Gazzetta n. 132 del 8 giugno 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2000, n. 146
Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 2000;
Visti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Adeguamento delle strutture e delle dotazioni organiche del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio
centrale per la Giustizia minorile.

Art. 1
Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria
e Centri per la Giustizia minorile

1. I provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella A, allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, come sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321.
2. In ragione dell'estensione del territorio, numero di istituti e servizi ivi ricompresi ed alla complessiva entita' delle risorse gestite, i Provveditorati regionali di cui alla tabella B allegata al presente decreto sono costituiti quali uffici di dirigenza generale.
3. Ai Provveditorati regionali possono essere assegnati dirigenti con incarichi di struttura, cui affidare anche funzioni vicarie, in relazione alla rilevanza ed alla estensione della circoscrizione di competenza.
4. Il provveditorato regionale per la Sicilia orientale, con sede a Messina, e' soppresso. Con decreto del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, si provvede alla distribuzione delle risorse umane e materiali ivi impiegate.
5. I centri per la Giustizia minorile sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella C allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 agosto 1993.
6. Alle variazioni alle tabelle di cui ai commi 1, 2 e 5 si provvede con decreto del Ministro della giustizia, nell'ambito delle dotazioni organiche complessivamente disponibili, per sopravvenute esigenze organizzative e con riguardo alle finalita' di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
7. Al fine di coordinare le specifiche disposizioni normative che disciplinano l'attivita' e la struttura del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con le previsioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e 30 luglio 1999, n. 300, l'espressione: "Direttore generale dell'amministrazione penitenziaria" contenuta nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, e nelle disposizioni di legge successive, si intende sostituita con quella: "Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara".



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico, delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblicai taliana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legisiativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n.
266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere
diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il
restante personale del Ministero degli affari esteri, per
il personale militare del Ministero della difesa, per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il
personale del Consiglio superiore della magistratura) e' il
seguente:
"Art 12. (Delega al Governo per la riorganizzazione del
personale dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. Al fine
di consentire il riconoscimento quali uffici di livello
dirigenziale generale dei provveditorati
dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi
di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di
livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli
uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di
quelli di minore rilievo, nonche' al fine di realizzare un
ampio decentramento delle funzioni e della responsabilita'
nella conduzione delle sedi periferiche
dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia
minorile, adeguando di conseguenza le strutture del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e
dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo
e' delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, sulla base dei criteri concernenti la
riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici
dell'Amministrazione dello Stato, di cui alla legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche'
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ampliamento delle dotazioni organiche
dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia
minorile e adeguamento dei profili professionali del
personale che vi opera in relazione all'esigenza di
assicurare la piu' efficace realizzazione dei fini
istituzionali;
b) istituzione di un ruolo direttivo ordinario del
Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a
quella del personale di pari qualifica dei corrisondente
ruolo della Polizia di Stato;
c) armonizzazione delle norme contenute nella legge
15 dicembre 1990, n. 395, con i principi stabiliti alle
lettere precedenti;
d) riapertura dei termini previsti dall'art. 25 comma
8, della legge15 dicembre 1990, n. 395, per gli ufficiali
del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti
di custodia, ovvero loro ricollocazione professionale;
e) integrazione dell'organico e adeguamento dei
livelli di professionalita' del personale amministrativo
delle aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili,
tecniche, della sicurezza e del personale, prevedendo
l'effettiva realizzazione delle aree medesime in ogni
istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di
eguale rilevanza;
f) esplicita indicazione delle norme legislative
abrogate.
2. Il Governo e' delegato altresi' ad emanare, nel
termine di cui al comma 1, un decreto legislativo, che
preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel
Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il
personale appartenente al ruolo degli ispettori del
medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con
decreto del Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando
le dotazioni orgniche complessive del personale del Corpo
di polizia penitenziaria, nell'esercizio della delega
saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere requisiti e modalita' di accesso al
ruolo mediante, il superamento di un concorso per titoli ed
esami e di uno speciale corso di formazione di durata non
inferiore ad un anno;
b) prevedere la dotazione organica comunque non
superiore a duecento unita', l'articolazione in qualifiche,
le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le
connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili
professionali del direttore di istituto penitenziario;
c) prevedere modalita' di progressione nel ruolo e di
permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei
limiti di eta' solo per esigenze di servizio; sono esclusi
l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso
ad essi;
d) prevedere eventuali disposizioni transitorie.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle competenti commssioni parlamentari,
che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione,
trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche
in assenza del parere.
4. L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi fino
ad integrale copertura dei posti mediante le ordinarie
procedure concorsuali di professionisti psicologi di
particolarre qualificazione, conferendo loro incarichi
individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, corrispondendo a tale personale la
retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda
spettante al personale di pari grado dell'amministrazione
statale.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in lire 30 miliardi per l'anno 1999,
in lire 80 miliardi per l'anno 2000, e in lire
116.988.295.000 a decorrere dall'anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione
e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - 1. Il Presidente della Repubblica e' il
Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
2. Puo' inviare messaggi alle Camere.
3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo.
5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
6. Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
7. Nomina, nei casi indicati dalle legge, i funzionari
dello Stato.
8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
11. Puo' concedere grazia e commutare le pene.
12. Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Per il testo dell'art. 72 della legge 28 luglio 1999,
n. 266, si veda la nota al titolo.
- La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca: "Ordinamento
del corpo di polizia penitenziaria".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 reca:
"Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo".
- Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, reca:
"Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale
e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa".
- Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito,
con modificazioni dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, reca:
"Autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre forze di polizia".
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, reca:
"Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14 comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, reca:
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n.
216, in materia di riordino delle carriere del personale
non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1954, n. 3, reca:
"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato".
Note all'art. 1:
- Si riporta la tabella E, allegata alla legge
15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria), come sostituita dalla tabella di cui
all'allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321
(Interventi straordinari per la funzionalita' degli uffici
giudiziari e per il personale dell'amministrazione della
giustizia):
Sedi e circoscrizioni dei provveditorati regionali
dell'amministrazione penitenziaria:
Torino: Piemonte e Valle d'Aosta;
Milano: Lombardia;
Genova: Liguria;
Padova: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto
Adige;
Bologna: Emilia-Romagna;
Firenze: Toscana;
Ancona: Marche;
Perugia: Umbria;
Roma: Lazio;
Pescara: Abruzzo-Molise;
Napoli: Campania;
Bari: Puglia;
Potenza: Basilicata;
Catanzaro: Calabria;
Palermo: Sicilia occidentale;
Messina: Sicilia orientale;
Cagliari: Sardegna.
- Per l'argomento del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si veda in note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge 15 dicembre 1990, n. 396, reca: "Interventi
per Roma, capitale della Repubblica".



 
Art. 2
Istituti penitenziari, centri per i servizi sociali per adulti-
Scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria
e della Giustizia minorile

1. Con decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni concernenti la variazione delle dotazioni organiche, sono individuati gli istituti penitenziari, i centri per i servizi sociali, le scuole ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile considerati come uffici di livello dirigenziale non generale.
2. Ai fini dell'individuazione delle sedi di livello dirigenziale non generale si tiene conto del numero dei detenuti ed internati, del personale in dotazione e della complessiva entita' delle risorse gestite, nonche' della realizzazione di progetti sperimentali di particolare rilievo che l'Amministrazione vi organizza.
3. In sede di prima applicazione, gli istituti di cui alla seconda parte del comma 2, individuati quali sedi di livello dirigenziale non generale in ragione del particolare rilievo dei progetti sperimentali che vi si organizzano, verranno definiti prioritariamente rispetto agli altri di cui alla prima parte del medesimo comma.



