Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 21 marzo 2000 |
Modificazione della direttiva relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993 -, ed in particolare l'art. 27; Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13, del 18 gennaio 1999, concernente l'attuazione delle direttive 94/69/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE; Vista la direttiva 89/686/CEE del consiglio del 21 dicembre 1989, recante disposizioni per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale; Vista la direttiva 93/42/CEE del consiglio del 14 giugno 1993 recante disposizioni per i dispositivi medici; Vista la direttiva 94/27/CE del consiglio del 30 giugno 1994, recante dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE; Vista la comunicazione della commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee del 20 luglio 1999, n. C 205, recante titoli e riferimenti alle norme europee relativi al nichel; Rilevato che l'elenco del punto 2 dell'allegato alla direttiva 94/27/CE ha carattere esemplificativo; Rilevato altresi' che in sede di approvazione della direttiva in questione da parte del Consiglio mercato interno, nella sessione del 16 dicembre 1993, le voci corrispondenti alle montature per occhiali e ai bottoni cuciti su stoffa sono state depennate e che, quindi, e' da presumere che detti oggetti siano da escludere dal campo di applicazione della direttiva stessa; Ritenuto necessario, per ragioni di chiarezza e trasparenza, che tale esclusione vada esplicitata; Decreta: Art. 1. 1. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 12 agosto 1998, e' aggiunto il punto 40 indicato nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. A partire dal 21 luglio 2000, nessun produttore o importatore puo' immettere sul mercato prodotti che non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto. 2. A partire dal 21 luglio 2001, i prodotti che non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale, salvo che non siano stati legalmente immessi sul mercato in data anteriore alla scadenza del termine di cui al comma 1. |
| Art. 3. 1. Il presente decreto, per i motivi di cui in premessa, non si applica alle montature per occhiali e ai bottoni cuciti su stoffa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 marzo 2000 Il Ministro: Bindi Registrato alla corte dei conti il 10 maggio 2000 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 94 |
| ----> Vedere Allegato da pag. 35 a pag. 36 <---- |
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