Gazzetta n. 135 del 2000-06-12 |
COMUNI |
COMUNICATO |
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2000. |
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A V V E R T E N Z A Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2000. Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma I, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 19 giugno 2000. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato. | (Lecco) Il comune di ABBADIA LARIANA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. Di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 in questo comune, (Omissis), nel modo seguente: 4,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari assimilabili all'abitazione principale ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili; 1 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge 449/1997); 6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili. 2. Di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). (Catania) Il comune di ACIREALE (provincia di Catania) ha adottato, il 18 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. L'aliquota per l'abitazione principale e' stabilita nella misura del 5 per mille; 2. L'aliquota per i terreni agricoli, aree edificabili ed altri fabbricati, e' stabilita nella misura del 6 per mille; 3. La detrazione per l'abitazione principale si determina nella misura di L. 200.000, e viene applicata esclusivamente alla predetta abitazione principale, con specifica esclusione delle pertinenze. (Omissis). (Vicenza) Il comune di AGUGLIARO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) (Omissis). 5 per mille per le sole abitazioni principali, e loro pertinenze ex art. 5 comma 4 e 5 reg. com. I.C.I.; 5 per mille per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. nella zona territoriale omogenea: C2/5; 7 per mille per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. come zone territoriali omogenee : C (ad eccezione della C2/5) e D; 6 per mille per i terreni agricoli; 5,5 per mille per tutti gli altri immobili presupposto d'imposta; 2) di prendere atto che la detrazione d'imposta per abitazione principale e' di L. 200.000 ; 3) di fissare un aumento di L. 50.000 della suindicata detrazione per i seguenti immobili: abitazione occupata da nuclei familiari assistiti in via continuativa dal comune; abitazione occupata da nuclei familiari con figli a carico, aventi unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito e' stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o messo in cassa integrazione oppure in mobilita'; abitazione occupata da nucleo familiare con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione o da reddito da lavoro dipendente, inferiore a L. 15.000.000 lordi annui. (Omissis). (Frosinone) Il comune di ALATRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 24 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) (Omissis). 2) di approvare la seguente proposta per l'applicazione dell'imposta I.C.I. per l'anno 2000: a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno d'imposta 2000, e' stabilita nella misura del 6 per mille; b) l'aliquota I.C.I. per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e' stabilita nella misura del 5 per mille; c) l'aliquota dell'imposta I.C.I. sugli immobili destinati a negozi, botteghe, autorimesse e' stabilita nella misura del 5,5 per mille, alle condizioni e con le limitazioni previste nella parte premessa che qui si richiamano; 3) e' approvato in relazione all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, il quadro di detrazioni ed agevolazioni in appresso descritto: La detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' elevata a L. 250.000. Ulteriore detrazione, a richiesta del soggetto passivo con domanda da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, di un importo fino a L. 250.000 per: A) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno 2 anni a far data dal 1 gennaio 2000; B) inoccupati che abbiano perso l'indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso del 1999; C) lavoratori in mobilita' da oltre sei mesi; D) lavoratori in cassa integrazione; E) nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto portatore di Handicap (non inferiore al 75%); F) coloro che abbiano compiuto 65 anni entro il 1999; Per poter fruire della ulteriore detrazione di cui sopra (L. 250.000) e' necessario che: nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda altre unita' immobiliari sul terntono nazionale; il reddito dell'intero nucleo familiare non superi la somma di L. 18.000.000 annui, incrementata di L. 2.000.000 per ogni componente in piu' rispetto al proprietario, ad eccezione di quanto elencato al punto E) il cui reddito annuale e' elevato a L. 28.000.000. (Omissis). (Roma) Il comune di ALBANO LAZIALE (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Per l'anno d'imposta 2000, l'aliquota prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive integrazioni e modificazioni ed integrazioni viene fissata nella misura del 5,3 per mille per l'abitazione principale, del 7 per mille per gli altri immobili e del 9 per mille per le abitazioni non locate per le quali sussistono le condizioni di cui alla legge 431/1998 art. 2 comma 4. La detrazione per l'abitazione principale fine fissata in L. 220.000. (Omissis). (Como) Il comune di ALBIOLO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare,(Omissis) l'aliquota dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille per tutti i tipi di aree e fabbricati ex art. 2 decreto legislativo n. 504/1992 siti in comune di Albiolo, con la sola eccezione degli alloggi non locati per cui viene disposta l'aliquota nella misura del 6,5 mille; di dare atto che la detrazione prevista per l'abitazione principale viene confermata nella misura di L. 250.000. (Omissis). (Savona) Il comune di ALBISSOLA MARINA (provincia di Savona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di approvare la proposta di determinazione delle aliquote differenziate I.C.I. per l'anno 2000 come deliberata con atto di G.C. n. 11 del 2 febbraio 2000, nelle aliquote di seguito elencate, in quanto il gettito previsto, da iscrivere a bilancio, consente di coprire i fabbisogni finanziari dell'esercizio 2000: aliquota I.C.I. da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,85 per mille aliquote I.C.I. da applicare alle unita' immobiliari locate a soggetti residenti che la adibiscono ad abitazione principale, dietro presentazione di idonea documentazione: 6,5 per mille aliquota I.C.I. da applicare ad altri immobili: 7 per mille pertinenze all'abitazione principale (solo se risultano tali dall'atto notarile o dal certificato catastale): 5,85 per mille abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo: 5,85 per mille abitazione posseduta a titolo di proprieta' da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata: 5,85 per mille 2) Di determinare in L. 250.000 la detrazione spettante alle sole unita' immobiliare adibite direttamente ad abitazione principale dal proprietario. (Omissis). (Varese) Il comune di ALBIZZATE (provincia di Varese) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2000 il sistema di applicazione dell'aliquota comunale sugli Immobili nel seguente modo: aliquota diversificata per alloggi non locati; detrazione per abitazione principale in L. 200.000; aliquota per alloggi non locati nella misura del 7 per mille; applicazione aliquota nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). (Alessandria) Il comune di ALESSANDRIA ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili nella misura dei 6,5 per mille; 2) di determinare per l'anno 2000, ai sensi dell' art. 6, comma 2, del menzionato regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili , l'aliquota ridotta del 4 per mille per le seguenti unita' immobiliari: a) abitazione di proprieta' o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie dei soggetto passivo che vi risiede; b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; c) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d) abitazione concessa in uso gratuito dai genitori al/ai figlio/i e viceversa, purche' il titolo dell'intera proprieta' si esaurisca tra i suddetti soggetti e l'utilizzatore risulti ivi anagraficamente residente; e) cantine e box di pertinenza delle abitazioni principali, ancorche' distintamente iscritte a catasto; 3) di determinare per l'anno 2000, per le motivazioni espresse in premessa, l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unita' immobiliari ubicate nel sobborgo di Castelceriolo non ricomprese nella elencazione del precedente punto 2; 4) di determinare per l'anno 2000, ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992, l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili nella misura del 7 per mille per le unita' abitative che risultano non locate per piu' di sei mesi nell'anno; 5) di determinare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del menzionato regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili , in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per le seguenti unita' immobiliari: a) abitazione di proprieta' o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie dei soggetto passivo che vi risiede; b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; c) alloggio regolarmente assegnato dall'agenzia territoriale per la casa (A.T.C. gia' I.A. C. P.); d) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; e) abitazione concessa in uso gratuito dai genitori al/ai figlio/i e viceversa, purche' il titolo dell'intera proprieta' si esaurisca tra i suddetti soggetti e l'utilizzatore risulti ivi anagraficamente residente. L'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'importo dovuto per le pertinenze, cioe' box e cantine dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa. Detta detrazione opera fino alla concorrenza del suo ammontare ed e' rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione richiesta; (Omissis). (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, ai sensi dell' art. 4, comma 2, del menzionato regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili , l'aliquota agevolata del 3 mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai patti territoriali comprese quelli adibite ad uso abitativo per studenti universitari secondo quanto previsto dalla legge 431/1998 art. 2, comma 3 ed art. 5 comma 3. (Omissis). (Lecce) Il comune di ALEZIO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di diminuire per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. dal 6 al 5,5 per mille; 2) di confermare la detrazione per l'abitazione principale a L. 230.000; (Omissis). (Avellino) Il comune di ALTAVILLA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). in particolare stabilendo per l'I.C.I. l'aliquota unica del 5 per mille praticando una detrazione di L. 200.000 per la prima casa di abitazione. (Omissis). (Savona) Il comune di ANDORA (provincia di Savona) ha adottato, il 23 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per le surrichiamate motivazioni e per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. secondo il prospetto seguente, in misura differenziata in base alle tipologie e con introduzione delle relative agevolazioni, secondo le disposizioni dell'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: 3. Aliquota agevolata al 5 per mille; 3.1. immobili pertinenziali, secondo le previsioni del vigente regolamento; 3.2. alloggi locati a persone residenti sul territorio del comune, senza detrazione per abitazione principale; 3.3. alloggi concessi in comodato a parenti purche' entro il secondo grado e residenti sul territorio del comune, senza detrazione per abitazione principale; 3.4. alberghi e residence classati in categoria catastale D/2 e D/10; 3.5. immobili per gli scopi di cui alla legge regionale n. 13 del 25 maggio 1992; 4. Aliquota ordinaria al 6,35 per mille: 4.1. tutte le altre tipologie di immobili; 2) di dare atto che per fruire delle agevolazioni approvate per l'anno 2000 i beneficiari dovranno, a pena di decadenza, dichiarare il possesso dei requisiti prescritti entro il termine per il versamento della prima rata d'imposta. (Omissis). (Brescia) Il comune di ANGOLO TERME (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nel seguente modo: aliquota base pari al cinque per mille con detrazione pari a L. 200.000 per l'abitazione principale, considerando abitazioni principali anche quelle previate dall'art. 4 commi 6 e 8 del vigente regolamento ICI. (Omissis). (Pesaro e Urbino) Il comune di APECCHIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 1. aliquota ordinaria 6,5 per mille; 2. aliquota abitazione principale 5,5 per mille. 2) di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: 1. detrazione abitazione principale L. 200.000. (Omissis). (Benevento) Il comune di APOLLOSA (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare e confermare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille; di dare atto che l'imposta in parola viene quantificata applicando alla base imponibile l'aliquota sopra determinata del 6 per mille. (Omissis). (Agrigento) Il comune di ARAGONA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) l'aliquota I.C.I., per l'anno 2000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale viene fissata nella misura del 4 per mille da applicare sulla base imponibile; b) l'aliquota I.C.I., per l'anno 2000, per tutti gli altri immobili in aggiunta all'abitazione principale, viene fissata nella misura del 5 per mille da applicare sulla base imponibile; c) determinare per l'anno 2000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale nella misura di L. 500.000. (Omissis). (Bergamo) Il comune di ARDESIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale (I.C.I.) nella seguente misura: aliquota da applicare per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi residenti nel comune: 5 per mille; aliquota da applicare alle pertinenze dell'abitazione principale: 6 per mille; aliquota da applicare per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille. 