporto e distribuzione in presenza
di capacita' disponibile in quelle esistenti

1. Per le opere necessarie al trasporto e alla distribuzione del gas la dichiarazione di pubblica utilita' di cui all'articolo 30 e' disposta nel caso in cui non sia possibile effettuare l'attivita' di trasporto e distribuzione a mezzo delle reti di trasporto e distribuzione esistenti a causa di mancanza di capacita' delle stesse o, nel caso l'opera sia necessaria per rifornire un cliente idoneo, a causa di intervenuto rifiuto di accesso al sistema. Negli altri casi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, la regione competente possono comunque disporre con atto motivato la dichiarazione di pubblica utilita' ove ritengano la realizzazione delle opere necessaria alla sicurezza del sistema del gas.
2. Il proponente la realizzazione delle opere di trasporto e distribuzione, ai fini dell'approvazione del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 30, trasmette all'Autorita' competente una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, attestante le condizioni di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione.
 
Art. 32
Modifiche alle norme sulla pubblica utilita'

1. Le disposizioni dell'articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applicano a tutte le opere necessarie per la ricerca, la coltivazione, la raccolta ed il trasporto degli idrocarburi prodotti nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti amministrativi per la costruzione dei metanodotti, la relativa dichiarazione di pubblica utilita', la procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i procedimenti di verifica di compatibilita' ambientale, ove prescritta, e le autorizzazioni rilasciate per le stesse opere dagli enti locali.



Note all'art. 32:
- Il testo dell'art. 31 della legge 21 luglio 1967, n.
613 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del
3 agosto 1967), recante "Ricerca e coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale e modificazioni alla legge
11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi", e' il seguente:
"Art. 31. - Le opere necessarie per la ricerca, la
coltivazione, la raccolta e il trasporto degli idrocarburi
in terraferma, con esclusione delle zone di demanio
marittimo e di quelle indicate nell'art. 55 del codice
della navigazione, sono dichiarate di pubblica utilita'
nonche' urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della
legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni
ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi progetti
da parte del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato.
I progetti approvati sono depositati presso i comuni
dove deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'art.
17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Le opposizioni circa la necessita' e le modalita' delle
opere sono proposte al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato nel termine di cui all'art. 18
della citata legge e sono decise dal Ministro stesso con
decreto motivato.
Indipendentemente da quanto previsto dai commi
precedenti, il Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, puo', con decreto motivato, su richiesta del
permissionario o del concessionario, disporre
l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni
riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori
direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione,
determinando provvisoriamente l'indennita' di occupazione.
I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di
occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto".
- Il testo dell'art. 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (pubblicato in
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del
29 agosto 1977), recante "Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" e' il
seguente:
"Art. 81 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) [l'identificazione, nell'esercizio della funzione
di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della
legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale, con particolare
riferimento alla articolazione territoriale degli
interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale
ed ecologica del territorio nonche' alla difesa del suolo];
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi
delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle
relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
[Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o
comunque insistenti su aree del demanio statale
l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle
norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le
opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato,
d'intesa con la regione interessata].
[La progettazione di massima ed esecutiva delle opere
pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti
istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro
localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle
prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani
urbanistici ed edilizi, e' fatta dall'amministrazione
statale competente d'intesa con le regioni interessate, che
devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui
territorio sono previsti gli interventi].
Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla
data di ricevimento da parte delle regioni del programma di
intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si
debba procedere in difformita' dalla previsione degli
strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione
interparlamentare per le questioni regionali con decreto
del Presidente della Repubblica previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei
Ministri competenti per materia.
I progetti di investimento di cui all'art. 14 della
legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione
nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le
regioni hanno la facolta' di promuovere la deliberazione
del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre
1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti
per la produzione di energia elettrica e dalla legge
2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla
produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla
legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitu' militari".



 
Art. 33
Clienti idonei di Stati membri dell'Unione europea

1. Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il diritto ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 98/30/CE di accedere ai sistemi del gas e di concludere contratti di fornitura di gas con i clienti dichiarati idonei in altri Paesi membri dell'Unione europea in base all'applicazione della stessa direttiva, ove tale tipologia di clienti sia stata dichiarata idonea in Italia ai sensi del presente decreto.
2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea e le imprese del gas aventi sede in Italia ma controllate direttamente o indirettamente da imprese aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea hanno diritto di concludere contratti di vendita con clienti dichiarati idonei ai sensi del presente decreto solo nel caso in cui la stessa tipologia di cliente sia stata dichiarata idonea nel Paese ove tali imprese, o le eventuali imprese che le controllano, hanno sede.
3. Nel caso in cui un cliente dichiarato idoneo ai sensi del presente decreto intenda concludere un contratto di fornitura di gas con una o piu' imprese stabilite in un Paese membro dell'Unione europea in cui tale tipologia di cliente non sia dichiarata idonea, e che per tale motivo l'impresa opponga un rifiuto ad effettuare la fornitura, o a dare accesso ai propri sistemi di trasporto, distribuzione, ivi inclusi i servizi accessori di stoccaggio e modulazione, il cliente idoneo ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, valutate le condizioni del mercato e della particolare questione, potra' richiedere alla Commissione delle Comunita' europee di obbligare l'impresa di quel Paese membro ad effettuare la fornitura richiesta.



