Gazzetta n. 130 del 6 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 17 aprile 2000, n. 143
Regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'articolo 90, il quale prevede, fra l'altro, che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplini con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e il soggetto responsabile;
Visti inoltre gli articoli 1, comma 2; 80, 81, commi 2 e 3; 82, 84, comma 1; 85, 86, 87 e 88 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 nonche' i relativi provvedimenti di attuazione;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale ed in particolare gli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38 e 39, nonche' i relativi provvedimenti di attuazione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998;
Udito il parere n. 45/2000 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 20 marzo 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 10794 del 27 marzo 2000);
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per: a) testo unico: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52"; b) decreto euro: decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213
"Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento
nazionale a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre
1997, n. 433"; c) Ministro: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; d) Ministero: Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; e) "societa' di gestione accentrata": le societa' di gestione aventi
sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono in
via prevalente o esclusiva servizi di gestione accentrata di
strumenti finanziari; f) "societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato": la societa'
di gestione accentrata individuata in base al presente
regolamento; g) "capitale": l'ammontare del capitale sociale della societa' di
gestione accentrata interamente versato ed esistente; h) "sistemi": i sistemi di gestione accentrata di strumenti
finanziari; i) "emittente": il Ministero; j) "intermediari": i soggetti che possono essere intestatari di conti
presso le societa' di gestione accentrata e tramite i quali
possono essere effettuate le attivita' di trasferimento degli
strumenti finanziari oggetto di gestione accentrata e di esercizio
dei relativi diritti patrimoniali; k) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari previsti
dall'articolo 1, comma 2, del testo unico; l) "titoli": ogni documento, certificato o scrittura, anche in forma
dematerializzata, rappresentativo di diritti su strumenti
finanziari; m) "coupon stripping": l'operazione di separazione delle componenti
cedolari dal valore di rimborso del titolo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 90 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e' il seguente:
"Art. 90. - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica disciplina con regolamento
la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i
criteri per il suo svolgimento e il soggetto responsabile.
Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 81,
commi 2 e 3, e 84, comma 1, e, nelle ipotesi previste
dall'art. 85, comma 1, gli articoli da 85 a 88".
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 90 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, si veda in nota al titolo.
Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, 80, 81,
commi 2 e 3, 82, 84, comma 1, 85, 86, 87 e 88, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
"Art. 1. - 2. Per "strumenti finanziari si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di
capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri
titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato
monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle
precedenti lettere e i relativi indici;
f) i contratti "futures su strumenti finanziari, su
tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi
indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termine
(swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonche'
su indici azionari (equity swaps), anche quando
l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
h) i contratti a termine collegati a strumenti
finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai
relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga
attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere
gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i
relativi indici, nonche' i contratti di opzione su valute,
su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche
quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati
nelle precedenti lettere".
"Art. 80. - 1. L'attivita' di gestione accentrata di
strumenti finanziari ha carattere di impresa ed e'
esercitata nella forma di societa' per azioni, anche senza
fine di lucro.
2. Le societa' di gestione accentrata hanno per oggetto
esclusivo la prestazione del servizio di gestione
accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli
dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'art.
10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono
svolgere attivita' connesse e strumentali.
3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina
con regolamento il capitale minimo della societa' e le
attivita' connesse e strumentali.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la
CONSOB, determina con regolamento i requisiti di
onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella
societa'. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.
5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con regolamento adottato sentite
la CONSOB e la Banca d'Italia, determina i requisiti di
onorabilita' dei partecipanti al capitale, individuando la
soglia partecipativa a tal fine rilevante.
7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni
rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o
indirettamente, anche per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore
dal soggetto acquirente alla CONSOB, alla Banca d'Italia e
alla societa' di gestione unitamente alla documentazione
attestante il possesso da parte degli acquirenti dei
requisiti determinati ai sensi del comma 6.
8. In assenza dei requisiti o in mancanza della
comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto
inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai
sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si
applica l'art. 14, commi 5 e 6.
9. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza
la societa' all'esercizio dell'attivita' di gestione
accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i
requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di
gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto
dall'art. 81, comma 1.
10. Alle societa' di gestione accentrata si applicano
le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II.
sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165".
"Art. 81. - 2. La societa' di gestione accentrata
adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i
servizi svolti, le modalita' di svolgimento e i
corrispettivi.
"3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, puo'
stabilire che i corrispettivi siano soggetti ad
approvazione da parte delle medesime autorita'".
"Art. 82. - 1. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano
sulle societa' di gestione accentrata al fine di assicurare
a trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la
tutela degli investitori. Possono chiedere alle societa' la
comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e
documenti, nonche' eseguire ispezioni e richiedere
l'esibizione di documenti e il compimento degli atti
ritenuti necessari, indicandone modalita' e termini.
2. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano affinche' la
regolamentazione dei servizi della societa' sia idonea ad
assicurare l'effettivo conseguimento delle finalita'
indicate nel comma 1 e possono richiedere alle societa'
modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a
eliminare le disfunzioni riscontrate".
"Art. 84. - 1. L'immissione degli strumenti finanziari
nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con
la titolarita' di diritti sugli strumenti finanziari
stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle
norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei
certificati sono effettuate mediante l'indicazione della
specie e della quantita' degli strumenti finanziari cui
esse si riferiscono".
"Art. 85. - 1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari
immessi nel sistema di gestione accentrata siano
rappresentati da titoli, lo svolgimento e gli effetti
dell'attivita' di gestione accentrata sono disciplinati dal
presente articolo nonche' dagli articoli da 86 a 89.
2. La clausola del contratto di deposito stipulato con
i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'art.
81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari
individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al
depositario la facolta' di procedere al sub-deposito degli
strumenti finanziari stessi presso la societa' di gestione
accentrata deve essere approvata per iscritto.
Nell'esercizio di tale facolta' il depositario ha tutti i
poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a
favore della societa' di gestione accentrata, quando si
tratta di strumenti finanziari nominativi.
3. Gli strumenti finanziari sono, immessi nel sistema
in deposito regolare. La societa' di gestione accentrata e'
legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla
gestione in conformita' al regolamento previsto dall'art.
81, comma 2, nonche' le azioni conseguenti alla
distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli
strumenti finanziari. E', in ogni caso riservato ai
titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema
l'esercizio dei diritti in essi incorporati.
4. La legittimazione all'esercizio dei diritti indicati
nel comma 3 e' attribuita dall'esibizione di certificazioni
attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in
conformita' alle proprie scritture contabili dai depositari
e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.
Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla
legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di
disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.
5. Il deposito della certificazione tiene luogo del
deposito previsto dall'art. 2378 del codice civile.
6. Non puo' esservi, per gli stessi strumenti
finanziari, piu' di una certificazione ai fini della
legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.
7. Alle societa' di gestione accentrata si applica il
divieto di rappresentanza previsto dall'art. 2372, quarto
comma, del codice civile.
8. Gli strumenti finanziari di proprieta' della
societa' di gestione accentrata devono essere
specificatamente individuati e annotati in apposito
registro da essa tenuto.
9. La societa' e' responsabile per le perdite e i danni
derivanti da dolo o colpa; l'intermediario risponde in
solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni.
Il regolamento previsto dall'art. 81, comma 1, determina le
garanzie che l'intermediario e la societa' devono prestare
per il risarcimento dovuto ai clienti, nonche' modalita' e
condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle
assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti
non imputabili alla societa' di gestione accentrata".
"Art. 86. - 1. Il depositante degli strumenti
finanziari immessi nel sistema puo', tramite il depositario
e secondo le modalita' indicate nel regolamento previsto
dall'art. 81, comma 2, disporre in tutto o in parte dei
diritti inerenti alle quantita' di strumenti finanziari a
lui spettanti a favore di altri depositanti o chiedere la
consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti
finanziari della stessa specie in deposito presso la
societa' di gestione accentrata. Chi, avendo ottenuto la
certificazione prevista dall'art. 89, intende trasferire i
propri diritti o chieda la consegna degli strumenti
finanziari corrispondenti deve restituire la certificazione
al depositario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non
sia piu' idonea a produrre effetti.
2. Il trasferimento disposto ai sensi del comma 1
produce gli effetti propri del trasferimento secondo la
disciplina legislativa della circolazione degli strumenti
finanziari. Resta fermo, per gli strumenti finanziari
nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro
dell'emittente ai sensi e per gli effetti della
legislazione vigente.
3. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi
nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi
conseguenti al deposito quando provi che il depositante non
aveva titolo per effettuarlo".
"Art. 87. - 1. I vincoli gravanti sugli strumenti
finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza
effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata
alla societa' di gestione accentrata; le annotazioni dei
vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di cio'
e' fatta menzione sul titolo. Detti vincoli e quelli
costituiti successivamente risultano da apposito registro
tenuto dal depositario in conformita' agli articoli 2215,
2216 e 2219 del codice civile.
2. L'iscrizione del vincolo nel registro, ai sensi del
comma 1, produce gli effetti propri della costituzione del
vincolo sul titolo. Resta fermo, per gli strumenti
finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel
registro dell'emittente.
3. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal
sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui
relativi certificati con l'indicazione della data della
loro costituzione.
4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal
presente articolo sono comunicate, entro tre giorni,
all'emittente per le conseguenti annotazioni.
5. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari
immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei
comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice
di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei
depositari".
"Art. 88. - 1. La societa' di gestione accentrata mette
a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di
cui e' chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari
nominativi sono girati al nome del depositario che completa
la girata con il nome del giratario. Il completamento della
girata e' convalidato con timbro, data e firma del
depositario.
2. Si applica l'art. 15 del regio decreto-legge 29
marzo 1942, n. 239, come modificato dall'art. 20 della
legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
3. La societa' di gestione accentrata puo' autenticare
la sottoscrizione del girante anche quando la girata e'
fatta a proprio favore. La sottoscrizione da essa apposta
sul titolo in qualita' di girante non ha bisogno di
autenticazione. La girata e la intestazione a favore della
societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari da
immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente
decreto".
- Si riporta il testo degli articoli 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 38 e 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998,
n. 213:
"Art. 29. - 1. Per ciascuna emissione di strumenti
finanziari soggetti alla disciplina di cui al presente
titolo V deve essere scelta un'unica societa' di gestione
accentrata. L'emittente comunica alla societa' l'ammontare
globale dell'emissione di strumenti finanziari di cui
all'art. 28, il suo frazionamento ed ogni ulteriore
caratteristica stabilita dal regolamento di cui all'art.
36, comma 1. La societa' di gestione accentrata apre per
ogni emissione un conto a nome dell'emittente".
"Art. 30. - 1. Il trasferimento degli strumenti
finanziari soggetti alla disciplina del presente titolo V,
e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, puo'
effettuarsi soltanto tramite intermediari autorizzati a
norma del testo unico delle disposizioni sui mercati
finanziari approvato con decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, nonche' di altri soggetti indicati nel
regolamento di cui all'art. 36, comma 1, che individua i
requisiti che tali soggetti debbono possedere e le
attivita', previste dal presente decreto, che i soggetti
stessi sono abilitati a svolgere.
2. A nome e su richiesta degli intermediari, la
societa' di gestione accentrata accende per ogni
intermediario conti destinati a registrare i movimenti
degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.
3. L'intermediario, qualora incaricato dello
svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di
conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, nonche'
il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui
all'art. 34, disposti dal titolare o a carico del medesimo,
in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli
eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In
ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione
dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il
titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti".
"Art. 31. - 1. L'intermediario:
a) esercita, in nome e per conto del titolare del
conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora
quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;
b) rilascia, a richiesta dell'interessato,
certificazione non trasferibile, quando necessaria per
l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;
c) segnala all'emittente, a richiesta
dell'interessato, ovvero quando previsto dalle disposizioni
vigenti, i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti
finanziari, ai fini degli adempimenti a carico
dell'emittente.
2. Il deposito delle certificazioni rilasciate
dall'intermediario sostituisce, ad ogni effetto di legge,
il deposito del titolo previsto da normative vigenti".
"Art. 32. - 1. Effettuata la registrazione, il titolare
del conto ha legittimazione piena ed esclusiva
all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti
finanziari in esso registrati, secondo la disciplina
propria di ciascuno di essi, e puo' disporne in conformita'
con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo
favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non e'
soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti
titolari".
"Art. 33. - 1. All'esercizio dei diritti inerenti agli
strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del
quale e' avvenuta la registrazione l'emittente puo' opporre
soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle
comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti".
"Art. 34. - 1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti
finanziari disciplinati dal presente titolo V, ivi compresi
quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di
debito pubblico, si costituiscono unicamente con le
registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.
2. Possono essere accesi specifici conti destinati a
consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli
strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso
l'intermediario e' responsabile dell'osservanza delle
istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in
ordine alla conservazione dell'integrita' del valore del
vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli
strumenti finanziari.
3. Le registrazioni di cui al presente articolo sono
comunicate all'emittente nei casi e nei termini previsti
dalla legge".
"Art. 35. - 1. L'intermediario e' responsabile:
a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti
dall'esercizio dell'attivita' di trasferimento suo tramite
degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il
puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente
decreto e dal regolamento di cui all'art. 36, comma 1;
b) verso l'emittente, per gli eventuali obblighi di
certificazione, segnalazione ed annotazione previsti dalla
legge".
"Art. 38. - 1. I diritti relativi ai titoli ed ai
certificati assoggettati alla disciplina del presente
titolo V sono esercitati previa consegna ad un
intermediario autorizzato, che provvede all'apertura del
conto, all'annullamento dei titoli o certificati,
trasmettendo i relativi documenti all'emittente per
l'immissione nel sistema di gestione accentrata, mediante
segnalazione alla societa' di gestione accentrata.
2. Le operazioni di dematerializzazione sono effettuate
dagli intermediari di cui all'art. 30 senza applicare oneri
aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe
operazioni su titoli gia' dematerializzati".
"Art. 39. - 1. Ai titoli di Stato si applicano, ove non
altrimenti previsto dalla presente sezione II, le
disposizioni degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.
2. Ai titoli di Stato appartenenti a prestiti vigenti
non si applicano le norme speciali del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, se
incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ha la facolta' di applicare le
disposizioni del presente decreto ai prestiti di debito
pubblico emessi sui mercati internazionali ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1993, n. 237, nel caso in cui i medesimi siano disciplinati
dalla legge italiana ovvero allorquando la legge straniera
applicabile ai medesimi non preveda la cartolarita' dei
relativi titoli.
4. Le iscrizioni contabili nel sistema centralizzato
della Banca d'Italia continuano a godere dello stesso
trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le
esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di
Stato".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"Art. 17. - 3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell'art. 45, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa,
emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"Art. 45. - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che
conferiscono agli organi di Governo l'adozione di atti di
gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa
competenza spetta ai dirigenti".
- Il decreto ministeriale del 15 luglio 1998, reca:
"Disposizioni per la negoziazione separata delle componenti
cedolari e del valore di rimborso dei titoli di Stato".
- Il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, reca:
"Modalita' di applicazione delle disposizioni sulla
dematerializzazione dei titoli di Stato".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del testo unico,
si veda in note alle premesse.