Note all'art. 2:
Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
da a) a d) (omissis);
e) previsione i decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".



 
Art. 3
Integrazione degli organici del personale dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale della Giustizia minorile

1. Le dotazioni organiche del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile sono adeguate e modificate come di seguito indicato.
2. Per la copertura degli uffici di cui all'articolo 1, comma 2, e per l'adeguamento delle articolazioni dipartimentali di corrispondente livello, oltre che per la copertura di due uffici di livello dirigenziale generale presso l'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e' aumentato di sedici unita', all'interno dei quali possono essere individuati uno o piu' vice capo del Dipartimento.
3. Per la copertura e per la riorganizzazione degli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, oltre che per il conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello, il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e' aumentato di centosettantanove unita'. Per la riorganizzazione e l'adeguamento delle strutture centrali e periferiche dell'ufficio centrale della giustizia minorile il numero degli uffici dirigenziali non generali e' aumentato di quattro unita'.
4. Le dotazioni organiche del personale inquadrato nelle sottoelencate aree funzionali sono aumentate come di seguito indicato, con contestuale riduzione di complessive quattrocentocinquantatre unita' della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999:
per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria:
Area funzionale C:
+ 1.140 unita';
per l'ufficio centrale per la giustizia minorile:
Area funzionale B:
+ 62 unita'.
5. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche dei singoli profili professionali, contestualmente individuando le quattrocentocinquantatre' unita' da ridurre a norma del comma 4.
6. Con successivi decreti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile le dotazioni organiche, cosi' come rideterminate ai sensi dei commi da 1 a 5 verranno ripartite fra gli istituti e servizi ubicati sul territorio nazionale.
7. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 4 restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto in base all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche.



Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 aprile 1999, (pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 26 luglio
1999) reca: "Rideterminazione delle dotazioni organiche
delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali
e dei profili professionali del personale del Ministero
digrazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria nelle strutture centrali e periferiche - a
seguito dei posti recati in aumento degli articoli 6 e 7
della legge 27 maggio 1998, n. 165".
- Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica) e' il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni di
cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione
numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno
precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate
all'indisponiblita' di personale da trasferire secondo le
vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte
esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori
carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alle assunzioni previste da norme
speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di di personale. Il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio,
prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati
delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel
comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e
delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il
pieno adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
princi'pi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espietati su base circoscrionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione perquelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali, di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato prositivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare:
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie
dei concorsi pubblici per il personale del Servizio
sanitario nazionale, approvate successivamente al
31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al
31 dicembre 1998 .
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessivo, ad assumere seicento unita' di
personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i
singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni
di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di que-<&nc>siti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati cha hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di duecento unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di di
lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita'
sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di
provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e
specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello
Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente
comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1o gennaio 1994, secondo quanto revisto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle
assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princi'pi di
cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata
delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei princi'pi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a duecento unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lovoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuzione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente
integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente
comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi
oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
personale di cui al presente comma sono attribuiti
l'indennita' e il trattamento economico accessorio
spettanti, al personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio
prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
valutabile ai fini della progressione della carriera e dei
concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al
comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della
programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza dcl Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conro dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio".