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). (Arezzo) Il comune di AREZZO ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare l'aliquota e le detrazioni, relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, nei termini che seguono: 1. aliquota dei 6,3 per mille per tutte categorie di immobili oggetto d'imposizione, come definite dagli articoli 1 e 2 dei decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di determinare in L. 250.000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad "abitazione principale" del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e sino alla concorrenza del tributo dovuto per la predetta unita' immobiliare, nei termini di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 504/1992; 3. di determinare in L. 500.000 (L. 250.000 detrazione base ex art. 8, comma 2, decreto legislativo 504/1992 + L. 250.000 ulteriore detrazione), l'importo della "maggiore detrazione" in favore di alcune categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio socio-economico, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, sino alla concorrenza del tributo dovuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e secondo i criteri che ne danno titolo, come di seguito specificati: a) Il soggetto passivo sia pensionato che vive solo e percepisca un reddito nel limite di L. 12.000.000 ovvero famiglia composta da due pensionati (ovvero in eta' di pensione), il cui reddito complessivo lordo cumulato sia nei limiti reddituali della somma delle due minime contributive INPS, con esclusione delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente, e che non possieda o non possiedano altri redditi diversi da quelli di cui al successivo punto b); b) Possieda o possiedano a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale solo l'abitazione principale, un garage o box ed eventuali "terreni agricoli" il cui reddito complessivo (dominicale + agrario) non sia superiore alle L. 300.000 annue lorde ovvero eventuali immobili accessori (categoria catastale C6) in uso proprio, diversi dalle abitazioni, con rendita catastale non superiore a L. 700.000; c) Sussista l'ulteriore condizione oggettiva che l'immobile di che trattasi sia classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4 - A/5 - A/6; 4. di estendere, anche per l'anno 2000, l'applicazione della "maggiore detrazi'one" di L. 500.000 all'ulteriore seguente categoria di soggetti, in possesso dei requisiti appresso indicati: a) Il soggetto passivo, non deambulante o comunque non autosufficiente - non ricoverato - sia portatore di invalidita' totale al 100%, debitamente riconosciuta con atto dei competenti organi, con diritto alla pensione e/o all'indennita' di accompagnamento (Prefettura), ovvero alla pensione di inabilita' INPS; b) Possieda a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale solo l'abitazione principale, un garage o box ed eventuali "terreni agricoli" il cui reddito complessivo (dominicale + agrario) non sia superiore alle L. 300.000 annue lorde ovvero eventuali immobili accessori (categoria catastale C6) in uso proprio, diversi dalle abitazioni, con rendita catastale non superiore a L. 700.000; c) Sussista l'ulteriore condizione oggettiva che l'immobile di che trattasi sia classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4 - A/5 - A/6; 5. di considerare direttamente adibita ad "abitazione principale", con conseguente applicabilita' della detrazione per questa prevista, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la "residenza anagrafica" in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, a mente dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). (Ferrara) Il comune di ARGENTA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura unica del 5,7 per mille ad eccezione delle sequenti fattispecie: a) aliquota del 3 per mille per la durata di anni 3 dall'inizio dei lavori, per le seguenti fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. Rientrano nella fattispecie gli interventi di recupero di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 31, 1 comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. l'inagibilita' o inabitabilita' dell'unita' immobiliare deve risultare da idonea certificazione rilasciata dal competente ufficio comunale. recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. Rientrano nella fattispecie gli immobili ricadenti in zona "A" ai sensi dell'articolo 29 delle "norme tecniche di attuazione del P.R.G." per cui siano ammessi i soli interventi di restauro scientifico (A1) e restauro e risanamento conservativo (A2 Tipo A e Tipo B), ricadenti nelle fattispecie previste alle lett. c) e d), dell'articolo 31, 1 comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457; recupero di sottotetti. Rientrano nella fattispecie gli interventi finalizzati al recupero ai fini abitativi dei sottotetti attualmente non utilizzati; b) aliquota nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni previste negli appositi accordi che saranno definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti tipo ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998; c) aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attivita' industriali e/o artigianali e, comunque, accatastati nella categoria catastale D. Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dei lavori al fine di favorire nuovi insediamenti produttivi allo scopo di creare nuove occupazioni. d) aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati gia' esistenti, posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attivita' industriali e/o artigianali e, comunque, accatastati nella categoria catastale D che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di avvio dell'attivita' industriale e/o artigianale, attestata da specifica dichiarazione rilasciata dallo sportello unico per le attivita' produttive del comune; e) aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati. Si precisa che per "alloggio non locato" deve intendersi l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi, vuota e non utilizzata (in ogni caso sia priva di allacciamenti alle reti dell'energia elettrica, acqua e gas), con esclusione di quelle: 1) tenute a disposizione dei proprietari o usufruttuari per uso personale e diretto e che per queste sono pagate le relative utenze, compresa la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani; 2) date in comodato o in uso gratuito a terzi; 3) possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquista la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno (tenuto conto del calcolo frazionato in mesi) nel quale l'alloggio e' rimasto non locato secondo quanto precisato in precedenza. Al fine di poter beneficiare dell'aliquota ordinaria di base, i soggetti passivi, rientranti nei casi 1), 2) e 3) succitati, sono tenuti a presentare l'istanza con contestuale dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione I.C.I. per l'anno d'imposizione; f) aliquota nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli nei quali vengano impiantate nuove colture a frutteto posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti. Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo all'avvenuto impianto a frutteto al fine di creare nuove occupazioni; g) aliquota nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti, elencati nei decreti pubblicati dal Ministero delle politiche agricole che riconoscono l'eccezionalita' delle calamita' atmosferiche e che possono beneficiare di agevolazioni creditizie di cui alla legge 185/1992; 3) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge n. 662/1996, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4) Di dare atto, altresi', ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 1997 n. 50, convertito in legge n. 122/1997, che la misura della detrazione d'imposta relativa all'abitazione principale di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della citata legge n. 662/1996, viene elevata da L. 200.000 a L. 500.000, esclusivamente nelle seguenti fattispecie ricalcanti situazione di particolare disagio economico o sociale e con le modalita' sottoindicate: a) Pensionati o portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, monoreddito, in condizione non lavorativa, con reddito annuo lordo da pensione, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a L. 15.050.000; b) Pensionati o portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a L. 24.303.000, aumentato di L. 1.860.000 per ogni persona considerata a carico agli effetti assistenziali; c) Disoccupati non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a L. 24.303.000, aumentato di L. 1.860.000 per ogni persona considerata a carico agli effetti assistenziali. I contribuenti interessati devono inoltrare, direttamente o tramite raccomandata al servizio tributi del comune, entro il 30 giugno 2000, apposita autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti utili al conseguimento del beneficio. I contribuenti suddetti possono computare la maggiore detrazione in occasione del pagamento dell'I.C.I. alle scadenze previste per l'anno 2000, fatta salva la potesta' del comune, in caso di autocertificazioni infedeli, di procedere al recupero delle somme indebitamente detratte, oltre alla comminatoria delle sanzioni di legge. (Omissis). (Oristano) Il comune di ASUNI (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) I.C.I. aliquota 4 per mille; (Omissis). (Salerno) Il comune di ATRANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) Di determinare per il anno 2000 un'aliquota unica pari al 5,5 per mille; 2) Di avvalersi della facolta' di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, pertanto, per l'anno 2000: a) di elevare a L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) di elevare ulteriormente a L. 320.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone fisiche aventi i requisiti espressi in narrativa; (Omissis). (Caserta) Il comune di AVERSA (provincia di Caserta) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune, nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria nella misura del 5,75 per mille per tutti i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti b) c) d); b) aliquota del 5 per mille per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, quali enti morali, di beneficenza e di assistenza e che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504; c) aliquota del 4,25 per mille: per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; per le pertinenze dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del regolamento comunale(*); per le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale (**); d) aliquota del 3 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, nonche' in favore dei proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principali, secondo le condizioni stabilite nell'ambito degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 8 dicembre 1998, n. 341; 2) Stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 240.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). (*)sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ancorche' distintamente iscritte in catasto. (**)sono equiparate alle abitazioni principali: le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmrnte assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate. (Torino) Il comune di BARONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire (omissis), per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille e quindi, invariata rispetto all'anno 1999; 2) resta invariata e fissata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; (Omissis). (Bologna) Il comune di BAZZANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, ai fini dell'applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili: a) le seguenti aliquote: 1) aliquota ordinaria: 6 per mille; 2) aliquota per abitazione principale (cosi' come definita dall'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili): 5,8 per mille; 3) aliquota maggiorata: 7 per mille, per i soli immobili ad uso abitazione e relativi cantina e garage non locati e a disposizione per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili. 4) aliquota agevolata al sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431: "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi di cui al comma 3, dell'art. 2, della legge 431/1998, 3 per mille. L'agevolazione viene concessa a condizione che il soggetto interessato attesti entro il termine di versamento del saldo dell'miposta l'esistenza delle condizioni di cui sopra presentando un contratto registrato. Si ritiene opportuna tale diversificazione nelle aliquote al fine di contribuire ad incentivare il mercato della locazione. b) le seguenti detrazioni: 1) detrazione per abitazione principale del soggetto passivo di cui al comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/92 cosi' come definita dall'art. 16 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Impostacomunale sugli immobili L. 260.000. 2) la detrazione di cui al punto 1) e' elevata a L. 360.000 per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni: a) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5,A/6. Nel caso di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare nel territorio italiano; b) avere compiuto i sessanta anni di eta' se donne e sessantacinque se uomini al primo gennaio dell'anno di riferimento, ed essere pensionati; c) vivere soli o in nucleo familiare; d) avere percepito nell'anno precedente rispetto a quello di competenza I.C.I. un reddito imponibile totale al fini IRPEF non superiore a L. 15.000.000 procapite. Nel caso di nucleo familiare composto da piu' persone, il reddito complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a L. 23.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; 3) La detrazione di cui al punto 1) e' elevata a L. 360.000 per le abitazioni principali posseduta da nucleo familiare composto, al 1o gennaio 1999, da una o piu' persone, di cui almeno una portatrice di handicap. Si considera persona handicappata la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacita' lavorativa superiore ai 2/3 o, se minore di anni 18, che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta', riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative. Per il reddito complessivo valgono i parametri riportati al punto b) - 2) - D); qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento, questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo. (Omissis). (Milano) Il comune di BELLINZAGO LOMBARDO (provincia di Milano) ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare (omissis), per l'anno d'imposta 2000 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura: Aliquota abitazione principale 5,5 per mille (escluso pertinenze con rendita catastale autonoma box, cantine, ecc..); Aliquota ordinaria 7 per mille (compreso pertinenze con rendita catastale autonoma box, cantine, ecc..) Detrazione per abitazione principale L. 210.000; (Omissis). (Biella) Il comune di BENNA (provincia di Biella) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille, e la detrazione per la prima abitazione in L. 200.000 (Omissis). (Alessandria) Il comune di BERGAMASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota unica del 5,5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili gia' fissata con deliberazione della giunta comunale n. 2 del 23 gennaio 1999. (Omissis). (Forli') Il comune di BERTINORO (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (l.C.I.) cosi' come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni nella misura di seguito riportata: aliquota ridotta 5 per mille per: le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e quelle ad essere equiparate: l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado od ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal senso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; le pertinenze dell'abitazione principale; per pertinenza si intende il garage o box auto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale; aliquota ridotta 5,7 per mille per i fabbricati del gruppo catastale C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori artigianali) che siano direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' d'impresa dal/dai soggetti passivi del tributo; aliquota ordinaria 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2) di stabilire per l'anno 2000 la misura della detrazione annua dell'Imposta Comunale sugli Imimobili (l.C.I.) cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni nella misura di seguito riportata: L. 240.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; Nessuna detrazione per le unita' immobiliari equiparate; Detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari inscritte o inscrivibili in catasto alla categoria A/7 (Abitazioni in villini) e A/8 (Abitazioni in ville). (Omissis). (Cosenza) Il comune di BISIGNANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). di fissare, per l'anno 2000, al 6 per mille l'aliquota da applicare all'I.C.l.; di fissare, per l'anno 2000, in lire 200.000 l'ammontare della detrazione spettante e detraibile dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). (Bari) Il comune di BITRITTO (provincia di Bari) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis). 2) di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nella misura di seguito riportata: a) Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza: 4,5 per mille; b) Unita' immobiliari diverse dalle precedenti: 5,5 per mille. Detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, confermata anche per il 2000 nella misura di L.200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; Detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza del soggetto passivo titolare di pensione sociale, fino a concorrenza dei suo ammontare, stabilita, per il 2000, nella misura di L. 300.