Gazzetta n. 141 del 19 giugno 2000 (vai al sommario) |
COMUNI |
COMUNICATO |
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2000. |
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A V V E R T E N Z A
Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 199 7) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 199 8), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2000. Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma I, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 26 giugno 2000. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato. |
| (Lodi) Il comune di ABBADIA CERRETO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che l' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata in questo comune per l'anno 2000 con aliquota unica del 6 per mille su tutti gli immobili, fatto salvo le specifiche agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente. (Omissis). 00A7765;
(Milano) Il comune di ABBIATEGRASSO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di adottare per l'anno 2000 le seguenti aliquote: a) 5,75 per mille per unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze; b) 5,75 per mille per i fabbricati classificati catastalmente: da B1 a B7; da C1 a C5 e C7 se utilizzati dal proprietario (anche se persona giuridica) per il diretto svolgimento dell'attivita' sociale o in regime di impresa; da D1 a D11 se utilizzati dal proprietario (anche se persona giuridica) per il diretto svolgimento dell'attivita' sociale o in regime di impresa; c) 5,75 per mille per i terreni agricoli e le aree fabbricabili; d) 7 per mille per tutti gli altri immobili. 2) di adottare per l'anno 2000 la misura di L. 200.000 per la detrazione spettante alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 3) di elevare la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 330.000 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti: a) pensionati e disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a condizione che: a.1 il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 1999 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato L. 25.000.000 aumentato di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico; a.2 sussista titolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unita' accessorie (box, cantina, soffitta) utilizzate direttamente. b) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidita' civile in misura pari o superiore al 75% o anziano non autosufficiente con certificazione U.S.S.L., a condizione che il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 1998 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato L. 30.000.000 aumentato di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico; c) di riconoscere la maggiore detrazione su richiesta del contribuente, presentata nelle forme di cui all'art. 4 della legge 15/1968, attestante la presenza di ammissibilita', fatti salvi i poteri di accertamento d'ufficio; 4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e di elevare la detrazione in questi casi a L. 500.000. (Omissis). 00A7766;
(Campobasso) Il comune di ACQUAVIVA COLLECROCE (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille; 2) di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 00A7767;
(Cosenza) Il comune di AIETA (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000 l' aliquota dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare sul territorio di questo comune nella misura unica del 5 per mille per tutto il territorio comunale. (Omissis). 00A7768;
(Vercelli) Il comune di ALBANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) (Omissis). 2) di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille per tutte le categorie di immobili. 3) di stabilire che per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. 4) di non stabilire altre agevolazioni o riduzioni o maggiori riduzioni per quanto riguarda l'I.C.I. 5) di dare atto che l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni e' ridotta al 50% e la relativa inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario che va allegata alla dichiarazione o in alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/1968. (Omissis). 00A7769;
(Brescia) Il comune di ALFIANELLO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota unica del 6 per mille, in conformita' all'art. 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 00A7770;
(Alessandria) Il comune di ALICE BEL COLLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 13 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare nel 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000; dare atto che non vengano differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unita' immobiliari. (Omissis). 00A7771;
(Como) Il comune di ALZATE BRIANZA (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l' applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 1. persone fisiche soggetti passivi per unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale e relative pertinenze: aliquota 5 per mille. 2. unita' immobiliari non adibite direttamente a prima abitazione (e relative pertinenze): aliquota 6 per mille. 3. tutti gli altri soggetto passivi: aliquota 5,5 per mille. 2) di determinare per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: persone fisiche soggetti passivi per unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 00A7772;
(Salerno) Il comune di AMALFI (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) stabilire per l'anno 2000 l' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria del 7 per mille; b) aliquota abitazione principale 6 per mille, con detrazione d'imposta pari a L. 200.000; c) maggiore detrazione di imposta , pari a L. 300.000, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale per i proprietari nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile non inferiore al 100% e con reddito annuo complessivo, del nucleo familiare, non superiore a L. 30.000.000; d) esclusione dell' agevolazione della maggiore detrazione di imposta delle abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9. (Omissis). 00A7773;
(Lecco) Il comune di ANNONE di BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire nella misura unica del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000. (Omissis). 00A7774;
(Bologna) Il comune di ANZOLA dell'EMILIA (provincia di Bologna) ha adottato, il 16 dicembre 1999 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare per l'anno 2000 nel 4,8 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale e nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa a tutti gli altri immobili; aumentare la detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 400.000 per l'anno 2000 allorche' ricorrano le seguenti situazioni: nucleo familiare formato da almeno due persone con reddito imponibile di sola pensione non superiore a L. 19.000.000 oppure nucleo familiare formato da una sola persona con reddito imponibile di sola pensione non superiore a L. 13.000.000, i cui componenti abbiano compiuto i 60 anni di eta' alla data del 1 gennaio 1999 e non siano in condizione lavorativa e inoltre siano in possesso di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente una ulteriore unita' immobiliare adibita ad autorimessa; coppia di coniugi con almeno quattro figli di eta' inferiore ad anni diciotto e/o risultanti a carico (es: figli studenti con eta' inferiore ad anni ventisei) il cui reddito complessivo imponibile non sia superiore a L. 57.000.000; coppia di coniugi il cui reddito pro-capite imponibile non sia eccedente L. 16.000.000 aventi un figlio con eta' inferiore ai diciotto anni al 1 gennaio 1999 che presenta gravi forme di handicap, ai se sensi della legge 11 febbraio 1980 n. 18, ovvero: invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa (100%) e con impossibilita' di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore; invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa (100%) e con necessita' di assistenza continua, non essendo in grado di compiere i normali atti quotidiani della vita. (Omissis). 00A7775;
(Macerata) Il comune di APIRO (provincia di Macerata) ha adottato, il 1marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare e riapprovare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini I.C.I. a valere per l'anno 2000: aliquota abitazione principale: 5,5 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 00A7776;
(Macerata) Il comune di APPIGNANO (provincia di Macerata) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) aliquota del 5,5 per mille: abitazione principale e suoi accessori; aree destinate ad attivita' industriali, artigianali, commerciali ed agricole; b) aliquota del 6 per mille: seconde case e loro accessori; aree fabbricabili; c) detrazione di L. 200.000 per abitazioni principali. (Omissis). 00A7777;
(Sondrio) Il comune di APRICA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, in attuazione dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556 le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2000 : a) 4,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti tutti nel comune di Aprica, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) 6 per mille per gli altri immobili diversi da quelli di cui al sub 1 - a); c) detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 00A7778;
(Udine) Il comune di AQUILEIA (provincia di Udine) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire e confermare nel 5,5 per mille la misura dell' aliquota unica per la determinare dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000; (Omissis). 00A7779;
(Bologna) Il comune di ARGELATO (provincia di Bologna) ha adottato, il 1febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,7 per mille; 2) di fissare l'aliquota ridotta al 5,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili: a) immobili adibiti ad abitazione principale come definita da espressa previsione normativa; b) immobili adibiti ad abitazione principale in quanto concessi in uso gratuito a parenti ed affini nei limiti stabiliti dall'art. 1 del Regolamento I.C.I.; c) immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale; 3) di fissare l'aliquota maggiorata al 7 per mille per tutti gli alloggi sfitti. 4) di fissare la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per quelle assimilate, disciplinate dal precedente art. 2, lettere b) e c), in L. 200.000. 5) di dare atto che: l'applicazione dell'aliquota maggiorata del 7 per mille e dell'aliquota ridotta del 5,5 per mille avverra' seguendo le definizioni e le modalita' espresse nell'Allegato 1 del presente atto, di cui e' parte integrante e sostanziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale concessi in uso gratuito a parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado che la occupano come abitazione principale sara' consentita solo a seguito di apposita autocertificazione da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta (art. 1 regolamento I.C.I.); l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5,5 per mille per gli immobili locati con contratto registrato e utilizzati come abitazione principale sara' consentita solo a seguito di apposita autocertificazione, da parte del soggetto passivo d'imposta, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta. (Omissis). 00A7780;
(Chieti) Il comune di ARI (provincia di Chieti) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, confermando le altre condizioni in vigore. (Omissis). 00A7781;
(Imperia) Il comune di ARMO (provincia di Imperia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare l'aliquota dell' imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6,5 per mille. (Omissis). 00A7782;
(Ascoli Piceno) Il comune di ARQUATA del TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 le stesse aliquote e tariffe cosi' come stabilite dai seguenti atti, fatte salve le disposizioni di legge immediatamente applicabili, nel frattempo intervenute; 1) delibera consiglio comunale n. 9 del 27 marzo 1999 (I.C.I.); 2) vista la delibera del consiglio comunale n. 9 del 27 marzo 1999, esecutiva, con la la quale veniva confermata per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille, non avvalendosi di alcuna delle facolta' di differenziazione delle aliquote ne' di quelle di incremento della detrazione o riduzione dell' imposta per l' abitazione principale di cui alla legge n. 662/1996, e senza applicazione delle ulteriori facolta' riconosciute ai comuni dalla legge n. 449/1997 e dal decreto legislativo n. 446/1997. (Omissis). 00A7783;
(Foggia) Il comune di ASCOLI SATRIANO (provincia di Foggia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Unita' immobiliare adibite ad abitazione principale: 4 per mille con riduzione al 50% dell'imposta dovuta; fabbricati concessi il locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 431/1998: 3 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille; altri fabbricati: 7 per mille. Di non apportare modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, che rimane stabilita in L. 200.000. (Omissis). 00A7784; Il comune di ASTI ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di mantenere per l'esercizio 2000, relativamente all' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'aliquota del 5,5 per mille, gia' in vigore per l'anno 1999; 2) di mantenere altresi' per l'esercizio 2000 l'aliquota, gia' in vigore nel 1999, del 4 per mille, a favore dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e alienazione di immobili; 3) di mantenere per l'esercizio 2000 l'aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che concedono l'unita' immobiliare il locazione a titolo di abitazione principale , come previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998; 4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 00A7785;
(Avellino) Il comune di ATRIPALDA (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille e la detrazione per l' abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A7786;
(Pesaro-Urbino) Il comune di AUDITORE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nell'anno 2000: a) aliquota a base del 5,5 per mille; b) immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o alloggi non locati, aliquota 7 per mille; c) nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, decreto-legge n. 437/1996 convertito in legge 556/1996 aliquota 5,5 per mille, in quanto viene rispettata la condizione posta nella norma succitata del gettito almeno pari a quello dell'anno precedente; d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' della costruzione e alienazione di immobili aliquota 5,5 per mille; e) non si prevedono ulteriori detrazioni. (Omissis). 00A7787;
(Cremona) Il comune di AZZANELLO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000 , l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 00A7788;
(Bergamo) Il comune di AZZANO SAN PAOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). per l'anno 2000 la determinazione, dell'aliquota I.C.I.: nella misura del 4,8 per mille per l'abitazione principale ed assimilati; nella misura del 5,2 per mille per tutte le altre titologie immobiliari. Di determinare la detrazione per abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, in L. 210.000. (Omissis). 00A7789;
(Cuneo) Il comune di BAGNASCO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell' imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6,5 per mille per gli altri immobili. 2. di stabilire, per l'abitazione principale, la detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A7790;
(Lecce) Il comune di BAGNOLO del SALENTO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) e le detrazioni per l'anno 2000, confermando quelle dell'anno precedente approvate con delibera del consiglio comunale n. 10 del 30 marzo 1999, cosi' come di seguito riportate: abitazione principale: aliquota I.C.I. 6 per mille, detrazione L. 200.000; immobili diversi dalle abitazioni: aliquota I.C.I. 6 per mille; immobiliari posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota I.C.I. 6 per mille; alloggi non locati: aliquota I.C.I. 6 per mille; immobili di enti senza scopo di lucro (diversi da quelli di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del regolamento I.C.I.): aliquota I.C.I. 4 per mille; abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale: aliquota I.C.I. 5 per mille; fabbricati non venduti realizzati da imprese di cui all'art. 3, comma 2 del regolamento I.C.I.: aliquota I.C.I. 5 per mille; fabbricati di interesse artistico o architettonico, ubicati in centro storico, oggetto di interventi di recupero (art. 3, comma 3, del regolamento I.C.I.): aliquota I.C.I. 4 per mille; 2. di dare atto, ai fini della detrazione, di quanto stabilito ai sensi dell'art. 4 del regolamento I.C.I., (omissis), (sono considerate abitazioni principali ai fini della detrazione anche: a) le pertinenze dell'abitazione stessa (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purche' ubicate nel medesimo edificio o complesso dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto; b) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e da questi utilizzate come abitazione principale; c) le abitazioni di proprieta', o in usufrutto, di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino, locate; 3. di dare atto, altresi', che ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento, sono esenti dall'imposta de quo: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri comuni, da consorzi fra detti enti e dalle A.S.L., anche se non destinati a compiti istituzionali; b) i fabbricati posseduti, a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o in qualita' di locatore finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sul redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. 4. di confermare, per l'anno 2000 il valore venale delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 2 del regolamento I.C.I., cosi' come indicato nella tabella, allegata al citato regolamento, e di seguito riportata: zona "A"º - centro storico: valore venale al mq. L. 55.000; zona "B1" e "B2" - residenziali di completamento: valore venale al mq. L. 65.000; zona "C" - residenziale di espansione (non lottizzate): valore venale al mq. L. 20.000; zona "C" - residenziale di espansione (lottizzate): valore venale al mq. L. 60.000; zona "PEEP" - edilizia economica e popolare "167" (non urbanizzate): valore venale al mq. L. 16.000; zona "PEEP" - edilizia economica e popolare "167" (urbanizzate): valore venale al mq. L. 30.000; zona "D-PIP" - insediamenti produttivi (non urbanizzata): valore venale al mq. L. 16.000; (Omissis). 00A7791;
(Viterbo) Il comune di BAGNOREGIO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000, alla luce delle vigenti disposizioni in materia finanziaria e delle previste necessita' di bilancio, nel rispetto, dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,25 per mille per tutti gli immobili, fatta eccezione per gli immobili di categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale la cui aliquota viene determinata nella misura percentuale del 7 per mille. 2) Viene confermata altresi' la detrazione di L. 200.000 per la prima casa. (Omissis). 00A7792;
(Reggio Emilia) Il comune di Baiso (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. fissata con delibera 105 del 29 dicembre 1998 nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (legge n. 662/1996, art. 3, comma 5 5). (Omissis). 00A7793;
(Torino) Il comune di BALANGERO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per il 2000, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in vigore per il 1999, come da prospetto: abitazione principale: aliquota 6 per mille, detrazione L. 200.000; immobili diversi dalle abitazioni: 6,5 per mille; immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 6,5 per mille; alloggi non locati: aliquota 6,5 per mille; locali destinati a varie attivita', non aventi scopo di lucro: aliquota 5 per mille; aree edificabili: aliquota 6 per mille; per tutte le altre categorie: 6 per mille. E' considerata adibita ad abitazione principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A7794;
(Cagliari) Il comune di BALLAO (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nella misura seguente: a) 5 per mille: aliquota ordinaria; b) 4 per mille: aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale; di confermare per l'anno 2000, nella misura di L. 200.000 (duecentomila), la detrazione d'imposta dovuta per le l'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A7795;
(Potenza) Il comune di BALVANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Con deliberazione n. 7 del 29 febbraio 2000 e' stata stabilita, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. pari al 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 300.000, la detrazione non si estende alle pertinenze. (Omissis). 00A7796;
(Sassari) Il comune di BANARI (provincia di Sassari) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) determinare per l'anno 2000, l'aliquota del 4 per mille in relazione all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). 00A7797;
(Vicenza) Il comune di BARBARANO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille. 2. di confermare per l'anno 2000, la detrazione d'imposta prevista ai fini I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, pari a L. 230.000. (Omissis). 00A7798;
(Parma) Il comune di BARDI (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare e confermare per l'anno 2000, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. 2. di determinare e confermare nella misura di L. 230.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale come previsto dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 00A7799;
(Alessandria) Il comune di BASALUZZO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,25 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed una sola sua pertinenza; 2. di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,75 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili. (Omissis). 00A7800;
(Latina) Il comune di BASSIANO (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota ordinaria : 6,5 per mille; aliquota per la prima casa: (escluse pertinenze) 5,7 per mille; aliquota per le prime case oggetto di ristrutturazioni: 4 per mille; di dare atto che per la definizione dei lavori di ristrutturazione si fara' riferimento a quanto previsto dalle disposizioni governative, giusta circolare Ministero delle finanze 57/E del 24 febbraio 1998, con l'impegno di confermare annualmente detta agevolazione per un periodo massimo di tre anni decorrenti dalla data di inizio lavori. (Omissis). 00A7801;
(Modena) Il comune di BASTIGLIA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del: 1) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2) 5,5 per mille alle unita' immobiliari costituenti pertinenza all'abitazione principale; 3) 5,5 per mille per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie, a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 4) 5,5 per mille agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 5) 5,5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; 6) 5,5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, possedute in piena proprieta' o in comunione dei beni con il coniuge, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza; 7) 5,5 per mille per le unita' immobiliari degli enti senza scopo di lucro; 8) 4 per mille alle unita' adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni della proprieta' e degli inquilini; 9) 6 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili e, fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti; 10) 7 per mille per gli alloggi non locati; di confermare in L. 200.000, per l'anno 2000, l'importo della detrazione per l'abitazione principale per: a) l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione ad abitazione principale dei soci assegnatari; c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; e) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza, e che siano possedute dal concedente in piena proprieta' o in comunione dei beni con il coniuge. (Omissis). 00A7802;
(Cuneo) Il comune di BEINETTE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di non prevedere diversificazioni e/o riduzioni o detrazioni d'imposta diverse da quelle stabilite dalla legge. (Omissis). 00A7803;
(Catanzaro) Il comune di BELCASTRO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 7 per mille; 2) di confermare la detrazione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino a concorrenza del suo ammontare. (Omissis). 00A7804;
(Isernia) Il comune di BELMONTE del SANNIO (provincia di Isernia) ha adottato, il 13 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare: l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille; la riduzione del 30% dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A7805;
(Ascoli Piceno) Il comune di BELMONTE PICENO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, (omissis) con riferimento all'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille e l'aliquota maggiorata per gli alloggi non locati nella misura del 7 per mille. (Omissis). 00A7806;
(Matera) Il comune di BERNALDA (provincia di Matera) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. per il periodo di imposta relativo all'anno 2000, le aliquote I.C.I. sono stabilite come segue: Aliquote: per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille; per le unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli: 6,5 per mille. Detrazioni: per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000. 2. in base all'art. 21 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dell'I.C I., (omissis), sono equiparati alle abitazioni principali: a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari; b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; c) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorche' possedute a titolo di proprieta' o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unita' immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale; 3. in base al ripetuto art. 21 del precitato regolamento comunale sulla disciplina dell'I.C.I., sono altresi' equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito: a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti); b) al coniuge, ancorche' separato o divorziato; c) agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati). (Omissis). 00A7807;
(Milano) Il comune di BESATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili e terreni agricoli ed aree fabbricabili, ad eccezione delle seconde abitazioni e delle autorimesse, per le quali verra' applicata l'aliquota del 6 per mille, con esclusione delle autorimesse pertinenziali alle prime abitazioni, cui verra' applicata, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento comunale I.C.I., l'aliquota del 5,5; 2. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, del regolamento I.C.I., "sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai parenti fino al primo grado, purche' ivi residenti o dimoranti e purche' non siano titolari di altri immobili ad uso abitativo, ovvero quelle possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purche' le abitazioni stesse non siano state locate"º; 3. di stabilire che competono le seguenti agevolazioni: a) L. 200.000 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; b) L. 350.000 per coloro che sono pensionati singoli/e, vedovi/e con reddito imponibile annuo fino a L. 13.000.000; c) L. 300.000 per coloro che sono pensionati, lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilita', portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, disoccupati, lavoratori dipendenti stagionali o saltuari, tutti con reddito famigliare annuale imponibile non superiore a L. 20.000.000, oltre a L. 1.500.000 per ogni persona a carico; d) nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile e presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della U.S.S.L. il reddito e' elevato da L. 1.500.000 a L. 3.000.000. (Omissis). 00A7808;
(Avellino) Il comune di BISACCIA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. (l'imposta comunale immobili) nella misura del 5 per mille. (Omissis). 00A7809;
(Genova) Il comune di BOGLIASCO (provincia di Genova) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, (omissis) la misura delle aliquote da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, come segue: aliquota 4,2 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota del 5,4 per mille per tutte le altre unita' immobiliari soggette all'imposta. 2) di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). 00A7810;
(Bologna) Il comune di BOLOGNA ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, per le ragioni in premessa esposte, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti: del 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze ammesse; del 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; del 7 per mille per gli alloggi non locati (non occupati); del 9 per mille per gli immobili adibiti ad uso abitativo non locati (non occupati), per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; del 3,5 per mille per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (c.d. contratti assistiti); del 6,4 per mille per tutti gli altri immobili. di elevare a L. 230.000 l'importo della detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. di considerare a tutti gli effetti direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento fino a L. 100.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 230.000 riconosciuta per le abitazioni principali: A) famiglia con due figli di eta' inferiore a 18 anni alla data del 1 gennaio 2000: a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; b) reddito famigliare riferito all'anno 1999, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare. di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento fino a L. 120.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 230.000 riconosciuta per le abitazioni principali: B) famiglie con tre o piu' figli di eta' inferiore a 19 anni alla data del 1 gennaio 2000: a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare dei contribuente al 1 gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; b) reddito famigliare riferito all'anno 1999, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare; C) Famiglie numerose composte da sei o piu' persone alla data del 1 gennaio 2000: a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; b) reddito famigliare riferito all'anno 1999, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare. D) Famiglie al cui interno e' presente un portatore di handicap al 100% alla data del 1 gennaio 2000: a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare dei contribuente al 1 gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; b) reddito famigliare riferito all'anno 1999, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare. E) Pensionati e soggetti in condizione non lavorativa: a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; b) avere compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1 gennaio 1999; c) essere in condizione non lavorativa e con un reddito non superiore a L. 14.500.000 annui netti riferito all'anno 1999. Il reddito e' quello del singolo contribuente senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo famigliare. Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione (L. 100.000 o L. 120.000) e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo famigliare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi: 1) il contribuente deve presentare una richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione. 2) la richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta al settore entrate e patrimonio del comune di Bologna - Via Capramozza, 15 - 40123 Bologna - oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo. 3) i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento, gia' tenere conto della ulteriore detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. (Omissis). 00A7811;
(Verona) Il comune di BONAVIGO (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 gennaio 1992, per l'anno 2000, (omissis), nella misura del 6,4 per mille. (Omissis). 00A7812;
(Benevento) Il comune di BONEA (provincia di Benevento) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,75 per mille per gli immobili dichiarati come prima casa e del 6 per mille per l'anno 2000, stabilendo una detrazione per la prima casa di L. 200.000. (Omissis). 00A7813;
(Trento) Il comune di BOSENTINO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di ridurre l'aliquota come sopra determinata, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, di persone fisiche residenti nel comune e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune al 4 per mille; 3. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura minima di legge pari a L. 200.000. (Omissis). 00A7814;
(Brescia) Il comune di BOVEZZO (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille; 2) di mantenere la detrazione per la prima casa in ragione di legge (art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/199 6) e cioe' in L. 200.000. (Omissis). 00A7815;
(Treviso) Il comune di BREDA di PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 17 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate per l'anno 2000 in questo comune nelle seguenti misure: 7 per mille per gli immobili sfitti o tenuti a disposizione del proprietario o titolare del diritto reale di godimento; sono esclusi (e pertanto si applica l'aliquota del 5 per mille) i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti entro il secondo grado; 5 per mille pere tutti gli altri immobili. 2) di determinare, (omissis), la detrazione per abitazione principale in L. 240.000. (Omissis). 00A7816;
(Brescia) Il comune di BRESCIA (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di determinare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. e relative detrazioni, come di seguito indicato: aliquota 4,5 per mille per l'abitazione principale e per gli immobili dati in locazione con canone determinato, alla data del 1gennaio 2000, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 431/1998; l'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille; l'aliquota nella misura del 7 per mille per gli immobili sfitti, ai sensi della legge n. 431/1998, specificando che tali s'intendono quelli ad uso abitazione non locati, ne' concessi in comodato a terzi, ne' utilizzati direttamente dal possessore; la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 270.000; la detrazione per le unita' immobiliari locate con canoni determinati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 nella misura di L. 150.000. (Omissis). 00A7817;
(Novara) Il comune di BRIONA (provincia di Novara) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000; 2) di determinare un'aliquota ridotta del 4 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e del 7 per mille per gli alloggi non locati; 3) di dare atto che l'aliquota agevolata si applica alle abitazioni principali cosi' come definite dall'art. 13 del regolamento comunale sull'I.C.I. approvato con deliberazione dei consiglio comunale n. 1 dell'8 gennaio 1999, esecutiva ai sensi di legge, e modificato con deliberazione consiliare n. 51 del 22 dicembre 1999, esecutiva ai sensi di legge; 4) di dare atto altresi' che, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento comunale sull'I.C.I., sono equiparate all'abitazione principale: a) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultino locate. (Omissis). 00A7818;
(Biella) Il comune di BRUSNENGO (provincia di Biella) ha adottato, il 30 dicembre 1999 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata per questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 5,5 per mille, introducendo l'aliquota del 5 per mille riguardo le fattispecie previste dal comma 56, art. 3, legge n. 662/1996 e l'aliquota del 6 per mille riguardo agli alloggi non locati nonche' l'aliquota del 4 per mille riguardo le fattispecie ex art. 1, comma 5, legge 449 del 27 dicembre 1997. (Omissis). 00A7819;
(Benevento) Il comune di BUCCIANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota per imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille. di determinare il valore venale delle aree fabbricabili site nel territorio comunale di Bucciano, determinate dal capo ufficio tecnico arch. Pietro Buonanno, come appresso specificate: - zona "B" di completamento L. 95.500/mq.; - zona "BR" di ristrutturazione L. 93.000/mq.; - zona "C" di espansione non ancora lottizzata L. 55.000/mq.; - zona "C" di espansione lottizzata L. 83.500/mq.; - zona "C167" per edilizia economico e popolare L. 60.485/mq.; - zona "D" artigianale-industriale-commerciale L. 70.000/mq.; - zona "F" servizi generali L. 41.000/mq.; di fissare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000. di individuare le abitazioni principali in quelle previste dall'art. 6 del regolamento comunale dell'imposta approvato con propria deliberazione n. 26 del 27 marzo 1999. (Omissis). 00A7820;
(Milano) Il comune di BUCCINASCO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota applicabile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura unica del 5,5 per mille, con eccezione degli alloggi non locati da almeno due anni per i quali si applicata l'aliquota del 7 per mille. (Omissis). 1) di elevare al L. 500.000 per l'anno 2000 la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992 istitutivo dell'I.C.I. per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta che risulti essere percettore di pensione sociale minima e/o di pensione di invalidita' civile in base ad idonea documentazione da allegare alla richiesta di maggiore detrazione; inoltre il nucleo familiare del soggetto passivo non deve disporre di altri redditi che cumulati ai primi superino l'importo della pensione minima che viene comunicato annualmente dalla regione Lombardia. 2) di elevare a L. 500.000, per l'anno 2000 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta I.C.I. che alla data del 1maggio 2000 risulti disoccupato ed iscritto nelle liste di collocamento da almeno quattro mesi, in base ad idonea documentazione da allegare alla richiesta di maggiore detrazione a condizione che la suddetta unita' immobiliare sia iscritta in catasto con una rendita non superiore a L. 1.000.000; inoltre il reddito del nucleo familiare del titolare dell'unita' immobiliare non deve superare i 15.000.000 di lire cosi' come documentato dalla relativa dichiarazione dei redditi. (Omissis). 00A7821;
(Trapani) Il comune di BUSETO PALIZZOLO (provincia di Trapani) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, per l'anno 2000 per le motivazioni citate in premessa: a) che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata nella misura del 5 per mille, per tutte le unita' immobiliari; b) che per le abitazioni principali sara' confermata la detrazione pari al L. 250.000, gia' operate dal 1 gennaio 1999. (Omissis). 00A7822;
(Milano) Il comune di BUSSERO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000, (omissis); abitazione principale: aliquota pari al 6 per mille; abitazioni non locate o sfitte: aliquota pari al 7 per mille (si considerano quelle abitazioni che, seppur idonei all'uso, sono sottratti alla locazione; gli interessati dovranno far pervenire, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una comunicazione del non utilizzo dell'immobile su appositi modelli messi a disposizione dall'ufficio tributi); altri immobili: aliquota pari al 6 per mille; immobili inagibili o inabitabili di interesse artistico e architettonico sui quali vengono eseguiti interventi di recupero per tre anni di durata dall'inizio dei lavori ovvero per la realizzazione di autorimesse e posti auto o per rendere utilizzabili i sottotetti (art. 1, comma 5, decreto legislativo 449/199 7): aliquota pari al 4 per mille. 2. di stabilire in L. 220.000 la detrazione per abitazione principale. (Omissis). 00A7823;
(Udine) Il comune di BUTTRIO (provincia di Udine) ha adottato, il 18 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Aliquota ordinaria: 5 per mille; Aliquota ridotta: 4 per mille a favore di: a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'abitazione principale occupata dal proprietario, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; b) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale e affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza; c) abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate; d) pertinenze delle abitazioni principali classificate nelle cat. C/2, C/6 e C/7, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia utilizzata direttamente dal soggetto passivo d'imposta. Aliquota del 7 per mille per i fabbricati destinati alla locazione e non locati. 2) di confermare anche per il corrente anno l'aumento da L. 200.000 a L. 500.000 della detrazione per l'abitazione principale limitatamente a favore dei soggetti passivi titolari di pensione sociale, proprietari unicamente del fabbricato destinato ad abitazione principale e per le sue pertinenze. (Omissis). 00A7824;
(Piacenza) Il comune di CADEO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: 4 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze con detrazione di L. 200.000; 6,25 per mille per tutti i restanti immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). 00A7825;