 
Art. 4 Copertura delle sedi di livello dirigenziale Assunzione di dirigenti

1. Al fine di realizzare il riconoscimento del maggior livello degli uffici di cui agli articoli 1 e 2, in considerazione dell'esigenza di garantire il buon andamento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il perseguimento delle peculiari finalita' ed il rispetto dei principi dettati dall'articolo 27 della Costituzione, avvalendosi, nella fase transitoria, di personale con specifica esperienza professionale maturata nel settore anche per aver di fatto gia' esercitato mansioni riconosciute di superiore livello, si procede mediante adeguate procedure selettive e con le modalita' di seguito indicate.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 3, comma 2, sono conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Con riguardo alle prioritarie finalita' ed alle esigenze funzionali di cui al comma 1, si tiene conto della professionalita' maturata nello specifico settore, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Relativamente agli aumenti degli organici di cui all'articolo 3, tenuto conto della specificita' tecnica del ruolo di direttore di istituto penitenziario, dei centri per i servizi sociali e delle altre strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile anche con riguardo ai principi generali dettati dagli articoli 11, comma 4, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in sede di prima applicazione del presente decreto la nomina a dirigente e' attribuita, per l'Amministrazione penitenziaria: a) per un posto, mediante concorso per titoli, integrato da un
colloquio, riservato al personale del profilo di direttore medico
coordinatore, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo
servizio nell'area funzionale C); b) per settantacinque posti, mediante concorso per titoli, integrato
da un colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per
cinquantasette posti del profilo di direttore coordinatore di
istituto penitenziario e per diciotto posti di direttore
coordinatore di servizio sociale, munito di laurea che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno
nove anni di effettivo servizio nell'area funzionale C); c) per quattro posti previsti in aumento, mediante concorso per
titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale,
rispettivamente, per due posti del profilo di direttore
coordinatore di area pedagogica e per due posti del profilo di
direttore amministrativo contabile, munito di laurea che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato
almeno nove anni di effettivo servizio nell'area funzionale C). Le
modalita' di espletamento dei concorsi indicati alle lettere a),
b) e c), la composizione delle commissioni esaminatrici, le
materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a
ciascuna delle suddette categorie sono stabiliti con decreto del
Ministro della giustizia. Nell'ambito dei criteri valutativi sara'
tra l'altro considerato l'aver svolto senza demerito, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, funzioni di direzione o
reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello,
di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque l'aver ricoperto sulla
base di formale attribuzione, senza demerito e con positivi
risultati nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione,
incarichi di livello dirigenziale; d) per un posto, mediante concorso consistente in due prove scritte
ed una prova orale, riservato al personale dell'Amministrazione
penitenziaria appartenente ai profili di medico direttore e
direttore medico coordinatore, munito di laurea e che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno
quattro anni di effettivo servizio nell'area funzionale C); e) per cinquantacinque posti mediante concorso consistente in due
prove scritte ed una orale, riservato al personale
dell'amministrazione penitenziaria appartenente, rispettivamente,
per quarantaquattro posti ai profili di collaboratore d'istituto
penitenziario, direttore d'istituto penitenziario e direttore
coordinatore d'istituto penitenziario; nonche', per undici posti
riservati al personale appartenente ai profili di assistente
sociale coordinatore, direttore di servizio sociale, direttore
coordinatore di servizio sociale, munito di laurea e che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato
almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C).
Le modalita' di espletamento dei concorsi indicati alle lettere c)
e d), la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie
oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i
punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette
categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della
giustizia; f) per cinque posti, mediante concorso per titoli, integrato da un
colloquio, riservato al personale dell'Amministrazione
penitenziaria inquadrato nell'area funzionale C che alla data di
entrata in vigore del presente decreto abbia comunque maturato
nell'Amministrazione della giustizia, per almeno cinque anni, una
specifica esperienza nel settore delle relazioni esterne e almeno
quindici anni di anzianita' nell'area. Le modalita' di
espletamento del concorso, la composizione delle commissioni
esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie da
ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire, sono
stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Al concorso e'
ammesso anche il personale dell'ufficio centrale per la Giustizia
minorile gia' in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n.
356; g) per un posto, mediante concorso, consistente in due prove scritte
ed una prova orale, riservato al personale tecnico
dell'Amministrazione penitenziaria inquadrato nei profili
professionali di ingegnere, ingegnere direttore ed ingegnere
direttore coordinatore ed architetto, muniti di laurea, che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato
almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C); h) per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove
scritte ed una prova orale, riservato al personale
dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai profili di
educatore coordinatore, direttore di area pedagogica e direttore
coordinatore di area pedagogica, munito di laurea, che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno
cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C); i) per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove
scritte ed una prova orale, riservato al personale
dell'Amministrazione penitenziaria del settore
amministrativo-contabile, profili collaboratore
amministrativo-contabile, funzionario amministrativo-contabile e
direttore amministrativo-contabile, muniti di laurea che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato
almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C). Le modalita' di espletamento dei concorsi indicati alle lettere g),
h), ed i) la composizione delle commissioni esaminatrici e le
materie oggetto dell'esame sono stabilite con decreto del Ministro
della giustizia; l) per i restanti posti, mediante concorso per esami, ai sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
4. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui ai commi 2 e 3, per la copertura delle vacanze sui posti che si determinano, eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica la procedura prevista dall'articolo 28, comma 2, valorizzata in ogni caso prioritariamente, nella fase selettiva, per quanto concerne la lettera a) della medesima disposizione normativa, l'esperienza professionale maturata nello specifico settore.
5. Per l'Ufficio centrale per la Giustizia minorile la nomina a dirigente e' attribuita, in sede di prima applicazione del presente decreto, con le modalita' di seguito indicate: a) per il quaranta per cento dei posti mediante concorso per titoli,
integrato da un colloquio, riservato al personale inquadrato
nell'area funzionale C posizione economica C3, munito di laurea
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia
maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area. Le
modalita' di espletamento del concorso, la composizione delle
commissioni esaminatrici, le materie oggetto del colloquio e le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da
attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono
stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Nell'ambito
dei criteri valutativi sara' soprattutto considerato l'aver svolto
senza demerito, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici o servizi
riconosciuti di maggior livello, di cui all'articolo 2, comma 1, e
comunque l'aver ricoperto sulla base di formale attribuzione,
senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli
obiettivi dell'Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale; b) per il cinquanta per cento dei posti mediante concorso consistente
in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale
dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, inquadrato
nell'area funzionale C, munito di laurea che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni
di effettivo servizio nell'area. Le modalita' di espletamento del
concorso la composizione delle commissioni esaminatrici e le
materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a
valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna
delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro
della giustizia; c) per i restanti posti, mediante concorso per esami, ai sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
6. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui ai commi 3 e 4, per le vacanze dei posti che si determineranno eventualmente anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica la procedura di cui al comma 4.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 27 della Costituzione e' il
seguente:
"27. La responsabilita' penale e' personale.
L'imputato non e' considerato colpevole sino alla
condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del
condannato".
Non e' ammessa la pena di morte, se non nei casi
previsti dalle leggi militari di guerra.
- Il testo degli articoli 6, 19, 28 e 45 del citato
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono
determinate in funzione delle finalita' indicate all'art.
1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e
previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'art. 10. Le amministrazioni
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del
personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla
dotazione organica puo' essere modificata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove
comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la
spesa complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia'
determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di
programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le
amministrazioni dello Stato, in programmazione triennale
del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei
Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono
determinate ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
delle piante organiche del personale degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
personale tecnico e amministrativo universitario, compresi
i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici,
astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedano agli
adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti
dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso
quello appartenente alle categorie protette".
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo
2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui
all'articolo 21, nonche' il corrispondente trattamento
economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24
ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli
incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non
superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico
ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in
possesso delle specifiche qualita' professionali richieste
dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere con feriti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui al comma 2
dell'articolo 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
il quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei
predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore".
"Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1.
L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a
seguito di concorso per esami.
2. In sede di programmazione del fabbisogno di
personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sono determinati i posti di dirigente da coprire
con due distinte procedure concorsuali, cui possono
rispettivamente partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della
qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non
ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2,
muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi
coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni;
b) i soggetti muniti di laurea nonche' di uno dei
seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di
ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da
istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da
primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo
modalita' di riconoscimento disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono
ammessi, altresi', soggetti in possesso della qualifica di
dirigente in strutture private, muniti del diploma di
laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni
dirigenziali.
3. Con regolamento governativo di cui all'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione,
distintamente per i concorsi di cui alle lettere a) e b)
del comma 2:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
b) le modalita' di svolgimento delle selezioni.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui
all'art. 29, comma 5. Tale ciclo comprende anche
l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere,
enti o organismi internazionali, istituiti o aziende
pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui
alla lettera a) del comma 2, il regolamento puo' prevedere
che il ciclo formativo, di durata complessivamente non
superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione
con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero
primarie istituzioni formative pubbliche o private.
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al
conferimento del primo incarico, spetta il trattamento
economico appositamente determinato dai contratti
collettivi.
6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici
non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi
di cui alla lettera a) del comma 2.
7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatiche e prefettizie, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e dei Vigili del fuoco".
"Art. 45 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi). - 1. La contrattazione collettiva si svolge
su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
relazioni sindacali.
2. "Comma abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80 .
3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le
confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis,
comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione
collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma
relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area
contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto
previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che
definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano
le procedure di cui all'art. 46, comma 5. Per le figure
professionali che, in posizione di elevata responsabilita',
svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione
ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono
stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti
collettivi di comparto.
4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la durata dei contratti collettivi
nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i
rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le
pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
che comportino oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurino
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti".
- Il testo dell'art. 18, comma 2 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e' il seguente:
"2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti
all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
cui all'art. 23 del decreto legisIativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione
ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di
servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche
gli altri soggetti elencati al comma 1".
- Il testo dell'art. 11, comma 4, lettera d), della
citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
"4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
testi ai seguenti principi e criteri direttivi.
da a) a c) (omissis); d) prevedere che i
decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere
la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente
le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto
previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui
all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresi'
una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici
che svolgano qualificate attivita' professionali,
implicanti l'iscrizione ad albi, oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca".
Per l'argomento del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 5
Istituzione del ruolo direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria

1. E' istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato: a) vice commissario penitenziario; b) commissario penitenziario; c) commissario capo penitenziario; d) commissario coordinatore penitenziario.
2. La relativa dotazione organica e' fissata nella tabella D allegata al presente decreto.
3. L'accesso alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, di cui alla tabella prevista al comma 2, avviene, rispettivamente, con la modalita' previste dagli articoli 40 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982, n. 335.



Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 40 e 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
(Ordinamento del personale della polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia), e' il seguente:
"Art. 40 (Nomina a primo dirigente). - La nomina a
primo dirigente si consegue mediante corso di formazione
dirigenziale, con esame finale, al quale e' ammesso il
personale del ruolo dei commissari in possesso della
qualifica di vice questore aggiunto o con nove anni e sei
mesi di effettivo servizio nel ruolo.
L'ammissione al corso, nel limite dei posti che si
prevede si renderanno disponibili alla data della sua
conclusione, aumentati del 50% con arrotondamento
all'unita' per eccesso, si consegue mediante concorso
interno per titoli di servizio ed esami.
Al concorso per titoli di servizio ed esami, sara'
ammesso, secondo l'ordine di ruolo, a cominciare dalla
qualifica piu' elevata, nel limite di otto volte i posti da
conferire, il personale di cui al primo comma che
nell'ultimo quinquennio abbia riportato il giudizio
complessiva di "ottimo" di cui al successivo art. 62.
Il concorso, per titoli ed esami, e' indetto
annualmente con decreto del Ministro dell'interno da
pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.
Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di
servizio di cui al punto c) del successivo comma settimo
allegando la documentazione di cui l'amministrazione non
sia in possesso.
Il direttore della direzione centrale del personale
presso il dipartimento della pubblica sicurezza invia alla
commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli
posseduti da ciascun aspirante, il fascicolo personale,
copia dello stato matricolare, le domande ed i titoli
prodotti dagli interessati.
Le categorie di titoli di servizio ammessi a
valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna
categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del
quinquennio anteriore, punti 25;
b) qualita' delle funzioni svolte con particolare
riferimento alla specifica competenza professionale
dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta anche in
relazione alla sede di servizio, punti 10;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con
specifico provvedimento dall'amministrazione, che
comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano
una particolare competenza professionale, punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione ed al
perfezionamento professionale del candidato, con
particolare riguardo al profitto tratto dai corsi
professionali, punti 4;
e) idoneita' conseguita in precedenti corsi di
formazione dirigenziale, punti. 3,50;
f) speciali riconoscimenti, punti 1,50.
L'esame consiste in:
1) una prova scritta teorico-pratica di carattere
professionale;
2) un colloquio rivolto ad accertare il grado di
preparazione professionale del candidato, con particolare
riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a
svolgere.
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a
trenta cinquantesimi.
Il punteggio sia per la prova scritta che per il
colloquio e' espresso in cinquantesimi e l'esito delle
prove e' considerato favorevole quando la votazione non sia
per ciascuna di esse inferiori a trenta cinquantesimi.
La votazione complessiva e' data dalla somma del voto
riportato nella valutazione dei titoli e della media del
voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel
colloquio.
A parita' di punteggio, ha la preferenza il candidato
con qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica il
candidato collocato primo nel ruolo di anzianita'.
Il personale che per due volte non consegue idoneita'
nelle prove d'esame non potra' essere ammesso a concorso di
cui al presente articolo".
"Art. 43 (Attribuzione della qualifica di dirigente
superiore). - La qualifica di dirigente superiore, nel
limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,
viene conferita mediante scrutinio per merito comparativo
di cui all'art. 61 del presente decreto legislativo, ai
primi dirigenti che compiano alla stessa data tre anni di
effettivo servizio nella qualifica.
Le promozioni hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze.".



 
Art. 6
Funzioni del personale appartenente al
ruolo direttivo ordinario ed alla Dirigenza

1. Al personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Il predetto personale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, svolge le proprie funzioni all'interno dell'area sicurezza presso i Provveditorati regionali, gli Istituti penitenziari e le scuole dell'Amministrazione; assume le funzioni di comandante di reparto presso gli istituti, le scuole e i servizi secondo le norme del vigente ordinamento e del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; in qualita' di responsabile dell'area sicurezza presso gli istituti penitenziari sovrintende alle attivita' di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, organizzazione e pianificazione del servizio dei nuclei traduzione e piantonamento; sovrintende altresi' all'organizzazione ed all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneita' delle caserme, delle mense e dell'equipaggiamento, svolgendo anche i compiti di responsabile dei poligoni di tiro dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Ai vice commissari penitenziari ed ai commissari penitenziari competono le funzioni di responsabile dell'area della sicurezza presso gli istituti di livello non dirigenziale. Possono altresi' svolgere funzioni di responsabile vicario di area sicurezza presso le strutture di livello dirigenziale.
4. Ai commissari capo penitenziari competono le funzioni di responsabile dell'area della sicurezza presso le Scuole e gli Istituti penitenziari di livello dirigenziale.
5. Ai commissari coordinatori penitenziari competono le funzioni di responsabile dell'area della sicurezza presso i Provveditorati regionali.
6. Il personale del Corpo appartenente al ruolo direttivo ordinario e' inoltre impiegato in compiti di livello funzionale corrispondente alle diverse qualifiche presso articolazioni centrali o periferiche per attivita' o ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni professionali ed operative del Corpo di polizia penitenziaria. Il predetto personale svolge, altresi', compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
7. Il personale del Corpo appartenente alle qualifiche dirigenziali e' impiegato quale responsabile delle aree sicurezza dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sedi di dirigenza generale, ovvero presso gli uffici centrali dell'Amministrazione, nelle mansioni o negli incarichi previsti a tale fine dal decreto di riordino che sara' emanato in esecuzione del decreto legislativo 6 agosto l999, n. 300.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge 15 dicembre
1990, n. 395, e' il seguente:
"Art. 9 (Doveri di subordinazione). - 1. Gli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri
di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro di grazia e giustizia;
b) dei Sottosegretari di Stato per la grazia e la
giustizia quando esercitano, per delega del Ministro,
attribuzioni in materia penitenziaria;
c) del direttore generale dell'Amministrazione
penitenziaria;
d) del direttore dell'ufficio del personale del Corpo
di polizia penitenziaria;
e) del provveditore regionale;
f) del direttore dell'istituto;
g) dei superiori gerarchici.".
Per l'argomento del decreto 6 agosto 1999, n. 300, si
vedano le note all'art. 1.



 
Art. 7
Nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario

1. L'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, al quale possono partecipare i cittadini italiani, d'ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di
polizia penitenziaria; c) requisiti morali e di condotta; d) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in
economia e commercio, purche' siano stati sostenuti gli esami di
diritto penale e diritto processuale penale; e) eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai
sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127.
2. Il venti per cento dei posti e' riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Il citato personale, in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 1 ad eccezione del limite d'eta', non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. Si applicano, altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Se i posti riservati non sono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualita' attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati al concorso alla nomina di vice commissario penitenziario.
6. Le modalita' di espletamento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le modalita' di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.



Note all'art. 7:
Il testo del comma 6 dell'art. 3 della citata legge 15
maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
"6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione".
Il testo degli articoli 93 e 205 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e' il
seguente:
"Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). -
L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e'
escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.
Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della
Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha
disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il
Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato
dall'esame o dallo scrutinio.
"Art. 205 (Requisito generale di ammissibilita' ai
concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione). -
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 95,
non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini
di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio
abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a
"buono ".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1983, n. 904, reca: "Approvazione del
regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di
cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli
della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed
i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia".



 
Art. 8
Prova preliminare

1. Qualora sia necessario a causa dell'alto numero dei concorrenti, l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psico-fisici e' preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto dell'esame.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
 
Art. 9
Corso per la nomina a vice comissario penitenziario

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7 sono nominati vice commissari penitenziari in prova.
2. I vice commissari penitenziari in prova frequentano, presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione teorico-pratico della durata di dodici mesi. Durante il citato corso non possono essere impiegati in servizi d'istituto.
3. Al termine del corso, il personale dichiarato idoneo al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria sostiene un esame finale sulle materie oggetto del corso.
4. I vice commissari penitenziari in prova che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati vice commissari penitenziari. Essi prestano giuramento e sono ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale.
5. I vice commissari penitenziari in prova che non superano l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo e' negativo, sono dimessi.
 