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; (Omissis). (La Spezia) Il comune di BOLANO (provincia di La Spezia) ha adottato, il 26 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) Di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: N.D. |Tipologia degli immobili |Aliquote prop. 0/00 1 |Abitazioni principali.... |5,4 2 |Altri fabbricati.... |7 3 |Aree fabbricabili.... |7 2) In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione dell'imposta di L. 200.000 prevista per l'I.C.I. dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le abitazioni principali, come definite dall'ultimo a linea di detto comma 2, e' elevata, per l'anno 2000 a L. 300.000 in favore dei soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni; a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio e con reddito complessivo del nucleo familiare, comprese le rendite esenti da pagamento I.R.P.E.F., determinato con i criteri previsti dal combinato disposto nel 14o comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 9/1982 convertito nella legge n. 10 del 3 marzo 1994 e della legge regionale n. 43/1991; b) pensionati aventi quale unico reddito familiare annuo, un importo non superiore ai limiti riportati nella tabella A) allegata e che non hanno altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione; c) cassaintegrati e iscritti nelle liste di mobilita' al momento della presentazione della domanda, con reddito familiare non superiore ai limiti riportati nella tabella A) allegata per formarne parte integrante alla presente deliberazione; 3) Nella determinazione del reddito familiare fanno cumulo tutti i redditi, compresi quelli esenti da I.R.P.E.F.; 4) Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinita'; 5) Coloro che ritengono di avere diritto alla detrazione dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il termine del versamento della prima rata dell'imposta, a pena decadenza, corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante le condizioni di cui al precedente punto 1 lett. a), b) c) del dispositivo. Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano il comune dal compiere eventuali accertamenti. In caso di dichiarazione infedele e di conseguente parziale o omesso versamento dell'imposta dovuta, verranno applicati le sanzioni e gli interessi previsti dalla normativa vigente. (Omissis). (Torino) Il comune di BOLLENGO (provincia di Torino) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) Di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. (Omissis). (Modena) Il comune di BOMPORTO (provincia di Modena) ha adottato, l'11 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) Di determinare per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del: A) 5,2 per mille per le sole unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; B) 5,2 per mille per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto considerata principale per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; C) 5,2 per mille per l'abitazione e pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado; D) 5,2 per mille per gli immobili degli enti senza finalita' di lucro; E) 5,6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; F) 7 per mille, alloggi non locati. G) 4,5 per mille, unita' immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze, concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni della proprieta' e degli inquilini; 2) di riconoscere ai sensi dell'art. 58, comma 3, della legge 446 del 15 dicembre 1997 un aumento di L. 150.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito specificate: i destinatari dell'aumento da L. 200.000 a L. 350.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze (per pertinenze devono essere considerate le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato), saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni, che siano in possesso dei requisiti: a) pensionati e/o portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 13.750.000 annui lordi riferito all'anno 1999 ed essere in condizione non lavorativa; b) pensionati e/o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.000.000, piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.000.000 piu' L. 1.700.000 per ogni persona a carico; d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento o abitazione equivalente, abitato ed eventuali pertinenze, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2000: nucleo familiare composto da 5 o piu' componenti al 1o gennaio 2000; reddito familiare riferito all'anno 1999 non superiore a L. 68.750.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 5 componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.750.000 lordi annui per ogni componente superiore al quinto; e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto dai punti precedenti. Nel caso delle lettere b), c) e d), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 150.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare. La presentazione presso il comune delle domande per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000 dovra' essere accompagnato dalla adeguata documentazione e dalla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti. I limiti di reddito vanno calcolati prendendo in considerazione il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF indicato nel modello UNICO, nel modello 730, nel modello C.U.D.; 3) di determinare, i seguenti criteri di presentazione della richiesta di detrazione: il contribuente deve presentare una dichiarazione, nella quale deve attestare nome, cognome. indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000; la richiesta deve essere inviata entro il 20 dicembre 2000, all'ufficio tributi del comune di Bomporto con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite raccomandata a.r.; i contribuenti che hanno inviato richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2000 tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). (La Spezia) Il comune di BORGHETTO di VARA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 21 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) L'aliquota I.C.I. e' stabilita, in misura unica, per l'anno 2000 nella percentuale del 5 per mille; 2) di dare atto, in conformita' all'art. 9, comma 30, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 62/1996, per quanto di competenza: che l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo non viene assoggettata ad alcuna riduzione; che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene determinata, fino alla concorrenza del suo ammontare, una detrazione di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; che la detrazione di cui sopra e' riconosciuta anche per immobili adibiti ad abitazione principale concessi in uso gratuito ai parenti del proprietario in linea retta o collaterale, entro il 1o grado; che, se, l'unita' immobiliare in parola e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione di cui sopra spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; che, per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente. (Omissis). (Rieti) Il comune di BORGO VELINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,90 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate ai periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione confermando quindi la disciplina vigente nel 1999. Di dare atto che ai sensi dell'art. 30, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 2000 le pertinenze disciplinate dall'art. 5, del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. hanno lo stesso trattamento fiscale di cui all'abitazione principale anche se non ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. (Omissis). (Cuneo) Il comune di BORGOMALE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di confermare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. sotto indicate: prima casa: 6 per mille; seconda casa: 7 per mille; immobili utilizzati da disabili: 4 per mille. (Omissis). (Padova) Il comune di BORGORICCO (provincia di Padova) ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille, e una detrazione sull'abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). (Cuneo) Il comune di BRA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, confermandola nella misura che segue: 5,50 per mille per unita' adibita ad abitazione principale e per le altre specifiche fattispecie previste dal regolamento; 6 per mille per gli altri fabbricati ed i terreni; 2) di confermare in L. 240.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le altre fattispecie previste dal regolamento comunale. (Omissis). (Torino) Il comune di BRANDIZZO (provincia di Torino), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) Di fissare, nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2000, per tutte le tipologie impositive e in L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale; 2) di aumentare la detrazione spettante per l'abitazione principale, per l'anno 2000, in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale da L. 200.000 (103,29 Euro) a L. 400.000 (206,58 Euro); 3) di individuare quali soggetti beneficiari della maggiore detrazione d'imposta i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni: soggetti con reddito annuo netto di importo inferiore o pari a L. 10.000.000 (5.164.57 Euro), elevato a 14.000.000 (7.230,40 Euro) in presenza di coniuge o di primo figlio (in assenza di coniuge). In caso di nuclei familiari composti da piu' soggetti sara' operata una maggiorazione di L. 2.000.000 (1.032,91 Euro) per ogni componente aggiuntivo; 4) di stabilire che per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque conseguiti; 5) di stabilire, inoltre, che la maggiore detrazione spetta ai soggetti proprietari della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale compreso eventualmente il box di pertinenza; 6) di fissare la seguente procedura: Il richiedente dovra' presentare: a) apposita domanda, redatta su modulo da ritirarsi presso il comune; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la condizione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo familiare; La documentazione dovra' pervenire all'ufficio nei termini ordinari fissati per il pagamento della rata d'acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine del pagamento della rata a saldo. (Omissis). (Varese) Il comune di BRENTA (provincia di Varese) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 1. aliquota ordinaria: 7 per mille; 2. aliquota agevolata: 5,5 per mille, da applicarsi alle abitazioni principali intendendosi per tale quella posseduta titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e destinata a dimora abituale dal contribuente e dai suoi familiari, in conformita' alle risultanze anagrafiche (art. 19 del regolamento). In aggiunta alla fattispecie di cui sopra si rinvia all'art. 20 del regolamento. di determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis). (Milano) Il comune di BRUGHERIO (provincia di Milano) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. Fissare, ai sensi dell'art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come segue: aliquota agevolata: 5,5 per mille da applicarsi all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nei termini e modi previsti dall'art. 9 del vigente regolamento I.C.I. ed a tutti coloro che stipuleranno per l'anno 2000 contratti "concordati" previsti dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998; aliquota maggiorata: 7 per mille da applicarsi agli alloggi non locati (dopo i primi due anni di non affittanza) parte deliberata con atto del codice civile n. 29, del 25 febbraio 2000, locati ad uso foresteria o con contratti non registrati; aliquota ordinaria: 6 per mille da applicarsi in tutti gli altri casi non previsti ai precedenti punti; 2. Confermare, per l'anno 2000 e nei termini previsti dal vigente regolamento I.C.I., le detrazioni spettanti ai soggetti passivi I.C.I. come segue: detrazione di L. 500.000 (cinquecentomila) spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, dei soggetti passivi dell'I.C.I. che versino in gravi e comprovate situazioni di disagio economico-sociale che costituiscano presupposto di diritto per l'accesso ai contributi economici erogati dal servizio sociale in base al combinato disposto degli articoli 5, 6, 7 e 8 del "regolamento per la disciplina dell'erogazione di interventi e servizi so | non viene locata parzialmente per tutto l'anno di riferimento; c) autodichiarazione attestante l'importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o l'assenza degli stessi; soggetti titolari di assistenza sociale: a) relazione del servizio assistenza del comune; b) autodichiarazione che il reddito annuo lordo del nucleo familiare non supera o e' pari al reddito minimo vitale annuo; c) autodichiarazione che l'abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l'anno di riferimento; d) autodichi'arazione attestante l'importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o l'assenza degli stessi; (Omissis). (Reggio Calabria) Il comune di FIUMARA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 12 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000 l'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ,sia del 6 per mille; 2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nell'unita' immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). (Avellino) Il comune di FONTANAROSA (provincia di Avellino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale con una detrazione di L. 200.000 e del 6 per mille per gli altri immobili (omissis). (Omissis). (Parma) Il comune di FONTEVIVO (provincia di Parma) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 4,8 per mille per le abitazioni principali e di aumentare al 5 per mille l'aliquota relativa agli altri fabbricati, terreni ed aree; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 220.000; 3. di confermare, agli effetti I.C.I., la detrazione per l'abitazione principale, in L. 400.000 per le famiglie con soggetti portatori di handicap (debitamente documentati) in relazione ai seguenti limiti di reddito: Nucleo familiare |Reddito 1 persona |fino a L. 20.000.000 2 persone |fino a L. 30.000.000 3 persone |fino a L. 35.000.000 4 persone |fino a L. 40.000.000 5 persone |da L. 40.000.000 a L. 50.000.000 4. Di istituire un'ulteriore aliquota I.C.I. del 7 per mille per le case sfitte; (Omissis). (Isernia) Il comune di FORLI' del SANNIO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune, per l'anno 2000, nella misura del 6 (sei) per mille; di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da lire 200.000 a lire 230.000. (Omissis). (Cremona) Il comune di FORMIGARA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Conferma per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. 