Gazzetta n. 131 del 7 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 19 aprile 2000, n. 145
Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, espresso nella seduta del 10 febbraio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 387/400/95 del 19 aprile 2000;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1
Contenuto del capitolato generale

1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.
2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.
3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 3, comma 5 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, vedasi in
nota all'art. 1.
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 3, comma 5 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, vedi in
nota all'art. 1.
- Il testo del comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), e
successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 3 (Delegificazione). - 1. E' demandata alla
potesta' regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le
modalita' di cui al presente articolo e secondo le norme di
cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla
direzione dei lavori, al collaudo e alle attivita' di
supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative
tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e
delle concessioni di lavori pubblici, nonche' degli
incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicita' e di conoscibilita'
degli atti procedimentali, anche mediante informazione
televisiva o trasmissione telematica, nonche' alle
procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che
concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative
competenze.
2. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui
al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta
apposito regolamento, di seguito cosi' denominato, che,
insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento
generale in materia di lavori pubblici, recando altresi'
norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto
assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti
giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e
comunque senza pregiudizio dei principi della liberta' di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la
presente legge, nonche', per quanto non da essa disposto,
la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di
recepimento della normativa comunitaria vigente nella
materia di cui al comma 1. Il regolamento e' adottato su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e
ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' delle
competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresi'
alle successive modificazioni ed integrazioni del
regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di
Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data
di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e' emanato.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate
dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo
regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui
al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni
della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che
disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione
delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento
entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in
apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene
contestualmente alla ripubblicazione della presente legge,
coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla
data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti
previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni
legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e'
adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale
d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della
presente legge, e che entra in vigore contestualmente al
regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, sono adottati uno o piu' capitolati
speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle
disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui
alla presente legge, oltre alle materie per le quali e' di
volta in volta richiamato, definisce in particolare:
a) le modalita' di esercizio della vigilanza di cui
all'art. 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del
procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni
dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e
il direttore del lavori;
c) le forme di pubblicita' dei lavori delle
conferenze di servizi di cui all'art. 7;
d) i requisiti e le modalita' per l'iscrizione,
all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di
cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione
dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di
appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di
tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta
tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma
7;
f) i tempi e le modalita' di predisposizione, di
inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art.
14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei
progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche
categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle societa' di
ingegneria di cui all'art. 17, comma 7;
i) (abrogata);
l) specifiche modalita' di progettazione e di
affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione
dei beni tutelati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli
articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m) le modalita' di espletamento dell'attivita' delle
commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;
n) (abrogata);
o) le procedure di esame delle proposte di variante
di cui all'art. 25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma
6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le
determinano, nonche' le modalita' applicative;
q) le modalita' e le procedure accelerate per la
deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto
appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve
dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si
effettua sulla base di apposite certificazioni di qualita'
dell'opera e dei materiali e le relative modalita' di
rilascio; le norme concernenti le modalita' del collaudo di
cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo
stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei
quali e' obbligatorio effettuare il collaudo in corso
d'opera; le condizioni di incompatibilita' dei
collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicita' di appalti e concessioni
ai sensi dell'art. 29;
t) le modalita' di attuazione degli obblighi
assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e
particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonche'
le modalita' di costituzione delle garanzie fidejussorie di
cui al medesimo art. 30; le modalita' di prestazione della
garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art.
13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui
all'art. 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti
alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi
dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente
legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le
sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di
assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei
lavori stessi, le modalita' di corresponsione agli
appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo
stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti
contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, e'
istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita
commissione di studio composta da docenti universitari,
funzionari pubblici ed esperti di particolare
qualificazione professionale. Per il funzionamento della
commissione e per la corresponsione dei compensi, da
determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento
all'attivita' svolta, e' autorizzata la spesa di lire 500
milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1o gennaio 1996, con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
della difesa, e' adottato apposito regolamento, in armonia
con le disposizioni della presente legge, per la disciplina
delle attivita' del Genio militare, in relazione a lavori
connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla
data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano
ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilita' con gli
ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed
esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo
sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito
il Ministero degli affari esteri, tengono conto della
specialita' delle condizioni per la realizzazione di detti
lavori e delle procedure applicate in materia dalle
Organizzazioni internazionali e dall'Unione europea.



