Gazzetta n. 133 del 9 giugno 2000 (vai al sommario) |
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS |
DELIBERAZIONE 16 maggio 2000 |
Regolamento concernente gli organi dell'Istituto. (Deliberazione n. 58/2000). |
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IL PRESIDENTE Vista la legge 30 novembre 1989, n. 399 "Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste"; Visto il decreto legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 "Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visti in particolare l'art. 7 "Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di ottica", e l'art. 10 "Estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca" del medesimo decreto legislativo; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 4.1.2.2000 del 12 maggio 2000 "Approvazione del regolamento concernente gli organi dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS"; Vista la nota del 12 aprile 2000, prot. n. 668, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha formulato alcune osservazioni in merito al testo proposto; Vista la delibera n. 4.1.4.2000 del 12 maggio 2000 "Definitiva approvazione del "regolamento concernente gli organi dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS , giuste osservazioni del MURST" con la quale, accogliendo integralmente le osservazioni formulate dal Ministero, si e' provveduto a modificare il regolamento in oggetto; Rilevato pertanto di dover provvedere all'emanazione del predetto regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge n. 168/1989; Delibera: Art. 1. di emanare il "Regolamento concernente gli organi dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS" nel testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (Allegato 1). |
| Art. 2. di trasmettere al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la presente delibera e l'allegato regolamento che entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione Borgo Grotta Gigante, 16 maggio 2000 Il presidente: Marson |
| Allegato 1 REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI ORGANI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS. Art. 1. O r g a n i Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 399/1989 sono organi dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS, nel seguito indicato come OGS: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori; d) il comitato scientifico. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 399/1989 il presente regolamento fissa inoltre i criteri di nomina, le funzioni, i compiti, le prerogative ed il trattamento economico del direttore generale. Art. 2. Presidente Il presidente e' nominato con le procedure previste dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, resta in carica quattro anni e puo' essere confermato entro i limiti stabiliti dal predetto art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 204/1998 e successive modificazioni; le sue funzioni sono quelle fissate dall'art. 7 della legge n. 399/1989. Nello svolgimento delle sue funzioni il presidente e' coadiuvato, oltre che dal direttore generale, dai direttori di dipartimento e dai dirigenti amministrativi. Nell'ambito delle sue funzioni, in particolare, il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Ente; b) predispone l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione; c) formula proposte al consiglio di amministrazione in ordine alle delibere ed agli altri provvedimenti da adottare; d) indica ai direttori di dipartimento le linee generali di sviluppo delle attivita' scientifiche al fine della preparazione dei piani triennali e dei relativi aggiornamenti annuali; e) presenta al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma, lettera d) del decreto legislativo n. 381/1999; f) promuove la collaborazione scientifica dell'OGS con le universita', gli enti di ricerca e l'industria; g) accerta la coerenza delle proposte di ricerca e di attivita' di servizio con i piani di attivita' e con i compiti istituzionali dell'ente; h) vigila sull'andamento della gestione; i) assicura l'esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione. l) nomina il comitato per le pari opportunita'. Nei casi di necessita' ed urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva. Tali provvedimenti hanno la forma di delibere d'urgenza, sono annualmente numerati in ordine progressivo di data e sono sottoscritti, oltre che dal presidente, dal direttore generale. Per l'esercizio delle sue funzioni il presidente puo' avvalersi di un ufficio di presidenza formato da personale dell'ente posto alla dirette dipendenze del presidente stesso. A tale ufficio possono altresi' collaborare, con incarico temporaneo e per specifiche materie, consulenti nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente. Al presidente dell'OGS compete l'indennita' di carica determinata dal consiglio di amministrazione secondo le norme in vigore. Ai fini della liquidazione delle spese di missione il presidente e' equiparato al dipendente di ruolo dell'OGS inquadrato nel primo livello professionale. Art. 3. Consiglio di amministrazione: composizione, nomina Il consiglio di amministrazione e' presieduto dal presidente dell'ente ed e' inoltre composto da: a) due esperti designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) un professore di ruolo di discipline geofisiche o geologiche dell'Universita' di Trieste, designato dal rettore della stessa Universita'; c) un professore di ruolo di discipline geofisiche o geologiche dell'Universita' di Udine, designato dal rettore della stessa Universita'; d) un rappresentante della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, designato dalla giunta regionale; e) un rappresentante dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), designato dal suo presidente. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Il consiglio, su proposta dello stesso, puo' essere integrato, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la durata del consiglio in carica, da rappresentanti, in numero non superiore a due, di enti pubblici o privati che finanzino specifici progetti di ricerca nel campo della oceanografia o della geofisica applicata con un contributo finanziario a favore dell'OGS non inferiore a 500.000 Euro, ovvero che stipulino con l'OGS accordi di programma di pari importo da cui derivino rilevanti e significativi vantaggi per l'Ente. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante il direttore generale. Art. 4. Consiglio di amministrazione: vicepresidente Il presidente nomina annualmente nell'ambito del consiglio di amministrazione il vicepresidente, il quale svolge le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Alla cessazione delle funzioni di presidente in base alle norme vigenti, il vicepresidente rimane in carica per la gestione dell'ordinaria amministrazione fino alla data di insediamento del successivo presidente. Art. 5. Consiglio di amministrazione: convocazione validita' delle sedute, deliberazioni Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente, con avviso spedito almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione. In caso di urgenza il consiglio puo' essere convocato con preavviso di almeno tre giorni. Il consiglio di amministrazione deve inoltre essere convocato quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. E' ammessa anche la possibilita' in casi di particolare urgenza o necessita' che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, loro resi noti o comunque affrontati nella riunione. Verificandosi queste condizioni, il consiglio di amministrazione si considerera' tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide quando e' presente la meta' piu' uno dei suoi componenti. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate, salvo nei casi nei quali e' diversamente disposto dal presente regolamento, con la maggioranza dei presenti. In caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente della riunione. Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 381/1999, si applicano all'OGS, in materia di controlli e di competenze ministeriali, le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 19/1999. Art. 6. Consiglio di amministrazione: funzioni Il consiglio di amministrazione: a) approva, sentito il comitato scientifico e la conferenza dei direttori, i regolamenti concernenti gli organi, l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture; b) approva, sentita la conferenza dei direttori, il regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile; c) approva, sentita la rappresentanza sindacale unitaria e la conferenza dei direttori, il regolamento concernente il personale. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono adottate con la maggioranza dei membri del consiglio e sono sottoposte alla approvazione del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Il consiglio di amministrazione inoltre: a) delibera, sentito il parere del comitato scientifico, i piani triennali di attivita' aventi i contenuti di cui all'art. 6, primo comma, del decreto legislativo n. 19/1999, ed i necessari aggiornamenti annuali; b) delibera, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 19/1999, gli organici del personale dell'OGS con i soli vincoli derivanti dal piano di cui al precedente punto a); c) delibera il conto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attivita'; d) delibera il bilancio di previsione e le relative variazioni; e) delibera sugli affari contemplati dall'art. 3 della legge n. 399/1989; f) nomina i membri del comitato scientifico; g) nomina i membri del collegio dei revisori; h) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale; i) nomina, su proposta del presidente, il comitato di valutazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, e il nucleo di valutazione amministrativa, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29/1993; l) delibera in merito all'affidamento dei servizi di tesoreria e di cassa e sulla misura dei relativi interessi attivi e passivi; m) delibera sulla assunzione di mutui, nei limiti stabiliti dalla legge, e sulla misura delle anticipazioni di cassa da richiedere all'ente cassiere; n) delibera sulla assunzione di impegni relativi alle materie correlate al potere di indirizzo politico; o) delibera in ordine alle definizioni degli ambiti di responsabilita' di gestione della giunta amministrativa ove costituita, del presidente, del direttore generale, dei dirigenti, dei responsabili delle strutture e dell'altro personale circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura; p) delibera in merito alla programmazione della copertura dei posti di ruolo e della assunzione del restante personale previsto dalle leggi vigenti; q) delibera in ordine alle deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, al presidente circa l'assunzione del personale, il bando di borse di studio, lo svolgimento presso l'OGS di attivita' di ricerca da parte di ricercatori di altre istituzioni e di visiting professors italiani e stranieri, e lo svolgimento presso l'OGS di attivita' per il conseguimento del dottorato di ricerca; r) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'ente che, dalle leggi e dai regolamenti, non sia demandato ad altri organi. Art. 7. Consiglio di amministrazione: compensi ai componenti Ai componenti del consiglio di amministrazione compete: a) il rimborso delle spese di missione, nella misura e con le modalita' previste per i dipendenti di ruolo dell'OGS inquadrati nel primo livello professionale; b) un gettone di presenza alle sedute del consiglio, il cui importo e' fissato in misura pari ad un centesimo della retribuzione fissa annua lorda prevista per il primo livello professionale (dirigente di ricerca) dal contratto del comparto degli enti di ricerca; c) un compenso annuo determinato sulla base del risultato del conto consuntivo dell'esercizio; il predetto compenso non compete al presidente dell'ente. Per ogni giornata puo' essere corrisposto un solo gettone di presenza, indipendentemente dalla durata e dal numero delle riunioni del giorno. Al fine della determinazione del compenso da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione viene annualmente costituito un fondo, iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'ente, formato dalla somma di: un importo pari all'uno e mezzo per mille delle entrate derivanti da attivita' e contratti di ricerca scientifica; un importo pari allo 0,5 per mille delle altre entrate effettive dell'ente, al netto delle entrate per partite di giro e delle entrate per accensione di mutui e per anticipazioni di cassa; un importo pari all'uno per cento della eventuale differenza positiva tra entrate correnti e spese correnti. Il fondo di cui al comma precedente e' ripartito tra i componenti del consiglio di amministrazione, con esclusione del presidente. Al vicepresidente compete un compenso pari al doppio del compenso degli altri componenti del consiglio. Il compenso e' erogato dopo la approvazione del conto consuntivo. Art. 8. Collegio dei revisori: composizione, nomina Il collegio dei revisori e' composto da cinque membri scelti tra: magistrati della Corte dei conti, dirigenti o funzionari del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero del tesoro e delle amministrazioni pubbliche, esperti iscritti nel registro dei revisori contabili. Essi restano in carica per tre anni e possono essere confermati per non piu' di due mandati successivi. La nomina dei revisori, e tra essi del presidente, e' fatta dal consiglio di amministrazione. Art. 9. Collegio dei revisori: funzioni Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione. Art. 10. Collegio dei revisori: compensi Le spese di missione ai componenti del collegio sono liquidate nella misura e con le modalita' previste per i dipendenti di ruolo dell'OGS inquadrati nel primo livello professionale. Il consiglio di amministrazione dell'OGS determina annualmente, con propria delibera, la misura del compenso mensile e del gettone di presenza dovuti ai componenti del collegio dei revisori, tenendo conto di criteri generali formulati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Al presidente del collegio spetta un compenso pari ad una volta e mezzo il compenso di ognuno dei membri effettivi. Art. 11. Comitato scientifico: composizione, nomina Il comitato scientifico previsto dall'art. 11 della legge n. 399/1989 e' composto da: a) due ricercatori dell'OGS, eletti dal personale dei profili tecnico-scientifici dell'ente; b) almeno quattro professori universitari di ruolo di discipline tecnico-scientifiche afferenti all'attivita' dell'OGS; c) non piu' di tre esperti, anche stranieri, che svolgono attivita' di ricerca applicata nei campi di interesse dell'OGS. L'elezione dei due componenti di cui alla lettera a) del comma precedente e' fatta con voto limitato, sulla base di un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione. I componenti di cui alle lettere b) e c) del comma precedente sono nominati dal consiglio di amministrazione su motivata proposta del presidente. Le competenze scientifiche dei componenti del comitato scientifico dovranno assicurare, all'interno del comitato stesso, una equilibrata rappresentanza dei campi di ricerca di cui all'art. 2 della legge n. 399/1989 ed all'art. 7 del decreto legislativo n. 381/1999. I membri del comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Art. 