Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIRETTIVA 1 giugno 2000
Applicazione transitoria della legge "Marcora" per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 25 luglio 1986, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale concernente le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi previsti dall'art. 17 della legge n. 49/1985;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 luglio 1986, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernente i criteri per la determinazione del valore delle quote di proprieta' delle societa' finanziarie partecipanti al capitale sociale delle cooperative;
Viste le deliberazioni del C.I.P.I. in data 19 dicembre 1985, 12 febbraio 1987 e 31 gennaio 1992, recanti direttive per la concessione di benefici agevolativi alle cooperative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49;
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante nuove norme in materia di societa' cooperative;
Vista la nota in data 24 luglio 1998, n. 6278 con la quale la Commissione europea esprime parere favorevole in ordine a nuovi interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione da attuare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 266/1997, indicando alcune condizioni e limitazioni;
Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dal citato art. 17, comma 2, della legge n. 266/1997 ai fini di una revisione della legge 27 febbraio 1985, n. 49, non e' stato emanato a seguito della ricusazione del visto, disposta dalla Corte dei conti con deliberazione n. 13/2000 emessa dalla sezione del controllo nell'adunanza del 27 gennaio 2000;
Considerato che la legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' tuttora vigente e che alla stessa sono applicabili le predette condizioni e limitazioni;
Considerato che il lungo periodo di inoperativita' della citata legge n. 49/1985 ed il conseguente stato di difficolta' delle categorie interessate rendono necessario direttive all'amministrazione affinche' la stessa possa provvedere in ordine alle esigenze emerse, applicando la disciplina tuttora vigente, in attesa di quella che sara' emanata a seguito della reiterazione del citato decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 266/1997, ovvero delle eventuali norme che sono in discussione in sede parlamentare;
Ritenuto che dette direttive trovano fondamento nelle determinazioni comunicate dalla Commissione europea con la nota 24 luglio 1998, n. 62787, lasciano impregiudicate tutte le osservazioni sollevate dalla Corte dei conti con la predetta deliberazione n. 13/2000 e consentono all'amministrazione di intervenire nuovamente in un comparto caratterizzato da notevoli problematiche economiche e sociali;

E m a n a
la seguente direttiva:
Art. 1.
Fino all'entrata in vigore di altra normativa disciplinante la materia ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2000, le cooperative di produzione e lavoro aventi i requisiti di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e sue successive modificazioni, possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 17 della legge medesima, con le limitazioni ed alle condizioni di cui ai successivi articoli.
 
Art. 2.
La partecipazione delle societa' finanziarie ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, al capitale di rischio delle cooperative deve essere inferiore al cinquanta per cento. In presenza di utili di bilancio delle cooperative partecipate, le societa' finanziarie hanno diritto ad un dividendo superiore fino a due punti a quello deliberato dall'assemblea per gli altri soci. Qualora, in presenza di utili di bilancio, l'assemblea deliberi di non distribuire i dividendi ai soci ordinari, le societa' finanziarie hanno comunque diritto ad un dividendo pari al due per cento del capitale sottoscritto e versato.
 
Art. 3.
Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio di cui all'art. 2, si considerano il capitale sociale sottoscritto dai soci, ivi compresi i soci tecnico-amministrativi, le persone giuridiche e i soci sovventori, dalle riserve e dai prestiti sociali. Il capitale sociale deve costituire non meno del cinquanta per cento del suddetto capitale di rischio.
 
Art. 4.
Le partecipazioni assunte dalle societa' finanziarie nelle cooperative possono essere rilevate dai soci a condizioni di mercato, sulla base dei valori di bilancio, nel rispetto della legislazione cooperativa vigente, e comunque ad un prezzo di norma non inferiore a quello di acquisizione.
 
Art. 5.
Le societa' finanziarie valutano accuratamente il progetto e le prospettive finanziarie della cooperativa al fine di garantire l'efficacia degli interventi. Tali interventi devono essere coerenti con la normativa comunitaria vigente.
 
Art. 6.
La presente direttiva; che si applica alle domande di contributo presentate dalle societa' finanziarie a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva medesima, sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1o giugno 2000
Il Ministro: Letta
 
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