(Como) Il comune di CADORAGO (provincia di Como) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per i motivi specificati in premessa. per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 5,7 per mille, come stabilita negli ultimi esercizi; 2. di stabilire, per i motivi specificati in premessa, la detrazione I.C.I. a L. 350.000 a favore degli ultrasessantacinquenni con pensione minima. per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, con esclusione delle categorie di immobili A1, A8, A9; 3. di fissare, per i motivi specificati in premessa, l'aliquota agevolata al 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico come individuati dalla legge n. 1089/1939 localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o al recupero dei sottotetti, ex art. 1, comma 5, legge n. 449/1997. (Omissis). 00A7826;
(Savona) Il comune di CAIRO MONTENOTTE (provincia di Savona) ha adottato, il 17 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille senza prevedere differenziazioni per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP; 2. dare atto che la detrazione spettante alla prima abitazione viene stabilita dalla legge in L. 200.000; 3. disporre che la detrazione spettante alla prima abitazione venga elevata in favore di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale come segue: Soggetti beneficiari a) pensionati a basso reddito di eta' pari o superiore ad anni sessanta. Potranno beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000 i pensionati che: 1) possiedono come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.; 2) al 1 gennaio dell'anno di imposizione abbiano eta' pari o superiore ad anni sessanta; 3) possiedono un reddito lordo non superiore a L. 15.000.000 riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione. Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento e' costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a L. 21.000.000; b) disoccupati e cassintegrati, lavoratori in mobilita'. Potranno beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000 il soggetto disoccupato o cassintegrato, nonche' lavoratori in mobilita': 1) possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.; 2) si trova nella situazione di disoccupato o cassintegrato o lavoratore in mobilita' al 1 gennaio dell'anno di imposizione, ad esclusione delle situazioni di inserimento in attivita' di lavori socialmente utili come disciplinate dalla normativa vigente; 3) possiede un reddito lordo non superiore a L. 15.000.000 riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione. Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento e' costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a L. 21.000.000. c) famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti. Potra' beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000 il capo-famiglia che: 1) possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.; 2) ha quale familiare a carico moglie/marito o figlio o fratello/sorella o nipote portatore di handicap non autosufficiente; 3) possiede un reddito lordo non superiore a L. 21.000.000 riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione. La detrazione spetta anche quando il portatore di handicap sia lo stesso copo-famiglia purche' sussistano le condizioni di cui ai numeri 1 e 3. Per soggetti portatori di handicap si intendono anche coloro che beneficiano dell'indennita' di accompagnamento, oltre agli invalidi con invalidita' del 100% riconosciuta dalle competenti commissioni sanitarie delle ASL, parificando ad essi i soggetti Grandi Invalidi riconosciuti inabili dalle commissioni sanitarie dell'INPS ed i soggetti grandi invalidi del lavoro riconosciuti dalle commissioni INAIL. Condizioni comuni alle ipotesi di detrazione: Per tutte le ipotesi di detrazione sopra indicate valgono le seguenti condizioni: ai fini della determinazione della condizione di reddito, il reddito lordo viene elevato di L. 4.000.000 per ogni altro familiare a carico; per il coniuge o altro familiare a carico si intende il soggetto ritenuto tale ai fini della legge fiscale; per reddito lordo si assume l'ammontare del reddito imponibile complessivo utilizzato ai fini dell'IRPEF; non vengono presi in considerazione gli eventuali redditi del soggetto portatore di handicap in quanto ritenuti mezzi occorrenti al sostentamento del soggetto disabile. La detrazione e' subordinata alla condizione che il coniuge, anche se non a carico, e/o gli altri familiari a carico non possiedano, anche per quota, a titolo di proprieta', diritto reale (usufrutto, uso, abitazione) la disponibilita' di abitazioni ulteriori. Modalita' per la concessione della detrazione. Le modalita' per la concessione della detrazione vengono cosi' stabilite: i soggetti interessati devono presentare domanda per l'applicazione della maggiore detrazione sugli appositi modelli predisposti dal funzionario responsabile I.C.I.; la domanda assumera' la forma dell'autocertificazione; la domanda dovra' dichiarare l'esistenza di tutte le condizione previste per la concessione del beneficio; alla domanda dovra' essere allegata la dichiarazione dei redditi modello 730, 740 o mod. CUD (ex 201, 10 1) sostitutivo relativo all'anno fiscale precedente a quello di imposizione I.C.I. per il quale viene richiesta la maggiore detrazione; per la sola categoria dei soggetti disoccupati e lavoratori in mobilita', l'interessato dovra' altresi' presentare la documentazione rilasciata dal competente ufficio di collocamento che attesti la situazione di disoccupazione o di lavoro in mobilita', mentre per la cassa integrazione la documentazione dovra' essere quella rilasciata dall'azienda del cassaintegrato; per la sola categoria delle famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti, alla domanda dovra' essere allegata la certificazione della competente ASL, INAIL ed INPS che attesti la non autosufficienza del soggetto portatore di handicap stesso; la domanda dovra' essere presentata a mani in comune presso l'ufficio del protocollo od inviata mediante lettera raccomandata a.r., entro il termine previsto per il versamento della prima rata di imposta dell'anno di riferimento. Nel caso di invio per posta, si terra' conto del timbro dell'ufficio postale. Il termine di presentazione si intende perentorio con la sanzione della decadenza dell'agevolazione per l'anno di riferimento; i contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini potranno tenere conto della detrazione gia' dall'anno della domanda di presentazione; acquisite le domande nella procedura sopra descritta, l'ufficio tributi comunale dovra' procedere alla verifica delle situazioni dichiarate; la verifica dell'elemento reddituale avverra' sulla base della denuncia presentata dal soggetto interessato ai fini I.R.P.E.F.; la domanda ha validita' annuale e dovra' essere ripetuta per ogni anno in cui si chiede l'agevolazione; nel caso di dichiarazioni mendaci, incomplete e comunque non rispondenti a verita' si dara' corso alle sanzioni civili e penali secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (Omissis). 00A8043;
(La Spezia) Il comune di CALICE al CORNOVIGLIO (provincia di La Spezia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 la tariffa relativa all'I.C.I. nella misura del 6,75 per mille; 2. di determinare altresi' per l'anno 2000 un'aliquota ridotta nella misura del 6,25 per mille da applicarsi per i casi di cui all'art. 8, comma 2, 1ae 2alinea e dell'art. 13 del regolamento I.C.I. e quindi precisamente; alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone residenti nel comune; alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; alle abitazioni che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli, genitori) che vi dimorino abitualmente via abbiano la residenza e rispettino tutte le ulteriori condizioni poste dall'art. 13 del regolamento citato. 3. di aumentare a L. 300.000 la detrazione per le categorie di soggetti descritte dall'art. 12, comma 1, lettere a), b), e) del citato regolamento e precisamente: a) soggetto passivo avente a carico un portatore di handicap, risultante da autocertificazione ai sensi dell'art. 39 legge 23 dicembre 1998, n. 418, con necessita' di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani di vita. In tal caso i limiti massimi di reddito previsti al successivo comma 2 sono aumentati del 100%; b) soggetto passivo in documentate situazioni di indigenza economica e di disagio sociale valide per ottenere il beneficio attestate dall'ufficio assistenza del comune, che rientri nei limiti di reddito di cui al comma 2; e) soggetto passivo che acquisisce nell'anno la residenza nel comune, tale detrazione si protrae per i successivi due anni. (Omissis). 00A7827;
(Terni) Il comune di CALVI dell'UMBRIA (provincia di Terni) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, ai sensi e per gli effetti degli art. 6 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2000: a) terreni agricoli ed aree fabbricabili 6 per mille; b) abitazioni principali 5,5 per mille; c) altri fabbricati aliquota 6,2 per mille. (Omissis). 00A7828;
(Udine) Il comune di CAMINO al TAGLIAMENTO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis), di fissare per l'anno 2000 la tariffa I.C.I. nella misura unica del 5 per mille; 2. di approvare per l'anno 2000 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura di L. 250.000, fino a concorrenza dell'ammontare dovuto e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di dare atto che la medesima detrazione spetta nella ipotesi di equiparazione all'abitazione principale di cui all'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). 00A7829;
(Reggio Emilia) Il comune di CAMPEGINE (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 12 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). per i motivi esposti in premessa, di determinare le aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune per l'anno 2000 e nelle seguenti misure di seguito riportate: 5,85 per mille: aliquota ordinaria; 7 per mille: aree fabbricabili; 7 per mille: alloggi non locati ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale per l'I.C.I.; di fissare in L. 220.000 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A7830;
(Torino) Il comune di CAMPIGLIONE FENILE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000; di confermare per l'anno 2000 le detrazioni minime di legge. (Omissis). 00A7831;
(Teramo) Il comune di CAMPLI (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille. 2) elevare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 220.000 (art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996). (Omissis). 00A7832;
(Lucca) Il comune di CAMPORGIANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili. 2) dare atto che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo di legittimita' ai sensi dell'art. 17, comma 33, della legge n. 127/1997. (Omissis). 00A7833;
(Cosenza) Il comune di CANNA (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). 00A7834;
(Piacenza) Il comune di CAORSO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di applicare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. diversificandole nel seguente modo : 1. per abitazione principale e relative pertinenze: 4,8 per mille; 2. per tutti gli altri immobili: 5,6 per mille; 3. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). 00A7835;
(Arezzo) Il comune di CAPOLONA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. aliquota del 6 per mille a favore a di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare e pertinenze adibita ad abitazione principale, ovvero le abitazioni principali e pertinenze concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, con detrazione unica di L. 200.000; 2. aliquota del 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; 3. aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate. 4. Sono previste detrazioni per abitazione principale appartenente alle categorie catastali da A/3 ad A/6 nei seguenti modi: L. 300.000 a persone ultrassessantancinquenni sole con reddito annuo complessivo pari o inferiore al minimo I.N.P.S.; L. 250.000 a coniugi, entrambi ultrasessantacinquenni che dispongono ciascuno di un reddito annuo complessivo pari o inferiore al minimo I.N.P.S. (Omissis). 00A7836;
(Verona) Il comune di CAPRINO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), le seguenti aliquote applicabili per l'anno 2000, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): - aliquota ordinaria: 6 per mille ; - aliquota ridotta: 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di Cooperative Edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2. di determinare per l'anno 2000 nella misura di L. 200.000, la detrazione dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai fini della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 3. di determinare in L. 250.000 la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per quei contribuenti che si trovino in particolari condizioni di disagio sociale accertato, su istanza degli interessati, dall'ufficio di servizio sociale in collaborazio ne con gli uffici comunali, e stabilito con provvedimento del responsabile I.C.I., nei confronti di: a) persone di eta' superiore a 65 anni con coniuge pure di tale eta' titolare o titolari di pensione sociale o altra pensione di importo analogo e che alla data del presente provvedimento costituivano nucleo a se stante; b) nuclei familiari con presenza di handicappato riconosciuto al 100%; c) nuclei familiari con presenza di anziani non autosufficienti, riconosciuti tali; 4. di determinare per l'anno 2000 nella misura di L. 500.000 la detrazione dell'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ricomprese nei centri storici ed interessate da interventi di ristrutturazione che avra' effetto, per la durata di 5 anni, dalla data di rilascio del certificato di abitabilita'; 5. (omissis); 6. di precisare che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; (Omissis). 00A7837;
(Vercelli) Il comune di CARESANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell' imposta comunale sugli immobili - (I.C.I.) - da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5 per mille. 2) di non operare alcuna diversificazione d'aliquota dell'imposta di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto. (Omissis). 00A7838;
(Bergamo) Il comune di CARONA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille. 2. (Omissis). 3. di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 275.000, dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' o di usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 00A7839;
(Reggio Emilia) Il comune di CARPINETI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: riconferma del 6 per mille, quale aliquota ordinaria; 6,5 per mille limitatamente agli alloggi non locati. 2. di confermare, per l'anno 2000, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 e limitatamente ai casi espressamente indicati nelle deliberazioni consiliari n. 15 del 7 marzo 1995 e n. 23 del 29 febbraio 1996 entrambe divenute regolarmente esecutive, l'ulteriore detrazione per abitazione principale di L. 80.000. (Omissis). 00A7840;
(Milano) Il comune di CARUGATE (provincia di Milano) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, a decorrere dal 1 gennaio 2000, l'aliquota che sara' applicata alle abitazioni principali nella misura del 4,5 per mille, mentre quella che sara' applicata agli altri immobili nella misura del 6,5 per mille; di estendere l'aliquota ridotta alle pertinenze delle abitazioni principali intendendosi come tali quelli appartenenti alle categorie catastali C/2 (depositi e posti auto) e C/6 (autorimesse); di applicare i benefici dell'aliquota ridotta ad una sola pertinenza per ciascuna abitazione principale; di confermare la detrazione di L. 200.000 annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A7841;
(Crotone) Il comune di CASABONA (provincia di Crotone) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare per l'anno d'imposta 2000, la misura del 6 per mille quale aliquota da applicare all'I.C.I., imposta comunale immobiliare, istituita con la legge 3 ottobre 1992, n. 421 ed attuata con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; stabilire, per lo stesso anno 2000, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A7842;
(Cremona) Il comune di CASALBUTTANO ed UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2000: 1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; 2) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 2 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati in centro storico: 2 per mille; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 2 per mille; d) all'utilizzo di sottotetti: 2 per mille da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 3) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille. 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 19 del regolamento comunale di applicazione dell'imposta; 4. di confermare tutte le disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta in parola ivi comprese le detrazioni, riduzioni, agevolazioni ed esenzioni si cui al titolo IV del citato regolamento; 5. (omissis); 6. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicutativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dall'anno successivo; (Omissis). 00A7843;
(Varese) Il comune di CASALE LITTA (provincia di Varese) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. pari al 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per le seconde case e per le abitazioni sfitte; di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale sia di L. 200.000 (pari a euro 103,2 9) su base annua; di fissare l'aliquota del 3 per mille per i casi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997. (Omissis). 00A7844;
(Lodi) Il comune di CASELLE LANDI (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che l' imposta comunale sugli immobili sara' applicata in questo comune per l'anno 2000 con aliquota del 6 per mille su tutti gli immobili, fatto salvo le specifiche agevolazioni previste dalla normativa vigente. (Omissis). 00A7845;
(Bergamo) Il comune di CASIRATE d'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, le stesse aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilite per l'anno 1999 e precisamente: 5 per mille per tutte le fattispecie imponibili. 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. La detrazione applicata alle abitazioni principali e' applicabile, nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al secondo grado (genitori-figli-fratelli-nonni-nipoti), rimanendo applicabile l'aliquota ordinaria. Per poter usufruire di tale agevolazione e' necessario presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del comune. 5. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A7846;
(Bergamo) Il comune di CASNIGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in conformita' all'art. 6, del decreto legislativo 21 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 2) di fissare, per l'anno 2000, in L. 200.000 la detrazione unica per l'abitazione principale e le relative pertinenze individuate ai sensi dell'art. 817 del codice civile. (Omissis). 00A7847;
(Asti) Il comune di CASORZO (provincia di Asti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare nel proprio territorio, con effetto limitatamente all'ºanno 2000 due aliquore I.C.I. diversificate: una ordinaria del 6 per mille da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali; una ridotta del 5 per mille da applicare alle abitazioni principali. (Omissis). 3) di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e', fino a concorrenza del suo ammontare di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionatamente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). 00A7848;
(Alessandria) Il comune di CASSINELLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le abitazioni principali e, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per gli altri immobili; 2) di dare atto che la detrazione perl'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000. (Omissis). 00A7849;
(Bologna) Il comune di CASTEL del RIO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure, pari a quelle in essere per il 1999: a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille, per tutti gli immobili situati nel territorio comunale e per le aree fabbricabili; b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non occupate e non a disposizione, intendendosi per tali quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi energia elettrica, acqua, gas e telefono; 2) di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione ordinaria da applicarsi per l'abitazione principale; 3) di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento di L. 100.000 (da L. 200.000 a L. 300.000) della detrazione di cui al punto 2: a) famiglie con piu' di due figli a carico, con reddito pro-capite, riferito a tutte le indicazioni reddituali dell'anno precedente, inferiore a L. 10.000.000 annui lordi; b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' al 1 gennaio 2000, titolari di solo reddito da pensione non superiore al minimo I.N.P.S.; c) contribuenti nel cui nucleo famigliare sia presente un portatore di handicap con invalidita' superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato U.S.L., con reddito pro-capite riferito a tutte le indicazioni reddituali dell'anno precedente inferiore a L. 10.000.000 annui lordi; d) nuclei familiari formati da giovani coppie, con o senza figli, coniugate o conviventi da non oltre due anni alla data del 1 gennaio 2000, in cui entrambi i componenti siano di eta' inferiore ai trentacinque anni e dispongano di un reddito pro-capite riferito a tutte le indicazioni reddituali dell'anno precedente inferiore a L. 12.000.000 annui lordi. In tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 e' subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta' o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1 gennaio 2000: le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarra' la predetta condizione abitativa di proprieta'; 4) di avvalersi della facolta' di cui all'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996, considerando come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 5) di determinare i seguenti criteri applicativi: per ottenere l'aumento della detrazione fino a L. 300.000 il contribuente dovra' presentare apposita autocertificazione nella quale dichiari: nome, cognome, data di nascita e codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali dei nucleo familiare al precedente anno solare, tutte le indicazioni relative ai disagi che danno diritto all'aumento della detrazione, quali, a titolo esemplificativo: per i portatori di handicap, indicazione del documento prefettizio con il quale e' stata dichiarata l'invalidita' civile; per gli anziani non autosufficienti, indicazione della certificazione dell'unita' di valutazione geriatrica dell'A.U.S.L.; per le giovani coppie, indicazione della data di matrimonio o di inizio della convivenza. I contribuenti che si trovino nelle condizioni di cui al punto 4 dovranno presentare l'autocertificazione attestante il ricovero presso istituti. L'autocertificazione dovra' essere inviata entro il mese di giugno 2000 all'ufficio tributi del comune di Castel del Rio a mezzo raccomandata A.R. oppure consegnata direttamente protocollo generale. I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno gia' tenere conto della detrazione richiesta al momento del pagamento della rata I.C.I. 2000. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992; (Omissis). 00A7850;
(Mantova) Il comune di CASTEL GOFFREDO (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota ICI nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire inoltre: la detrazione d'imposta il L. 300.000 per i possessori della sola abitazione principale appartenente a categorie diverse dalla A/1 e dalla A/8, non proprietari ne' possessori di altri beni immobili (fabbricati, terreni); per gli alloggi di proprieta' I.A.C.P., delle cooperative e dell'istituto per il sostentamento del clero; per gli alloggi sfitti, inutilizzati, per il periodo di cui si verifica tale situazione, l'aliquota 7 per mille; ha determinato per gli alloggi affittati, per il periodo di cui si verifica tale situazione, l'aliquota 5,85 per mille. Si precisa altresi' che il possesso dei garages di pertinenza dell'abitazione principale, non esclude dalla detrazione delle L. 300.000 sopra indicate. (Omissis). 00A7851;
(Bologna) Il comune di CASTEL GUELFO di BOLOGNA (provincia di Bologna) ha adottato, il 20 dicembre 1999 e il 25 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). con deliberazioni dei consiglio comunale n. 83 in data 20 dicembre 1999 e n. 5 in data 25 gennaio 2000 sono state adottate le seguenti determinazioni concernenti l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000. Aliquota nella misura unica del 5,3 per mille: di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per il 2000 in L. 200.000; di concedere per l'anno 2000 una ulteriore detrazione di L. 120.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista per le abitazioni principali ai contribuenti che sono in possesso dei seguenti requisiti: A) pensionati: avere compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1 gennaio 1999; essere in condizione non lavorativa e con il seguente reddito complessivo annuale ai fini I.R.P.E.F. riferiti all'anno 1999; fino a L. 14.000.000 pro-capite con l'aggiunta della somma di L. 3.000.000 per ogni persona a carico ai fini fiscali. B) famiglie con basso reddito: contribuenti il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo annuale ai fini I.R.P.E.F. riferito al 1999 non superiore a L. 14.000.000 pro capite, intendendosi per nucleo familiare tutti i componenti lo stato di famiglia. C) famiglie con presenza di disagio: contribuenti nel cui stato di famiglia esistano uno o piu' soggetti portatori di handicap con, invalidita' superiore al 70% o anziani non autosufficienti. Reddito pro capite complessivo annuale ai fini I.R.P.E.F. riferito all'anno 1999, non superiore a L. 14.000.000, con l'aggiunta, per ogni stato di famiglia, di una quota di reddito convenzionale di L. 14.000.000 per ogni soggetto portatore di handicap con invalidita' superiore al 70% e/o per ogni anziano non autosufficiente. In tutti i casi enunciati, l'applicazione dei beneficio della ulteriore detrazione di L. 120.000 e' subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta ed eventualmente una relativa pertinenza sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta', o altro diritto reale da parte di tutti i componenti lo stato di famiglia alla data del 1 gennaio 2000 e le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarra' la predetta condizione abitativa di proprieta', o altro diritto reale. (Omissis). 00A7852;
(Roma) Il comune di CASTEL MADAMA (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobi'li, in questo comune con effetto dal 1 gennaio 2000: aliquota da applicare: abitazioni principali 5 per mille; abitazioni secondarie 6 per mille; 2) aliquota agevolata in favore dei proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili 3 per mille; al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico 3 per mille; per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 3) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 4) l'imposta e' ridotta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante i'l quale viene certata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque unitilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data alla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune pio' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita di quanto dichiarato dal contribuente; 5) dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionatamente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'l'imposta dovuta per le predette unita immobiliari, e' inoltre stabilito che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei' soci assegnatari, nonche gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 6) determinare la detrazione per nuclei familiari con reddito inferiore al limite di L. 10.000.000 nell'importo di L. 250.000; 7) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 00A7853;
(Terni) Il comune di CASTEL VISCARDO (provincia di Terni) ha adottato, il 15 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. in misura pari al 5,5 per mille per ogni abitazione. (Omissis). 00A7854;
(Trento) Il comune di CASTELFONDO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille; 2. di stabilire per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione di L. 300.000. (Omissis). 00A7855;
(Asti) Il comune di CASTELL'ALFERO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2) Confermare per l'esercizio 2000 la disciplina e le aliquote vigenti nel 1998 e 1999 e cioe': aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota prima casa 4,5 per mille; aliquota prima casa anziani (ricoverati in strutture socio assistenziali) purche' non occupata da familiari, parenti, altri e se unico immobile in proprieta' 4,5 per mille, per anziano si intende chi ha compiuto i sessantacinque anni di eta'; detrazione applicata alla prima casa: L. 200.000 (misura legale). (Omissis). 00A7856;
(Belluno) Il comune di CASTELLAVAZZO (provincia di Belluno) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare l'aliquota dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 per abitazione principale al 5 per mille con detrazione di L. 200.000; di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000; di determinare ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 per l'anno 2000 un'aliquota agevolata dell' imposta comunale sugli immobili dello 0,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili od inabitabili finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; di evidenziare che l'aliquota agevolata di cui sopra sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei detti interventi e per la durata di tre anni a decorrere dall'inizio dei lavori. (Omissis). 00A7857;
(Ancona) Il comune di CASTELLEONE di SUASA (provincia di Ancona) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 5 per mille; 2) di applicare la detrazione per la aprima casa ºnella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A7858;
(Cuneo) Il comune di CASTELLETTO STURA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per quanto concerne il 2000, l'aliquota ICI da applicarsi in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni. (Omissis). 00A7859;
(Trento) Il comune di CASTELLO TESINO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5,5 per mille; 2. di applicare l'aliquota ridotta del 4 per mille per i seguenti immobili: abitazione principale dei soggetti residenti; immobili diversi dalle abitazioni (ivi comprese le aree edificabili); abitazioni non locate di anziani e disabili residenti presso case di riposo o di cura; 3. di determinare la detrazione per abitazione principale in L. 350.000. (Omissis). 00A7860;
(Siena) Il comune di CASTELNUOVO BERARDENGA (provincia di Siena) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, delle aliquote differenziate cosi' determinate: a) 4,9 per mille per abitazione principale; b) 6,25 per mille per gli altri fabbricati, terreni ed aree edificabili; c) 7 per mille per gli alloggi non locati. (Omissis). 00A7861;
(Reggio Emilia) Il comune di CASTELNOVO ne' MONTI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili valevoli nel territorio del comune di Castelnuovo ne' Monti, per l'anno 2000 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria (applicabile a tutti gli oggetti d'imposta per cui non e' prevista una aliquota diversa): 6,5 per mille; aliquota agevolata per abitazione principale e per le relative pertinenze, anche se accatastate autonomamente: 5,5 per mille; aliquota maggiorata per aree edificabili: 7 per mille; aliquota maggiorata per gli alloggi (diversi dall'abitazione principale), vuoti o tenuti a disposizione, e relative pertinenze anche se autonomamente accatastate: 7 per mille; aliquota maggiorata per alloggi (diversi dall'abitazione principale), concessi in locazione o comodato senza contratti regolarmente registrate e dati in locazione per periodi inferiori all'anno e relative pertinenze anche se autonomamente accatastate: 7 per mille; 2) di recepire quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 in ordine alle detrazioni d'imposta per abitazione principale, fissate in L. 200.000. (Omissis). 00A7862;
(Frosinone) Il comune di CASTELNUOVO PARANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 6 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I.C.I. prima casa 5 per mille in favore dei residenti; I.C.I. seconda casa 5,5 per mille in favore dei residenti. (Omissis). 00A7863;
(Bologna) Il comune di CASTIGLIONE dei PEPOLI (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. aliquota ordinaria del 6,5 per mille; 2. aliquota ridotta del 5,5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e una pertinenza, cosi' come individuata dall'art. 7 del vigente regolamento I.C.I.; 3. aliquota agevolata nella misura 2,75 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi: a) volti al recupero di unita' immobiliari inaggibili o inabitabili b) finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; c) volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; d) tesi all'utilizzo dei sottotetti. La suddetta aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari, oggetto degli interventi di cui sopra e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; Ritenuto inoltre di riconoscere per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 7 del vigente regolamento I.C.I., la detrazione minima di L. 200.000. (Omissis). 00A7864;
(Mantova) Il comune di CASTIGLIONE delle STIVIERE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) aliquota ordinaria nella misura del 5,98 per mille, salvo quanto previsto dal seguente punto b); b) aliquota applicata nella misura del 7 per mille per gli alloggi vuoti non concessi in locazione (case sfitte) ed aree fabbricabili; 2) di determinare per l'anno 2000 la detrazione d'imposta sulla abitazione principale nella misura di L. 260.000. (Omissis). 00A7865;
(Bergamo) Il comune di CASTIONE della PRESOLANA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille. 2) di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo e in L. 500.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo all'interno del cui nucleo familiare e' presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104, del 5 febbraio 1992. 3) di considerare abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente e che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, nonche' quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado e quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale a norma dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. vigente e quelle dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune. (Omissis). 00A7866;
(Ascoli Piceno) Il comune di CASTORANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare le aliquote sull' imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000 nel modo seguente: per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,5 per mille; per tutti gli altri immobili, diversi dall' abitazione principale, comprese le aree e lotti edificabili: 5,8 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare destinata alla residenza principale, con esclusione di altre unita' accessorie ad essa collegata: L. 200.000. (Omissis). 00A7867;
(Bergamo) Il comune di CASTRO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote differenziate: a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 7 per mille; b) aliquota ridotta nella misura del 6 per mille, da applicarsi per le abitazioni principali. di determinare la detrazione d'imposta , esclusivamente per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 200.000 ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo n. 404/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 00A7868;
(Salerno) Il comune di CAVA de' TIRRENI (provincia di Salerno) ha adottato, il 24 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare, conseguentemente, le aliquote ICI, per l'anno 2000, nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota ridotta: 5,2 per mille per l'abitazione principale ed assimilate, come da regolamento, con la detrazione di L. 200.000, per la sola abitazione principale del soggetto passivo e per le abitazioni con contratti convenzionati ai sensi della legge n. 431/1998 ed aree edificabili in zona industriale. Per l'anno 2000 sono esenti dall'imposta per due anni solari, a partire dall'anno successivo al termine dei lavori i seguenti immobili ad esclusione di quelli che abbiano ottenuti contributi pubblici: a) fabbricati prospettanti sul corso porticato, per i quali siano stati eseguiti lavori di restauro conservativo delle facciate e/o lavori di risanamento statico strutturale e fondale delle pilastrature del porticato e delle sovrastanti strutture murarie, sempre che, a pena di esclusione, detti lavori siano iniziati e conclusi nell'anno 2000; b) fabbricati ed immobili, aventi copertura a tetto costituita da lastre di amianto e da altri materiali cui sia comprovata e/o di messa in sicurezza della stessa in conformita' della normativa vigente. Per ottenere le suddette esenzioni e' necessario presentare la seguente documentazione: a) copia dell'autorizzazione/concessione comunale; b) elenco della titolarita' delle singole proprieta' immobiliari, interessate ai lavori con l'indicazione dei dati catastali; c) dichiarazione giurata, resa dal direttore dei lavori con allegata documentazione fotografica ante post interventoº; d) copia fatture quietanzate. Si procedera', a partire dall'anno 2000, alla riscossione diretta dell'I.C.I. tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale. (Omissis). 00A7869;
(Lodi) Il comune di CAVACURTA (provincia di Lodi) ha adottato, il 18 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, per i motivi specificati in premessa, l'aliquota I.C.I. come segue: aliquota ridotta al 4 per mille con detrazioni di L. 200.000 per i possessori di abitazione principale; aliquota ordinaria al 6 per mille per i possessori di seconda abitazione, terreni agricoli e per tutti gli altri immobili, compresi i box della prima abitazione. (Omissis). 00A7870;
(Cuneo) Il comune di CAVALLERLEONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota del 5,2 per mille ed, inoltre, di riconfermare e stabilire che l'importo per la detrazione da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale di L. 200.000 anuue rapportate per il periodo di durata di tale destinazione. (Omissis). di dare atto che ai sensi dell'art. 30, comma 12, della legge n. 488/1999 le disposizioni relative agli immobili ad abitazione principale a far data dal 1 gennaio 2000 si applicano anche alle pertinenze (art. 817 codice civile). (Omissis). 00A7871;
(Venezia) Il comune di CAVARZERE (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, in applicazione delle disposizioni e delle motivazioni riportate in narrativa, l'aliquota dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2000 nella misura del 5,4 per mille. 2) di mantenere inalterato in L. 200.000 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l' unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 00A7872;
(Lodi) Il comune di CAVENAGO d'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote I.C.I., con decorrenza dal 1 gennaio: aliquota 5 per mille per tutti i terreni e gli immobili; aliquota 7 per mille per le abitazioni sfitte da oltre tre anni. 2. Detrazioni dall'imposta dovute per abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: L. 200.000 per detrazione base. 3. Riduzione del 30% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. (Omissis). 00A7873;
(Bergamo) Il comune di CAZZANO S. ANDREA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. (Omissis). 3. di determinare il L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A7874;
(Frosinone) Il comune di CECCANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota dell' imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella seguente misura: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale. 2) di fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). 00A7875;
(Teramo) Il comune di CELLINO ATTANASIO (provincia di Teramo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2000: l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale di L. 220.000; l'applicazione dell'aliquota del 5 per mille e la detrazione di L. 500.000 per le abitazioni principali di nuova costruzione per una durata di anni cinque dal rilascio del certificato di abitabilita'; l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille per gli insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali; l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille alle abitazioni secondarie con riduzione al 5 per mille a chi produce un contratto di locazione regolarmente registrato; l'esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 449 del 27 dicembre 1997, dal pagamento dell'I.C.I. in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici per la durata di anni 3; (Omissis). 00A7876;
(Bergamo) Il comune di CENATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote e detrazioni dell'I.C.I. gia' in vigore per gli anni 1997, 1998 e 1999: applicazione dell'aliquota ridotta del 5,7 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per le unita' immobiliari equiparate ad abitazioni principali di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 58, in data 28 dicembre 1998 e modificato con la deliberazione consiliare n. 3, del 26 marzo 1999 e con deliberazione del commissario prefettizio n. 38, del 18 dicembre 1999; detrazione di L. 220.000 per le abitazioni principali e per le unita' immobiliari equiparate ad abitazioni principali di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta, comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 58, in data 28 dicembre 1998 e modificato con la deliberazione consiliare n. 3 del 26 marzo 1999 e con deliberazione del commissario prefettizio n. 38 del 18 dicembre 1999; unica aliquota del 7 per mille per tutti gli altri contribuenti; in conformita' all'art. 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 00A7877;
