Gazzetta n. 137 del 14 giugno 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2000, n. 152
Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 28 aprile 1998, n. 125, recante "Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riforma dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro sen. prof. Franco Bassanini;
Considerato che l'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 125 del 1998 stabilisce che: al Sistema statistico nazionale (SISTAN) partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso; tali soggetti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo criteri che garantiscono il rispetto dei principi di imparzialita' e completezza dell'informazione statistica e che ad essi si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 322 del 1989;
Rilevato come ai fini della suddetta individuazione la definizione dei criteri costituisca distinto ed autonomo adempimento preliminare anche perche' i suddetti criteri dovranno essere osservati in ogni successiva circostanza nella quale si procedera' all'individuazione di soggetti privati aventi i requisiti per la partecipazione al SISTAN;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Criteri

1. L'individuazione dei soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) avviene, nel rispetto dei principi d'imparzialita' e completezza dell'informazione statistica, secondo i seguenti criteri: a) potenziamento della capacita' informativa del SISTAN, mediante la
copertura di nuovi settori di informazione o la disponibilita' di
informazioni complementari ed integrabili con altre gia'
disponibili presso il sistema stesso; b) incremento della capacita' organizzativa del sistema, apportando,
quale ente titolare di una rilevazione o intermedio rispetto ad
altro ente, un contributo significativo nel processo di produzione
dei dati o nella creazione di sistemi informativi statistici; c) realizzazione di economie nello svolgimento delle rilevazioni
determinando risultati che non potrebbero conseguirsi se non
attraverso un consistente impiego di risorse; d) diminuzione del carico statistico sui rispondenti; e) garanzia dell'osservanza delle disposizioni del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, con particolare
riferimento alla tutela della riservatezza.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 28
aprile 1998, n. 125, si veda in note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge n. 400/1998 ((Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n.
125/1998 (Finanziamento integrativo per il censimento
intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996).
"Art. 2. - 1. Al sistema statistico nazionale (SISTAN)
di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o
servizi d'interesse pubblico o si configurino come
essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del
Sistema stesso. Tali soggetti sono individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo criteri
che garantiscano il rispetto dei principi di imparzialita'
e completezza dell'informazione statistica. Ad essi si
applicano le disposizioni di cui al citato decreto
legislativo n. 322 del 1989.
2. I soggetti costituenti il SISTAN contribuiscono
mediante l'apporto di risorse anche finanziarie ai progetti
di assistenza tecnica ed agli interventi di formazione
destinati al personale addetto alle attivita' statistiche.
Note all'art. 1:
- Per il titolo del decreto legislativo n. 322/1989
vedi le premesse del provvedimento.
- La legge n. 675/1996 reca: "Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
- Il decreto legislativo n. 281/1999 reca:
"Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
per finalita' storiche, statistiche e di ricerca
scientifica".



 
Art. 2
Procedimento

1. I soggetti privati di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125, che intendono partecipare mediante il proprio ufficio di statistica al SISTAN avanzano apposita istanza all'ISTAT che, tramite la segreteria centrale del SISTAN, svolge l'istruttoria per accertare il rispetto dei criteri indicati nell'articolo 1. Tale segreteria puo' acquisire elementi di valutazione anche da amministrazioni centrali dello Stato o da altri soggetti pubblici che partecipino al capitale sociale del soggetto richiedente o esercitino nei suoi confronti funzioni di vigilanza. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, il Ministro delegato alla attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, emana il provvedimento di definizione del procedimento, su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 marzo 2000
p. Il Presidente: Bassanini Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 361



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 125/1998 vedi
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n.
322/1989 e' il seguente:
"Art. 17 (Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica). - 1. E' costituito il
comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica per l'esercizio delle funzioni direttive
dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione
statistica costituita ai sensi dell'art. 3.
2. Il comitato e' composto:
a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;
b) da dieci membri in rappresentanza delle
amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni
finanziarie, dotate dei piu' complessi sistemi di
informazione statistica, indicate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;
c) da un rappresentante delle regioni designato tra i
propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui
all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) da un rappresentante dell'UPI;
e) da un rappresentante dell'Union-camere;
f) da tre rappresentanti dell'ANCI;
g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli
dotati dei piu' complessi sistemi d'informazione;
h) dal direttore generale dell'ISTAT;
i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di
ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed
affini.
3. Il comitato puo' essere integrato, su proposta del
presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni
statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.
4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g)
del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del
rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui
alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi
membri possono essere confermati per non piu' di due volte.
6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti
degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3,
nonche' atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici
facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui
all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso
dell'amministrazione vigilante, che si intende comunque
dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la
stessa non formuli rilievi. Delibera, su proposta del
presidente, il programma statistico nazionale.
7. Il comitato si riunisce su convocazione del
presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli
enti rappresentati ne ravvisino la necessita'.
8. Il comitato e' costituito con la nomina
della maggioranza assoluta dei propri membri.



 
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