Gazzetta n. 136 del 13 giugno 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
CIRCOLARE 18 aprile 2000, n. 8 |
Chiarimenti in materia di conferimento di incarichi ai dirigenti di seconda fascia del ruolo unico. |
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Dipartimento della funzione pubblica Alle amministrazioni dello Stato Alle aziende autonome dello Stato Facendo seguito alla circolare del 5 agosto, con la quale sono stati forniti chiarimenti diretti a dare piena operativita' alla nuova disciplina sul ruolo unico dirigenziale, si ritiene utile esprimere alcune considerazioni in particolare per quanto riguarda i dirigenti di seconda fascia. Va tenuto innanzitutto presente che il sistema di conferimento degli incarichi, previsto dall'articolo 19, riformulato del decreto legislativo 29/1993, nei confronti dei dirigenti di seconda fascia non si pone in termini completamente innovativi, come invece avviene per i dirigenti di prima fascia. Per questi ultimi, infatti, la contrattualizzazione rappresenta un'assoluta novita', per cui la stipula del contratto individuale e' la condizione per determinare l'applicazione del nuovo sistema. Per quanto riguarda, invece, i dirigenti di seconda fascia bisogna considerare che per essi la contrattualizzazione e' gia' avvenuta da tempo, essendo il loro trattamento gia' disciplinato dal C.C.N.L. Questa differenza implica che nel caso dei dirigenti di prima fascia la fase applicativa del nuovo sistema di conferimento degli incarichi e' disciplinata esclusivamente dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993, mentre per quelli di seconda fascia occorre tenere conto anche della disciplina contrattuale tuttora vigente, che e' in grado di assicurare continuita' funzionale anche a prescindere dalla stipula immediata del contratto individuale. La permanenza in vigore della disciplina dettata dal C.C.N.L. per gli incarichi ai dirigenti di seconda fascia va coordinata con il nuovo regime introdotto al riguardo dal decreto legislativo n. 29/1993 nella sua attuale formulazione, nelle more della stipulazione del nuovo C.C.N.L. relativo al quadriennio 1998-2001. In primo luogo occorre coordinare le discipline sulla durata degli incarichi. Mentre infatti, secondo l'articolo 22 del C.C.N.L. l'incarico di direzione di ufficio puo' essere dato anche a tempo indeterminato e, se a tempo determinato, la durata puo' oscillare da uno a cinque anni, l'articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993 prevede che l'incarico di direzione e' necessariamente a tempo determinato, da due a sette anni. Di conseguenza, in caso di conferma di incarichi gia' ricoperti, essi andranno adeguati a tale ultima previsione, prevalente rispetto alla precedente disciplina contrattuale, attraverso la stipulazione dei contratti individuali; al riguardo, appare sufficiente che il nuovo contratto individuale, nel ribadire gli elementi gia' definiti, fissi il termine dell'incarico stesso, nei limiti previsti dalla norma. Per tutti gli altri aspetti occorrera' fare riferimento alle previsioni del C.C.N.L. La pubblicita' dei posti che si prevede diverranno vacanti, finora effettuata periodicamente da parte delle singole amministrazioni (in virtu' dell'art. 22, comma 5, del C.C.N.L), dovra' essere assicurata tra tutte le amministrazioni interessate al ruolo unico, essendo quest'ultimo pienamente operante. Pertanto, ciascuna amministrazione dovra' comunicare tempestivamente all'Ufficio del Ruolo unico i posti disponibili, congiuntamente ai criteri di assegnazione degli incarichi in vigore nell'Amministrazione stessa. L'Ufficio curera' la circolazione di tali informazioni tra tutte le amministrazioni ed i soggetti interessati, al fine di ampliare ed agevolare la mobilita' delle risorse manageriali tra le amministrazioni medesime, tenendo comunque conto, prioritariamente, delle professionalita' in servizio presso le singole amministrazioni. Per quanto riguarda, invece gli incarichi di seconda fascia da attribuire ad esterni, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993, la percentuale del 5% prevista nell'indicata norma deve calcolarsi in relazione al numero dei dirigenti appartenenti a tale fascia. Il numero degli incarichi conferibili cosi' definiti, sulla base delle comunicazioni rese al Consiglio dei Ministri del 5 novembre 1999, sara' distribuito in misura proporzionale ai posti di funzione delle singole amministrazioni, arrotondando per difetto al fine di assicurare il rispetto complessivo della norma. L'escrcizio di tale facolta' deve essere preceduto da un atto di indirizzo dell'autorita' politica responsabile inteso ad autorizzare il ricorso a tale disposizione, in relazione a specifiche esigenze, tenendo conto delle competenze, degli obiettivi e dell'organizzazione dei singoli uffici. Il Ministro: Bassanini Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2000 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338 |
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