 
Art. 2
Domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa' legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
 
Art. 3
Indicazione delle persone che possono riscuotere

1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare: a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le
relative modalita', secondo le norme che regolano la contabilita'
della stazione appaltante; b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche
per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti
tale designazione sono allegati al contratto.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita' del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita' puo' attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
 
Art. 4
Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita' tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita' necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio' spetti alcuna indennita' all'appaltatore o al suo rappresentante.
 
Art. 5
Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali
a carico dell'appaltatore

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio' a carico dell'appaltatore: a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei
cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei
cantieri stessi; b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni,
capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del
procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia
la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione; e) le spese per le vie di accesso al cantiere; f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da
mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per
risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali; h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino
al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione; i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto
legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni.
2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
3. La stazione appaltante puo' mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.



Note all'art. 5:
- Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, recante: "Norme generali per la prevenzione degli
infortuni in attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.
265, supplemento ordinario.



 
Art. 6
Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. L'appaltatore e' responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere e' assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere e' attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita' o grave negligenza.
6. L'appaltatore e' comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
 
Art. 7
Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
 
Art. 8
Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.
2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto e' obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.
3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
 
Art. 9
Riconoscimenti a favore dell'appaltatore
in caso di ritardata consegna dei lavori

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9, del regolamento, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112 del regolamento, nonche' delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 500 milioni; 0,50 per cento per la eccedenza fino a 3000 milioni, 0,20 per cento per la parte eccedente i 3000 milioni. Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore ha altresi' diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprieta' del progetto e' acquisita in capo alla stazione appaltante.
2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.
4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita' con le modalita' di cui all'articolo 165 del regolamento.



Note all'art. 9:
- Il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 129 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni", e' il seguente:
"8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o
colpa della stazione appaltante, l'appaltatore puo'
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di
accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha
diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonche'
di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in
misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato
generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si
proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha
diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo, le cui modalita' di calcolo sono stabilite dal
capitolato generale.
9. La facolta' della stazione appaltante di non
accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non puo'
esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8,
qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la
meta' del termine utile contrattuale".
- Il testo dell'art. 112 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
seguente:
"Art. 112 (Spese di contratto, di registro ed
accessorie a carico dell'appaltatore). - 1. Sono a carico
dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della
copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 e'
fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente
dell'ufficio presso cui e' stato stipulato il contratto.
3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese
di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello data di
emissione del collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione".
- Il testo dell'art. 165 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
seguente:
"Art. 165 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul
registro di contabilita'). - 1. Il registro di contabilita'
e' firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro,
e' invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto,
se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a
pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro
le corrispondenti domande di indennita' e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e
le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici
giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se
il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla
stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in
responsabilita' per le somme che, per tale negligenza,
l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il
registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto
con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e
nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal
diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia
possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori puo' registrare in partita provvisoria
sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantita' dedotte da misurazioni sommarie. In
tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante
quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie".