(Genova) Il comune di CERANESI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nella misura unica del 5,8 per mille; 2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4) di elevare a L. 210.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 5) (Omissis). 6) (Omissis). 7) di dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 58, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9, del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11, della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 00A7878;
(Verona) Il comune di CEREA (provincia di Verona) ha adottato, il 7 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. 2) di determinare, la detrazione d'imposta da effettuare sull' abitazione principale, in L. 250.000. (Omissis). 00A7879;
(Foggia) Il comune di CERIGNOLA (provincia di Foggia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nelle misure di cui al presente prospetto, le aliquote per l'applicazione dell' imposta comunale sugli immobili: terreni agricoli: 5 per mille; aree fabbricabili: 5 per mille; abitazione principale: 5 per mille; altri fabbricati: 5 per mille. 2) di determinare, inoltre, che per l'anno 2000 trovera' applicazione la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura legale ed unica di L. 200.000. (Omissis). 00A7880;
(Como) Il comune di CERMENATE (provincia di Como) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura: 5,5 per mille per tutti gli immobili nell'ambito del territorio comunale; 2. di confermare, per l'anno 2000 nella misura di L. 370.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). 00A7881;
(Biella) Il comune di CERRIONE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, diversificandola come appresso indicato: 1. aliquota del 5 per mille per la casa di abitazione principale (con detrazione di L. 200.000); 2. aliquota del 6 per mille per le case possedute in aggiunta all'abitazione principale; 3. aliquota del 5 per mille (senza detrazione) per le seguenti abitazioni: a) quelle concesse in uso gratutito a parenti e affini in linea retta, entro il 1grado, i quali vi dimorino, in conformita' alle risultanze anagrafiche. Si precisa che ogni soggetto d'imposta ha diritto alla detrazione per la sola abitazione di residenza; b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; 4. aliquota del 5 per mille per tutti gli altri immobili; (Omissis). 00A7882;
(Frosinone) Il comune di CERVARO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2000; 1) aliquota ridotta da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,5 per mille; 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: 5.1 organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille; (Omissis). 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. L'aliquota e' stabilita nella misura 4 per mille, per un periodo non superiore a anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; V. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che: a) ` l'importo di lire 200.000 di cui sopra sia elevato a lire ....................., e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta; b) ` sia applicata l'ulteriore riduzione del ......................................... per cento. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; VI. di stabilire che per le abitazioni principali del contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale: istituto autonomo case popolari; si applicata l'elevazione della detrazione spettante a L. 400.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta; VII. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; (Omissis). 00A7883;
(Lodi) Il comune di CERVIGNANO d'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. nella misura del 5,2 per mille per abitazioni, pertinenze, immobili commerciali, terreni in genere; 2. nella misura del 7 per mille per quei terreni che, all'interno del centro abitato, hanno destinazione urbanistica residenziale di recupero con indice di edificazione a 2,5 mc/mq. (Omissis). 00A7884;
(Cesena - Forli') Il comune di CESENA (provincia di Cesena-Forli') ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) aliquota agevolata 5 per mille per: unita' abitative locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, secondo il contratto-tipo di cui al comma 3, dell'art. 2, della legge n. 431/1998. A tali unita' immobiliari non compete la normale detrazione d'imposta di L. 200.000 pari a 103,29 euro; 2) aliquota ridotta - 5,8 per mille per: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nonche' per gli immobili ad essa equiparati cosi', come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. (art. 13 abitazione principale e art. 14 pertinenze dell'abitazione principale); 3) aliquota maggiorata - 7 per mille per: unita' abitative, possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo e relative pertinenze come meglio specificato dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. (art. 6 alloggio non locato e residenza secondaria); 4) aliquota ordinaria: 6,7 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati ai punti 1 e 2 di confermare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., anche per l'anno 2000 l'aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000 pari a 103,29 euro a L. 320.000 pari a 165,27 euro annue, a favore dei soggetti passivi che versano in particolari condizioni di disagio economico-sociale con le stesse misure e gli stessi criteri previsti per l'anno 1999 con delibera di consiglio n. 231 del 20 ottobre 1998 (misure I.C.I. anno 199 9), fatto salvo l'aggiornamento delle annualita' di riferimento; di dare atto che la maggiore detrazione, di cui sopra, spetta anche alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari quando questi ultimi ricadono nei casi prospettati e possiedano i requisiti richiesti; di stabilire che ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potra' avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuta. Come richiesta per aver diritto all'agevolazione, dovra', produrre, sotto la propria responsabilita', apposita dichiarazione regolarmente sottoscritta e documentata, attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il particolare disagio economico o sociale in cui si identifica. Detta dichiarazione dovra' essere inoltrata al settore tributi entro il termine di pagamento della prima rata I.C.I. L'ufficio provvedera' in seguito alle dovute verifiche riservandosi di chiedere ulteriori dati e documenti qualora lo ritenga necessario; di precisare che nel caso in cui la maggiore detrazione spetti, nelle dovute proporzioni, a piu' soggetti passivi (comproprieta' o contitolarita' di altri diritti reali di godimento sull'unita, abitativa), la suddetta dichiarazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto. (Omissis). 00A7885;
(Avellino) Il comune di CESINALI (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare al 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa all'anno 2000 per questo comune; di fissare in L. 200.000 la detrazione da operare sull'imposta I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale. (Omissis). 00A7886;
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| (Pisa) Il comune di CHIANNI (provincia di Pisa) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di lasciare invariata per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per la prima abitazione; 2. di elevare per l'anno 2000 dal 5 al 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. per tutte le altre abitazioni; 3. di elevare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000 per le categorie dei soggetti passivi di cui all'art. 7 del vigente regolamenti I.C.I... (Omissis). 00A7887;
(Belluno) Il comune di CHIES d'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: a) abitazione principale: intesa come l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente: 5 per mille detrazione di L. 200.000; b) immobili diversi dalle abitazioni: classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nei gruppi catastali B, C e D: aliquota ordinaria del 6 per mille; c) immobili classificati nel gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille; 2. Di considerare parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze (categoria C/2 e C/ 6), come definite dall'art. 817 del codice civile, anche se distintamente iscritte in catasto, sia ai fini dell'applicazione dell'aliquota che della detrazione (l'art. 817 del codice civile recita: "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione puo' essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima"); 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come gia' previsto dall'anno 1997; 4. di applicare l'aliquota agevolata del 3 per mille per gli immobili oggetto di interventi di recupero inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo del sottotetto, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori, come gia' previsto dall'anno 1998. (Omissis). 00A7888;
(Pordenone) Il comune di CHIONS (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 le aliquote gia' in vigore dell'Imposta comunale sugli Immobili e cioe': 4,5 per mille per l'abitazione principale; 5 per mille per tutti gli altri immobili; L. 240.000 detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A7889;
(Asti) Il comune di CHIUSANO d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 mille con detrazione dell'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A7890;
(Belluno) Il comune di CIBIANA di CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare al valore imponibile dei seguenti immobili: aree fabbricabili; unita' immobiliari non adibite ed abitazione principale (seconde case); ogni altro immobile non compreso nel successivo punto (categoria D - negozi - laboratori - magazzini uffici - ecc.); b) aliquota inferiore all'ordinaria, pari al 6 per mille, a norma degli artt. 6 e 8 del regolamento I.C.I., con la detrazione di L. 200.000, per i seguenti immobili: 1. unita' immobiliari ad uso abitazione principale, comprese le sue pertinenze (garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.), nonche' le unita' immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (cittadini iscritti all'AIRE) a condizione che tale abitazione non sia locata. 2. unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale. Per tali immobili non si ha diritto alla detrazione di L. 200.000. 3. unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate. Resta inteso che potra' usufruire di tale agevolazione, compresa la detrazione, soltanto l'unita' abitativa che prima dell'avvenuto ricovero era adibita ad abitazione principale. 4. unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela, adibite ad abitazione principale. Per le detrazioni di cui a questo punto 4. e' necessario comprovare il contratto mediante la presentazione della relativa scrittura privata registrata. 2) di stabilire i seguenti valori di riferimento al mq., ai fini degli accertamenti dell'imposta comunale sugli immobili, dei terreni fabbricati del comune, diversificati a seconda delle zone, della destinazione d'uso e degli indici di zona: Zona R11 loc. Stavel, L. 50.000. Zona R12 loc. Pianezze, L. 20.000. Zona R13 loc. Pian Gran, L. 60.000. Zone En loc. varie, L. 60.000 Zone Mn loc. varie, L. 55.000 Zone ST, L. 25.000 Zone Tn loc. varie, L. 60.000. (Omissis). 00A7891;
(Venezia) Il comune di CINTO CAOMAGGIORE (provincia di Venezia) ha adottato, il 2 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in comune nella misura del 6 per mille; 2) di confermare la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno in L. 220.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). 00A7892;
(Bergamo) Il comune di CIVIDATE al PIANO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille; 2) di determinare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A7893;
(Viterbo) Il comune di CIVITA CASTELLANA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di diversificare, ai sensi dell'art. 6 comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, (omissis), la misura dell'aliquota sul territorio comunale, fissando quella relativa all'abitazione principale al 4,5 per mille e al 6 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale; (Omissis); 2) di applicare, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativa alla disciplina delle locazioni ad uso abitativo, l'aliquota del 5 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dalla suddetta normativa (canone concordato); 3) di lasciare inalterate, le ulteriori detrazioni per abitazione principale, oltre a quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92, cosi' come risultanti dal proprio provvedimento n. 48 del 29 marzo 1999; 4) di confermare per l'anno 2000 la riscossione diretta dell'imposta; (Omissis). 00A7894;
(Udine) Il comune di CODROIPO (provincia di Udine) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno di imposta 2000 l'aliquota del 4,3 per mille per l'abitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale del contribuente che la possiede, a condizione che il contribuente medesimo abbia la residenza anagrafica nello stesso comune ove abitualmente dimora; 2) di stabilire che l'aliquota ridotta del 4,3 per mille e' applicabile anche: all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; agli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito al parenti fino al secondo grado che vi hanno la residenza. 3) di fissare al 4,3 per mille l'aliquota per gli immobili classificati nel gruppi catastali C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine e soffitte), C/7 (tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti) di pertinenza dell'abitazione principale, destinati al servizio dell'abitazione principale e ad uso esclusivo del proprietario dell'abitazione principale; 4) di fissare al 4 per mille l'aliquota per gli immobili classificati nei gruppi catastali C1 (negozi e botteghe), D2 (alberghi e pensioni), D8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) di nuova costruzione (con dichiarazione di agibilita' a far data dal 1 gennaio 2000 interamente posseduti da imprese commerciali; 5) di fissare allo 0,2 per mille l'aliquota per gli immobili classificati nei gruppi catastali D1 (opifici), D7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), C3 (laboratori per arti e mestieri) di nuova costruzione (con dichiarazione di agibilita' a far data dal 1 gennaio 199 9) interamente posseduti da imprese industriali ed artigianali; 6) di fissare allo 0,2 per mille l'aliquota per gli immobili gia' dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i quali sono stati effettuati interventi di recupero ad uso residenziale (certificato di agibilita' o abitabilita' a far data dal 1 gennaio 2000); 7) di fissare al 6 per mille l'aliquota per le unita' abitative sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento per un periodo superiore ai sei mesi continuativi in un anno; sono escluse dall'applicazione di tale aliquota le abitazioni all'interno delle quali risulti costituito un regolare nucleo anagrafico; 8) di confermare al 5,2 per mille l'aliquota relativa al terreni, alle aree fabbricabili ed al fabbricati che non rientrano nel casi di cui sopra; 9) di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, al sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 504/1992; se tale detrazione e' superiore al dovuto per abitazione principale la parte rimanente va a detrazione del dovuto per le pertinenze di cui al punto 3); per l'applicazione della detrazione si considerano direttamente adibite ad abitazioni principali: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa noti risulti locata; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale; le unita' immobiliari concesse in uso gratuito al parenti fino al secondo grado che vi hanno la residenza. (Omissis). 1) di specificare che l'aliquota dello 0,2 per mille e' applicabile nel 2000 anche agli immobili gia' dichiarati inagibili o inabitabili per i quali sono stati effettuati interventi di recupero ad uso residenziale con certificato di agibilita' o abitabilita' a far data dall'1 gennaio 1999. (Omissis). 00A7895;
(Biella) Il comune di COGGIOLA (provincia di Biella) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.),, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 1 - Per tutti gli immobili. 5,8 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazione d'imposta come da prospetto che segue: 1 prima abitazione: L. 250.000 (Omissis). 00A7896;
(Pesaro e Urbino) Il comune di COLBORDOLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come segue: nella misura del 5,9 per mille rapportato la valore degli immobili limitatamente alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2) di confermare, per l'anno 2000, l'aumento della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale agli effetti dell'I.C.I., fissata in L. 210.000 per le categorie A2, A3, ed A4 con delibera c.c. n. 6" del 27 febbraio 1998 per l'anno 1998 e in L. 200.000 per le categorie A1 e A7; 3) (omissis); 4) di confermare l'aliquota agevolata I.C.I. del 2 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi al recupero di unita' immobiliari nei centri storici del capoluogo e di Montefabbri ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (Omissis). (Omissis). 00A7897;
(Pescara) Il comune di COLLECORVINO (provincia di Pescara) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). approvare le seguenti aliquote per l'anno 2000 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 3) 5 per mille per abitazione principale; 4) 6 per mille per gli altri immobili, quale aliquota ordinaria; confermare la detrazione d'imposta di L. 240.000 per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). 00A7898;
(Rieti) Il comune di COLLI sul VELINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 2000, (omissis), nella misura del 6 per mille, pari a quella applicata per gli anni 1994-1995-1996-1997-1998- e 1999, con la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000 prevista dalla legge 662/1996. (Omissis). 00A7899;
(Udine) Il comune di COLLOREDO di MONTE ALBANO (provincia di Udine) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota 4,8 per mille con detrazione di L. 200.000; unita' immobiliare posseduta in aggiunta all'abitazione principale aliquota 5,5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni aliquota 4,8 per mille; immobili destinati alle attivita' produttive aliquota 4,8 per mille; (Omissis). 00A7900;
(Macerata) Il comune di COLMURANO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale, pertinenze incluse, del 6 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria e del 3 per mille l'aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti-auto anche pertinanziali oppure all'utilizzo dei sottotetti (per tre anni dall'inizio dei lavori); di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, per l'anno 2000, in L. 220.000; (Omissis). 00A7901;
(Parma) Il comune di COLORNO (provincia di Parma) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 1 - terreni agricoli: aliquota del 5,2 per mille; 2 - aree fabbricabili: aliquota del 5,2 per mille; 3 - abitazioni principali: aliquota del 5,2 per mille; 4 - altri fabbricati: aliquota del 5,5 per mille; 5 - alloggi non locati: aliquota del 7 per mille; di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 per l'anno 2000, la seguente detrazione d'imposta: Abitazioni principali: detrazione d'imposta in ragione annua L. 220.000. (Omissis). 00A7902;
(Bergamo) Il comune di COMUN NOVO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille ad eccezione delle categorie sotto specificate: aree fabbricabili: 7 per mille terreni agricoli: 7 per mille. Seconde case: 1. comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado: 5 per mille - detrazione L.200.000; 2. case date in affitto o in comodato gratuito con contratto regolarmente firmato e registrato: 5 per mille; 3. case sfitte: 7 per mille; b) di confermare anche per l'anno 2000 le seguenti opzioni gia' previste nel 1999: 1. la detrazione sulla prima casa viene elevata da L.200.000 a L. 400.000, previa presentazione di apposita domanda all'ufficio tributi del comune di Comun Nuovo, limitatamente ai nuclei familiari anziani (cioe' uomini di almeno settanta anni di eta' e donne di almeno 65 anni di eta'), residenti a Comun Nuovo, risultanti proprietari della sola abitazione e delle relative pertinenze, ed il reddito complessivo familiare lordo non superiore a L. 30.000.000 annue, riferite alla dichiarazione dei redditi 1998 del nucleo familiare, si intende il complesso delle persone che abitano e risiedono presso lo stesso immobile, a prescindere dalla presenza di separati stati di famiglia; la presentazione della domanda scritta ed il successivo accoglimento, da parte del comune, costituisce titolo necessario ed obbligatorio per usufruire della maggiore detrazione, nel rispetto di tutti i criteri sopra elencati, nessuno escluso. 2. la detrazione sulla prima casa viene elevata da L. 200.000 a L. 400.000, previa presentazione di apposita domanda all'ufficio tributi del comune di Comun Nuovo, limitatamente al nuclei familiari in cui vi sia la presenza di portatori di handicap (l'handicap deve essere accertato da certificato rilasciato dall'ufficio invalidi civili dell'A.S.L. competente in cui si attesti un'invalidita' uguale o superiore al 75%), residenti a Comun Nuovo, risultanti proprietari della sola abitazione e delle relative pertinenze, ed il reddito complessivo familiare lordo non superiore a L. 50.000.000 annue, riferite alla dichiarazione dei redditi 1998; per nucleo familiare, si intende il complesso delle persone che abitano e risiedono presso lo stesso immobile, a prescindere dalla presenza di separati stati di famiglia; la presentazione della domanda scritta ed il successivo accoglimento, da parte del comune, costituisce titolo necessario ed obbligatorio per usufruire della maggiore detrazione, nel rispetto di tutti i criteri sopra elencati, nessuno escluso. (Omissis). 00A7903;
(Torino) Il comune di CONDOVE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare, per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille per l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'abitazione principale, nella misura del 6 per mille l'aliquota degli altri fabbricati; di determinare ai sensi delle norme richiamate in premessa per l'anno 2000, la detrazione d'imposta di L. 220.000 annue per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; di determinare per gli immobili inagibili in zone montane (comprendenti i territori degli ex comuni di Mocchie, Frassinere e la Borgata Magnoletto), che vengono ristrutturati un'aliquota I.C.I. ridotta pari allo 0,5 per mille, per i primi tre anni a decorrere dalla data di inizio lavori, art. 1, comma 5, legge finanziaria. (Omissis). 00A7904;
(Alessandria) Il comune di CONZANO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1 gennaio 1999: a) aliquota ordinaria: nella misura del 5,5 per mille; b) aliquota diversificata: viene individuata una aliquota nella misura del 7 per mille, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, quindi tutte quelle unita' immobiliari adibite ad abitazione diverse dalla prima abitazione che siano tenute a disposizione dei proprietari e comunque sfitti; c) aliquota agevolata speciale: viene individuata una aliquota nella misura del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili ovvero finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari succitate per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. (Omissis); 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). (Omissis). 00A7905;
(Bari) Il comune di CORATO (provincia di Bari) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 6 per mille. Diversificare l'aliquota dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, stabilendo nella misura del "5 per mille" rapportata al periodo dell'anno durante il quale sui protrae tale destinazione; 2. stabilire, per l'anno 2000, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A7906;
(Pordenone) Il comune di CORDENONS (provincia di Pordenone) ha adottato, il 6 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nelle seguenti misure: 4 per mille per i terreni agricoli e le aree fabbricabili, per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e per gli immobili ed altri fabbricati diversi dall'abitazione principale; 3,5 per mille per i contribuenti proprietari, che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari localizzate nel "centro di antico impianto" del P.r.g. e per la durata di tre anni dall'inizio lavori; 2. di stabilire in L. 230.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A7907;
(Lucca) Il comune di COREGLIA ANTELMINELLI (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni; 2. di elevare, sempre per l'anno 2000, la detrazione di cui al comma 2 dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche a L. 400.000 a favore dei soggetti passivi di qui di seguito indicati ed in possesso dei requisiti minimi reddituali di seguito stabiliti: pensionati con reddito mensile derivante da sola pensione (escluso reddito immobiliare per la casa di abitazione) non superiore a 12.000.000 annui lordi (reddito 199 9) e con un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 annui lordi (reddito 199 9); 3. di stabilire inoltre che per beneficiare di quanto previsto al punto precedente l'interessato deve produrre apposita istanza entro e non oltre il 30 giugno 2000 con autocertificazione della situazione reddituale propria e del proprio nucleo familiare. (Omissis). 00A7908;
(Salerno) Il comune di CORLETO MONFORTE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto nel quale si intende integralmente riportata e trascritta; 2. di determinare dell'aliquota I.C.I., per l'anno 2000, nella misura del 4 per mille in applicazione alle disposizioni normative vigenti in materia e per le motivazioni di merito descritte in narrativa, con la riduzione del 50 per cento per gli immobili inagibili o inabitabili o di fatto non abitati (prevista dall'art. 8, primo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50 4), e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (prevista dall'art. 8, primo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50 4). (Omissis). 00A7909;
(Cuneo) Il comune di CORNELIANO d'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, nella misura unica del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). 00A7910;
(Lodi) Il comune di CORNOVECCHIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 24 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, per i motivi specificati in premessa, l'aliquota I.C.I. come segue: aliquota 6,25 per mille per l'abitazione principale, compresa l'unita' immobiliare posseduta a titolo di' proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili ospita permanenti in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata. Dall'imposta dovuta di detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazioni medesima si verifica, nonche' per gli immobili diversi dalle abitazioni, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locali; 2. di elevare la detrazione di cui sopra per l'abitazione principale a L. 250.000 per coloro che percepiscono la pensione minima o sociale; 3. aliquota ordinaria al 7 per mille per gli immobili e per le aree edificabili. (Omissis). 00A7911;
(Asti) Il comune di CORTANDONE (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 6,5 per mille. (Omissis). 00A7912;
(Lodi) Il comune di CORTE PALASIO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata in questo comune per l'anno 2000 con aliquota differenziata e precisamente: 5,5 per mille per la prima abitazione; 5,8 per mille per tutti gli altri immobili, fermo restando particolari ed eventuali agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa. (Omissis). 00A7913;
(Arezzo) Il comune di CORTONA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000, (omissis), le seguenti aliquote I.C.I.: 1) aliquota del 5 per mille: a) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; b) in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; c) in favore di persone anziane o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari il cui alloggio posseduto a titolo di proprieta' o usufrutto e' considerato direttamente adibito ad abitazione principale a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata; d) per le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale; 2) aliquota del 7 per mille: a) per gli immobili ad uso abitativo non utilizzati come abitazione principale; b) per tutte le altre fattispecie imponibili; 3) possono usufruire della maggiore detrazione di L. 300.000, per l'abitazione principale, gli ultrasessantacinquenni, che si trovano nelle seguenti condizioni: a) ultrasessantacinquenne che vive solo e che percepisce un reddito inferiore alla pensione minima I.N.P.S., e che non possiede altri redditi diversi da quelli previsti al punto d); b) ultrasessantacinquenne coniugato, con reddito complessivo lordo inferiore a L. 14.481.915 (scala di equivalenza decreto legislativo n. 109/1998, escluso le maggiorazioni sociali e che non possiedano altri redditi diversi da quelli previsti al punto 4; c) ultrasessantacinquenni non autosufficienti, portatori di invalidita' al 100 per cento debitamente riconosciuta con atto dei competenti organi, con diritto all'indennita' di accompagnamento (non calcolata nel computo dei redditi previsti ai punti a) e b); d) possiede o possiedano a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, solo l'abitazione principale, un garage o box ed eventuali terreni agricoli il cui reddito derivante dal possesso di tale bene (rendita domenicale piu' reddito agrario) non superi la somma di L. 300.000 annue lorde, ovvero immobili accessori (C) in uso proprio diversi dalla seconda casa, con reddito catastale non superiore a L. 700.000; e) l'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione I.C.I. deve essere classificata nelle categorie catastali A/3 ed A /4; di stabilire che le richieste dei benefici di cui sopra devono essere fatte dai soggetti interessati, compilando un apposito modulo, recapitandolo al comune entro e non oltre la scadenza della prima rata I.C.I. (20 giugno). In caso di rigetto motivato dell'istanza da parte del comune il soggetto passivo I.C.I. dovra' ottemperare al pagamento dovuto entro e non oltre i sette giorni dal ricevimento della risposta del comune decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le sanzioni e gli interessi moratori previsti dalle leggi e dai regolamenti. (Omissis). 00A7914;
(Sondrio) Il comune di COSIO VALTELLINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; (Omissis); di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in L. 200.000 (euro 103,2 9), ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 662/1996 (Omissis). 00A7915;
(Savona) Il comune di COSSERIA (provincia di Savona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, del legge n. 6662/1996 e dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 nella misura unica del 5,7 per mille; 2. di stabilire, poi la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. relativa all'anno 2000 nella misura di L. 230.000. (Omissis). 00A7916;
(Verbano - Cusio - Ossola) Il comune di COSSOGNO (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di deliberare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 00A7917;
(Lecco) Il comune di COSTA MASNAGA (provincia di Lecco) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) fabbricati adibiti ad abitazione principale e le sue pertinenze: 4,5 per mille. Fanno parte di questo gruppo tutti i fabbricati compresi nella categoria catastale A con l'esclusione della categoria A/10 nonche' le pertinenze dell'abitazione principale (categorie C/2, C/6 e C/ 7); b) fabbricati locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 5 per mille. Sono compresi in questa categoria i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. La locazione deve essere comprovabile da regolare contratto fra le parti. Il canone di locazione annuo deve essere assoggettato alle imposte sul reddito delle persone fisiche o giuridiche locatarie. L'Ufficio tributi ha la facolta' di richiedere al contribuente la documentazione necessaria alla verifica; c) fabbricati non locati posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille. Sono compresi in questa categoria i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali del gruppo A, con esclusione della categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (L'aliquota si applica solo sull'effettivo periodo di mancata locazione); d) fabbricati diversi dalle abitazioni: 4.5 per mille. Categorie catastali: A/10, B/5, B/8, C/1, C/2, C/3, C/4, C/7, D/1, D/2, D/3, D/6, D/7, D/8, D/11. I fabbricati rientranti nelle categorie catastali sopra indicate devono essere utilizzati nell'esercizio dell'impresa dalla persona fisica o giuridica proprietaria. L'Ufficio tributi ha la facolta' di richiedere al contribuente tutta la documentazione necessaria alla verifica; e) fabbricati diversi dalle abitazioni locati o non utilizzati: 5 per mille. Categorie catastali: A/10, B/5, B/8, C/1, C/2, C/3, C/4, C/7, D/1, D/2, D/3, D/6, D/7, D/8, D/11. Si applica l'aliquota del 5 per mille qualora i fabbricati rientranti nelle categorie catastali sopra riportate risultino essere non utilizzati oppure locati; f) fabbricati non destinati ad abitazione escluse le pertinenze dell'abitazione principale gia' regolamentate al punto a: 5 per mille. Categorie catastali: B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, C/6, D/4, D/5, D/9, D/10, D/12; g) aree fabbricabili: 5 per mille; 2. di provvedere alla determinazione della detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo per l'anno 2000, nel rispetto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, confermando la detrazione di L. 280.000 (Omissis). 00A7918;
(Bergamo) Il comune di COSTA VOLPINO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutte le categorie di immobili; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di stabilire che la detrazione di cui sopra si estende alle abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate. (Omissis). 00A7919;
(Bergamo) Il comune di COVO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 sara' applicata da questo comune nel modo seguente: a) 5 per mille per tutti gli immobili posseduti nel comune di Covo; b) detrazione di L. 200.000 sulla prima casa; c) detrazione di L. 270.000 per l'abitazione principale dei soggetti passivi dell'imposta che sui trovino contemporaneamente nelle due seguenti condizioni: I. reddito familiare derivante esclusivamente da pensione minima di anzianita' aumentata di un terzo; II. possesso di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/4 abitazione di tipo popolare; A/5 abitazione di tipo ultra popolare. (Omissis). 00A7920;
(Matera) Il comune di CRACO (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura dell'aliquota unica del 5,5 per mille; di riconfermare per l'anno 2000 in L. 200.000, come per legge, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A7921;
(Alessandria) Il comune di CREMOLINO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura di seguito indicata: del 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del proprietario o di un familiare parente di primo grado dello stesso e per unita' immobiliare comprese nel centro storico come da perimetrazione del piano regolatore generale; del 6 per mille per ogni altro fabbricato; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dal commi 48, 51 e 52 lettera a), dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis). 00A7922;
(Crotone) Il comune di CROTONE (provincia di Crotone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. fissare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. secondo la seguente articolazione: a) 6 per mille, limitatamente agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente ed alle pertinenze degli stessi; b) 7 per mille, per ogni altra unita' immobiliare urbana, per i terreni e per le aree fabbricabili; c) 9 per mille, per abitazioni non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale; 2. elevare la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 220.000; 3. elevare la detrazione d'imposta a L. 280.000 per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni di disagio: a) invalidi, in possesso di attestato di invalidita' civile, rilasciato dalle competenti strutture-pubbliche, non inferiore al 70 per cento; b) portatori di handicap in possesso di attestato di invalidita' civile, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, non inferiore al 70 per cento; c) soggetti anziani di eta' superiore a settanta anni, unici occupanti dell'immobile; 4. stabilire che condizione per poter usufruire della maggiore detrazione su esplicitata e' che il contribuente possieda esclusivamente l'abitazione principale e le relative pertinenze (box-auto, garage, cantina), e non possieda diritti reali su altri immobili a qualsiasi uso destinati e con un reddito annuo del nucleo familiare non superiore a L 30.000.000 incrementato di L. 2.000.000 per ogni figlio a carico di eta' inferiore ai venticinque anni; 5. stabilire, altresi', che le condizioni di cui sopra vadano documentate con la presentazione al comune della documentazione attestante il possesso dei requisiti, e che gli stessi siano posseduti alla data del 1 gennaio 2000. (Omissis). 00A7923;
(Torino) Il comune di CUMIANA (provincia di Torino) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, determinate dalla giunta comunale con atto n. 4 del 20 gennaio 2000 nelle seguenti misure: del 5 per mille: abitazione principale dei possessori e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune; del 5 per mille: indistintamente per tutti gli altri immobili, compresi i terreni agricoli (aliquota ordinaria); del 7 per mille: per alloggi non locati, e/o tenuti a disposizione; del 7 per mille: per le aree fabbricabili; di stabilire, anche per l'anno 2000, nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504, come sostituito dall'art. 3 , comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 00A7924;
(Pistoia) Il comune di CUTIGLIANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I. di determinare per l'anno 2000, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota ridotta del 5,5 per mille applicabile a: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, entrambi residenti nel comune; alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; unita' immobiliare posseduta nel territorio comunale a titolo di proprieta', usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado in linea retta (genitori e figli) ed al secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale; pertinenze delle unita' immobiliari sopraelencate; aliquota ordinaria del 7 per mille applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti, posseduti nel comune; II. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze. (Omissis). 00A7925;
(Milano) Il comune di DAIRAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nelle seguenti misure: 2,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Tali disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 ed in quello successivo; 6 per mille per alloggi non locati; 5,5 per mille per tutti gli altri casi; 2. di determinare in L. 230.000 (euro 118,7 8) la detrazione di imposta a favore dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A7926;
(Brescia) Il comune di DARFO BOARIO TERME (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 dicembre 1999 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue: aliquota del 7 per mille; aliquota ridotta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000; detrazione elevata a L. 300.000 per l'abitazione principale di contribuenti ultrasessantenni, con reddito imponibile non superiore a L. 20.000.000; la maggior detrazione non compete alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; fatto salvo quanto stabilito dal regolamento comunale inerente l'imposta in oggetto. (Omissis). 00A7927;
(La Spezia) Il comune di DEIVA MARINA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota differenziata I.C.I. da applicare nell'anno 2000 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale; 3. in applicazione del (disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione di L. 200.000 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali come definite dal comma 2 del medesimo articolo e elevata, per l'anno 2000, a L. 300.000 ai soggetti passivi residenti e possessori di prima casa, nonche' alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 00A7928;