Art. 10
Dimissioni dal corso

1. E' dimesso dal corso di cui all'articolo 9 il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) non e' dichiarato idoneo al servizio d'istituto per il numero e la
gravita' delle sanzioni disciplinari riportate.
2. Il personale che, per giustificato motivo, e' stato assente dal corso per piu' di trenta giorni e' ammesso a frequentare un successivo corso. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi d'assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale resosi responsabile d'infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria.
 
Art. 11
Promozione a commissario penitenziario del ruolo direttivo

1. La promozione alla qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice commissario penitenziario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
Art. 12
Promozione a commissario capo penitenziario
del ruolo direttivo ordinario

1. La promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario penitenziario che abbia compiuto almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
 
Art. 13
Promozione a commissario coordinatore penitenziario
del ruolo direttivo ordinario

1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
Art. 14
Norme relative agli scrutini

1. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalita' dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
2. Negli scrutini per merito comparativo si dovra' tenere conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti e della qualita' delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunte, anche in relazione alla sede di servizio.
3. Per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
4. Non e' ammesso a scrutinio il personale del ruolo direttivo ordinario che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo dell'anzianita' di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonche' il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, e successive modificazioni. Tale ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a quattro mesi.



Note all'art. 14:
- L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1077 (riodinamento delle carriere
degli impiegati civili dello Stato) e' il seguente:
"Art. 40 (Decorrenza delle promozioni per scrutinio). -
Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte
all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15,
le promozioni sono conferite seguendo l'ordine di
graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1o luglio e
dal 1o gennaio successivi.
E' ammesso agli scrutini il personale che matura la
prescritta anzianita', rispettivamente, entro le predette
date del 30 giugno e del 31 dicembre.
L'impiegato delle carriere esecutive o ausiliarie puo'
rinunziare alla promozione conseguita, entro quindici
giorni dalla comunicazione; in tal caso la promozione
stessa e' conferita ad altro impiegato, secondo l'ordine di
graduatoria dello scrutinio. E' fatta salva la facolta'
dell'amministrazione di non accettare, per esigenze di
servizio, la rinunzia alla promozione.".
- L'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari
per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per
la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma
dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395), e' il seguente:
"2. Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento
periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe
di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui
verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data
nella quale la mancanza e' stata rilevata".



 
Art. 15
Promozione per merito straordinario degli
appartenenti al ruolo direttivo ordinario

1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario al personale con qualifica di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionali capacita', o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica, dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianita'.
3. Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, sono conferite secondo le modalita' previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.



Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 54 del citato decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443 e' il seguente:
"54. Decorrenza delle promozioni per merito
straordinario. - 1. Le promozioni di cui al presente
decreto decorrono dalla data del verificarsi del fatto e
vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con
le vacanze ordinarie.
2. Le promozioni per merito straordinario possono
essere conferite, con la decorrenza prevista dal comma 1,
anche a coloro i quali siano deceduti nel corso dei fatti
che hanno dato luogo alla proposta di promozione, o in
seguito ad essi.
3. La proposta di promozione per merito straordinario
e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti,
dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su
rapporto del dirigente dell'istituto o del servizio.
4. Sulla proposta decide il Ministro di grazia e
giustizia, previo parere delle commissioni di cui all'art.
51, secondo le rispettive competenze, salvo che per la
proposta relativa all'assistente capo, sulla quale il
parere viene espresso dalla commissione dei sovrintendenti.
5. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non
puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre
anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino
le condizioni previste dai precedenti articoli, al
personale interessato sono attribuiti tre scatti di
stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio,
da aggiungersi alla retribuzione individuale di
anzianita'.".



 
Art. 16
Rapporti informativi

1. Per il personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.
2. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 46-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria). - 1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e' compilato: a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice
commissario penitenziario, dal dirigente dal quale dipendono. Il
giudizio complessivo e' espresso dal direttore dell'ufficio dal
quale dipendono; b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore
penitenziario e commissario capo penitenziario, dal direttore
dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio
complessivo e' espresso dal direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria.".
3. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 47-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole). - 1. Il rapporto informativo, per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, e' compilato: a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice
commissario penitenziario, dal dirigente dal quale dipendono. Il
giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale; b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore
penitenziario e commissario capo penitenziario dal provveditore
regionale. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore
generale dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e' compilato: a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice
commissario penitenziario, dal dirigente da cui dipendono. Il
giudizio complessivo e' espresso dal direttore dell'ufficio
centrale del personale; b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore
penitenziario e commissario capo penitenziario, dal direttore
dell'ufficio centrale del personale. Il giudizio e' espresso dal
Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.".
4. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 48-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari). - 1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari e' compilato: a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice
commissario penitenziario, dal direttore dell'istituto. Il
giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale; b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore
penitenziario e commissario capo penitenziario, dal provveditore
regionale. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore
generale dell'Amministrazione penitenziaria.".



Note all'art. 16:
- Il testo degli articoli 44, 45 e 49 del citato
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' il
seguente:
"Art. 44 (Rapporti informativi). - 1. Per il personale
del Corpo di polizia penitenziaria deve essere redatto,
entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto
informativo che si conclude con il giudizio complessivo di
"ottimo , "distinto , "buono , "mediocre o "insufficiente .
2. Il giudizio complessivo deve essere motivato.
3. Al personale nei confronti del quale, nell'anno cui
si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta
una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione,
non puo' essere attribuito un giudizio complessivo
superiore a "buono .
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia
saranno stabilite, le modalita' in base alle quali deve
essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare
la personalita' dell'appartenente al Corpo, tenendo conto
dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o
in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al
personale di ciascun ruolo ed alle relative
responsabilita':
a) competenza professionale;
b) capacita' di risoluzione;
c) capacita' organizzativa;
d) qualita' dell'attivita' svolta;
e) altri elementi di giudizio.
5. Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno
essere previsti piu' elementi di giudizio, per ognuno dei
quali sara' attribuito dall'organo competente alla
compilazione del rapporto informativo, di cui agli articoli
45, 46, 47, 48 e 49, un punteggio variabile da un minimo di
1 ad un massimo di 3.
6. Il consiglio di amministrazione ogni triennio
determina, mediante coefficienti numerici, i criteri di
valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle
singole carriere.
7. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico, alla
progressione di carriera, alle assegnazioni, ai
trasferimenti ed al rapporto di impiego deve essere fatto
riferimento esclusivamente ai contenuti dei rapporti
informativi".
"Art. 45 (Giudizio complessivo). - 1. L'organo
competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui agli
articoli 46, 47, 48 e 49, puo', con adeguata motivazione,
variare in piu' o in meno, nei limiti indicati al comma 5
dell'articolo 44, i punteggi relativi ai singoli elementi
di giudizio.
2. Ha altresi' facolta' di attribuire complessivamente
due punti al personale che abbia riportato il punteggio
massimo previsto per ciascun elemento.
3. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria,
prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli e'
comunicato il giudizio complessivo, prende visione del
rapporto informativo.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione puo'
ricorrere alle commissioni per il personale del Corpo di
polizia penitenziaria, di cui all'art. 50, con facolta' di
inoltrare il ricorso in piego chiuso".
"Art. 49 (Rapporto informativo per il personale in
posizione di comando o fuori ruolo). - 1. Per il personale
del Corpo di polizia penitenziaria nella posizione di
comando o fuori ruolo, si applica l'art. 53 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per quanto compatibile.".



