Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2000, n. 156 |
Regolamento recante proroga del termine previsto dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, in materia di specializzazioni valide per i concorsi di accesso alla dirigenza sanitaria. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale; Visto, in particolare, l'articolo 74 del predetto decreto il quale dispone che limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore dello stesso decreto la specializzazione nella disciplina puo' essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine; Ritenuto di prorogare per un ulteriore biennio la possibilita' di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza sanitaria con la specializzazione in una disciplina affine; Sentito il Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 19 gennaio 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 gennaio 2000; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000; Su proposta del Ministro della sanita';
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1
1. Il periodo di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e' prorogato di un ulteriore biennio a partire dalla scadenza del termine previsto dal predetto articolo 74. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 marzo 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2000 Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 34
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale". Si riporta il testo dell'art. 74: "Art. 74 (Equipollenze ed affinita'). - 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 56, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del presente decreto, la specializzazione nella disciplina puo' essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale". Note alle premesse: - Per il testo dell'art. 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si veda in nota al titolo. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si veda nella nota al titolo.
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