Gazzetta n. 137 del 14 giugno 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extra vergine di oliva "Molise" |
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Esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extra vergine di oliva "Molise", ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, presentata dalle associazioni di produttori olivicoli presenti nella regione Molise: Associazione molisana produttori olivicoli - A.M.P.O., Associazione provinciale produttori olivicoli - A.Pro.Pr.Ol., Associazione interprovinciale produttori olivicoli molisani - A.I.P.O.M., Associazione molisana olivicoltori - A.M.O., Associazione produttori olivicoli - Ass.Pr.Ol.; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata dell'olio di oliva vergine ed extra vergine; Vista la nota prot. n. 61044 del 7 aprile 1999 con la quale sono stati richiesti chiarimenti in relazione alla disciplina tecnica alla quale dovranno assoggettarsi i produttori dell'olio extra vergine di oliva "Molise" in caso di registrazione comunitaria; Vista la nota del 10 marzo 2000 con la quale i citati consorzi hanno fornito i chiarimenti richiesti; Esprime Parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali, direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita', via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari. Art. 1. Denominazione La denominazione di origine protetta "Molise" e' riservata agli oli extra vergine di oliva prodotti nella zona definita nel successivo art. 3 e che rispondono ai requisiti ed alle condizioni stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione. |
| Art. 2. Varieta' di olivo Per la produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Molise" sono utilizzate congiuntamente o disgiuntamente, per almeno il 60%, le drupe prodotte dalle seguenti varieta' considerate principali: Aurina (o Licinia), Gentile di Larino e Leccino; il 40% e' costituito congiuntamente o disgiuntamente, dalle seguenti varieta': cerasa di Montenero, oliva nera di Colletorto, paesana nera, peranzana, rosciola di Rotello, bottoni di gallo, cellina di Rotello, cerasuola, coratina, cornarella, frantoio, gentile, gentile di Chieti, ghiandara, nostrana, oliva di San Pardo, olivastra di Montenero, olivastro breve, olivastro dritto, paesana bianca, pallante, pendolino, pizzutella, remugnana, rotondella, saligna di Larino, spagnola, aglianese, circelluta, culo d'aglio, gragnaro, lagrimello o gragnaro tondo, oliva della Rocca, olivastrello, olivastro, olivastro d'aprile, olivetta nera, olivone bianco, olivone nero, provenzana, requia, romagnola, rossuola, sperone di gallo, trignuola, uliva di S. Anna ed altre varieta' coltivate nella regione. |
| Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Molise", comprende i territori dei comuni: Acquaviva, Collecroce, Agnone, Bagnoli del Trigno, Baranello, Belmonte del Sannio, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Castel S. Vincenzo, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Cerro al Volturno, Civitacampomarano, Civitanova del Sannio, Colle d'Anchise, Colletorto, Colli al Volturno, Conca Casale, Duronia, Ferrazzano, Filignano, Forli' del Sannio, Fornelli, Fossalto, Frosolone, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Jelsi, Isernia, Larino, Limosano, Longano, Lucito, Lupara, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Macchia Valfortore, Montenero Valcocchiara, Monteroduni, Montorio nei Frentani, Morrone nel Sannio, Oratino, Palata, Pesche, Pescolanciano, Petacciato, Petrella Tifernina, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pietracatella, Pietracupa, Pizzone Poggio Sannita, Portocannone, Pozzilli, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccamandolfi, Roccasicura, Roccavivara, Rocchetta al Volturno, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Massimo, Santa Croce di Magliano, Sant'Agapito, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elena Sannita, Sant'Elia a Pianisi, Santa Maria del Molise, Scapoli, Sepino, Sesto Campano, Spinete, Tavenna, Termoli, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi, Vastogirardi, Venafro, Vinchiaturo idonei ad ottenere un prodotto con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare. |