 
Art. 10
Variazione al progetto appaltato

1. Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati puo' essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita', fermo che in nessun caso egli puo' vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della legge, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto puo' ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore e' tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136 del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennita' ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volonta' di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto e' formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti gia' intervenute, nonche' dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 31-bis della legge e dell'articolo 149 del regolamento. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge.
5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantita' previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge, l'appaltatore puo' chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
6. Ferma l'impossibilita' di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantita' dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore e' riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantita' del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantita' originaria e solo per la parte che supera tale limite.
7. In caso di dissenso sulla misura del compenso e' accreditata in contabilita' la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
8. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 134 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
seguente:
"Art. 134 (Variazioni ed addizioni al progetto
approvato). - 1. Nessuna variazione o addizione al progetto
approvato puo' essere introdotta dall'appaltatore se non e'
disposta dal direttore dei lavori e preventivamente
approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti indicati all'art. 25 della legge.
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non da'
titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta
la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei
lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
disposizioni del direttore dei lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla legge sia
necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni
o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei
lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il
progettista, promuove la redazione di una perizia
suppletiva e di variante, indicandone i motivi
nell'apposita relazione da inviare alla stazione
appaltante.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le
variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e
che il direttore lavori gli abbia ordinato purche' non
mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi
nell'appalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento
all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'art.
25, comma 3, primo periodo della legge.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto,
ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato
il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi
prezzi a norma dell'art. 136.
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei
presupposti che a norma dell'art. 25, comma 1, della legge
consentono di disporre varianti in corso d'opera e'
demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede
con apposita relazione a seguito di approfondita
istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui all'art. 25, comma 1, lettera b),
della legge, il responsabile del procedimento, su proposta
del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto,
accerta la sua non imputabilita' alla stazione appaltante,
motiva circa la sua non prevedibilita' al momento della
redazione del progetto o della consegna dei lavori e
precisa le ragioni per cui si renda necessaria la
variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo
le originarie previsioni di progetto a causa di atti o
provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra
autorita', il responsabile del procedimento riferisce alla
stazione appaltante. Nel caso previsto dall'art. 25, comma
1, lettera b-bis) della legge la descrizione del
responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica
delle caratteristiche dell'evento in relazione alla
specificita' del bene, o della prevedibilita' o meno del
rinvenimento.
9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle
autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo
decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo
che ha approvato il progetto, qualora comportino la
necessita' di ulteriore spesa rispetto a quella prevista
nel quadro economico del progetto approvato; negli altri
casi, le perizie di variante sono approvate dal
responsabile del procedimento, sempre che non alterino la
sostanza del progetto.
10. Sono approvate dal responsabile del procedimento,
previo accertamento della loro non prevedibilita', le
variazioni di cui all'art. 25, comma 3, secondo periodo,
della legge che prevedano un aumento della spesa non
superiore al cinque per cento dell'importo originario del
contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso
l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione,
ove consentito, delle eventuali economie da ribassi
conseguiti in sede di gara.
11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori
sono responsabili, nei limiti delle rispettive
attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante
dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono
altresi' responsabili delle conseguenze derivate dall'aver
ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al
progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione,
sempre che non derivino da interventi volti ad evitare
danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia
di beni culturali e ambientali".
- Il testo del comma 1 dell'art. 25 della citata legge
11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
"1. Le varianti in corso d'opera possono essere
ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per
l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualita'
dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi
in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma,
del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal caso il responsabile del procedimento ne da'
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista".
- Il testo dell'art. 136 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
seguente:
"Art. 136 (Determinazione ed approvazione dei nuovi
prezzi non contemplati nel contratto). - 1. Quando sia
necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista
dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o
proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal
medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si
valutano:
a) desumendoli dal prezziario di cui all'art. 34,
comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili
compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione,
ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi
prezzi.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio
tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati
dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori
spese rispetto alle somme previste nel quadro economico,
essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta
del responsabile del procedimento prima di essere ammessi
nella contabilita' dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta
e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 26, comma
4, della legge.
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi'
determinati e approvati, la stazione appaltante puo'
ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita'; ove l'appaltatore non
iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal
presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente
accettati".
- Il testo dell'art. 31-bis della citata legge
11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
"Art. 31-bis (Norme acceleratorie in materia di
contenzioso). - 1. Per i lavori pubblici affidati dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), in
materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,
l'importo economico dell'opera possa variare in misura
sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento
acquisisce immediatamente la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
collaudo e, sentito l'affidatario, formula
all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione
dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata
di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta
giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario e'
sottoscritto dall'affidatario.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di
affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata
pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 21,
ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono
essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data
dell'ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto
controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai
quali sia stata presentata domanda di provvedimento
d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione
resistente possono chiedere che la questione venga decisa
nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la
discussione della causa che deve avere luogo entro novanta
giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia
proposta all'udienza gia' fissata per la discussione del
provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa
per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver
luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al
deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni
prima dell'udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni
in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle controversie relative ai lavori appaltati o
concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge".
- Il testo dell'art. 149 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e' il
seguente:
"Art. 149 (Accordo bonario). - 1. Qualora nel corso dei
lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili
riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati
dall'art. 31-bis della legge, il direttore dei lavori ne
da' immediata comunicazione al responsabile del
procedimento, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile
la propria relazione riservata in merito.
2. Il responsabile del procedimento, valutata
l'ammissibilita' e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione
dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini
di un'eventuale accordo, e formula alla stazione appaltante
una proposta di soluzione bonaria.
3. Nei successivi sessanta giorni la stazione
appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento,
assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e
ne da' sollecita comunicazione al responsabile del
procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la
stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori
pareri ritenuti necessari.
4. Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione
bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella
comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le
parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario.
La sottoscrizione determina la definizione di ogni
contestazione sino a quel momento insorta.
5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario
sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione
dell'accordo.
6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non
sono vincolanti per le parti in caso di mancata
sottoscrizione dell'accordo.
7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le
volte che le riserve iscritte dall'appaltatore, ulteriori e
diverse rispetto a quelle gia' precedentemente esaminate,
raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla legge".
- Per il testo della lettera d), comma 1 dell'art. 25
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modiche,
si veda la nota all'art. 12.



