Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2000, n. 156
Regolamento recante proroga del termine previsto dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, in materia di specializzazioni valide per i concorsi di accesso alla dirigenza sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;
Visto, in particolare, l'articolo 74 del predetto decreto il quale dispone che limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore dello stesso decreto la specializzazione nella disciplina puo' essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine;
Ritenuto di prorogare per un ulteriore biennio la possibilita' di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza sanitaria con la specializzazione in una disciplina affine;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 19 gennaio 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 gennaio 2000;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;
Su proposta del Ministro della sanita';

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il periodo di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e' prorogato di un ulteriore biennio a partire dalla scadenza del termine previsto dal predetto articolo 74.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 34



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, "Regolamento
recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale".
Si riporta il testo dell'art. 74:
"Art. 74 (Equipollenze ed affinita'). - 1. Fermo
restando quanto previsto all'art. 56, comma 2, per il
personale di ruolo, limitatamente ad un biennio
dall'entrata in vigore del presente decreto, la
specializzazione nella disciplina puo' essere sostituita
dalla specializzazione in una disciplina affine. Le
discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa
regolamentare concernente i requisiti di accesso al secondo
livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario
nazionale. Le discipline affini sono individuate con
provvedimento ministeriale".
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 74 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483, si veda in nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri":
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 74 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483, si veda nella nota al titolo.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone