Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2000
Delega di specifiche funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche comunitarie al Ministro senza portafoglio on. Gianni Francesco Mattioli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 2000, con il quale l'on. prof. Gianni Francesco Mattioli e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 19 maggio 2000, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per le politiche comunitarie;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 2000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal 15 maggio 2000, il Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie, on. prof. Gianni Francesco Mattioli, salve le competenze attribuite dalla legge al Ministro degli affari esteri, e' delegato ad esercitare le funzioni e le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri dirette ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea ed in particolare quelle relative:
a) alle attivita' inerenti all'attuazione delle politiche comunitarie di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestivita', nonche' alle attivita' inerenti alla partecipazione dello Stato italiano alla formazione di atti e normative comunitari;
b) all'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, della legge 9 marzo 1989, n. 86, in particolare per quanto concerne la predisposizione, sulla base, delle indicazioni delle amministrazioni interessate, degli indirizzi del parlamento e del parere della conferenza Stato-regioni, del disegno di legge comunitaria, seguendone anche il relativo iter parlamentare, nonche' all'attuazione di quest'ultima legge;
c) all'armonizzazione fra legislazione nazionale e normative comunitarie, individuando nella citata legge comunitaria annuale gli strumenti idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti comunitari che implicano i provvedimenti di attuazione ed assicurando l'adempimento dell'obbligo comunitario;
d) alle riunioni del Cosiglio dei Ministri dell'Unione europea relative al mercato interno, rappresentando l'Italia, ove occorra in collaborazione con i Ministri interessati agli argomenti in discussione;
e) all'adeguamento coerente e tempestivo delle amministrazioni pubbliche agli atti comunitari e alle conformita' e alle tempestivita' delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce della Corte di giustizia delle Comunita' europee;
f) alla decisione sull'opportunita' di presentare ricorsi di fronte alla Corte di giustizia per la tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale; nonche' alla decisione di intervenire in procedimenti in corso nei quali siano in discussione questioni di rilievo nazionale;
g) alla presidenza del comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
h) alla formazione di operatori pubblici e privati con riferimento ai temi ed ai problemi comunitari, promuovendo anche strumenti di formazione a distanza nonche' l'azione del comitato di cui all'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
i) alle attivita' di informazione previste dall'art. 13 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
j) al coordinamento nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea;
k) alla convocazione e allo svolgimento della sessione comunitaria della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, e n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali;
l) all'informazione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, al comitato economico e sociale ed al comitato delle regioni sulle posizioni italiane nelle materie di interesse comunitario;
m) alla promozione - in collaborazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni pubbliche competenti per settore, le regioni e gli altri enti territoriali, le parti sociali interessate e le organizzazioni non governative interessate della - diffusione dell'informazione sulle attivita' della Unione europea e delle iniziative volta a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione;
n) alla promozione delle candidature di cittadini italiani presso le istituzioni comunitarie.
Sono altresi' delegate tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento per le politiche comunitarie.
 
Art. 2.
Il Ministro e' altresi' delegato a:
a) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;
b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;
c) provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
d) promuovere la predisposizione di tutti gli strumenti consulenziali, formativi e applicativi che aiutino le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni non governative al fine di uti1izzare gli strumenti e le risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea nella misura piu' celere e corretta.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana previa registrazione da parte delle Corte dei conti.
Roma, 6 giugno 2000
Il Presidente: Amato Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2000 Registro n. 2, Presidenza, foglio n. 135
 
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