Gazzetta n. 129 del 5 giugno 2000 (vai al sommario) |
COMUNI |
COMUNICATO |
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2000. |
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A V V E R T E N Z A
Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2000. Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma I, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 12 giugno 2000. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato. |
| Comune di Acerra
(Napoli)
Il comune di ACERRA (provincia di Napoli) ha adottato, il 20
marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e la
misura della detrazione per abitazione principale per l'anno 2000
nelle seguenti misure:
aliquota unica 6,5 per mille;
detrazione abitazione principale L. 290.000.
(Omissis).
00A6606
Comune di Aci Castello
(Catania)
Il comune di ACI CASTELLO (provincia di Catania) ha adottato, il
9 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) Aliquota 4,30 per mille quale aliquota ridotta destinata alle
persone fisiche residenti nel Comune stesso e riservata unitamente
all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
2) Aliquota 6 per mille da applicare a tutte le restanti tipologie
immobiliari compresi terreni ed aree edificabili;
3) Aliquota 2 per mille per i proprietari che eseguano interventi
volti aI recupero di unita' immobiliari inagibili o interventi
finalizzati ai recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
Detrazioni:
La detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale e' determinata in L. 350.000, fino alla
concorrenza dell'ammontare dell'imposta per coloro i quali possiedono
un unico immobile ad uso abitativo anche in presenza di piu'
pertinenze (garage - box - posto auto all'aperto - cantina, ecc...)
ancorche' distintamente iscritti in catasto;
Tale detrazione e' concessa anche, alle medesime condizioni:
a) ai disabili e/o anziani domiciliati, in via permanente, in
istituti di ricovero o sanitari, la cui unica abitazione risulta
sfitta;
b) agli alloggi IACP concessi in locazione semplice;
c) alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa per gli alloggi
concessi ai soci assegnatari purche' non risultino proprietari di
altri immobili ad uso abitativo;
Gli interessati di cui ai punti a), b), c), dovranno presentare
apposita istanza corredata dai documenti giustificativi entro e non
oltre il mese di maggio 2000, pena decadenza del diritto.
La detrazione per l'unita' immobiliare, adibita ad abitazione
principale, e' determinata in L. 200.000 per coloro i quali
possiedono altri immobili in tutto il territorio nazionale.
(Omissis).
00A6607
Comune di Acuto
(Frosinone)
Il comune di ACUTO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 23
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
Di confermare aI 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2000.
(Omissis).
00A6608
Comune di Alberona
(Foggia)
Il comune di ALBERONA (provincia di Foggia) ha adottato, il 15
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille
l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili ricadenti nel
territorio del comune di Alberona.
(Omissis).
00A6609
Comune di Altavilla Milicia
(Palermo)
Il comune di ALTAVILLA MILICIA (provincia di Palermo) ha
adottato, il 22 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
Per l'anno 2000 confermare le aliquote e le detrazioni d'imposta gia'
deliberate con atto consiliare n. 272 del 28 ottobre 1998 all'oggetto
"Determinazione aliquote I.C.l. anno 1999".
(Omissis).
Dando atto che per l'anno 2000 l'aliquota resta fissata nella misura
unica del 6 per mille la detrazione per la casa adibita ad abitazione
principale resta determinata in L. 400.000.
(Omissis).
00A6610
Comune di Altavilla Silentina
(Salerno)
Il comune di ALTAVILLA SILENTINA (provincia di Salerno) ha
adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nelle seguenti misure ordinarie, differenziate e ridotte:
aliquota ordinaria: sei per mille;
aliquota differenziata solo per gli immobili iscritti in catasto
alla categoria C2: cinque per mille;
aliquota ridotta o agevolata in favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale: cinque per mille;
di considerare adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
di dare atto che ad integrazione di quanto stabilito con il
presente deliberato saranno altresi' vigenti le norme stabilite nel
richiamato regolamento I.C.I. se non in contrasto con quanto
stabilito dalle leggi vigenti in materia di I.C.I.
(Omissis).
00A6611
Comune di Amantea
(Cosenza)
Il comune di AMANTEA (provincia di Cosenza) ha adottato, il
23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
2) approvare, con effetto dal 1o gennaio 2000, l'applicazione in
questo comune delle seguenti aliquote ICI:
a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed
i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale, 5,5 per mille;
b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili che
non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione ed
utilizzazione, 6,5 per mille;
(Omissis).
2) la lettera b) del punto 2) del dispositivo della deliberazione n.
43 adottata dalla giunta comunale nella seduta del 23 febbraio 2000,
viene sostituito per come in appresso:
punto 2) lettera b);
aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili che non
rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione ed
utilizzazione, 6 per mille;
3) dare atto che resta invariato il restante dispositivo di cui alla
gia' richiamata deliberazione giuntale n. 43/2000.
(Omissis).
00A6612
Comune di Ameno
(Novara)
Il comune di AMENO (provincia di Novara) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille.
(Omissis).
00A6613
Comune di Amorosi
(Benevento)
Il comune di AMOROSI (provincia di Benevento) ha adottato, il
27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili soggetti ad
imposta (omissis).
di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000
a L. 300.000 per i proprietari di immobili che all'interno del
proprio nucleo familiare hanno un disabile con una invalidita'
riconosciuta almeno del 100 per cento;
di dare atto che le detrazioni d'imposta di L. 200.000 e di
L. 300.000 connesse ai proprietari di abitazione principale si
applicano, fino alla concorrenza dell'imposta, anche alle pertinenze;
(Omissis).
00A6614
Comune di Aquino
(Frosinone)
Il comune di AQUINO (provincia di Frosinone) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) stabilire per l'anno 2000, ai sensi del decreto legislativo n.
504/1992 e successive modificazioni, l'aliquota (I.C.I.) nella misura
del 6,00 per mille con le modalita' stabilite dalle norme vigenti.
(Omissis).
00A6615
Comune di Ardenno
(Sondrio)
Il comune di ARDENNO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) di determinare l'aliquota (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti
misure:
abitazione posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro
diritto reale, 5,5 per mille;
altri motivi ivi comprese le abitazioni non posseduti a titolo di
abitazione principale, 6 per mille;
2) di determinare la detrazione da applicarsi all'abitazione
posseduta a titolo principale in L. 230.000.
(Omissis).
00A6615
Comune di Asciano
(Siena)
Il comune di ASCIANO (provincia di Siena) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) di determinare per l'anno 2000 (omissis), le seguenti aliquote
I.C.I.:
a) aliquota ordinaria 6 per mille;
b) aliquota per abitazione principale 5,3 per mille;
c) aliquota per abitazioni locate 6,5 per mille;
d) aliquota per abitazione non locate 7 per mille;
e) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille;
f) aliquota per aree fabbricabili 6 per mille;
2) di confermare a L. 240.000 l'importo della detrazione per l'unita'
adibita ad abitazione principale;
3) di stabilire che per gli immobili concessi in locazione a titolo
di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 della
legge 431/1998), l'aliquota del 6,5 per mille viene determinata a
richiesta dell'interessato, da parte del comune, nella misura del
5,30 per mille su presentazione della copia del contratto tipo, con
effettuazione del rimborso della differenza (1,20 per mille).
(Omissis).
00A6617
Comune di Assago
(Milano)
Il comune di ASSAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti
misure:
aliquota ordinaria: cinque per mille
aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e sue
pertinenze (art. 6 e 5, regolamento comunale): quattro per mille
2) di confermare la detrazione per gli immobili destinati ad
abitazione principale in L. 250.000.
(Omissis).
00A6618
Comune di Augusta
(Siracusa)
Il comune di AUGUSTA (provincia di Siracusa) ha adottato, il
31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) Ferme restando le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni contemplate
dalla legge, per l'anno 2000 le aliquote per il pagamento
dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune sono stabilite
nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 6 per mille;
abitazione principale 4 per mille;
immobili appartenenti alle categorie catastali D/1, D/4, D/5,
D/7, D/8, 7 per mille;
2) con pari ,decorrenza, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3
dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992, la detrazione
dell'imposta dovuta per I'unita' immobiliare adibita ad abitazione,
principale e' elevata a L. 250.000 ed e' usufruita, ai sensi
dell'art. 6 del regolamento comunale, dal contribuente che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro titolo reale, fino
all'assorbimento dell'imposta annuale ed e' rapportata al piu' breve
periodo infra annuale e/o in proporzione alla quota di utilizzo nel
caso di coabitazione di piu' soggetti passivi.
(Omissis).
00A6619
Comune di Badalucco
(Imperia)
Il comune di BADALUCCO (provincia di Imperia) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
approvare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per
mille;
evidenziare che l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla
concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se
l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
(Omissis).
00A6620
Comune di Barberino Val D'Elsa
(Firenze)
Il comune di BARBERINO DI VAL D'ELSA (provincia di FIRENZE) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1) di applicare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000
nelle seguenti misure:
4 per mille:
a) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo, comunque,
non superiore a tre anni;
4,9 per mille:
a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale dai proprietari e dai soggetti previsti dalla legge;
b) unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a
proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soggetti
assegnatari;
c) alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
d) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
5,5 per mille:
a) immobili diversi dalle abitazioni;
b aree fabbricabili;
c) alloggi concessi in locazione a condizione che la locazione
risulti da contratto regolarmente registrato, art. 4, c. 1, legge
556/1996.
d) abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a
parenti in linea retta fino al terzo grado di parentela o collaterale
fino al terzo grado che la utilizzano come abitazione principale;
7 per mille:
a) alloggi non locati;
2) Di stabilire nella misura base di L. 200.000 la detrazione annua
spettante alle fattispecie a cui e' applicata l'aliquota 4,9 per
mille relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo.
2-bis di riconoscere la detrazione sull'abitazione principale nella
misura di lire 350.000 in favore dei soggetti che ricadano in almeno
una delle condizioni di seguito riportate:
famiglie di soli ultrassessantacinquenni al 1o gennaio 2000,
con reddito familiare pro-capite inferiore alla pensione minima
I.N.P.S.;
famiglie composte da almeno cinque componenti (risultanti dallo
stato di famiglia) con reddito familiare pro-capite inferiore alla
pensione minima I.N.P.S.;
famiglie con handicappati o anziani non autosufficienti,
residenti in famiglia; la composizione del nucleo familiare deve
risultare sia dallo stato di famiglia che di fatto; la situazione di
handicap deve essere comprovata dal certificato della commissione per
l'accertamento della non autosufficienza "ex decreto del Presidente
della Repubblica 214 del 2 luglio 1991.
L'elevazione della detrazione per abitazione principale da lire
200.000 a lire 350.000 e' riconosciuta per il periodo dell'anno 2000
in cui si verifichino le situazioni sopra indicate; per applicare la
maggiore detrazione e' sufficiente autocertificare sul bollettino il
diritto di godere della detrazione di lire 350.000.
3) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
(Omissis).
00A6621
Comune di barcellona pozzo di gotto
(MESSINA)
Il comune di BARCELLONA POZZO di GOTTO (provincia di Messina) ha
adottato, il 2 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
a) di stabilire per l'anno 2000, le seguenti aliquote da
applicarsi sull'imposta comunale sugli immobili;
b) abitazione principale: al 4 per mille;
c) terreni agricoli: 5 per mille;
d) aree fabbricabili: 7 per miille;
e) altri fabbricati: 7 per mille.
(Omissis).
00A6622
Comune di barzano'
(LECCO)
Il comune di BARZANO' (provincia di Lecco) ha adottato, il
28 febbraio, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di aumentare, confermando la misura stabilita nel 1999,
l'aliquota minima dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, di
mezzo punto per mille, determinando per l'anno 2000 l'alilquota nella
misura del 4,5 per mille per le seguenti categorie di immobili:
a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del
contribuente residente nel comune Barzano';
b) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
c) unita' immobiliari date in uso gratuito dai genitori ai figli
e viceversa, e da questi utilizzati come dimora abituale e
continuativa quali residenti nel comune di Barzano', a condizione che
presentino apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi entro e non
oltre il 30 giugno di ogni anno e comprovino che sono nelle predette
condizioni.
d) unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a
soggetti che le utilizzano come dimora abituale e continuativa, a
condizione che presentino apposita autocertficazione, entro il
30 giugno di ogni anno;
2. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 al 5,5 per mille
per le aree fabbricabili, cosi' come definite nell'art. 2, comma 1,
del decreto legislativo 504/1992 e dell'art. 59 del decreto
legislativo 446/1997.
3. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 al 7 per mille per
le seguenti categorie di immobili:
a) unita' immobiliari adibite a civile abitazione principale del
proprietario e non locate;
b) unita' immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1
(negozi) tenuti a disposizione del proprietario e non locati;
c) unita' immobiliari di categoria C/6 e C/2 pertinenza degli
immobili indicati al precedente punto a);
4. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 al 4,5 per mille
per tutte le categorie di immobili non ricomprese nei commi
precedenti;
5. di precisare che la detrazione per l'abitazione principale, viene
confermata in L. 200.000, fino alla concorrenza dell'ammontare
dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si
verifica;
(Omissis).
00A6623
Comune di beregazzo con figliaro
(como)
Il comune di BEREGAZZO con FIGLIARO (provincia di Como) ha
adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di fissare, anche per l'anno 2000, nelle misure di cui al
prospetto che segue, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.), istituite con decreto legislativo
n. 504/1992:
- 4,10 per mille per tutte le abitazioni principali classificate
come tali dall'art. 5 del Regolamento;
- 5,50 per mille per alloggi locati, alloggi non locati,
abitazioni utilizzate dal proprietario come seconda casa;
- 4,75 per mille per i terreni ed edifici diversi dalle
abitazioni e le loro pertinenze;
- 2,25 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi
volti al recupero di unita' immobiliari o inabitabili o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nei centri strorici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo di sottotetti (ai sensi dell'art. 1, comma 5, della
legge 27 dicembre 1997 n. 449);
2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3 del decreto-legge
11 marzo 1997 n. 50, per l'anno 2000 le detrazioni d'imposta come
segue:
- L. 230.000 per tutte le abitazioni principali (comprese qelle
completate dall'art. 5 del vigente regolamento.
(Omissis).
00A6624
Comune di Bitonto
(Bari)
Il comune di BITONTO (provincia di Bari) ha adottato, l'8 marzo
2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. di stabilire, con effetto dal 1o gennaio 2000, le seguenti
aliquote per l'applicazione I.C.I. (imposta comunale sugli immobili)
in questo comune:
a) per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale dalle persone fisiche, soggetti passivi, e dai soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune:
aliquota 4 per mille;
b) per le unita' immobiliari destinate ad abitazione possedute dai
soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in
uso gratuito a parenti fino aI primo grado o ad affini fino aI primo
grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale:
aliquota 4 per mille;
c) per le unita' immobiliari destinate ad abitazione locate a
titolo di abitazione principale con contratto-tipo stipulato ai sensi
dell'art. 2, comma 4o, legge 9 dicembre 1998, n. 431, contratto
definito negli accordi fra le organizzazioni della proprieta'
edilizia e organizzazioni di conduttori maggiormente rappresentative:
aliquota 4 per mille;
d) per le unita' immobiliari destinate ad abitazione, possedute da
soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, per le quali
non risultano essere stati registrati contratti di locazione da
almeno due anni: aliquota 7 per mille;
e) per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione posseduta, a
titolo di proprieta' od usufrutto:
e1) da anziani che hanno acquisito la residenza in istituti di
ricovero o sanitari;
e2) da disabili che hanno acquisito la residenza presso un
parente od affine entro il 1o grado, purche' la stessa non risulti
locata: aliquota 4 per mille;
f) per le unita' immobiliari possedute da soggetti passivi diverse
dall'abitazione e per quelle destinate ad abitazione ma non
rientranti nella precedente lett. d): aliquota 6 per mille;
2. stabilire per le sottoindicate fattispecie le aliquote agevolate a
fianco di ciascuna indicata:
a2) per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di
lucro, che non rientrano nelle esenzioni della imposta previste
dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle
seguenti tipologie:
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266, iscritte nel registro istituite dalle regioni: 2 per mille;
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
iscritte nell'albo regionale: 4 per mille;
b2) in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
aI recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per
mille;
aI recupero di immobili di interesse artistico od architettonico
localizzati nel centro storico: 3 per mille;
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali: 2 per mille;
utilizzo di sottotetti: 2 per mille;
l'aliquota si applica limitatamente alle unita' immobiliari oggetto
di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori,
cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5o, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
c2) per gli immobili situati nei centri storici del centro urbano
e frazioni, destinati ad attivita' professionale e/o autonoma propria
del soggetto passivo (attivita' quali definite dagli artt. 49 e 51
decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86 e successive
modifiche): 2 per mille;
d2) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attivita' la costruzione o l'alienazione dei beni e per un
periodo non superiore a 3 anni;
l'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille;
Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare
immediata dichiarazione aI comune della data di ultimazione della
costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita.
Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve
comunicare aI comune i dati relativi agli acquirenti e la data del
contratto. L'aliquota stabilita dal presente punto e' applicata dalla
data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di
vendita;
3) stabilire che, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n.
460 del 4 dicembre 1997, le unita' immobiliari di proprieta' delle
ONLUS sono soggette alla aliquota ridotta del 2 per mille;
4) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai
commi 48, 51 e 52 lett. a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
5) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente ai periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio urbanistico
del comune con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968 n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con
raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione
o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e
comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufticio
per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
6) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, lire 200.000 rapportate aI periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica. L'importo di
L. 200.000 e' elevato a L. 300.000 per i nuclei familiari aventi a
carico un portatore di handicap, come individuato dal comma 3 - art.
3, legge 5 febbraio 1992 n. 104, inabile a qualsiasi lavoro e da
certificarsi con attestato della A.S.L. e per titolari di pensione
sociale che non hanno altre proprieta' all'infuori dalla casa di
abitazione;
7) si da atto che nella determinazione delle aliquote di cui aI punto
1) e di quanto oggetto dei punti 2) e 3), nonche' della definizione
della riduzione o detrazione di cui ai punti 5) e 6) sono state
tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del
bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra
disposti rispettano tali equilibri.
(Omissis).
00A6625
Comune di Borghetto D'Arroscia
(Imperia)
Il comune di BORGHETTO D'ARROSCIA (provincia di Imperia) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1) di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili l.C.l. per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis).
00A6626
Comune di Borgomanero
(Novara)
Il comune di BORGOMANERO (provincia di Novara) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) Di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da
applicarsi nel comune di Borgomanero per l'anno 2000,
rispettivamente:
a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota del
5 per mille;
b) per tutti gli altri immobili: aliquota del 5,6 per mille.
c) per gli alloggi sfitti o comunque tenuti a disposizione, senza
contratto di locazione da almeno 12 mesi alla data del 31 dicembre
1999, per i mesi che rimangono tali nel 2000: aliquota del 7 per
mille.