(Imperia) Il comune di DIANO MARINA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I: 1) aliquota agevolata del 5 per mille da applicare in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, esclusivamente all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, adibita ad abitazione principale, purche' vi sia la dimora abituale; 2) aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a tutte le altre fattispecie imponibili, diverse da quelle previste nel punto precedente e fatte salve quelle previste nei punti successivi; 3) aliquota del 6,85 per mille da applicare ad immobili utilizzati per attivita' produttive, come di seguito specificati: gruppo A: categoria A/10 uffici e studi privati; gruppo C: categorie: C/1 negozi e botteghe; C/3 laboratori per arti e mestieri; C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi; gruppo D: categorie: tutte le categorie; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale e quindi sottoposta ad aliquota agevolata del 5 per mille l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale nei seguenti casi previsti dal regolamento comunale: art. 10, comma 4, punto a): anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a. seguito di ricovero permanente, a condizione che 1'abitazione non risulti locata; art. 10, comma 4, punto b): soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale dai familiari dello stesso; art. 10, comma 4, punto c): due o piu' unita' immobiliari contigue, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'ufficio dei territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime; art. 10, comma 2 e 3: cantine, box e posti auto che costituiscono pertinenze di un'abitazione principale, purche', ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte dei proprietario o titolare del diritto reale. Non potra' essere applicata tale agevolazione per piu' di una pertinenza. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, ma si puo' detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione della abitazione principale; art. 11, comma 3 e 4: le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori - figli) sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. Non si applica la detrazione per le abitazioni principali; art. 11, comma 5 (nuovo): proprietari che concedono in locazione immobili con contratti - tipo territoriali basati su canoni concordati inferiori rispetto a quelli di mercato ai sensi della legge 431/1998. Non si applica la detrazione per le abitazioni principali. Per poter usufruire delle agevolazioni, di cui sopra, i contribuenti devono compilare una domanda nella quale devono essere indicati i dati anagrafici ed i dati catastali dell'immobile e dichiarano di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto all'applicazione delle votazioni, allegando la documentazione necessaria; tale domanda dovra' poi essere consegnata entro il termine di consegna delle denunce di variazione I.C.I. (30 giugno 2000) all'ufficio protocollo del comune o inviata con raccomandata a.r.; di determinare in L. 200.000, come per l'anno 1999, la detrazione per la prima casa, rapportata al periodo dell'anno cui l'immobile e' adibito ad abitazione principale. (Omissis). 00A7929;
(Verona) Il comune di DOLCE' (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, ai fini I.C.I. per l'anno 2000 le seguenti aliquote e le seguenti detrazioni per l'unita' immobiliare adibita a prima abitazione: 5,5 per mille aliquota ordinaria; 5 per mille aliquota ridotta per le abitazioni principali possedute dai residenti nel comune di Dolce'; la detrazione per la prima casa e' stabilita in L. 200.000; la detrazione per la prima casa e' stabilita in L. 300.000 per i portatori di handicap e i titolari di pensione sociale individuati ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale sull'applicazione dell'I.C.I., quali particolari situazioni di disagio economico e sociale. (Omissis). 00A7930;
(Lecco) Il comune di DOLZAGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare la misura dell'aliquota differenziata dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dai residenti del comune di Dolzago e nella misura del 5,5 per mille per gli altri immobili per l'anno 2000; di confermare, per effetto dell'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 che la detrazione dell'imposta per quelle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo e' fissata in L. 200.000, proporzionata ai mesi dell'anno durante i quali e' adibita tale destinazione. (Omissis). 00A7931;
(Bologna) Il comune di DOZZA (provincia di Bologna) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti: del 5,4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e negli altri casi previsti dall'art. 21 del regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 98 del 4 dicembre 1998; del 5,4 per mille per le pertinenze delle abitazioni principali, limitatamente ad una unita' immobiliare di categoria C/6 o C/7 piu' n. 1 C/2.; del 5,4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; del 7 per mille per gli alloggi non locati e tenuti a disposizione e relative pertinenze; del 6,4 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di approvare per l'anno 2000 i criteri e le modalita' per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione di L. 120.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali come segue: REQUISITI A) pensionati: avere compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 1999; essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi familiari annuali I.R.P.E.F. riferiti all'anno 1999:
1) fino a L. 14.000.000 con l'aggiunta della somma di L. 3.000.000 per ogni persona a carico non produttiva di reddito; B) famiglie con basso reddito: contribuenti il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo imponibile I.R.P.E.F. 1999 non superiore a L. 14.000.000 pro-capite; C) famiglie con presenza di disagio: contribuenti nel cui nucleo familiare esiste uno o piu' soggetti portatori di handicap e/o anziani non autosufficienti; reddito pro-capite imponibile I.R.P.E.F. riferito all'anno 1999, non superiore a L. 14.000.000 pro-capite, con l'aggiunta, per ogni soggetto portatore di handicap o anziano non autosufficiente, di una quota convenzionale pari a L. 14.000.000. In tutti i casi enunciati l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 120.000 e' subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto, eccettuato il garage di pertinenza dell'abitazione, a titolo di proprieta' o altro diritto reale da ciascun componente del nucleo familiare, alla data del 31 dicembre 1999; le detrazioni saranno applicate per tutto il periodo dell'anno in cui permane la predetta condizione abitativa di proprieta'; CRITERI APPLICATIVI Il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve riportare: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale; 2) tutte le indicazioni reddituali e quelle relative ai disagi di cui al punto C) che danno diritto all'aumento della detrazione fino a L. 320.000, debitamente certificate. Tale certificazione puo' essere omessa in caso sia gia' stata presentata in occasione di precedenti richieste di ulteriore detrazione. La richiesta-autocertificazione, con firma autentica, deve pervenire all'ufficio tributi del comune di Dozza - Via XX Settembre, 37 - 40050 Dozza, consegnata direttamente all'ufficio protocollo oppure spedita a mezzo raccomandata a.r.;
1) entro il 30 giugno 2000 per le abitazioni gia' possedute a tale data;
2) entro il 20 dicembre 2000 per le abitazioni acquistate successivamente al 30 giugno 2000. I contribuenti che entro i termini fissati avranno presentato la suddetta richiesta potranno, all'atto del versamento dell'imposta, tenere conto della ulteriore detrazione. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 00A7932;
(Torino) Il comune di (provincia di ) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 e la detrazione per la prima casa di L. 230.000 dando atto che, in base alla riscossione in proprio dell'imposta e al prevedibile ampliamento della base imponibile, si prevede di incassare un gettito non inferiore a L. 2.061.000.000. (Omissis). 00A7933;
(Bergamo) Il comune di ENTRATICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). nella misura del 6 per mille, calcolata nelle forme previste dal titolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. (Omissis). 00A7934;
(Cuneo) Il comune di ENVIE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare per l'anno 2000, le tariffe e le aliquote indicate nel prospetto allegato alla presente ed in particolare l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille. (Omissis). 00A7935;
(Modena) Il comune di FANANO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Fanano, nonche' per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado di parentela (art. 10, comma 2 del regolamento I.C.I.); 6,3 per mille per tutti gli altri immobili; 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; 4 per mille per i fabbricati invenduti (art. 12, comma 1 del regolamento I.C.I.); 2. di dare atto che con decorrenza dall'anno 2000 alle pertinenze si applica l'aliquota I.C.I. deliberata per l'abitazione principale nella misura del 5 per mille, in ragione di una sola pertinenza per ciascuna unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come individuata con modifica apportata all'art. 9, comma 2, del regolamento I.C.I., con proprio atto deliberativo n. 5 adottato in questa stessa seduta; 3. di stabilire per l'anno 2000 la detrazione nella misura di L. 350.000 per l'abitazione principale, per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale in possesso dei requisiti di seguito specificati: A) pensionati. Possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso ad abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare. Avere compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1 gennaio 2000. Reddito complessivo lordo non superiore a L. 16.800.000 annue lorde riferito all'anno 1999. A tale reddito si aggiungono L. 13.650.000 lorde annue per ogni componente oltre il primo. B) famiglie numerose. Possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso ad abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare. Nucleo familiare composto da sei o piu' componenti al 1 gennaio 2000. Reddito familiare riferito all'anno 1999 non superiore a L. 85.050.000 lorde annue nel caso di una famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.650.000 lorde annue per ogni componente oltre il sesto. C) famiglie con portatori di handicap. Possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprieta' immobiliare della famiglia al 1 gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, a nome di uno o piu' componenti la famiglia, la stessa non deve avere nessuna proprieta' immobiliare. Il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidita' civile al 100%. Il reddito familiare complessivo non deve essere superiore a L. 16.800.000 annue lorde riferito all'anno 1999. Si aggiungono L. 13.650.000 annue lorde per ogni componente oltre il primo. 4. di determinare i seguenti criteri applicativi: I soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto alla ulteriore detrazione, far pervenire al comune di Fanano servizio tributi - Piazza Marconi n. 1, entro e non oltre il 30 giugno 2000 a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna all'ufficio, la seguente documentazione: copia della dichiarazione dei redditi Mod. 730/2000 o modello unico/2000 o copia del certificato Mod. 201/2000; dichiarazione in carta semplice attestante i sottoelencati elementi: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) codice fiscale; d) residenza anagrafica; e) numero persone componenti il nucleo familiare come risulta all'anagrafe; f) la non percezione di ulteriori redditi oltre ai dichiarati; g) copia attestato invalidita' civile al 100 cento per cento; h) dati catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno); i) tipo di possesso (proprieta', usufrutto, uso abitazione; l) dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare, non contitolari di uno dei diritti reali di godimento di cui sopra, non posseggono nessuna proprieta' immobiliare. I contributi che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2000, gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 00A7936;
(Parma) Il comune di FELINO (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,25 per mille; 2. di dare atto, non avvalendosi delle facolta' di cui alle premesse per quanto concerne la determinazione della detrazione per l'abitazione principale, la stessa nel 2000 sara' applicata nella misura minima stabilita dalla legge pari a L. 200.000 (Omissis). 00A7937;
(Reggio Calabria) Il comune di FEROLETO della CHIESA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di modificare l'attuale misura, dell'imposta ICI disponendo l'aliquota per l'anno 2000 nella misura unica, per tutte le unita', del 5 per mille; 2. di determinare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in L. 200.000; 3. di non prevedere ulteriori applicazioni di riduzioni e detrazioni previste dalla normativa vigente; 4. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata. (Omissis). 00A7938;
(Massa Carrara) Il comune di FILATTIERA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 5,5 per mille per l'abitazione principale; 6,5 per mille per le aree fabbricabili e gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali; 2. di stabilire nella misura minima di L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale. (Omissis). 00A7939;
(Torino) Il comune di FIORANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). A. di stabilire per l'anno 2000 nella misura del 5,6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni; B. di stabilire per l'anno 2000, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale distribuzione. (Omissis). 00A7940;
(Pordenone) Il comune di FIUME VENETO (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: 4,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze; 4 per mille per le abitazioni (categorie da A01 a A0 8) adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, intendendo a tale proposito le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C02, C06 e C07 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione; 2. di fissare in L. 230.000 la detrazione per abitazione principale; 3. di elevare da L. 230.000 a L. 500.000 l'importo della detrazione concessa per l'abitazione principale ai fini dell'I.C.I. a favore del contribuente appartenente ad un nucleo familiare che denunci un'imponibile IRPEF non superiore alle seguenti fasce: un componente limite reddito annuo L. 12.000.000; due componente limite reddito annuo L. 14.900.000; tre componente limite reddito annuo L. 16.400.000; quattro componente limite reddito annuo L. 19.200.000; cinque componente limite reddito annuo L. 22.100.000. Per ogni componente oltre i cinque, L. 1.500.000 in piu' annue. (Omissis). 00A7941;
(Udine) Il comune di FLAIBANO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, per le ragioni espresse in narrativa, anche per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), sia per le abitazioni principali che per gli altri immobili; di fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A7942;
(Vercelli) Il comune di FOBELLO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, determinando in L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A7943;
(Udine) Il comune di FORNI AVOLTRI (provincia di Udine) ha adottato, il 20 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di recepire la manovra tariffaria deliberata dalla giunta comunale con proprio atto n. 244 del 16 dicembre 1999 esecutivo e, conseguentemente, di modificare per l'esercizio finanziario 2000 l'aliquota I.C.I. come di seguito: aliquota I.C.I. per l'abitazione principale: 4,5 per mille; aliquota I.C.I. per tutti gli altri immobili: 6 per mille; (Omissis). 00A7944;
(Venezia) Il comune di FOSSO' (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquote: 5 per mille: abitazioni adibite ad abitazione principale; 6 per mille: aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di fabbricati terreni ed aree; detrazioni: 500.000: per le abitazioni occupate da cittadini in situazioni di particolare disagio economico-sociale, considerando a tal fine ricadenti in tale definizione le famiglie con almeno un invalido al 100 per cento, indipendentemente dal reddito, come risultante da apposita documentazione ULSS (verbale); 200.000: tutte le altre situazioni aventi diritto ai sensi di legge. (Omissis). 00A7945;
(Alessandria) Il comune di FRASSINETO PO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5,5 per mille, dando atto di non provvedere all'applicazione delle riduzioni cosi' come previste dall'art. 3, commi 55 e successivi, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ad eccezione della riduzione di L. 200.000 per le abitazioni a titolo principale. (Omissis). 00A7946;
(Bologna) Il comune di GAGGIO MONTANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 6,3 per mille con aliquota ridotta al 5,8 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi , la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; 2. dare altresi' atto che viene fissata un'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2,9 e del 3,2 per mille per le fattispecie come riportate in premessa e qui integralmente recepite; 3. di ridurre l'imposta del 50 per cento solo per i fabbricati inagibili o inabitabili; (Omissis). 00A7947;
(L'Aquila) Il comune di GAGLIANO ATERNO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare e stabilire per l'anno 200 l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 00A7948;
(Lecce) Il comune di GALATONE (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. aumentare, per i motivi esposti in narrativa, per l'anno 2000, l'aliquota unica I.C.I. dal 5 al 6 per mille da valere per ogni tipo di immobile. 2. confermare, altresi', per il 2000 in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A7949;
(Vicenza) Il comune di GALLIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura: a) del 5.5 per mille, aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, da applicare sul valore dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta da persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune di Gallio, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; b) del 6 per mille, aliquota ordinaria, da applicarsi sul valore degli immobili diversi da quelli precedentemente citati. 2. di stabilire in lire 250.000, la misura della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo; 3. di confermare la detrazione di L. 300.000 sull'ICI dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni: a) possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) godimento della sola pensione sociale, oltre al reddito della sola prima casa; per piu' componenti il nucleo familiare, ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili; c) in alternativa al precedente punto b): godimento di un reddito complessivo dei nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentata dai modelli UNICO - C.U.D. 730 ecc., entro il tetto del "minimo vitale" fissato dal Comune di Gallio con propria deliberazione relativamente all'anno cui si riferisce il reddito goduto. (Omissis). 00A7950;
(Vicenza) Il comune di GAMBELLARA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) 4, 5 per mille per: le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze di cui all'art. 5, del regolamento I.C.I., le unita' immobiliari concesse in uso gratuito, con scrittura privata registrata, a parenti in linea retta entro il primo grado che abbiano nelle stesse stabilito la propria residenza; gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione all'assegnatario con patto di futura vendita e riscatto occupati ad uso abitazione dall'assegnatario e dai suoi familiari; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia stata presentata all'Ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini' dell'unificazione catastale delle unita' medesime; b) 4 per mille: per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di' immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni; per le unita' immobiliari, categorie da A1 a A8, destinate a residenza principale di portatori di handicap il cui nucleo familiare disponga di un reddito non superiore a L. 50.000.000; c) 7 per mille per le unita' immobiliari classificate nella categoria catastale da A1 a A8 non locate da almeno un anno al 31 dicembre dell'anno precedente; d) 5,5 per mille per i restanti immobili; 2. di detrarre all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e per le fattispecie di cui all'art. 6 dello stesso regolamento, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 00A7951;
(Pavia) Il comune di GAMBOLO' (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'esercizio 2000 l'applicazione delle seguenti aliquote: aliquota pari al 4,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi quali pertinenze dell'abitazione principale box, cantine, magazzini, e simili che servano l'abitazione stessa ancorche' non confinanti con la stessa); aliquota pari al 5,75 per mille per ogni altra tipologia d'immobile; di applicare la misura della detrazione d'imposta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, nell'importo di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). 00A7952;
(Bolzano) Il comune di GARGAZZONE (GARGAZON) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Gargazzone ai sensi delle relative vigenti disposizioni con l'unica aliquota del quattro per mille; 2. di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di L. 1.200.000; (Omissis). 00A7953;
(Forli' - Cesena) Il comune di GATTEO (provincia di Forli' - Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per i motivi illustrati in premessa, per l'anno 2000 ai fini dell'applicazione sul territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote: - aliquota ridotta pari al cinque per mille. Per le unita' destinate ad abitazione principale, nonche' per le unita' immobiliari ad essa equiparate per legge o disposizione regolamentare e relative pertinenze: - aliquota ordinaria pari al sei virgola sei per mille. Per tutti gli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota ridotta o maggiorata; 2. di approvare per l'anno 2000 la detrazione d'imposta per abitazione principale fino a lire 200.000, da applicare secondo le disposizioni di legge nonche' le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 dell'art. 16 del gia' citato regolamento comunale; 3. di aumentare a L. 400.000 per l'anno 2000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 504/1992 in relazione alle seguenti particolari situazioni di carattere sociale: persone sole o nuclei familiari di due o piu' persone i cui componenti abbiano tutti un'eta' non inferiore a sessantacinque anni in possesso, quale sola fonte di reddito, oltre all'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione, la pensione fino a L. 12.000.000 annue lorde se solo; la pensione fino a L. 20.000.000 annue lorde se in coppia piu' L. 1.600.000 per ogni ulteriore anziano facente parte del nucleo; 4. ai fini della ulteriore detrazione di cui sopra per la situazione reddituale si fa riferimento al reddito percepito nell'anno precedente a quello di imposizione I.C.I. Si stabilisce altresi' che ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione dovra', a norma di legge, presentare richiesta su apposito modulo predisposto dal comune entro il 30 giugno 2000 allegando alla richiesta una autocertificazione in cui si dichiarino che tutti i componenti del nucleo familiare sono in possesso dei requisiti; (Omissis). 00A7954;
(Roma) Il comune di GAVIGNANO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili deliberate con atto consiliare 27 febbraio 1999 n. 7 che di seguito si riportano: 1. ordinaria: 7 per mille; 2. abitazione principale: 6 per mille; 3. abitazione principale anziani o disabili art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662: 6 per mille; 4. abitazione principale anziani o disabili art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556: 6 per mille; 5. alloggi non locati: 7 per mille; confermare, altresi', la riduzione della prima casa nella misura di L. 200.000 per anno solare. (Omissis). 00A7955;
(Cuneo) Il comune di GENOLA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che verra' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni. (Omissis). 00A7956;
(Torino) Il comune di GIAGLIONE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari, confermando in lire 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; (Omissis). 00A7957;
(Perugia) Il comune di GIANO dell'UMBRIA (provincia di Perugia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. con decorrenza 1 gennaio 2000: a) aliquota fissa del 6 per mille per tutti gli immobili, con esclusione di quelli al successivo punto b); b) aliquota fissa del 7 per mille per gli alloggi non locati, posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di stabilire in L. 200.000, la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare. (Omissis). 00A7958;
(Ragusa) Il comune di GIARRATANA (provincia di Ragusa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 1. abitazioni principali: 4 per mille; 2. altri fabbricati: 6 per mille; confermare l'aliquota I.C.I. nella misura dell'1 per mille a favore di quei proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili e di interesse storico, ovvero volti a realizzare autorimesse o posti auto, a condizione che gli immobili stessi ricadano nel centro storico, in conformita' alla normativa prevista all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; (Omissis); procedere, (Omissis), alla riscossione diretta dell'I.C.I. avvalendosi, per quanto attiene alla stampa, la distribuzione dei bollettini di versamento, l'accettazione dei versamenti del servizio postale secondo apposita convenzione che la giunta municipale provvedera' ad approvare per la disciplina dei rapporti all'uopo intercorrenti fra il comune e l'Ente poste italiane. (Omissis). 00A7959;
(Torino) Il comune di GIAVENO (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare, conformemente a quanto proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 21 del 31 gennaio 2000, la seguente aliquota relativa all'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000: 4,9 per mille generalizzata ed indifferenziata nei confronti dell'universalita' dei soggetti passivi d'imposta; 2. determinare che all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 00A7960;
(Salerno) Il comune di GIOI (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: a) nel 5 per mille per la prima casa; b) nel 6 per mille per la seconda casa; di fissare in L. 200.000 la detrazione per la prima casa; (Omissis). 00A7961;
(Milano) Il comune di GIUSSANO (provincia di Milano) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5,2 per mille, confermando l'aliquota gia' applicata per l'anno 1999; 2. di approvare l'applicazione delle seguenti aliquote differenziate, relativamente agli immobili destinati ad abitazione e non locati: quattro per mille per gli immobili i cui proprietari concordano affitti convenzionati nei limiti stabiliti dagli accordi comuni /proprietari/inquilini; sei per mille relativamente agli immobili sfitti destinati ad abitazione i cui proprietari non si rendono disponibili all'affitto convenzionato, ad esclusione degli immobili merce per i quali si applichera' l'aliquota ordinaria del 5,2 per mille; 3. di confermare la misura della detrazione per la prima abitazione nell'importo di L. 200.000 annue rapportate al periodo di possesso nell'anno 2000, considerate le rendite catastali gia' a tate in ragione del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996; 4. di prevedere, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, le seguenti ipotesi di maggiori detrazioni sull'abitazione principale o applicazione di detrazioni facoltative: a) nel caso in cui un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap grave, attestato dagli uffici competenti, i soggetti passivi I.C.I. con redditi familiari inferiori ai 20 milioni annui, aumentati di 6 milioni per ogni familiare a carico, applicheranno una detrazione per prima abitazione pari a L. 350.000; b) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. L'applicazione della detrazione avverra' in questo caso in misura uguale all'importo stabilito per le abitazioni principali (L. 200.000.); 5. di applicare le ipotesi agevolative previste dal vigente Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili (adottato con deliberazione n. 90 del 23 novembre 1998 ed entrato in vigore dal 1 gennaio 199 9) nella precisazione che l'applicabilita' delle detrazioni o maggiori detrazioni per l'anno 2000 per le motivazioni di cui ai precedenti punti a) e b) o le agevolazioni previste dal suddetto regolamento sono subordinate alla presentazione di apposita comunicazione preventiva indirizzata al Sindaco entro il 30 maggio 2000 dichiarando le condizioni che ne consentono l'applicazione. Il comune provvedera' a disporre i necessari accertamenti, ove ritenuto opportuno; (Omissis). 00A7962;
(Matera) Il comune di GORGOGLIONE (provincia di Matera) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' pari a L. 200.000. (Omissis). 00A7963;
(Viterbo) Il comune di GRADOLI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: a) abitazione principale aliquota del 5,5 per mille detrazione L. 200.000; b) tutto il resto aliquota 6,5 per mille. (Omissis). 00A7964;
(Bologna) Il comune di GRANAGLIONE (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille; 2. dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e', ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 662/1996, stabilita in L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A7965;
(Como) Il comune di GRIANTE (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). per tutte le tipologie: 6 per mille; riduzione di imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 4,5 per mille; detrazione L. 200.000. (Omissis). 00A7966;
(Alessandria) Il comune di GROGNARDO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 17 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare nel sei per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000; dare atto che non vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unita' immobiliari. (Omissis). 00A7967;
(Bergamo) Il comune di GROMO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille, aliquota che verra' ridotta al 6 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le loro pertinenze; la detrazione per l'abitazione principale e pertinenze e' stabilita in L. 230.000; 2. l'aliquota ordinaria e' ridotta al 6 per mille nel caso di unita' immobiliari e loro pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale. (Omissis). 00A7968;
(Torino) Il comune di GROSCAVALLO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire al 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nonche' la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A7969;
(Cremona) Il comune di GRUMELLO CREMONESE ed UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile; (Omissis). 00A7970;
(Campobasso) Il comune di GUARDAREGIA (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, in misura ridotta, pari al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi della legge n. 556/1996 sopracitata; 2. di confermare per tutti gli altri casi l'aliquota ordinaria, nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 00A7971;
(Modena) Il comune di GUIGLIA (provincia di Modena) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno 1999 con delibera di c.c. n. 13/1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge 662/1996; 2. di stabilire pertanto che le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2000 sono le seguenti: aliquota base immobili: 5,8 per mille; detrazione abitazione principale: L. 250.000; aliquota per abitazioni non locate: 6,8 per mille; aliquota aree fabbricabili: 6,8 per mille. (Omissis). 00A7972;
(Cuneo) Il comune di IGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). cinque per mille per tutti gli immobili; di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (prima casa); (Omissis). 00A7973;
(Imperia) Il comune di IMPERIA ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota del 5,5 per mille e che la detrazione I.C.I. relativa alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale sia solo ed esclusivamente quella stabilita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, ovvero L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni previste (dandosi pertanto atto che le maggiori detrazioni previste dalle deliberazioni di cui in premessa non trovano applicazione per l'anno 2000). di considerare anche per l'anno 2000 quale abitazione principale l'unita' immobiliare possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; (Omissis). l'aliquota del 7 per mille per tutti gli altri casi; (Omissis). 00A7974;
(Brescia) Il comune di IRMA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2000, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'Imposta comunale sugli immobili in L. 200.000 indistintamente per tutte le abitazioni principali occupate dal soggetto passivo nel rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della Legge n. 662/1996; (Omissis). 00A7975;
(Alessandria) Il comune di ISOLA SANT'ANTONIO (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 6 per mille. (Omissis). 00A7976;
(Brescia) Il comune di ISORELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicabile in questo comune nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 00A7977;
(Cuneo) Il comune di LAGNASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare per l'anno 2000, le tariffe e le aliquote indicate nel prospetto allegato alla presente ed in particolare l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2000 nella misura del 4,5 per mille. (Omissis). 00A7978;
(Bolzano) Il comune di LANA (provincia di Bolzano) ha adottato, il 30 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili con decorrenza dall'anno 2000 e fino a diversa regolamentazione come segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge: a) abitazione principale: 4 per mille; b) tutti i rimanenti immobili: 4,2 per mille; 2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 2000 fino a diversa regolamentazione come segue: a) per tutte le abitazioni principali: L. 800.000. 3. di integrare il comma 2, dell'articolo 2 del regolamento approvato con propria delibera n. 67 dei 17 dicembre 1998 (estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali) con la seguente frase riportata in scrittura corsiva: ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 300 metri. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite piu' unita' immobiliari di pertinenza, il beneficio del presente articolo e' esteso ad un'unica unita' immobiliare di pertinenza.º (Omissis). 00A7979;
(Sondrio) Il comune di LANZADA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale; di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; (Omissis). 00A7980;
(Avellino) Il comune di LAPIO (provincia di Avellino) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, in misura unica per tutto il territorio comunale; di non applicare alcuna agevolazione o riduzione rientrante nella facolta' di statuizione del comune; (Omissis). 00A7981;
(Como) Il comune di LASNIGO (provincia di Como) ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille, per tutti i casi diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di fissare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3. di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi e' stata prevista in L. 200.000. (Omissis). 00A7982;
(Udine) Il comune di LAUCO (provincia di Udine) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 00A7983;
(Milano) Il comune di LAZZATE (provincia di Milano) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 una unica aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille; 2. richiamato altresi', il disposto dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, il quale prevede che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' pari a L. 200.000; (Omissis). 00A7984;
(L'Aquila) Il comune di LECCE nei MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 6. di confermare per l'anno 2000 le tariffe I.C.I. al 6 per mille per i fabbricati e al 4 per mille per le aree fabbricabili, confermando la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000; (Omissis). 00A7985;
(Como) Il comune di LENNO (provincia di Como) ha adottato, il 30 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: per tutte le tipologie di immobili: aliquota 5 per mille; di determinare, per l'anno 2000 le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: tipologia degli immobili nonche' categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale: unita' immobiliari adibite a ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti; detrazioni d'imposta: L. 230.000; (Omissis). 00A7986;
(Brescia) Il comune di LENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 14 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,5 per mille; 2. di confermare altresi' la detrazione sull'abitazione principale in L. 200.000 annue; (Omissis). 00A7987;
(Belluno) Il comune di LIMANA (provincia di Belluno) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'I.C.I. le seguenti aliquote per l'Imposta Comunale sugli immobili: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota per abitazione principale: 4 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2000 la seguente detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000; 3. di considerare per l'anno 2000, ai fini dell'applicazione dell'imposta, quali abitazioni principali le seguenti unita' immobiliari: le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione; le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; (Omissis). 00A7988;
(Cuneo) Il comune di LIMONE PIEMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che l'aliquota dell'I.C.I. in questo Comune con effetto dal 1 gennaio 2000 sara' applicata nelle seguenti misure: a) aliquota da applicare alle unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale: 4 per mille; b) aliquota da applicare a tutte le rimanenti unita' immobiliari: 5,7 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte sino a concorrenza del suo ammontare L. 250.000 per gli immobili ubicati nel centro abitato di maggior pregio (fascia "A"), L. 300.000 per quelli ubicati nella zona semiperiferica di medio pregio (fascia "B") e L. 350.000 per quelli ubicati nelle restanti parti del territorio (fascia "C"). (Omissis). 00A7989;
(Milano) Il comune di LISCATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota comunale I.C.I. che sara' applicata in questo Comune nella misura del: 4,8 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze con detrazione di L. 250.000; 5,3 per mille per gli altri fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili. (Omissis). 00A7990;
(Sondrio) Il comune di LIVIGNO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 24 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare nelle seguenti misure l'aliquota e la detrazione per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'Imposta comunale sugli Immobili da applicare per il 2000: a) aliquota 4,5 per mille per mille; b) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 500.000. (Omissis). 00A7991;
(Belluno) Il comune di LONGARONE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di elevare a L. 250.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che non risulti locata; 4. di fissare nella misura del quattro per mille, e per la durata di tre anni, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili a favore di proprietari che eseguano gli interventi previsti dal comma 5, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; (Omissis). 00A7992;
(Vicenza) Il comune di LUGO di VICENZA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: a) 5 per mille sull'abitazione e relative pertinenze utilizzate a titolo principale nei seguenti casi: abitazione di proprieta' del soggetto passivo; abitazione utilizzata dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata; alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; 5,5 per mille su tutti gli altri immobili che non rientrano nei casi sopracitati; 2. di dare atto che per l'anno 2000 la detrazione per abitazione principale e' fissata in L. 200.000 annue da applicarsi nei casi specificati al precedente punto 1 lettera a). (Omissis). 00A7993;
(Como) Il comune di LURAGO d'ERBA (provincia di Como) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per l'anno 2000 la detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A7994;
(Torino) Il comune di LUSERNA SAN GIOVANNI (provincia di Torino) ha adottato, il 17 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di confermare, per l'anno 2000, per le abitazioni principali, la detrazione dell'imposta a L. 250.000; (Omissis). 00A7995;
(Varese) Il comune di MACCAGNO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali; aliquota del 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili soggetti all'imposta; riduzione del 50% per i fabbricanti dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati. Detrazione per abitazione principale L. 200.000.. (Omissis). 00A8008;
(Milano) Il comune di MACHERIO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. cosi' come sotto precisate: 4,5 per mille gli immobili destinati alla sola abitazione principale. Si intendono escluse tutte le altre unita' immobiliari, qualora le stesse siano distintamente iscritte nel catasto edilizio urbano, comprese quelle comunemente denominate pertinenze; a tutte le unita' immobiliari indicate nel presente periodo si applica l'aliquota ordinaria prevista dal punto che segue; 5 per mille per tutti gli altri immobili, ivi compresi terreni ed aree edificabili; 2) di confermare in L. 200.000 la detrazione spettante ai soli immobili destinati ad abitazione principale e fino a concorrenza dell'imposta dovuta esclusivamente per questi immobili. Qualora la detrazione d'imposta non si consumi integralmente nell'imposta relativa all'immobile adibito ad abitazione principale, l'eventuale eccedenza non puo' essere utilizzata in deduzione per il pagamento dell'imposta relativo alle altre unita' eventualmente possedute. (Omissis). 00A8009;