 
Art. 11
Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore

1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori puo' proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, secondo periodo, della legge di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonche' singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneita' delle proposte e' dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
3. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, e' presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
4. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori cosi' come stabilita nel relativo programma.
5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.



Nota all'art. 11:
- Per il testo del secondo periodo, terzo comma
dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modiche, si veda la nota all'art. 12.



 
Art. 12
Diminuzione dei lavori

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 25 della legge, la stazione appaltante puo' sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facolta' di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e' il seguente:
"Art. 25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti
in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per
l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualita'
dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi
in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma
del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal caso il responsabile del procedimento ne da'
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1
gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro
un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato, per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d),
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto,
il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano
errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali".



 
Art. 13
Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore e' invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita' della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante puo' pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
 
Art. 14
Danni

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento.



Nota all'art. 14:
- Il Titolo VI del citato decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, reca la dicitura
GARANZIE (articoli da 100 a 108).



 
Art. 15
Accettazione, qualita' ed impiego dei materiali

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualita': possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del regolamento.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti e' definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori puo' rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante puo' provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu' accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita' e' redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita' o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita', ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorche' non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita' dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.



Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 138 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
seguente:
"Art. 138 (Sinistri alle persone e danni alle
proprieta'). - 1. Qualora nella esecuzione dei lavori
avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta',
il direttore dei lavori compila apposita relazione da
trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento
indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli
opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la
stazione appaltante le conseguenze dannose".



 
Art. 16
Provvista dei materiali

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore e' libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purche' essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, ne' all'incremento dei prezzi pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pie' d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita', ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennita' per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
 
Art. 17
Sostituzione dei luoghi di provenienza
dei materiali previsti in contratto

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori puo' prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita' o convenienza.
2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in piu' o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del regolamento
3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non puo' cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2.