(Omissis).
00A6627
Comune di Branzi
(Bergamo)
Il comune di BRANZI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 22
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) di determinare per l'anno 2000, l'aliquota per l'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6 per mille;
2) omissis;
3) di confermare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione
principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in
L. 200.000;
4) di precisare che per la determinazione della base imponibile si
tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
(Omissis).
00A6628
Comune di Caltabellotta
(Agrigento)
Il comune di CALTABELLOTTA (provincia di Agrigento) ha adottato,
il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. confermare, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille,
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (
I.C.I ), istituita con Decreto Legislativo 30 novembre 1992, n. 504..
(Omissis).
00A6629
Comune di Cambiasca
(Verbano Cusio Ossola)
Il comune di CAMBIASCA (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha
adottato, il 13 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 4,5 (quattro virgola cinque) per
mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, e
nella misura del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per ogni altra
unita' immobiliare, pertinenze dell'abitazione principale incluse;
di fissare in L. 200.000 la misura della detrazione prevista per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, non operare
alcuna riduzione percentuale dell'imposta dovuta per lo stesso tipo
di unita' e non considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto dai soggetti indicati nel comma 56 della L. 662/1996.
(Omissis).
00A6630
Comune di Campiglia Marittima
(Livorno)
Il comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (provincia di Livorno) ha
adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo n. 504/92;
2) determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione
principale e immobili assimilati ai sensi del vigente regolamento
comunale sull'I.C.I.;
3) determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 7
per mille per alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale
e non locati o non occupati da parenti e affini entro il secondo
grado;
4) disporre che:
la condizione di locazione sia autocertificata ai sensi di legge
dal contribuente o sia presentata copia conforme del contratto di
affitto;
l'occupazione di parenti o affini entro il 2 grado deve essere
autocertificata dal contribuente.
Le attestazioni prodotte restano valide fino al permanere della
condizione di locazione o uso familiare e devono essere presentate
entro il termine di presentazione delle variazioni annuali relative
all'anno d'imposta. La data della cessazione del rapporto deve essere
comunicata all'ufficio tributi entro 30 giorni;
5) riconoscere ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 504/92, come modificato dalla L. 662/96 ai contribuenti
che siano in possesso dei requisiti sotto indicati un aumento della
detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L.500.000:
A) nuclei familiari con reddito da lavoro dipendente e da pensioni:
1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso gagage
o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente
all'1 gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a
titolo di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere
nessuna propriea' immobiliare;
2) reddito familiare da lavoro dipendente e pensioni ( da intendersi
quale reddito principale ma non eslusivo per cui deve essere compreso
ogni altro reddito dello stesso nucleo incluso il reddito
dell'immobile soggetto a ICI e restando escluso l'assegno di
accompagnamento) riferito all'anno 1999:
fino a L.17.000.000 lordi per un unico componente;
fino a L. 23.000.000 lordi per due componenti;
fino a L. 25.500.000 lordi per tre componenti;
fino a L. 27.500.000 lordi per quattro componenti.
Ai limiti di reddito suddetti si aggiunge L. 1.000.000 lordo se
nel nucleo familiare vi e' un portatore di handicap;
per i nuclei familiari con piu' di quattro componenti si
aggiungono L. 6.000.000 lordi per ciascuna persona.
Ai fini di tale calcolo non si tiene conto del reddito da
pensione, purche' non superiore a L.10.000.000, di
ultrasessantacinquenni conviventi (sia singoli che coppie) e non
proprietari di altri immobili;
B) particolari situazioni di disagio economico anche su segnalazione
dei servizi sociali dell'Usl;
C) nuclei familiari ricadenti nelle fascie di reddito gia' previste
abitanti in case acquistate in cooperativa o di edilizia popolare a
proprieta' indivisa.
Sia nel caso di cui alla lettera A che nel caso della lettera C
l'applicazione del beneficio della detrazione di L.500.000 e'
subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo
familiare non possiedano altra proprita' immobiliare (non viene
considerata proprieta' aggiuntiva la proprieta' di orticelli comunque
non soggetti all'imposta);
6) determinare i seguenti criteri applicativi:
il contribuente deve presentare la richiesta corredata da
dichiarazione dei redditi o autocertificazione nella quale deve
dichiarare:
nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere
in possesso di tutti i requisiti richiesti per il diritto alla
detrazione di L. 500.000.
La richiesta dovra' essere inviata tramitre raccomandata entro il
termine ultimo di versamento del saldo dell'imposta (20 dicembre )
all'ufficio tributi del comune di Campiglia Marittima Via Roma 5,
oppure consegnata a mano allo stesso indirizzo.
I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro il termine di
versamento della prima rata di acconto I.C.I. potranno al momento del
pagamento della stessa gia' tenere conto della detrazione maggiorata,
le richieste presentate oltre tale termine potranno essere conteggite
nella rata a saldo entro il 20 dicembre.
L'amministrazione si riserva di richiedere documentaazione
integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione
infedele saranno applicate le sanzioni previste dal decreto
legislativo n. 504/92 e le pene previste dagli articoli 483, 495, 496
del codice penale per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ed
in ottemperanza alle norme contenute nell'articolo nell'articolo 24
della L. 13 aprile 1977, n. 114;
7) determinare che l'esercizio della facolta' di autocertificazione
prevista dall'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 504/92
sopra richiamato debba avvenire come disposto dall'articolo 5 del
regolamento I.C.I. per ragioni di pericolo di integrita' fisica o
alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o
inabitabili gli immobili non utilizzati per lavori diretti alla
conservazione, ammodernamento o miglioramento degli edifici. La
riduzione si applica alla data di presentazione della domanda di
perizia all'ufficio tecnico o alla data di presentazione al comune
della dichiarazione sostitutiva anzidetta. L'eliminazione della causa
ostativa all'uso dei locali e' comunicata all'ufficio tributi al
verificarsi.
(Omissis).
00A6631
Comune di Campodipietra
(Campobasso)
Il comune di CAMPODIPIETRA (provincia di Campobasso) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di approvare, per l'anno 2000, le tariffe, le aliquote d'imposta per
i tributi locali. e per i servizi locali nelle seguenti misure:
(Omissis)
I.C.I. (imposta comunale sugli immobili):
aliquota dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei
fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli: 5,3 per
mille;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale: L. 200.000.
(Omissis).
00A6632
Comune di Carpenedolo
(Bescia)
Il comune di CARPENEDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il
21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l' anno 2000, come segue:
aliquota 5,25 per mille ordinaria;
aliquota 7 per mille per le abitazioni non locate;
Omissis
3) di stabilire per l'anno 2000 le ulteriori detrazioni sotto
elencate, oltre alla detrazione di lire 200.000 spettante per
l'abitazione principale, cosi' definita dalla normativa fiscale, per
i soggetti passivi dell'imposta che si trovino nella condizione di
pensionato o lavoratore dipendente e siano proprietari di una sola
casa di abitazione comprensiva delle pertinenze ( cantina, box, posti
auto coperti e scoperti) e di piccoli appezzamenti di terreno quali
orti o giardini:
=====================================================================
Componenti | L. 1200.000 1a | L. 100.000 2a | L. 80.000 3a
nucleo familiare| fascia | fascia | fascia
=====================================================================
|fino a |fino a |fino a
1 persona |L. 10.000.000 |L. 14.000.000 |L. 16.000.000
---------------------------------------------------------------------
|fino a |fino a |fino a
2 persone |L. 16.500.000 |L. 23.200.000 |L. 26.500.000
---------------------------------------------------------------------
|fino a |fino a |fino a
3 persone |L. 21.300.000 |L. 29.800.000 |L. 34.100.000
---------------------------------------------------------------------
|fino a |fino a |fino a
4 persone |L. 25.400.000 |L. 35.500.000 |L. 40.600.000
---------------------------------------------------------------------
|fino a |fino a |fino a
5 persone |L. 29.600.000 |L. 41.400.000 |L. 47.300.000
---------------------------------------------------------------------
|fino a |fino a |fino a
6 persone |L. 33.500.000 |L. 46.900.000 |L. 53.700.000
---------------------------------------------------------------------
|fino a |fino a |fino a
7 persone |L. 37.500.000 |L. 52.500.000 |L. 60.000.000
Il reddito sopraindicato per nucleo familiare e per fascia e' da
intendersi il reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 1999, e sia
la composizione del nucleo sia la situazione immobiliare deve essere
riferita alla data del 1o gennaio 2000;
sono esclusi da beneficio i soggetti passivi dell'imposta che abbiano
un'abitazione principale appartenente a categorie catastali di
particolare pregio quali:
A1 abitazione di tipo signorile;
A8 abitazione in ville;
A9 castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico;
per beneficiare dell'ulteriore detrazione di cui sopra e' necessaria
la presentazione al Servizio tributi del comune di apposita domanda,
e cio' a pena di decadenza con unita la documentazione fiscale (mod.
unico - mod. 730 - C.U.D.) entro il termine previsto per il
versamento della prima rata di acconto I.C.I. in modo da permettere
che le detrazioni di cui sopra vengano sottratte dall'imposta dovuta
sin dal primo versamento.
(Omissis).
00A6633
Comune di Cartosio
(Alessandria)
Il comune di CARTOSIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Cartosio nella
misura unica del 5 per mille.;
2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale del
soggetto passivo nell'importo di L. 200.000 rapportate ad anno, per
la generalita' dei contribuenti;
3. di riconoscere la detrazione di cui al punto 2 anche per le
abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti in linea
retta di primo grado (genitori e figli), a condizione che detti
parenti abbiano la residenza anagrafica ed il domicilio
nell'abitazione in questione;
4. di dare atto che l'applicazione della detrazione di cui al punto 3
e' subordinata alla presentazione al comune di apposita richiesta in
tal senso da parte del proprietario interessato, entro il 31 dicembre
di ciascun anno.
(Omissis).
00A6634
Comune di CASALVOLONE
(Novara)
Il comune di CASALVOLONE (provincia di Novara) ha adottato, il
29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili al 5 per mille;
2) di determinare la detrazione dell'imposta per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
00A6635
Comune di CASAMASSIMA
(Bari)
Il comune di CASAMASSIMA (provincia di Bari) ha adottato, il
21 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
A) di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione
dell'I.C.I., (imposta comunale sugli immobili) in questo comune, con
effetto dal 1o gennaio 2000;
1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti
passivi per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale cosi' come disciplinato dall'art. 5 (definizione
dell'abitazione principale) del regolamnento comunale dell'I.C.I.
approvato con delibera consiliare n. 14 del 16 marzo 1999: 5,2 per
mille;
2) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed
organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni
dall'imposta prevista dall'art. 7, della legge 30 dicembre 1992, n.
504, compresi nelle seguenti tipologie:
2.1 organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per
mille;
2.2 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille);
3) aliquota agevolata nella misura del 5 per mille in favore di
proprietari che eseguono interventi volti:
a) recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
b) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali;
c) all'utilizzo di sottotetti;
d) aliquota agevolata nella misura del 4 per mille in favore di
proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di
interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico.
Da applicare limitatamente alle unita' inmobiliari oggetto di
detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori
cosi' come previsto dall'art. 1, comm 5, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e art. 6, comma 15, legge n. 488/1999;
4) aliquota agevolata del 4 per mille per le unita' immobiliari
concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle
condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3,
legge n. 431/1998;
5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli
immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5,75 per mille;
B) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
C) l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, nella quale deve
dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile
e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di
comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione
dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la
data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato.
Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare
la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
D) l'importo della detrazione da operare sull'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e' elevata - rispetto alla misura base di L. 200.000 indicata
dalla legge - nelle seguenti diverse misure:
a) a L. 270.000 per tutte le abitazioni principali ad
esclusione di quelle indicate alla successiva lettera b);
b) a L. 500.000 limitatamente alle abitazioni principali
possedute dai titolari di pensione sociale e titolari di pensione di
invalidita' totale e privi di altri redditi oltre l'abitazione
principale. Tali misure sono detratte, fino a concorrenza del suo
ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica;
E) si da' atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo
I e di quanto oggetto del Capo IV, nonche' della definizione della
riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state presenti le
esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di
previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano
tale equilibrio;
F) di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della
giunta comunale, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del
fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in
conformita' a quanto stabilito dall'art. 15 regolamento comunale per
l'applicazione dell'I.C.I.;
G) di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione
dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/l992 relativo alle
modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si
considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo
principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi
comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al
corrispondente obbligo assicurativo e cosi' come stabilito all'art. 2
del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; l'evenruale
cancellazione ha effetto a decorrere dal 10 gennaio dell' anno
successivo;
H) (omissis).
(Omissis).
00A6636
Comune di CASERTA
(Caserta)
Il comune di CASERTA ha adottato; il 18 aprile 2000 la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di stabilire per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.
Aliquota 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti
passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e
relative pertinenze come disciplinate dall'art. 7 del regolamento
generale delle entrate tributarie e regolamento ICI per l'anno 2000,
nonche' per l'unita' immobiliare data in uso gratutio a parenti in
linea retta sempre regolamentata da succitato articolo;
Aliquota 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente in
Istituti sanitari, acquisiscono la residenza in loco, a condizione
che la stessa non risulti locata;
Aliquota 6,75 per mille per tutti gli altri immobili;
Detrazione per l'abitazione principale e assimilate L. 200.000.
Di precisare che la volonta' del consiglio comunale espressa nella
citata deliberazione n. 65 del 24 marzo 2000 e' quella di
considerare, oltre quanto previsto dal decreto legislativo n.
504/1992 e successive modificazioni, abitazione principale l'unita'
immobiliare data in uso gratuito a parenti in linea retta, con
conseguente applicazione della relativa aliquota e detrazione
prevista, a condizione che la utilizzino come propria dimora abituale
con residenza anagrafica presso la stessa, cosi' come previsto e
richiesto dall'art. 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
15 dicembre1997, n. 446. Inoltre, il consiglio comunale, a norma del
predetto articolo, comma 1, lettera d), ha inteso considerare parti
integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se
distintamente iscritte in catasto, intendendosi per tali il garare o
box o posto auto, la cantinola, il sottottetto o soffitta ubicati
nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita
l'abitazione principale, a patto che il proprietario o titolare di
diritto reale di godimento, anche se in quota parte, ivi dimorante,
destini tali pertinenze durevolmente ed esclusivamente
all'asservimento all'abitazione principale.
(Omissis).
00A6637
Comune di CASTELLINA MARITTIMA
(Pisa)
Il comune di CASTELLINA MARITTIMA (provincia di Pisa) ha
adottato, il 6 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota al 7 per mille;
aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi
e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti
nel comune, per l'unita' direttamente adibita ad abitazione
principale (art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556) 5,3 per
mille;
2) di confermare altresi' in L. 200.000 la detrazione per
l'abitazione principale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n.
504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n.
662/1996.
(Omissis).
00A6638
Comune di CASTELLO CABIAGLIO
(Varese)
Il comune di CASTELLO CABIAGLIO (provincia di Varese) ha
adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
a) 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo con detrazione di L. 200.000 annue;
b) 7 per mille per le unita' immobiliari non adibite ad
abitazione principale del contribuente (seconda casa) e per le aree
fabbricabili.
(Omissis).
00A6639
Comune di CASTELLUCCHIO
(Mantova)
Il comune di CASTELLUCCHIO (provincia di Mantova) ha adottato, il
31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota comunale sugli
immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura
unica del 5 per mille.
(Omissis).
00A6640
Comune di CASTELNUOVO CALCEA
(Asti)
Il comune di CASTELNUOVO CALCEA (provincia di Asti) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di determinare, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella
misura del 5,50 per mille;.
(Omissis).
00A6641
Comune di CASTELVETERE SUL CALORE
(Avellino)
Il comune di CASTELVETERE SUL CALORE (provincia di Avellino) ha
adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
riconfermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 6, comma
1, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' in L. 200.000 la detrazione
per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del
soggetto passivo;.
(Omissis).
00A6642
Comune di Castignano
(Ascoli Piceno)
Il comune di CASTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il 1o marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 al 5 per mille per
gli immobili ad uso prima abitazione;
di applicare l'aliquota del 5 per mille alle unita' immobiliari
classificate in catasto in categoria C6, purche' effettivamente
asservite all'abitazione principale;
di fissare per tutti gli altri cespiti soggetti ad imposta l'aliquota
al 6 per mille;
di riconfermare la detrazione per la prima casa in L. 200.000 ai
sensi della legge n. 662 del 23 dicembre19996;
di riconfermare la detrazione ai fini I,.C.I. per la prima casa
abitata esclusivamente dai nuovi nuclei familiari che si
costituiranno nel corso dell'anno 2000 in L. 300.000 ai sensi della
legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
di fissare in L. 300.000 la detrazione ai fini I.C.I. per la prima
casa dei nuclei familiari anagraficamente residenti nel centro
storico del capoluogo e della frazione di Ripaberarda ai sensi della
legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
(Omissis).
00A6643
Comune di CAVAION VERONESE
(Verona)
Il comune di CAVAION VERONESE (provincia di Verona) ha adottato,
il 15 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
aliquota abitazione principale: 4 per mille, aliquota avevolata
applicabile all'abitazione principale ed a una pertinenza;
aliquota ordinaria: 5 per mille, aliquota ordinaria gravante su tutti
gli altri immobili;
detrazione abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis).
00A6644
Comune di cavallirio
(NOVARA)
Il comune di CAVALLIRIO (provincia di NOVARA) ha adottato, il
19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sara'
applicata in questo comune cosi' come segue:
per tutti i fabbricati nella misura unica del 5 per mille,
detrazione per l'abitazione principale nella misura stabilita dalla
legge (L.200.000);
nella misura unica del 6 per mille per tutte le aree
fabbricabili.
(Omissis).
00A6645
Comune di cavernago
(BERGAMO)
Il comune di CAVERNAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale
sugli immobili), con effetto dal 1o gennaio 2000, le seguenti
aliquote e detrazioni:
abitazione principale: 5 per mille;
box abitazione principale: 5 per mille;
altri fabbricati: 6 per mille;
aree edificabili: 6 per mille;
terreni agricoli: 5,5 per mille;
detrazione abitazione principale: L. 200.000.
2. di dare atto che l'applicazione delle suddette aliquote si rende
necessaria per assicurare l'equilibrio economico e finanziario del
bilancio di previsione 2000, assicurando alla popolazione il
mantenimento dei servizi in atto ed il potenziamento dei servizi alla
persona e della vigilanza;
3. di dare atto che il presente provvedimento e' conforme a quanto
previsto dal vigente statuto comunale.
(Omissis).