 
Art. 17
Tessera di riconoscimento

1. Al personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria e' rilasciata dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore dell'ufficio centrale del personale, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalita' e caratteristiche sono stabilite con un'integrazione al regolamento di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
2. Il personale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, in divisa o munito della tessera di riconoscimento, ha diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane.



Note all'art. 17:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1999, n. 82, reca: "Regolamento di servizio del
Corpo di polizia penitenziaria".



 
Art. 18
Divise uniformi

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' i criteri concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.



Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 7, comma 4, della citata legge
15 dicembre 1990, n. 395, e' il seguente:
"4. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio
decreto determina le caratteristiche delle divise uniformi
degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria
nonche' i criteri concernenti l'obbligo e le modalita'
d'uso".



 
Art. 19
Norme disciplinari

1. Al personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria si applica, in quanto compatibile, la normativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, come di seguito integrato e modificato: a) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Agli appartenenti ai ruoli direttivi la pena pecuniaria e'
inflitta dal direttore generale dell'Amministrazione
penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale di
disciplina". b) all'articolo 4, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Agli appartenenti ai ruoli direttivi la deplorazione e'
inflitta dal direttore generale dell'Amministrazione
penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale di
disciplina".
2. Qualora si debba procedere al sensi dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 449 del 1992 nei confronti di appartenenti ai ruoli direttivi, l'avvio dell'eventuale istruttoria e' disposto dall'autorita' centrale competente, che viene previamente informata in ordine alle relative infrazioni commesse. Nei casi in cui venga disposto lo svolgimento di inchieste disciplinari, il funzionario istruttore incaricato e' di livello dirigenziale.



Note all'art. 19:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del citato
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 3 (Pena pecuniaria). - 1. La pena pecuniaria
consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque
trentesimi di una mensilita' dello stipendio e degli altri
assegni a carattere fisso e continuativo.
2. Con tale sanzione vengono punite le seguenti
infrazioni:
a) la recidiva in una mancanza punibile con la
censura;
b) l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere
incompatibile;
c) l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la
permanenza o la reperibilita';
d) la manifesta negligenza nel prendere visione
dell'ordine di servizio;
e) l'omessa o ritardata presentazione in servizio
fino ad un massimo di quarantotto ore;
f) la grave negligenza in servizio;
g) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un
ordine;
h) l'irregolarita' nell'ordine di trattazione degli
affari;
i) l'inosservanza del dovere di informare
immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la
cui esecuzione costituisce manifestamente reato;
l) l'inosservanza delle norme che vietano lo
svolgimento di attivita' politica nei casi previsti dalla
legge;
m) l'inosservanza delle norme che regolano i diritti
sindacali degli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria;
n) l'emanazione di un ordine non attinente al
servizio o alla disciplina o eccedente i compiti di
istituto o lesivo della dignita' professionale;
o) l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di
ordini o di disposizioni di servizio;
p) l'inosservanza del divieto di influire,
direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore
da parte del detenuto o dell'internato;
q) il contegno sconveniente con i detenuti o gli
internati ed il servirsi di essi per scrivere lettere,
domande o rapporti;
r) le parzialita' manifeste, i modi inurbani, gli
abusi di autorita' coi dipendenti o coi detenuti o gli
internati, i motteggi e le ingiurie rivolti a questi
ultimi;
s) la tolleranza delle indebite introduzioni e dei
traffici di generi nello stabilimento;
t) la trascuratezza nel sorvegliare i detenuti o gli
internati, particolarmente se incaricati di servizi
speciali, in modo da rendere possibili abusi da parte dei
medesimi;
u) la infedelta' in servizio, manifestata col
rivelare ad estranei o a detenuti o internati fatti
relativi al servizio stesso o riguardanti i processi in
corso, o con l'occultare le mancanze dei detenuti o
internati o con l'asportare dall'ufficio documenti o copie
di qualsiasi natura;
v) il procurare ai detenuti o agli internati viveri,
bevande, ed altri oggetti;
z) il ritardo ingiustificato nel consegnare ai
superiori oggetti sequestrati ai detenuti o internati;
aa) il comprare o vendere, il dare o ricevere in
prestito dai detenuti o internati qualsiasi somma od
oggetto, al di fuori dei casi rientranti nei compiti
d'istituto;
bb) il turpiloquio abituale e le bestemmie,
specialmente alla presenza dei detenuti o internati;
cc) l'ingerenza negli affari relativi ai processi dei
detenuti, il far commissioni di qualsivoglia natura per
conto dei detenuti o internati;
dd) il maltrattare i detenuti o internati;
ee) il servirsi senza permesso per uso particolare di
oggetti di pertinenza dell'Amministrazione o destinati a
servizi o a vantaggio della medesima;
ff) l'inesattezza o l'ingiustificato ritardo nel
riferire sulle infrazioni dei dipendenti e dei detenuti o
internati.
3. La pena pecuniaria e' inflitta dal provveditore
regionale, previo giudizio del Consiglio regionale di
disciplina".
"3-bis. Agli appartenenti ai ruoli direttivi la pena
pecuniaria e' inflitta dal direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del
Consiglio centrale di disciplina".
"Art. 4 (Deplorazione). - 1. La deplorazione e' una
dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale
vengono punite le seguenti infrazioni:
a) la recidiva entro sei mesi delle infrazioni gia'
punite con la pena pecuniaria;
b) il dare prove manifeste di negligenza nel comando
o nel mantenere la disciplina;
c) il frequentare luoghi, persone o compagnie
sconvenienti con evidente offesa alla dignita' delle
funzioni;
d) il contrarre debiti con i dipendenti;
e) l'alterco con i colleghi o con altri operatori
penitenziari in presenza dei detenuti;
f) il fare eseguire ai detenuti lavori senza
autorizzazione;
g) l'introdursi nelle sezioni ove sono ristretti
detenuti di sesso diverso, senza autorizzazione;
h) gli atti diretti ad impedire o limitare
l'esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato
di difensore o di componente di un organo collegiale
previsto dalle norme del Corpo di polizia penitenziaria;
i) la negligenza nel governo o nella cura delle
condizioni di vita o di benessere del personale o nel
controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti;
l) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza
delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o
nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi,
mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti;
m) l'addormentarsi in servizio;
n) le indebite osservazioni in servizio, il censurare
l'operato dei superiori, il seminare malcontento fra i
colleghi;
o) la tolleranza di abusi commessi dai dipendenti;
2. Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento
periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe
di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui
verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data
nella quale la mancanza e' stata rilevata.
3. La deplorazione puo' essere inflitta anche in
aggiunta alla pena pecuniaria, in relazione alla gravita'
della mancanza.
4. La deplorazione e' inflitta dal provveditore
regionale, previo giudizio del Consiglio regionale di
disciplina."
"4-bis. Agli appartenenti ai ruoli direttivi la
deplorazione e' inflitta dal direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del
Consiglio centrale di disciplina".
- Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 449 e' il seguente:
"Art. 15 (Istruttoria per l'irrogazione della pena
pecuniaria, della deplorazione, della sospensione dal
servizio e della destituzione). 1. L'istruttoria per
irrogare la pena pecuniaria, la deplorazione, la
sospensione dal servizio o la destituzione deve svolgersi
attraverso le seguenti fasi:
a) il direttore dell'istituto, il capo dell'ufficio o
del servizio che abbia notizia di un'infrazione commessa da
un dipendente, per la quale sia prevista una sanzione piu'
grave della censura, informa il provveditore regionale
competente per la sede in cui lo stesso presta servizio,
qualora l'infrazione comporti la sanzione della pena
pecuniaria o della deplorazione; informa l'autorita'
centrale competente, qualora l'infrazione comporti la
sanzione della sospensione dal servizio o della
destituzione.
2. Le predette autorita', ove ritengano che
l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette
sanzioni, dispongono che venga svolta inchiesta
disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario
istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio
diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello
dirigenziale o inquadrato nella nona qualifica funzionale.
3. Per il funzionario istruttore valgono le norme sulla
astensione e sulla ricusazione dei componenti i consigli di
disciplina.
4. Egli provvede, entro dieci giorni, a contestare gli
addebiti al trasgressore, invitandolo a presentare le
giustificazioni nei termini e con le modalita' di cui
all'art. 14, e svolge, successivamente, tutti gli altri
accertamenti ritenuti da lui necessari o richiesti
dall'inquisito.
5. L'inchiesta deve essere conclusa entro il termine di
quarantacinque giorni, prorogabili una sola volta di
quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore.
6. Questi riunisce tutti gli atti in un fascicolo,
numerandoli progressivamente in ordine cronologico e
apponendo su ciascuno foglio la propria firma, e redige
apposita relazione, alla quale allega tutto il carteggio
raccolto, trasmettendola all'autorita' che ha disposto
l'inchiesta.
7. Detta autorita', esaminati gli atti, se ritiene che
gli addebiti non sussistono, ne dispone l'archiviazione con
provvedimento motivato, ovvero li trasmette, con le
opportune osservazioni, all'organo competente ad infliggere
una sanzione minore.
8. Qualora gli addebiti sussistano, trasmette il
carteggio dell'inchiesta, con le opportune osservazioni, al
consiglio di disciplina competente in base al disposto
degli articoli 3, 4, 5 e 6".



