Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 28 aprile 2000, n. 157
Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il protocollo sul settore bancario 4 giugno 1997;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477 con cui e' stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;
Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;
Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo";
Sentite le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;
Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Vista la richiesta, formulata dal Consiglio di Stato, di valutare, nell'ambito degli interventi atti a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalita', l'opportunita' di dare priorita' ai finanziamenti di programmi formativi, i quali abbiano ottenuto finanziamenti comunitari;
Ritenuto di non dare seguito all'indicazione di cui sopra, avanzata dal Consiglio di Stato, in quanto detto criterio di priorita' farebbe venir meno i criteri di precedenza e turnazione, cosi' come concordati dalle parti sociali nel predetto contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 4 febbraio 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Costituzione del Fondo

1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo".
2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
 
Art. 2
Finalita' del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti da tutti i datori di lavoro, ivi compresi i datori di lavoro facenti parte di gruppi creditizi del credito cooperativo, cui si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo/Casse rurali ed artigiane, e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalita'; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione.



Nota all'art. 2:
- Per l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, vedi in note alle premesse.



 
Art. 3
Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo e' gestito da un "Comitato amministratore" composto da cinque esperti designati da Federcasse e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonche' da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.
2. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o piu' componenti del comitato stesso, si provvedera' alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.
 
Art. 4
Compiti del comitato amministratore del Fondo

1. Il comitato amministratore deve: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo,
corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici
relativi alla gestione stessa; b) deliberare gli interventi in conformita' alle regole di precedenza
e turnazione fra i datori di lavoro, di cui all'articolo 9; c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore
del credito cooperativo, la misura del contributo addizionale di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonche' la misura,
espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di
cui all'articolo 6, comma 3; d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 5; e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle
prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, studiando e
proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento
del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita'; f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e
prestazioni; g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o
regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non
cumulabilita' di cui all'articolo 11; i) fare proposte, alle parti stipulanti il contratto collettivo
nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e' stata convenuta
l'istituzione del Fondo, per l'incremento della contribuzione
ordinaria di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), qualora le
prestazioni richieste, non risolvibili con criteri di precedenza e
turnazione, si inquadrino in progetti, su base territoriale,
promossi dalle federazioni locali o dalla Federazione italiana e
riconosciuti di valenza strategica in ordine agli obiettivi del
credito cooperativo; l) determinare i criteri e le modalita' operativi per il versamento
del contributo straordinario dovuto in attuazione dell'intervento
previsto all'articolo 6, comma 4.
 
Art. 5
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1: a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, a livello
aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali, comunitari o della
cooperazione;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei
lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa anche in concorso
con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione
vigente; b) in via straordinaria: all'erogazione di assegni straordinari per
il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della
contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, legge n.
662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel
quadro dei processi di agevolazioni all'esodo. Qualora
l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica
soluzione, l'assegno straordinario e' pari ad un importo
corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il
tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998,
di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata,
che pertanto non verra' versata, se detta erogazione fosse
avvenuta in forma rateale.
2. A detti interventi vengono ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si deve tenere conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.



Nota all'art. 5:
- Per l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, vedi in note alle premesse.



 
Art. 6
Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e' dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del
datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i
lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Tale
contributo puo' essere incrementato, dalle parti stipulanti il
contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e'
stata convenuta l'istituzione del Fondo, qualora le prestazioni
richieste, non risolvibili con criteri di precedenza e turnazione,
si inquadrino in progetti, su base territoriale, promossi dalle
federazioni locali o dalla federazione italiana e riconosciuti di
valenza strategica in ordine agli obiettivi del credito
cooperativo; b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso
di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%,
calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a),
con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto
tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai
dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che
restano in carico al datore di lavoro.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5 comma 1, lettera b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare e' determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo straordinario di cui al comma 3, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, puo' essere surrogato nel versamento del citato contributo di solidarieta' da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro del credito ooperativo, indicati da Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.
5. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% e' sospeso, su deliberazione del comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno della categoria del credito cooperativo.
6. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.
7. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, vengono effettuati, sempre a cura del comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.
8. Le disponibilita' che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, nel credito cooperativo, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilita' non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino tenuti alla predetta contribuzione a forme di previdenza, sono devolute all' assicurazione generale obbligatoria.
9. Ai predetti fini l'importo delle disponibilita' di pertinenza delle sopra citate forme di previdenza, e' determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato, da ciascun datore di lavoro, tenuto alla contribuzione alle predette forme di previdenza, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.
10. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
11. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 11, la stessa e' assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attivita' esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonche' il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
 
Art. 7
Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato: a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste
per i processi che modificano le condizioni di lavoro del
personale; b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste
per i processi che modificano le condizioni di lavoro del
personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli
occupazionali, nonche' di quelle legislative laddove espressamente
previste; c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),
all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di
legge previste per i processi che determinano la riduzione dei
livelli occupazionali;
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' altresi' subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una pluralita' di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.
 