2000 nella misura unica del 5,5 per mille. Per tutte le categorie di immobili con detrazione di L. 200.000 rapportato ad un anno solare per la sola abitazione principale e con esclusione delle pertinenze che risultano catastalmente distinte dalle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). (Campobasso) Il comune di FOSSALTO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. l'imposta comunale sugli immobili, per tutti i fabbricati e aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale tributo, e' stabilita, per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille; 2. che soggetti attivi e passivi, basi imponibili, esecuzioni, riduzioni e detrazione d'imposta, versamenti e dichiarazioni, liquidazioni ed accertamenti, ecc. sono determinati dagli artt. 3 e seguenti sino al 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, (omissis) e dal decreto legislativo n. 446/1997; 3. che l'aliquota di cui sopra e cosi' determinata sara' resa nota ai cittadini e a tutti gli uffici aventi competenza in materia, nei modi e termini voluti dalla legge, per cui il responsabile del tributo a tanto e' impegnato. (Omissis). (Brindisi) Il comune di FRANCAVILLA FONTANA (provincia di Brindisi) ha adottato, il 22 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 nel 5,8 per mille l'aliquota unica di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), sui fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli soggetti a tale imposta; 2. di fissare, altresi', la detrazione d'imposta prevista dalla legge di L. 200.000 nella misura unica di L. 325.000 per immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta stessa. (Omissis). (Alessandria) Il comune di FRASSINELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune, nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). (Messina) Il comune di FRAZZANO' (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille anche per l'anno 2000 per tutte le abitazioni, compresi quelli non locati; determinare per l'anno 2000 nella misura di L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis). (Treviso) Il comune di FREGONA (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, (omissis) per l'anno 2000, nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). (Ravenna) Il comune di FUSIGNANO (provincia di Ravenna) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare nel seguente modo l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota 7 per mille per gli alloggi, diversi dalla abitazione principale, non locati; aliquota 4 per mille per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratti stipulati a norma dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, e i cui accordi siano depositati, presso il comune di Fusignano; 2. di stabilire quale detrazione dall'imposta dovuta, per la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo di L. 250.000; 3. di stabilire, in deroga al punto 2. di cui sopra, una detrazione fino a L. 300.000 per l'abitazione principale a chi sia in possesso dei seguenti requisiti e si trovi nelle condizioni che seguono: Condizioni di base per il diritto alla elevazione della detrazione fino a L. 300.000: i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc..) ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso e abitazione); Sono ammesse a fruire dell'agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie: A/2 abitazioni di tipo civile A/3 abitazioni di tipo economico A/4 abitazioni di tipo popolare A/5 abitazioni di tipo ultra popolare A/6 abitazioni di tipo rurale e che abbiano una rendita catastale non superiore a L. 1.000.000; il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' tutti i componenti) imponibile IRPEF 1999; il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile 1999; per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2000. Particolari situazioni aventi diritto: A) Famiglie di pensionati. nuclei familiari composti da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative che includa almeno un pensionato di oltre 65 anni alla data del 1o gennaio 2000 avente i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1999, non superiore a L. 15.000.000 aumentato di 11.000.000 per ogni componente oltre il primo. B) Famiglie con portatori di handicap: famiglie che includono portatori di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 75% avente i seguenti requisiti: reddito famigliare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1999, non superiore a 15.000.000 pro-capite. C) Famiglie di giovani coppie: nuclei familiari formati da giovani coppie aventi i seguenti requisiti: essere coniugati o conviventi da non oltre 4 anni alla data del 1o gennaio 2000; reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1999, non superiore a 15.000.000 pro-capite. D) Famiglie numerose: nuclei familiari composti da 5 o piu' componenti avente i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1999, non superiore a 13.000.000 pro-capite. E) Famiglie a basso reddito: nuclei familiari composti da due o piu' persone non beneficiari della ulteriore detrazione secondo quanto gia' previsto dalle lettere precedenti aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1999, non superiore a L. 11.000.000 pro-capite. F) Famiglie assistite: nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 1o gennaio 2000. G) Persone single a basso reddito: persone sole con reddito complessivo imponibile IRPEF non superiore a L. 12.000.000 riferito all'anno 1999. 4. di dare atto che il minor introito derivato dall'aumento della detrazione fino a L. 300.000 per i casi sopra indicati, valutabile in L. 5.000.000, trova copertura al Cap. 15646 "Quota compensativa I.C.I. per maggiori detrazioni" dei bilancio 2000; 5. di determinare i seguenti criteri applicativi per la richiesta di ulteriore detrazione fino a L. 300.000: il contribuente deve presentare la richiesta - autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, reddito imponibile proprio e di tutti i componenti la famiglia ed inoltre di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 300.000. La richiesta - autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata entro il 30 giugno 2000 all'ufficio tributi del comune di Fusignano, Corso Emaldi 115, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo. L'elenco nominativo dei richiedenti la riduzione sara' depositato presso l'Ufficio Tributi. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 00A7332; (Biella) Il comune di GAGLIANICO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille e la detrazione per la prima casa nell'importo di L. 225.000. (Omissis). (Treviso) Il comune di GAIARINE (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, le stesse aliquote dell'anno precedente per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: 5 per mille, con le seguenti eccezioni: 4 per mille sulle abitazioni principali con una detrazione massima di L. 200.000; 7 per mille sui fabbricati, ad uso residenziale, non locati iscrivibili alla categoria A, escluse le abitazioni date in uso gratuito a familiari e/o anziani (ultrasessantacinquenni), per le quali viene applicata l'aliquota del 5 per mille; 7 per mille sui fabbricati non locati alle categorie C/3 D/1 D/7. (Omissis). (Forli' - Cesena) Il comune di GALEATA (provincia di Forli' - Cesena) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 5,5 per mille sul valore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna; 6 per mille sul valore degli altri immobili; 7 per mille per gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna. (Omissis). (Bergamo) Il comune di GANDOSSO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota del 5,5 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale in L. 250.000. (Omissis). (Grosseto) Il comune di GAVORRANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di approvare, (omissis) per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli come sotto indicato: 4,7 per mille: 1. per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' agli assegnatari di alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2. per i soggetti anziani o disabili che hanno acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto non risulti locata; 3. per i soggetti possessori di abitazione concessa in uso gratuito ai familiari (parenti entro il primo grado); 4. per i soggetti possessori di abitazione locata con "contratto agevolato" (art. 2, comma 3, legge n. 431/1978); 5. per le pertinenze dell'abitazione principale, ancorche' iscritte distintamente in catasto; 6,9 per mille per tutti gli altri soggetti passivi, mantenendo per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale, come previsto per legge, fino e concorrenza del suo ammontare, in L. 200.000 per tutti, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). (Roma) Il comune di GENZANO DI ROMA (provincia di Roma) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente a: 1. alle abitazioni principali; 2. alle pertinenze delle abitazioni principali, alle quali siano esclusivamente asservite, quali: garage, box, posto auto, soffitta, cantina, che siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale; 3. alle unita' immobiliare equiparate ad abitazioni principali quali: a) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, a condizione che il conduttore sia maggiorenne e l'occupazione sia desumibile da atti certi; c) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore: di fissare la detrazione per l'abitazione principale e per le unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali, di cui al precedente punto 3. in L. 200.000, con le modalita' previste dal comma 55, della legge 28 dicembre 1996, n. 662; di fissare per tutti gli altri immobili l'aliquota del 6 per mille (Omissis). (Como) Il comune di GERA LARIO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). (Verbano-Cusio-Ossola) Il comune di GHIFFA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6 per mille per le unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale; di confermare la misura della detrazione per l'unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). (Vercelli) Il comune di GHISLARENGO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di provvedere, (omissis), in riferimento all'esercizio 2000: ad elevare l'aliquota unica dalla misura del 5 per mille al 5,5 per mille; a confermare la detrazione sulle abitazioni principali di L. 200.000. (Omissis). (Bolzano) Il comune di GLORENZA (GLURNS) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e succ. modd., in L. 350.000 a partire dall'anno 2000 la misura della detrazione per la abitazione principale nell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, mentre viene confermata nel 4 per mille l'aliquota unitaria per detta imposta. 2. di adottare in tale riguardo peraltro le seguenti disposizioni regolamentari: a) agli effetti dell'applicazione della detrazione per la abitazione principale si considerano parti integranti le sue pertinenze allorquando questa e' asservita effettivamente e durevolmente al proprietario dell'abitazione o al titolare di diritto reale di godimento. b) visto che il valore delle aree fabbricabili e' quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore nei casi in cui l'imposta dovuta sia stata versata sulla base di valori non inferiori a L. 300.000/mq per le aree entro le mura cittadine e L. 100.000/mq per quelle situate all'infuori del cerchio cittadino. (Omissis). (Cremona) Il comune di GOMBITO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili in questo comune, per l'anno 2000; A) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille; B) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille; C) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi possedute nel comune: 6 per mille. D) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille; E) aliquota ridotta da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione: 5 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; per abitazioni locate ai sensi del capo 2, legge n. 431, del 9 dicembre 1998: 3 per mille; per cascine oggetto di intervento con piano di recupero: zero per mille per cinque anni dalla data di abitabilita'; 2. Per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. L'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati agibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. 4. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. 5. Viene considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 6. (Omissis). 7. Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta al terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). (Milano) Il comune di GORGONZOLA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, per questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000: a) 5. 5 per mille per le abitazioni principali con la detrazione di L. 200.000; b) 5,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale (box, cantine, solai, soffitte, ecc.) (senza detrazione); c) 5.5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a genitori o figli a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile concesso in uso gratuito (detrazione L. 200.000) (con presentazione all'ufficio tributi entro il mese di giugno dell'attestazione della sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto sopra richiamate); d) 5.5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata (detrazione L. 200.000) (con presentazione all'ufficio tributi entro il mese di giugno dell'attestazione della sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto sopra richiamate); e) 6 per mille per terreni, altri fabbricati e immobili tenuti a disposizione come residenze secondarie. f) 7 per mille per gli immobili non locati, sfitti (si considerano tali quegli immobili che seppur idonei all'uso sono sottratti volontariamente alla locazione), o locati con canone libero. g) 4 per mille per gli immobili affittati con canoni concertati (con presentazione all'ufficio tributi entro il mese di giugno della copia del contratto). (Omissis). (Brescia) Il comune di GOTTOLENGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; (Omissis). 1. di elevare a L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale nei seguenti casi: a) proprietari di abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare monoreddito, che l'abitazione in questione sia l'unica posseduta e che gli interessati siano in cassa integrazione o disoccupati; b) pensionati ultrasessantenni proprietari solo dell'abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare composto da una persona e con valore di ISE pari a L. 16.000.000 oppure composto da due persone e con valore di ISE di L. 25.120.000; 2. che per avere diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale il contribuente dovra' presentare all'ufficio tributi entro il 31 maggio 2000 apposita domanda con unita la documentazione fiscale ed ogni altro documento comprovante il diritto ad usufruirne; 3. di stabilire che il pagamento per il 2000 potra' avvenire per il solo tramite del tesoriere comunale sia direttamente presso i suoi sportelli sia con bollettino di conto corrente postale intestato al tesoriere. (Omissis). (Lodi) Il comune di GRAFFIGNANA (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota del 5 per mille con effetto dal 1o gennaio 2000; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; (Omissis). (Messina) Il comune di GUALTIERI SICAMINO' (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di determinare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota da applicare all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000. (Omissis). (Como) Il comune di GUANZATE (provincia di Como) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nonche' le detrazioni spettanti per l'abitazione principale, come risulta dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. PROSPETTO ALIQUOTE ICI ANNO 2000 Oggetto dell'imposta |Aliquota |Detrazione --------------------------------------------------------------------- Immobili diversi dalle abitazioni (Compresi | | terreni ed aree edificabili) |5 per mille| --------------------------------------------------------------------- Abitazione principale |4 per mille|L. 250.000 --------------------------------------------------------------------- Pertinenze dell'abitazione principale ancorché| | distintamente iscritte in catasto, quali ad | | esempio box, cantine ecc. |4 per mille| --------------------------------------------------------------------- Abitazione utilizzata dai soci delle | | cooperative edilizie a proprietà indivisa |4 per mille|L. 250.000 --------------------------------------------------------------------- Alloggio regolarmente assegnato da istituti o | | agenzie pubbliche |4 per mille| --------------------------------------------------------------------- Fabbricati posseduti in