Gazzetta n. 135 del 2000-06-12
LEGGE 8 giugno 2000, n. 149
Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Per le esigenze connesse ad indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale, di realizzazione di parcheggi e di allestimento di spazi di servizio, di supporto logistico e di esposizione della ricerca tecnologica nel territorio della citta' di Genova, nella quale si svolgera' il Vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8), e allo scopo di assicurare condizioni di decoro alle aree interessate da tale evento, e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova e' autorizzato ad effettuare. Sulle medesime risorse gravano altresi' le spese di adeguamento e ristrutturazione dei beni del demanio marittimo, individuati dalla commissione di cui al comma 2 per le medesime finalita'. Nessun onere e' dovuto per l'utilizzazione dei beni del demanio marittimo dello Stato, anche ove detta utilizzazione comporti la demolizione, totale o parziale, delle strutture gia' esistenti; detti beni rimangono, anche successivamente all'evento di cui al presente comma, affidati in concessione al comune di Genova.
2. Per l'individuazione e l'approvazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalita' di esecuzione, e' istituita una speciale commissione composta dal prefetto, che la presiede, dal sindaco e dal presidente della provincia di Genova, dal presidente della regione Liguria, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dal presidente dell'autorita' portuale del porto di Genova. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante; il delegato del prefetto presiede la commissione, in caso di assenza o impedimento del prefetto medesimo; e' comunque necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Il prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi predetti provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali e comunali per i relativi adempimenti amministrativi e affida a societa' a prevalente partecipazione del comune di Genova compiti di supporto organizzativo per gli interventi da realizzare su aree in concessione di dette societa'.
3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei principi generali dell'ordinamento nazionale. Alle procedure di scelta del contraente, negli appalti pubblici di lavori volti alla realizzazione dei citati interventi, si applicano i termini abbreviati previsti per le procedure accelerate dalle vigenti disposizioni in materia. Con riferimento agli appalti pubblici relativi alla realizzazione degli interventi di cui ai predetti commi, e' in ogni caso consentito il ricorso all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, per l'affidamento, anche unitario e coordinato, dei lavori e della connessa progettazione esecutiva, con possibilita' di aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa previsto dall'articolo 21, comma 2, della stessa legge n. 109 del 1994, e con valutazione dell'anomalia dell'offerta secondo le prescrizioni del bando di gara. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle opere di adeguamento degli aeroporti di Genova e Albenga, previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 68 T, emanato in data 25 maggio 1999, e dell'aeroporto di Luni-La Spezia.
4. Al pagamento delle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo provvede la prefettura di Genova, con imputazione alla contabilita' speciale destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2, su cui possono altresi' confluire eventuali risorse aggiuntive versate dal comune di Genova o da altri soggetti, pubblici o privati, comunque finalizzate alla realizzazione degli interventi medesimi. Il predetto pagamento e' disposto sulla base di apposita certificazione sulla regolarita' dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonche' sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 19, comma
1, lettera b), e 21, comma 2 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici):
Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici):
"1. I contratti di appalti di lavori pubblici di cui alla
presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in
forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui
all'articolo 2, comma 2, per oggetto:
a) (Omissis).
b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16,
comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori la cui componente impianistica
o tecnologia incida per piu' del 50 per cento sul valore
dell'opera;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici".



Art. 2

1. All'organizzazione della presidenza italiana del G8 nell'anno 2001, e del Vertice di Genova di cui all'articolo 1, provvede una struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. All'istituzione della struttura di cui al comma 1, alla definizione della durata della stessa ed alla nomina dei componenti e del responsabile si provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I componenti designati dalle amministrazioni statali interessate sono collocati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando o di fuori ruolo.
3. Il trattamento economico dei componenti della struttura di cui al comma 1, resta, comunque, a carico delle amministrazioni di provenienza.
4. Al fine di assicurare la predisposizione dei documenti di lavoro, la verbalizzazione delle riunioni e l'informazione esterna in lingua inglese, il responsabile della struttura di cui al comma 1 e' autorizzato a stipulare non piu' di venti contratti di diritto privato, di durata non superiore a quindici mesi, da esaurire entro il termine del 31 dicembre 2001.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il
raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea e' specificata dall'atto
istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e
gli altri organi collegiali che operano presso la
Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 25 maggio 1999, n. 68 T, reca: "Fondi per
interventi al fine dello svolgimento del Giubileo del 2000
per vari aeroporti".
"2. L'aggiudicazione degli appalti mediante
appalto-concorso nonche' l'affidamento di concessioni
mediante licitazione privata avvengono con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi variabili in relazione
all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere
progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo
di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle
concessioni:
1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera
progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalita' di gestione, il livello e i criteri
di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo
di lavoro da realizzare".