(Bolzano) Il comune di MAGRE' all'ADIGE (MARGREID) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ordinaria per l'I.C.I., da applicare nell'anno 2000 in questo comune, nella misura del 5,5 per mille 2. di stabilire un'aliquota ridotta per l'I.C.I., da applicare nell'anno 2000 in questo comune, nella misura del 4 per mille, limitatamente alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte del possessore ovvero a quelle concesse in affitto o in comodato a soggetti che ne fanno tale uso; 3. di determinare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in L. 700.000, e limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, i quali ci abbiano stabilito la propria residenza, nonche' alle unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come abitazione principale, come indicato rispettivamente ai commi 1 e 3 dell'art. 3, del regolamento I.C.I. approvato con delibera consiliare n. 2 del 6 febbraio 1999. (Omissis). 00A8010;
(Como) Il comune di MAGREGLIO (provincia di Como) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare in attuazione dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 in misura pari al 5 per mille, cosi' come stabilito negli ultimi esercizi finanziari; 2 Determinare la detrazione d'imposta di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). 00A8011;
(Ancona) Il comune di MAIOLATI SPONTINI (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota del 5,4 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario o soggetto passivo. Si considera abitazione principale anche una delle pertinenze anche se classata in categoria diversa dalle abitazioni e con attribuzione di autonoma rendita. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina. Si considerano inoltre abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al sesto grado di parentela. di determinare l'aliquota del 6,5 per mille su tutte le altre unita' immobiliari e sulle aree fabbricabili; la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' di L. 200.000. (Omissis). 00A8012;
(Cremona) Il comune di MALAGNINO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 4 per mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta; (Omissis). 00A8013;
(Reggio Calabria) Il comune di MAMMOLA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare per l'anno 2000, l'aliquota del 4 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) salvo eventuali determinazioni del consiglio comunale. (Omissis). 00A8014;
(Novara) Il comune di MARANO TICINO (provincia di Novara) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota per l'anno 2000 da applicare in misura unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille e nella misura del 7 per mille per le aree edificabili. 2. di confermare in L. 500.000 la detrazione d'imposta prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 00A8015;
(Caltanissetta) Il comune di MARIANOPOLI (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 2 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille con una detrazione di L. 200.000. (Omissis). 00A8016;
(Ascoli Piceno) Il comune di MASSA FERMANA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille b) aliquota per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico: 3,5 per mille. L'aliquota agevolata prevista al punto b) e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto e detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori. Detrazione per le abitazioni principali: L. 200.000. (Omissis). 00A8017;
(Brescia) Il comune di MAZZANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 00A8018;
(Benevento) Il comune di MELIZZANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 7 per mille; precisare che, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, venga detratta la somma di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 662 del 23 dicembre 1996. (Omissis). 00A8019;
(Forli' - Cesena) Il comune di MERCATO SARACENO (provincia di Forli' - Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille, nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali, nella misura del 5,5 per mille per i garage categoria C/6, trattandosi di immobili diversi da abitazione, con esclusione di quelli non adibiti al servizio di proprie abitazioni, e con la detrazione per le abitazioni principali nella misura di L. 220.000 secondo quanto consentito dalle leggi e nella misura del 4 per mille per i nuovi insediamenti produttivi artigianali ed industriali. (Omissis). 00A8020;
(Trento) Il comune di MEZZOLOMBARDO (provincia di Trento) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per tutti gli immobili, salvo l'applicazione della aliquota pari al 5 per mille per le unita' immobiliari non destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, che risultino agibili, abitabili, non locate e che appartengano alla seguente categoria catastale: categoria A, con esclusione della categoria A10 (ufficio e studi privati); 2. di stabilire per il 2000 l'aliquota I.C.I. agevolata all'1 per mille nei casi e con i criteri previsti dall'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., come modificato nella presente seduta con deliberazione del consiglio comunale n. 44 di data odierna; 3. per l'anno 2000 sono stabilite le seguenti detrazioni d'imposta: a) la detrazione spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili e' fissata in L. 250.000 per tutti gli aventi diritto, salvo quanto previsto al successivo punto b). La presente detrazione non viene applicata alle fattispecie previste dall'art. 3, comma 55, p. 4 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vale a dire alle unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa e adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e a quelle regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari; b) la detrazione spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili e' fissata in L. 320.000 nelle seguenti situazioni: b 1) per i proprietari od usufruttuari di unica abitazione, comprensiva di eventuale pertinenza (classificata in categorie catastali C2 - C6 - C 7), destinata a propria residenza, a condizione che tutti i componenti del nucleo familiare non siano titolari di altri redditi se non quelli derivanti da pensione sociale; b 2) per i proprietari od usufruttuari di unica abitazione, comprensiva di eventuale pertinenza (categorie catastali C2 - C6 - C 7), destinata a propria residenza, a condizione che gli stessi ed i componenti del nucleo familiare non siano titolari di altri redditi da terreni o fabbricati e che il reddito familiare imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare non superi i seguenti importi: nucleo familiare composto da 1 persona L. 15.984.000 nucleo familiare composto da 2 persone L. 18.144.000 nucleo familiare composto da 3 persone L. 19.824.000 nucleo familiare composto da 4 persone L. 21.504.000 nucleo familiare composto da 5 persone L. 23.184.000 nucleo familiare composto da 6 o piu' pers. L. 24.864.000 L'ammontare del reddito ai fini IRPEF e' desunto dai modelli 101 o 730 o 740 che i contribuenti sono tenuti ad esibire. 4. di precisare che le modalita' di applicazione della detrazione di cui al punto 3) sono disciplinate dall'art. 2 bis del regolamento comunale in materia I.C.I., come specificato in premessa; 5. di stabilire le seguenti modalita' di applicazione dell'agevolazione di cui al punto 3) lett. b): l'aumento della detrazione viene applicato dal contribuente che ne abbia diritto al momento del pagamento dell'imposta; il funzionario responsabile della gestione dell'I.C.I., in sede di verifica dei versamenti, puo' richiedere agli interessati la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per l'aumento della detrazione; qualora tali documenti non vengano presentati entro il termine di venti giorni, il contribuente perde il diritto all'agevolazione e si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2, dell'art. 14, del decreto legislativo n. 504/1992; le stesse sanzioni si applicano ai contribuenti che, in base alla documentazione presentata, non risultino in possesso dei requisiti dichiarati; 6. di stabilire che i proprietari o usufruttuari di unita' immobiliari non locate, che siano anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, usufruiscono delle detrazioni previste per l'abitazione principale di cui al punto 3); 7. di stabilire per l'anno 2000 la sanzione dovuta per omessa dichiarazione di variazione nel 100% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000, secondo i criteri disposti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 e s.m.; 8. di dare atto che per le altre esenzioni ed agevolazioni dell'imposta si rinvia al regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., come modificato in seduta odierna con deliberazione del consiglio comunale n. 44; 9. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, diverra' esecutiva ad avvenuta pubblicazione, al sensi dell'art. 54, comma 2, della legge regionale 1/1993 e s.m.; 10. di dare evidenza. ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi: opposizione alla giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52, comma 13, della legge regionale 1/1993 e s.m.; ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2, lett. b), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. (Omissis). 00A8021;
(Milano) Il comune di MILANO ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria del 5 per mille ai fini dell'ICI; b) di determinare l'ulteriore aliquota del 4 per mille per: i soggetti che realizzano interventi di recupero di immobili residenziali inabitabili ovvero di immobili di interesse artistico/architettonico siti nel centro storico e sottoposti a vincolo di tutela monumentale dalla Sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici; i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'accordo locale per la citta' di Milano stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, n. 431/1998; c) di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale dovuta per l'anno 2000 dai proprietari o titolari di altri diritti reali purche' sussistano congiuntamente le sottoindicate condizioni: che i soggetti passivi siano pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento per almeno sei mesi nell'anno 1999, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' per almeno sei mesi nell'anno 1999, lavoratori a lavoro interinale e part-time; che il reddito annuale dichiarato ai fini IRPEF relativo all'anno 1999 non superi L. 21.000.000 per l'intero nucleo familiare, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; d) di escludere dalla maggior detrazione di L. 300.000 i proprietari o i titolari di altri diritti reali qualora anche uno soltanto dei componenti del nucleo familiare vanti identici diritti su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale, con esclusione dal predetto calcolo del box di pertinenza dell'abitazione principale e/o di eventuali quote condominiali; e) di escludere dalla maggior detrazione di L. 300.000 tutte le unita' immobiliari classificate o classificabili in catasto come A/1 (abitazioni signorili), A/7 o A/8 (abitazioni in ville o villini), A/9 (castelli., palazzi di eminenti pregi artistici o storici); f) di fissare al 30 giugno 2000 il termine ultimo entro il quale i soggetti aventi diritto alla maggior detrazione di L. 300.000 ne dovranno dare comunicazione all'amministrazione comunale per le verifiche del caso. (Omissis). 00A8022;
(Caltanissetta) Il comune di MILENA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 7 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) stabilire per l'anno 2000 l'aliquota del 5,5, per mille dell'imposta comunale sugli immobili; 2) operare la detrazione dell'importo di L. 200.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale; 3) operare alle persone fisiche con eta' superiore a sessantatre anni, aventi reddito non superiore a L. 9.000.000, derivante da pensione ed altri assoggettabili all'IRPEF, la detrazione per abitazione principale di L. 400.000, considerata l'irrilevanza del minor gettito. (Omissis). 00A8023;
(Alessandria) Il comune di MIRABELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; aliquota ordinaria: aliquote 6 per mille; abitazione principale: aliquote 5 per mille; edifici non locati o sfitti (si considerano quegli immobili che, seppur idonei all'uso, sono sottratti volontariamente alla locazione): aliquote 6,5 per mille; immobili tenuti a disposizione (sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenze secondarie): aliquote 6 per mille; aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di nuovi stabilimenti produttivi (industriali o artigianali): aliquote 1 per mille; aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: aliquote 2 per mille. Tali aliquote agevolate sono applicate limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inzio dei lavori. Di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: abitazione principale detrazione d'imposta L. 200.000. (Omissis). 00A8024;
(Venezia) Il comune di MIRANO (provincia di Venezia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, per l'anno 2000 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota ridotta per abitazione principale 5 per mille. L'aliquota si applica unicamente alle abitazioni principali, come definite dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e dagli artt. 3 e 5 bis del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; aliquota ridotta per abitazioni locate ai sensi della legge n. 431/1998 4 per mille. Si applica alle abitazioni residenziali locate ai sensi della legge 431/1998, come previsto dall'art. 2, comma 4 della medesima legge; aliquota maggiorata per abitazioni sfitte 7 per mille. Si applica alle abitazioni residenziali sfitte, con le modalita' previste dall'art. 3, comma 9, del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 2) di stabilire in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale, applicabile secondo le modalita' previste dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 504/1992, e dagli artt. 3 e 5 bis del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 3) di elevare a L. 300.000 la detrazione per abitazione principale, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, nei seguenti casi di particolare disagio economico e sociale, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreo legislativo 504/1992: a) Invalidi: qualora nel nucleo familiare vi sia una persona convivente con grado di invalidita' non inferiore al 74% come risulta dal certificato di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, sempre che il reddito familiare convenzionale annuo non sia superiore a L. 22.040.000 (limite stabilito dalla delibera di giunta regionale n. 344 del 9 febbraio 1999 ai fini della legge regionale n. 10 del 2 aprile 199 6). Il reddito familiare convenzionale si determina applicando sul reale reddito complessivo del nucleo familiare, al netto dell'assegno di accompagnamento, una detrazione di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico; qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiori a due, il reddito complessivo annuo del nucleo e' ridotto di L. 1.000.000 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di L. 6.000.000. La riduzione non si applica per i figli a carico ai quali si applica la riduzione prevista dall'articolo 21, della legge 5 agosto 1978, n. 457. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico e dopo la detrazione per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%. b) Minimo vitale: qualora il reddito del nucleo familiare sia pari o inferiore ai valori del reddito annuale di cui alla tabella A allegata alla precedente deliberazione consiglio comunale n. 49, del 29 marzo 1999, che verra' adeguata agli indici ISTAT con successivo provvedimento; Sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari. del gruppo A classificate: A/1, A/7, A/8 e A/9; 4) di porre a carico dei contribuenti che intendono avvalersi delle maggiori detrazioni di cui al punto 3), i seguenti obblighi: indicazione nell'apposito spazio del bollettino di versamento, detrazione per abitazione principale, della maggior detrazione; presentazione di apposita richiesta, sotto forma di autocertificazione, attestante la posizione, sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare, nei riguardi dei diritti reali sull'unita' adibita a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 1999; tale dichiarazione dovra' essere presentata, a pena di decadenza, entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 1999; 5) di dare atto che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare residenziale posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. (Omissis). 00A8025;
(Lecco) Il comune di MISSAGLIA (provincia di Lecco) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,8 per mille, dando atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ammonta a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8026;
(Bergamo) Il comune di MOIO de' CALVI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille; (Omissis). 00A8027;
(Asti) Il comune di MONCUCCO TORINESE (provincia di Asti) ha adottato, il 20 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000 e' determinata nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili: abitazione principale e sue pertinenze: aliquota pari al 6 per mille; altro: aliquota pari al 7 per mille. (Omissis). 00A8028;
(Matera) Il comune di MONTALBANO JONICO (provincia di Matera) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I. per il 2000: a) aliquota unica: 6 per mille; b) detrazione per abitazione principale: L. 300.000 se ricadente nel centro storico, delimitato come zona A nel piano regolatore; L. 210.000 per tutte le altre abitazioni principali. (Omissis). 00A8029; |
| (Pistoia) Il comune di MONTALE (provincia di Pistoia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) determinare, a norma dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996, art. 3, com-ma 53, nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000; 2) determinare altresi', avvalendosi della possibilita' offerta dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 662/1996, l'aliquota dell'I.C.I. sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura ridotta del 4,8 per mille (riduzione del 31,42% sull'aliquota ordinaria); 3) elevare infine la detrazione d'imposta, fissata a L. 200.000 in via ordinaria, a L. 320.000 per i soggetti che versano nelle seguenti condizioni di particolare disagio economico e sociale: reddito complessivo non superiore ai fini IRPEF, con riferimento all'anno 1999 e derivante unicamente da pensione, di: L. 10.000.000 se trattasi di nucleo familiare composto da un solo componente; L. 18.000.000 se trattasi di nucleo familiare composto da piu' componenti. Nel reddito complessivo di cui sopra, costituito dalla somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, non saranno computati e quindi non saranno ostativi alla concessione della riduzione: a) eventuali redditi esenti da IRPEF; b) il reddito derivante dal possesso della sola casa di abitazione, fatta eccezione per gli immobili classificati in categoria A1, A7, A8, e A9; c) l'eventuale reddito derivante dal possesso di altre unita' immobiliari diverse dalla casa di abitazione fino ad un importo di L. 300.000; 4) stabilire che coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione di cui al punto precedente per l'anno 2000, dovranno inoltrare domanda entro il 31 maggio 2000; (Omissis). 00A8030;
(Cosenza) Il comune di MONTALTO UFFUGO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per come appresso le aliquote, riduzioni e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: aliquote: a) prima unita' immobiliare adibita ad abitazione 5 per mille; b) unita' immobiliare in uso agli scendenti o ai discendenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) 5 per mille; c) seconde unita' immobiliari 6 per mille; d) terreni edificabili 6 per mille; riduzioni d'imposta: per l'anno 2000 non sono ammesse riduzioni d'imposta; detrazioni: a) prima unita' immobiliare adibita ad abitazione L. 250.000; b) unita' immobiliare in uso agli scendenti o discendenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) come da prescrizioni successive L. 250.000 c) altri cespiti L. 0; prescrizioni: l'applicazione dell'aliquota del 5 per mille e la riduzione di L. 250.000 (previste per le unita' immobiliari occupate da ascendenti o discendenti di primo grado) sono subordinate alla dimostrazione che coloro i quali godono dell'uso siano anche titolari delle utenze di energia elettrica, raccolta dei rifiuti ed erogazione dell'acqua. (Omissis). 00A8031;
(Cuneo) Il comune di MONTANERA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per quanto concerne il 2000, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni; 2. (omissis); 3. di dare atto che le pertinenze della prima abitazione verranno prese in considerazione ai fini dell'applicazione della detrazione. (Omissis). 00A8032;
(Ascoli Piceno) Il comune di MONTE RINALDO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare, per l'anno 2000, nel territorio del comune di Monte Rinaldo. La detrazione dall'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A8033;
(Ancona) Il comune di MONTE ROBERTO (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, (omissis), in ordine all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, quanto segue: conferma dell'aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutte le tipologie degli immobili; conferma della detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali dei soggetti passivi in L. 210.000. Inclusione tra gli aventi diritto alla detrazione di cui sopra, delle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis). 00A8034;
(Alessandria) Il comune di MONTECASTELLO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Estratto della deliberazione adottata dal comune di Montecastello (provincia di Alessandria) in materia di aliquota I.C.I. Per l'anno di imposta 2000. (Omissis). 1. di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2000 l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale ed il 7 per mille per le abitazioni locate e per abitazioni non locate. Le detrazioni sono quelle di legge. 2. di dare atto che il consiglio comunale non ha adottato per l'I.C.I. alcun regolamento. (Omissis). 00A8035;
(Salerno) Il comune di MONTECORVINO ROVELLA (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) In applicazione dell'art. 3, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di stabilire l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2000 cosi' come per il decorso esercizio finanziario ovvero: a) abitazione principale e pertinenze: 5 per mille; b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: sei per mille; (Omissis). 00A8036;
(Ascoli Piceno) Il comune di MONTEDINOVE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, giusta delibera di consiglio comunale n. 9 del 10 marzo 1999. (Omissis). 00A8037;
(Ascoli Piceno) Il comune di MONTEGIORGIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) (Omissis); 2) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: aliquota base 5 per mille; aliquota applicata alle case non abitate 7 per mille; detrazione prima casa L. 250.000. (Omissis). 00A8038;
(Avellino) Il comune di MONTELLA (provincia di Avellino) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure: 5 per mille aliquota generale; 5,25 per mille seconda casa non concessa in fitto; 4,5 per mille prima casa e seconda casa concessa in fitto; 4,25 per mille prima ed unica casa di proprieta' di anziani che godono di redditi derivanti da sola pensione sociale. 2. di mantenere, altresi', ferma la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A8039;
(Campobasso) Il comune di MONTEMITRO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille. 2) di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 00A8040;
(Rieti) Il comune di MONTENERO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille da applicare a tutti gli immobili (fabbricati ed aree). 3. di confermare per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione a favore dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. 4. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 5. di avvalersi della facolta' di deliberare aliquote agevolate per proprietari che eseguono interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili, o di interesse artistico, o architettonico, o per l'utilizzo di sottotetti, o che realizzano autorimesse o posti auto. (Omissis). 00A8041;
(Chieti) Il comune di MONTENERODOMO (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. stabilire la conferma nel bilancio di previsione 2000 delle seguenti aliquote e tariffe: aliquota I.C.I. unica del 5 per mille. (Omissis). 00A8042;
(Chieti) Il comune di MONTEODORISIO (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, per gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio del comune di Monteodorisio, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille. (Omissis). 00A8044;
(Ancona) Il comune di MONTERADO (provincia di Ancona) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di approvare, con decorrenza 1 gennaio 2000, l'applicazione alla base imponibile relativa all'imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote: aliquota unica generale del 6,4 per mille; aliquota ridotta al 4 per mille esclusivamente per le aziende artigianali, industriali e commerciali, purche' di nuova sostituzione, operanti nel territorio comunale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di inizio dell'attivita'. (Omissis). 00A8045;
(Pordenone) Il comune di MONTEREALE VALCELLINA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2000, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili; abitazione principale ed equiparanti 4,5 per mille; altri fabbricati ed aree fabbricabili 5 per mille; 2. di fissare in L. 260.000 la detrazione dall'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente; 3. di rinviare al regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. per quanto non specificato nel presente atto (esenzioni, agevolazioni, riduzioni, ecc.) (Omissis). 00A8046;
(La Spezia) Il comune di MONTEROSSO al MARE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) e' confermato nella misura del 5,8 per mille l'aliquota dell'imposta Comunale sugli Immobili relativa all'anno 2000 per la generalita' degli immobili ubicati nel territorio comunale; b) e' confermato per l'anno 2000 nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'Imposta dovuta dalle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate, con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; c) e' confermato per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale propria. (Omissis). 00A8047;
(Lecco) Il comune di MONTEVECCHIA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille indistintamente per tutti gli immobili; di determinare in L. 250.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8048;
(Lecco) Il comune di MONTICELLO BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (Omissis); 2. di diminuire l'aliquota I.C.I. per I'anno 2000 nella misura dello 0,1 per mille e precisamente dal 4,6 per mille al 4,5 per mille per le seguenti categorie di immobili: a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Monticello Brianza; b) unita' immobiliari possedute a titolo di' proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; c) unita' immobiliari date in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa dall'avo/a al/la nipote o viceversa, al coniuge ancorche' separato o divorziato e da questi utilizzate come dimora abituale e continuativa se residenti nel comune di Monticello Brianza, a condizione che presentino apposita dichiarazione all'Ufficio tributi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. d) unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale continuativa, a condizione che presentino apposita autocertificazione entro il 30 giugno di ogni anno; 3. di stabilire I'aliquota I.C.I. per I'anno 2000 nella misura del 7 per mille, per le aree fabbricabili come definite nell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997; 4. di stabilire I'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille per le seguenti categorie di immobili: a) unita' immobiliari adibite a civile abitazione non costituenti abitazione principale del proprietario e non locate; b) unita' immobiliari appartenenti alla, categoria catastale C/1 (negozi) tenute a disposizione del proprietario e non locate; 5. di stabilire I'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 4,6 per mille per tutte lo altre categorie non comprese nei punti precedenti; 6. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta. Sono equiparate ad abitazione principale e quindi soggette alla detrazione di L. 200.000: a) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa, dall'avo/a al/la nipote o viceversa, al coniuge ancorche' separato o divorziato; b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; 7. riduzioni per fabbricati inagibili; a) (omissis); b) (omissis); c) (omissis; d) il comune inoltre stabilisce l'aliquota agevolata pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto non pertinenziali, oppure all'utilizzazione di sottotetti. L'agevolazione e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 00A8049;
(Brescia) Il comune di MONTIRONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8050;
(Roma) Il comune di MONTORIO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille; 2. di prendere e dare atto che la misura dell'imposta e' stata determinata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). 00A8051;
(Alessandria) Il comune di MORBELLO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota ridotta 5,5 per mille per le abitazioni principali e pertinenze di cui all'art. 8, comma 4, del regolamento comunale; aliquota ordinaria 6,5 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 00A8052;
(Cuneo) Il comune di MORETTA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare in ogni sua parte la relazione del sindaco e di ritenere la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 2. di confermare, per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). 00A8053;
(Frosinone) Il comune di MOROLO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) I.C.I. - L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) rimane invariata ed e' fissata, a decorrere dal 1 gennaio 2000, al 6 per mille (art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni) con detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). 00A8054;
(Cremona) Il comune di MOSCAZZANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 00A8055;
(Bergamo) Il comune di MOZZANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2000, nella misura unica del 5 per mille; 2. di tener conto, per la determinazione della base imponibile, di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 4. di stabilire che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 5. di stabilire che per le abitazioni principali si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 00A8056;
(Cagliari) Il comune di MURAVERA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: 1. di mantenere, per l'anno 2000, invariate le aliquote e detrazione per l'abitazione principale come stabilite per l'anno 1999: per abitazione principale: 5 per mille; per altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,8 per mille; 2. di stabilire la detrazione annua per l'abitazione principale in L. 200.000 (Omissis). 00A8057;
(Savona) Il comune di NASINO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti in comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale con relativi locali di sgombero, garage, magazzini di deposito, ecc.; 7 per mille per tutte le altre fattispecie (abitazioni secondarie, altri fabbricati, ecc.). (Omissis). 00A8058;
(Rieti) Il comune di NESPOLO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. per tutto il territorio comunale nella misura unica del 6 per mille; di stabilire in L. 200.000 annue la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo cosi' come stabilito dall'art. 3, comma 55, art. 2. (Omissis). 00A8059;
(Bari) Il comune di NOICATTARO (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota del 4,5 e detrazione di L. 500.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed occupate direttamente da persone fisiche, titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimo previdenziale INPS, che alla data del 1 gennaio 2000, abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' per gli uomini ed il cinquantacinquesimo anno di eta' per le donne, il cui reddito del proprio nucleo familiare sia costituito esclusivamente dai predetti emolumenti e da quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze annesse (garage, posto auto, cantine); aliquota agevolata speciale del 4,5 per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; aliquota speciale del 7 per gli immobili vuoti non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; aliquota del 5 per tutti gli altri immobili; (omissis); (omissis) abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di L. 200.000 (Omissis). (Omissis). 00A8060;
(Milano) Il comune di NOSATE (provincia di Milano) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che verra' applicata sul territorio comunale come segue: 6 per mille con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale; 6 per mille per tutte le altre categorie; 2. di stimare in base alle proiezioni ricavate dagli introiti relativi all'anno 1999, il gettito complessivo dell'Imposta, in L. 172.880.000, da iscrivere all'apposita risorsa del bilancio preventivo 2000. (Omissis). 00A8061;
(Siracusa) Il comune di NOTO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure e precisamente: a) 7 per mille - quale aliquota ordinaria da applicare sul valore di tutti gli immobili o aree soggette all'imposizione tributaria prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 ad eccezione di quanto stabilito al successivo punto b); b) 4,25 per mille - quale aliquota agevolata da calcolare sul valore delle abitazione principali intese nel senso voluto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Noto, degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, nonche' delle pertinenze all'abitazione principale come disciplinato con delibera consiliare n. 106 del 13 dicembre 1999; di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 58, comma 3, della legge n. 446/1997, in L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale per l'anno 2000. (Omissis). 00A8062;
(Biella) Il comune di OCCHIEPPO SUPERIORE (provincia di Biella) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 diversificandola, anche al fine di favorire la locazione, come segue: a) aliquota ordinaria 6 per mille; b) abitazione principale 5 per mille; c) alloggi non locati da piu' di un anno ed aree fabbricabili 7 per mille; 2. di stabilire la detrazione principale in L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, non operando altre detrazioni o riduzioni dell'imposta; 3. di regolamentare le seguenti situazioni particolari: considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per mille, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, senza l'estensione della detrazione; considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto. Verranno considerate pertinenze le unita' immobiliari censite catastalmente in categoria C/2 (depositi) e C/6 (autorimesse), in alternativa, e comunque la pertinenza con rendita catastale minore, in numero non superiore ad uno per ogni abitazione principale, indipendentemente dal requisito della contiguita' fisica; considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. (Omissis). 00A8063;
(Savona) Il comune di ONZO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille per le generalita' dei contribuenti; 2. non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia per quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta dell'abitazione principale, o di alloggi locati. (Omissis). 00A8064;
(L'Aquila) Il comune di ORTUCCHIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ordinaria al 5,5 per mille per l'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 2000; 2. di determinare al 7 per mille l'aliquota dei soli immobili diversi dalle abitazioni classificabili nella categoria D . (Omissis). 00A8065;
(Torino) Il comune di OSASIO (provincia di Torino) ha adottato, il 30 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota ordinaria del 6 per mille: per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e per tutte le unita' immobiliari possedute che non siano adibite ad abitazione principale; per l'abitazione principale (non estensibile alle sue pertinenze); per gli alloggi non locati; 2. di confermare la detrazione di L. 230.000, pari a euro 118,78, per la sola abitazione principale (non estensibile alle sue pertinenze); 3. di dare atto della riduzione del 50 per cento dell'imposta per i fabbricati non agibili, previa presentazione di autocertificazioni di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi della legge n. 15/1968, cosi' come previsto dall'art. 7 del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 4. di dare atto dell'applicabilita' della sola aliquota ridotta alle unita' immobiliari destinate ad uso abitativo, concesse in uso o comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale, sino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), al coniuge solo se separato o divorziato legalmente, agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati) cosi' come previsto dal regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). 00A8066;
(Lodi) Il comune di OSPEDALETTO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata in questo Comune per l'anno 2000 con l'aliquota differenziata e precisamente: 4 per mille per la prima casa; 5 per mille per tutti gli altri immobili, fermo restando particolari ed eventuali agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 300.000. (Omissis). 00A8067;
(Belluno) Il comune di OSPITALE di CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille; 2. di elevare a L. 350.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di fissare nella misura del quattro per mille, e per la durata di tre anni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili a favore di proprietari che eseguano gli interventi previsti dal comma 5, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. (Omissis). 00A8068;
(Milano) Il comune di PADERNO DUGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare e stabilire per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili relativamente all'anno 2000 le seguenti aliquote. 5 per mille per le unita' immobiliare adibite ad abitazione principale e box di pertinenza; 6,5 per mille per tutte le altre unita immobiliari e non; 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (con obbligo di dichiarazione di variazione da presentare entro il 30 giugno del 200 1); 2) di dare atto che daIl'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; 3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4) di applicare le disposizioni di cui ai punti precedenti anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER; 5) di confermare l'aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 sull'abitazione principale per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni: reddito totale annuo del nucleo familiare da lavoro dipendente o pensione non superiore L. 20.000.000 lordi + L. 3.000.000 per ogni componente familiare escluso il capofamiglia; possesso di un'unica unita immobiliare ad uso residenza propria. (Omissis). 00A8070;
(Salerno) Il comune di PAGANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6,5 per mille e nella misura ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale e per le relative unita immobiliari pertinenziali, ancorche' aventi rendita catastale autonoma , individuate ai sensi dell'art. 5 bis del Regolamento I.C.I.; di stabilire l'aliquota I.C.I. relativa alle unita immobiliari ad uso abitativo che non siano concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (circostanza da comunicare entro trenta giorni all'Ufficio tributi del comune) e che siano tenute non locate con relativi contratti registrati nei termini di legge, nella misura del 7 per mille per l'anno 2000, in relazione al periodo dell'anno in cui perduri tale circostanza; di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in L. 220.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; di stabilire che la stessa e elevata a L. 350.000 per i soggetti passivi portatori di handicap con invalidita' civile pari al 100% con accompagnamento e per i soggetti passivi aventi fiscalmente a carico, il coniuge, i figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, portatori di handicap con invalidita' civile pari al 100% con accompagnamento, in entrambi i casi riconosciuta e certificata dall'A.S.L. di appartenenza e comunicata all'Ufficio tributi ai sensi dell'art. 12 del regolamento I.C.I. approvato del C.C. il 26 marzo 1998 - verbale n. 31, come modificato ed integrato con verbale n. 72 del 22 dicembre 1998. (Omissis). 00A8071;
(Crotone) Il comune di PALLAGORIO (provincia di Crotone) ha adottato, il 6 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000, nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). 00A8072;
(Napoli) Il comune di PALMA CAMPANIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare, per l'anno 2000, al cinque per mille l'aliquota ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 2. confermare, altresi', la riduzione di L. 200.000, prevista dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 00A8073;
