Gazzetta n. 136 del 13 giugno 2000 (vai al sommario)
LEGGE 7 giugno 2000, n. 150
Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Principi generali

Art. 1
Finalita' ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. E' fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicita' legale od obbligatoria degli atti pubblici.
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformita' ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire: a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso
stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita'
e ad altri enti attraverso ogni modalita' tecnica ed
organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
5. Le attivita' di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative,
al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attivita' delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la
conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di
rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di
modernizzazione degli apparati nonche' la conoscenza dell'avvio e
del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonche' quella
dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e
visibilita' ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed
internazionale.
6. Le attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicita', sponsorizzazioni e offerte al pubblico.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alla quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi della Comunita' europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai
lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a
quelle del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
uni-versitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e dall'art. 11, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 costituiscono altresi', per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.".



 
Art. 2
Forme, strumenti e prodotti

1. Le attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicita', le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
2. Le attivita' di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.
3. Con uno o piu' regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalita' e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonoinie
locali), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".



 
Art. 3
Messaggi di utilita' sociale e di pubblico interesse

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilita' sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo puo' trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facolta', ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.
2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva e' prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalita' e con le modalita' di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le societa' autorizzate possono, per finalita' di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilita' sociale.
4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero ne' nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non puo', comunque, occupare piu' di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilita' sociale non puo' essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.
 
Art. 4
Formazione professionale

1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attivita' di informazione e di comuni-cazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 5.
2. Le attivita' di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle universita', con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonche' da strutture pubbliche e private con finalita' formative che adottano i modelli di cui al comma 1.



Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, reca:
"Riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e riqualificazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59".



 
Art. 5
Regolamento

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attivita' di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresi' gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che gia' svolge attivita' di informazione e di comunicazione.



Note all'art. 5:
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), cosi' come da ultimo modificato dall'art. 11
della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali".
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, vedi nota all'art. 2.



 
Art. 6
Strutture

l. In conformita' alla disciplina dettata dal presente capo e, ove compatibili, in conformita' alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attivita' di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonche' attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.
2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attivita' di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che gia' le svolge.



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 11, cosi' come modificato
dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
e dell'art. 12, cosi' come da ultimo modificato dall'art. 3
del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"Art. 11 (Trasparenza delle amministrazioni pubbliche).
- 1. L'organismo di cui all'art. 2, comma 1, lettera mm),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della
trasparenza e rapidita' del procedimento, definisce, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi
informativi utili alla interconnessione tra le
amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, ed i comitati
metropolitani di cui all'art. 18 decreto-legge 24 novembre
1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il
personale degli uffici di cui all'art. 12, la costituzione
di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni
pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui
all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67".
"Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le
amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,
nell'ambito della propria struttura e nel contesto della
ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per
le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e
allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche
delle singole amministrazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti
con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche
programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura
centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che
dispongono la tassa a carico del destinatario.
5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni
con il pubblico e il personale da lui indicato possono
promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle
procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il
pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle
procedure e all'incremento delle modalita' di accesso
informale alle informazioni in possesso
dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
5-ter. L'organo di vertice della gestione
dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia
dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis,
ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel
fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento
costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi
pubblici e nella progressione in carriera del dipendente.
Gli organi di vertice trasmettono le iniziative
riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento
della funzione pubblica, ai fini di una adeguata
pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente
individua le forme di pubblicazione.
5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e
5-ter, a decorrere dal 1o luglio 1997, sono estese a tutto
il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.".



 
Art. 7
Portavoce

1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita' nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita' determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalita'.
 
Art. 8
Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. L'attivita' dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e' indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri: a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di
partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni; b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche
attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e
amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti
delle amministrazioni medesime; c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e
coordinare le reti civiche; d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione
interna, i processi di verifica della qualita' dei servizi e di
gradimento degli stessi da parte degli utenti; e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni
con il pubblico e le altre strutture operanti
nell'amministrazione, nonche' fra gli uffici per le relazioni con
il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.



Nota all'art. 8:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".



 
Art. 9
Uffici stampa

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attivita' e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale e' costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalita'.
3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attivita' professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente
nota all'art. 1.
- Il testo del comma 6 dell'art. 7 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come da ultimo
modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre
1998, n. 387, e' il seguente:
"6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali ad esperti di provata
competenza, determinando preventivamente durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.".



 
Art. 10
Disposizione finale

1. Le disposizioni del presente capo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresi', alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.



Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione della
Repubblica italiana, e' il seguente:
"Art. 117. - La Regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse
regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.



 
Art. 11
Programmi di comunicazione

1. In conformita' a quanto previsto dal capo I della presente legge e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il programma e' trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a: a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le
amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi
e delle procedure. Il Dipartimento puo' anche fornire i supporti
organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta; b) sviluppare adeguate attivita' di conoscenza dei problemi della
comunicazione pubblica presso le amministrazioni; c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi
quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle
inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonche' le
relative tariffe.



Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art.
6.