Nota all'art. 33:
- Il testo dell'art. 19 della direttiva 98/30/CE del
22 giugno 1998 (per il cui titolo vedasi note alle
premesse) e' il seguente:
"Art. 19. - 1. Per evitare squilibri nell'apertura dei
mercati del gas nel periodo di cui all'art. 28:
a) i contratti di fornitura di gas di cui agli
articoli 15, 16 e 17 conclusi con un cliente idoneo del
sistema di un altro Stato membro non possono essere vietati
se il cliente e' considerato idoneo in entrambi i sistemi
interessati;
b) qualora le operazioni descritte alla lettera a)
siano rifiutate perche' il cliente e' considerato idoneo
soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo
conto della situazione del mercato e dell'interesse comune,
puo' obbligare la parte che rifiuta la fornitura di gas
richiesta ad effettuarla su richiesta dello Stato membro in
cui si trova il cliente idoneo.
2. La Commissione, parallelamente alla procedura e al
calendario di cui all'art. 28 e non oltre lo scadere della
meta' del periodo previsto da tale articolo, riesamina
l'applicazione del paragrafo 1, lettera b), del presente
articolo, in base agli sviluppi del mercato e tenendo conto
dell'interesse comune. Alla luce dell'esperienza acquisita,
la Commissione valuta la situazione e riferisce in merito
ad eventuali squilibri nell'apertura dei mercati di gas,
con riferimento al paragrafo 1, lettera b)".



 
Art. 34
Linee dirette tra imprese e clienti idonei
di altri Stati membri dell'Unione europea

1. Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il diritto di realizzare linee dirette per rifornire i clienti dichiarati idonei nel territorio nazionale, nonche' in altri Paesi membri dell'Unione europea in base all'applicazione della direttiva 98/30/CE, a condizione che l'accesso al sistema del gas di quel Paese membro sia stato loro motivatamente rifiutato.
2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea hanno diritto di realizzare linee dirette per rifornire clienti italiani dichiarati idonei ai sensi del presente decreto ed a condizione che l'accesso al sistema nazionale del gas sia stato loro motivatamente rifiutato.



Nota all'art. 34:
- Per il titolo della direttiva 98/30/CE del 22 giugno
1998 vedasi in note alle premesse.



 
Art. 35
Competenze in materia di controversie in materia di accesso

1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' l'autorita' competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale.
 
Art. 36
Norme transitorie

1. Ai fini della sicurezza del sistema nazionale del gas e dell'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella fase di transizione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto emana apposite direttive per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari.
 
Art. 37
Prerogative delle Regioni a statuto speciale
e delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 38
Abrogazioni di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme e disposizioni con esso incompatibili, e in particolare: a) le parole: "di idrocarburi" al comma 1 dell'articolo 1, l'articolo
2, i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3, le parole: "di
coltivazione e di quella", le parole: "contestualmente e" e le
parole da: "di concerto" fino alla parola "statali" del comma 9
dell'articolo 3, i commi 1 e 3 dell'articolo 5, i commi 5 e 7
dell'articolo 6, il comma 1 dell'articolo 7, e l'articolo 9 della
legge 26 aprile 1974, n. 170; b) l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 23 della legge 10 febbraio
1953, n. 136.



Note all'art. 38:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n.
170/1974 (per il cui titolo vedasi note all'art. 11), cosi'
come modificato dal decreto legislativo che qui si pubblica
e' il seguente:
"Art. 1. - Il diritto di utilizzare giacimenti per lo
stoccaggio di gas naturale appartiene allo Stato".
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 170/1974 (per il
cui titolo vedasi precedenti note) cosi' come modificato
dal decreto legislativo che qui si pubblica, e' il
seguente:
"Art. 3. - La concessione di stoccaggio e' accordata ai
titolari di concessione di coltivazione che siano cittadini
o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunita'
europea, o societa' aventi sede sociale in Italia o nei
predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi
nazionalita' di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e
le societa' italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas
naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la
loro giurisdizione.
La concessione e' regolata con disciplinare da allegare
al provvedimento di concessione, conforme ad un
disciplinare tipo da approvare con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il titolare della concessione di stoccaggio e' tenuto a
svolgere la propria attivita' secondo le buone regole della
scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il
giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi.
Se la concessione e' intestata a piu' titolari si
applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della legge
21 luglio 1967, n. 613.
Il trasferimento della concessione di stoccaggio e'
consentito solo previa autorizzazione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 170/1974 (per il
cui titolo vedasi precedenti note) cosi' come modificato
dal decreto legislativo che qui si pubblica e' il seguente:
"Art. 5. - La concessione scaduta puo' essere rinnovata
per periodi di dieci anni, qualora il concessionario abbia
ottemperato agli obblighi impostigli".
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 170/1974 (per il
cui titolo vedasi precedenti note) e' il seguente:
"Art. 6. - La concessione di stoccaggio cessa:
a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza.
Il concessionario che intenda rinunciare alla
concessione deve farne dichiarazione al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza
apporvi condizione alcuna.
Sulla rinuncia provvede il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato
tecnico per gli idrocarburi.
Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli
idrocarburi puo' pronunciare la decadenza del
concessionario, previa contestazione dei motivi, quando
questi non adempia agli obblighi imposti con l'atto di
concessione.
Il titolare della concessione di stoccaggio cessata ai
sensi del presente articolo puo' estrarre il gas stoccato
nel giacimento entro un termine indicato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito
il concessionario".
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 170/1974 (per il
cui titolo vedasi precedenti note), cosi' come modificato
dal decreto legislativo che qui si pubblica, e' il
seguente:
"Art. 7. - Il titolare della concessione di stoccaggio
e' tenuto a porre in opera gli apparecchi di misura e ad
effettuare le registrazioni contabili che saranno richiesti
dall'amministrazione ai fini del controllo delle quantita'
immesse ed estratte.
Il concessionario deve corrispondere anticipatamente
allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione di
stoccaggio, un canone di lire dieci per ogni ettaro di
superficie compresa nell'area della concessione stessa".



 
Art. 39
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 maggio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Dini, Ministro degli affari esteri
Del Turco, Ministro delle finanze
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
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