| Art. 4. Caratteristiche di coltivazione Le condizioni pedoclimatiche e di coltivazione degli oliveti destinati alla produzione di oli a denominazione di origine protetta "Molise", sono quelle tipiche delle zone di produzione, di cui all'art. 3. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura degli stessi oliveti sono quelli capaci di valorizzare al meglio le caratteristiche qualitative degli oli. Le olive devono essere sane, indenni da danni da attacchi parassitari e da quelli derivanti da avverse condizioni climatiche. La raccolta delle olive deve essere effettuata durante la fase dell'invaiatura, che varia in funzione dell'andamento stagionale. Tale fase, tradizionalmente individuata nella zona di produzione come momento ideale per la raccolta, deve essere necessariamente rispettata, in quanto e' questa che unita alle caratteristiche pedoclimatiche della regione, che conferisce all'olio del Molise quella tipicita' peculiare, che lo contraddistingue. La raccolta delle drupe deve essere effettuata per brucatura e/o con mezzi manuali tradizionali o con mezzi meccanizzati, utilizzando tutti gli accorgimenti onde evitare il contatto delle olive con il terreno. E' vietato l'uso di prodotti cascolanti. Le olive cadute a terra precedentemente la raccolta non sono utilizzate per la produzione dell'olio a denominazione di origine protetta "Molise". Il trasporto delle olive deve avvenire in modo idoneo ad evitare danni al frutto. Pertanto, le olive dopo la raccolta dovranno essere riposte in contenitori rigidi, forati e sovrapponibili per consentire un'adeguata aerazione. Le olive devono essere raccolte e molite entro 48 ore. La sosta delle drupe in oleificio deve avvenire in contenitori rigidi e sistemati in locali ben aerati, freschi e lontano da fonti di odori sgradevoli. |
| Art. 5. Produzioni e rese La produzione massima di olive, riferita agli oliveti specializzati e intensivi, destinata alla produzione degli oli a denominazione di origine protetta "Molise", non dovra' superare i 120 quintali per ettaro. Nel caso di oliveti tradizionali o promiscui invece, la quantita' totale di olive prodotte non dovra' essere superiore a 60 quintali per ettaro e quella media per pianta non superiore a 60 Kg. La resa massima delle olive in olio non dovra' essere superiore al 20%. |
| Art. 6. Modalita' di oleificazione Nella oleificazione delle olive destinate alla produzione di oli, di cui all'art. 1, sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli esenti da alterazioni. La gramolatura, a prescindere dal sistema di estrazione adottato, dovra' essere effettuata con acqua termoregolata alla temperatura massima di 25 oC e per tempi compatibili ai sistemi di lavorazione. Le operazioni di oleificazione delle olive, indirizzate alla produzione di olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Molise", sono effettuate in impianti di molitura posti nell'ambito del territorio indicata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione. |
| Art. 7. Caratteristiche al consumo All'atto dell'immissione al consumo la denominazione di origine protetta "Molise" risponde alle seguenti caratteristiche: caratteristiche organolettiche: colore: giallo - verde; odore: fruttato, da leggero a medio; sapore: fruttato, delicato sentore di amaro e di piccante; valore del panel test > 6,5; caratteristiche fisico-chimiche, all'atto dell'imbottigliamento: acidita' libera < o = 0,60%; numero di perossidi < o = 10 meq di O2/Kg; K 232 < o = 2.00; acido oleico: 70 - 80%; acido linoleico: < o = 0,7%; polifenoli totali (*) > o = 100 mg/Kg; tocoferoli: > 25 mg/Kg. (*) Espressi in acido caffeico. |
| Art. 8. Designazione e presentazione Alla denominazione di origine protetta "Molise" e' vietata qualsiasi altra menzione aggiuntiva. E' tuttavia consentito l'uso di menzioni geografiche aggiuntive veritiere, come nomi storico-geografici, nomi di comuni, di frazioni, di tenute, di fattorie e di aziende, purche' non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene descritta la denominazione di origine protetta "Molise". L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "Molise" prodotto nella zona di cui all'art. 3 deve essere immesso al consumo in recipienti e/o bottiglie di capacita' non superiore a 5 litri. Le operazioni di confezionamento degli oli a denominazione di origine protetta "Molise" sono effettuate nell'ambito del territorio indicato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione. Sui recipienti e sulle bottiglie deve essere riportata la menzione: "Molise" la dicitura "denominazione di origine protetta" ed inoltre la dicitura "olio confezionato dal produttore all'origine" ovvero "olio confezionato nella zona di produzione". |
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