aggiunta | | all'abitazione principale: | | --------------------------------------------------------------------- locati (con contratto registrato) | | --------------------------------------------------------------------- per abitazione principale |4 per mille| --------------------------------------------------------------------- non locati |5 per mille| --------------------------------------------------------------------- Immobile posseduto a titolo di proprietà o di | | usufrutto da parte di persone anziane o | | disabili che acquisiscono la residenza presso | | case di riposo o istituti sanitari, a | | condizione che lo stesso immobile non risulti | | locato |4 per mille|L. 250.000 --------------------------------------------------------------------- Abitazione ceduta in uso gratuito a parenti | | entro il secondo grado in linea retta, | | ascendente e discendente, il terzo grado in | | linea collaterale e affini in secondo grado |4 per mille| --------------------------------------------------------------------- Fabbricati realizzati da imprese, che hanno | | per oggetto esclusivo e prevalente la | | costruzione e la vendita, e non venduti per un| | periodo di un anno |4 per mille| La detrazione per l'abitazione principale e' elevata a L. 430.000 a tutela dei nuclei familiari in particolare stato di disagio socio economico che abbiano tutti i seguenti requisiti minimi: a) essere residenti nel comune di Guanzate; b) essere proprietari, oppure titolari dei diritto di usufrutto, o uso, per tutti i componenti del nucleo familiare, di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, compreso l'eventuale posto auto o box, classificata o classificabile nelle categorie catastali A/2 (abitazione di tipo civile), A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare) e A/6 (abitazione di tipo rurale); c) possedere un reddito familiare annuo, imponibile ai fini I.R.P.E.F., inferiore o pari a quanto indicato nel prospetto che segue: Componenti nucleo familiare |Reddito imponibile annuo 1 |12.000.000 2 |19.800.000 3 |25.440.000 4 |30.360.000 5 e oltre |35.400.000 Qualora un componente dei nucleo familiare sia portatore di handicap (con attestato di invalidita' civile superiore al 73%) o persona anziana non autosufficiente (comprovato da certificazione medica dell'A.S.L.) i limiti di reddito sono elevati nella misura di L. 2.000.000. Il reddito da considerare, fermo restando il diritto dell'Amministrazione comunale di condurre ulteriori e piu' approfonditi accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni rese e della documentazione fornita, e' quello dei nucleo di convivenza familiare riferito all'anno precedente. La nozione di abitazione principale e' quella definita dalla normativa fiscale. Il soggetto passivo provvedera' all'autoliquidazione dell'importo con le stesse modalita' e tempi previsti dalla vigente normativa e dovra' presentare entro il 31 dicembre 2000 all'ufficio comunale competente: 1. dichiarazione dei redditi (Mod. 101 - 730 - Unico) di tutto il nucleo familiare; 2. ricevute di versamento inerenti all'anno d'imposta; 3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale il soggetto passivo attesta: che si tratta dell'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per tutti i componenti il nucleo familiare; 4. (eventualmente) attestato di invalidita' civile per i portatori di handicap o certificazione di persona anziana non autosufficiente, rilasciati dall'A.S.L. (Omissis). (Perugia) Il comune di GUBBIO (provincia di Perugia) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nella misura del 7 per mille; 2. di stabilire, per l'anno 2000, le seguenti aliquote agevolate: l'aliquota agevolata del 5 per mille in favore delle abitazioni principali; l'aliquota agevolata del 5,9 per mille in favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale che abbiano dato in affitto con contratto registrato l'immobile a condizione che questo venga utilizzato dal locatario come abitazione principale; l'aliquota agevolata del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni, a condizione che i fabbricati non siano locati; l'aliquota agevolata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, del 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti: al recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili; al recupero su immobili di interesse artistico e architettonico siti nei centri storici; alla realizzazione delle autorimesse e posti auto anche pertinenziali; all'utilizzo dei sottotetti; tale aliquota agevolata non puo' essere goduta trascorsi tre 3 anni dall'inizio dei lavori; 3. di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di dare atto che le sopraindicate aliquote diversificate ed agevolate, sono introdotte per l'anno 2000 nel rispetto della norma contenuta nell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1996 n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996 n. 556; (Omissis). 1. di accordare, per l'anno 2000, in conformita' al regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e come, infine, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122/1997, una riduzione del 50% dell'imposta comunale sugli immobili, dovuta dalle persone fisiche che possiedono a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, quando le stesse persone fisiche dimostrino di appartenere alle seguenti categorie: a) pensionati; b) portatori di handicap; c) cassa-integrati e iscritti nelle liste di mobilita' che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell'imposta da almeno un anno; d) disoccupati che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell'imposta da almeno un anno e che abbiano perso il lavoro a causa di licenziamento individuale; e) minori e orfani di entrambi i genitori senza alcun reddito, ad esclusione di quello imponibile ai fini IRPEF, relativo all'abitazione principale di diretto utilizzo; le persone fisiche, come individuate ai punti a) b) c) e d), hanno diritto alla detrazione a condizione che il loro reddito complessivo annuo e quello dei familiari conviventi, costituenti l'intero nucleo familiare, non sia superiore a 21.000.000 di lire e che non posseggono loro o i loro familiari conviventi a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, alcuna altra unita' immobiliare per intero o in quota, con esclusione delle pertinenze dell'abitazione principale, come individuate nell'art. 15, comma quater, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993. Il limite reddituale di 21.000.000 di lire si intende riferito ad un nucleo familiare fino a due persone; per ogni ulteriore familiare a carico convivente il suddetto limite e' elevato di 1.500.000 lire. Per la determinazione del limite si fa riferimento oltre che ai redditi imponibili fiscali lordi anche ai redditi imponibili esenti ed a quelli tassati alla fonte a titolo d'imposta, percepiti nell'anno 1999 da tutti i familiari conviventi costituenti l'intero nucleo. I contribuenti che intendono usufruire della detrazione devono presentare presso il comune, entro la data di scadenza di pagamento, dell'imposta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti. (Omissis). (Pavia) Il comune di INVERNO e MONTELEONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire con effetto dal 1o gennaio 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, applicabile per l'anno 2000. (Omissis). (Treviso) Il comune di ISTRANA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. Di stabilire per l'anno di imposta 2000 le seguenti aliquote applicabili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili esistenti nel territorio comunale: Aliquota del 5 per mille: immobili non locati; aree edificabili prive di concessione edilizia. Aliquota del 4 per mille: tutte le altre tipologie di immobili. Detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. La detrazione di L. 200.000 e' estesa anche alle abitazioni concesse in comodato gratuito a familiari in linea retta fino al primo grado di parentela. Aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 240.000 a favore dei soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti: contribuenti portatori di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 70%; contribuenti che vivono in famiglie il cui reddito annuo lordo pro-capite non superi L. 20.000.000 al cui interno vi sono soggetti portatori di handicap cosi' come individuati e certificati dalle competenti autorita' locali, ai sensi della legge 104/1992, oppure un non vedente ai sensi della legge n. 508/1988, purche' viventi nel nucleo familiare almeno per una parte della giornata; nuclei che si trovano in stato di comprovata indigenza proprietari di unica abitazione utilizzata direttamente dal proprietario; nuclei familiari di ultrasessantacinquenni (anche single) non conviventi con familiari con reddito derivante solo da pensione non superiore a L. 20.000.000 (escluso il reddito dell'abitazione), che non siano proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato (ed eventuale garage cat. C 6). Per ogni ulteriore ultrasessantacinquenne componente il nucleo a partire dal terzo, il limite di reddito viene elevato di L. 5.000.000 per ciascuno. Tutte le agevolazioni sopra elencate sono concesse a domanda dei soggetti interessati da presentarsi per l'anno di imposta 2000 entro il 30 giugno 2000. Le agevolazioni di cui al punto precedente concesse a particolari categorie di contribuenti gia' presentate ed approvate dall'Amministrazione nel corso dei 1999 sono da considerarsi valide ed applicabili anche per l'anno 2000 se permangono i requisiti richiesti per la loro concessione. (Omissis). (Roma) Il comune di JENNE (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2000 l'aliquota del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili ed aree fabbricabili istituiti con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioniº. (Omissis). (Chieti) Il comune di LAMA dei PELIGNI (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire con effetto per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) siti nel comune di Lama dei Peligni, nelle seguenti misure: abitazione principale (comprese le pertinenze secondo quando stabilito del regolamento comunale), aliquota I.C.I. 5,5 per mille, con detrazione di L. 200.000; abitazione secondaria, terreni edificabili ed altro, aliquota I.C.I. 6,5 per mille; (Omissis). (Pistoia) Il comune di LAMPORECCHIO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis), ai fini della determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: a) di confermare, per quanto concerne gli alloggi non locati, la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, pari al 7 per mille; b) di confermare, per quanto concerne gli immobili di enti senza scopi di lucro, la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, pari al 4 per mille; c) di confermare, per quanto concerne l'abitazione principale nonche' le altre tipologie di immobili non ricomprese nei punti a) e b), la misura dell'aliquota I.C.I. applicata per anni precedenti, anche per l'anno 2000, pari al 6 per mille; d) di stabilire la detrazione I.C.I. per la prima casa nella misura di L. 200.000, dando atto che le pertinenze delle abitazioni principali sono soggette allo stesso regime fiscale delle abitazioni principali. (Omissis). (Roma) Il comune di LANUVIO (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 6,5 per mille, aliquota ordinaria; 5,5 per mille, aliquota da applicare per imposta dovuta da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Lanuvio per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionatamente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; sono equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari di cui all'art. 21 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera c.c. n. 8 del 19 marzo 1999. (Omissis). (Torino) Il comune di LANZO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 22 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare le aliquote I.C.I. per il 2000 nella quota unica del 6 per mille nonche' la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000 e le agevolazioni come meglio indicato nell'allegato prospetto; OGGETTO |Aliquote |Detrazioni Lire --------------------------------------------------------------------- Abitazione principale |6 per mille|200.000 --------------------------------------------------------------------- Immobili diversi dalle abitazioni |6 per mille|- --------------------------------------------------------------------- Immobili posseduti in aggiunta | | all'abitazione principale |6 per mille|- --------------------------------------------------------------------- Locali destinati a varie attività non | | aventi scopo di lucro |6 per mille|- --------------------------------------------------------------------- Aree edificabili |6 per mille|- --------------------------------------------------------------------- Per tutte le altre categorie |6 per mille|- E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). (Taranto) Il comune di LATERZA (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria del 6 per mille; b) aliquota ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale con esclusione degli immobili adibiti a pertinenze ed accatastati separatamente dall'abitazione; c) aliquota ridotta del 3 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico oppure volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detto intervento e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. La suddetta agevolazione e' subordinata alla presentazione, all'ufficio tributi, della relativa domanda su modello predisposto dall'ufficio stesso. 2. di determinare in L. 260.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, dando atto che: per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; la detrazione, quando l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). (Torino) Il comune di LEVONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, da applicarsi in misura unica per tipologie di immobili, con una detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze. (Omissis). (Massa Carrara) Il comune di LICCIANA NARDI (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, come di seguito specificato: nella misura del 6,7 per mille, da applicare sul valore degli immobili diversi dalle abitazioni principali; nella misura del 5,3 per mille da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune ed ivi dimoranti, relativamente alla sola parte abitativa (categoria dalla A/1 alla A/11, eccetto la categoria A/10), con esclusione di eventuali unita' immobiliari iscritte al catasto edilizio nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) per le quali deve essere applicata l'aliquota del 6,7 per mille. (Omissis). (Roma) Il comune di LICENZA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille, e la misura della detrazione d'imposta in L. 240.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). (Padova) Il comune di LIMENA (provincia di Padova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare le aliquote, le detrazioni e le riduzioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il 2000 come indicato nello schema allegato che e' parte integrante e sostanziale del presente atto, (omissis); (All. A). 2. (Omissis). Allegato A: | | | |Detrazione | | | | |fam. con | | | | |minori | | | | |disabili o | | | | |adulti | | | | |invalidi dal| | | | |75% al 100% | | | | |Detrazione | | | | |persona | | | | |assistita in| | | | |via | TIPOLOGIE | |Detrazione |Detrazione |continuativa|Riduzione IMMOBILI |Aliquote|normale |per reddito|dal comune |d'imposta | |da applicare se il caso lo a) aliquota ordinaria|5,5 per mille|prevede ----> 00019900.pdf <---- (Omissis). (Bologna) Il comune di LIZZANO in BELVEDERE (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria 6,8 per mille; b) aliquota ridotta 6 per mille (abitazione principale e sue pertinenze artt. 5 e 6 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.); 2. di dare atto che la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dovra' essere applicata nella misura di L. 200.000, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). (Como) Il comune di LOCATE VARESINO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire le seguenti misure per l'applicazione dell' I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000: a) abitazione principale: aliquota 4,5 per mille; detrazione L. 200.000. b) Unico immobile destinato ad abitazione principale ivi comprese le pertinenze classificate C2 e C6, escluse unita' immobiliari classificate A/8, posseduto da persona fisica di eta' superiore a sessantacinque annialla data del 1o gennaio 2000 con redditi 1999 del relativo nucleo familiare non superiore a L. 16.000.000 in caso questo questo risulti composto da una sola persona; non superiore a L. 22.000.000 se composto da 2 persone od oltre: aliquota 4,5 per mille; detrazione L. 300.000; c) immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni, ivi comprese le pertinenze asservite all'abitazione principale distintamente iscritte a catasto, i terreni ed aree fabbricabili: aliquota 5 per mille. (Omissis). (Lecco) Il comune di LOMAGNA (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (omissis). 1. (Omissis). 2. confermare, a cio' fornendo espressa approvazione, per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) a conferma dei valori gia' approvati per l'anno 1999, come di seguito riportato: 5 per mille abitazioni principali (comunque nel rispetto, in attesa di assumere particolareggiate disposizioni regolamentari, della circolare del Ministero delle finanze n. 114/E del 25 maggio 1999, come da precisazioni gia' fornite e gia' meglio espresse, con riguardo alle pertinenze); 5,75 per mille altri fabbricati; 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili, inabili o interventi finalizzati al recupero di immobili, di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di intervento e per la durata di anni tre dall'inizio lavori. 3. confermare, a cio' fornendo espressa approvazione, per l'anno 2000 il regime delle detrazioni con caratterizzazione sostanziale a derivazione di quanto gia' approvato per l'anno 1999, facendo cioe' salvo il valore a nuovo della pensione minima I.N.P.S., come di seguito riportate: confermare per l'anno 2000 la detrazione di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonche' la detrazione di L. 300.000 solo a favore delle categorie piu' deboli come gia' meglio identificate, con richiesti specifici requisiti, come di seguito riportato, e come gia' approvato per l'anno 1999. Requisiti richiesti: categorie ammesse: 1. pensionati con residenza nel comune di Lomagna: reddito annuale: per nucleo con un singolo reddito non eccedente il valore della pensione minima INPS anno 2000 (nel conteggio non dovra' essere preso in considerazione il valore catastale dell'immobile); reddito annuale: per nucleo con piu' redditi di pensione il cumulo delle pensioni non Dovra' superare il valore della pensione minima INPS moltiplicato per il numero dei percipienti le pensioni. 2. Portatore di handicap al 100%: reddito annuale: imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. .......... (doppio del valore della pensione INPS anno 2000), oltre a L. 1.600.000 per ogni familiare da carico; 3. Lavoratori disoccupati: reddito annuale: imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. .......... (doppio del valore della pensione minima INPS anno 2000) oltre a L. 1.600.000 per ogni familiare da carico; 4. Lavoratori cassaintegrati o iscritti a lista di mobilita': reddito annuale: imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. ............. (doppio del valore della pensione minima INPS anno 2000) oltre a L. 1.600.000 per ogni familiare da carico; Nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti, di portatori di handicap al 100%, con attestato di invalidita' civile, e nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'A.S.L. competente, sempre se conviventi, l'aumento del reddito, riferito al portatore di handicap o all'anziano non autosufficiente, e' elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000. 5. Titolari di assistenza sociale in modo continuativo a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto dai punti precedenti. 6. Contribuenti nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di un portatore di handicap al 100%, con attestato di invalidita' se convivente; reddito annuale: imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tu | determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare nel 5,75 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000; 2. di dare atto che vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unita' immobiliari. (Omissis). 00A7445; (Trento) Il comune di RIVA del GARDA (provincia di Trento) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 3. di aumentare, per l'anno 2000, al 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le unita' immobiliari, presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; 4. di ridurre l'aliquota di cui al punto 3 del presente dispositivo al 4 per mille per le abitazioni delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 5. di ridurre l'aliquota di cui al punto 3 del presente dispositivo al 5 per mille per le categorie catastali A/10 (uffici), C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per attivita' sportiva senza fine di lucro) e per tutto il gruppo D; 6. di elevare a L. 900.000, con decorrenza dal 1o gennaio 2000, la detrazione, prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e ss.mm., per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di tale tributo nonche' per l'imposta relativa alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 7. di fissare, per l'anno 2000, la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari a lire 200.000 cosi' come previsto all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm. (Omissis). 00A7446; (Vercelli) Il comune di RIVA VALDOBBIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione secondaria; L. 300.000 la detrazione per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). 00A7447; (Avellino) Il comune di ROCCA SAN FELICE (provincia di Avellino) ha adottato, il 5 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). riconfermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per la prima casa e nella misura del 5,75 per mille l'aliquota per gli altri immobili, nonche' la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A7448; (Chieti) Il comune di ROCCA SAN GIOVANNI (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. deliberare per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota del 6 per mille per abitazioni non locate; aliquota del 5 per mille per aree fabbricabili; aliquota del 5 per mille per la prima casa e immobili non ricompresi precedentemente. (Omissis). precisare che per l'individuazione delle unita' immobiliari tenute a disposizione, alle quali si applica l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, si fa riferimento a quanto previsto in materia di imposte sui redditi ed in particolare alle unita' immobiliari ai quali si applica la maggiorazione di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 secondo quanto disciplinato dalle istruzioni alla dichiarazione dei redditi di fabbricati che vengono pubblicate annualmente dal Ministero delle finanze. 00A7449; (Taranto) Il comune di ROCCAFORZATA (provincia di Taranto) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di applicare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nel modo seguente: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 7 per mille; unita' immobiliare non adibita ad abitazione principale: 7 per mille; aree fabbricabili e terreni agricoli: 7 per mille. (Omissis). 4. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 220.000. (Omissis). 00A7450; (Palermo) Il comune di ROCCAMENA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell' l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'abitazione principale e del 6 per mille per le altre tipologie di abitazioni. (Omissis). 00A7451; (La Spezia) Il comune di ROCCHETTA di VARA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2000 l'aliquota dell' l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura: a) casa adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; b) immobili diversi, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale: 5,5 per mille. (Omissis). 5. di determinare, anche per l'anno 2000, in L. 200.000 la detrazione annua valevole per la prima casa, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 2, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 00A7452; (Novara) Il comune di ROMAGNANO SESIA (provincia di Novara) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di provvedere, (omissis), in riferimento all'esercizio 2000: ad elevare l'aliquota I.C.I. dal 5,3 per mille al 5,5 per mille per gli immobili iscritti a catasto alle categorie: A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/5, D/7, D/8, D/9; a confermare l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per tutti i restanti immobili; a confermare la detrazione sulle abitazioni principali di L. 200.000. (Omissis). 00A7453; (Torino) Il comune di ROMANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; altri fabbricati ed aree fabbricabili: 5,5 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i., nella misura di L. 250.000. (Omissis). 00A7454; (Treviso) Il comune di RONCADE (provincia di Treviso) ha adottato, il 24 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,3 per mille mentre la detrazione per abitazione principale e' fissata in L. 200.000; (Omissis). 00A7455; (Forli') Il comune di RONCOFREDDO (provincia di Forli') ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. come segue: Aliquota ridotta 6 per mille per: a) abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, e i suoi familiari dimorano abitualmente; b) unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; c) alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari adibito ad abitazione principale; d) unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata; e) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; f) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado che la occupano quale loro abitazione principale; g) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; h) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; i) unita' immobiliari costituenti pertinenze dell'abitazione principale (o dell'unita' immobiliare ad essa equiparata), come previsto dall'art. 14 del regolamento I.C.I. L'aliquota ridotta puo' essere applicata limitatamente ad una unita' immobiliare costituente pertinenza. Aliquota ordinaria 7 per mille per: a) terreni agricoli, aree edificabili ed ogni altra tipologia di immobile compresi quelli concessi in locazione finanziaria, enfiteusi e in diritto di superficie, per i quali non si rende applicabile l'aliquota ridotta. Aliquota agevolata 4 per mille per: a) attivita' produttive per i primi 3 anni di imposizione a partire dall'anno successivo alla data di ultimazione dei lavori dei fabbricati di nuova costruzione. 2. di determinare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 00A7456; (Oristano) Il comune di RUINAS (provincia di Oristano) ha adottato, il 2 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura generalizzata del 4 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A7457; (Benevento) Il comune di S. ARCANGELO TRIMONTE (provincia di Benevento) ha adottato, il 15 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille. (Omissis). 00A7458; (Alessandria) Il comune di SALA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare (omissis) per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille, mantenendo la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura minima fissata per legge in L. 200.000. (Omissis). 00A7459; (Rovigo) Il comune di SALARA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 00A7460; (Salerno) Il comune di SALERNO ha adottato, il 27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 tre aliquote I.C.I., cosi' come di seguito indicate: a) aliquota ridotta del 5,2 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie, a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Tale aliquota si estende anche alle pertinenze, ovvero alle unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. b) aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare al valore di tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati nel precedente punto a); c) aliquota ridotta del 6 per mille, per i fabbricati ricompresi nelle seguenti categorie catastali: A2 - Abitazioni di tipo civile; A3 - Abitazioni di tipo economico; A4 - Abitazioni di tipo popolare; A5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare; A6 - Abitazioni di tipo rurale; concessi in locazione con contratti stipulati in conformita' a quanto disposto dal comma 3, dell'art. 2, della legge 431/1998. Stabilendo, inoltre, che: i proprietari interessati dovranno presentare al comune di Salerno - Servizio I.C.I. - nei termini di scadenza previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione I.C.I., una specifica istanza/dichiarazione. Da tale istanza/dichiarazione dovranno potersi individuare tutti i dati necessari, ovvero quelli catastali e quelli identificativi del contratto di locazione stipulato, ivi compresi quelli relativi alla registrazione dello stesso; la suddetta aliquota sara' applicata, per anno solare, in misura proporzionale ai mesi dell'anno nei quali si e' protratta l'efficacia dei singoli contratti di locazione in questione. A tal fine il mese durante il quale l'efficacia del contratto si e' protratta per almeno quindici giorni e' computato per intero; 2) Stabilire che, limitatamente all'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, la detrazione prevista dal richiamato art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 e' fissata per l'anno 2000 in L. 200.000. (Omissis). 00A7461; (Bolzano) Il comune di SALORNO (SALURN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille; 2. di determinare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 500.000. (Omissis). 00A7462; (Cremona) Il comune di SALVIROLA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille; 2. di determinare in L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'anno 2000 per le persone ultrasessantacinquenni, proprietari di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, che vivono da sole o con a carico unicamente un familiare portatore di handicap, con reddito annuo lordo non superiore a L. 18.000.000. (Omissis). 00A7463; (Avellino) Il comune di SALZA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del sei per mille; (Omissis). 00A7464; (Venezia) Il comune di SALZANO (provincia di Venezia) ha adottato il 9 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per le abitazioni sfitte e del 5 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 00A7465; (Ascoli Piceno) Il comune di SAN BENEDETTO del TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis) le seguenti aliquote da valere per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: a) aliquota del 4,7 per mille per l'abitazione principale; b) aliquota del 4,7 per mille per i seguenti fabbricati: immobili di categoria C6 (rimesse ed autorimesse, stalle, scuderie); immobili di categoria C7 (tettoie chiuse ed aperte); abitazioni concesse in uso o comodato gratuito ad un parente in linea retta e collaterale entro il terzo grado o affini entro il secondo grado a condizione che questo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica. Per queste fattispecie si ha la possibilita' di avvalersi anche della detrazione d'imposta fino a lire 200.000 cosi' come prevista dalla legge per le abitazioni principali, ma con esclusione dell'applicazione della ulteriore detrazione; c) aliquota del 6,5 per mille per: abitazioni locate alla data del 1o gennaio 2000 ovvero locate per un periodo superiore a 90 giorni durante l'anno d'imposta 2000. immobili delle seguenti categorie: B (immobili a destinazione ordinaria quali ad esempio collegi, convitti, laboratori-scientifici ecc.