12. Comitato scientifico: funzioni Il comitato scientifico ha le seguenti funzioni: a) esprime il parere obbligatorio sul programma triennale di cui all'art. 4 della legge n. 399/1989; b) esprime il proprio parere sulla relazione annuale di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) della legge n. 399/1989; c) esprime il proprio parere sui regolamenti concernenti gli organi, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture; d) esprime il proprio parere su ogni argomento di carattere scientifico relativo alla attivita' dell'ente, sottoposto al comitato stesso dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'OGS, formulando proposte e raccomandazioni. I pareri di cui ai punti a), b), c) devono essere espressi entro trenta giorni dalla data nella quale sono stati richiesti. I componenti del comitato scientifico esercitano il loro mandato anche individualmente svolgendo specifici incarichi affidati dal consiglio di amministrazione, sentita la conferenza dei direttori, in relazione alle specifiche competenze scientifiche dei singoli componenti del comitato stesso ed alle esigenze dell'ente. Per effetto del comma precedente singoli componenti del comitato scientifico possono essere chiamati dal consiglio di amministrazione a svolgere in particolare le seguenti attivita': a) seminari e corsi di aggiornamento per il personale scientifico e tecnico dell'ente; b) redazione di monografie illustrative dello stato dell'arte in settori specifici di ricerca di interesse dell'OGS. Le delibere con le quali il consiglio di amministrazione conferisce specifici incarichi a membri del comitato scientifico dovranno indicare l'oggetto dell'incarico, il tempo necessario per il suo svolgimento, l'ammontare del compenso ed i benefici per l'OGS attesi alla conclusione dell'incarico. Il comitato sente di volta in volta i ricercatori dell'ente ed esperti, anche stranieri, operanti nei campi di interesse dell'OGS. Art. 13. Comitato scientifico: compensi Ai componenti del comitato scientifico compete: a) il rimborso delle spese di missione nella misura e con le modalita' previste per il personale di ruolo dell'OGS inquadrato nel primo livello professionale; b) un gettone di presenza alle sedute del comitato; per ogni giornata puo' essere corrisposto un solo gettone di presenza, indipendentemente dalla durata e dal numero delle riunioni del giorno. La misura del gettone di presenza e' determinata dal consiglio di amministrazione in misura non superiore ad un centesimo della retribuzione fissa annua lorda prevista per il primo livello professionale (dirigente di ricerca) del contratto del comparto degli enti di ricerca. Art. 14. Direttore generale Il direttore generale dell'OGS e' assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni rinnovabile. Il direttore generale, scelto di norma tra dirigenti delle pubbliche amministrazioni o tra esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale, e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, con motivata deliberazione che dovra' evidenziare le competenze professionali maturate dal candidato. Il dipendente della pubblica amministrazione, nominato direttore generale dell'OGS, puo' essere collocato dalla amministrazione di appartenenza, sulla base dei propri regolamenti, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa. La funzione e' incompatibile con qualsiasi attivita', fatti salvi gli incarichi affidati dal consiglio di amministrazione dell'OGS; eventuali incompatibilita' debbono cessare entro trenta giorni dalla accettazione della nomina. Lo stato giuridico del dipendente dell'OGS nominato direttore generale e' disciplinato dal regolamento concernente il personale. Il direttore generale: a) e' responsabile del funzionamento dell'amministrazione ed esercita poteri di dirigenza generale nei confronti dei dirigenti dell'OGS; b) coadiuva il presidente, secondo le direttive dello stesso, negli adempimenti di cui all'art. 7, lettere c) e d) della legge n. 399/1989; c) coordina l'istruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame del consiglio di amministrazione e formula proposte; d) svolge funzioni di capo del personale per quanto concerne le procedure disciplinari e svolge funzioni di ufficiale rogante; e) opera, sulla base di specifiche deleghe, conferitegli dal consiglio di amministrazione, per l'assunzione di impegni, l'indizione e l'aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura; f) esercita ogni altra funzione specificatamente conferitagli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dai regolamenti di attuazione della legge n. 399/1989, nonche' dalle altre disposizioni di legge. Il direttore partecipa con funzioni di segretario verbalizzante alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alle riunioni del comitato scientifico. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato dal consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto della complessita' dei compiti assegnati, della specifica qualificazione professionale, della temporaneita' dell'incarico e delle condizioni di mercato. |
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