00A6646
Comune di cecina
(LIVORNO)
Il comune di CECINA (provincia di Livorno) ha adottato, il
24 e 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di approvare le seguenti aliquote differenziate I.C.I. per l'anno
2000:
aliquota ordinaria del 6,3 per mille;
aliquota ridotta pari al 4 per mille per le unita' immobiliari
concesse in locazione nel rispetto del protocollo d'intesa degli
affitti concordati tra le associazioni inquilini e proprietari ex
artt. 2, 4 e 5 legge 431/1998, con decorrenza dalla data di stipula e
dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto
passivo;
aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari a diposizione
o locate per periodi inferiori all'anno, nonche' per le aree
fabbricabili.
(Omissis),
approvare (Omissis) le seguenti detrazioni ICI:
L. 300.000 per l'abilitazione principale con valore imponibile
ICI pari o inferiore a L. 140 milioni, a condizione che il soggetto
passivo dichiari di non possedere altre unita' immobiliari oltre
l'abitazione stessa e le relative pertinenze (un'autorimessa e/o una
cantina);
L. 500.000 per l'unica abitazione in proprieta' dei cittadini in
particolari condizioni di disagio economico gia' individuate come
esenti ai fini dell'applicazione della Tassa Asporto Rifiuti Solidi
urbani con i seguenti presupposti di applicazione:
famiglia composta da una persona con reddito pari o inferiore
all'importo annuale minimo INPS con maggiorazione per ultra
sessantacinquenni;
famiglia composta da due persone con reddito pari o inferiore
all'importo annuale minimo INPS con maggiorazione per ultra
sessantacinquenni piu' importo annuale pensione sociale;
famiglia composta da tre o piu' persone con reddito pari o
inferiore all'importo di esenzione del tributo per due persone piu'
il 30% del reddito minimo INPS con maggiorazione per
ultrasessantacinquenni per ogni ulteriore componente il nucleo
familiare.
(Omissis),
00A6647
Comune di ceresole d'alba
(CUNEO)
Il comune di CERESOLE D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, confermando,
pertanto, l'aliquota gia' applicata negli anni
1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e stabilendo, altresi', che la
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale,
di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive
modifiche ed integrazioni e' stabilita nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
00A6648
Comune di cerreto guidi
(firenze)
Il comune di CERRETO GUIDI (provincia di Firenze) ha adottato, il
9 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
Aliquote:
a) abitazione principale - 4,7 per mille;
b) n. 1 pertinenza, non locata, dell'abitazione principale
classificata C/2 ovvero C/6 ovvero C/7: 4,7 per mille;
in caso di titolarita' di piu' immobili cassificati C/2-C/6-C/7
dovra' essere applicata l'aliquota dell'abitazione principale solo ad
un immobile classificato nelle categorie sopra elencate su scelta del
contribuente;
c) abitazione concessa in uso gratuito a parenti o affini fino al
secondo grado purche' ivi residenti: 4,7 per mille;
d) abitazione non locata posseduta da soggetto che acqisisce la
residenza in istituti di ricovero o sanitari in seguito a ricovero
permanente in quanto soggetto anziano o disabile: 4,7 per mille;
e) abitazioni locate con contratto concordato (ex art. 4 legge n.
431/98) purche' registrato: 4,7 per mille;
f) abitazioni locate con contratto libero purche'
registrato - 6,5 per mille;
g) altri immobili: in questa categoria sono compresi anche i
fabbricati classificati C2-C6-C7 non rientranti nel punto b): 7 per
mille;
h) terreni: 7 per mille;
i) aree fabbricabili: 7 per mille;
l) abitazioni non locate: 7 per mille;
detrazione per abitazione principale:
detrazione per abitazione principale L. 200.000;
la detrazione per abitazione principale e' elevata a L. 400.000
per i soggetti che presentino i requisiti elencati:
1. reddito ISE del nucleo familiare uguale o inferiore a
L. 15.000.000;
2. reddito ISE del nucleo familiare uguale o inferiore a
L. 17.000.000 in presenza di:
a) persona invalida 100% della cpacita lavorativa certificata
dalle commissioni per invalidi o da enti erogatori di trattamento di
invalidita';
b) persona con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3,
comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
c) persona fisicamente non autosufficente. La non autosufficenza
dovra' essere comprovata e certificata da enti erogatori di
provvidenze economiche;
per le famiglie composte da unico occupante il reddito ISE sara'
innalzato di L. 1.000.000.
L'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza
nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere
computato per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta
per la pertinenza (come individuata al punto b) della abitazione
principale medesima, appartenente al titolare di questa.
(Omissis).
00A6649
Comune di cerro tanaro
(ASTI)
Il comune di CERRO TANARO (provincia di Asti) ha adottato, il
14 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
determinare, per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sara'
applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis).
00A6650
Comune di cervo
(Imperia)
Il comune di CERVO (provincia di Imperia) ha adottato, il
28 febbrario 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
dal 1 gennaio 2000:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
terreni agricoli: 5,5 per mille;
abitazione principale di residenti: 5 per mille;
abitazioni locate a residenti: 5 per mille;
negozi e botteghe (cat. C1) ubicati nel centro storico (F5): 5
per mille;
detrazione abitazione principali L. 200.000.
(Omissis).
00A6651
Comune di chiusi della verna
(AREZZO)
Il comune di CHIUSI DELLA VERNA (provincia di Arezzo) ha
adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire ...(omissis)... nella misura del 6,5 per mille
l'alilquota per l'iimposta comunale sugli immobili per l'anno 2000;
2. di elevare a L. 220.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale...(omissis)
(Omissis).
00A6652
Comune di Chivasso
(CHIVASSO)
Il comune di CHIVASSO (provincia di Torino) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di mantenere anche per l'anno 2000:
l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella
misura del 6,5 per mille;
l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci di cooperative edilizie a preprieta' indivisa, residenti nel
Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale nella misura del 4,4 per mille;
l'aliquota differenziata per i terreni agricoli, fissata nella
misura del 6 per mille;
le aliquote agevolate dei proprietari che eseguono interventi
volti al recupero di unita' immobiliari inagibili, o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure
all'utilizzo dei sottotetti, limitatamente alle unita' immobiliari
oggetto di detti interventi, per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori, nella misura del 5,5 per mille, oppure del 4 per mille,
se trattasi di abitazione principale;
2) di continuare a considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
3) di prevedere l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione
principale altresi' alla prima pertinenza della stessa, purche'
utilizzata dal contitolare dell'unita' immobiliare o dai suoi
conviventi, come meglio specificato nel regolamento comunale
disciplinante l'imposta comunale sugli immobili;
4) di stabilire la detrazione da applicarsi all'imposta dovuta dalle
persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale nella misura di Lire
200.000 (103,29 EURO), nonche' di elevare tale detrazione a Lire
300.000 (154,94 EURO) per i soggetti che si trovano in situazioni di
particolare disagio economico-sociale e che soddisfino entrambi i
seguenti requisiti:
A) nucleo familiare composto da una o piu' persone con reddito
annuo lordo complessivo (compresi redditi catastali della prima
abitazione e relativa pertinenza, nonche' quelli di cui al successivo
capo qualora sussistano) di importo inferiore o pari a Lire
17.000.000 (8.779,77 EURO), con eventuale maggiorazione di Lire
2.000.000 (1.032,91 EURO) per ogni componente il nucleo famigliare
oltre il primo;
B) eventuali proprieta' di altri fabbricati oltre all'abitazione
principale ed all'eventuale pertinenza e/o terreni, con reddito
catastale non rivalutato complessivo inferiore o uguale a lire 90.000
(46,48 EURO). Non vengono considerati come "altri fabbricati" le
pertinenze (box, cantina, ecc.) dell'abitazione principale anche se
iscritte a catasto con autonoma rendita, le quali pertanto concorrono
solamente a determinare il reddito complessivo di cui al punto A;
5) di stabilire che per usufruire di detta maggiore detrazine, i
soggetti interssati debbano presentare all'ufficio tributi apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la condizione
reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo famigliare,
entro i termini ordinari previsti per il pagamento della rata
d'acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni
successivamente intervenute, nel termine di pagamento della rata a
saldo;
(Omissis).
00A6653
Comune di Ciampino
(CIAMPINO)
Il comune di CIAMPINO (provincia di Roma) ha adottato, il
15 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, per
l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6 decreto legislativo 30 dicembre
1992 n. 504 come segue:
a) aliquota ridotta, pari al 4 per mille, per le abitazioni e
loro pertinenze locate, ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431,
con contratto tipo regolarmente registrato, a soggetti che le
adibiscano a loro dimora abituale, e in esse abbiano la residenza
anagrafica;
b) aliquota ridotta, pari al 4,75 per mille per le abitazioni
principali e loro pertinenze, ovvero:
quelle adibite a dimora abituale, direttamente dal titolare del
diritto reale;
quelle concesse dal titolare del diritto reale, in uso o in
comodato gratuito, con atti regolarmente registrati, a parenti entro
il 1o grado, i quali le adibiscano a loro dimora abituale, e in esse
abbiano la residenza anagrafica, con esclusione delle pertinenze;
quelle possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani
o disabili, che acquisiscano la residenza in Istituto di ricovero o
sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le
stesse, non risultino locate, ne occupate dall'eventule nudo
proprietario;
quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari,
nonche' alle unita' immobiliari di proprieta' dello I.A.C.P.
regolarmente assegnate dall'Istituto Autonomo case Popolari;
c) aliquota ordinaria, pari al 5,75 per mille, per tutti gli
immobili, e per le seconde abitazioni possedute oltre all'abitazione
principale, non locate o locate a canone libero, non rientranti nei
casi di cui ai punti a) e b);
d) aliquota, pari al 6,75 per mille, per le ulteriori abitazioni
possedute, (terze, quarte ed oltre), non rientranti nei casi di cui
ai punti a), b), c) non locate, o locate a canone libero;
Di determinare la detrazione per l'abitazione principale ai sensi
dell'art.'8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, cosi' modificato dall'art. 3, comma 55, legge 662/1996, in lire
200.000, limitatamente alle abitazioni e relative pertinenze di cui
alla lettera b);
(Omissis).
00A6654
Comune di Ciciliano
(Roma)
Il comune di CICILIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 19
gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di stabilire per l'anno 2000 la tariffa relativa all'imposta comunale
sugli immobili, nel modo che segue:
aliquota 5 per mille per le abitazioni principali: ex art. 59,
comma 1, lettera e), (intendendosi parenti in linea retta o
collaterale fino al terzo grado), del decreto legislativo n.
446/1997. Nel caso in cui l'abitazione principale venga concessa in
uso gratuito a dette persone, dovra' essere presentato il contratto
di comodato registrato all'ufficio tecnico comunale, nonche' i
garages;
aliquota 6 per mille per le seconde case, esercizi commerciali,
terreni edificabili e garages affittati e cantine.
(Omissis).
00a6655
Comune di Cisano Bergamasco
(Bergamo)
Il comune di CISANO BERGAMASCO (provincia di Bergamo) ha
adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di dare atto che a seguito di verifica circa quantita' e qualita',
non vi sono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attivita' produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167/1962, n.
865/1971 e n. 475/1978;
2. di confermare per l'esercizio 2000 l'aliquota I.C.I. al 5 per
mille, unica su tutti i fabbricati, con detrazione per abitazione
principale di L. 200.000;
3. di confermare per l'esercizio 2000 le stesse tariffe applicate
nell'esercizio 1999 relativamente al servizio rifiuti solidi urbani,
vedasi tabella allegato F, dando atto che la percentuale di copertura
dei costi del servizio e' del 69 per cento;
4. di confermare le tariffe dei servizi pubblici a domanda
individuale di cui alla delibera di giunta comunale n. 5 dell'11
gennaio 1996.
(Omissis).
00A6656
Comune di Cislago
(Varese)
Il comune di CISLAGO (provincia di Varese) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
ordinaria del 5,5 per mille;
2. prevedere le seguenti agevolazioni:
aliquota 4 per mille per interventi nel centro storico volti
esclusivamente al recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili;
aliquota 2 per mille per interventi finalizzati al recupero di
immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel
centro storico individuati nelle tavole di azzonamento n. 15 e 16,
grado di intervento A, depositate presso l'ufficio segreteria;
3. stabilire per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione
principale in L. 200.000.
(Omissis).
00A6657
Comune di Cisternino
(Brindisi)
Il comune di CISTERNINO (provincia di Brindisi) ha adottato, il
29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2000 nella misura del 4,5 per mille per le
abitazioni principali, cosi' come definite dall'art. 9 del
regolamento comunale e del 6 per mille per gli altri fabbricati ed
immobili, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.
(Omissis).
00A6658
Comune di Citta' S. Angelo
(Pescara)
Il comune di CITTA' S. ANGELO (provincia di Pescara) ha adottato,
il 17 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
A) applicare le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I. ) dal 1o gennaio 2000, con l'osservanza della
definizione dell'immobile soggetto ad imposta, della base imponibile
delle riduzioni e detrazioni disciplinate nel regolamento comunale
approvato con delibera consiliare n. 124 del 30 dicembre 1998,
modificato con proprio precedente atto n. 53 in data odierna:
1. per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
aliquota: 5 per mille;
2. per le persone fisiche ed altri soggetti passivi per le unita'
immobiliari locate con contratto registrato, da trasmettere al
comune, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione: aliquota 6
per mille;
3. per le persone fisiche ed altri soggetti passivi per le
rimanenti unita' immobiliari: aliquota 7 per mille;
4. per i soggetti passivi, per un periodo comunque non superiore
a un anno, relativamente ai fabbricati realizzati e non venduti dalle
imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la
costruzione e l'alienazione di immobili: aliquota del 4 per mille.
Riduzioni e detrazioni
a) per i fabbricati inagibili e per i fabbricati fatiscenti come
definiti ed individuati dagli artt. 19 e 28 del regolamento comunale,
l'imposta e' ridotta del 50%;
b) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal
soggetto passivo e quelle ad essa equiparata ai sensi dell'art. 22
del regolamento comunale sono detratte, fino a concorrenza del suo
ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione;
c) i terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche
esercenti l'attivita' di coltivatori diretti o di imprenditori
agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali
previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al
corrispondente obbligo dell'assicurazione per l'invadita', vecchiaia
e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di
valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i
predetti 50 milioni di lire e fino 120 milioni di lire;
deI 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120
milioni di lire fino a 200 milioni di lire;
del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200
milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
(Omissis).
00A6659
Comune di Cittadella
(Padova)
Il comune di CITTADELLA (provincia di Padova) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota base dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) al 4 per mille;
2. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 7 per mille per
gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i
quali esista l'abitabilita' considerati "sfitti" in quanto non locati
(con regolare contratto registrato) e non dati in comodato a parenti
del soggetto passivo entro il secondo grado, in linea retta o
collaterale;
3. di confermare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione
principale in L. 200.000, con la possibilita' di elevarla fino a L.
500.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o abitazione da
contribuenti di eta' superiore a sessantacinque anni titolari di solo
reddito familiare annuo derivante da pensione minima (fissata per
l'anno 1999 in L. 9.222.850) ed escluse le abitazioni di categoria
catastale A/1 - A/7 - A/8 - A/9 - A/10. La stessa detrazione elevata
a L. 500.000 potra' essere usufruita da contribuenti portatori di
handicap con invalidita' superiore all'85% e con reddito annuo del
nucleo familiare con superiore a L. 40.000.000.
(Omissis).
00A6660
Comune di Civenna
(Como)
Il comune di CIVENNA (provincia di Como) ha adottato, il 30
novembre, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille l'aliquota
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. di determinare (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) per l'anno 2000 la
detrazione d'imposta di L. 300.000 per le abitazioni principali come
definite dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662\1996.
(Omissis).
00A6661
Comune di Coazzolo
(Asti)
Il comune di COAZZOLO (provincia di Asti) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nella misura del 6 per mille.
(Omissis).
00A6662
Comune di Colletorto
(Campobasso)
Il comune di COLLETORTO (provincia di Campobasso) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di disporsi che per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. sara' del 5 per
mille, con un aumento dello 0,5 per mille rispetto al 1999, e di
confermare la detrazione di L. 300.000 sulla prima abitazione.
(Omissis).
00A6663
Comune di Conversano
(Bari)
Il comune di CONVERSANO (provincia di Bari) ha adottato, il 30
marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2000 ai fini I.C.I. l'aliquota ordinaria
nella misura del 5,25 per mille;
2. dl stabilire, altresi', per l'anno 2000, le seguenti aliquote
differenziate:
a) aliquota in misura ridotta del 4 per mille in favore delle
persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie
a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
b) aliquota in misura ridotta del 4 per mille in favore
dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a
condizione che la stessa non risulti locata;
c) aliquota in misura ridotta del 4 per mille relativamente ai
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la
costruzione e l'alienazione degli immobili;
d) aliquota in misura ridotta del 4 per mille in favore
dell'unita' immobiliare con categoria catastale C/1 - negozi -
botteghe, C/2 - magazzini depositi, C/3 - laboratori per arti e
mestieri, nel quale il proprietario svolge la propria attivita'
artigianale e/o commerciale, che siano ubicati in zona ricompresa
entro il centro storico con l'esclusione di quelli ubicati in via
Matteotti, piazza Aldo Moro, via Rosselli, piazza Battisti, corso
Dante Alighieri, piazza Repubblica, viale degli Eroi, via dei
Paolotti, via della Vittoria, via XXIV Maggio;
e) aliquota in misura ridotta del 4 per mille per i terreni
agricoli;
f) aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati e che non
costituiscono oggetto di attivita' di impresa;
g) aliquota del 5,25 per mille per gli immobili concessi in uso
gratuito ai figli;
h) aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;
3. di stabilire, inoltre, per l'anno 2000, le seguenti detrazioni
dell'imposta:
a) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da
persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie
a proprieta' indivisa residenti nel comune detrazione di L. 200.000;
b) detrazione di L. 400.000 per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale posseduta da titolari di pensione non superiore
ai minimi INPS aventi i requisiti di seguito specificati:
che l'abitazione principale costituisca l'unica unita'
immobiliare dell'intero nucleo familiare posseduta a titolo di
proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'intero
territorio nazionale;
che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare
conseguito nell'anno precedente sia determinato oltre che dal reddito
del-l'abitazione principale, dalla sola pensione non superiore ai
minimi INPS;
c) per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non sia
locata: detrazione di L. 400.000;
4. di dare atto che le riduzioni e le detrazioni sopra stabilite
tengono conto del rispetto degli equilibri stabiliti in bilancio
nonche' della salvaguardia del gettito rispetto all'ultimo
realizzato;
5. di stabilire che per poter usufruire delle aliquote agevolate e
delle maggiori detrazioni come sopra specificate, occorre rispettare
i seguenti criteri applicativi:
a) il contribuente deve presentare richiesta-autocertificazione
nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di
nascita, codice fiscale e deve dichiarare di essere in possesso di
tutti i requisiti richiesti per il diritto alla maggiore detrazione;
b) la richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata tramite
raccomandata a.r. oppure consegnata a mano entro i termini previsti
per il pagamento dell'acconto dell'imposta, all'ufficio tributi che
ne rilascera' ricevuta.
