Gazzetta n. 130 del 6 giugno 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 30 maggio 2000
Misure urgenti per alcuni comuni della provincia di Catania che hanno subi'to danni per effetto dei fenomeni eruttivi dell'Etna nonche' ulteriori disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3059).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1999, del 27 agosto 1999, del 27 novembre 1999, del 5 novembre 1999 e del 19 maggio 2000 concernenti le dichiarazioni di emergenza in alcune zone del territorio nazionale;.
Viste le ordinanze n. 3027 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 in data 24 dicembre 1999, n. 3050 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 in data 18 aprile 2000, n. 3052 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 in data 19 aprile 2000 e n. 3056 del 21 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 in data 9 maggio 2000;
Viste le note fatte pervenire dalle amministrazioni interessate dagli eventi calamitosi che segnalano l'esigenza di realizzare interventi di emergenza al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
Su proposta del Direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Per gli interventi urgenti, ivi compresi quelli disposti dagli enti locali, a seguito della caduta di ceneri e lapilli in conseguenza delle ripetute eruzioni vulcaniche dell'Etna che hanno interessato il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, S. Alfio, Milo, Acireale, Giarre, Riposto, Mascali, Santa Venerina, Aci S. Antonio ed Acicatena e' assegnata al prefetto di Catania, a titolo di contributo straordinario, la somma di lire 1.500 milioni a valere sulle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 6.2. 1.2 "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il prefetto di Catania e' autorizzato a ripartire il contributo di cui al comma 1 tra i comuni interessati dall'emergenza.
3. Il prefetto di Catania e i comuni interessati per l'esecuzione dei compiti di cui al comma 1 sono autorizzati, se necessario, a derogare alle seguenti norme:
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 7, 10, 14, 15;
 
Art. 2.
1. Per l'espletamento dei compiti affidati fino al 31 dicembre 1999 al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'art. 10 dell'ordinanza 2787/1998, dall'art. 7 dell'ordinanza n. 2908/1999, dall'art. 3 dell'ordinanza 2994/1999, per le attivita' svolte a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la provincia di Cagliari nel periodo del 12 e 13 novembre 1999, nonche' per la liquidazione, fino al 30 giugno 2000, dell'indennita' a favore degli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' assegnato un contributo di 17,8 miliardi a valere sulle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 6.2. 1.2 "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La somma e' versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.
 
Art. 3.
1. In considerazione dei maggiori compiti affidati al Dipartimento della protezione civile in conseguenza delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992, l'autorizzazione ad avvalersi del personale di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 2499/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e' ulteriormente incrementata di quindici unita'.
 
Art. 4.
1. Fino al 31 dicembre 2000 a due unita' di personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, utilizzate presso il centro situazioni del Dipartimento della protezione civile anche per fronteggiare le esi-genze straordinarie connesse agli eventi giubilari, possono essere riconosciuti i compensi previsti per le tipologie di prestazioni renumerabili, rese per orario ordinario di lavoro svolto su turnazioni. All'onere, stimato in lire 15 milioni, si provvede a carico dell'unita' previsionale di base 6.2. 1.2 "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
Art. 5.
1. All'ordinanza n. 3050/2000 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
all'art. 4, comma 1, lettera b), le parole "40%" sono sostituite con "60%";
la lettera b) del comma 2 dell'art. 4 e' soppressa;
all'art. 5, comma 1, lettera b), le parole "mq 60" sono sostituite con "mq 70";
all'art. 6, comma 2, le parole "31 dicembre 1999" sono sostituite con "31 dicembre 1991".
all'art. 10, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6, commi 1 e 2, dovranno, entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a pena di decadenza, presentare al comune in cui e' ubicato l'immobile oggetto di intervento, domanda di richiesta del contributo redatta sul modello allegato alla presente ordinanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' contenente i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, gli estremi della domanda di accatastamento; gli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria; gli estremi del versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1999, se dovuta; gli estremi della delibera assembleare, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli immobili residenziali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile.".
 
Art. 6.
1. I presidenti delle regioni Marche e Umbria determinano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, le modalita' d'attuazione del disposto dell'art. 8, comma 1, lettera a), dell'ordinanza n. 2947/1999, con particolare riferimento ai contratti-tipo di locazione ed ai valori dei relativi canoni, da applicare a cura dei comuni interessati, nonche' le modalita' d'attuazione dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3049/2000.
 
Art. 7.
1. Il commissario delegato - Presidente della regione siciliana per gli interventi di emergenza idrica disposti con l'ordinanza n. 3052/2000, per assicurare un piu' efficace modello di gestione commissariale puo', in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, richiedere l'apertura di apposite sottocontabilita' speciali.
2. All'ordinanza n. 3052/2000 e' apportata la seguente modifica:
all'art. 3, comma 2, le parole "nel limite di quindici unita'" sono sostituite con le parole "nel limite di trenta unita'".
 
Art. 8.
1. Il commissario delegato - Presidente della regione Sardegna per gli interventi di emergenza idrica disposti con l'ordinanza n. 2409/1995 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare un piu' efficace modello di gestione commissariale puo' continuare ad utilizzare o eventualmente chiederne l'apertura, in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, di sottocontabilita' speciali predeterminate allo scopo.
 
Art. 9.
1. All'ordinanza n. 3027/1999 come integrata dall'ordinanza n. 3056/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
all'art. 3, comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente "le regioni interessate provvedono al coordinamento dell'attuazione dei piani di cui all'art. 2 e i soggetti attuatori approvano i progetti anche a mezzo di conferenza di servizi, da attuare entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti";
all'art. 3, comma 4, le parole "legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, commi 5, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32" sono sostituite con "legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, articoli 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32".
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2000
Il Ministro: Bianco
 
Allegato A ----> Vedere allegato di pag. 18 <----
 
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