(Milano) Il comune di PARABIAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare e fissare, per l'anno 2000, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) nelle seguenti misure: a) aliquota pari al quattro per mille per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dalla legge 431/1998; b) aliquota unica pari al cinque per mille per tutte le rimanenti unita' immobiliari; 2) di determinare e fissare nell'importo di L. 215.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3) di stabilire espressamente che l'aliquota agevolata di cui al punto 1) lett. a) decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo alla stipula del contratto ed e' valida sino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del contratto stesso; 4) di stabilire espressamente che, i proprietari delle abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi della legge 431/1998, per poter usufruire dell'aliquota agevolata di cui al punto 1) lett. a), devono comunque depositare il c.d. contratto-tipo entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo alla data di stipula del contratto stesso c/o il protocollo generale, indirizzandolo ai servizi sociali - Ufficio casa; 5) di stabilire che, unitamente al deposito del contratto, dovranno essere comunicati i dati catastali di identificazione degli immobili, qualora gli stessi non siano gia' contenuti nel suddetto contratto; 6) di stabilire che e' fatto obbligo al locatore di comunicare eventuale disdetta anticipata del contratto, pena la perdita del beneficio dell'aliquota agevolata e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di denuncia infedele; 7) di stabilire, per il solo anno 2000, che il termine di deposito del contratto di cui al precedente comma 4 e' fissato al 30 aprile 2000, per i soli contratti stipulati nel corso dell'anno 1999; 8) di far pervenire comunicazione dell'aliquota stabilita per il 2000, insieme con copia del presente atto, al concessionario della riscossione, in conformita' al secondo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 504/1992. (Omissis). 00A8074;
(Vibo Valentia) Il comune di PARGHELIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2000: un aliquota unica nella misura del 4 per mille per la prima e 6 per mille per la seconda casa ed il resto; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae, tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale dei piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative, edilizie a proprieta' adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; (Omissis). 00A8075;
(Udine) Il comune di PASIAN DI PRATO (provincia di Udine) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) 4 per mille: per abitazione principale si intende: abitazione di proprieta' del soggetto passivo; abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; alloggio regolarmente assegnato da IACP; abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo), purche' fra le parti sia stipulato un contratto d'uso gratuito; abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n 66 2). 2) 7 per mille: alloggi non locati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 3) 5,1 per mille: immobili diversi dalle abitazioni (esempio: terreni, negozi, ecc.). 4) 5,1 per mille: abitazioni di proprieta' date in locazione con regolare contratto debitamente registrato. 5) 1 per mille: unita' immobiliari situate in Zona A inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 457 (art. 1, comma 5, legge 449 del 27 dicembre 199 7). Non paga I.C.I. il proprietario di alloggi messi a disposizione del comune a canone di mercato per fronteggiare situazioni di emergenza. Le pertinenze sono considerate parte integrante dell'abitazione, ancorche' distintamente iscritte in catasto. Detrazione: 1) abitazione principale: L. 200.000. Spetta la detrazione per abitazione principale anche nel caso in cui l'abitazione sia concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), purche' fra le parti sia stipulato un contratto di uso gratuito. 2) Per nuclei familiari: a) La detrazione viene elevata a L. 250.000 per i contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, che non abbiano tra i componenti del nucleo familiare proprietari di altri fabbricati o porzioni di fabbricati (non costituisce proprieta' il diritto della nuda proprieta' da parte di uno dei componenti del nucleo) ed il cui nucleo familiare sia composto e disponga di un reddito netto, escluso il reddito dell'abitazione principale non superiore ai seguenti importi: 1 persona - L. 18.530.000. 2 persone - L. 25.942.000. 3 persone - L. 31.486.000. 4 persone - L. 37.059.000. 5 persone - L. 40.765.000. 6 persone - L. 44.471.000. 7 persone e oltre L. 48.177.000. b) La detrazione e' elevata a L. 350.000 quando nel nucleo familiare sono presenti due figli di eta' inferiore ai 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra. c) La detrazione e' elevata a L. 380.000 quando nel nucleo familiare sono presenti 3 o piu' figli di eta' inferiore ai 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra. d) La detrazione e' elevata a L. 550.000 quando nel nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi, e con i limiti di reddito di cui sopra siano presenti invalidi, che non siano a totale carico di enti pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti autorita' per le seguenti categorie: invalidi civili non inferiori al 100%; sordomuti; ciechi assoluti; grandi invalidi con invalidita' non inferiore al 80% - invalidi INAIL con invalidita' non inferiore al 80%; inabili INPS con invalidita' non inferiore al 80%; titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria di prima categoria tabella A; portatori di handicap con connotazione di gravita' - legge 5 gennaio 1992, n. 104. Nel calcolo del reddito non si tiene conto dell'assegno di accompagnamento. Pensionati: la detrazione e' elevata a L. 400.000 per i pensionati che abbiano compiuto sessanta anni di eta' al 1 gennaio 2000, possessori di una sola unita immobiliare, adibita ad abitazione principale ed eventuale garage o posto macchina alla data del 1 gennaio 2000 e con redditi rientranti nei limiti della tabella di cui sopra. Disoccupati: la detrazione e' elevata a L 350.000 per i disoccupati da almeno 6 mesi. Lo stato di disoccupazione deve essere in atto al 1 gennaio 2000. Il reddito del nucleo familiare deve rientrare nel limiti della tabella di cui sopra; 3) abitazioni in centro storico. La detrazione e' elevata a L. 400.000 per le abitazioni situate in Zona A adibite ad abitazione principale del contribuente. (Omissis). 00A8076;
(Brescia) Il comune di PASSIRANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille specificando che alle pertinenze e' applicato lo stesso trattamento fiscale previsto per l'abitazione principale; 2) di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze: se l'ammontare della detrazione, non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze; (Omissis). 00A8077;
(Torino) Il comune di PAVONE CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota per l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille gia' vigente dal 1994; di avvalersi della facolta' di stabilire aliquote differenziate in riferimento a casi di immobili diversi da l'abitazione (art. 6, comma 2, decreto legislativo 504/1992 come modificato con art. 3, comma 53, legge n. 662/199 6), determinando nella misura del 7 per mille l'aliquota dovuta per le unita' immobiliari appartenenti al gruppo D fabbricati a destinazione speciale ; di stabilire in L. 230.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (art. 8, comma 3, decreto legislativo 504/1992, come modificato con art. 3, comma 55, legge n. 662/199 6); di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 36, di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A8078;
(Alessandria) Il comune di PECETTO di VALENZA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti misure diversificate: aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota abitazioni principali 6 per mille. Detrazione abitazioni principali L 200.000. (Omissis). 00A8079;
(Crotone) Il comune di PETILIA POLICASTRO (provincia di Crotone) ha adottato, il 3 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille e la detrazione nella misura di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A8080;
(Palermo) Il comune di PETRALIA SOPRANA (provincia di Palermo) ha adottato, il 2 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille (Omissis). 00A8081;
(Bergamo) Il comune di PIAZZATORRE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) aliquota ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera b) della presente delibera, nella misura del 6,5 per mille; b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' direttamente adibita ad abitazione principale; c) detrazione di L. 250.000 a favore di tutte le unita' adibite ad abitazione principale. (Omissis). 00A8082;
(Modena) Il comune di PIEVEPELAGO (provincia di Modena) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. 2) di determinare la detrazione di imposta sulla prima casa agli effetti I.C.I. in L. 240.000. (Omissis). 00A8083;
(Piacenza) Il comune di PODENZANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 21 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote: 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione non principale; 6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni. Di confermare anche per l'anno 2000, la detrazione di L. 200.000 da applicare all'imposta dovuta dal soggetto passivo relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). 00A8084;
(Rimini) Il comune di POGGIO BERNI (provincia di Rimini) ha adottato, il 10 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, omissis, le seguenti aliquote differenziate relative all'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota del 5,6 per mille applicabile a: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: vengono equiparate ad abitazione principale le unita' immobiliari rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 15 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; terreni agricoli; tutte le altre fattispecie di immobili non rientranti nelle altre categorie impositive previste (b e c); b) aliquota del 6,5 per mille applicabile a: aree edificabili: per aree edificabili assoggettabili all'aliquota del 6,5 per mille, sono da ricondursi a quei terreni che in base al P.R.G. approvato definitivamente con deliberazione di giunta regionale n. 341 del 15 febbraio 1994 e variante ordinaria S. Andrea - approvata con deliberazione di giunta provinciale n. 562 del 22 dicembre 1998, possono essere oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia; c) aliquota del 7 per mille applicabile a: unita' immobiliari non locate (sfitte); unita' immobiliari locate senza relativo contratto di locazione registrato; Per la definizione delle stesse si fa riferimento all'art. 8, comma 1, del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2) di determinare, per quanto previsto dal decreto legislativo 504/1992, art. 8, comma 3, per l'anno 2000 la ulteriore detrazione ai fini I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 400.000, limitatamente a favore delle categorie di soggetti che versano in situazione di particolare disagio economico-sociale, in possesso al 1 gennaio 2000 dei requisiti specificati in premessa; 3) di dare atto che: l'elevazione della detrazione per abitazione principale a L. 400.000 non compromette l'equilibrio di bilancio; la detrazione stabilita nella misura di L. 400.000 compete fino a concorrenza dell'importo dovuto a titolo di imposta per abitazione principale, comprese le relative pertinenze, come previsto dall'art. 18 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; per il riconoscimento della ulteriore detrazione a favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni enunciate in premessa, occorre che i contribuenti interessati presentino entro la data di scadenza della seconda rata di scadenza I.C.I. anno 2000 apposita richiesta utilizzando i modelli a tal fine predisposti dall'ufficio tributi del comune, alla quale devono essere allegati i documenti che comprovano il possesso dei requisiti medesimi al 1 gennaio 2000; ai sensi del comma 2, art. 8 del decreto legislativo 504/1992, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' pari a L. 200.000; 4) di stabilire i limiti di reddito da applicare per l'anno 2000, al fine del riconoscimento della ulteriore detrazione I.C.I., come segue: nucleo familiare composto da una persona L. 13.000.000; nucleo familiare composto da due persone L. 23.000.000; (Omissis). 00A8085;
(Napoli) Il comune di POGGIOMARINO (provincia di Napoli) ha adottato, il 17 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille ed in misura unica per i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, e la detrazione di L. 200.000 annue per l'abitazione principale. (Omissis). 00A8086;
(Bergamo) Il comune di PONTE NOSSA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune per l'anno 2000 sara' applicata con l'aliquota unica dei 5,4 per mille in conformita' alle disposizioni normative vigenti; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 4. di dare atto che si tiene conto di quanto espresso nella circolare del Ministero delle finanze n. 114/E del 25 maggio 1999, e che pertanto si precisa che non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale, per cui, l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'Imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'Imposta dovuta per le unita' immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale medesima, appartenente al titolare di questa, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato); 5. (Omissis); 6. di dare atto, in particolare, che l'aumento dell'aliquota dal 4,8 al 5,4 per mille e dovuto alle maggiori spese correnti previste nell'anno 2000, in particolare ai maggiori oneri derivanti dall'assunzione di mutui contratti nell'esercizio 1998 ed in ammortamento dall'esercizio 2000. (Omissis). 00A8087;
(Pisa) Il comune di PONTEDERA (provincia di Pisa) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, per i motivi espressi in narrativa, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura dei 6,7 per mille e stabilendo contestualmente sia una riduzione della stessa al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale sia una riduzione della stessa al 5,7 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, che una maggiorazione al 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale o non locati; 2) di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, che la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene elevata a L. 400.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta a favore dei soggetti passivi che comprendano nel nucleo familiare soggetti handicappati gravi certificati dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992 e che presentino un reddito annuo pro-capite imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 15.000.000; tale agevolazione viene concessa a seguito di istanza da produrre entro il 30 giugno 2000 corredata dalla certificazione sopracitata e dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1999 di tutti i componenti il nucleo familiare, in mancanza potra' essere prodotta autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968, restando salva la facolta' per il comune di richiedere la documentazione in un momento successivo; (Omissis). 00A8088;
(Brescia) Il comune di PONTEVICO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di confermare che la detrazione per la prima casa e' fissata nell'importo di L. 200.000, stabilito per legge; 3. di elevare detta detrazione a L. 250.000 per i contribuenti in possesso dei requisiti sottoindicati: il comune di Pontevico applichera' per l'anno 2000 una aliquota I.C.I. del 6 per mille e a domanda, ai proprietari dell'unica casa di abitazione (A2, A3, A4, A5, A 6) con reddito familiare inferiore a quello sottoindicato, un ulteriore aumento della detrazione, da aggiungersi a quella prevista di legge (L. 200.000), pari a L. 50.000. Tale detrazione verra' altresi' concessa ai nuclei familiari con presenza di soggetti portatori di handicap indipendentemente da qualsiasi riferimento reddituale. La domanda dovra' essere inoltrata all'ufficio tributi negli orari di sportello ; il reddito da considerare e' quello del nucleo di convivenza familiare ridotto dell'Irpef, del 50% del mutuo dell'unica casa di abitazione, nonche' degli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori, portatori di handicap o agli anziani invalidi.
Limiti reddito 2000 ===================================================================== Componenti il nucleo familiare | Reddito annuo ===================================================================== una persona | 11.537.000 due persone | 19.152.000 tre persone | 24.624.000 quattro persone | 29.412.000 cinque persone | 34.200.000 sei persone | 38.760.000 oltre le sei persone | 43.320.000
Non vanno considerati: gli assegni familiari, i contributi previdenziali, gli arretrati di retribuzione (con esclusione del TFR), le pensioni sociali, le pensioni di invalidita' civile, gli assegni di accompagnamento, le pensioni di guerra, le rendite INAIL, e i redditi esenti o tassati alla fonte. Sono esclusi: i proprietari di altre abitazioni oltre a quella di residenza, di piu' di un autoveicolo o di autoveicoli con cilindrata superiore ai 2000 cc. (Omissis). 00A8089;
(Salerno) Il comune di POSITANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nel modo seguente: 1. Aliquota ordinaria: sei per mille; 2. Aliquota per immobili diversi dalle abitazioni: sette per mille (esercizi commerciali, alberghi, ristoranti. pensioni, ecc.) 3. Aliquota per immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale: sette per mille; 4. Aliquota per alloggi non locati: sette per mille; 5. Aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale: sei per mille; 6. Aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale: sei per mille; di stabilire, per l'anno 2000, la quota esente a L. 300.000 esclusivamente per i residenti e limitatamente alla prima casa; di stabilire un aumento della detrazione per abitazione principale da L. 300.000 a L. 400.000 nei confronti di: coloro che siano proprietari, di un solo immobile costituente abitazione principale e si trovino nelle seguenti condizioni: 1) pensionati o portatori di handicap privi di impiego e con attestato di invalidita' civile, single (nucleo familiare monocomposto) con reddito complessivo 1999 non superiore a L 14.563.000. 2) pensionati o portatori di handicap privi di impiego e con attestato di invalidita' civile, con reddito complessivo 1999 di tutto il nucleo familiare non superiore a L. 23.523.000 piu' L. 1.800.000 per ogni persona a carico. L'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione e' subordinata alle condizioni che il contribuente sia proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unita' destinata a abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale c\6 (garage, rimesse, autorimesse) non piu' di due. La maggiore detrazione non si applica, pertanto, se il soggetto possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione in ogni caso non si estende alle pertinenze. Allo scopo di cui ai punti 1) e 2) si precisa: a) per reddito complessivo si intende: redditi assoggetabili a IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge); interessi sui debiti bancari, postali, ecc.; rendite di capitali, titoli di stato, obbligazioni; somme e contributi erogati da enti pubblici e privati. b) per nucleo familiare si intende: il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinita'; c) per abitazione principale si intende: quella nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti e che vogliono usufruire della predetta agevolazione devono presentare all'ufficio tributi del comune: situazione familiare al 1 gennaio 2000; dichiarazione dei redditi o mod. 101 di tutto il nucleo .familiare relativi ai redditi 1999; dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'' attestante che l'immobile per cui si richiede l'ulteriore detrazione sia abitazione principale e l'unico immobile di proprieta' del richiedente. (Omissis). 00A8090;
(Alessandria) Il comune di QUATTORDIO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di condividere le motivazioni espresse dalla giunta comunale e pertanto di prendere atto e confermare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 pari al 5 per mille per terreni e fabbricati ed 6 per mille per gli insediamenti industriali con esclusione di quelli artigiani (Le imprese artigiane dovranno essere iscritte nel relativo albo); 2. di non introdurre agevolazioni o riduzioni di legge oltre alle riduzioni di L. 200.000 per la prima casa. (Omissis). 00A8091;
(Ascoli Piceno) Il comune di RAPAGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili con detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000, come per l'anno precedente; di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. relativa agli alloggi non locati al 7 per mille rapportata al valore degli immobili; ai fini delle agevolazioni e' considerata, come direttamente adibita ad abitazione principale per l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili e non locata, nel caso in cui questi acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente; (Omissis). 00A8092;
(Udine) Il comune di RAVEO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, a valere per l'anno 2000, nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con le normali riduzioni e detrazioni previste dalla legge; (Omissis). 00A8093;
(Bolzano) Il comune di RENON (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale immobili I.C.I. e la detrazione come segue: aliquota ordinaria 4,5 per mille aliquota per abitazione non utilizzate come abitazione principale (con eccezione delle abitazioni utilizzate commercialmente) 7 per mille Detrazione per l'abitazione principale L. 400.000. (Omissis). 00A8094;
(Ravenna) Il comune di RIOLO TERME (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 6,8 per mille; abitazione principale e relative pertinenze 6 per mille; alloggi non locati e relative pertinenze 7 per mille; immobili locati a titolo di abitazione principale e relative pertinenze dai proprietari che stipulano contratti di' locazione a canone concordate 4 per mille. 2. di confermare in L. 290.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di aumentare a L. 400.000 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 4. di stabilire che e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'esistenza delle suddette condizioni deve risultare da apposita autocertificazione, sottoscritta dal soggetto interessato e redatta su apposito modulo da richiedersi presso il settore ragioneria e tributi. Allegato "A" Detrazione fino a L. 400.000 per abitazione principale Condizioni di base necessarie per il diritto alla maggiore detrazione: I componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina ecc.) ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri Immobili (usufrutto, uso o abitazione). Il reddito di riferimento e' quello complessivo dei nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF/1999. Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione dei reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF/1999, per i componenti dei nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia alla data del 1 gennaio 2000. Particolari situazioni aventi diritto alla maggiore detrazione: A. famiglie di pensionati: soggetto passivo di eta' non inferiore a sessantacinque anni, solo o con coniuge a carico di eta' non inferiore a sessantacinque anni; in possesso quale unica fonte di reddito, oltre quella dell'unita' abitativa, di pensione non superiore a L. 15.000.000 annue lorde. B. famiglie numerose: nucleo familiare con almeno 6 componenti; il reddito familiare non deve superare nel suo complesso, l'importo annuo lordo di L. 10.000.000 per ogni componente. C. famiglie assistite: soggetto passivo avente diritto, In base ai vigenti regolamenti dei comune di Riolo Terme, ad un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa. D. famiglie con portatori di handicap: nuclei familiari che includono portatori di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 75%; reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1999, non superiore a L. 14.000.000 pro-capite. (Omissis). 00A8096;
(Vicenza) Il comune di ROANA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 7 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali come definiti dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 e del 6,5 per mille da applicare al valore di tutti gli altri immobili; (Omissis). 00A8097;
(Lecco) Il comune di ROBBIATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) Determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille; (Omissis). 00A8098;
(Pavia) Il comune di ROBBIO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) Di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2) Di stabilire in L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di stabilire una ulteriore detrazione di L. 200.000 sulla prima casa di categoria catastale A3 - A4 - A5 per tutti i cittadini con reddito familiare fino a L. 20.000.000 da pensione (ex lavoro dipendente) e/o da lavoro dipendente. I cittadini entro il 30 giugno tramite autocertificazione dichiareranno: di appartenere alle categorie citate, di non possedere altri immobili escluse le pertinenze dell'abitazione e di rientrare nei limiti di reddito fissato; (Omissis). 00A8099;
(Bergamo) Il comune di ROGNO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1 di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' all'art. 4, del decreto legislativo 8 agosto 1996 n. 437 ed all'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996: A) aliquota ordinaria applicazione, salvo quanto prescritto dalla lettera B) della presente deliberazione, nella misura del 5 per mille; B) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze; C) detrazione per abitazione principale e sue pertinenze L.. 200.000. (Omissis). 00A8100;
(Pavia) Il comune di RONCARO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di applicare con effetto dal 1 gennaio 2000, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con aliquota del 6 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. (Omissis). 00A8101;
(Mantova) Il comune di RONCOFERRARO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per abitazione principale; (Omissis). 4) di dare atto che l'imposta sara' incassata direttamente utilizzando il c/c postale 10041465 senza, quindi, ricorrere al concessionario. (Omissis). 00A8102;
(Vicenza) Il comune di ROSA' (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis). 00A8103;
(Padova) Il comune di RUBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare nella misura dei 5,8 per mille l'aliquota principale che sara' applicata per l'anno 2000 per l'imposta comunale sugli immobili; 2) di confermare nella misura dei 5 per mille l'aliquota agevolata che sara' applicata per l'anno 2000, per l'imposta comunale sugli immobili sia posseduti a titolo di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel territorio comunale, sia concessi a titolo gratuito, affinche' vi dimorino abitualmente, a parenti di primo grado dei proprietario o dell'usufruttuario o del titolare di altro diritto reale; 3) di confermare per l'anno 2000 la detrazione dell'imposta I.C.I. a L. 350.000 come descritto nelle premesse del presente atto; 4) di prevedere, per l'anno 2000, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale; 5) di individuare le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non puo' essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, posseduta dai contribuenti residenti i quali, pur essendo proprietari e titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sono assistiti in via continuativa dal comune: L. 600.000 di detrazione; b) l'abitazione principale, e relative pertinenze, il cui soggetto passivo d'imposta sia titolare di pensione, nei casi in cui il reddito complessivo imponibile lordo dell'intero nucleo familiare, escluso quello derivante dall'abitazione principale, riferito all'anno 1999 non sia superiore al doppio della pensione minima INPS pari a L. 18.448.300 come indicato dal rigo "reddito imponibile" della dichiarazione del redditi o dalle risultanze del C.U.D.: L. 600.000 di detrazione; c) per l'abitazione principale, e relative pertinenze, che sia l'unica di proprieta' di nuclei familiari residenti che superano i 4 componenti, il cui reddito imponibile lordo, riferito all'anno 1999, non superi quello previsto per ciascuna classe di riferimento sottodescritta e come esemplificato nel prospetto che si allega al presente atto. Detrazione in relazione alle diverse fattispecie: Nuclei familiari con reddito imponibile lordo fino a L. 46.120.750: L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 5 unita'; L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 6 unita'; L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari od oltre le 7 unita'; Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 46.120.751 e L. 55.344.900: L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 6 unita'; L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 7 unita'; L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari od oltre 8 unita'; Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 55.344.901 e L. 64.569.050: L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 7 unita'; L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 8 unita'; L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari od oltre a 9 unita'. Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 64.569.051 e L. 73.793.200: L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 8 unita'; L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 9 unita'; L. 600.000 con componenti nucleo familiare pari a 10 unita' e oltre; Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 73.793.201 e L. 83.017.350: L. 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 9 unita'; L. 500.000 con componenti nucleo familiare pari a 10 unita' e oltre; Nuclei familiari con reddito imponibile lordo compreso tra L. 83.017.351 e L. 92.241.500: 425.000 con componenti nucleo familiare pari a 10 unita' e oltre. Ai fini delle determinazione dei reddito, qualora durante l'anno 1999 siano documentate variazioni nella composizione dei nucleo familiare ai fini della determinazione dei reddito si sommano i rispettivi redditi procapite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo. li numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello risultante alla data dei primo gennaio dell'anno 2000. In tutti i casi di cui sopra la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unita' abitativa deve essere l'unica di proprieta' dei nucleo familiare nel corso dei 2000 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritti di abitazione rimanendo, comunque, escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A/8. I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita domanda al settore tributi, entro il 31 maggio 2000, e autocertificare con le modalita' previste dalla legge n. 127/1997 sulla semplificazione amministrativa, la posizione sia dei soggetto passivo, sia dei componenti il nucleo stesso circa la situazione reddituale e l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione. (Omissis). 00A8104;
(Potenza) Il comune di S. ANGELO le FRATTE (provincia di Potenza) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Determinare come in effetti determina, per tutte le motivazioni in premessa meglio evidenziate e che qui di seguito si intendono integralmente riportate, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per il 2000 in ragione del 6 per mille; detrarre per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 350.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica; dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso quanto stabilito da commi 48, 51, 52, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; dare atto che, i soggetti passivi dell'imposta, sono quelli individuati al comma 1, dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; dare atto che, nella determinazione delle aliquote nonche' nella definizione della riduzione o detrazione per abitazione principale, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta al terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; (Omissis). 00A8105;
(Pavia) Il comune di S. CRISTINA e BISSONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2) di confermare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8106;
(Pavia) Il comune di S. GIORGIO di LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille; 2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di legge pari a L. 200.000. (Omissis). 00A8107;
(Vicenza) Il comune di S. VITO di LEGUZZANO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 5,5 per mille. 2) di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 4,6 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta', usufrutto, abitazione e superficie da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale e per tutte le unita' catastalmente descritte "C6"; 3) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili e a favore dei proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, individuati nell'allegato n. 12.1 del P.R.G., e localizzati nei centri storici cosi' come delimitati dall'Atlante dei centri storici edito dalla regione Veneto; 4) l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 5) di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 7 per mille per le aree edificabili; 6) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 4 per mille a favore dei proprietari che mettano a disposizione immobili con locazione concordata con il comune in favore di soggetti seguiti dai servizi sociali e in possesso di un reddito netto mensile non superiore al minimo vitale calcolato ai sensi dell'art. 12-bis del vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati; 7) di dare atto che con la differenziazione di aliquota a favore dell'abitazione principale il gettito complessivo non sara' inferiore al gettito dell'anno d'imposta 1999, cosi' come descritto in premessa; 8) di concedere una detrazione di L. 500.000 sull'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, relativamente all'anno d'imposta 2000, ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni: a) possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) godimento della sola pensione sociale, oltre al reddito della sola prima casa, nel caso di piu' componenti il nucleo familiare, ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili; c) in alternativa al precedente punto b): godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentato dai modelli fiscali rilasciati dal soggetto erogatore delle somme, entro il tetto del "minimo vitale" come fissato dal comune di S. Vito di Leg. all'art. 12-bis del vigente regolamento comunale per la determinazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici a persone ed enti pubblici e privati; d) in alternativa al punto c): presenza nel nucleo familiare di persona con handicap grave o invalidita' assoluta certificati da apposita commissione medica. 9) di stabilire che i requisiti di cui al precedente punto 8) dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all'ufficio tributi comunale, entro il 30 giugno 2000; (Omissis). 00A8108;
(Parma) Il comune di SALA BAGANZA (provincia di Parma) ha adottato, il 26 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille e di confermare la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 2000 in L. 210.000. (Omissis). 00A8109;
(Cagliari) Il comune di SAMASSI (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, con decorrenza l gennaio 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del quattro per mille per tutti i tipi di immobili, con esclusione di quelli meglio specificati al successivo punto 2); 2) di determinare con decorrenza 1 gennaio 2000, l'aliquota dell'I.C.I. per le abitazioni a disposizione, non locate con contratto registrato e non concesse in comodato gratuito a parenti ed affini di cui all'art. 19 comma 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., nella misura del 7 per mille; 3) di confermare inoltre, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, quanto precedentemente stabilito con propria deliberazione n. 20 del 28 febbraio 1998; (Omissis). 00A8110;
(Bolzano) Il comune di SAN CANDIDO (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) 5 per mille; aliquota ordinaria; b) 7 per mille per gli immobili aventi caratteristiche di "seconda casa", posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1 del testo unico delle leggi regionali concernenti la "disciplina dell'imposta di soggiorno" (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L); c) 7 per mille per gli appartamenti vuoti; d) 5,3 per mille per la categoria "altri fabbricati"; di determinare per l'anno 2000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in L. 500.000 (euro 258,2 3). (Omissis). 00A8111;
(Milano) Il comune di SAN DONATO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 12 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire la disciplina generale per l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2000 come segue: a) di fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille; b) di stabilire l'aliquota agevolata del 4 per mille per le seguenti tipologie di immobili: immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/ 7), adibiti ad abitazione principale del contribuente. immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/ 7), concessi in uso gratuito al coniuge o a parenti ed affini entro il secondo grado; immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/ 7), nei quali siano in corso lavori di ristrutturazione in conformita' alle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica; immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/ 7), locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998. In particolare, in caso di proprieta' di piu' di due box (cat. C/ 6), fino a due di essi e' ammessa l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille in quanto considerate pertinenze di abitazione principale, mentre ai rimanenti si applica l'aliquota ordinaria del 7 per mille; c) di fissare l'aliquota massima nella misura del 9 (nove) per mille per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (cat. catastale C/2, C/6 e C/ 7), per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni; d) di confermare nella misura di L. 300.000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo - rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione - ai sensi dell'art. 8, comma del decreto legislativo n. 504/1994 (come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 66 2); e) di stabilire un aumento della detrazione a L. 400.000 per i soggetti titolari di una unica unita' immobiliare ad uso di residenza propria che si trovano nelle seguenti condizioni: disoccupati; lavoratori in cassa integrazione o mobilita'; capofamiglia con limiti di reddito IRPEF 1999 di: L. 21.315.000 per nuclei composti da una sola persona; L. 23.345.000 per nuclei composti da due persone; L. 25.375.000 per nuclei composti da tre persone; L. 27.405.000 per nuclei composti da quattro persone elevabile di L. 2.000.000 per ogni componente in piu'; soggetti in particolare situazione di disagio socio-economico, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali; f) di stabilire un aumento della detrazione a L. 500.000 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni: contribuenti con minori in affido, ai sensi della legge n. 184 del 4 maggio 1983; contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente, portatore di handicap, con attestato di invalidita' civile non inferiore al 74%; contribuenti portatori di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 74%; contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un convivente anziano non autosufficiente (non ricoverato in istituto) con certificazione medica rilasciata dalla A.S.L.; soggetti in situazione di grave disagio socio-economico, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali; g) di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; h) di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 4 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; (Omissis). 00A8112;
(Pavia) Il comune di SAN GENESIO ed UNITI (provincia di Pavia) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura unica di L. 200.000. (Omissis). 00A8113;
(Foggia) Il comune di SAN GIOVANNI ROTONDO (provincia di Foggia) ha adottato, il 4 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. ai fini e per gli effetti del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 cosi' come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. sul territorio del comune di San Giovanni Rotondo viene stabilita nella misura del quattro per mille, per le unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetto passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, tenuto conto dell'art. 6 del regolamento I.C.I. adottato con atto n. 480 del 18 dicembre 1998, e del 5,5 per mille per tutti gli altri locali diversi dalle abitazioni nonche' per le aree edificabili; 2. di stabilire, come stabilisce, che per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6 del regolamento dell'I.C.I., per i contribuenti che percepiscono soltanto la pensione sociale la detrazione per abitazione principale viene elevata a L. 250.000. Detta condizione dovra' essere dimostrata dagli aventi diritto mediante produzione, entro il 30 giugno di ogni anno, della relativa documentazione fiscale. (Omissis). 00A8114;