º); C (immobili a destinazione ordinaria quali ad esempio negozi, laboratori, magazzini, stabilimenti balneari ecc.º); D (immobili a destinazione speciale quali ad esempio opifici, alberghi, pensioni ecc.º); A10 (uffici e studi privati) solo se condotti direttamente dallo stesso contribuente. d) aliquota del 3 per mille per: Immobili di categoria A [esclusi quelli di categoria A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (abitazione in ville), A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), A10 (Uffici e studi privati)] concessi con contratto di locazione concordato in base all'articolo 2 della legge n. 431/1998; e) aliquota del 7 per mille per: terreni agricoli; aree fabbricabili; abitazioni non locate alla data del 1o gennaio 2000 ovvero locate per un periodo inferiore a novanta giorni durante l'anno d'imposta 2000. Immobili non compresi nelle fattispecie di cui alle aliquote precedenti. 2. di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 che compete ai possessori di abitazione principale, purche' residenti anagraficamente, alle seguenti categorie: a) soggetti passivi che hanno compiuto il sessantesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 1999 che siano titolari di pensione o non siano in condizione lavorativa, sempre che abbiano compiuto sessanta anni il 31 dicembre 1999, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico, fino a L. 27.672.450 (tre volte il minimo INPS annuale); b) per i soggetti passivi portatori di handicap psico-fisico e/o sensoriale con attestato di invalidita' civile, ovvero in presenza, nello stato di famiglia anagrafico, di portatori di handicap psico-fisico e/o sensoriale con attestato di invalidita' civile ovvero nel caso di presenza, nello stato di famiglia anagrafico, di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della Unita' Sanitaria Locale, il limite di reddito di L. 27.672.450 e' elevato di L. 2.128.650 (tre volte il minimo INPS mensile) per ogni singola persona invalida o non autosufficiente. L'invalidita' civile suddetta deve essere riconosciuta nella percentuale di almeno il 67%; 3. l'ulteriore detrazione di cui al punto 2) del presente atto, compete esclusivamente ai contribuenti residenti anagraficamente nel comune, possessori della sola abitazione principale e non possessori di altri immobili o porzione di immobili rientranti nei gruppi catastali A, B, C, e D, ad eccezione di un solo fabbricato di categoria catastale C6 o C7; 4. di aumentare da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 che compete ai possessori della sola abitazione principale e non possessori di altri immobili o porzioni di immobili rientranti nei gruppi catastali A, B, C e D, ad eccezione di un solo fabbricato di categoria catastale C6 o C7, purche' residenti anagraficamente, alle seguenti categorie: a) soggetti passivi che hanno compiuto il sessantesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 1999 che siano titolari di pensione o non siano in condizione lavorativa, sempre che abbiano compiuto sessanta anni il 31 dicembre 1999, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico, fino a L. 18.448.300 (due volte il minimo INPS). b) soggetti passivi disoccupati di qualsiasi eta' non dediti agli studi (con riferimento, alla scuola dell'obbligo, scuole superiori di qualsiasi tipo, corsi di laurea di qualsiasi tipo comprese le lauree brevi) o a tirocinio gratuito ed iscritti ininterrottamente alle liste di collocamento da almeno due anni, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico, fino a L. 18.448.300 (due volte il minimo INPS). 5. tutti i requisiti necessari per l'ottenimento delle ulteriori detrazioni I.C.I. di cui ai precedenti punti della presente deliberazione, anche con riferimento ai componenti lo stato di famiglia anagrafico del richiedente, debbono essere quelli esistenti alla data del primo gennaio 2000; 6. di escludere dalla maggiorazione di cui sopra tutte le unita' classificate in catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazione in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) anche se appartenenti a cittadini di cui al precedente punto; 7. di fissare dal 1o marzo al 30 settembre 2000 il periodo per la presentazione, all'Ufficio tributi del comune di San Benedetto del Tronto, della domanda del contribuente che voglia ottenere l'applicazione dell'ulteriore detrazione I.C.I. Tale domanda dovra' contenere o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' o la documentazione giustificativa che si ritiene utile produrre. La presentazione di tale domanda e' necessaria ai fini della concessione dell'ulteriore detrazione ed il termine ultimo di presentazione e' perentorio, pena la decadenza della concessione del beneficio della ulteriore detrazione I.C.I. per l'anno 2000. In caso di inoltro a mezzo posta, fa fede la data del timbro postale; 8. di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica per mancanza delle condizioni previste nei punti 2), 3), e 4), o perche' si tratta di abitazioni escluse dal beneficio di cui al punto 6), ovvero perche' l'istanza di cui al punto 7) non e' presentata nei termini previsti; 9. di accogliere come valide, in via eccezionale e con riferimento agli anni dal 1995 al 1999, tutte le domande di ulteriore detrazione I.C.I. prodotte dai contribuenti in anticipo rispetto al termine iniziale di presentazione previsto dalle precedenti deliberazioni. (Omissis). 00A7466; (Caltanissetta) Il comune di SAN CATALDO (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 due classi di aliquote I.C.I. cosi' distinte: a) aliquota al 4 per mille per le abitazioni principali con esclusione delle unita' immobiliari di pertinenza, con una detrazione d'imposta di L. 200.000; b) aliquota al 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari diverse dal punto a) senza detrazione d'imposta. (Omissis). 00A7467; (Potenza) Il comune di SAN CHIRICO NUOVO (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sugli immobili ricadenti interamente o prevalentemente sul territorio di questo comune, dando atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 00A7468; (Torino) Il comune di SAN GILLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. con detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). 00A7469; (Matera) Il comune di SAN GIORGIO LUCANO (provincia di Matera) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2000, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A7470; (Mantova) Il comune di SAN GIORGIO di MANTOVA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente: aliquota ordinaria fabbricati/terreni: aliquota 6 per mille; unita' immobiliari destinate ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi: aliquota 6 per mille; detrazione L. 200.000; unita' immobiliari locate ad uso abitativo con contratto agevolato: aliquota 4,5 per mille; unita' immobiliari locate ad uso abitativo con contratto non agevolato: aliquota 6,5 per mille; alloggi non locati da almeno sei mesi: aliquota 7 per mille; unita' immobiliari destinate ad attivita' proprie di Istituti di credito, cambio e assicurazione: aliquota 7 per mille. (Omissis). 00A7471; (Frosinone) Il comune di SAN GIOVANNI INCARICO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di ridurre per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. prevista per le abitazioni principali dal 6 per mille al 5,5 per mille, con esclusione delle pertinenze iscritte separatamente in catasto; di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 7 per mille a tutte le altre tipologie di immobili; conseguentemente per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. risultano determinate nelle misure di cui al prospetto che segue: abitazione principale (escluse pertinenze): aliquota 5,5 per mille; altri immobili: aliquota 7 per mille; di determinare per l'anno 2000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). 00A7472; (Cagliari) Il comune di SAN GIOVANNI SUERGIU (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 tutte le tariffe, aliquote, detrazioni, esenzioni, ecc. ,vigenti nell'anno 1999 ad eccezione della (omissis) ed in particolare: a) I.C.I. - aliquota: 4,5 per mille; b) (omissis); c) (omissis); 2. (omissis); 3. la detrazione per l'abitazione principale viene aumentata a L. 270.000. (Omissis). 00A7473; (Firenze) Il comune di SAN GODENZO (provincia di Firenze) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis); 2. di determinare conseguentemente, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. del comune di San Godenzo come segue: aliquota ordinaria: aliquota 7 per mille; abitazione principale e proprie pertinenze C/2, C/6 e C/7: aliquota 6 per mille; negozi e botteghe C/1: aliquota 6 per mille; magazzini, locali deposito C/2: aliquota 6 per mille; laboratori arti e mestieri C/3: aliquota 6 per mille; alberghi, pensioni D/2: aliquota 6 per mille; altri del gruppo C e D: aliquota 6 per mille; altri fabbricati non destinati ad abitazione principale e proprie pertinenze C/2, C/6 e C/7: aliquota 7 per mille; aree edificabili: aliquota 7 per mille; 3. di dare atto che le aliquote sopra indicate non hanno subito variazioni rispetto a quelle dell'anno 1999; 4. inoltre di aumentare la detrazione I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), spettante per l'anno 2000 per l'abitazione principale, da L. 200.000 a L. 230.000, applicando tale aumento ai contribuenti che abbiano i seguenti requisiti: a) unicita' di possesso della sola abitazione principale; (non essere proprietari di altre unita' abitative situate nel comune di San Godenzo e/o in qualsiasi altro comune); b) intero nucleo familiare residente nell'abitazione principale; (coniugi e figli minori). (Omissis). 00A7474; (Salerno) Il comune di SAN GREGORIO MAGNO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura gia' stabilita per il decorso anno nella misura del 4,5 per mille; confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; (Omissis). 00A7475; (Pesaro e Urbino) Il comune di SAN LEO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili I.C.I. da applicarsi sul territorio comunale nei confronti dei soggetti passivi previsti dal comma 2, dell'art. 1 e dall'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992; a) aliquota ridotta pari al 6 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi la residenza nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' sul valore delle abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, per effetto dell'esercizio delle facolta' prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996; b) aliquota ordinaria al 7 per mille da applicarsi sul valore degli immobili diversi da quelli ai quali viene applicata l'aliquota ridotta; 2. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale e quindi assoggettata all'aliquota del 6 per mille di cui al precedente punto 1, lettera a), l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 00A7476; (Udine) Il comune di SAN LEONARDO (provincia di Udine) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 come segue: 4.5 per mille per le seguenti frazioni di montagna: Altana, Cernizza, Cisgne, Clastra, Cravero, Grobbia, Iainich, Iessegna, Iesizza, Picon, Potcravero, Precot, Seuza, Ussivizza, Zabrida, Camugna; 5 per mille per le frazioni di fondovalle: Cemur, Cosizza, Crostu', Dolegna, Merso di Sopra, Merso di Sotto, Osgnetto, Picig, Podlamuie, Postch, San Leonardo, Scrutto, Zamir; 7 per mille per gli alloggi sfitti o alloggi in aggiunta all'abitazione principale; detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A7477; (Cosenza) Il comune di SAN LUCIDO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 5 maggio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 ss.mm., per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille essendo il comune in stato di dissesto finanziario; 2. di elevare l'importo delle detrazioni per unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali del soggetto passivo a L. 230.000. (Omissis). 00A7478; (Ancona) Il comune di SAN MARCELLO (provincia di Ancona) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti misure: aliquota abitazione principale: 4,5 per mille; aliquota per le aree edificabili: 7 per mille; 2. di confermare l'applicabilita' dell'aliquota per la prima abitazione anche alle relative pertinenze; 3. di confermare nella misura di L. 200.000 annue la detrazione d'imposta per l'abitazione principale. (Omissis). 00A7479; (Treviso) Il comune di SAN VENDEMIANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota nell'anno 2000 alle fattispecie imponibili dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). 00A7480; (Cremona) Il comune di SAN MARTINO del LAGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2000, (omissis), ossia l'esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare i vari servizi d'istituto nonche' assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5 per mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta. (Omissis). 00A7481; (Trapani) Il comune di SAN VITO LO CAPO (provincia di Trapani) ha adottato l'11 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 (omissis) che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sara' applicata nella misura del 6 per mille, per tutte le unita' immobiliari; che per le abitazioni principali sara' confermata la detrazione pari a L. 200.000. (Omissis). 00A7482; (Varese) Il comune di SANGIANO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 3. di determinare, (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille; 4. di lasciare invariata l'ulteriore disciplina dell'imposta rispetto a quanto stabilito dalla legge. (Omissis). 00A7483; (Cosenza) Il comune di SANGINETO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 6 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, (omissis), ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come in appresso per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile dell'imposta come prevista dall'art. 5 del richiamato decreto legislativo: immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota 6 per mille; immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 7 per mille; alloggi non locati: aliquota 7 per mille; abitazione principale di anziani o disabili di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: aliquota 6 per mille; unita' immobiliari di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 556/1996 (persone fisiche soggetti passivo o soci di cooperative edilizie, a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale): aliquota 6 per mille; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662): aliquota 6 per mille; terreni agricoli e aree fabbricabili: aliquota 6 per mille. (Omissis). 00A7484; (Agrigento) Il comune di SANTA MARGHERITA di BELICE (provincia di Agrigento) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, e del 6 per mille per le altre unita' immobiliari. (Omissis). 