Art. 3

1. Per l'organizzazione ed il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire 18.000 milioni per l'anno 2001.
2. La somma di cui al comma 1, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unita' previsionale di base 3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene trasferita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale provvede a somministrare le somme occorrenti su apposita contabilita' speciale istituita presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestata al responsabile della struttura di missione, prevista dal comma 1, dell'articolo 2.
3. In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di fare fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi all'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, sono eseguiti anche in deroga alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000, e alle norme di contabilita' generale dello Stato in quanto richiamate, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei princi¨pi generali dell'ordinamento nazionale. I beni in tale modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.
4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, e' presentato entro il 30 giugno 2002, all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 4

1. Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice di cui all'articolo 1, il prefetto di Genova e' autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate, secondo le modalita' previste dagli articoli 1 e 3, comma 1, del decreto legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2001.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3, comma 1,
del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386
(Misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata
in Sicilia);
"Art. 1. - 1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti, i prefetti delle province siciliane, nell'ambito
di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di
prevenzione di delitti di criminalita' organizzata, sono
autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale
militare delle Forze armate, posti a loro disposizione
dalle competenti autorita' militari ai sensi dell'art. 18
della legge 1o aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 19 del
testo unico della legge comunale e provinciale, approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive
modificazioni, nonche' delle norme di esecuzione vigenti.
2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1,
militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di
agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla
identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di
persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o
impedire comportamenti che possono mettere in pericolo
l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi o delle
infrastrutture vigilati, con esclusione delle funzioni di
polizia giudiziaria.
3. Ai fini di identificazione, per completare gli
accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia
giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui
al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso
i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o
dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli
esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei
confronti delle persone accompagnate si applicano le
disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura
penale.
4. In conformita' a quanto previsto dalle disposizioni
di cui all'articolo 352 del codice di procedura penale,
delle operazioni di perquisizione e' data notizia, senza
ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della
Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le
operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i
presupposti, le convalida entro le successive 48 ore".
"Art. 3. - 1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari
di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di
cui all'articolo 1 e' attribuita una indennita'
onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del
tesoro, di' concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, nei limiti previsti al comma 2. Per gli ufficiali,
i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva
prolungata, la predetta indennita' onnicomprensiva,
aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga
giornaliera, non puo' superare il trattamento economico
accessorio previsto per il personale delle Forze di
polizia. Per i militari di truppa in ferma di leva
obbligatoria, tale indennita', aggiuntiva alla paga
giornaliera, e' fissa in L. 750.000 mensili, in rapporto al
periodo d'impiego. I predetti trattamenti economici hanno
decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto".



Art. 5

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2001 e 2002 mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire 22.000 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000- 2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4566):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(D'Alema), dal Ministro dell'interno (Bianco) e dal
Ministro degli affari esteri (Dini) il 5 aprile 2000.
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede deliberante, il 14 aprile 2000 con pareri delle
commissioni 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a e 13a.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede deliberante, il
10 maggio 2000.
Nuovamente assegnato alla 1a commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 10 maggio 2000.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 10 e l'11 maggio.
Esaminato ed approvato in aula l'11 maggio 2000.
Camera dei deputati (atto n. 6988):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 19 maggio 2000 con pareri delle
commissioni III, IV, V, VI, VIII e IX.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 24
maggio 2000.
Esaminato ed approvato in aula il 29 maggio 2000.