 
Art. 12
Piano di comunicazione

1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che e' approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Una copia del piano approvato e' trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma.



Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art.
6.



 
Art. 13
Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario

1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini della formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.
2. I progetti di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere indicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle modalita' e dei mezzi ritenuti piu' idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione.
3. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni dello Stato tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero.
 
Art. 14
Finanziamento dei progetti

1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, integrativi del piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ritenuti di particolare utilita' sociale o di interesse pubblico, e' finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di responsabilita' n. 17 "Informazione ed editoria" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.



Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si veda la precedente nota all'art.
6.
- Il testo dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1987, n.
67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria), cosi' come modificato dall'art. 91 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e' il seguente:
"Art. 5 (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche). -1.
Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non
territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici,
sono tenuti a destinare alla pubblicita' su quotidiani e
periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento
delle spese per la pubblicita' iscritte nell'apposito
capitolo di bilancio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al
quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla
pubblicita'.
3. E' fatto divieto alle amministrazioni statali e agli
enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicita'
con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi,
sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel
presente articolo.
4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti
locali, e le loro aziende, nonche' le unita' sanitarie
locali che gestiscono servizi per piu' di 40 mila abitanti,
nonche' gli enti pubblici, economici e non economici, sono
tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante
delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni
esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.
5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni
con meno di 40.000 abitanti.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e
della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, e'
istituita una commissione, nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale sono
inclusi i rappresentanti delle categorie operanti nel
settore della stampa, dell'editoria e della pubblicita',
che formula pareri alla Presidenza del Consiglio e alle
singole amministrazioni statali, ai fini del coordinamento
e della promozione della pubblicita' su quotidiani e
periodici da parte delle amministrazioni stesse con
particolare riferimento all'illustrazione delle leggi e
della loro applicazione e alla promozione di una piu'
diffusa conoscenza delle relative problematiche nonche' sui
servizi, le strutture e il loro uso. La ripartizione di
tale pubblicita' deve avvenire senza discriminazione e deve
tenere conto delle testate che per loro natura raggiungono
i soggetti specificamente interessati.
7. A tal fine le amministrazioni statali interessate
dovranno presentare entro sessanta giorni dalla
approvazione del bilancio dello Stato progetti di massima
con la illustrazione della pubblicita' da svolgere, degli
organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria in
riferimento all'apposito capitolo di bilancio, nonche' dei
soggetti, coinvolti direttamente o indirettamente nella
realizzazione dei progetti stessi, prescelti a trattativa
privata, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 6 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, previa in ogni caso gara esplorativa, ai
sensi dell'art. 92 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827.
8. La commissione istituita ai sensi del precedente
comma 6 si esprime sulla assegnazione a progetti
motivatamente prescelti di un contributo sulle spese
necessarie alla loro realizzazione a valere su un fondo
istituito presso la Direzione generale delle informazioni,
dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e
scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le
dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un
contributo dello Stato di un miliardo per l'esercizio
finanziario 1987 e dal venti per cento delle somme
complessivamente stanziate da tutte le amministrazioni
statali nel capitolo di bilancio, di cui al precedente
comma 1, negli anni successivi.
9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti
pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel
presente articolo sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a
quattromilioniottocentomila.".



 
Art. 15
Procedure di gara

1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni e' effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonche' per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.



Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 6 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), e'
il seguente:
"Art. 6. - Qualora, per speciali ed eccezionali
circostanze, che dovranno risultare nel decreto di
approvazione del contratto, non possano essere utilmente
seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il
contratto potra' essere concluso a trattativa privata.
Se l'importo previsto superi le lire l50.000.000 il
progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art.
5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta
contraente sara', ai sensi dell'articolo medesimo,
comunicato al Consiglio di Stato per il parere.".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca:
"Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi".
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda la precedente nota all'art.
5".



 
Art. 16
Abrogazioni

1. Sono abrogati l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1420):
Presentato dall'on. Frattini il 5 giugno 1996.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, l'8 ottobre 1996 con pareri delle
commossioni V, VII, XI.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il
10, 18 settembre, 2 dicembre 1997; 15 gennaio, 26 marzo, 28
aprile, 15 luglio 1998; 26 maggio, 1, 21 luglio e 14
settembre 1999.
Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede
legislativa, il 15 settembre 1999.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il
16 settembre 1999 e approvato in un testo unificato con
l'atto n. 4427 (Di Bisceglie ed altri) il 22 settembre
1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4217):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede deliberante, il 24 settembre 1999 con pareri delle
commissioni 2a, 5a, 7a, 8a, 11a e commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Assegnato nuovamente alla 1a commissione, in sede
referente, il 24 novembre 1999.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il
24 novembre 1999; 19 gennaio, 21, 23 marzo e 9 maggio 2000
Assegnato nuovamente alla 1a commissione, in sede
deliberante, il 10 maggio 2000.
Esaminato dalla 1a commissione e approvato il 10 maggio
2000.



Note all'art. 16:
- Per il titolo della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si
veda la precedente nota all'art. 14.
- La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: "Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato".



 
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