Nota all'art. 17:
- Il testo degli articoli 136 e 137 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
sono i seguenti:
"Art. 136 (Determinazione ed approvazione dei nuovi
prezzi non contemplati nel contratto). - 1. Quando sia
necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista
dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o
proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal
medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si
valutano:
a) desumendoli dal prezziario di cui all'art. 34,
comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili
compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione,
ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi
prezzi.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio
tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati
dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori
spese rispetto alle somme previste nel quadro economico,
essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta
del responsabile del procedimento prima di essere ammessi
nella contabilita' dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta
e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 26, comma
4, della legge.
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi'
determinati e approvati, la stazione appaltante puo'
ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita'; ove l'appaltatore non
iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal
presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente
accettati".
"Art. 137 (Contestazioni tra la stazione appaltante e
l'appaltatore). - 1. Il direttore dei lavori o
l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento
le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono
influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del
procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro
l'esame della questione al fine di risolvere la
controversia. La decisione del responsabile del
procedimento e' comunicata all'appaltatore, il quale ha
l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere
riserva nel registro di contabilita' in occasione della
sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore
dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando
questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso
copia del verbale e' comunicata all'appaltatore per le sue
osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel
termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In
mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del
verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i
testimoni firmano il processo verbale, che e' inviato al
responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni
dell'appaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono
annotati nel giornale dei lavori".



 
Art. 18
Difetti di costruzione

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione e' rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo' ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
 
Art. 19
Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilita' dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita' dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, ne' la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia' controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, ne' alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
 
Art. 20
Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
2. L'indennizzo per i danni e' limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
3. Nessun indennizzo e' dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso e' tenuto a rispondere.
4. L'appaltatore non puo' sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore puo' dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
 
Art. 21
Tempo per la ultimazione dei lavori

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130 del regolamento, dall'ultimo dei verbali di consegna.
2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto ne' ad alcuna indennita' qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119 del regolamento, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo e' determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45, comma 10, del regolamento e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.



Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 130 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
seguente:
"Art. 130 (Processo verbale di consegna). - 1. Il
processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali
riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti,
gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e
capisaldi;
b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera
concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al
processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle
cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo
calcolare il volume totale del materiale estratto;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono
eseguirsi i lavori e' libera da persone e cose e, in ogni
caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato
attuale e' tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione
dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o
per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in
piu' luoghi e in piu' tempi ai relativi accertamenti,
questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di
consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'art.
129, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali
l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve
immediatamente iniziare in relazione al programma di
esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula
del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali
limitazioni.
4. Il processo verbale e' redatto in doppio esemplare
firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla
data di esso decorre il termine utile per il compimento dei
lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna e' inviato al
responsabile del procedimento, che ne rilascia copia
conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei
lavori possa farsi in piu' volte con successivi verbali di
consegna parziale quando la natura o l'importanza dei
lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una
temporanea indisponibilita' delle aree o degli immobili. In
caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le
sole parti gia' consegnate. La data di consegna a tutti gli
effetti di legge e' quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale.
7. In caso di consegna parziale l'appaltatore e' tenuto
a presentare un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni
sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i
lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause
di indisponibilita' si applica la disciplina dell'articolo
133".
- Il testo dell'art. 119 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
seguente:
"Art. 119 (Risoluzione del contratto per grave
inadempimento, grave irregolarita' e grave ritardo). - 1.
Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti
dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle
obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona
riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento
una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente e che devono essere accreditati
all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il
direttore dei lavori formula la contestazione degli
addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dispone la
risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione
dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto
alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli
assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo'
essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in
ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della
comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei
lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o,
in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli
effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo
verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su
proposta del responsabile del procedimento, delibera la
risoluzione del contratto".
- Il testo del comma 10 dell'art. 45 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
e' il seguente:
"10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive
l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio
dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal
cronoprogramma di cui all'art. 42 comma 1, nel quale sono
riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonche' l'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento. E' in facolta' prescrivere, in
sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze
differenziate di varie lavorazioni in relazione a
determinate esigenze".



 
Art. 22
Penali

1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale e' applicata la penale nell'ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto e con i limiti previsti dall'articolo 117 del regolamento.
2. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in piu' parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito.
3. La penale e' comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
4. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non e' imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale e' manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
5. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.



Nota all'art. 22:
- Il testo dell'art. 117 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
seguente:
"Art. 117 (Penali). - 1. I capitolati speciali di
appalto e i contratti precisano le penali da applicare nel
caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono
stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione
alla tipologia, alla categoria, all'entita' ed alla
complessita' dell'intervento, nonche' al suo livello
qualitativo.
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni
assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da
applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento,
in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara
ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura
giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale, e comunque
complessivamente non superiore al 10 per cento, da
determinare in relazione all'entita' delle conseguenze
legate all'eventuale ritardo.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito agli eventuali
ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di
esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina
un importo massimo della penale superiore all'importo
previsto al comma 3, il responsabile del procedimento
promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 119.
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda
l'esecuzione della prestazione articolata in piu' parti,
nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu' di
tali parti le penali di cui ai commi precedenti si
applicano ai rispettivi importi".



 
Art. 23
Premio di accelerazione

1. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto puo' prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
 
Art. 24
Sospensione e ripresa dei lavori

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita' ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo' diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perche' provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma e' condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del regolamento, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita' che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu' di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore puo' richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita'; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non e' calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresi' il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.



Note all'art. 24:
- Il testo del comma 1 dell'art. 133 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
e' il seguente:
"1. Qualora circostanze speciali impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione,
indicando le ragioni e l'imputabilita' anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna".
- Per il testo delle lettere a), b), b-bis) e c), comma
1 dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modifiche, vedasi la nota all'art. 12.
- Il testo del comma 2, dell'art. 133 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, e' il seguente:
"2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile
del procedimento puo', per ragioni di pubblico interesse o
necessita', ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e
con gli effetti previsti dal capitolato generale".
- Il testo del comma 7 dell'art. 133 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
e' il seguente:
"7. Ove successivamente alla consegna dei lavori
insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, l'appaltatore e' tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si
provvede alla sospensione parziale dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone
atto in apposito verbale".



 
Art. 25
Sospensione illegittima

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta e' quantificato secondo i seguenti criteri: a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali
infruttifere sono determinate nella misura pari alla meta' della
percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c)
del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione; b) la lesione dell'utile e' riconosciuta coincidente con la ritardata
percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi
moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla
percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del
regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte
sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere
e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei
lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento; d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei
coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.



Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 1382 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 1382 (Effetti della clausola penale). - La
clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento
o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto
a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il
risarcimento alla prestazione promessa, se non e' stata
convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore (1223).
La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del
danno".
- Il testo della lettera c), comma 2 dell'art. 34 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, e' il seguente:
"2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo
viene determinato:
a) e b) (omissis);
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale
variabile tra il 13 ed il 15 per cento, a seconda della
categoria e tipologia dei lavori, per spese generali".
- Il testo del comma 4 dell'art. 30 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
e' il seguente:
"4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di
cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con
idonea rappresentazione grafica, le parti conservate,
quelle da demolire e quelle nuove".
- Il testo della lettera d), comma 2, dell'art. 34 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 544, e' il seguente:
"2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo
viene determinato:
da a) a c) (omissis);
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per
cento per utile dell'appaltatore".
- Il testo del comma 5 dell'art. 133 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
e' il seguente:
"5. Nel corso della sospensione, il direttore dei
lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo
non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni
delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei
macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le
necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e
mano d'opera nella misura strettamente necessaria per
evitare danni alle opere gia' eseguite e facilitare la
ripresa dei lavori".



 
Art. 26
Proroghe

1. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo' richiederne la proroga.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilita' della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
3. La risposta in merito all'istanza di proroga e' resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
 
Art. 27
Durata giornaliera dei lavori

1. L'appaltatore puo' ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori puo' vietare l'esercizio di tale facolta' qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessita' che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne da' ordine scritto all'appaltatore, il quale e' obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
 
Art. 28
Valutazione dei lavori in corso d'opera

1. Ferme le disposizioni del regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore e' superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a pie' d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilita' prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta' del prezzo stesso.
2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti e' aggiunta la meta' di quello dei materiali provvisti a pie' d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilita' rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
 
Art. 29
Termini di pagamento degli acconti e del saldo

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non puo' superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo' superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non puo' superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.



Note all'art. 29:
- Il testo dell'art. 168 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
seguente:
"Art. 168 (Stato di avanzamento lavori). - 1. Quando,
in relazione alle modalita' specificate nel capitolato
speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una
rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei
termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno
stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le
lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal
principio dell'appalto sino ad allora ed al quale e' unita
una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi,
indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai
sensi dell'art. 136.
2. Lo stato di avanzamento e' ricavato dal registro di
contabilita' ma puo' essere redatto anche utilizzando
quantita' ed importi progressivi per voce o, nel caso di
lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di
cui all'art. 167.
3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 161 e
sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente
firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che
ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato
d'avanzamento puo' essere redatto, sotto la responsabilita'
del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi
provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato
d'avanzamento mediante opportuna annotazione".
- Il testo del comma 9 dell'art. 28 della citata legge
11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
"9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del
codice civile".



 
Art. 30
Interessi per ritardato pagamento

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'artico-lo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 e' fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura e' comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.



Nota all'art. 30:
- Il testo del secondo comma dell'art. 1224 del codice
civile e' il seguente:
"Al creditore che dimostra di aver subito un
danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non
e' dovuto se e' stata convenuta la misura degli interessi
moratori".



 
Art. 31
Forma e contenuto delle riserve

1. L'appaltatore e' sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita' all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita' la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.
4. La quantificazione della riserva e' effettuata in via definitiva, senza possibilita' di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.



Nota all'art. 31:
- Il testo del comma 3 dell'art. 165 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
e' il seguente:
"3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve
a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro
le corrispondenti domande di indennita' e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e
le ragioni di ciascuna domanda".



 
Art. 32
Definizione delle riserve al termine dei lavori

1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della legge, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento.
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore puo' chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese gia' oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 31 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.



Note all'art. 32:
- Per il testo dell'art. 31-bis della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modifiche vedi la nota all'art.
10.
- Il testo dell'art. 204 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
seguente:
"Art. 204 (Ulteriori provvedimenti amministrativi). -
1. Condotte a termine le operazioni connesse allo
svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo
trasmette al responsabile del procedimento, i documenti
ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal responsabile del procedimento
per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore
al certificato di collaudo.
2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del
procedimento tutti i documenti acquisiti.
3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le
deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne
sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificita'
dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame,
effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro
sessanta giorni sull'ammissibilita' del certificato di
collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati
degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione
appaltante sono notificate all'appaltatore".
- Il testo dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e' il seguente:
"Art. 28 (Collaudi e vigilanza). - 1. Il regolamento
definisce le norme concernenti il termine entro il quale
deve essere effettuato il collaudo finale, che deve
comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione
dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresi' i
requisiti professionali dei collaudatori secondo le
caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi
spettante, nonche' le modalita' di effettuazione del
collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresi' il divieto di
affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge e'
redatto un certificato di collaudo secondo le modalita'
previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorche' l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU
il certificato di collaudo e' sostituito da quello di
regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma
non eccedente il milione di ECU, e' in facolta' del
soggetto appaltante di sostituire il certificato di
collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato
di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
alla loro complessita' e all'importo degli stessi. I
tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni
nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi
di carenza di organico accertata e certificata dal
responsabile del procedimento.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di
collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle
attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori
sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto
nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
componenti della commissione di collaudo non possono
inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di
vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di
particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza
economica il collaudo e' effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.
7. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei
seguenti casi;
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai
sensi dell'art. 27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessita';
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione,
il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni
di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del
codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde per la difformita' ed i vizi
dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.



 
Art. 33
Tempo del giudizio

1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non e' differibile nel tempo, la controversia arbitrale non puo' svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32.
3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte piu' domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.



Nota all'art. 33:
- Il testo del comma 3 dell'art. 149 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
e' il seguente.
"3. Nei successivi sessanta giorni la stazione
appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento,
assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e
ne da' sollecita comunicazione al responsabile del
procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine la
stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori
pareri ritenuti necessari".



 
Art. 34
Controversie

1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto e' stato stipulato.
2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso e' fatto richiamo all'articolo 150 del regolamento ed alle disposizioni del presente articolo.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo le modalita' previste dal regolamento. Il giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di procedura contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia previsto dall'articolo 32 della legge.