00A7485; (Caserta) Il comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE (provincia di Caserta) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare le seguenti aliquote e riduzioni I.C.I. per l'anno 2000: A) aliquota ordinaria unica nella misura del 7 per mille; B) aliquota ridotta del 5,5 per mille per le abitazioni principali, anche se concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta entro il primo grado, considerando parti integranti le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto (cat. C2, C6 e C7); C) detrazione di L. 300.000 alle seguenti condizioni: 1) per i pensionati: a) l'appartamento abitato deve essere dal 1o gennaio 2000 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6, posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione, considerando parti integranti le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto; b) il soggetto passivo deve essere in condizione non lavorativa e con un reddito annuo complessivo, fiscalmente imponibile non superiore a L. 12.000.000 nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a L. 18.000.000 nel caso di famiglia composta da due persone. I suddetti limiti sono ulteriormente elevati di L. 2.000.000 per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente. La composizione del nucleo familiare e' da riferirsi al 31 dicembre 1999, il reddito all'anno 1999; 2) per le famiglie numerose: a) l'appartamento abitato deve essere al 1o gennaio 2000 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6, posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione, considerando parti integranti le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto; b) nucleo familiare composto di almeno cinque persone o piu' componenti, con reddito familiare annuo fiscalmente imponibile, non superiore a L. 24.000.000 annue, nel caso di famiglia di cinque componenti, reddito aumentato di L. 3.000.000 per ogni componente oltre il quinto, fiscalmente a carico del contribuente. La composizione del nucleo familiare e' da riferirsi al 31 dicembre 1999, il reddito all'anno 1999; 3) per le famiglie con portatori di handicap: a) l'appartamento abitato deve essere al 1o gennaio 2000 l'unica unita' immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6, posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione, considerando parti integranti le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto; b) possesso di invalidita' civile al 100%, da documentare mediante attestato rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie; c) il reddito familiare annuo complessivo fiscalmente imponibile, non deve superiore a L. 15.000.000 annue per un solo componente, aumentato di L. 5.000.000 annue lorde per ogni componente oltre il primo, fiscalmente a carico del contribuente: La composizione del nucleo familiare e' da riferirsi al 31 dicembre 1999, il reddito all'anno 1999. In tutti i casi l'applicazione del beneficio della detrazione di L. 300.000 e subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedono alcuna proprieta' immobiliare; e' eccettuata la comproprieta' di immobili da parte di coniugi in regime di comunione dei beni. (Omissis). 00A7486; (Forli'-Cesena) Il comune di SANTA SOFIA (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis), di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 5,5 per mille sul valore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna; 6,5 per mille sul valore degli altri immobili; 7 per mille per gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna. (Omissis). 00A7487; (Messina) Il comune di SANT'ANGELO di BROLO (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 le aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, come segue: a) aliquota pari al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) aliquota pari al 6 per mille per le unita' immobiliari, iscritti alla categoria catastale C1; c) aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari, di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; d) aliquota pari al 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; di confermare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1992, n. 662, nella misura di L. 280.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A7488; (Teramo) Il comune di SANT'EGIDIO alla VIBRATA (provincia di Teramo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, e' stabilita nella misura del 5,5 per mille, dato atto che l'imposta medesima sara' applicata in conformita' alla disciplina di legge senza far uso delle facolta' concesse ai comuni dall'art. 3, commi 53 e seguenti, della legge n. 662 del 1996; confermare, altresi', in L. 200.000 per l'anno 2000 la detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 00A7489; (Avellino) Il comune di SANTO STEFANO del SOLE (provincia di Avellino) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire (omissis) le seguenti aliquote anno 2000: aliquota I.C.I. anno 2000 6,5 per mille (sono comprese tutte le pertinenze come da Codice civile). aliquota ridotta per abitazione principale cosi' come prevista per legge 6 per mille anno 2000 (sono comprese tutte le pertinenze come da Codice civile). c) detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). 00A7490; (Genova) Il comune di SANTO STEFANO d'AVETO (provincia di Genova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per il 2000 (omissis); 2. di non prevedere alcuna differenzazione di aliquota e di non determinare alcuna detrazione d'imposta suppletiva a quella di L. 200.000 prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come determinato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Omissis). 00A7491; (Cagliari) Il comune di SARDARA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura: a) aliquota 4,5 per mille per la prima abitazione; b) aliquota 6 per mille per la seconda casa e terreni fabbricabili. (Omissis). 00A7492; (Salerno) Il comune di SCALA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2000, nella misura del 6,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e del 7 per mille per gli altri immobili. (Omissis). 00A7493; (Chieti) Il comune di SCHIAVI di ABRUZZO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 resta confermata nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione di imposta resta determinata in L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A7494; (Macerata) Il comune di SEFRO (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille; 2. determinare, ai sensi e per gli effetti del citato art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A7495; (Milano) Il comune di SENAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 cosi' di seguito diversificata: aliquota anno 2000: 5,7 per mille; aliquota alloggi locati ai sensi della legge n. 431/1998: 4 per mille; aliquota alloggi non locati: 7,0 per mille; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di anni uno: aliquota 4 per mille. Il contribuente per poter usufruire di questa aliquota agevolata dovra' presentare entro il 17 aprile 2000, richiesta motivata che ne comprovi l'effettivo diritto. Tale richiesta, previa istruttoria dei competenti uffici comunali, sara' esaminata da un'apposita commissione tecnica per il relativo parere. Il responsabile I.C.I., rilascera' la relativa autorizzazione, se dovuta, o l'eventuale diniego motivato entro quindici giorni dalla ricezione delle domande; 2. di estendere la detrazione di L. 200.000 anche: a) alle abitazioni dei custodi, cosi' come definite dal Contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile; b) alle unita' immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; c) alle unita' immobiliare possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata; d) alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta. La concessione in uso gratuito e il grado di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge n. 15 del 1968. L'autocertificazione deve essere presentata entro centottanta giorni dell'avvenuta concessione; 3. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nel seguente modo: da L. 200.000 a L. 300.000: portatori di handicap, titolari di pensione, lavoratori in cassa integrazione, in mobilita', nuclei familiari monoreddito disoccupati e contribuenti iscritti nell'albo degli indigenti, proprietari o usufruttuari di un'unica unita' immobiliare classificata nelle categorie catastali A/2 (limitatamente alle classi 1 e 2), A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 (limitatamente alle classi 1 e 2) oltre ai boxes e cantine e/o altre pertinenze - con reddito imponibile: 1) pari a L. 15.000.000 per il nucleo composto da una persona; 2) pari a L. 23.000.000 per il nucleo familiare composto da due persone; tale limite di reddito e' elevato di L. 2.000.000 per ogni altro familiare; il contribuente per poter usufruire della maggiore detrazione dovra' presentare entro il 17 aprile 2000, la richiesta corredata della documentazione che ne comprovi l'effettivo diritto. Tale richiesta sara' esaminata da un'apposita commissione tecnica che esprimera' il suo parere per il rilascio della relativa autorizzazione, se dovuta, o il relativo diniego motivato entro quindici giorni dal ricevimento delle domande; 3) di introitare le somme riscosse a tale titolo sul capitolo 1005 (tit. I, ris. 0010) denominato "Imposta comunale sugli immobili" del bilancio esercizio finanziario 2000 in corso di approvazione; 3-bis) di ridurre l'imposta del 30% del suo ammontare a favore degli alloggi regolarmente assegnati da Istituti autonomi per le case popolari ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni. (Omissis). 00A7496; (Bolzano) Il comune di SENALES (SCHNALS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come segue: a) 5 per mille per le abitazioni principali; b) 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale; c) 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di concedere una detrazione di L. 500.000 per l'abitazione principale. (Omissis). 00A7497; (Avellino) Il comune di SENERCHIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), gia' in vigore nell'anno precedente in questo comune, nella misura unica del 6 per mille del valore degli immobili di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni; 2. di determinare, altresi', la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivi in L. 250.000 annue, in ragione di legge (art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996); 3. di stabilire la detrazione di L. 300.000 per i proprietari di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con reddito fino a L. 15.000.000. (Omissis). 00A7498; (Latina) Il comune di SERMONETA (provincia di Latina) ha adottato, il 17 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I.C.I.: aliquota ordinaria 6,7 per mille; aliquota agevolata per abitazione e pertinenze 5,5 per mille nelle modalita' stabilite all'art. 28 del vigente regolamento I.C.I.; di apportare le variazioni conseguenti al citato art. 28 del regolamento in quale contrassegnato come allegato A alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, riapprovando il citato regolamento sull'I.C.I. nella sua interezza. (Omissis). 00A7499; (Macerata) Il comune di SERRAPETRONA (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare, ai sensi e per gli effetti del citato art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996 in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 00A7500; (Genova) Il comune di SESTRI LEVANTE (provincia di Genova) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare, in attuazione del decreto del Ministero dell'interno/tesoro del 15 dicembre 1999, per l'anno 2000, (omissis), le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle misure sottoindicate: a) 7 per mille aliquota ordinaria e per le unita' immobiliari non locate con le relative pertinenze; b) 4,5 per mille aliquota ridotta: per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale; c) 5,5 per mille: per le unita' immobiliari destinate ad uso commerciale ed artigianale appartenenti alle categorie censuarie C/1, C/3 e C/4 direttamente gestite dal titolare o locate da almeno un anno; per le unita' immobiliari appartenenti alle categorie censuarie C/2, C/6 e C/7 costituenti pertinenza dell'abitazione principale; per le unita' immobiliari destinate ad uso alberghi e pensioni ed appartenenti alla categoria censuaria D/2 che nel periodo di imposta rimangono aperti per almeno nove mesi; 2. di stabilire, a valere per l'anno 2000, ai sensi del combinato disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997 convertito nella legge n. 122/1997, che coloro che abbiano redditi (riferiti all'anno 1999) di L. 11.500.000 se il nucleo e' monofamiliare e di L. 16.000.000 se il familiare e' composto da due persone, siano esentati dal pagamento dell'imposta I.C.I. sull'abitazione principale e che i redditi prima citati siano elevati di L. 2.500.000 per ogni componente familiare in piu', fermo restando che in tutti gli altri casi la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sia pari a 200.000; 3. di stabilire che l'istanza prodotta dal richiedente (autocertificazione con allegata fotocopia carta d'identita' in corso di validita') ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sull'imposta comunale sugli immobili debba essere presentata per l'anno 2000 entro e non oltre il 31 dicembre 2000 solo da coloro i quali rientrino nella fattispecie prevista ex novo o che abbiano una situazione variata rispetto a quella dichiarata nel 1999; 4. di sancire, al contrario, che tutti coloro che usufruiranno per l'anno 2000 dell'agevolazione prevista sull'abitazione principale in base ai redditi minimi come stabiliti dal punto 2 del presente dispositivo dovranno sempre e comunque presentare autocertificazione (con allegata fotocopia carta d'identita' in corso di validita'). (Omissis). 00A7501; (Milano) Il comune di SETTIMO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di stabilire, conseguentemente, per l'anno di imposta 2000, la seguente struttura tariffaria: a) 4,9 per mille per le abitazioni principali possedute da persone fisiche residenti nel comune oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, anch'essi residenti nel comune; b) 4,9 per mille per gli alloggi dati in locazione sulla base degli accordi di programma stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative, promossi dal comune per la definizione di contratti-tipo di locazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 431/1998; c) 9 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998; d) 6,5 per mille per tutti gli altri immobili non rientranti nei punti a), b) e c); 3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, la detrazione per abitazione principale resta fissata nella misura di L. 200.000; 4. di stabilire che la suddetta detrazione e' elevata a L. 250.000 a condizione che ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: 1) reddito dell'intero nucleo familiare relativo all'anno 1999, ricavabile dai modelli CUD, 730 e UNICO 1999 ai fini I.R.P.E.F., non superiore a L. 21.000.000 piu', rispettivamente, L. 1.500.000 per ogni persona a carico e/o L. 2.000.000 se la persona a carico e' portatore di handicap, invalido civile o anziano non autosufficiente con certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L.; 2) proprieta', o titolarita' di altro diritto reale di godimento, di unita' immobiliare classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 e A6 e relative pertinenze; 3) non proprieta', o titolarita' di altro diritto reale di godimento, su altri immobili o quote di essi, su tutto il territorio nazionale (questo requisito riguarda sia il richiedente sia gli altri componenti il nucleo familiare) e/o di eventuali quote condominiali; 4) I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti dovranno presentare entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi apposita autocertificazione. (Omissis). 00A7502; (Ancona) Il comune di SIROLO (provincia di Ancona) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2000, per tutte le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono come materialmente trascritte, le aliquote I.C.I. come di seguito indicato ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 4 per mille: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel comune, si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche ai box o cantina o autorimessa se destinata a servizio della abitazione principale; 6 per mille: unita' immobiliare locata con contr |
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