(Omissis).
00A6664
Comune di Coriano
(Rimini)
Il comune di CORIANO (provincia di Rimini) ha adottato, il
20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di stabilire per l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti risultanze:
a) 4,5 per mille, per le abitazioni principali, comprese le
pertinenze, dei soggetti residenti;
b) 6 per mille, per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni
principali dei soggetti residenti;
c) 7 per mille, per le unita' immobiliari sfitte, classificate
o classificabili nella categoria catastale A (appartamenti abitativi
o assimilati), ad eccezione della categoria catastale A/10 (uffici),
nell'intesa che non sono da considerare sfitte le unita' immobiliari
per le quali e' stato stipulato contratto di locazione debitamente
registrato e che le unita' immobiliari abitate da parenti entro il 1o
grado in linea retta residenti nell'immobile siano assoggettate
all'aliquota di cui al punto a) (aliquota ridotta), nell'intento che
uno dei due contraenti sia pensionato ultrasessantenne e con reddito
non superiore a lire 16.000.000 annui se singolo o lire 29.000.000
annui se in coppia.
(Omissis).
1) di determinare per l'anno 2000, (omissis), l'ulteriore detrazione
a favore dei soggetti passivi residenti nel comune di Coriano come in
appresso:
a) proprietari dell'unica unita' immobiliare posseduta, piu'
eventuali pertinenze, purche' questa sia di tipologia A/3 (abitazione
di tipo economico) - A/4 (abitazione di tipo popolare) - A/5
(abitazione di tipo ultrapopolare) ed adibita a propria abitazione
principale, oltre alla detrazione delle 200.000 lire annue, una
ulteriore detrazione di lire 120.000 annue cosi' per complessive lire
320.000 annue;
b) pensionati con eta' superiore ai 60 anni alla data del 31
dicembre 1999, aventi il minimo INPS e comunque in possesso di solo
reddito di pensione con imponibile lordo non superiore a
lire 16.000.000 annui se singolo, oppure lire 29.000.000 annui se
coppia, indipendentemente dalla categoria catastale dell'unica unita'
immobiliare posseduta ed adibita a propria abitazione principale,
purche' costituisca l'unica unita' immobiliare o casa di abitazione
posseduta, piu' eventuali pertinenze, oltre alla detrazione di
lire 200.000 annue, una ulteriore detrazione di lire 250.000 cosi'
per complessive lire 450.000 annue, purche' oltre all'unica
abitazione principale, il nucleo familiare sia proprietario solamente
delle relative pertinenze (garage, posto auto, cantina ecc...) e di
redditi derivanti da terreni agricoli il cui ammontare, comprensivo
sia del reddito dominicale piu' il reddito agrario, sia inferiore a
lire 100.000 su base annua per il nucleo familiare. Si precisa
inoltre che l'ulteriore detrazione delle 250.000 annue, per i
pensionati, non sara' accordata ai nuclei familiari all'interno dei
quali sia ricompreso un componente che risulti titolare di partita
Iva agricola.
Da tali limiti di reddito vanno esclusi:
la casa o appartamento di proprieta' adibiti ad abitazione
esclusiva piu' le eventuali pertinenze (garage, posto auto, cantina,
ecc...);
tutti i redditi esenti IRPEF;
gli emolumenti arretrati;
c) in deroga a quanto previsto a favore dei pensionati al minimo
INPS, si precisa che l'ulteriore detrazione verra' accordata anche a
quei nuclei familiari composti da (o che ricomprendono al proprio
interno) soggetti di eta' inferiore a 60 anni anche se non titolari
di pensione, purche' totalmente e permanentemente inabili al lavoro o
con una invalidita' non inferiore al 67% ma tale da precludere un
inserimento lavorativo, ed aventi un reddito annuo lordo non
superiore a lire 16.000.000 per ogni persona del nucleo familiare in
eta' lavorativa.
2) di stabilire che ogni soggetto passivo avente diritto
alla maggiore detrazione potra' avvalersene direttamente al momento
del pagamento delle rate I.C.I. per l'anno 2000.
3) di stabilire inoltre che tutti i fruitori che godono della
ulteriore detrazione, determinata con il presente atto, per averne
diritto dovranno presentare apposita istanza, come in premessa
specificato, all'Ufficio tributi del comune di Coriano, entro la data
a saldo dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2000.
4) di determinare inoltre che le ulteriori detrazioni fruibili, come
sopra specificato non sono cumulabili fra loro.
(Omissis).
00A6665
Comune di Crescentino
(Vercelli)
Il comune di CRESCENTINO (provincia di Vercelli) ha adottato, il
25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) (omissis);
2) di applicare quale aliquota ordinaria dell'I.C.I. per l'anno 2000
il 6 per mille per tutte le categorie di immobili ad eccezione per
gli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali l'aliquota
I.C.I. viene fissata in regime del 5 per mille;
3) di disporre che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono
lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione e che se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alle quote per la quale la
destinazione medesima si verifica e lire 230.000 per i nuclei
familiari conviventi nell'abitazione principale il cui reddito
complessivo annuo non superi lire 35.000.000 lorde;
4) di dare atto che per l'anno 2000 non operano altre agevolazioni,
riduzioni o detrazioni per il tributo I.C.I. oltre quelle di legge;
5) ribadisce che l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili, e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
sussistono tali condizioni e' ridotta del 50% e la relativa
inabilita' o inabitabilita' e' accertata dall'Ufficio tecnico con
perizia a carico del proprietario che va allegata alla dichiarazione
o in alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 15/1968 e ss. mm.ii.
(Omissis).
00A6666
Comune di Crespiatica
(Lodi)
Il comune di CRESPIATICA (provincia di Lodi) ha adottato, il 6
aprile 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
2) di modificare l'imposta comunale sugli immobili nel modo seguente:
a) assimilazione tra abitazione principale e sue pertinenze
consistenti in box;
b) considerazione dell'abitazione concessa in uso gratuito ai
familiari come abitazione principale;
c) detrazione sulla prima casa elevata a lire 350.000 per i nudei
familiari composti da persone ultra sessantenni con il reddito lordo
complessivo pari o inferiore a lire 21.000.000; tale cifra va elevata
a lire 25.000.000 se il coniuge e' a carico;
d) innalzamento dell'aliquota al 7 per mille in relazione alle
aree fabbricabili ed alle seconde case sfitte abitabili;
e) di stabilire, come per l'anno 1999, l'aliquota per
l'abitazione principale al 5,50 per mille, l'aliquota ordinaria al 6
per mille e di fissare la detrazione sull'abitazione principale in
lire 230.000.
(Omissis).
00A6667
Comune di Crispano
(Napoli)
Il comune di CRISPANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 secondo il prospetto
sottoelencato:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5,5 per
mille;
b) altri fabbricati 6 per mille;
c) altri fabbricati non locati 7 per mille;
d) aree fabbricabili e terreni agricoli 6 per mille;
2) di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale in lire 220.000, art. 8, decreto legislativo 30
dicembre 1994, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55,
della legge n. 662/1996.
(Omissis).
00A6668
Comune di Cucciago
(Como)
Il comune di CUCCIAGO (provincia di Como) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) di fissare, per l'anno 2000 nelle misure seguenti, le aliquote per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
a) nella misura del 5 per mille in favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
b) nella misura del 6,2 per mille per tutti gli altri soggetti
passivi;
c) nella misura del 7 per mille per gli altri alloggi che per
struttura e caratteristica sono abilitati all'uso residenziale per i
quali non sussiste contratto di locazione a tale scopo.
(Omissis).
00A6669
Comune di Cusano Milanino
(Milano)
Il comune di CUSANO MILANINO (provincia di Milano) ha adottato,
il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di mantenere invariata l'ammontare della detrazione concessa per
l'abitazione principale nella misura di lire 240.000;
2) di adottare le seguenti aliquote I.C.I.:
a) ordinaria: 7 per mille;
b) abitazione principale: 6 per mille;
c) abitazioni sfitte: 8 per mille;
d) abitazioni affittate con canale concordato: 2 per mille.
(Omissis).
00A6670
Comune di Cusino
(Como)
Il comune di CUSINO (provincia di Como) ha adottato, il 24
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
2) di fissare per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per miIlle
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per le case destinate ad abitazione principale, con una
detrazione di lire 250.000;
3) di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota per l'applicazione
dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) nei casi diversi da quello di
cui al precedente punto 2) nella misura del 6 per mille.
(Omissis).
00A6671
Comune di Dervio
(Lecco)
Il comune di DERVIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di approvare per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni l.C.l.
cosi' come predisposte dalla giunta comunale:
abitazione principale: 5 per mille;
abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero
o sanitari: 5 per mille;
immobili di proprieta' di enti non economici che non hanno scopo
di lucro: 5 per mille;
tutti gli altri fabbricati: cinque virgola otto per mille;
aree fabbricabili: cinque virgola otto per mille.
detrazione d'imposta anno 2000 lire 250.000 per l'abitazione
principale.
2) di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da
lire 250.000 a lire 300.000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8,
comma 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge
n. 122/1997, ai fini del pagamento dell'I.C.l. per l'anno 2000 e di
accordarla a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) l'abitazione principale deve appartenere alle categorie
catastali A2, A3, A4, A5, A6;
b) reddito complessivo lordo per nucleo familiare non superiore a
lire 50.000.000, tale limite e' incrementato di lire 5.000.000 per
ogni altra persona a carico (si considerano familiari a carico quelli
per i quali sussiste il diritto agli assegni familiari o ad altro
trattamento di famiglia, anche se non effettivamente corrisposti).
L'ammontare del reddito va riferito all'anno 1999 per l'intero nucleo
familiare;
c) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica di proprieta'
del nucleo familiare, nel caso in cui detta unita' sia goduta a
titolo di usufrutto, uso, o altro diritto reale i componenti del
nucleo familiare non devono possedere in proprieta' alcuna altra
unita' immobiliare, escluso il garage o box di pertinenza
dell'abitazione e redditi di terreni non edificabili;
d) per l'applicazione dell'ulteriore riduzione valgono le stesse
norme stabilite per l'abitazione principale di cui all'art. 4, legge
23 ottobre 1992, n. 421;
e) i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di
cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma
dell'autocertificazione prevista ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge:
nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;
la categoria catastale di appartenenza;
l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 1999;
il possesso degli altri requisiti richiesti di cui al
precedente punto c).
3) Di dare atto che:
la richiesta - autocertificazione - dovra' essere inviata, a pena
di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno 2000 all'Ufficio Tributi
del Comune - Piazza IV Novembre, 3, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento o presentata direttamente al predetto Ufficio. Nel
caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta
spedita entro il predetto termine.
I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini,
potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2000 gia' tener
conto della maggiore detrazione richiesta.
(Omissis).
00A6672
Comune di Desana
(Vercelli)
Il comune di DESANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 15
marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del
5 per mille, e del 7 per mille agli alloggi non locati, come da
proposta della Giunta comunale approvata con atto n. 8 del 9 febbraio
2000;
2) di dare atto che, ai sensi del secondo comma deIl'art. 58 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione
dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle
modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si
considerano coltivatori diretti od imprenditori a titolo principale
le persone fisiche iscritti negli appositi elenchi comunali di cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo
assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a
decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo;
3) di dare atto che rimane stabilita in lire 200.000 la detrazione
dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale dal soggetto passivo.
(Omissis).
00A6673
Comune di Diso
(Lecce)
Il comune di DISO (provincia di Lecce) ha adottato, il 31 marzo
2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1) stabilire, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille,
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, a tal fine
confermando la medesima misura gia' in vigore negli anni decorsi.
(Omissis).
00A6674
Comune di Dolcedo
(Imperiai)
Il comune di DOLCEDO (provincia di Imperia) ha adottato, il 18
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
A) abitazione principale aliquota 5 per mille;
B) altri fabbricati aliquota 6,5 per mille;
C) aree fabbricabili aliquota 6,5 per mille;
D) terreni agricoli aliquota 6,5 per mille.
(Omissis).
00A6675
Comune di Domusnovas
(Cagliari)
Il comune di DOMUSNOVAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di confermare anche per l'anno 2000, cosi' come avvenuto per
l'anno 1999, le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. -
imposta comunale sugli immobili, in questo comune:
a) aliquota pari al 4,5 per mille per le unita' immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo,
considerandosi tali anche gli altri immobili parificati alle stesse
dal regolamento citato in premessa;
b) aliquota pari al 4,5 per mille per i fabbricati dichiarati
inagibili ovvero inabitabili cosi' come previsto dall'art. 8 comma 1
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
c) aliquota pari al 5,5 per mille per tutti gli altri immobili
diversi dagli stessi di cui al comma a);
d) detrazioni di L. 270.000 dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
dando atto che per tutto quanto non segnato nel presente atto si deve
far riferimento a quanto disposto dalle leggi o regolamenti anche
interni all'ente;
(Omissis).
00A6676
Comune di Drapia
(Vibo Valenzia)
Il comune di DRAPIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il
28 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune, per
l'anno 2000, l'aliquota unica del 6,5 per mille.
(Omissis).
00A6677
Comune di Durazzano
(Benevento)
Il comune di DURAZZANO (provincia di Benevento) ha adottato, il
24 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili a valere in questo comune di Durazzano per
l'anno 2000.
(Omissis).
00A6678
Comune di Elmas
(Cagliari)
Il comune di ELMAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
a) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
4 per mille nella fattispecie di abitazione principale prevista
dall'art. 17 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale
sugli immobili (C.C. 94/1998);
5,5 per mille per le restanti fattispecie;
b) di stabilire l'importo della detrazione per tutte le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L.
200.000.
(Omissis).
00A6679
Comune di Enna
()
Il comune di ENNA ha adottato, il 28 marzo 2000, la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 (a
modifica della deliberazione del 27 ottobre 1999, gia' pubblicata nel
S.O. n. 13 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 10 del 14
gennaio 2000):
(Omissis).
1. confermare anche per l'anno 2000 l'aliquota sugli immobili nella
misura del 4,8 per mille.
2. dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L.
200.000.
(Omissis).
00A6680
Comune di Fabbriche di Vallico
(Lucca)
Il comune di FABBRICHE di VALLICO (provincia di Lucca) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000, nella misura unica del 6 per mille
l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
(Omissis).
00A6702
Comune di Faleria
(Viterbo)
Il comune di FALERIA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 31
marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5
per mille.
(Omissis).
00A6703
Comune di Faloppio
(Como)
Il comune di FALOPPIO (provincia di Como) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote relative
all'imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota del 5 per mille da applicare alle unita' catastali
abitazione principale dei residenti (aliquota ridotta);
b) aliquota del 6 per mille da applicare a tutti gli altri
immobili (aliquota ordinaria).
(Omissis).
00A6704
Comune di Farigliano
(Cuneo)
Il comune di FARIGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare, in materia di I.C.I., i valori stabiliti per l'anno
1999, e di fissare quindi, per l'anno 2000, nei seguenti valori
l'aliquota I.C.I.:
1) per la seconda casa e tutti gli usi non abitativi: 6 per
mille;
2) per le abitazioni non locate: 6 per mille;
3) per le abitazioni principali: 5 per mille;
4) per le abitazioni locate ma usate come abitazione principale:
5 per mille;
5) detrazione per l'abitazione principale: (art. 59 decreto
legislativo n. 446/1997): L. 200.000.
(Omissis).
00A6705
Comune di Ferrara di Monte Baldo
(Verona)
Il comune di FERRARA di MONTE BALDO (provincia di Verona) ha
adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di variare per l'anno 2000, (omissis), l'aliquota relativa
all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per
mille;
2. di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota per le sole
abitazioni principali comprese tra le categorie da A/1 ad A/11
applicando la detrazione di L. 400.000.
(Omissis).
00A6706
Comune di Filadelfia
(Vibo Valentia)
Il comune di FILADELFIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato,
il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
2) aumentare l'aliquota vigente dell'imposta comunale sugli immobili
che passa dal 4 per mille al 5 per mille;
(Omissis).
00A6707
Comune di Firenze
Il comune di FIRENZE ha adottato, il 29 febbraio 2000 e il 27
marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
1) di stabilire per l'anno 2000, (omissis), le seguenti aliquote
I.C.I.:
a) una aliquota ordinaria deI 7 per mille per tutte le unita'
immobiliari diverse da quelle di cui alle successive lettere b), c),
d);
b) una aliquota ridotta del 5,7 per mille in favore:
delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune,
per l'unica proprieta' posseduta sul territorio nazionale, concessa
in uso gratuito a parenti di primo grado, a condizione che il
soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza,
cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile
dimora;
delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune,
per l'unita' immobiliare destinata a civile abitazione che
costituisca l'unica proprieta' posseduta sul territorio nazionale,
che sia locata con contratto registrato ad un soggetto, residente nel
Comune, che la utilizzi come abitazione principale oppure che sia
occupata senza titolo in presenza di procedura di sfratto prevista
dalle norme di legge;
delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'unita' immobiliare
ad uso abitativo, posta sul confine comunale con doppio
accatastamento, che costituisca con l'unita' ubicata nel comune
confinante la dimora abituale;
c) una aliquota agevolata del 5,7 per mille in favore:
delle persone fisiche soggetti passivi per l'unica unita'
immobiliare accampionata a civile abitazione, posseduta sul
territorio comunale, che risulti occupata abusivamente e per la quale
il soggetto passivo abbia presentato denuncia alle competenti
autorita';
delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi per tutte
le unita' immobiliari accampionate nelle categorie "C/1", "C/2" e
"C/3" e date in locazione per l'utilizzo esclusivo di attivita' di
esercizio commerciale o artigianale definito dal Comune "storico" o
"tipico" ed inserito nell'apposito albo;
d) una aliquota del 9 per mille - in deroga alla aliquota
massima - per le unita' immobiliari ad uso abitativo per le quali non
risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno
due anni.
(Omissis).
1. (omissis), di specificare che per l'anno in corso l'estensione
dell'aliquota agevolata del 5,7 per mille viene confermata a favore
delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente
per tutte quelle unita' immobiliari accampionate come civile
abitazione che siano state concesse in locazione con contratto tipo
concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 9
dicembre 1998.
(Omissis).
