IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Visto l'art. 9-quinquies, ed in particolare il comma 15, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 dell'11 marzo 1971, con il quale e' stata approvata la deliberazione dell'8 ottobre 1970 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Grosseto, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia; Considerato che la predetta commissione provinciale non ha provveduto per la provincia di Grosseto alla revisione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, come determinati dal citato decreto ministeriale 8 febbraio 1971; Visto il comma 17 del citato art. 9-quinquies della legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il parere espresso in data 1o marzo 2000 dalla commissione centrale di cui all'art. 9-sexies, comma 5, della citata legge n. 608/1996; Decreta: I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Grosseto sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2000 Il direttore generale: Daddi |