 
Art. 2
Individuazione delle societa' di gestione accentrata

1. La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato viene individuata tra quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 80, comma 9, del testo unico oppure che svolgono, in via prevalente o esclusiva, servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari, purche' siano assoggettabili alla normativa sulla vigilanza prevista dall'articolo 82 del testo unico.
2. Le societa' di gestione accentrata che intendono svolgere l'attivita' di gestione accentrata dei titoli di Stato e che rispondono ai criteri di cui al comma 3 del presente articolo e ai requisiti previsti dall'articolo 80, commi 4 e 6, del testo unico, inoltrano domanda al Ministero.
3. Il Ministero individua la societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato sulla base dei seguenti criteri, che dovranno risultare dallo statuto, dal regolamento dei servizi o da idonea documentazione: a) grado di patrimonializzazione, che comprenda un capitale non
inferiore a quindici milioni di euro; b) struttura organizzativa, con particolare riferimento alle
condizioni e modalita' di svolgimento delle attivita' di gestione
accentrata, alla qualita' e tipologia dei servizi offerti ed al
grado di trasparenza dei sistemi; c) operativita' con altre societa' di gestione accentrata; d) svolgimento di attivita' connesse e strumentali; e) eventuali costi del servizio per l'emittente e oneri per i
partecipanti al sistema, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 81, comma 3, del testo unico; f) intermediari ammessi al sistema; g) impegno ad osservare, nelle ipotesi di cui all'articolo 85, comma
1, del testo unico, le disposizioni previste dallo stesso articolo
e dai successivi articoli 86, 87 e 88.
4. Il Ministero comunica l'esito del procedimento aperto con la domanda di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale domanda. Il predetto termine e' sospeso ove il Ministero richieda ulteriori informazioni, e, dalla data di ricezione delle stesse, decorre un nuovo termine di trenta giorni.
5. Successivamente all'individuazione della societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, il Ministero puo' valutare nuove domande per l'affidamento dell'attivita' di gestione accentrata. Il Ministero puo' affidare a piu' societa' la gestione accentrata dei titoli di Stato.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 80, commi 4 e 6, del testo
unico, si veda in note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 81, comma 3, del testo unico,
si veda in note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 85, comma 1, 86, 87 e 88,
del testo unico, si veda in note alle premesse.



 
Art. 3
Soggetti ammessi ai sistemi

1. Il Ministero e' ammesso ai sistemi e puo' aprire, presso le societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, anche conti di proprieta'.
 