Art. 8
Individuazione dei lavoratori in esubero

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concernera', in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianita' o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimita' alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore eta'.
3. Per ciascuno dei casi di cui ai comma 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarieta', che va esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.



Nota all'art. 8:
- L'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223
(Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' il
seguente:
"Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a
carico delle imprese). - 1. L'individuazione dei lavoratori
da collocare in mobilita' deve avvenire, in relazione alle
esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso
aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti
collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4,
comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel
rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianita';
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare
in mobilita', l'impresa e' tenuta al rispetto dell'art. 9,
ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,
n. 79".



 
Art. 9
Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalita' delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento e' determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento e' determinato - per ciascun trimestre di riferimento - in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario, ai sensi dell'articolo 10, risulti superiore ai limiti individuati ai comma 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione, mediante un piano modulato di restituzione.
 
Art. 10
Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e' pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione.
2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 15 minuti annui procapite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: L. 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000; e di L. 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' superiore a detto ultimo limite.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro.
6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2). le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi procapite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non piu' di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.
7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, e' quella individuata sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato con il criterio specifico di un trecentosessantesimo della retribuzione annua per ogni giornata.
8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.
9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e' pari: a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianita'
prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione
di anzianita';
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario; b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia
prima di quella di anzianita', alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione
dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione
di vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta' o anzianita' contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianita', e per la determinazione della sua misura.
12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.
13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennita' sostitutiva, nonche' ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
15. Nei casi in cui l'importo dell'indennita' di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati un'indennita' una tantum, d'importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.
 
Art. 11
Cumulabilita' della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di altri soggetti (ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonche' dei fondi comuni e servizi di investimento), che svolgono attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonche' il versamento dei contributi figurativi.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procedera' ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attivita' prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, nei casi di cui sopra, e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, nei casi di cui sopra, e' ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. Nel caso di omissione dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, legge n. 662 del 1996.



Nota all'art. 11:
- Per l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, vedi in note alle premesse.



 
Art. 12
Trasferimento di rapporti attivi e passivi

Entro 3 mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' trasferita - secondo le modalita' concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 - al "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo", il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.



Nota all'art. 12:
- Per l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, vedi in note alle premesse.



 
Art. 13
Contributi sindacali

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, e' salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.
 
Art. 14
Scadenza

Il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo", disciplinato dal presente regolamento, scadra' trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e e' liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 8, 9, 10 e 11.
 