00A6708
Comune di Fisciano
(Salerno)
Il comune di FISCIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il
24 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote:
a) aliquota del 5 per mille, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, con detrazione di
imposta pari a L. 200.000;
b) aliquota del 6 per mille, per gli immobili diversi
dall'abitazione principale i cui contratti di locazione risultano
regolarmente registrati;
c) aliquota del 7 per mille per gli immobili diversi
dall'abitazione principale senza contratti di locazione.
2. di determinare il valore venale delle aree edificabili nel comune
di Fisciano nell'importo di L. 110.000/mq, quale prezzo in comune
commercio come in premessa calcolato.
(Omissis).
00A6709
Comune di Fiumicino
(Roma)
Il comune di FIUMICINO (provincia di Roma) ha adottato, il 22
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote e detrazioni per
l'imposta comunale sugli immobili:
aliquote:
a) immobili locati alle condizioni definite dagli accordi
stipulati con le organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei
conduttori, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, aliquota: 5,75 per mille;
b) abitazione principale, aliquota: 4,5 per mille;
c) per i fabbricati invenduti di cui all'articolo 19 del
regolamento I.C.I., c.1. per i primi tre anni dall'ultimazione dei
lavori, aliquota: 5 per mille; c.2. per gli anni successivi,
aliquota: 7 per mille;
d) aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili: 6,25 per
mille;
e) per fondi agricoli non superiori a 15 ettari: 5,75 per
mille;
detrazioni per abitazione principale:
1) solo abitazione principale L. 200.000;
elevata a:
2) abitazione pricipale di contribuente che ha nel proprio nucleo
familiare almeno un disabile con invalidita' non inferiore ai due
terzi, purche' la somma dei redditi dei componenti il nucleo
familiare conviventi non superi L. 36.000.000 per il 1999, L.
250.000;
3) abitazione pricipale di contribuente che ha percepito nel 1999 la
sola pensione minima sociale o quella integrata al minimo, L.
250.000.
(Omissis).
00A6710
Comune di Frabosa Sottana
(Cuneo)
Il comune di FRABOSA SOTTANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. - imposta comunale
sugli immobili - nella misura del 5 per mille quale aliquota unica;
2) di stabilire la detrazione sull'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale nella misura di L. 300.000 (trecentomila), euro
154,93;
3) di ribadire quanto gia' determinato all'art. 3 lettera e) del
regolamento comunale per l'applicazione della imposta comunale degli
immobili, approvato con precedente propria delibera in data odierna
n. 14, che le pertinenze non sono considerate parte integrante della
abitazione principale e pertanto non beneficiano della suddetta
detrazione di imposta.
(Omissis).
00A6711
Comune di Fragneto Monforte
(Benevento)
Il comune di FRAGNETO MONFORTE (provincia di Benevento) ha
adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille e di non
avvalersi della facolta' di diversificarne l'applicazione, cosi' come
disciplinato dalle nuove disposizioni normative in materia.
(Omissis).
00A6712
Comune di Francavilla al Mare
(Chieti)
Il comune di FRANCAVILLA al MARE (provincia di Chieti) ha
adottato il 22 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di confermare per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni I.C.I.
applicate per l'anno 1999;
2) di precisare che l'aliquota del 7 per mille e' applicata a tutti
gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale non
locati e non dati ad uso gratuito (art. 7 Regolamento).
(Omissis).
00A6713
Comune di Francavilla sul Sinni
(Potenza)
Il comune di FRANCAVILLA sul SINNI (provincia di Potenza) ha
adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) (omissis);
2) confermare al 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 con
effetto dal 1o gennaio 2000;
3) applicare una detrazione per l'abitazione principale di L.
200.000, come disposto dall'art. 3, comma 55, della legge n.
662/1996;
4) (omissis);
5) (omissis);
6) (omissis).
(Omissis).
00A6714
Comune di Furci Siculo
(Messina)
Il comune di FURCI SICULO (provincia di Messina) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. -
imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal
1o gennaio 2000;
a) aliquota ordinaria nella misura unica del 7 per mille;
b) aliquota ridotta per le persone fisiche soggetti passivi ed i
soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale: aliquota del 6 per mille.
(Omissis).
00A6715
Comune di Garbagna
(Alessandria)
Il comune di Garbagna (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nelle seguenti misure:
6.8 per mille: aliquota generale;
3 per mille: aliquota per proprietari che eseguono interventi di
recupero di immobili inagibili id inabitabili, o di interesse
artistico o architettonico o per l'utilizzo di sottotetti o che
realizzano autorimesse o posti auto;
2. (omissis).
3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare
adibita a prima abitazione di cui all'art. 8, decreto legislativo n.
504/1992 e' nella misura legale di L. 200.000.
(Omissis).
00A6716
Comune di Gavi
(Alessandria)
Il comune di Gavi (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare (omissis), per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili del comune di Gavi nelle seguenti misure:
aliquota del 5,5 per mille per gli immobili destinati ad
abitazione principale e pertinenza (una sola) cat. C/2, C/6 e C/7
anche posta in altro fabbricato;
aliquota del 6,5 per mille per le altre unita' immobiliari.
(Omissis).
00A6717
Comune di Gazzaniga
(Bergamo)
Il comune di GAZZANIGA (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
5,85 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
6.75 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di determinare la detrazione per abitazione principale in
L. 200.000.
(Omissis).
00A6718
Comune di Gesico
(Cagliari)
Il comune di GESICO (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote e detrazioni ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili:
abitazione principale aliquota 4 per mille - detrazione
L. 200.000;
terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati: aliquota 5 per
mille.
(Omissis).
00A6719
Comune di Giarre
(Catania)
Il comune di GIARRE (provincia di Catania) ha adottato, il 17
marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) per l'anno di imposta 2000 applicare le seguenti aliquote:
a) aliquota ordinaria nella misura del 6,25 per mille;
b) aliquota diversificata nella misura del 4 per mille per i
terreni agricoli;
c) aliquota diversificata nella misura del 5 per mille per le
aree fabbricabili sottoposte a vincolo per opere pubbliche ovvero
destinate ad edilizia popolare sovvenzionate o convenzionate;
d) aliquota diversificata nella misura del 7 per mille per tutte
le altre aree fabbricabili;
e) aliquota ridotta nella misura del 4.2 per mille per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale di persone fisiche e dei
soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune;
f) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per gli immobili
merci e cioe' relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e
non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti lenta, ai sensi dell'art. 3, comma 56,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis).
00A6720
Comune di Ginosa
(Taranto)
Il comune di GINOSA (provincia di Taranto) ha adottato, il 29
febbraio 2000 e il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in
materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare, nella misura del 5 per mille l'aliquota comunale
sugli immobili per l'anno 2000, relativamente alla sola abitazione
principale;
2. di elevare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per gli altri
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
3. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, cosi' come
definite dal regolamento comunale, del soggetto passivo di imposta,
compreso quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, nonche' gli alloggi degli I.A.C.P., dando atto che per
abitazione principale si intende quanto disposto dall'art. 8, comma
2, del decreto legislativo n. 504/1992;
4. di confermare Ie detrazioni per la prima casa, di L. 500.000, per
gli anziani ricoverati presso case di cura in modo permanente,
benche' proprietari dell'immobile che non usano in quanto ricoverati,
nonche' per quelli ricoverati presso luoghi di lunga degenza;
5. di confermare, inoltre, l'esonero dal pagamento dell' I.C.I. per
quei disabili il cui nucleo familiare fruisca della sola pensione di
invalidita' del disabile stesso, facendo obbligo agli interessati di
presentare regolare denuncia I.C.I. ed allegando alla stessa idonea
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per
fruire dell'agevolazione;
6. di elevare a L. 500.000 le detrazioni per la prima casa a quelle
fasce particolari di anziani titolari della sola pensione di
vecchiaia e che, tra l'altro, sono in possesso dei seguenti
requisiti:
a) il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare del
soggetto passivo dell'imposta non deve essere superiore a
L. 12.000.000. Sono accordati aumenti di L. 1.000.000 per il coniuge
e per ogni figlio a carico;
b) il titolare sia proprietario o titolare di altro diritto reale
di una sola unita' immobiliare e relative pertinenze. Tale unita'
immobiliare non deve essere classificata nelle categorie catastali
A1-A2-A7-A8;
(Omissis).
1. di ridurre nella misura dello 0,5 per mille l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per la sola abitazione
principale per l'anno 2000;
2. di modificare in tal senso la delibera di consiglio comunale n. 21
del 29 febbraio 2000, ad oggetto: "imposta comunale sugli immobili -
determinazione aliquota anno 2000".
(Omissis).
00A6721
Comune di Gioia del Colle
(Bari)
Il comune di GIOIA del COLLE (provincia di Bari) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2000, le aliquote per le unita'
immobiliari come risulta dal prospetto che segue:
=====================================================================
TIPOLOGIA | Aliquota/1000
=====================================================================
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale |
nella quale il contribuente, che la possiede a titolo|
di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i |
suoi familiari dimora abitualmente, in conformità |
alle risultanze anagrafiche, relative pertinenze |
(concetto di pertinenza riportato alla lett. e) |
dell'art. 20 del regolamento comunale per la |
disciplina dell'I.C.I. di cui alla deliberazione |
consiliare n. 78 del 23 dicembre 1998). Sono |
equiparate all'abitazione principale: a. le unità |
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a |
proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale |
dei soci assegnatari; b. gli alloggi regolarmente |
assegnate dall'istituto autonomo case popolari; c. le|
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà da |
anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in |
istituto di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero|
permanente, a condizioni che non risultano locale; d.|
le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà |
o di usufrutto da cittadini italiani non residenti |
nel territorio dello Stato, a condizione che non |
risultano locate; e. le unità immobiliari possedute a|
titolo di proprietà o di usufrutto da un unico |
proprietario, purché comunicante con l'abitazione |
principale, anche se catastalmente distinte o |
appartenenti a categorie diverse; f. le unità |
immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in |
linea retta e collaterale fino al secondo grado |
(genitori-figli-nonni-nipoti-fratelli), a condizione |
che dette unità immobiliari siano classificate nel |
gruppo catastale A. | 5
---------------------------------------------------------------------
Unità immobiliare adibita a seconda abitazione, |
uffici e studi privati, e unità immobiliari |
classificate nel gruppo B, C e D. | 6,8
---------------------------------------------------------------------
Aree fabbricabili, alloggi realizzati e non venduti | 7
---------------------------------------------------------------------
Fabbricati inagibili, inabitabili o fatiscenti |
artt. 17 e 18 del regolamento comunale per la |
disciplina dell'I.C.I. (C.C. n. 78 del 23 dicembre |
1998). |ridotta del 50%
2. di confermare e riconoscere sulle unita' immobiliari di cui agli
articoli 19 e 20 del regolamento comunale per la disciplina
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) la detrazione di
imposta di L. 220.000; 3. di confermare e dare atto che ai sensi
dell'art. 21 sono esenti dall'imposta:
a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata, e che il titolare si
trovi in condizioni di assistibilita' da parte del comune;
b) l'abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da pensionati aventi residenza anagrafica nel comune e
beneficiari di pensione non superiore ai minimi INPS, a condizione
che gli stessi e i familiari con i quali abitualmente dimorano non
possiedono altri redditi;
c) l'abitazione principale di proprieta' di contribuenti aventi
residenza anagrafica nel comune che dimostrino di trovarsi nelle
condizioni di assistibilita' continuativa da parte del comune in base
all'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'erogazione di
interventi economici e assistenziali;
d) sono esenti dall'I.C.I. i fabbricati posseduti, a titolo di
proprieta' o di diritto reale di godimento, ovvero in qualita' di
locatario finanziario, ed utilizzati dagli enti non commerciali di
cui all'art. 87, comma 1, lett. c9 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad
attivita' assistenziali, previdenziali sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive;
e) i terreni incolti e quelli, non pertinenziali di fabbricati,
utilizzati per attivita' diverse da quelle agricole (quali attivita'
industriali senza interventi edificatori), non avendo il carattere di
area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo ai sensi del
precedente art. 8, comma 1, del regolamento comunale sugli immobili,
sono esclusi dall'imposta;
f) non sono considerati incolti i terreni agricoli ritirati
temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria
e quelli per ragione di avvicendamento colturale vengono lasciati
temporaneamente non coltivati.
(Omissis).
00A6722
Comune di Giuggianello
(Lecce)
Il comune di GIUGGIANELLO (provincia di Lecce) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
2. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per
mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura del
L. 200.000.
(Omissis).
00A6723
Comune di Gradara
(Pesaro e Urbino)
Il comune di GRADARA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire le aliquote I.C.I. da applicarsi nell'anno 2000 nel
modo seguente:
a) nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale,
considerando con tale locuzione la fattispecie nella quale vi sia
identita' tra soggetto obbligato al pagamento dell'I.C.I. e soggetto
dimorante abitualmente nell'unita' immobiliare medesima, con
detrazione pari a L. 200.000;
b) nella misura del 6,6 per mille per terreni agricoli, aree
fabbricabili ed altri fabbricati;
c) aliquota dell'8 per mille per alloggi non locati (da piu' di 2
anni);
d) aliquota del 3 per mille per abitazioni affittate in base alla
legge n. 431/1998;
2. di elevare inoltre la detrazione per l'abitazione principale da
L. 200.000 a L. 300.000 per i seguenti casi:
a) contribuenti pensionati che abbiano compiuto il
sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000 con un
reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del
nucleo familiare fino a L. 22.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni
persona a carico;
b) nuclei familiari con portatori di handicap con una percentuale
di invalidita' non inferiore al 74% certificata da organi competenti
con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti
del nucleo familiare fino a L. 22.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni
persona a carico.
3. di dare atto che l'imposta di cui al precedente punto verra'
applicata secondo i criteri e la normativa prevista dagli art. 1 e
seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' in
base al regolamento per la disciplina dell'imposta comunale n. 75 del
28 dicembre 1998 e successivamente integrato con atto n. 7 del
5 marzo 1999.
(Omissis).
00A6724
Comune di Grandola ed Uniti
(Como)
Il comune di GRANDOLA ed UNITI (provincia di Como) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che
segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale:
4 per mille;
tutti gli altri immobili: 5,5 per mille;
2) di determinare per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da progetto che segue:
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale:
detrazione di imposta (in ragione annua) L. 200.000;
(Omissis).
00A6725
Comune di Grinzane Cavour
(Cuneo)
Il comune di GRINZANE CAVOUR (provincia di Cuneo) ha adottato, il
16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di determinare nella misura del 6 per mille, l'aliquota I.C.I. da
applicare, per l'anno 2000, agli immobili diversi dall'abitazione
principale;
2) di determinare altresi', nella misura del 5,5 per mille l'aliquota
I.C.I. da applicare, per l'anno 2000, alle abitazioni principali;
3) di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per
le abitazioni principali.
(Omissis).
00A6726
Comune di Grottole
(Matera)
Il comune di GROTTOLE (provincia di Matera) ha adottato, il
26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) ridurre l'aliquota I.C.I. da applicare sugli immobili ricadenti in
questo comune, per l'anno 2000, rispetto a quella applicata nell'anno
1999, dal 6,5 per mille al 6 per mille, ritenendo che il minore
gettito conseguente, sara' quasi certamente, compensato dal maggiore
gettito dovuto al recupero evasivo, in corso;
2) confermare, per l'anno 2000, la detrazione di imposta, relativa
agli immobili adibiti ad abitazione principale dei contribuenti, in
L. 200.000, cosi' come prevista dal comma 55, art. 3 della legge n.
662/1996, con il quale si e' sostituito, l'art. 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dando atto che la detrazione
per abitazione principale, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera d)
del regolamento I.C.I. vigente, puo' essere goduta, per la parte
residua non goduta sull'abitazione principale, anche sulle
pertinenze;
(Omissis).
00A6727
Comune di Gussola
(Cremona)
Il comune di GUSSOLA (provincia di Cremona) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.. - nella misura unica
del 5 per mille;
2) Per la determinazione della base imponibile, si terra' conto di
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nonche' di eventuali successive disposizioni normative
applicabili per l'anno 2000;
3) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis).
00A6728
Comune di Isasca
(Cuneo)
Il comune di ISASCA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di fissare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 2000;
di non stabilire, come del resto gia' lo scorso anno, alcuna
agevolazione tra quelle previste dal Legislatore, in considerazione
del fatto che la casistica contenuta nelle Leggi indicate in premessa
trova scarso riscontro nel territorio comunale date le modestissime
dimensioni dell'Ente.
(Omissis).
00A6729
Comune di Ladispoli
(Roma)
Il comune di LADISPOLI (provincia di Roma) ha adottato, il
6 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) 4,50 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale
del proprietario, cosi' come definiti dal nuovo regolamento I.C.I.;
2) 4 per mille per gli immobili censiti in catasto alla categoria A/3
ed adibiti ad abitazione principale;
3) 6,5 per mille per gli immobili censiti in catasto alla categoria
A/3 con utilizzo diverso da quello di abitazione principale;
4) 4,5 per mille per i fabbricati d'impresa edili che hanno per
oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e
l'alienazione d'immobili, purche' siano stati realizzati e non
venduti dall'impresa entro tre anni dal rilascio di abilita' o
agibilita' e che non sono collocati nello stato patrimoniale del
bilancio di esercizio;
5) 6 per mille per gli immobili classificati nelle categorie C1 e C3;
6) 4 per mille per le case di civile abitazione classificate in
categoria A2 realizzate da Cooperative nei piani di zona 167,
concesse in diritto di superficie ed utilizzate dall'assegnatario
come abitazione principale;
7) 4 per mille per i fabbricati classificati in categoria D e
realizzati all'interno del PIP artigianale;
8) 7 per mille per tutti gli altri immobili.
Determinare la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del proprietario nella misura di L. 200.000.
La suddetta detrazione d'imposta e' elevata a L. 250.000 dietro
presentazione di apposita istanza per le seguenti categorie:
a) contribuenti residenti che hanno nel proprio nucleo familiare
un portatore di handicap con almeno l'80% di invalidita';
b) contribuenti di eta' superiore a sessantacinque anni il cui
reddito del nucleo familiare sia costituito da pensione di importo
non superiore a L. 18.000.000 annui e possessori della sola unita'
immobiliare oggetto della tassazione;
c) contribuenti in disagiate condizioni economiche gia' assistiti
dal Servizio sociale comunale.
(Omissis).
00A6730
Comune di Lamezia Terme
(Catanzaro)
Il comune di LAMEZIA TERME (provincia di Catanzaro) ha adottato,
il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno
2000 applicabile agli immobili adibiti ad abitazione principale nel
Comune di Lamezia Terme;
2) fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota l.C.I. per l'anno
2000 applicabile agli immobili utilizzati quali altri fabbricati nel
comune di Lamezia Terme;
3) fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota per gli immobili
posti nel centro storico ed interessati in lavori di ristrutturazione
regolarmente autorizzati;
4) fissare nella misura di lire 500.000 la detrazione degli immobili
utilizzati quale abitazione principale da soggetti pensionati
(omissis);
5) di considerare abitazione principale l'unita' posseduta in
proprieta' o usufrutto da soggetti anziani o disabili con residenza
in istituti di ricovero o sanitari con ricovero permanente.
(Omissis).
00A6731
Comune di Legnano
(Milano)
Il comune di LEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il
29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
immobili destinati ad abitazione principale: 4,9 per mille;
immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale
ex art. 11 regolamento I.C.I. (c.d. affitti convenzionati): 4 per
mille;
immobili diversi dall'abitazione principale: 5,5 per mille;
(Omissis).
00A6732
Comune di Leini'
(Torino)
Il comune di LEINI' (provincia di Torino) ha adottato, il
22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare - in ragione delle esigenze finanziarie rappresentate
dall'Ente, per l'esercizio anno 2000 aliquota I.C.I. nella misura del
6 per mille indistintamente per tutte le categorie di immobili, con
l'applicazione della detrazione pari a lire 200.000 per U.I. adibite
ad abitazione principale, elevata a lire 300.000 per le situazioni in
appresso specificatamente individuate:
a) soggetti passivi aventi unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale assistiti dal comune (utenze esonerate dal
pagamento ticket ed in assistenza economica da parte del Consorzio
(C.I.S.S.P.) appositamente certificati dai Servizi Sociali;
b) soggetti passivi aventi unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale titolati di pensione di invalidita' civile di
accompagnamento: le condizioni devono sussistere alla data del 1o
gennaio 2000.
(Omissis).
00A6733
Comune di Leporano
(Taranto)
Il comune di LEPORANO (provincia di Taranto) ha adottato, il
15 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., per
l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare col presente atto l'aliquota unica I.C.I. per l'anno
2000 nella misura del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari con
detrazione minima di legge pari a L. 200.000 per gli immobili adibiti
ad abitazione principale, elevabile a L. 250.000 se lo stesso
immobile e' l'unico posseduto su tutto il territorio nazionale.
(Omissis).
00A6734
Comune di Lipari
(Messina)
Il comune di LIPARI (provincia di Messina) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. stabilire, con effetto dal 1o gennaio 2000, confermando quanto
gia' deliberato per l'anno 1999, le seguenti norme per l'applicazione
dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili in questo comune:
aliquota da applicare alla unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale: 4,5 per mille;
detrazione abitazione principale: L. 200.000, rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
aliquota da applicare alle unita' immobiliari ad uso di
abitazione, locate con contratto registrato ad un soggetto che le
utilizzi come abitazione principale: 4,5 per mille;
aliquota da applicare alle unita' immobiliari ad uso di
abitazione, possedute a titolo di proprieta' o di altro diritto reale
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata: 4,5 per mille;
aliquota da applicare alle unita' immobiliari ad uso di
abitazione, possedute in aggiunta all'abitazione principale e non
locate, con regolare contratto registrato, a soggetti che le
utilizzino come abitazione principale: 7 per mille;
aliquota ordinaria da applicare agli immobili che non rientrano
fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni e utilizzazioni:
5,5 per mille.
(Omissis).
00a6735
Comune di Loiri Porto San Paolo
(Sassari)
Il comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO (provincia di Sassari) ha
adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
a) abitazione principale e locali di pertinenza (garage e cantine
ecc.), terreni agricoli e aree fobbricabili: 5 per mille con
detrazione di L. 200.000;
b) immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta
all'abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 3, comma 55,
art. 6 p.2, legge n. 662/1996): 6 per mille;
c) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (art. 3. comma
55, p.1, legge n. 662/1996): 2,5 per mille;
e) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 3, comma 55, p.1, 4o
periodo, legge n. 662/1996): 6 per mille.
(Omissis).
00a6736
Comune di Lorenzago di Cadore
(Belluno)
Il comune di LORENZAGO di CADORE (provincia di Belluno) ha
adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire che, nell'ambito territoriale di competenza,
l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 risulta determinata
come in appresso:
aliquota del 6 per mille per le unita' inimobiliari adibite ad
abitazione principale del soggetto passivo e per quelle altre
assimilate alle prime in forza del predetto regolamento comunale;
aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili comunque
soggetti all'imposta di cui trattasi;
2. di fissare nella misura di L. 230.000 la detrazione d'imposta
concessa nel periodo di riferimento per le abitazioni principali e
per quelle ad esse assimilate.
(Omissis).
00a6737
Comune di Loro Ciuffenna
(Arezzo)
Il comune di LORO CIUFFENNA (provincia di Arezzo) ha adottato, il
29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. 5,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale, comprese le sue pertinenze del soggetto
passivo, residente nel comune di Loro Ciuffenna;
2. 5,5 per mille per l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a
parente in linea retta fino al secondo grado, residente nel comune di
Loro Ciuffenna che la utilizzi come abitazione principale;
3. 6 per mille per le unita' immobiliari poste nelle categorie C/1 -
C/2 C/3;
4. 7 per mille per le unita' immobiliari diverse da quelle indicate
nei precedenti punti 1. 2. 3. (comprese le aree fabbricabili)
di confermare la detrazione prevista per le abitazioni principali
fissata in L. 200.000 esclusivamente per i casi di cui al punto 1.
(Omissis).
00a6738
|
| Comune di Lucera
(Foggia)
Il comune di LUCERA (provincia di Foggia) ha adottato, il 27
gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. confermare, per l'anno 2000, l'aliquota unica del 5 per mille
dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione agevolativa di
L. 280.000 per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, inclusi i soci delle cooperative e
gli assegnatari delle case popolari degli istituti autonomi cosi'
come disposto dalla deliberazione consiliare n. 3 del 27 febbraio
1997;
2. confermare l'aliquota ridotta nella misura del 2 per mille per gli
interventi e il periodo indicato dal comma 5 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che i contribuenti interessati
producano la documentazione prevista dal Ministero delle finanze per
le detrazioni IRPEF conseguenti agli interventi edilizi di cui al
comma 1 dello stesso art. 1.
(Omissis).
00a6739
Comune di Luvinate
(Varese)
Il comune di LUVINATE (provincia di Varese) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di stabilire nelle misure riportate nell'alIegato schema le tariffe,
i canoni e le aliquote dei tributi comunali per l'anno 2000
(omissis):
aliquota ridotta del 5,5 per mille applicabile in tutti i casi.
Detrazione sulla prima casa nella misura ordinaria di L. 200.000
rapportata ai mesi del possesso nell'anno.
(Omissis).
00a6740
Comune di Mafalda
(Campobasso)
Il comune di MAFALDA (provincia di Campobasso) ha adottato, il
17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire, (omissis), nel 5 per mille l'aliquota dell'Imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2000.
(Omissis).
00a6741
Comune di Maltignano
(Ascoli Piceno)
Il comune di MALTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di innalzare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 nel seguente modo:
1) al 5,8 per mille l'aliquota per gli immobili adibiti ad
abitazione principale;
2) al 7 per mille l'aliquota relativa agli immobili diversi dalle
abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, a tutti
i terreni aventi qualsiasi destinazione urbanistica.
(Omissis).
00a6742
Comune di Manfredonia
(Foggia)
Il comune di MANFREDONIA (provincia di Foggia) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2000, nelle seguenti misure le aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto
legislativo n. 504/1992:
terreni agricoli: 5,5 per mille;
abitazione principale; 4 per mille;
altri fabbricati: 5,5 per mille;
aree fabbricabili 5,5 per mille.
2. di stabilire, per l'anno 2000, fino alla concorrenza di L.
300.000, la detrazione a favore dei (seguenti) possessori di un'unica
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sul territorio
comunale:
a) pensionati singoli di eta' non inferiore sessanta anni, con
reddito inferiore/uguale a L. 13.000.000 maggiorato del reddito
catastale dell'immobile oggetto dell'agevolazione d'imposta;
b) coniugi pensionati di cui uno almeno degli stessi abbia
compiuto il sessantesimo anno di eta' con reddito inferiore/uguale a
L. 20.000.000 maggiorato del reddito catastale dell'immobile oggetto
dell'agevolazione d'imposta;
c) vedove pensionate con reddito del nucleo familiare non
superiore a L. 13.000.000;
3. di applicare per l'anno 2000, le agevolazioni previste dal comma 5
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore di
proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio
edilizio nella misura del 4 per mille;
4. di applicare l'aliquota agevolata speciale del 4 per mille per le
unita' immobiliari accampionate a civile abitazione che siano state
concesse in locazione con contratto-tipo concordato ai sensi
dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, limitatamente al
periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione;
5. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile.
Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con
raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione
o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e'
comunque utilizzato.
Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la
veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
6. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta dal cittadino residente nel comune, concessa in uso
gratuito a parenti di primo grado (genitori o figli), a condizione
che venga presentata dichiarazione sottoscritta dall'interessato,
fatti salvi gli obblighi previsti per legge, e il soggetto che la
utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa
ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora;
7. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
8. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a conoscenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione
dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre
stabilito che l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L.
300.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, nei casi
e con le modalita' indicate in narrativa che qui si intendono
integralmente riportate. Per abitazione principale s'intende quella
nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano
abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano
anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
9. di precisare che per l'anno 2000 l'aliquota ridotta del 4 per
mille trova applicazione solo per l'abitazione principale, con
inclusione delle pertinenze;
10. (omissis);
11. (omissis);
12. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione
dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle
modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si
considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo
principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi
comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al
corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo;
13. i soggetti che intendono fruire delle aliquote di cui ai nn. 2,
3, 4, 5, 6 e 7 dovranno presentare all'ufficio I.C.I. del comune di
Manfredonia, entro il termine della scadenza della seconda rata ed a
pena di decadenza dal beneficio, apposita richiesta autocertificando
il possesso dei requisiti previsti.
(Omissis).
00a6743
Comune di Mapello
(Bergamo)
Il comune di MAPELLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il
28 dicembre 1999 la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare nella misura di cui all'allegato A e secondo le
previsioni nello stesso contenute le aliquote I.C.I. per l'anno 2000,
nonche' le relative detrazioni fino alla coccorrenza del loro
ammontare, per l'imposta dovuta sull'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo;
2. di dare atto che le succitate detrazioni sono rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione
dell'unita' immobiliare ad abitazione principale.
Allegato A delibera di C.C. n. 72 del 28 dicembre 1999
Aliquote I.C.I.
1. Prima casa (compresi box e garage di pertinenza): 5 per mille -
detrazione L. 200.000;
2. giovani coppie: prima casa 5 per mille - detrazione L. 230.000.
L'ulteriore detrazione viene riconosciuta per tre anni dalla
celebrazione del matrimonio. Si ritiene compreso anche l'anno di
celebrazione e cio' a partire dal 2000.
La somma complessiva delle eta' dei coniugi, all'atto della
celebrazione del matrimonio non deve essere superiore ai sessanta
anni.
Sono escluse le unioni e le coppie di fatto.
I coniugi, o ciascuno di essi non deve essere proprietario o
possedere altri immobili anche al di fuori del comune di Mapello.
La quota di possesso dell'immobile non deve essere
complessivamente inferiore il 100%;
3. recupero di case disabitate comprese nei piani di recupero e
P.P.R.: 4 per mille.
La superiore aliquota si applichera' per cinque anni dopo la fine
lavori che dovra' avvenire non oltre tre anni dal rilascio della
concessione edilizia;
4. anziani soli o coniugati prima casa: 5 per mille - detrazione
L. 300.000.
Gli stessi devono possedere i seguenti requisiti:
aver compiuto o compiere, nel corso dell'anno 2000, il
settantacinquesimo anno di eta' se soli;
l'eta' complessiva dei coniugi sommata non deve essere inferiore
a centocinquanta anni nel corso dell'anno 2000;
il nucleo familiare deve essere composto: o dall'anziano o solo
dai coniugi anziani;
gli anziani soli o i coniugi anziani non devono possedere altri
immobili anche al di fuori del comune di Mapello;
la quota di possesso dell'immobile non deve essere
complessivamente inferiore al 100%.
Immobili Aler: 4 per mille.
Altri fabbricati (compresi box e garage non di pertinenza, aree
fabbricabili): 6 per mille.
(Omissis).
00a6744
Comune di Marano di Valpolicella
(Verona)
Il comune di MARANO di VALPOLICELLA (provincia di Verona) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di approvare come segue le aliquote/tariffe delle imposte del comune
di Marano Valpolicella per l'anno 2000:
A) I.C.I.: conferma aliquota 5,5 per mille unitamente alla
detrazione per la prima casa fissata in L. 200.000 annue;
B) (Omissis).
(Omissis).
00A6745
Comune di Margarita
(Cuneo)
Il comune di MARGARITA (provincia di Cuneo) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di fissare per il 2000 l'aliquota relativa all'imposta comunale
sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis).
00A6746
Comune di Mascali
(Catania)
Il comune di MASCALI (provincia di Catania) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di approvare (omissis) la proposta del cons. Cardillo Giuseppe di
cui all'allegato B, che unitamente al presente atto fanno parte
integrante e sostanziale.
(Omissis).
5 per mille, per l'abitazione principale e la relativa
pertinenza;
5,8 per mille, per le abitazioni possedute in aggiunta alle
abitazioni principali;
6 per mille, per le aree fabbricabili detrazione per l'abitazione
principale e relativa pertinenza L. 300.000;
detrazione per i proprietari di un'unica unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e con reddito non superiore a
L. 15.000.000, L. 400.000.
(Omissis).
00A6747
Comune di Massafra
(Taranto)
Il comune di MASSAFRA (provincia di Taranto) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
I) di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione
dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con
effetto dal 1o gennaio 2000:
1) aliquota da applicare nella misura del 6,5 per mille:
a) per terreni, aree fabbricabili e fabbricati classificabili nel
gruppo catastale D);
b) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta per le
unita' immobiliari locate con contratto registrato a un soggetto che
le utilizzi come abitazione principale;
c) per le unita' immobiliari locate ad uso abitazione, dagli
stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale;
d) per gli alloggi posseduti e non locati;
e) per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi
posseduti nel comune;
f) per i soggetti passivi di imposta e per gli immobili che non
rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed
utilizzazioni;
2) aliquota da applicare nella misura del 5 per mille:
a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci
di cooperative edilizia a proprieta' indivisa per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
3) aliquota da applicare nella misura del 4,5 per mille:
a) per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di
lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste
dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1994, n. 504, compresi nelle
seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale, previa
presentazione di certificazione di iscrizione nel registro e/o
nell'albo;
b) istituti di beneficenza ed assistenza (IPAB);
II) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo n. 504 del
30 dicembre 1992 e successive modificazioni, compreso quanto
stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
III) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati
inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del proprietario, che allega idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di
inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare
accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto
dichiarato dal contribuente;
IV) l'imposta e' ridotta del 50% per i proprietari di unita'
immobiliari sottoposte ad interventi di recupero di particolare
interesse artistico o architettonico nel centro storico. Tale
riduzione ha validita' per tre anni con decorrenza dal 1o gennaio
successivo alla data di inizio dei lavori. L'agevolazione e' concessa
ad istanza di parte corredata di attestazione sulla idonea
valutazione effettuata dalla C.E.C. circa l'intervento e della
comunicazione di inizio dei lavori all'U.T.C.;
V) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci
assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi per le case popolari.
Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
in Italia, a condizione che non risulti locata. (art. 1, comma 6,
legge n. 537/1993);
VI) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
VII) la detrazione da L. 200.000 e' elevata a L. 260.000:
a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci
di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale,
appartenenti a nucleo familiare sino a tre persone, il cui reddito
globale lordo ai fini IRPEF, determinato dalla sommatoria dei redditi
di tutti i componenti, non superi l'importo di L. 30.000.000 annue, e
che non siano titolari di diritti reali su altri fabbricati, la cui
rendita catastale, rivalutata del 5% ai fini I.C.I., non superi
l'importo di L. 500.000, previa presentazione di dichiarazione
sottoscritta dai soggetti passivi di imposta relativi a redditi
posseduti da tutto il nucleo familiare oltre alla dichiarazione che
non siano titolari di altri fabbricati, la cui rendita catastale,
rivalutata del 5% ai fini I.C.I., non superi l'importo di L. 500.000
e, salvo produzione di ulteriore documentazione a richiesta
d'ufficio;
b) fermo restando tutte le altre disposizioni riportate nel
precedente punto a), il limite di reddito globale lordo ai fini IRPEF
e' elevato di L. 2.000.000 per ogni altro componente il nucleo
familiare;
c) considerando che il reddito di riferimento e' quello dell'anno
precedente (1999) e che la composizione del nucleo familiare e'
quella esistente presso l'ufficio anagrafe alla data del 31 dicembre
1999;
VIII) la detrazione da L. 200.000 e' elevata a L. 500.000:
per l'unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale occupate da persone svantaggiate, intendendosi per persone
svantaggiate, i nuclei familiari nei quali e' compreso almeno un
soggetto che e' stato sottoposto al trapianto di organi ed il cui
reddito familiare non supera i 35 milioni.
(Omissis).
00A6748
Comune di Medolago
(Bergamo)
Il comune di MEDOLAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. (Omissis);
2. di confermare per l'anno 2000 le aliquote differenziate del 4 per
mille per la prima abitazione con detrazione di L. 200.000, e del
5,25 per mille su tutte le altre tipologie d'immobile per garantire
il gettito sinora preventivato nell'importo esposto in premessa;
3. di stabilire per le abitazioni principali dei contribuenti che si
trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio
economico-sociale:
ultra sessantacinquenni con reddito imponibile annuo non
superiore a L. 18.000.000 sia applicata l'elevazione della detrazione
spettante a L. 300.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta
dovuta.
(Omissis).
00A6749
Comune di Melilli
(Siracusa)
Il comune di MELILLI (provincia di Siracusa) ha adottato, il 29
marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota unica I.C.I. del 4 per
mille stabilendo di applicare per l'abitazione principale una
detrazione annua nel limite di L. 300.000;
di incrementare, invece, al 7 per mille l'aliquota I.C.I. per tutti
gli immobili di categoria "D".
(Omissis).
00A6750
Comune di Melpignano
(Lecce)
Il comune di MELPIGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, il
30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. anno
2000;
prendere atto che la detrazione per l'unita' immobiliare destinata ad
abitazione principale e' di L. 220.000, rapportate nei modi di legge;
di confermare le stesse aliquote applicate nel 1999 per gli altri
immobili.
(Omissis).
