IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Friuli Grave" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e 1o ottobre 1983, i decreti ministeriali 3 agosto 1993, 16 febbraio 1998 e 20 marzo 1998, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dal consorzio volontario per la tutela dei vini "Friuli Grave" intesa ad ottenere modifiche al quinto comma dell'art. 8 del disciplinare di produzione di cui sopra; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli Grave", in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato; Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico Il testo del quinto comma dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli Grave" di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1998, successivamente integrato con decreto ministeriale 20 marzo 1998, e' sostituito per intero dal testo appresso riportato: "L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e': a) obbligatoria per i vini designati come "riserva , "superiore e "novello ; b) facoltativa per i vini e le tipologie di cui al presente disciplinare diversi da quelli indicati alla lettera a).". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2000 Il dirigente: Anastasia |