Art. 15
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 28 aprile 2000

Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Salvi p. Il Ministro del tesoro del bilancio e
della programmazione economica
Solaroli Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2000
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 173
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio.
Note alle premesse:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' cosi'
formulato:
"Art. 17. - 3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione".
- L'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20
(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti) e' cosi' formulato:
"Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti
collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di
importo superiore al valore in ECU stabilito dalla
normativa comunitaria per l'aplicazione delle procedure di
aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti
passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore
suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del teoro all'impegno di spesa correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sosttoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non
conformita' a legge nel termine di trenta giorni dal
ricevimento. Il termine e' interrotto se la Corte richiede
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi
trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni
dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se
la sezione del controllo non ne dichiari l'illegittimita' o
non adotti ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la
sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei
trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da
essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione; puo altresi'
pronunciarsi sulla legittimita' di singoli atti delle
amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base
all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati
dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti
dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi
dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte
definisce annualmente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge.
Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rileva
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione.
E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo sulle amministrazioni
dello Stato e' presieduta dal presidente della Corte dei
conti ed e' costituita dai presidenti di sezione preposti
al coordinamento del controllo preventivo e successivo e
dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa
delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati
determinati annualmente con riferimento a tipologie del
controllo settori e materie.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria".
- L'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e'
cosi' formulato:
"In attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
delle competenti commissioni parlamentari, sono definite,
in via sperimentale, misure per il perseguimento di
politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e
per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende
pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica
utilita', nonche' delle categorie e settori di impresa
sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Nell'esercizio della potesta' regolamentare il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante
un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,5 per
cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima
di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione
della obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
di una misura addizionale non superiore a tre volte quella
della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con
il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi".
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre
1997, n. 477, reca: "Regolamento recante norme per
l'istituzione del servizio di controllo interno presso
l'Istituto superiore di sanita'".
- L'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure di stabilizzazione della finanza pubblica) e'
cosi' formulato:
3. A decorrere dal 1o gennaio 1998, per tutti i
soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in
aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' le forme
pensionistsche che assicurano comunque ai dipendenti
pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a
statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la
gestione speciale ad esaurimento di cui all'art. 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale
addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte
dirette, prestazioni complementari al trattamento di base
ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si
consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la
decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione
generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
del personale dipendente, stipulati anteriormente alla
costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito
ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per
gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al
citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la
contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o
riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di
personale, puo' diversamente disporre, anche in deroga agli
ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di
tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e
concessionari della riscossione cui si applicano i
contratti collettivi del settore del credito, gli accordi
stipulati, entro la medesima, data del 31 marzo 1998, con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
del personale dipendente possono:
a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi,
apposite indennita' da erogare, anche ratealmente, in
conformita' all'art. 17 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'art. 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
314, nel rispetto dei requisiti di eta' ivi previsti,
nonche' in conformita' all'art. 6, comma 4, lettera b), del
citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo
regime fiscale previsto dal citato art. 17 del testo unico
delle imposte sui redditi come modificato dall'art. 5 del
citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono
assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate,
al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il
settore del credito in luogo dei datori di lavoro;
b) adottare, in via prioritaria, il criterio della
maggiore eta' ovvero della maggiore prossimita' alla
maturazione del diritto a pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, purche' siano
contestualmente previste forme di sostegno del reddito,
comprensive della corrispondente contribuzione figurativa,
erogabili, anche in soluzione unica nel limite massimo di
quattro anni previsto per la fruizione dell'indennita' di
mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223, poste a carico dei datori di lavoro. Alle apposite
indennita' ed alle forme di sostegno del reddito,
comprensive dei versamenti all'INPS per la corrispondente
contribuzione figurativa, si applica il comma 3-bis
dell'art. 1 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992,
n. 406. Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per
il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e
passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai
sensi del presente comma e' trasferita ai fondi stessi, i
quali assumono in carico le residue prestazioni, previste
dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne
anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.
Per i trattamenti pensionistici anticipati e, gli altri
interventi previsti in attuazione del decreto-legge 24
settembre 1996 n. 497, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 novembre 1996, n. 588 e del decreto-legge 9
settembre 1997, n. 292, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 1997, n. 388, per il risanamento, la
ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende
bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino, alla
loro completa attuazione e comunque non oltre il 31
dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali
stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale
esclusivo fine, la facolta' per le predette aziende di
sostenere il costo della prosecuzione volontaria della
contribuzione previdenziale fino alla maturazione del
diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria secondo i requisiti di anzianita' contributiva
e di eta' previsti dalla legislazione previgente. Le forme
pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando
quanto previsto dal comma 33, nonche' dal citato decreto
legislativo n. 124, del 1993, possono essere trasformate,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in forme a contribuzione definita mediante
accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di
cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale dipendente. Alla facolta' di riscatto, ove
prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente
comma esercitata dalla data di entrata in vigore della
presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui
al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,
in materia di determinazione del relativo onere. Entro il
30 giugno 1998 il Governo e' delegato ad emanare un decreto
legislativo per l'armonizzazione della disciplina
previdenziale del personale addetto alle esattorie e alle
ricevitorie delle imposte dirette con quella
dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei
principi e criteri direttivi indicati nell'art. 2, comma
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalita'
di cui all'art. 3, comma 22, della medesima legge. Fino
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo al
predetto personale si applicano le disposizioni di cui al
presente comma.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1 del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477:
"1. Ciascun regolamento provvede ad istituire presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale un fondo con
gestione finanziaria e patrimoniale autonoma cui
affluiscono i contributi determinati dal regolamento
medesimo".



Nota all'art. 15:
- Per il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, del
27 novembre 1997, n. 447, vedi in note alle premesse".



 
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