Note all'art. 34:
- Il testo dell'art. 20 del codice di procedura civile
e' il seguente:
"Art. 20 (Foro facoltativo per le cause relative a
diritti di obbligazione). - Per le cause relative a diritti
di obbligazione e' anche competente il giudice del luogo in
cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in
giudizio".
- Il testo dell'art. 150 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
seguente:
"Art. 150 (Definizione delle controversie). - 1. Nel
caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso
prevedono che le eventuali controversie insorte tra la
stazione appaltante e l'appaltatore siano decise da
arbitri, il giudizio e' demandato ad un collegio istituito
presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi
dell'art. 32 della legge. L'arbitrato ha natura rituale.
2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o
nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di
propria competenza tra professionisti di particolare
esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte
nei cui confronti e' diretta la domanda di arbitrato omette
di provvedervi, alla nomina procede il presidente del
tribunale ai sensi dell'art. 810, comma 2, del codice di
procedura civile.
3. Ad iniziativa della parte piu' diligente, gli atti
di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera
arbitrale per i lavori pubblici affinche' essa provveda
alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente
del collegio, scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla
base di criteri oggettivi e predeterminati.
4. Le parti possono determinare la sede del collegio
arbitrale in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni
regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Se non vi
e' alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale,
ovvero se non vi e' accordo fra le parti, questa deve
intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale
per i lavori pubblici.
5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la
Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le
modalita' del deposito da effettuarsi in acconto del
corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari
alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge
secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di
cui all'art. 32, secondo comma, della legge.
6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della
controversia e' versato alla Camera arbitrale dalle parti,
nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di
cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
- Il testo dell'art. 32 della citata legge 11 febbraio
1994, n. 109, e' il seguente:
"Art. 32 (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis,
possono essere deferite ad arbitri.
2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il
giudizio e' demandato ad un collegio arbitrale costituito
presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita
presso l'Autorita' di cui all'art. 4 della presente legge.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono
fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel
rispetto dei principi del codice di procedura civile, e
sono fissate le tariffe per la determinazione del
corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della
controversia.
3. Il regolamento definisce altresi', ai sensi e con
gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la
composizione e le modalita' di funzionamento della Camera
arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
la Camera arbitrale dovra' attenersi nel fissare i
requisiti soggettivi e di professionalita' per assumere
l'incarico di arbitro, nonche' la durata dell'incarico
stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialita' e
correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
gia' stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da
nominare con la procedura camerale secondo le modalita'
previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si
svolgono secondo la disciplina da essi fissata.



 
Art. 35
Proprieta' degli oggetti trovati

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprieta' degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita' ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non puo' demolire o comunque alterare i reperti, ne' puo' rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
 
Art. 36
Proprieta' dei materiali di demolizione

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta' dell'amministrazione.
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di cio' compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia' fatta nella determinazione dei prezzi.
 
Art. 37
Collaudo

1. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilita' eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge e dell'articolo 101 del regolamento.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del regolamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro: Bordon Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2000 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 170



Note all'art. 37:
- Il testo del comma 2 dell'art. 30 della citata legge
11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
"2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire
una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo
degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al venti per cento la garanzia fidejussoria e'
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il venti per cento. La mancata costituzione della
garanzia determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La
garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio".
- Il testo dell'art. 101 del citato decreto del
Presidente della Reppublica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
seguente:
"Art. 101 (Cauzione definitiva). - 1. La cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.
2. La cauzione viene prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' a garanzia
del rimborso delle somme pagate in piu' all'appaltatore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita' del maggior danno.
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi
della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per
il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni
appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. La stazione appaltante puo' richiedere
all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore".
- Il testo dell'art. 193 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
seguente:
"Art. 193 (Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di
collaudo). - 1. L'appaltatore, a propria cura e spesa,
mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i
mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di
riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso quanto necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto
occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state
alterate nell'eseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a
siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia
provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo
credito dell'appaltatore.



 
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