(Bolzano) Il comune di SAN MARTINO in BADIA (St. Martin in Thurn) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti misure: l'aliquota ordinaria in 4,5 per mille; 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 7 per mille per le unita' immobiliari adibite ad uso abitativo e soggette all'imposta di soggiorno (D.P.G.R. 23 dicembre 1982, n. 9/L), i cui proprietari o titolari di usufrutto, uso o abitazione non hanno la residenza o la sede legale nel comune; 2) di fissare in L. 500.000, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A8115;
(Torino) Il comune di SAN MAURIZIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 17 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: abitazione principale: 4,9 per mille; altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli: 6,6 per mille; 2) di confermare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 delle legge 23 dicembre 1996 n. 662, nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A8116;
(Novara) Il comune di SAN MAURIZIO d'OPAGLIO (provincia di Novara) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare, per l'anno 2000, per le motivazioni in premessa indicate, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come segue: l'aliquota del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze alle stesse cosi' come previsto dall'art. 30, comma 12, della legge 448 del 23 dicembre 1999. l'aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri casi di cui all'art. 1, comma 2, ed art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni diversi dalle abitazione principale e relative pertinenze alle stesse. (Omissis). 00A8117;
(Pordenone) Il comune di SAN QUIRINO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000; (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imppsta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, con le conseguenti precisazioni; a) l'imposta e' rodptta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o l'inabilita' e' accertata secondo le modalita' di cui all'art. 8 del deccreto legislativo 504/1992 come modificato dall'art. 3 comma 55 legge 662/1996; b) dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 250.000 - rapporta ad anno e pro quota in caso di pluralita' di soggetti passivi; 2) di fissare l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili nella misura agvolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di inteesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 00A8118;
(Lodi) Il comune di SAN ROCCO al PORTO (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. aliquota ordinaria del 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonche' per tutti gli altri fabbricati e per i terreni; 2. aliquota del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese aventi per oggetto dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 3. aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati; 4. aliquota del 7 per mille per le aree edificabili. Detrazioni: 1. L. 210.000 per l'abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 2. L. 250.000 per coloro che percepiscono la pensione minima o sociale, nonche' per coloro che non possiedono redditi in aggiunta a quello derivante dal fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze. Gli interessati ad avvalersi della predetta agevolazione dovranno a tal fine presentare apposita autocertificazione qualora l'ufficio Tributi ne faccia richiesta per eventuali controlli/verifiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 articoli 1/11. (Omissis). 00A8119;
(Brindisi) Il comune di SAN VITO dei NORMANNI (provincia di Brindisi) ha adottato, il 13 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). b) confermare, come conferma, per l'anno 2000, la stessa misura della tariffa dell'I.C.I. del 5,5 per mille gia' in vigore nell'anno 1999 e, per la abitazione principale, ridurre, come riduce, detta aliquota al 5,25 per mille e, per quanto attiene il beneficio della elevazione della detrazione I.C.I., quanto appresso: la detrazione per i proprietari della prima casa di abitazione o abitazione principale, come da art. 8 del regolamento comunale I.C.I., e' elevata da L. 180.000 a L. 200.000 rapportata al periodo durante il quale il soggetto passivo ha dimorato nella predetta abitazione. Nel caso l'abitazione dovesse essere utilizzata da piu' soggetti, l'agevolazione va ripartita equamente tra gli utilizzatori; la detrazione e' elevata da L. 180.000 a L. 300.000 per i proprietari di una sola casa e relativa pertinenza titolari di reddito di pensione o di lavoro dipendente il cui reddito, in uno con quelli dei componenti del nucleo familiare, riferito all'anno 1999, sia di importo non superiore a 12.000.000. L'estensione della elevazione della detrazione da L. 180.000 a L. 300.000 ai contribuenti I.C.I. nel cui nucleo familiare, a prescindere dai limiti e dalla tipologia dei redditi, sia presente un portatore di handicap o un malato terminale. Per portatore di handicap si' intende il affetto distrofia muscolare, mongolismo o da invalidita' al 100%. Per malato terminale, invece, il soggetto a cui e' stata diagnosticata una malattia incurabile. Per unica abitazione si intende l'abitazione adibita a residenza principale e relativa pertinenza, vale a dire un solo garage/deposito, tenuto a disposizione, per una superficie non eccedente i 50 mq e classificato catastualmente nella cat. C2 o C6. Ai fini del calcolo del reddito di riferimento, devono considerarsi tutti i redditi, di pensione o di lavoro dipendente, percepiti nell'anno 1998, dai componenti il nucleo familiare (per nucleo familiare si intende quello risultante dai registri anagrafici al 31 dicembre 199 9) con esclusione dei redditi esenti (pensioni sociali, indennita' di accompagnamento, pensioni di guerra, rendite INAIL, ecc.) e del reddito relativo all'abitazione e relativa pertinenza oggetto del beneficio. Non possono usufruire della maggiore detrazione coloro che, pur ritrovandosi in una delle predette fattispecie, sono anche titolari di redditi di terreni, indipendentemente dal loro ammontare e/o redditi di altri fabbricati a qualunque uso adibiti e/o di altri redditi. Coloro che, ritrovandosi nelle condizioni di aventi diritto, devono presentare apposita istanza, su modelli all'uopo predisposti ed in distribuzione c/o l'Ufficio tributi, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto, allegando la seguente documentazione: certificato di pensione Mod. C.U.D., o Mod. 730 o Mod. Unico relativo ai redditi percepiti nell'anno 1999 dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare; Mod. C.U.D. o Mod. 730 o Mod. Unico relativo ai redditi da lavoro dipendente percepiti dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare nell'anno 1999; certificato dell'Ufficio circoscrizionale del lavoro e della M.O. o dell'Ufficio provinciale dei contributi unificati, attestante il numero delle giornate lavorative effettuate nell'anno 1999, unicamente all'attestazione della eventuale indennita' di disoccupazione o di maternita' percepite nello stesso anno 1999, se lavoratori agricoli; certificato dell'Ufficio circoscrizionale del lavoro attestante l'inizio e la fine dello stato di disoccupazione riferito, sempre, all'anno 1999, se disoccupato; certificato sostitutivo dell'atto di notorieta' attestante la mancanza di redditi e la non iscrizione all'Ufficio di collocamento, se privi di qualunque reddito; certificazione sanitaria rilasciata dalla U.S.L. di competenza, se portatori di handicap o malati terminali; c) la detrazione e' elevata a L. 300.000 per l'abitazione principale posseduta dai soggetti passivi di imposta anziani o disabili che risultano residenti in istituti di ricovero o sanitari o affidati a famiglia a condizione che l'abitazione non risulti locata. L'agevolazione va concessa dietro presentazione, alla prima dichiarazione utile, di idonea certificazione rilasciata dall'Istituto o dall'Ente affidatario. d) l'imposta e' ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati. L'inagibilita' o l'inabilita' e' accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. La perizia tecnica deve essere allegata alla dichiarazione ai fini dell'I.C.I.; e) l'aliquota ordinaria I.C.I. e' ridotta al 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle Imprese che hanno oggetto e esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e vendita di fabbricati. La suddetta aliquota minima non potra' essere applicata per un periodo superiore a tre anni, dopo di che, se i fabbricati risulteranno ancora invenduti, saranno soggetti all'aliquota ordinaria. Pertanto, ai fini della individuazione della attivita' svolta, i destinatari della predetta agevolazione sono tenuti ad allegare, alle prime dichiarazioni utili agli effetti della detrazione, il certificato della CC.II.AA. di o di inizio di attivita' dell'Ufficio IVA. f) per la costruzione ex novo della prima casa: esenzione totale I.C.I. per tre anni dalla data di effettiva occupazione dell'immobile da parte del proprietario e del proprio nucleo familiare; g) per ristrutturazione e/o recupero immobili inagibili: I.C.I. ridotta al 4 per mille per tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori; h) per nuovi insediamenti produttivi di natura industriale e/o artigianale in zona PIP o in deroga a condizione che i titolari dimostrino di avere assunto, con contratto a tempo indeterminato, non meno di tre unita' lavorative con l'inizio del ciclo lavorativo: esenzione I.C.I. per tre anni a partire dall'inizio della attivita' lavorativa; i) relativamente all'I.C.I.: il non assoggettamento a sanzioni degli accertamenti I.C.I. in rettifica per rendite definitivamente attribuite dall'ufficio catastale in periodi successivi a quelli oggetto dell'accertamento perche' il ritardo nella attribuzione della rendita non e' addebitabile al contribuente; la rendita attribuita a seguito di riclassificazione catastale avvenuta anche in periodi successivi a quello oggetto dell'accertamento I.C.I. ha effetto retroattivo con conseguente conguaglio a debito o a credito del contribuente; la possibilita' di concedere rateizzazioni per un periodo superiore a dodici mesi; per importi da pagare di notevole entita' e senza ulteriori interessi; (Omissis). 00A8120;
(Brescia) Il comune di SAN ZENO NAVIGLIO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: aliquota per abitazioni tenute a disposizione e altre categorie catastali: 6,5 per mille; aliquota per abitazione principale e relative pertinenze oltre a quella della abitazione non locata di persone che hanno trasferito la residenza in casa di cura/riposo o istituti di ricovero/accoglienza per handicappati: 4 per mille; aliquota per abitazioni e pertinenze date in locazione: 5,5 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). 00A8121;
(Pavia) Il comune di SANNAZZARO de' BURGONDI (provincia di Pavia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di applicare con effetto dal 1 gennaio 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con le aliquota seguenti: aliquota del 5,5 per mille per unita' immobiliari destinate ad abitazione principale; aliquota del 7 per mille per tutte le altre tipologie di unita' immobiliare; aliquota del 7 per mille per i terreni agricoli e le aree edificabili. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis). 00A8122;
(Salerno) Il comune di SANT'ANGELO a FASANELLA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle misura del 4 per mille; (Omissis). 00A8123;
(Ascoli Piceno) Il comune di SANT'ELPIDIO a MARE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), la disciplina delle aliquote, delle agevolazioni e delle riduzioni di imposta per l'anno 2000 e' cosi' determinata: A) aliquota agevolata al 4 per mille: per i fabbricati ubicati nel centro storico nonche' per i fabbricati sottoposti in base al P.R.G. a vincolo di tutela storico-ambientale ancorche' non ubicati nel centro storico, ed interessati da interventi di recupero e di ristrutturazione e manutenzione regolarmente concessionari o autorizzati sulla base dei vigente regolamento edilizio e previa richiesta degli interessati. L'aliquota agevolata e' applicata alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di 3 anni dall'inizio dei lavori. per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetto passivo e relative pertinenze detrazione di lire 200.000 a norma dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992; B) aliquota del 5 per mille: b 1) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetto passivo e per le unita' immobiliari costituenti pertinenze ( 1) dell'abitazione principale dei soggetto passivo ancorche' iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse e solai), con detrazione di lire 200.000 a norma dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992; b 2) unita' immobiliari possedute dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale e concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo per uso abitazione principale a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado per un periodo superiore a sei mesi, risultante da scrittura privata o autocertificazione e nelle quali gli stessi abbiano la residenza anagrafica, non si applica la detrazione di lire 200.000 di cui all'art. 8, comma 20, del decreto legislativo n. 504/1992; b 3) unita' immobiliari adibite per gli usi di cui alle categorie catastali C1 - C2 - C3 utilizzate direttamente dai proprietari per le loro attivita' ovvero concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado; b 4) terreni agricoli sui quali si esercita attivita' lavorativa e condotti direttamente dai proprietari o concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado; b 5) per l'unita' immobiliare di cui al punto b 1) aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 nelle seguenti condizioni: 4) Reddito: Il reddito da considerare a' quello imponibile ai fini IRPEF dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare, reddito che non dovra' superare i seguenti limiti per il 2000 (dichiarazione dei redditi anno 199 9): componenti il nucleo familiare: 1 persona(*); reddito annuo determinato come sopra L. 16.000.000; componenti il nucleo familiare: 2 persone(*); reddito annuo determinato come sopra L. 24.000.000; componenti il nucleo familiare: 3 persone(*); reddito annuo determinato come sopra L. 27.000.000; ---- (*) oltre al soggetto handicappato convivente. 5) Possesso beni immobili: Il richiedente l'agevolazione ed. i componenti il nucleo familiare non devono possedere: a titolo di proprieta', usufrutto, uso e abitazione altri immobili siti su tutto il territorio nazionale; immobili, compresa l'abitazione principale, classificati nelle categorie: A/1 abitazioni di tipo signorile - A/8 abitazioni in ville - A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici; 6) Appartenenza a determinate categorie: Il richiedente l'agevolazione, deve appartenere esclusivamente ad una delle seguenti categorie: pensionati che alla data del 1 gennaio 2000 abbiano compiuto 65 anni e coniugi a carico degli stessi; portatori di handicap ovvero capi famiglia di nucleo familiare comprendente portatore di handicap. E' handicappato, indipendentemente dall'eta', chi e' in possesso della certificazione della Commissione istituita ai sensi della legge n. 104/1992, art. 4, con un grado di invalidita' non inferiore al 70%. C) Aliquota 6 per mille: c 1) unita' immobiliari adibite ad uso abitazione, possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate; c 2) unita' immobiliari diverse dalle abitazioni; c 3) aree fabbricabili; c 4) terreni agricoli diversi dalla fattispecie indicata al precedente punto b 4); c 5) accessori non di pertinenza dell'abitazione principale (box, cantine, autorimesse e solai). D) Aliquota 7 per mille: unita' immobiliari adibite ad uso abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale e non locate ivi comprese le unita' immobiliari costituenti pertinenze dell'abitazione principale ancorche' iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse e solai). Si intende pertinenza dell'abitazione principale quella ubicata ad una distanza non superiore a 500 m, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dei regolamento comunale dell'I.C.I. approvato con delibera di consiglio comunale n. 13 dei 26 marzo 1999. (Omissis). 00A8124;
(Pesaro e Urbino) Il comune di SANT'IPPOLITO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'esercizio 2000 le aliquote I.C.I. stabilite per il 1999 con l'atto consiliare n. 16 del 27 marzo 1999: a) aliquota ordinaria: 6,5 per mille; b) aliquota per abitazione principale di persone fisiche: 5 per mille; c) aliquota per aree fabbricabili: 6,8 per mille. (Omissis). 00A8125;
(Forli'-Cesena) Il comune di SARSINA (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, del 6,5 per mille per i fabbricati a destinazione diversa da abitazione (categorie catastali A10 - B - C - D) e per le aree fabbricabili, del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitazione (categoria catastale A esclusi A 10) non adibite ad abitazione principale, del 4 per mille per immobili diversi dalle abitazioni, acquistati, edificati o locati per realizzazione di nuovi insediamenti produttivi. di confermare in L. 250.000 la misura unica della detrazione di imposta per abitazione principale (o fino alla concorrenza del suo ammontare). (Omissis). 00A8126;
(Matera) Il comune di SCANZANO JONICO (provincia di Matera) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare nella misura del 5 per mille, relativamente all'anno 2000, l'aliquota relativa all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di stabilire, per l'anno 2000, nella misura di L. 200.000, la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A8127;
(Isernia) Il comune di SCAPOLI (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille. (Omissis). 00A8128;
(Torino) Il comune di SCARMAGNO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote differenziate relativamente alle categorie catastali di seguito elencate: terreni agricoli, aree fabbricabili, fabbricati categoria A, altri fabbricati di cui le categorie C/2-C/6-C/7: aliquota 4 per mille; fabbricati categorie B e C (escluse le categorie C/2-C/6-C/ 7): aliquota 5 per mille; fabbricati categoria D: aliquota 5,5 per mille; 2) di stabilire in L. 220.000 l'importo della detrazione per abitazione principale. (Omissis). 00A8129;
(Bolzano) Il comune di SCENA (provincia di Bolzano) ha adottato, il 30 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 al 4 per mille e di confermare la detrazione per abitazione principale di L. 700.000 anche per l'anno 2000; 2. contro il presente atto amministrativo ogni interessato puo' proporre reclami entro il termine di giorni 10 a partire dalla data della sua pubblicazione all'albo comunale presso questo comune o presso la giunta provinciale ripart. 7 enti locali (art. 100 del testo unico delle legge regionale sull'ordinamento comunale) o presentare ricorso entro 60 giorni al Tribunale regionale di giustizia amministrativa sezione autonoma della provincia di Bolzano (art. 5, comma 6, legge regionale n. 13 del 31 luglio 199 3). (Omissis). 00A8130;
(Bergamo) Il comune di SCHILPARIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) nella misura dei 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2. di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) nella misura dei 6,5 per mille per le unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico dei comune, con perizia a carico dei proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostituiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza dei suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; (Omissis). 00A8131;
(Ancona) Il comune di SENIGALLIA (provincia di Ancona) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota ordinaria del 6,8 per mille; aliquota ridotta del 5 per mille per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; aliquota del 7 per mille per tutte le abitazioni non locate ovvero prive di contratto registrato, tenute a disposizione come seconda casa in aggiunta all'abitazione principale, nonche' per le loro pertinenze (cantina, soffitta, garage, tettoia), immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 2. confermare la detrazione per abitazione principale in L. 220.000; 3. elevare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e integrato poi dall'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50, coordinato con la legge di conversione 9 maggio 1997, n. 122 a L. 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, per tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni: compimento del 65oanno di eta' entro il 31 dicembre 2000; reddito individuale di persone non superiore a L. 12.000.000; reddito individuale immobiliare prodotto dal possesso dell'abitazione principale, delle sue pertinenze (locali di deposito, rimesse e tettoie) classificabili nelle seguenti categorie catastali C/2, C/6 e C/7 purche' non superiore ad una unita' per ciascuna fattispecie e da un reddito dominicale non superiore a L. 30.000 di terreno condotto ad uso familiare; categoria catastale dell'abitazione A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6. (Omissis). 00A8132;
(Como) Il comune di SENNA COMASCO (provincia di Como) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2000 nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; A) nella misura del 5 per mille in relazione alle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; B) nella misura del 6,5 per mille in relazione a tutti gli altri soggetti passivi. (Omissis). 00A8133;
(Ancona) Il comune di SERRA de' CONTI (provincia di Ancona) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare nella seguente misura l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000; aliquota I.C.I. ordinaria 7 per mille; aliquota I.C.I. ridotta al 6 per mille per: a. unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nonche' all'unita' immobiliare considerata pertinenza dell'abitazione principale classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6 e C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non appartiene allo stesso fabbricato; b. unita' immobiliare adibita ad abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al sesto grado; c. unita' immobiliare che ai sensi del comma 56, dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e' adibita ad abitazione principale e posseduta a titolo di proprieta' ed usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 2. di determinare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale n. L. 220.000 limitatamente al paragrafo (1.a e 1.c). (Omissis). 00A8134;
(Cagliari) Il comune di SERRAMANNA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del cinque per mille. (Omissis). 00A8135;
(Pesaro e Urbino) Il comune di SERRUNGARINA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, come segue, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000: a) aliquota del 5 per mille e detrazione d'imposta nell'importo di L. 200.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, per i locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale (art. 7 regolamento I.C.I.), per gli immobili concessi ad uso gratuito a parenti fino al secondo grado (art. 8 regolamento I.C.I.), per gli immobili concessi in locazione ai sensi dell'art. 9 regolamento I.C.I. b) aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale a condizione che le stesse risultino locate o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti, pur non integrando le ipotesi di cui al punto a) e per gli immobili diversi dalle abitazioni (senza detrazione); c) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale che non risultano locale ai sensi dell'art. 3 del regolamento I.C.I., o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti (senza detrazione); 2) per le persone ultrasessantacinquenni con reddito non superiore ai 15.000.000, la detrazione d'imposta e' stabilita in L. 400.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. (Omissis). 00A8136;
(Milano) Il comune di SESTO SAN GIOVANNI (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 5 per mille del valore catastale in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 5 per mille del valore catastale per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge n. 431/1998; 9 per mille del valore catastale per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi della legge n. 431/1998; 7 per mille del valore catastale per gli alloggi non locati non rientranti nella categoria precedente; 5,5 per mille del valore catastale per tutte le restanti categorie di immobili. 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 3. di stabilire in lire 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, salvo quanto previsto al successivo punto 4; 4. di elevare a lire 500.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti: A - Pensionati/lavoratori dipendenti, lavoratori in cassa integrazione o in mobilita', disoccupati iscritti nelle liste del collocamento, percettori di reddito da lavoro autonomo occasionale (dichiarato al quadro L del Modello Unico di dichiarazione dei redditi) o da collaborazione coordinata e continuativa (quadro E sez. II) a condizione che: a. 1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF/1999, prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato 32 milioni di lire, elevato di lire 1.800.000 per ogni familiare a carico, e a. 2) sussista titolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unita' accessorie (box, cantina, soffitta) utilizzate direttamente. Ai fini della determinazione del reddito complessivo, i redditi da collaborazione coordinata e continuativa e da lavoro autonomo occasionale vanno considerati al lordo di deduzioni e spese di produzione del reddito; B - contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidita' civile o anziano non autosufficiente con certificazione medica; C - contribuenti affidatari di minori. 5. di stabilire che la fruizione del diritto alla maggiore detrazione, ricorrendo le circostanze prescritte, avra' luogo su istanza degli aventi diritto, istanza che, ove i contribuenti lo riterranno e nei casi in cui la normativa vigente non disponga diversamente, potra' contenere contestualmente anche dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti notori aventi ad oggetto la sussistenza dei requisiti di ammissibilita', fatta comunque salva la potesta' di accertamento d'ufficio. (Omissis). 00A8137;
(Milano) Il comune di SETTALA (provincia di Milano) ha adottato, il 21 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che (omissis) per garantire il pareggio del bilancio di previsione per l'esercizio 2000, con effetto dal 1 gennaio 2000, l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. e' applicata nel territorio comunale con le seguenti aliquote: 5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale; 6,75 per mille per i restanti soggetti passivi; 2. per l'anno 2000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e' fissata in L. 500.000, a favore dei soggetti passivi aventi i requisiti indicati nel prospetto allegato sub A al presente provvedimento; 3. per l'anno 2000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e' fissata in L. 250.000 a favore dei soggetti passivi diversi da quelli indicati al punto 2; 4. di dare atto che per aver diritto all'aumento della detrazione di cui al punto 2 gli interessati dovranno presentare apposita domanda, corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti, entro il termine che sara' indicato in apposito avviso da predisporsi e pubblicarsi in tempo utile a cura dei competente ufficio comunale; 5. di dare atto che l'efficacia temporale della maggiore detrazione per l'abitazione principale, come proposta, e' limitata all'anno 2000; 6. (Omissis). 7. (Omissis). 8. (Omissis). Allegato "A" alla delibera di consiglio comunale n. 4 del 21 gennaio 2000 Imposta comunale sugli immobili Requisiti per avere diritto all'aumento della detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 1) appartenenza nell'anno 2000 ad una delle seguenti categorie: a) pensionati; b) portatori di handicap con attestato di invalido civile; c) disoccupati; d) lavoratori posti in cassa integrazione; e) vedovi. 2) proprieta' di una abitazione appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A2 - A3 - A4 - A5 - A6 3) reddito annuo imponibile ai fini IRPEF anno 1999 di tutti i componenti dei nucleo familiare, fino a L. 22.000.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico. Nel caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con attestato di Invalidita' civile o in caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della U.S.S.L., sempre se conviventi, l'aumento dei reddito e' elevato da L. 1.700.000 a L. 2.650.000. Per ottenere il beneficio gli aventi diritto devono presentare apposita domanda, corredata da idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti ai punti 1, 2 e 3, entro il termine perentorio che sara' indicato in apposito avviso che sara' pubblicato in tempo utile a cura dei competente ufficio comunale. (Omissis). 00A8138;
(Frosinone) Il comune di SETTEFRATI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 12 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 vengono fissate le seguenti aliquote e detrazioni: a) per abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad usi diversi dalla abitazione: cinque per mille; b) detrazione per abitazione principale: L. 200.000; d) terreni edificabili: cinque per mille. (Omissis). 00A8139;
(Messina) Il comune di SINAGRA (provincia di Messina) ha adottato, il 25 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) per l'anno 2000 le aliquote da applicare alla base imponibile per il calcolo della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, delle legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, sono determinate, per quanto sopra esposto, come segue: unita' immobiliare adibite ad abitazione principale, C/1 e D/7: 5 per mille; immobiliari diversi dalla abitazione principale: 6,5 per mille; detrazione sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: L. 250.000. (Omissis). 00A8140;
(Novara) Il comune di SIZZANO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi nel comune di Sizzano per l'anno 2000. (Omissis). 00A8141;
(Bolzano) Il comune di SLUDERNO (Schluderns) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare con decorrenza dall'anno 2000 e fino a diversa regolamentazione le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito specificato, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge: aliquota unica: 4 per mille; 1. di determinare l'importo detraibile dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 2000 e fino a diversa regolamentazione, come segue: per tutte le abitazioni principali: L. 450.000. (Omissis). 00A8142;
(Milano) Il comune di SOMAGLIA (provincia di Milano) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: immobili destinati ad abitazione principale: 5 per mille; immobili diversi dalle abitazioni principali: 6,5 per mille. (Omissis). 00A8143;
(Cremona) Il comune di SORESINA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: A) Aliquota ordinaria del 5,5 per mille; B) Aliquota 5,3 per mille: per gli immobili adibite ad abitazione principale posseduta dalle persone fisiche soggetti passivi, comprese le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata, nonche' le pertinenze di cui alla categoria catastale C/6: C) Aliquota 6 per mille: per i soggetti passivi proprietari di alloggi non locati; D) Aliquota 0,5 per mille: per i soggetti passivi proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico, artistico o architettonico localizzato nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti, limitatamente alle unita' immobiliari oggetti di interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; E) Aliquota 3,5 per mille: in favore dei proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431; 2) di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge n. 662/1996 per l'anno 1999 le detrazioni di imposta nella misura di L. 200.000 in ragione annua; 3) di determinare altresi', ai sensi del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 122, l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al punto 2) del presente dispositivo come segue: a) da L. 200.000 a L. 300.000 per le persone ultrassessantenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 1 gennaio 2000 proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, a/5 e A/6 e con reddito imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 annui elevato a 28.000.000 annui se il coniuge e' a carico e di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico; b) da L. 200.000 a L. 500.000 per le persone ultrassesantacinquenni come risulta dall'anagrafe alla data del 1 gennaio 2000 proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, a/5 e A/6 e con reddito imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 annui elevato a 28.000.000 annui se il coniuge e' a carico e di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico; 4) di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1) nonche' della definizione della detrazione d'imposta di cui al punto 3), sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio e che il gettito complessivo per effetto delle aliquote e delle detrazioni deliberate con il presente atto, non sara' inferiore all'ultimo gettito realizzato. (Omissis). 00A8144;
(Verona) Il comune di SORGA' (provincia di Verona) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) confermare per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. relativa all'abitazione principale, assogettando anche il garage relativo alla medesima aliquota del 5,5 per mille; 2) fissare per i motivi esposti in premessa nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. relativa a tutte le altre tipologie di immobili; 3) confermare per l'anno 2000 la riduzione da applicare per l'abitazione principale in L. 250.000. (Omissis). 00A8145;
(Como) Il comune di SORICO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: |
| (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 4,5 per mille: abitazione principale; 5,5 per mille: tutti gli immobili e le aree fabbricabili. (Omissis). 00A8146;
(Modena) Il comune di SPILAMBERTO (provincia di Modena) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di applicare, per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. come sottospecificato: 1) aliquota sulla abitazione principale e sue pertinenze ai sensi Reg. approvato: 5,5 per mille; 2) aliquota su altri fabbricati, aree, terreno: 5,8 per mille: 3) aliquota su alloggi non locati: 7 per mille; 3) aliquota su alloggi non locati e mancanza contratti registrati da almeno 2 anni: 9 per mille; - di determinare la detrazione sull'abitazione principale in L. 240.000. Detrazione applicabile anche alle unita' immobiliari, adibite ad abitazioni principali possedute da anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero, purche' non locate. (Omissis). 00A8147;
(Bari) Il comune di SPINAZZOLA (provincia di Bari) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille; 2. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 4,75 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze come definito all'art. 11, comma 1 e 2 del vigente regolamento I.C.I.; 3. di fissare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 230.000 annue. (Omissis). 00A8148;
(Lecco) Il comune di SUEGLIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura seguente: immobili diversi da abitazioni: 6 per mille; immobili realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili: 6 per mille; abitazione principale (compresa cantina, solaio, box, se asserviti all'abitazione principale): 6 per mille; abitazione in aggiunta alla principale: 6 per mille; abitazione posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili residenti in questo comune ma ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari: 6 per mille; fabbricati di enti economici che non hanno scopo di lucro: 6 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille; terreni agricoli: esenti, ai sensi art. 7, decreto legislativo n. 504/1992; detrazione d'imposta per abitazione principale: L. 400.000. (Omissis). 00A8149;
(Torino) Il comune di SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,75 per mille confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, confermando quanto deliberato dalla giunta comunale, con provvedimento n. 149 del 15 dicembre 1999, immediatamente eseguibile ai sensi di legge. (Omissis). 00A8150;
(Caltanissetta) Il comune di SUTERA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2000 nella misura sotto indicata, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni: per tutte le unita' immobiliari, a qualsiasi uso adibite, individuate o individuabili nelle categorie catastali A-B-C-D-E (se ed in quanto dovute) nonche' per le aree fabbricabili (escluso i ruderi dei fabbricati rurali che hanno perso qualsiasi possibilita' di utilizzo e che si trovano in stato di abbandono): aliquota unica 5 (cinque) per mille; 2) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2000, le seguenti riduzioni o detrazioni d'imposta: a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale: detrazione di imposta nella misura di L. 200.000 in ragione annua; b) equiparare, ai sensi dell'art. 59 - comma 1, lett. E) del decreto legislativo n. 446/1997, ad abitazione principale le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado civile (solo genitori e figli o viceversa); c) considerare parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto e qualunque sia il loro numero; d) per tutti gli altri tipi di immobili: nessuna riduzione o detrazione di imposta. (Omissis). 00A8151;
(Mantova) Il comune di SUZZARA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire che l'imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2000, sara' applicata in questo comune con le seguenti aliquote e detrazioni: a) aliquota ordinaria pari al 5,1 per mille; b) aliquota del 4,5 per mille per: unita' immobiliare destinata ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario. Detrazione di imposta: L. 200.000. unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario. Detrazione di imposta: L. 200.000. alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari. Detrazione di imposta: L. 200.000. unita' posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino Italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata. Detrazione di imposta: L. 200.000. unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Detrazione di imposta: nessuna. abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado (genitori, figli, nonni e nipoti) che la occupano quale loro abitazione principale. Detrazione di imposta: nessuna. c) aliquota del 4 per mille per: fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili (per un periodo di anni 2). immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale sulla base di accordo i locali stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431; d) aliquota per alloggi non locati pari al 7 per mille. (Omissis). 00A8152;
(Imperia) Il comune di TAGGIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 1 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare come segue, per l'anno 2000, le stesse aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per le unita' immobiliari situate nel territorio del comune di Taggia in vigore nel 1999: a) terreni agricoli: 4,4 per mille; b) immobili adibiti ad abitazione principale: 5,5 per mille; c) immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale a persone residenti nel comune alle condizioni definite dagli accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 5,5 per mille; d) altri immobili: 7 per mille; 2. di dare atto che i contribuenti interessati ad usufruire della applicazione dell'aliquota di cui alla lettera c) del precedente capoverso dovranno produrre tempestivamente, all'Ufficio Tributi del comune, apposita comunicazione corredata da copia del contratto di locazione; 3. di dare atto che resta invariata, nella misura di L. 230.000, come determinata dal consiglio comunale con delibera no3/1996, la detrazione concessa ai detentori di abitazione principale; (Omissis). 00A8153;