 
Art. 20
Istituzione del ruolo direttivo speciale
del Corpo di Polizia penitenziaria

1. E' istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, corrispondenti per livello ed ordine gerarchico a quelle analoghe del ruolo direttivo ordinario: a) vice commissario penitenziario; b) commissario penitenziario; c) commissario capo penitenziario; d) commissario coordinatore penitenziario.
2. La dotazione organica del ruolo direttivo speciale e' fissata nella tabella E allegata al presente decreto.
3. La tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla tabella F allegata al presente decreto.



Note all'art. 20:
- Si riporta la tabella A prevista dall'art. 1, comma
3, del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
"Tabella A
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA DOTAZIONI ORGANICHE

Uomini Donne Totale
- - - Ispettori superiori 680 60 740 Ispettori capo | Ispettori | 3.524 306 3.830 Vice ispettori |

Sovrintendenti capo | Sovrintendenti | 4.140 360 4.500 Vice sovrintendenti |

Assistenti capo | Assistenti | Agenti | 30.668 3.282 33.950 Agenti ausiliari |
------ ------ ------
39.012 4.008 43.020"



 
Art. 21
Funzioni e ordinamento del personale appartenente
al ruolo direttivo speciale

1. Al personale appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Il predetto personale, al quale, per tutto quanto non specificamente previsto, si applicano le norme di cui al capo II, svolge le medesime funzioni attribuite agli appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria.
 
Art. 22
Modalita' di accesso alla qualifica iniziale
del ruolo direttivo speciale

1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, si consegue, nel limite delle vacanze organiche al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in due prove scritte ed un colloquio riservato al personale appartenente alla qualifica di ispettore superiore o a quella di ispettore capo, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica di ispettore capo, in possesso del diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. Si applicano, altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova e devono frequentare un corso di formazione presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione della durata non inferiore a dodici mesi. La nomina e' conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso.
3. Le modalita' di espletamento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.



Note all'art. 22:
- Per il testo degli articoli 93 e 205, si vedano le
note all'art. 7.



 
Art. 23
Dimissioni dal corso

1. E' dimesso dal corso il personale che dichiara di rinunciare al corso.
2. Il personale che, per giustificato motivo, e' stato assente dal corso per piu' di trenta giorni e' ammesso a frequentare un successivo corso. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria su proposta del direttore dell'Istituto superiore di Studi penitenziari.
 
Art. 24
Promozione a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale

1. La promozione alla qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice commissario penitenziario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
Art. 25
Promozione a commissario capo penitenziario
del ruolo direttivo speciale

1. La promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario penitenziario che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
Art. 26
Promozione a commissario coordinatore penitenziario
del ruolo direttivo speciale

1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
Art. 27
Ricollocamento del personale del ruolo ad esaurimento

1. Ad integrazione e parziale modifica del comma 6 dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria i predetti ufficiali, per la specifica professionalita' e per la peculiare esperienza da essi maturata a livello operativo, sono applicati: a) presso uffici e servizi tecnico-logistici, sia a livello centrale
che periferico, con funzioni di direzione o di supporto alla
direzione; b) nel servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e degli
internati, sia a livello centrale che periferico, con compiti di
direzione o di supporto alla direzione; c) presso i Provveditorati regionali, di supporto al Provveditore per
i settori e per le problematiche di cui alle lettere a) e b),
oltre che per gli aspetti organizzativi e di coordinamento
relativamente all'impiego dei contingenti di polizia
penitenziaria, alla idoneita' delle caserme, delle mense e degli
equipaggiamenti; d) nelle articolazioni centrali, presso l'Istituto superiore di Studi
penitenziari e presso le scuole, di supporto ai responsabili di
dette strutture per l'attivita' didattica, di formazione e di
addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria. In
tale ambito sono preposti alla direzione ed alle connesse
attivita' operative dei poligoni di tiro dell'Amministrazione.
2. Tale impiego e' di norma disposto a domanda dell'interessato e con provvedimento da emanarsi tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. E' comunque fatta salva la facolta' dell'Amministrazione penitenziaria, per sopravvenute esigenze e per il perseguimento di propri obiettivi prioritari, di disporre autonomamente l'impiego di ufficiali nei compiti di cui al comma 1.
3. Fermi restando il grado rivestito e l'anzianita' posseduta, le funzioni, sia di livello direttivo che dirigenziale, attribuibili agli ufficiali del ruolo ad esaurimento sono quelle corrispondenti alle responsabilita' ed agli incarichi ad essi effettivamente conferiti dall'amministrazione.