00A6751
Comune di Mergozzo
(Verbano Cusio Ossola)
Il comune di MERGOZZO (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha
adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille;
di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e'
confermata nella misura unica di L. 200.000;
di introdurre inoltre la detrazione per l'abitazione principale
posseduta da nuclei familiari con soggetti inabili al 100% e da
nuclei familiari con soggetti portatori di handicap nella misura di
L. 300.000.
(Omissis).
00A6752
Comune di Minori
(Salerno)
Il comune di MINORI (provincia di Salerno) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare le aliquote relative all'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2000 nel modo di seguito indicato:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota immobili di categoria A adibiti ad abitazione
principale: 6 per mille;
detrazione per abitazione principale: L. 200.000 piu' ulteriore
detrazione di L. 40.000;
aliquota immobili di categoria C/1 locati: 5 per mille;
aliquota immobili di categoria C/1 utilizzati dal proprietario
per attivita' commerciale: 5 per mille;
aliquota altri immobili di categoria C/1 non locati: 7 per mille;
aliquota abitazioni non locate: 7 per mille;
(Omissis).
00A6753
Comune di Mondolfo
(Pesaro e Urbino)
Il comune di MONDOLFO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il 13 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
A) aliquota ridotta del 5 per mille:
A/1 in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci
di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune
per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
A/2 per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o
di usufrutto da soggetti ultrasessantacinquenni o da soggetti
disabili, riconosciuti dalla competente autorita' sanitaria, che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa unita'
immobiliare non risulti locata;
A/3 per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato ad
un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
A/4 per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea
retta senza limitazione di grado che la utilizzano come abitazione
principale.
Nelle fattispecie di cui ai precedenti punti A/1 e A/2 viene anche
riconosciuta la detrazione d'imposta di L. 200.000, nei termini
indicati dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo n.
504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996;
B) aliquota ordinaria del 6 per mille:
B/1 applicabile a tutti gli immobili non ricompresi nei punti A)
e C);
C) aliquota del 7 per mille:
C/1 per l'abitazione locata ad un soggetto che non la adibisce a
propria abitazione principale, nonche' per l'abitazione che il
soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso
gratuito o in comodato a persone diverse dai parenti in linea retta;
C/2 per le aree fabbricabili;
3) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota del 4 per mille per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori a favore dei proprietari che eseguono
interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
4) di prendere atto che la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del
decreto legislativo n. 504/1992 e' elevata a L. 300.000 per i
soggetti in possesso dei requisiti ed in presenza delle condizioni
indicate nell'art. 9 del regolamento I.C.I..
00A6754
Comune di Monguzzo
(Como)
Il comune di MONGUZZO (provincia di Como) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. Di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale
sugli immobili) nelle seguenti misure:
a) aliquota, relativa all'abitazione principale comprese le
pertinenze di cui all'art. 817 del Codice Civile pari al 4 per mille;
b) aliquota I.C.I. relativa ad altri fabbricati ed aree
fabbricabili: pari al 6,7 per mille.
2. Di fissare la detrazione per l'abitazione principale, per l'anno
2000, nella misura di L. 200.000 annue;
(Omissis).
00A6755
Comune di Monta'
(Cuneo)
Il comune di MONTA' (provincia di Cuneo) ha adottato, il
29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di prendere atto che per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. e' stata
confermata al 5 per mille, giusta deliberazione G.C. n. 7 del
25 febbraio 1999;
2. di dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come
gia' deciso dalla deliberazione consiliare n. 5/1997;
3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata, come gia' deliberato con
deliberazione consiliare n. 5/1997;
4. (omissis).
5. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
00A6756
Comune di Montagano
(Campobasso)
Il comune di MONTAGANO (provincia di Campobasso) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. Confermare per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille l'aliquota
I.C.I. per gli immobili posseduti ad uso abitazione principale;
2. confermare per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille l'aliquota
I.C.I. per gli immobili classificati con categorie catastali "B, C,
D, E";
3. confermare per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille l'aliquota
dell'I.C.I. per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione
principale ad uso abitativo;
(Omissis).
00A6757
Comune di Montalto delle Marche
(Ascoli Piceno)
Il comune di MONTALTO delle MARCHE (provincia di Ascoli Piceno)
ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in
materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
(Omissis) di integrare la delibera di C.C. n. 75 del 27 dicembre 1999
cit., prevedendo, in aggiunta alla aliquota I.C.I. del 6 per mille
per i fabbricati, l'ulteriore aliquota del 4 per mille per le aree
fabbricabili.
(Omissis).
00A6758
Comune di Montalto Ligure
(Comune di Imperia)
Il comune di MONTALTO LIGURE (provincia di Imperia) ha adottato,
il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
approvata per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per
mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
fissare l'aliquota per gli altri immobili al 7 per mille;
evidenziare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino
alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se
l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
rilevare che ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51 della legge
23 dicembre 1996, sono state rivalutate le rendite catastali urbane
del 5%, nonche' i redditi dominicali del 25% ai fini della
determinazione del valore imponibile I.C.I.;
(Omissis).
00A6759
Comune di Montazzoli
(Chieti)
Il comune di MONTAZZOLI (provincia di Chieti) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
Di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5
per mille, con le detrazioni di cui all'art. 3 comma 55 della legge
662/1996 pari a L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
00A6760
Comune di Montebelluna
(Treviso)
Il comune di MONTEBELLUNA (provincia di Treviso) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. (omissis).
2. di stabilire le nuove aliquote e la detrazione dell'imposta
comunale sugli immobili nelle seguenti modalita':
aliquota I.C.I. di cui alla categoria "Altri Fabbricati" di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 504/1992: 5,5 per mille;
aliquota I.C.I. di cui alla categoria "Abitazione Principale" di
cui all'art. 1 del decreto legislativo 504/1992: 5,5 per mille;
aliquota I.C.I. di cui alla categoria "Aree Edificabili" di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 504/1992: 7 per mille;
aliquota I.C.I. di cui alla categoria "Terreni Agricoli" di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 504/1992: 5,5 per mille;
detrazione per unita' immobiliari adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo (senza alcuna distinzione)
L. 240.000;
(Omissis).
00A6761
Comune di Montecarlo
(Lucca)
Il comune di MONTECARLO (provincia di Lucca) ha adottato, il
30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
a) Di confermare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
abitazione principale 5 per mille
altri fabbricati 6,6 per mille
terreni agricoli 6 per mille
aree fabbricabili 6,6 per mille
b) di confermare per l'anno 2000 la detrazione per abitazione
principale nella misura di L. 200.000, con l'estensione alle
pertinenze, come previsto dall'art. 30, comma 12, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
c) di prendere atto delle modifiche apportate all'accordo stipulato
il 26 marzo 1999 tra le Organizzazioni sindacali rappresentative
della categoria degli anziani ed il Comune di Montecarlo, dal
rinnovato accordo sottoscritto in data 28 marzo 2000, che si allega
al presente provvedimento sotto la lettera A) formandone parte
integrante e sostanziale, relativamente ai "requisiti dell'eta' e del
reddito" per l'ottenimento della maggiore detrazione per l'abitazione
principale e le pertinenze, modifiche di seguito riassunte:
estensione della detrazione per abitazione principale a
L. 400.000 per i nuclei familiari composti da ultrasessantenni
aventi, tra i requisiti approvati con l'accordo del 26 marzo 1999 e
confermati anche per l'anno 2000, un reddito complessivo annuo
derivante unicamente da pensione, non superiore a L. 14.000.000
lorde;
estensione della detrazione per abitazione principale a
L. 300.000 per i nuclei familiari composti da ultrasessantenni
aventi, tra i requisiti approvati con l'accordo del 26 marzo 1999
confermati anche per l'anno 2000, un reddito annuo derivante
unicamente da pensione, non superiore a L. 24.000.000 lorde;
e che in questa sede si intendono recepite ed approvate.
(Omissis).
00A6762
Comune di Monte cavallo
(Macerata)
Il comune di MONTE CAVALLO (provincia di Macerata) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) Di confermare per l'anno 2000:
l'aliquota unica I.C.I. del 6 per mille per l'intero territorio
comunale, come gia' stabilito per l'anno 1997 con atto di Consiglio
Comunale n. 2 del 22 febbraio 1997 e riconfermata per l'anno 1998 con
atto di Consiglio n. 5 del 24 aprile 1998.
(Omissis).
00A6763
Comune di Monte Compatri
(Roma)
Il comune di MONTE COMPATRI (provincia di Roma) ha adottato, il
29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) Di stabilire l'aliquota I.C.I. dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille;
2) Di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione
principale.
(Omissis).
00A6764
Comune di Montecreto
(Modena)
Il comune di MONTECRETO (provincia di Modena) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
2. di riconfermare, cosi' come proposto dalla giunta comunale con
delibera n. 6 del 15 febbraio 2000 per l'anno d'imposta 2000,
l'aliquota I.C.I. del 6 per mille sull'abitazione principale e su un
massimo di n. 2 pertinenze iscritte catastalmente nella categoria C/6
e n. 1 pertinenza iscritta nella categoria C/2, sempreche' venga
assicurata ad ogni unita' abitativa posseduta una pertinenza, nonche'
la detrazione di L. 200.000, e l'aliquota I.C.I. del 7 per mille per
tutti gli altri immobili.
(Omissis).
00A6765
Comune di MONTEFORTINO
(Ascoli Piceno)
Il comune di MONTEFORTINO (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
2. di determinare e confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000
nella misura del 5,25 per mille per l'abitazione principale e nella
misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili, cosi' come
previsto per l'anno 1999;
3. di precisare che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale
trova automatica applicazione anche per le pertinenze dell'abitazione
medesima;
4. di confermare e determinare, altresi', per l'anno 2000, la
detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale;
(Omissis).
00A6766
Comune di MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
(Varese)
Il comune di MONTEGRINO VALTRAVAGLIA (provincia di Varese) ha
adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000.
(Omissis).
di riconfermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
nella misura del 6 per mille per l'anno 2000.
(Omissis).
00A6767
Comune di Montegrosso d'Asti
(Asti)
Il comune di MONTEGROSSO d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato,
il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di stabilire, come stabilisce, (omissis) l'aliquota d'imposta
I.C.I. del comune di Montegrosso d'Asti, per il 2000, nelle misura
"unica" del 4,8 per mille, fissando, in unico contesto, la detrazione
prima casa a L. 250.000;
(Omissis).
00A6768
Comune di Montello
(Bergamo)
Il comune di MONTELLO (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di stabilire, dal 1o gennaio 2000, l'aliquota unica del 4,5 per
mille per l'applicazione dell'I.C.I.;
di stabilire che dall'imposta dovuta per unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte,
fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate aI
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o
alto diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
(Omissis).
00A6769
Comune di MONTEMARANO
(Avellino)
Il comune di MONTEMARANO (provincia di Avellino) ha adottato, il
26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
Per l'anno 2000 i'aliquota I.C.I. e' determinata nella misura
unica del 5 per mille.
(Omissis).
00A6770
Comune di MONTE MARENZO
(Lecco)
Il comune di MONTE MARENZO (provincia di Lecco) ha adottato, il
27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote della Imposta comunale sugli Immobili
per l'anno 2000 come segue:
mantenimento dell'aliquota aI 5,4 per mille per le abitazioni
principali;
mantenimento dell'aliquota aI 6 per mille per le seconde case e
per gli altri fabbricati (unita' produttive, commerciali, banche,
ecc.);
conferma dell'aliquota del 7 per mille per le case abitabili e
non locate
riduzione per tre anni dell'aliquota al 3 per mille per le
abitazioni inagibili che siano ristrutturate e rese abitabili,
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
conferma dell'aliquota del 5,40 per mille per le abitazioni non
principali che siano locate con contratto registrato come prima casa.
2. di determinare l'aumento della detrazione per l'abitazione
principale agli effetti della imposta comunale sugli Immobili in L.
100.000 nelle circostanze descritte nei punti a), b) e c), portando
cosi' la detrazione a complessive L. 300.000:
a) proprieta' del solo appartamento abitato ed eventuale annesso
garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del
contribuente al 1o gennaio dell'anno di riferimento del versamento
I.C.I. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto
di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere
nessuna proprieta' immobiliare;
b) reddito famigliare riferito all'anno precedente a quello a
cui si riferisce il versamento I.C.I., non superiore a L. 13.000.000
lorde annui per ogni componente del nucleo famigliare stesso, quale
risulta della seguente formula:
reddito famigliare .....................................
L. 13.000.000 n. componenti.
c) l'applicazione del beneficio e' subordinata alla condizione
che tutti i coniponenti del nucleo famigliare non possiedano altra
proprieta' immobiliare.
3. di confermare i criteri applicativi determinati contestualmente
all'approvazione del deliberato n. 5 del 28 febbraio 1994:
il contribuente deve presentare la richiesta - autocertificazione
nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di
nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti
richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione I.C.I.
fino a L. 300.000 complessive.
La richiesta - autocertiticazione dovra' essere inviata tramite
raccomandata entro il mese di giugno di ogni anno all'ufficio
ragioneria e Tributi del comune di Monte Marenzo - piazza Municipale,
5 - oppure consegnata a mano aI medesimo indirizzo.
I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini
potranno aI momento del pagamento delle rate I.C.I. 2000, gia' tenere
conto della detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva di
richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni
previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
4. di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione
dell'aliquota del 5,4 per mille e della detrazione gli immobili
concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino
aI secondo grado;
5. di considerare le pertinenze delle abitazioni, ancorche'
distintamente iscritte in catasto come parti integranti della
abitazione principale;
6. (omissis).
(Omissis).
00A6771
Comune di MONTEMONACO
(Ascoli Piceno)
Il comune di MONTEMONACO (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di applicare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria 6 per mille;
b) aliquota 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta
all'abitazione principale e per gli alloggi non locati;
c) aliquota 5 per mille gli interventi previsti dal quinto comma
dell'art. 1 della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449;
2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in misura
di L. 200.000;
(Omissis).
00A6772
Comune di Monteverdi Marittimo
(Pisa)
Il comune di MONTEVERDI MARTITTIMO (provincia di Pisa) ha
adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che
segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita con decreto legisaltivo 30 dicembre
1992, n. 504:
N.D. Tipologia degli immobili aliquota
per mille
1) Immobili costituenti abitazione principale 5
2) Tutti gli altri immobili compreso le aree fabbricabili 5,8
2. di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:
Immobili costituenti abitazione principale: 300.000
(Omissis).
00A6773
Comune di MORESCO
(Ascoli Piceno)
Il comune di MORESCO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il
24 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per il
pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno
2000 rimanendo invariate le norme sulle esenzioni, riduzioni e
detrazioni, per tutti i tipi di immobili e per tutti i contribuenti,
fissando in L. 200.000 la detrazione unica per l'abitazione
principale.
(Omissis).
00A6774
Comune di Moricone
(Roma)
Il comune di MORICONE (provincia di Roma) ha adottato,
il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare nella misura del 7 per mille l'aliquota 2000
dell'imposta comunale sugli immobili, in conformita' all'art. 6 del
decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, senza
avvalersi della facolta' di differenziare l'aliquota, di stabilire
riduzioni e di aumentare la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
00A6775
Comune di Morrovalle
(Macerata)
Il comune di MORROVALLE (provincia di Macerata) ha adottato,
il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del
5,5 per mille;
di fissare il termine per la presentazione delle domande di maggiore
detrazione alla data del 31 maggio 2000;
di approvare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la maggiore
detrazione dell'imposta da L. 300.000, ai contribuenti che siano
proprietari o comproprietari di una unica abitazione in tutto il
territorio nazionale, la quale sia adibita ad abitazione principale
con classificazione catastale A/3, A/4 e A/5.
Possono usufruire di detta detrazione i soggetti passivi che si
trovano nelle seguenti condizioni:
a) pensionati che vivono soli o con il coniuge anch'esso
pensionato (uomini anni sessantacinque, donne anni sessanta) o con
persone a carico (solamente se portatrici di handicap risultante da
certificazione U.S.L. ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104),
aventi redditi lordi come segue:
una persona (nucleo familiare), reddito (riferito all'anno
precedente) non superiore a L. 15.000.000;
due persone (nucleo familiare), reddito (riferito all'anno
precedente) non superiore a L. 24.000.000 per ogni persona a carico
(solamente se portatrice di handicap) si aumentano di L. 6.000.000;
b) soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente o
assimilato, riferito all'anno precedente, in misura non superiore al
limite fissato dal regolamento comunale per la concessione di
contributo.
Coloro che ritengano di trovarsi in documentate situazioni di
carattere sociale valide per ottenere il beneficio alla detrazione
per l'anno 2000, dovranno inoltrare domanda all'ufficio tributi entro
il 31 maggio 2000.
La domanda dovra' essere redatta su appositi moduli messi a
disposizione dal comune.
Le maggiori detrazioni saranno concesse con determinazione del
funzionario responsabile, nel rispetto della procedura prevista dal
vigente "Regolamento comunale per la disciplina della concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici" previsto dall'art. 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
di approvare lo schema di domanda per la concessione del beneficio.
(Omissis).
00A6776
Comune di Moschiano
(Avellino)
Il comune di MOSCHIANO (provincia di Avellino) ha adottato,
il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di fissare per l'anno 2000 l'aliquota del 7 per mille dell'imposta
comunale sugli immobili - I.C.I.;
di fissare in L. 200.000 la detrazione quale prima casa, di ridurre
l'imposta del 50 per cento per i fabbricati inagibili o inabitabili
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27
dicembre 1997;
di considerare come abitazione principale tutte le unita' possedute a
titolo di proprieta' e di usufrutto da anziani e disabili che
acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero e sanitari a
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti
locata.
(Omissis).
00A6777
Comune di Mozzo
(Bergamo)
Il comune di MOZZO (provincia di Bergamo) ha adottato,
il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili, che sara' applicata da questo comune nella misura
unica del 4 per mille;
2. di determinare nella misura di L. 200.000 la detrazione spettante
per l'abitazione principale e relative pertinenze (qualificabili come
tali in base all'art. 817 del codice civile e secondo le modifiche
introdotte dall'art. 30 della legge finanziaria n. 488/1999).
(Omissis).
00A6778
Comune di Mulazzo
(Massa Carrara)
Il comune di MULAZZO (provincia di Massa Carrara) ha adottato,
il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili come segue:
4,7 per mille: abitazione principale;
6,9 per mille: immobili diversi.
(Omissis).
00A6779
Comune di Murisengo
(Alessandria)
Il comune di MURISENGO (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
4. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili - I.C.I., nella misura del 4,8 per mille e la
detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 e
di confermare quanto previsto dal Regolamento sull'imposta comunale
sugli immobili approvato con la precedente deliberazione n. 04 in
data odierna.
(Omissis).
00A6780
Comune di Muro Lucano
(Potenza)
Il comune di MURO LUCANO (provincia di Potenza) ha adottato,
il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., in questo
comune.
