Gazzetta n. 141 del 19 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 17 maggio 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, unita' di Castrovillari. (Decreto n. 28258).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;
Visto il decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto b);
Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto b);
Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto l'art. 45, comma 17, lettera e), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'art. 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;
Viste le istanze presentate dalle societa' di seguito elencate nel dispositivo, con le quali e' stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996;
Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti Commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;
Considerato che le unita' produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;
Ritenuta la necessita' di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore del lavoratori interessati;
Decreta:
1) Fascicolo n. 16691/C21A:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' l'art. 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 novembre 1999, con effetto dal 4 agosto 1999, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza), unita' di Castrovillari (Cosenza), per un massimo di 9 unita' lavorative per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 30 aprile 2000.
Art. 2.
L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.
Art. 3.
L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 febbraio 2000, come da protocollo dello stesso.
Art. 4.
La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, e' ridotta del dieci per cento.
Art. 5.
La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.
 
2) Fascicolo n. 16691/C21B:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' l'art. 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 novembre 1999, con effetto dal 10 agosto 1999, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza), unita' di Castrovillari (Cosenza), per un massimo di una unita' lavorativa per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 30 giugno 2000.
Art. 2.
L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.
Art. 3.
L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 febbraio 2000, come da protocollo dello stesso.
Art. 4.
La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, e' ridotta del dieci per cento.
Art. 5.
La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2000
Il direttore generale: Daddi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone