Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 21 marzo 2000, n. 154 |
Regolamento concernente la ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente. |
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IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che all'articolo 9, comma 1, prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo; Visto il successivo comma 2 del predetto articolo 9, che prescrive che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa; Visto il comma 4 del suddetto articolo 9, che dispone che per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1, e' determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997, lire 1.500 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.500 miliardi per l'anno 1999; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra l'altro, agli articoli 2 e 4, prevede le diverse entrate da riscuotersi da parte dei concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal 1o gennaio 1998; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337; Considerato che la percentuale dell'anticipazione cui sono tenuti i concessionari ed i commissari governativi delegati alla riscossione, e' stata fissata a regime al 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, e che per l'anno 1999, l'anticipazione deve garantire complessivamente maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 1.500 miliardi; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del 30 novembre 1999, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale e' stata stabilita, secondo gli importi indicati nell'allegato A allo stesso decreto, la ripartizione tra i concessionari e commissari governativi dell'acconto da versarsi entro il 15 dicembre 1999, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140; Considerato che nella colonna corrispondente alle "riscossioni 1998" di cui all'allegato A al predetto decreto interministeriale, recante regolamento, sono state indicate, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo, in corrispondenza degli ambiti provinciali di Chieti, Pordenone ed Udine, minori riscossioni rispetto a quelle effettivamente conseguite, risultanti a seguito di ulteriori controlli, operati anche sulla base delle risultanze dei conti giudiziali afferenti le predette concessioni; Considerato che la quota parte dell'anticipazione che ogni singolo concessionario e commissario governativo della riscossione deve versare entro il 15 dicembre 1999, va determinata in proporzione all'ammontare incassato in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dagli stessi agenti della riscossione nell'anno 1998, a livello nazionale; Considerato pertanto che occorre procedere ad una rettifica dei dati delle riscossioni conseguite nelle province sopra indicate e, conseguentemente, disporre una diversa ripartizione delle quote dell'anticipazione in parola da corrispondersi da parte di ciascun concessionario e commissario governativo; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2000; Vista la nota n. 3-3925 del 28 febbraio 2000, con la quale e' stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a il seguente regolamento
Art. 1
1. La quota parte dei 6.000 miliardi di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che i concessionari della riscossione ed i commissari governativi versano entro il 15 dicembre dell'anno 1999, e' determinata, in rettifica di quanto disposto con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante regolamento, del 26 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1999, sulla base del rapporto tra l'ammontare incassato in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dagli stessi agenti della riscossione nell'anno 1998 a livello nazionale, cosi' come risulta dalla tabella A che fa parte integrante del presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, reca misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica. - Il testo dell'art. 9 del decreto-legge n. 79 sopra citato e' il seguente: "Art. 9. - 1. I concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versano il 20% delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento nonche' ogni altra disposizione attuativa del presente articolo. 3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 4. Per il triennio 1997-1999, l'acconto di cui al comma 1, e' determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997, ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, reca norme che concernono la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari. Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 4 dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, vedi note alle premesse.
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| Art. 2
1. Salvo quanto stabilito all'articolo 1 del presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui al precedente regolamento adottato con decreto interministeriale 26 novembre 1999, n. 445.
Note all'art. 2: - Il decreto ministeriale 26 novembre 1999, n. 445, reca: "Regolamento recante norme per la ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. - Il decreto interministeriale 26 novembre 1999, n. 445, reca: il testo degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sopra citato e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono: a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni; b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato; c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato; d) le entrate patrimoniali; e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne' prevedono il versamento ad un ufficio finanziario; f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse; g) le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative; h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'art. 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996; l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'art. 1". "Art. 4. - 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente e dagli istituti di credito secondo le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993, e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate puo' essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni. 3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. 4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonche' ai singoli versamenti effettuati alle sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari. 5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati".
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| Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 marzo 2000 Il Ministro delle finanze Visco p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Giarda
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 2000 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 386 |
| Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 26 a pag. 29 <---- |
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