(Udine) Il comune di TAVAGNACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. sono stabilite, per l'anno 2000, le seguenti aliquote: aliquota I.C.I. nella misura prevista dei 4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, come individuate ai sensi dell'art. 817 del Codice civile; aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli; aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. e' stabilita per l'anno 2000, quale detrazione base annua d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini I.C.I., l'importo di L. 370.000; 3. e' riconosciuta ai contribuenti, che si trovino nelle condizioni sotto specificate, una detrazione annua fino a concorrenza dell'imposta dovuta, relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto stesso, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, secondo le modalita' di seguito elencate: a) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti: che alla data del 31 dicembre 1999 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'; che siano proprietari o titolari del diritto di uso, usufrutto, abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze; che siano titolari di redditi, relativamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, complessivi lordi, imponibili ai fini IRPEF, pari o inferiori all'importo di L. 10.000.000. se appartenenti a famiglie monoreddito o con redditi non superiori a L. 18.000.000, se appartenenti a nuclei familiari con 2 persone, aumentabile di L. 1.000.000 per ogni altra persona a carico; che dichiarino che i componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non siano proprietari di altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero; b) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti: nel cui nucleo familiare siano compresi quali conviventi uno o piu' disabili, con invalidita' civile non inferiore al 75%, o affetti da handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge n. 104/1992, risultante dal certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo; con reddito familiare complessivo lordo imponibile IRPEF, riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, pari o inferiore a L. 60.000.000; che dichiarino che i componenti del nucleo familiare, risultante dal registro anagrafico, non siano proprietari di altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero, ad esclusione dell'immobile di proprieta' o in titolarita' di altri diritti reali destinato al recupero psico-fisico o alla cura del soggetto invalido o affetto da handicap; c) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti: disoccupati per almeno otto mesi (anche non consecutivi) nell'arco dell'intero anno; con un reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore nel suo complesso all'importo lordo di L. 20.000.000. In caso di mancato raggiungimento dei requisiti, il versamento non eseguito in acconto dovra' essere effettuato interamente a saldo, per l'intera somma dovuta, maggiorata degli interessi, o viceversa in caso di indebito versamento in acconto, si procedera' al rimborso delle somme ai sensi di legge. d) soggetti passivi appartenenti a famiglie numerose, in possesso di tutti i requisiti sotto elencati: numero componenti famiglia 4, reddito 25.000.000; numero componenti famiglia 5, reddito 30.000.000; numero componenti famiglia 6, reddito 35.000.000. Per ogni ulteriore componente si applica una maggiorazione di L. 5.000.000; il reddito, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, e' quello complessivo lordo ai fini IRPEF del nucleo familiare; i componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non devono essere proprietari o titolari di diritti reali su altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero; e) soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti: anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente relativamente all'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto a condizione che la stessa abitazione non risulti locata. 4. si da' dato atto che la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio delle agevolazioni, comporta l'automatica applicazione della detrazione. Nel caso in cui, la sussistenza dei requisiti fosse accertata in un momento successivo al versamento del tributo, si procedera' a rimborso, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 504/1992; 5. si da' atto che, ai fini della semplificazione delle procedure e della maggiore trasparenza, i contribuenti sono invitati a trasmettere una comunicazione all'Ente, sulla base dei modelli predisposti dall'Ufficio Tributi, nei termini previsti per la presentazione della denuncia; 6. si da' atto che la presentazione della comunicazione da parte del soggetto passivo non e' obbligatoria, non essendo la comunicazione stessa un elemento essenziale per beneficiare delle agevolazioni. Tuttavia, in caso di mancata presentazione della stessa, l'Ente provvedera' ad effettuare gli opportuni accertamenti, nelle forme previste per legge, anche mediante la richiesta di documentazione o l'invio di questionari al contribuente. La mancata collaborazione da parte del contribuente sara' sanzionata nelle forme previste per legge o regolamento; 7. di fissare, a favore dei proprietari che eseguano Interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili, l'aliquota ICI pari alla meta' dell'aliquota ordinaria prevista, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997; 8. di fissare, a favore dei proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, l'aliquota ICI pari alla meta' dell'aliquota ordinaria prevista, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997; 9. si da' atto che, per usufruire dell'applicazione dell'aliquota dimezzata di cui ai punti 7) e 8) del deliberato, i soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione, da effettuarsi nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legge in materia di semplificazione amministrativa. La dichiarazione e' obbligatoria, essendo un elemento essenziale per ottenere il beneficio dell'aliquota ridotta; 10. si da' atto che, qualora il contribuente non presenti la comunicazione all'Ente, pur in possesso dei requisiti necessari, potra' successivamente regolarizzare la sua posizione contributiva, ai sensi di legge; 11. si da' atto che, per l'applicazione dell'aliquota agevolata (per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio lavori), una volta presentata la dichiarazione, non e' necessario un preventivo assenso da parte del comune. Il silenzio del comune ha validita' di silenzio-assenso. L'Ente si riserva di provvedere ai successivi controlli circa la veridicita' delle dichiarazioni presentate. 12. sono esonerati dal pagamento del tributo le ONLUS e gli altri enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi - decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, alle seguenti condizioni: utilizzo e possesso del fabbricato; utilizzo esclusivo per le finalita' indicate all'art. 7, comma 1, lettera i), dei decreto legislativo n. 504/1992; esenzione per il periodo dell'anno durante il quale sussistono tutte le condizioni prescritte; 13. si da' atto che le dichiarazioni e comunicazioni presentate dai contribuenti, devono essere rese nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legge in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative ed in particolare secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e di cui alla legge n. 127/1997. (Omissis). 00A8154;
(Alessandria) Il comune di TICINETO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di determinare nel 5 per mille l'aliquota ICI per l'anno 2000 dando atto di non provvedere all'applicazione delle riduzioni cosi' come previste dall'art. 3, commi 55 e successivi, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 ad eccezione della riduzione di L. 200.000 per le abitazioni a titolo principale (Omissis). 00A8155;
(Padova) Il comune di TOMBOLO (provincia di Padova) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, per le motivazioni in premessa riportate, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura del 4,8 per mille sull'imposta comunale sugli immobili; 2) (Omissis). (Omissis). 00A8156;
(Perugia) Il comune di TORGIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) rapportate al valore degli stessi, nelle seguenti misure: aliquota 5.5 per mille: a) per le abitazioni principali intendendosi per tali quelle nelle quali i contribuenti che la possiedono a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; b) per n. 1 pertinenza di cat. C/6 situata nello stesso immobile dell'abitazione principale o in un raggio di 500 metri dalla stessa; aliquota 6,5 per mille per tutti gli altri fabbricati. Dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al punto b) del precedente paragrafo, nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze assimilate, la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale; (Omissis). 00A8157;
(Como) Il comune di TORNO (provincia di Como) ha adottato, il 29 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 1) persone fisiche soggetti passivi per l'unita' immobiliare adibita a abitazione principale direttamente: aliquote 4 per mille; 2) immobili di pertinenza prima abitazione: aliquote 4 per mille; 3) tutti gli altri soggetti passivi: aliquote 5 per mille. 2) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: 1) persone fisiche soggetti passivi per, l'unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale: detrazione imposta L. 230.000; (Omissis). 00A8158;
(Torino) Il comune di TORRE PELLICE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, stabilendo in L. 200.000 la detrazione per abitazioni principali e nella misura del 7 per mille per seconda casa ed aree fabbricabili; 2) il regolamento comunale, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 65/1998, all'art. 5 estende le agevolazioni previste per la prima casa alle pertinenze durevolmente e stabilmente asservite alle predette abitazioni, nonche' a seguito di modifica dello stesso art. 5 con deliberazione consiglio comunale n. 3 del 27 gennaio 2000 viene estesa la sola aliquota ridotta ad anziani residenti presso Case di cura purche' l'immobiliare non risulta utilizzato. 3) (Omissis). (Omissis). 00A8159;
(Vicenza) Il comune di TORRI di QUARTESOLO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota per l'imposta comunale sugli Immobili e le relative detrazioni come segue:
===================================================================== |ALIQUOTA per mille| DETRAZIONE ===================================================================== Abitazione principale | 4 (ridotta) | L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- Terreni agricoli | 5,5 (ordinaria) | --------------------------------------------------------------------- Aree edificabili | 5,5 (ordinaria) | --------------------------------------------------------------------- Altri fabbricati | 5,5 (ordinaria) | --------------------------------------------------------------------- Immobili adibiti ad abitazione | | principale concessi in uso | | gratuito a parenti entro il | | primo grado | 4 (ridotta) | L. 200.000 --------------------------------------------------------------------- Immobili adibiti ad abitazione | | principale tenuti sfitti da più| | di due anni | 7 (maggiorata) | --------------------------------------------------------------------- Immobili adibiti ad abitazione | | principale concessi in | | locazione alle condizioni | | definite negli accordi | | territoriali di cui alla legge | | n. 431/1998 (a decorrere dal | | primo anno successivo alla | | ratifica da parte del comune | | degli accordi territoriali) | 4 (ridotta) |nessuna detrazione
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 446/1997, la presente deliberazione concernente la determinazione delle aliquote I.C.I. verra' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale mediante sua trasmissione all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia. (Omissis). 00A8160;
(Frosinone) Il comune di TORRICE (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) con effetto dal 1 gennaio 2000 confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, per assicurare l'equilibrio del bilancio 2000, cosi' come evidenziato in premessa; 2) di dare atto che le agevolazioni e le riduzioni applicate sono quelle minime previste dalla legge; 3) di stabilire che la detrazione per prima casa e' fissata in L. 200.000 di imposta; (Omissis). 00A8161;
(Avellino) Il comune di TORRIONI (provincia di Avellino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare (omissis), l'aliquota imposta comunale sugli immobili del 5 per mille; (Omissis). 00A8162;
(Pordenone) Il comune di TRAMONTI di SOTTO (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 4,5 per mille sull'abitazione principale per i residenti e del 6 per mille sulle abitazioni secondarie e per i non residenti, con la detrazione per l'abitazione principale di lire cinquecentomila; 2) di confermare l'aliquota ridotta prevista a favore della abitazione principale anche a favore dei proprietari che abbiano dato in affitto con contratto registrato l'immobile a patto che questo venga utilizzato dal locatario come abitazione principale. (Omissis). 00A8163;
(Udine) Il comune di TREPPO GRANDE (provincia di Udine) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con l'art. 1, del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura unica del 5 per mille, come l'anno 1999; (Omissis). 00A8164;
(Bergamo) Il comune di TREVIGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura ordinaria del 5 per mille La suddetta aliquota e': a) elevata al 7 per mille per le unita' immobiliari sfitte. Per unita' immobiliare sfitta deve intendersi quella unita' che pur essendo idonea all'uso a cui e' destinata (abitabile e/o agibile) risulti sfitta per almeno dodici mesi continuativi alla data del 30 giugno 2000. b) ridotta al 4 per mille per le sole unita' biliari residenziali di proprieta' dell'A.L.E.R. (ex I.A.C.P.) di Bergamo, regolarmente concesse in locazione. 2) di determinare e confermare, altresi', per l'abitazione principale le seguenti detrazioni: a) L. 400.000 ai contribuenti con reddito imponibile del nucleo familiare soggetto a IRPEF non superiore a L. 30.000.000; b) L. 300.000 ai contribuenti cm reddito imponibile del nucleo familiare soggetto a IRPEF non superiore a L. 60.000.000; c) L. 200.000 per tutti gli altri contribuenti. La detrazione e' applicata nella maggiore misura di cui ai punti a) e b) a condizione che i componenti del nucleo familiare non posseggano altre unita' inimobiliari di carattere residenziale, anche in quota parte, ovunque ubicate. (Omissis). 00A8165;
(Treviso) Il comune di TREVIGNANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, ex art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come individuata nel regolamento per la disciplina dell'I.C.I., e di stabilire inoltre che si considerano abitazione principale le seguenti unita' immobiliari: le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in Catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (es.: garage, cantine. soffitte, ripostigli, ecc.). (Omissis). 00A8166;
(Milano) Il comune di TREZZANO ROSA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 in ragione del 6 per mille. 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 (Omissis). 00A8167;
(Padova) Il comune di TRIBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille; 2) di stabilire contestualmente che la detrazione dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia di L. 200.000; (Omissis). 00A8168;
(Belluno) Il comune di TRICHIANA (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come segue: a) aliquota ridotta del 4 per mille per l'unita' immobiliare ad uso abitazione principale cioe' quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente, ivi comprese l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero e da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) aliquota ordinaria del 6 per mille per le residenze secondarie o seconda casa intendendosi per tale l'unita' immobiliare arredata ed idonea ad essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso, personale diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze, o quelle unita' immobiliari concesse in locazione; c) aliquota del 7 per mille per le case sfitte ed aree edificabili; d) aliquota del 3 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 2. di stabilire la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000 per tutti i casi previsti nella lettera a) comma 1 del presente deliberato; 3. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 del regolamento per la disciplina dell'I.C.I. agli effetti dell'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per mille si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. A tal fine si intende per pertinenza: garage o box o posto auto limitatamente ad una sola unita'; cantina limitatamente ad una sola unita'; soffitta limitatamente ad una sola unita', che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 200 mt. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobili ari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresi' fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. (Omissis). 00A8169;
(Pavia) Il comune di TROMELLO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di considerare, ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, comma 53, direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 2. di fissare l'aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale appartenenti al gruppo da A/1 ad A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, civile, economico, popolare, ultrapopolare, rurale, abitazioni in villini, in ville, palazzi di pregio artistico o storico); 3. di fissare un'aliquota del 7 per mille per la restante parte di oggetti imponibili I.C.I., cosi' meglio identificati: terreni agricoli; aree fabbricabili; immobili in uso appartenenti alla categoria A/10, cioe' adibiti ad uffici e studi privati; fabbricati in uso destinati ad attivita' industriali, commerciali, artigianali e di servizi, nonche' box, autorimesse e garage, appartenenti ai seguenti gruppi catastali: gruppo B (edifici di uso collettivo) dalla categoria B/1 alla categoria B/8; gruppo C (immobili a destinazione commerciale) dalla categoria C/1 alla categoria C/7; gruppo D (immobili a destinazione speciale) dalla categoria D/1 alla categoria D/12. 4. per le abitazioni con valore catastale non abitazioni con valore catastale non superiore a L. 70.000.000 per il soggetto passivo che versi nelle condizioni riportate nella seguente tabella:
===================================================================== BENEFICIARI |Limite di reddito familiare * ===================================================================== Pensionati che abbiano compiuto il | sessantacinquesimo anno di età alla | data del 1 gennaio 2000 | L. 23.000.000 --------------------------------------------------------------------- Coniuge a carico di pensionati di cui | sopra | L. 23.000.000 --------------------------------------------------------------------- Portatori di handicap con attestato di | invalidità civile | L. 23.000.000 --------------------------------------------------------------------- Disoccupati iscritti nelle liste di | collocamento a tutto il 30 giugno 2000 | L. 23.000.000 --------------------------------------------------------------------- Lavoratori posti in cassa integrazione | o in mobilità a tutto il 30 giugno 2000| L. 23.000.000 --------------------------------------------------------------------- Nuclei familiari composti da almeno due| persone con reddito da lavoro | dipendente | L. 27.000.000
* I limiti di reddito sopra riportati, riferiti all'anno precedente, sono aumentati di 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 2.000.000 qualora il familiare a carico sia portatore di handicap. di stabilire una detrazione per abitazione principale pari a L. 300.000. I beneficiari di tali detrazioni, nonche' gli altri eventuali componenti il nucleo familiare non devono possedere, neanche a titolo di usufrutto, altri immobili in tutto il territorio nazionale, ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale. L'assenza della suddetta condizione fa venir meno il diritto alla maggiore detrazione d'imposta. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di piu' soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della maggiore detrazione deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra. I contribuenti con possesso dei requisiti richiesti per la maggiore detrazione devono presentare apposita autocertificazione comprovante la sussistenza di tali condizioni entro il 30 giugno 2000. (Omissis). 00A8170;
(Milano) Il comune di TURBIGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, ai sensi del comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 18 del vigente regolamento, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella seguente misura: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota ridotta per abilitazione principale e pertinenze: 5 per mille; detrazione d'imposta per abitazione principale: L. 200.000; aliquota immobili cat. D) con superficie a partire da 20.000 mq: 7 per mille (Omissis). 00A8171;
(Pavia) Il comune di VALEGGIO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) determinazione per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6, 5 per mille; 2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla legge, in L. 200.000; (Omissis). 00A8172;
(Viterbo) Il comune di VALENTANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille; 2) di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000 rapportabile al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8173;
(Perugia) Il comune di VALFABBRICA (provincia di Perugia) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili che saranno applicate per l'anno 2000, ai sensi degli artt. 6 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura: a) aliquota del 4,5 per mille: immobili posseduti. a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e adibiti ad abitazione principale del contribuente. Per abitazione principale si intende l'unita' immobiliare nella quale il soggetto persona fisica che la possiede, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica e dimora abituale unitamente al proprio nucleo familiare; unita' immobiliari date in comodato o uso gratuito ai soli parenti entro il primo grado in linea retta (genitori e figli) ed utilizzate da questi come abitazione principale; unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa e adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari; abitazione possedute a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale da soggetto anziano e/o disabile che ha acquisito la residenza presso Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. b) aliquota del 5,5 per mille: tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e classificati nei gruppi catastali "A" e "B"; fabbricati classificati nel gruppo catastale "C" quali garages, negozi, botteghe, ecc.; fabbricati classificati nel gruppo catastale "D" quali opifici, stabilimenti industriali, ecc. terreni agricoli, se dovuta; aree fabbricabili. c) detrazione d'imposta per l'abitazione principale: L. 200.000 per tutti i titolari di abitazione principale; L. 300.000 (equivalente ad una ulteriore detrazione di L. 100.000) per i pensionati maschi ultrasessantacinquenni e femmine ultrasessantenni e per i pensionati invalidi civili con grado di invalidita' superiore al 66% per i quali ricorrano tutte le condizioni seguenti: che ne' il richiedente ne' i componenti il proprio nucleo familiare possiedano sul territorio nazionale altra unita' immobiliare adibita ad abitazione; che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto della detrazione, eventualmente comprensiva di pertinenze non locate, quali garages. cantina, ECC. risulti classificata in una delle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5; che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare in relazione alla sua composizione non risulti superiore ai limiti di seguito indicati:
1 persona | L. 12.000.000 2 persone | L. 20.000.000 3 persone | L. 28.000;000 oltre 3 persone: per ogni persona in più | L. 4.000.000
Se nel nucleo familiare sono presenti soggetti portatori di handicap con invalidita' riconosciuta del 100%, il reddito dagli stessi percepito e derivante esclusivamente da pensione di invalidita', e indennita' di accompagnamento non viene computato. (Omissis). 00A8174;
(Bergamo) Il comune di VALGOGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'I.C.I. applicata da questo comune per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 6 per mille per l'abitazione principale; 6 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale; 7 per mille negli altri casi. 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, la somma di L. 200.000. (Omissis). 00A8175;
(Cremona) Il comune di VAILATE (provincia di Cremona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I. Di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1 gennaio 1998: 1) aliquota 5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'abitazione principale; 2) aliquota 5 per mille: unita' immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; 3) aliquota 5 per mille: persona fisica per unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale; 4) aliquota 5,5 per mille: alloggi posseduti e non locati; 5) aliquota 5,5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel comune; (per le sole aree fabbricabili); 6) aliquota 5 per mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro; 7) aliquota 5 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge n. 449/1997; 8) aliquota 5 per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti; 9) aliquota 5 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione. II. Detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare: 1) L. 200.000 per detrazione base; 2) ulteriore detrazione del 100% per i soggetti con i seguenti requisiti: sono possessori esclusivamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitaz. principale sono ultra sessantacinquenni; non superano un reddito di L. 18.000.000 se singoli o di L. 25.000.000 se con coniuge a carico. III. Riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. (Omissis). 00A8176;
(Frosinone) Il comune di VALLEROTONDA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 13 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, sugli immobili ricompresi nel territorio del comune di Vallerotonda; ;(Omissis). 00A8177;
(Bergamo) Il comune di VALNEGRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille e la detrazione per abitazione principale in L. 300.000; (Omissis). 00A8178;
(Varese) Il comune di VARANO BORGHI (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. in vigore nel modo seguente: 1. abitazione principale - box di pertinenza, abitazioni cedute in comodato o in uso gratutito a parenti in linea diretta e collaterale, ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento comunale dell'I.C.I. 6 per mille; 2. abitazioni non locate 7 per mille; 3. aree edificabili ed altri immobili 7 per mille; di stabilire nella data del 31 maggio 2000 il termine per la presentazione dell'istanza tendente ad ottenere la riduzione nelle fattispecie previste dall'art. 6, comma 3, del vigente regolamento I.C.I.; (Omissis). 00A8179;
(Treviso) Il comune di VAZZOLA (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli Immobili: aliquota ordinaria 4,7 per mille; aliquota sull'abitazione principale del 4 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). 00A8180;
(Verona) Il comune di VELO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di prendere atto dell'aumento delle rendite catastali del 5% e dei redditi dominicali del 25% oltre che dell'aumento a L. 200.000 della detrazione sull'abitazione principale gia' intervenuti per il 1997 e di confermare anche per il 2000 l'applicazione dell'aliquota unica del 6,5 per mille; (Omissis). 00A8181;
(Savona) Il comune di VENDONE (provincia di Savona) ha adottato, l'8 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) stabilire, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota del l'imposta comunale sugli immobili (ICI), per l'anno 2000, nella misura del 6,5 per mille per la generalita' dei contribuenti; 2) non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per quanto concerne il sistema delle riduzioni sia per quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta dell'abitazione principale, o di alloggi non locati. 3) apportare al sistema delle detrazioni la seguente modifica: detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 230.000 (L. 200.000 art. 3, comma 55, punto 2 legge n. 662/1996 e L. 30.000) ulteriore detrazione stabilita dal comune. (Omissis). 00A8182;
(Bologna) Il comune di VERGATO (provincia di Bologna) ha adottato, il 10 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, per le motivazioni ed ai sensi della normativa vigente, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nel 6 per mille unico; 2) di fissare la detrazione per l'abitazione principale come segue: L. 330.000 ai contribuenti in possesso dei requisiti e con le modalita' esposte negli allegati A e B che della presente deliberazione formano parte integrale e sostanziale; L. 240.000 per i restanti casi. (omissis) L'amministrazione comunale riconosce, a seguito di specifica richiesta, ai cittadini tenuti al pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2000, l'aumento della detrazione di L. 90.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 240.000 gia' prevista per le abitazioni principali, per un totale di detrazione di L. 330.000, sull'imposta comunale Immobili (I.C.I.) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'abitazione principale. I destinatari dell'aumento da L. 240.000 a L. 330.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 15.500.000 annui lordi riferito all'anno 1999, e siano in condizione non lavorativa; b) pensionati e portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini dell'Irpef, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.500.000 piu' L. 1.770.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'Irpef, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 23.500.000 piu' L. 1.770.000 per ogni persona a carico; d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2000: nucleo familiare composto da 6 o piu' componenti al 1 gennaio 2000; reddito familiare riferito all'anno 1999 non superiore a L. 87.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono L. 14.500.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6; e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto ai punti precedenti. Sia nel caso della lettera B) (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera C) (disoccupati) ed alla lettera D) (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 90.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedono alcuna proprieta' immobiliare. Procedura:
1) i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata all'Ufficio Tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta-autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento dei diritti alla maggiore detrazione I.C.I. come da fac-simile allegato alla presente deliberazione (allegato B ).
2) i contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento dell'I.C.I., tenere gia' conto della detrazione nella misura richiesta.
3) le richieste-autocertificazioni verranno controllate dall'ufficio tributi e sottoposte per la valutazione alla giunta comunale, e in caso di dichiarazioni infedeli, verranno applicate le sanzioni di legge. (Omissis). 00A8183;
(Lecce) Il comune di VERNOLE (provincia di Lecce) ha adottato, il 5 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) stabilire che l'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote: a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille; b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari locate con un contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale; c) aliquota agevolata nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. 2) confermare la detrazione di imposta immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis). 00A8184;
(Cuneo) Il comune di VICOFORTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'ICI (imposta comunale sugli immobili) nella seguente misura diversificata: 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per una sola relativa pertinenza; 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 7 per mille per ogni altro caso previsto dalla vigente normativa ed in conformita' della stessa; ammontare della detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000; (Omissis). 00A8185;
(Potenza) Il comune di VIETRI di POTENZA (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria al 5 per mille; aliquota diversificata al 5,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; aliquota agevolata al 2 per mille per gli immobili strumentali rientranti nel patrimonio delle imprese commerciali, artigiane ed industriali per i primi tre anni dall'inizio dell'attivita'; stabilire a L. 400.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con esclusione delle pertinenze a qualsiasi tipo ed uso utilizzate. (Omissis). 00A8186;
(Varese) Il comune di VIGGIU' (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2000: a) aliquota del 6 per mille da applicarsi al seguenti soggetti passivi: persone fisiche nonche' soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) aliquota del 7 per mille da applicarsi al seguenti soggetti passivi: persone fisiche ed altri soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale, sfitte o locate a soggetti che non le utilizzano come abitazione principale; c) aliquota del 6 per mille da applicarsi al seguenti soggetti passivi: unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale: soggetti passivi relativamente ad immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune; soggetti passivi per immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni. 2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3) di dare atto che, come previsto all'art. 5 del regolamento I.C.I. approvato da questo ente, vengono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto, ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera c), della legge 15 dicembre 1997, n. 446; 4) di dare atto che, come previsto all'art. 5 del regolamento I.C.I., viene considerata abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota del 6 (sei) per mille e delle detrazioni per questo previste, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale di secondo grado. 5) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 6) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 5 Regolamento comunale I.C.I.) 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 1marzo 1999, e' stato iscritto in bilancio un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributi, nella misura dell'1% dell'I.C.I. incassata, che verra' utilizzato ai sensi dell'art. 14 del sopracitato regolamento. (Omissis). 00A8187;
(Brescia) Il comune di VILLA CARCINA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota ordinaria pari al 6,2 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale; b) aliquota ridotta al 5 per mille per l'abitazione principale dei residenti. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; ... e ritenuto di stabilire, ..., l'ulteriore detrazione quantificata in L. 130.000, se l'immobile ha un valore catastale non superiore a L. 80.000.000 e in L. 70.0000 se l'immobile ha un valore catastale non superiore a L. 100.000.000, ai cittadini che presentino apposita domanda e siano in possesso di entrambi i requisiti sotto elencati: 1) proprietari della sola casa di abitazione principale, classificati esclusivamente in una delle seguenti categorie catastali: A2, A3, A4, A5, A6, A7 limitatamente alla classe prima, e sue pertinenze, come definite dall'art. 8 del vigente regolamento comunale ICI; 2. possessori del reddito familiare anno 1999, rientrante nei limiti sotto elencati calcolato al netto della ritenuta IRPEF, dell'eventuale 50% delle rate di mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa, nonche' di oneri documentati relativi a spese per l'assistenza a minori portatori di handicap o anziani invalidi. Per i redditi derivanti da lavoro autonomo gli importi della tabella sono ridotti di 1/3.
===================================================================== Numero componenti nucleo familiare; |Situazione economica;| ===================================================================== 1 | 0 |13.000.000 2 | 13.000.001 |21.200.000 3 | 21.200.001 |28.000.000 4 | 28.000.001 |34.000.000 5 | 34.000.001 |40.000.000 6 | 40.000.001 |46.000.000 7 | 46.000.001 |50.000.000
La richiesta di maggiore detrazione va presentata su appositi modelli entro il 30 giugno 2000, all'ufficio tributi, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa e dai Regolamenti comunali per l'accesso ai servizi. (Omissis). 00A8188;
(Biella) Il comune di VILLA del BOSCO (provincia di Biella) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Il comune di Villa del Bosco (provincia di Biella) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2000. (Omissis). per l'anno 2000 di confermare l'aliquota stabilita per l'anno 1999 pari al 5 per mille; di determinare le detrazioni nella misura minima di L. 200.000. (Omissis). 00A8189;
(Frosinone) Il comune di VILLA SANTA LUCIA (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). prendere atto che per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. viene confermata al 5,5 per mille. (Omissis). 00A8190;
(L'Aquila) Il comune di VILLALAGO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare per il 2000 I.C.I. aliquota unica del 5 per mille. (Omissis). 00A8191;
(Rovigo) Il comune di VILLANOVA MARCHESANA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare e stabilire nella misura del 6,25 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000; (Omissis). 00A8192;
(Cuneo) Il comune di VILLANOVA MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 con decorrenza 1 gennaio 2000 nella misura del 6,25 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) di cui all'art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992 per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per gli immobili diversi da quello ad uso abitativo, per gli alloggi sfitti e nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2) di non ridurre ne' elevare l'importo di L. 200.000 dovuto come detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A8193;
(Cagliari) Il comune di VILLAPUTZU (provincia di Cagliari) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) in questo comune e' applicata con le sequenti aliquote: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise, residenti nel comune: 4 per mille; immobili diversi dalle abitazioni: 4 per mille; immobili posseduti oltre all'abitazione principale: 5 per mille; immobili appartenenti ad enti senza fine di lucro: 4 per mille; immobili concessi in uso gratuito a qenitori-fiqli fratelli-sorelle, se per gli stessi costituisce abitazione principale, con conseguente applicazione della detrazione. per queste previste: 4 per mille; fabbricati realizzati per la vendita e, non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attivita la costruzione e l'a1ienazione di immobili per un periodo di tre anni in base ad apposita istanza pervenuta dagli interessati: 4 per mille. 2) di dare atto che, con effetto dal 1 gennaio 1997 per determinare la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali del 25%; 3) che dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono legge n. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A8194;
(Torino) Il comune di VILLAR FOCCHIARDO (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). A) di fissare, per l'anno 2000, nella misura indifferenziata del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni; B) di fissare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'I.C.I. al 3 per mille a favore di quei proprietari che eseguano interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, volti al recupero per finalita' abitative di' unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; 1-B) il recupero deve essere comunque finalizzato, a seconda dei casi, al ripristino dell'agibilita', dell'abitabilita', dei caratteri artistici o architettonici dell'unita' immobiliare; 2-B) i requisiti di inagibilita' o di inabitabilita' devono essere oggetto di specifica e documentata dichiarazione da parte dell'interessato, verificata ed accertata da parte dell'ufficio tecnico comunale e della competente U.S.L.; l'agevolazione e' concessa solo nel caso in cui il richiedente o chiunque altro, al momento della presentazione della domanda, non sia residente ne' domiciliato presso l'unita' immobiliare oggetto del recupero; 3-B) le caratteristiche degli immobili di interesse artistico o architettonico sono quelle evidenziate nel Piano Regolatore Generale comunale, Tavola TP3; 4-B) la domanda diretta ad ottenere l'agevolazione in oggetto deve essere presentata contestualmente alla richiesta di concessione/autorizzazione edilizia o alla denuncia di inizio attivita', a seconda della tipologia degli interventi; il comune si pronuncera' sull'istanza contestualmente al rilascio/diniego della concessione/autorizzazione edilizia o entro i termini prescritti dal regolamento comunale per i tempi del procedimento amministrativo nel caso di denuncia inizio attivita'; 5-B) il richiedente-proprietario deve dimostrare di essere in regola con i versamenti I.C.I. dovuti nel quinquennio antecedente alla presentazione dell'istanza di cui sopra; 6-B) tutti gli interventi di recupero interessati alla presente agevolazione devono essere condotti su unita' immobiliari situate nella zona "A" del vigente Piano Regolatore Generale comunale; gli interventi diretti al recupero di immobili inagibili o inabitabili possono essere condotti anche all'interno della zona "E"; 7-B) l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni a decorrere dal primo anno successivo a quello in cui sono stati iniziati i lavori; 8-B) il mancato completamente degli interventi nei tempi prescritti dagli atti concessori e dalla normativa vigente comporta la decadenza dal diritto all'aliquota agevolata e l'obbligo di pagamento dell'imposta per gli anni progressi secondo l'aliquota piena, stabilita per le categorie delle unita' immobiliari interessate; C) di fissare in legge n. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; D) di stabilire, inoltre, che in caso di mancato utilizzo dell'intera detrazione sull'unita' principale adibita a prima abitazione, questa potra' essere utilizzata fino ad esaurimento per la pertinenza, intendento come tale l'autorimessa e/o il porto auto direttamente a servizio di quest'ultima; E) di considerare "direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata", ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996; (Omissis). 00A8195;
(L'Aquila) Il comune di VILLA VALLELONGA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000, (omissis), l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni d'imposta: aliquota del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili soggette ad I.C.I.; detrazione d'imposta L. 200.000 per abitazione principale. (Omissis). |
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