Gazzetta n. 135 del 2000-06-12
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 4 aprile 2000
Disciplina del funzionamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 23, che prevede l'istituzione dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 88;
Visti i decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 22 febbraio 1996, 5 maggio 1999, e 24 maggio 1999 con i quali e' stato istituito l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario e sono stati definiti i relativi compiti;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 2, comma 1, che prevede l'istituzione del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e la soppressione dell'osservatorio nazionale per la valutazione del sistema universitario, e rimette ad un decreto del Ministro la determinazione delle modalita' di funzionamento dei comitato e la durata del mandato dei suoi componenti;
Sentite le competenti commisioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Decreta:
Art. 1.
Insediamento del Comitato e durata del mandato dei componenti
1. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' insediato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla data del decreto di costituzione.
2. Con il decreto di costituzione del comitato, il Ministro nomina il presidente. Nella prima riunione il comitato definisce le modalita' per l'elezione del vice presidente e procede all'elezione del medesimo.
3. I componenti restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
4. I componenti del Comitato non possono ricoprire contemporaneamente all'espletamento del mandato le cariche di rettore, preside di facolta', direttore di dipartimento o di istituto, di direttore amministrativo, presidente o componente dei nuclei di valutazione presso istituzioni universitarie statali e non statali ne' l'incarico di presidente o componente del Consiglio universitario nazionale.
5. I componenti che cessano prima della conclusione del mandato sono sostituiti limitatamente al periodo necessario al completamento del quadriennio.
Art. 2. Programmazione degli interventi e compiti del presidente e vice
presidente
1. Con riferimento ai compiti previsti dall'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, l'attivita' del Comitato e' definita da un programma annuale predisposto entro il 31 ottobre e approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Il presidente rappresenta il Comitato e cura i rapporti con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Definisce l'ordine del giorno delle riunioni collegiali del comitato e ne dirige i lavori. Vigila sull'attuazione delle delibere collegiali ed esercita tutte le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del comitato.
3. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso d'impedimento e assenza del medesimo, nonche' svolge ogni altra funzione su delega del presidente.
4. Ciascuno dei componenti ha facolta' di:
a) proporre al presidente la convocazione del comitato medesimo, specificandone le ragioni ed indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno;
b) proporre l'effettuazione di studi e ricerche, inerenti alle attivita' del Comitato, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 2;
c) effettuare missioni presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica o in altra sede in relazione alla specifica attivita' del comitato su incarico dello stesso Comitato.
5. Il Comitato puo' affidare a uno o piu' componenti compiti di studio e l'analisi di specifici argomenti o temi, strumentali per l'attivita' del comitato.
Art. 3.
Adunanze
1. Per lo svolgimento dei compiti loro assegnati i componenti del Comitato si riuniscono collegialmente in due tipi di adunanze:
a) per effettuare discussioni e lavori istruttori comuni al fine di preparare proposte da sottoporre al comitato; le discussioni non comportano l'adozione di deliberazioni per cui e' rilevata unicamente la presenza dei partecipanti alla seduta con l'annotazione dell'ordine del giorno;
b) per effettuare discussioni e lavori comuni con contestuale adozione di deliberazioni; e' redatto un sintetico verbale della seduta.
2. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.
4. Le modalita' di convocazione delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno delle medesime e di stesura dei verbali, di svolgimento delle votazioni, sono deliberate dal comitato con norme interne approvate con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri in carica.
5. Ai componenti del comitato e' attribuito un compenso annuale ed un gettone di presenza, per ogni seduta, da determinare ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 4.
Supporto amministrativo
1. Il Comitato, per lo svolgimento dei propri compiti, opera in stretto contatto con il sistema informativo e con l'ufficio statistico del Ministero e si avvale di una segreteria tecnica e amministrativa, che assicura il supporto necessario, composta da personale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, da esperti nominati ai sensi dall'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e da personale assunto, per specifici progetti, con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a quattro anni, nei limiti delle disponibilita' dell'apposito capitolo di bilancio.
2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Comitato e per motivate esigenze derivanti dalle attivita' del medesimo, alle quali il Comitato non provvede direttamente o con le proprie strutture, puo':
a) costituire appositi gruppi di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) affidare ad enti e societa' specializzate lo svolgimento di ricerche e studi ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 5.
Norme finali
1. Per quanto non disposto dal presente regolamento il Comitato puo' dotarsi di norme interne approvate con la maggioranza assoluta.
2. Gli atti del Comitato adottati nell'ambito delle competenze di cui all'art. 2 della legge n. 370 del 1999, sono pubblici.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2000
Il Ministro: Zecchino Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologia, foglio n. 29