Art. 4
Rapporti tra Ministero e societa' di gestione accentrata

1. Il rapporto tra Ministero e societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato e' regolato da una convenzione che in ogni caso deve prevedere: a) le modalita' di verifica dei saldi dei conti di cui al successivo
articolo 6; b) la durata e le modalita' di rinnovo; c) le cause, le modalita' e i termini di recesso; d) le modalita' di svolgimento degli adempimenti di cui al comma 2
del presente articolo; e) le modalita' e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia,
delle informazioni relative alle movimentazioni giornaliere delle
consistenze dei titoli di Stato accentrati; f) le modalita' e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia,
delle informazioni relative ai pagamenti da effettuare per i
valori in scadenza; g) le modalita' e i termini di informazione al pubblico dei valori
nominali dei titoli di Stato oggetto di coupon stripping; h) le modalita' per la cancellazione dei titoli oggetto di riacquisto
a valere sulle disponibilita' del Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato e i termini di informazione al pubblico delle
suddette operazioni.
2. A decorrere dal termine previsto dall'articolo 7, comma 4, gli adempimenti svolti dalla Banca d'Italia come gestore accentrato dei titoli di Stato sono eseguiti dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato.
3. La Banca d'Italia continua a svolgere il servizio di tesoreria relativo ai titoli di Stato in base alla normativa vigente.
 
Art. 5
Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati

1. Gli intermediari di cui all'articolo 30 del decreto euro continuano a ritirare i titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 31 luglio 1998 citato nelle premesse, che venissero presentati presso i loro sportelli dai possessori per la dematerializzazione. Gli intermediari stessi provvedono: a) alla trasformazione dei titoli stessi in iscrizioni contabili,
inoltrandone le distinte alla societa' di gestione accentrata dei
titoli di Stato per l'immissione nella gestione accentrata; b) all'invio dei titoli medesimi, unitamente alle distinte, alla
Banca d'Italia, che previo accertamento della legittimita',
procedera' ad annullarli e ad inviarli al Ministero e a
trasmettere le relative informazioni alla societa' di gestione
accentrata dei titoli di Stato.
2. A seguito delle procedure di dematerializzazione di cui al precedente comma, la societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato invia le informazioni sulle movimentazioni effettuate nel corso della giornata al Ministero e alla Banca d'Italia che, entro il giorno lavorativo successivo, verificano che il saldo dei conti accesi presso la societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato coincida con la quantita' emessa di ciascun titolo di Stato, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato e della residua circolazione di titoli non dematerializzati.
3. Le eventuali differenze riscontrate in sede di verifica di cui al comma 2 sono comunicate dal Ministero, d'intesa con la Banca d'Italia, alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche.



Nota all'art. 5:
- Per l'argomento del decreto ministeriale 31 luglio
1998, si veda in note alle premesse.



 
Art. 6
Quadratura dei conti

1. La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascun titolo di Stato immesso nel sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari, di proprieta' e di terzi, e dell'eventuale conto per la gestione degli strumenti finanziari di proprieta' della societa' di gestione medesima, coincida con il capitale dematerializzato in circolazione di ciascuna emissione, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato.
2. La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato invia, periodicamente, le movimentazioni effettuate e i saldi giornalieri di ciascuna emissione al Ministero e alla Banca d'Italia, che effettuano la verifica di cui all'articolo 5, comma 2, per le emissioni completamente dematerializzate. Le eventuali differenze riscontrate sono comunicate dal Ministero, d'intesa con la Banca d'Italia, alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche.
3. La Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria ad essa affidato e fermo restando l'ammontare del compenso corrisposto dal Ministero per tale servizio in applicazione della convenzione del 17 gennaio 1992, provvede al tempestivo pagamento dei valori in scadenza, previa verifica delle informazioni inviate dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del presente regolamento. La Banca d'Italia informa il Ministero delle eventuali differenze riscontrate. Rimane confermato l'obbligo della rendicontazione dei pagamenti ai sensi della normativa sulla contabilita' di Stato.
4. La quadratura di cui al comma 1, relativa ai titoli di Stato oggetto delle operazioni di coupon stripping e di ricostituzione ai sensi del decreto ministeriale del 15 luglio 1998 citato nelle premesse, viene effettuata dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato esclusivamente nei confronti degli intermediari.



Nota all'art. 6:
- Per l'argomento del decreto ministeriale 15 luglio
1998, si veda in note alle premesse.



 
Art. 7
Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande di cui all'articolo 2, comma 2, devono pervenire al Ministero entro quaranta giorni dalla entrata in vigore dello stesso.
2. Entro venticinque giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, il Ministero individua la societa' di gestione accentrata tra quelle che hanno presentato domanda.
3. Ove il Ministero richieda informazioni supplementari anche ad una sola delle societa' di gestione accentrata che hanno presentato domanda, i termini di cui al comma precedente sono sospesi nei confronti di tutti i richiedenti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di trenta giorni.
4. Entro il 31 dicembre 2000 la Banca d'Italia effettua gli adempimenti necessari a consentire alla societa' stessa di svolgere l'attivita' di gestione accentrata dei titoli di Stato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 aprile 2000
Il Ministro: Amato Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2000 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.52
 
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