Gazzetta n. 131 del 7 giugno 2000 (vai al sommario)
LEGGE 5 giugno 2000, n. 144
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato".

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4575):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(D'Alema) e dal Ministro della giustizia (Diliberto) l'8
aprile 2000.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, il 14 aprile 2000, con parere della commissione
1a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 18 aprile 2000.
Esaminato dalla 2a commissione il 19 aprile e il 2 maggio
2000.
Relazione scritta annunciata il 3 maggio 2000 (atto n.
4575/A - relatore sen. Follieri).
Esaminato in aula il 10 maggio 2000 e approvato l'11
maggio 2000.
Camera dei deputati (atto n. 6989):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 22 maggio 2000, con pareri della commissione
I e del Comitato per la legislazione.
Esaminato dalla II commissione il 23, 24 e 25 maggio
2000.
Esaminato in aula il 29 maggio 2000 e approvato il 30
maggio 2000.
Avvertenza:
Il decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
83 dell'8 aprile 2000.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 54.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7
APRILE 2000, n. 82.

All'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al comma 2 dell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo le parole: "in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi sono inserite le seguenti: "o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4 ".
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis. - 1. Al comma 2 dell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: "i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni , sono inserite le seguenti: ", anche nell'ipotesi del tentativo .
Art. 2-ter. - 1. Al comma 1 dell'articolo 33-ter del codice di procedura penale, le parole: "commi 1, 3 e 4 sono soppresse.
Art. 2-quater. - 1. All'articolo 34 del codice di procedura penale dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente:
"2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto .
Art. 2-quinquies. - 1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, dopo le parole: "pubblico ministero sono aggiunte le seguenti: "e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia .
Art. 2-sexies. - 1. Al comma 4 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: "l'applicazione di una misura di sicurezza sono aggiunte le seguenti: "diversa dalla confisca .
Art. 2-septies. - 1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace nonche' all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio .
Art. 2-octies. - 1. Dopo l'articolo 441 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 441-bis (Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato). - 1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato puo' chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
2. La volonta' dell'imputato e' espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.
3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.
4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non puo' essere riproposta.
5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato puo' chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero puo' chiedere l'ammissione di prova contraria .
Art. 2-nonies. - 1. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo .
2. All'articolo 458, comma 2, del codice di procedura penale, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato .
3. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, al secondo periodo, le parole da: "al giudizio fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione .
4. All'articolo 556, comma 2, del codice di procedura penale, e' aggiunto il seguente periodo: "Si osserva altresi', in quanto applicabile, la disposizione dell'articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio .
Art. 2-decies. - 1. Al comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale, le parole: "e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati sono soppresse.
Art. 2-undecies. - 1. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, le parole: "ovvero non risulti tra quelli per i quali e' prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta sono soppresse.
Art. 2-duodecies. - 1. Al comma 1 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, le parole: ", anche congiunta a pena pecuniaria sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva .
Art. 2-terdecies. - 1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale .
Art. 2-quattuordecies. - 1. Il settimo comma dell'articolo 162-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e' abrogato".
Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Al terzo comma dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonche' la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale ".
Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis. - 1. La disposizione dell'articolo 328, comma 1-bis, del codice di procedura penale deve essere interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, anche le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
Art. 4-ter. - 1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, si applicano ai processi nei quali, ancorche' sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' chiedere che il processo, ai fini di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del medesimo codice.
3. La richiesta di cui al comma 2 e' ammessa se e' presentata:
a) nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;
b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa;
c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b).
4. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, del codice di procedura penale.
5. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, disponendo l'acquisizione del fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale.
6. Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le prove assunte in precedenza.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 441, escluso il comma 3, e 442 del codice di procedura penale, nonche' l'articolo 443 del medesimo codice se la sentenza e' pronunciata nel giudizio di primo grado".
 
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