Note all'art. 27:
- Il testo del comma 6 dell'art. 25 della citata legge
15 dicembre 1990, n. 395, e' il seguente:
"6. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono le
funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei
dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e possono
essere preposti, a domanda, alla direzione dei servizi
tecnico-logistici, del servizio di traduzione dei detenuti
ed internati e del servizio di piantomanento dei detenuti
ed internati ricoverati in luoghi di cura, secondo le
modalita' stabilite dal regolamento di servizio di cui
all'art. 29, nonche' dei servizi di amministrazione.
Possono altresi' essere preposti, a domanda, alla direzione
degli istituti e servizi dell'Amministrazione
penitenziaria, sempre che siano in possesso dei requisiti
previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo
professionale".
- Il testo dell'art. 90 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, e' il
seguente:
"Art. 90 (Modalita' per la preposizione degli ufficiali
del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti
di custodia a taluni servizi). - 1. La preposizione degli
ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo
degli agenti di custodia, in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto, alla direzione dei servizi
tecnico-logistici e dei servizi di traduzione e
piantonamento dei detenuti e internati di cui al comma 6
dell'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sia a
livello centrale che a livello periferico, avviene a
domanda dell'interessato, con provvedimento da emanarsi
tenendo conto, in particolare, della formazione e della
preparazione professionale dell'ufficiale, della esperienza
maturata dal medesimo nello stesso o in analoghi servizi,
dell'eventuale possesso di specializzazione, nonche' del
grado rivestito e dell'anzianita' posseduta".



 
Art. 28
Accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche di vice
commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario
capo penitenziario del ruolo direttivo speciale

1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alle qualifiche di vice commissario penitenziario e di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale si accede: a) mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova
scritta ed un colloquio; b) mediante selezione consistente nella valutazione di titoli ed un
successivo colloquio.
2. La nomina a vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, per sessantacinque posti si consegue mediante il concorso di cui al comma 1, lettera a), al quale e' ammesso il personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato e limitato del Corpo di polizia penitenziaria in possesso almeno del diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado. Alla copertura di altri trentacinque posti, si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore a ispettore superiore, che abbia maturato un'anzianita' nel ruolo di almeno dieci anni e che abbia svolto, senza demerito, per almeno cinque anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non inferiore alle cento unita'. Alla copertura di altri dieci posti si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, qualifica di ispettore superiore, in possesso almeno del diploma di scuola media e con almeno trenta anni di effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La nomina a commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, per i restanti quaranta posti, mediante la procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, di qualifica di ispettore superiore, con una anzianita' di almeno trenta anni di effettivo servizio e di almeno dieci anni nel ruolo munito di diploma di laurea, ovvero munito di diploma maturita' di scuola media superiore di secondo grado e che abbia svolto, senza demerito, per almeno cinque anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non inferiore alle cento unita'.
4. Il personale risultato vincitore e' nominato nelle rispettive qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria e dovra' frequentare un corso di formazione tecnico-professionale della durata di un anno presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione.
5. Il personale risultato vincitore del concorso di cui al comma 3 partecipa allo scrutinio per la nomina alle qualifiche superiori, nei limiti della meta' della dotazione organica, tenuto conto del servizio prestato nello svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 6 e del titolo di studio e sulla base delle esigenze della Amministrazione.
6. L'anzianita' pregressa maturata nei ruoli inferiori a quello dei commissari penitenziari non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi 22 e 23 dell'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
7. Le modalita' di espletamento dei citati concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
8. Ai fini dell'ammissione alle procedure di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. E' altresi' escluso il personale che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. Per il personale nei cui confronti sia pendente procedimento penale o disciplinare, in attesa della relativa definizione, l'ammissione al concorso o alla selezione, nonche' l'eventuale nomina, e' disposta con riserva.



Note all'art. 28:
- Il testo dei commi 22 e 23 dell'art. 43 della legge
1o aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), e' il
seguente:
"Ai funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati
alla Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza
demerito per quindici anni, e' attribuito il trattamento
economico spettante al dirigente superiore".
Ai funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati
della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano
prestato servizio senza demerito per 25 anni, e' attribuito
il trattamento economico spettante al dirigente superiore".
- Per il testo degli articoli 93 e 205 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si
vedano le note all'art. 27.



 
Art. 29
Clausola finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino



Nota all'art. 29:
- Per il testo dell'art. 12, comma 5, della legge 28
luglio 1999, n. 266, si veda la nota al titolo.



 
Tabella A
(art. 1, comma 1)

PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ancona: Marche Bari: Puglia Bologna: Emilia-Romagna Cagliari: Sardegna Catanzaro: Calabria Firenze: Toscana Genova: Liguria Milano: Lombardia Napoli: Campania Padova: Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige Palermo: Sicilia Perugia: Umbria Pescara: Abruzzo - Molise Potenza: Basilicata Roma: Lazio Torino: Piemonte - Valle d'Aosta

Tabella B
(art. 1, comma 2)

PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SEDI DI
UFFICI DI DIRIGENZA GENERALE.

Bari: Puglia Bologna: Emilia-Romagna Cagliari: Sardegna Cantazaro: Calabria Firenze: Toscana Milano: Lombardia Napoli: Campania Padova: Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige Palermo: Sicilia Pescara: Abruzzo - Molise Roma: Lazio Torino: Piemonte - Valle d'Aosta

Tabella C
(art. 1, comma 5)
CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE

1. Centro per la giustizia minorile di Venezia competente per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige.
2. Centro per la giustizia minorile di Milano competente per la Lombardia.
3. Centro per la giustizia minorile di Torino competente per il Piemonte, la Val d'Aosta e la Liguria.
4. Centro per la giustizia minorile di Bologna competente per l'Emilia-Romagna e le Marche.
5. Centro per la giustizia minorile di Firenze competente per la Toscana e l'Umbria.
6. Centro per la giustizia minorile di Roma competente per il Lazio e l'Abruzzo.
7. Centro per la giustizia minorile di Cagliari competente per la Sardegna.
8. Centro per la giustizia minorile di Napoli competente per la Campania e la Basilicata.
9. Centro per la giustizia minorile di Bari competente per la Puglia e il Molise.
10. Centro per la giustizia minorile di Catanzaro competente per la Calabria.
11. Centro per la giustizia minorile di Palermo competente per la Sicilia.

Tabella D

DOTAZIONE ORGANICHE DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E DEL RUOLO
DIRETTIVO ORDINARIO (art. 5, comma 2)

=====================================================================
Qualifiche |Numero posti ===================================================================== Dirigenti superiori.... | 4 Primi dirigenti.... | 8 Commissari coordinatori penitenziari.... | 90 Commissari capo penitenziari.... | 113 Vice commissari penitenziari e commissari penitenziari | 300
Totale . . . | 515

Tabella E
(art. 20, comma 2)

DOTAZIONI ORGANICHE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA
Personale maschile e femminile

=====================================================================
Ruolo direttivo speciale |Numero posti ===================================================================== Vice commissari penitenziari e commissari penitenziari | 150 Commissari capo penitenziari.... | 30 Commissari coordinatori penitenziari.... | 20

Tabella F
Tabella A
(Allegata all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni)

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

=====================================================================
Dotazione organica
---------------------------
Ruolo Qualifiche Uomini Donne Totale =====================================================================

Ispettori Ispettori superiori 590 50 640
Ispettori capo
Ispettori 3.428 290 3.718
Vice ispettori

Sovrintendenti Sovrintendenti capo 4.140 360 4.500
Sovrintendenti
Vice sovrintendenti

Agenti e
assistenti Assistenti capo
Assistenti
Agenti scelti
Agenti ed agenti
ausiliari 32.068 3.480 35.548

Totale ............ 40.226 4.180 44.406
 
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