(Omissis).
00A6781
Comune di Napoli
()
Il comune di NAPOLI ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 2000:
a) aliquota ordinaria del 7 per mille;
b) aliquota del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo;
c) aliquota del 6,5 per mille per le abitazioni locate;
d) aliquota del 5,5 per mille per gli immobili locati, a titolo
di abitazione principale, con contratto conforme all'accordo
territoriale per la citta' di Napoli sottoscritto, in data 22 luglio
1999, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
431, e del decreto ministeriale 5 marzo 1999, n. 67, e depositato
presso il comune di Napoli;
e) aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate;
f) aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate e per le
quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da
almeno due anni;
2. elevare a L. 300.000 la detrazione di cui all'art. 3, comma 55,
punto 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, spettante per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
dell'imposta;
3. considerare, in virtu' del comma 56, dell'art. 3, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, come direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare non locata, posseduta a titolo di
proprieta' ovvero di usufrutto, da anziani o disabili aventi la
residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente ed applicare alla stessa l'aliquota del 5,5 per
mille, nonche' la detrazione di L. 300.000 di cui al punto 2 del
dispositivo;
4. subordinare il riconoscimento dell'aliquota e della detrazione di
cui al punto 3 del dispositivo alla presentazione, al dipartimento
tributi (servizio I.C.I.), entro il primo semestre dell'anno 2001, di
apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti
richiesti;
5. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 6,5 per mille, di
cui alla precedente lettera c), alla presentazione, presso gli uffici
comunali (dipartimento tributi - servizio I.C.I., ovvero
circoscrizioni municipali), nel primo semestre dell'anno 2001, si
apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti
e forniti gratuitamente dagli uffici innanzi detti, attestante che
l'unita' immobiliare risulta occupata in virtu' di contratto di
locazione (semplice), nonche' il periodo dell'anno durante il quale
sussiste detta condizione;
6. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 5,5 per mille, di
cui alla lettera d) alla presentazione, presso gli uffici comunali
(dipartimento Tributi - servizio I.C.I., ovvero circoscrizioni
municipali), nel primo semestre dell'anno 2001, di apposita
dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti
gratuitamente dagli uffici innanzi detti, attestante che l'unita'
immobiliare risulta locata, a titolo di abitazione principale, in
virtu' di contratto di locazione conforme all'accordo territoriale
per la citta' di Napoli sottoscritto in data 22 luglio 1999 e
depositato presso il comune di Napoli, nonche' il periodo dell'anno
durante il quale sussiste detta condizione;
7. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 7 per mille, di
cui alla lettera e), prevista per le abitazioni non locate, alla
presentazione di apposita dichiarazione nei termini e con le
modalita' di cui al punto 5 attestante che, negli anni 1998 e/o 1999,
l'immobile era adibito ad abitazione principale del soggetto passivo
ovvero concesso in locazione;
8. precisare che, qualora il possesso dei requisiti richiesti per
l'applicazione delle aliquote di cui ai punti c) ed e) sia gia' stato
dichiarato ai fini dell'I.C.I. dovuta per l'anno d'imposta 1999 e non
si siano verificate, nell'anno 2000, modificazioni comportanti una
diversa determinazione dell'aliquota d'imposta, la dichiarazione di
cui ai punti 5 e 6 del deliberato non e' dovuta, continuando a far
fede quella gia' presentata per il precedente anno d'imposta;
9. precisare, infine, che l'omissione ovvero infedelta' nelle
dichiarazioni di cui innanzi comporta il recupero delle maggiori
imposte dovute nonche' l'applicazione delle sanzioni previste dalla
legge.
(Omissis).
00A6782
Comune di Ne
(Genova)
Il comune di NE (provincia di Genova) ha adottato, il 21 febbraio
2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote relative all'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2000 cosi' come di seguito specificato:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota agevolata prima casa: 6,5 per mille;
aliquota abitazione concessa in uso gratuito ai figli: 6,5 per
mille;
aliquota seconde case non locate: 7 per mille;
2. confermare la detrazione dall'imposta comunale per gli immobili
per l'anno 2000 cosi' come stabilito nella delibera di consiglio
comunale n. 70 del 23 dicembre 1998 (detrazione dall'imposta dovuta
per l'unita' immobiliare direttamente adibita, dal soggetto passivo,
ad abitazione principale, in L. 300.000 qualora si tratti dell'unico
immobile, o porzione di immobile, a destinazione catastale ordinaria
appartenente al gruppo A posseduto nel territorio nazionale), ed
estendere, inoltre, la detrazione per abitazione principale di L.
200.000 qualora si tratti di immobile concesso ad uso gratuito, dai
genitori ai figli, se in tale immobile il figlio ha stabilito la
propria residenza, e che questi non sia comproprietario.
(Omissis).
00A6783
Comune di Nerviano
(Milano)
Il comune di NERVIANO (provincia di Milano) ha adottato,
il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di mantenere per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
abitazione principale: 4,4 per mille;
immobili diversi dall'abitazione principale: 6 per mille;
detrazione abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis).
00A6784
Comune di Niardo
(Brescia)
Il comune di NIARDO (provincia di Brescia) ha adottato, il 24
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune come
segue:
misura unica al 5 per mille per tutti gli immobili.
(Omissis).
00A6785
Comune di Nibbiola
(Novara)
Il comune di NIBBIOLA (provincia di Novara) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un
soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili
diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per
mille;
(Omissis).
7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli
immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;
(Omissis).
00A6786
Comune di Noale
(Venezia)
Il comune di NOALE (provincia di Venezia) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di mantenere per il 2000 le tariffe e le aliquote dei tributi
comunali nella stessa misura vigente nel 1999, nello spirito
dell'equilibrio di bilancio e per mantenere i servizi finora erogati
alla cittadinanza, fatto salvo il recepimento di quanto disposto
dalla finanziaria 2000 in tema di tributi e/o tariffe (artt. 18 e
30);
(Omissis).
3. di dare atto che le aliquote e tariffe per il 2000 dei tributi
locali sono cosi' stabilite:
I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) aliquota unica del 5,5
per mille con detrazione prima casa L. 200.000 (cosi' come delibera
di c.c. n. 7 del 18 febbraio 1999);
(Omissis).
00A6787
Comune di Nogarole Vicentino
(Vicenza)
Il comune di NOGAROLE VICENTINO (provincia di Vicenza) ha
adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di approvare con decorrenza 1o gennaio 2000 le seguenti aliquote e
detrazioni relativamente all'imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
aliquota abitazione principale: 5,5 per mille;
detrazione abitazione principale L. 200.000.
(Omissis).
00A6788
Comune di Nole
(Torino)
Il comune di NOLE (provincia di Torino) ha adottato, il
21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare nell'aliquota del 6 per mille, da applicare
sull'imponibile individuato dal decreto legislativo n. 504/1992
istitutivo dell'imposta, la misura dell'imposta I.C.I. da applicare
nell'ambito comunale per l'anno 2000, (Omissis).
2. programmarsi l'esame, per conferma, in consiglio comunale, nella
seduta di approvazione del bilancio di previsione 2000, della
presente deliberazione ai sensi dell'art. 3, commi 53, 54 e 55, della
legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ivi inclusa la detrazione
d'imposta di L. 230.000 per la "prima casa" che parimenti si approva.
(Omissis).
00A6789
Comune di Norcia
(Perugia)
Il comune di NORCIA (provincia di Perugia) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2000, senza ulteriori specificazioni di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come
sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, le
seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) 5,25 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i
soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale e per le unita' immobiliari qualificabili come pertinenze
ai sensi dell'art. 817 del codice civile;
b) 6,25 per tutti gli altri soggetti passivi;
(Omissis).
di dare altresi' atto che la detrazione per l'abitazione principale
e' quella stabilita dall'art. 8 del decreto legislativo 504/1992
(L. 200.000).
(Omissis).
00A6790
Comune di Novate Milanese
(Milano)
Il comune di NOVATE MILANESE (provincia di Milano) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000, (omissis), quanto segue:
6 per mille aliquota per:
abitazioni principali e pertinenze;
unita' immobiliari utilizzate a scopo abitativo concesse in uso
gratuito a parenti in linea retta, purche' risultino ivi residenti;
box e autorimesse (cat. C6);
7 per mille altri fabbricati, terreni agricoli ed aree
fabbricabili;
4 per mille fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 6
regolamento);
detrazione L. 200.000 per:
1) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
relative pertinenze del soggetto passivo, rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
2) ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa
residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale;
3) unita' immobiliare ad uso abitazione posseduta a titolo di
proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, residenti in
Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
4) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
le case popolari.
riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Le condizioni
sono accertate dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, oppure il contribuente presenta dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 15/1968, art. 4 regolamento comunale
I.C.I.;
(Omissis).
00A6791
Comune di Noventa Padovana
(Padova)
Il comune di NOVENTA PADOVANA (provincia di Padova) ha adottato,
il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di approvare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:
4,4 per mille per l'abitazione principale;
7 per mille per le abitazioni non locate;
4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita ed
invenduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
della loro attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
6,6 per mille per gli altri immobili;
di fissare le seguenti detrazioni per l'abitazione principale:
L. 200.000 detrazione per abitazione principale;
L. 500.000 detrazione per abitazione principale per nuclei
familiari che hanno la presenza di un figlio convivente, portatore di
handicap, in possesso di attestato di invalidita' al 100% ai sensi
della legge n. 104/1992;
2. di disporre che i soggetti che intendono usufruire della
detrazione di L. 500.000 dovranno inviare o consegnare l'apposita
dichiarazione, resa sulla modulistica all'uopo predisposta
dall'Ufficio tributi, entro il termine del 30 giugno 2000, data di
scadenza della prima rata I.C.I. 2000;
(Omissis).
00A6792
Comune di NUORO
Il comune di NUORO ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili sono confermate nella misura vigente nello
scorso anno, come segue:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota abitazione principale 4 per mille;
aliquota immobili di cui all'art. 1, comma 5 della legge 449 del
27 dicembre 1997, 3 per mille.
2. sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le
unita' immobiliari di anziani o disabili di cui all'art. 3, comma 56
della legge 662 del 23 dicembre 1996;
3. l'aliquota prevista per l'abitazione principale oltre ai soggetti
indicati nell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 556 del 24 ottobre
1996 viene altresi' applicata per le unita' immobiliari previste
nello stesso provvedimento, locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
(Omissis).
00A6793
Comune di Orciano Pisano
(Pisa)
Il comune di ORCIANO PISANO (provincia di Pisa) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 le vigenti aliquote relative
all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:
5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
6 per mille per tutti gli altri immobili;
detrazione abitazione principale: L. 200.000;
2. di considerare agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni
in materia di imposta comunale sugli immobili, parti integranti
dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente
iscritte in catasto, purche' queste siano:
a) durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta
abitazione;
b) iscritte in categorie catastale C/2, C/6, C/7;
c) ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel
quale e' sita l'abitazione principale ovvero a distanza non superiore
a metri cinquanta;
Tale agevolazione e' limitata ad una sola pertinenza
dell'abitazione principale.
(Omissis).
00A6794
Comune di origgio
(VARESE)
Il comune di ORIGGIO (provincia di VARESE) ha adottato, il
29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. riconfermare, anche per l'anno 2000, le aliquote e le detrazioni
dell'imposta (omissis), fissate con la propria deliberazione n. 16
del 26 marzo 1999.
Aliquota dell'imposta 7 per mille per le unita' immobiliari di
proprieta' direttamente adibite ad abitazioni principali (comprese le
pertinenze - cantina, box, ecc. - delle persone fisiche soggetti
passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti in questo Comune, l'aliquota predetta e' ridotta al 4 per
mille.
Sono considerate abitazioni principali, con conseguente
applicazione dell'aliquota ridotta ma senza riconoscimento della
detrazione, quelle concesse in uso gratuito ai familiari legati da un
rapporto di parentela del 1o grado (figli - genitori), a condizione
che cio' risulti da un contratto di comodato registrato ovvero dalle
risultanze della residenza anagrafica e/o delle utenze-domestiche.
Sono considerate abitazioni principali, con conseguente
applicazione dell'aliquota ridotta e riconoscimento della detrazione,
le abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari, in seguito a ricovero
permanente, a condizione che l'abitazione non sia locata o concessa
in comodato, anche gratuito, a terzi non parenti di primo grado.
Per le seconde case locate a chi le usa per prima abitazione,
l'aliquota predetta e' ridotta al 5 per mille.
Per i fabbricati inagibili o inabitabili e, di fatto, non
utilizzati, l'aliquota e' ridotta al 3,5 per mille.
L'aliquota e' ridotta al 2 per mille per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori come risultante degli atti esistenti in
Comune, nei confronti dei proprietari che eseguano:
1. interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o inabitabili;
2. interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti
auto;
3. interventi finalizzati al recpuero di immobili d'interesse
artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
4. interventi diretti all'utilizzo dei sottotetti, quando
costituiscono unita' immobiliari autonome.
La detrazione per le case adibite ad abitazione principale delle
persone fisiche soggetti passivi residenti ad Origgio, e' fissata
come segue:
per le categorie catastali A2, A3, A4, A5 ed A6 L. 360.000;
per la categoria catastale A7 L. 300.000;
per le categorie catastali A1, A8 ed A9 L. 200.000.
(Omissis).
00A6795
Comune di ornica
(BERGSMO)
Il comune di ORNICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il
31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel comune di Ornica nella
misura del 6 per mille;
di fissare in L 350.000 la detrazione dall'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
di stimare il gettito dell'imposta per l'anno 2000 in L. 65.000.000
da iscrivere nell'apposita risorsa del bilancio di previsione;
di confermare per il 2000 l'attribuzione al funzionario I.C.I., di
ogni facolta' prevista dall'art. 11 del decreto legislativo n.
504/1992;
di rimettere copia della presente deliberazione al concessionario
della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza e
di pubblicarla per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).
00A6796;
Comune di ortignano raggiolo
(AREZZO)
Il comune di ORTIGNANO RAGGIOLO (provincia di Arezzo) ha
adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2000 aliquote differenziate di imposta
sugli immobili da applicare in questo comune pari al 6 per mille per
le abitazioni principali ed al 7 per mille per tutte le altre unita'
immobilliari:
2. di confermare, ai sensi del disposto dal comma 55, punto 2,
dell'art. 3 della legge n. 662/1996, L. 200.000 di detrazione
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale senza previsione di ulteriori riduzioni come riconosciuto
dall'art. 3, comma 55, punto 3 della legge n. 662/1996.
(Omissis).
00A6797
Comune di osimo
(ANCONA)
Il comune di OSIMO (provincia di Ancona) ha adottato, il
31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2000, le seguenti alliquote e
detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili:
A) aliquota ordinaria: 6,4 per mille;
B) aliquota ridotta: 5,5 per mille;
a) da applicarsi alle unita' immobiliari direttamente adibite
ad abitazione principale, possedute da persone fisiche e dai soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
b) da applicarsi alle unita' immobiliari direttamente adibite
ad abitazione principale possedute a titolo di proprieta' o usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purche' le
stesse non risultino locate;
c) da applicarsi a quelle abitazioni concesse in uso gratuito
dal proprietario a parenti fino al 2o grado, a condizione che questi
ultimi abbiano la residenza nell'abitazione stessa.
La concessione in uso gratuito si rileva dalla
autocertificazione, resa contestualmente dal concessionario e dal
concedente, che deve essere essere presentata all'ufficio tributi del
comune entro il 20 dicembre dell'anno in cui avviene la concessione;
d) da applicarsi alle pertinenze dell'abitazione principale,
anche se distintamente iscritte al catasto. In presenza di piu'
pertinenze, appartanenti alla stessa categoria e classe catastale
asservite alla medesima abitazione, l'agevolazione dell'aliquota
prevista si applica su una sola, quella piu' vicina all'abitazione.
Per pertinenze si intendono: garage, box o posto auto, soffitta e
cantina;
C) aliquota del 4 per mille:
a) da applicarsi a quelle unita' immobiliari adibite ad uso
abitativo per le quali sono stati stipulati contratti di locazione a
canone controllato (legge n. 431/1998), fatto salvo il rispetto
dell'equilibrio di bilancio, come da delibera di G.C. n. 475 del
5 ottobre 1999;
D) aliquota del 9 per mille:
a) da applicarsi agli immobili ad uso abitativo non locati per
i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione
da almeno due anni dalla data del 1o gennaio 2000;
E) la detrazione d'imposta si applica soltanto per quelle unita'
immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di cui al
punto B) lettere a), b) e c) con esclusione delle pertinenze;
F) la detrazione per l'abitazione e' elevata a L. 250.000
limitatamente ai soggetti passivi anziani (che abbiano compiuto il
sessantacinquesimo anno d'eta' al 1o gennaio 2000) che vivono soli o
in coppia (come da risultanze anagrafiche), proprietari della sola
abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze e che hanno
conseguito nel 1999 un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore
a L. 14.000.000 per quelli che vivono soli e L. 21.000.000
(complessivi) per quelli che vivono in coppia.
(Omissis).
00A6798
Comune di osmate
(VARESE)
Il comune di OSMATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire per l'esercizio finanziario 2000 l'aliquota I.C.I.
nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 4,5 per mille;
aliquota abitazione principale: 4 per mille;
detrazione principale: L. 200.000;
2. di dare atto che la detrazione spetta una volta sola per
l'abitazione e relative pertinenze di proprieta' nella quale il
contribuente risiede anagraficamente.
(Omissis).
00A6799
Comune di ottaviano
(NAPOLI)
Il comune di OTTAVIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il
27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. (omissis).
2. (omissis).
3. determinare per l'anno 2000 un'aliquota I.C.I. ordinaria nella
misura del 6,5 per mille.
4. determinare altresi' un'aliquota agevolata per l'abitazione
principale nella misura del 6 per mille.
5. derminare altresi' per l'abitazione principale una detrazione
d'importo complessivo pari a L. 200.000.
(Omissis).
00A6800
Comune di pacentro
(L'AQUILA)
Il comune di PACENTRO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il
10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. aumentare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dal 4
per mille al 5 per mille per le sole abitazioni dei non residenti in
questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000.
(Omissis).
00A6801
Comune di padru
(SASSARI)
Il comune di PADRU (provincia di Sassari) ha adottato, il 16
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
confermare per l'anno 2000 l'aliquota del 5 per mille ai fini del
versamento dell'imposta comunale sugli immobili, fatte salve le
riduzioni e detrazioni previste per legge.
(Omissis).
00A6802
Comune di paduli
(BENEVENTO)
Il comune di PADULI (provincia di Benevento) ha adottato, il
7 aprile 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. fissare, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille,
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. fissare, per l'anno 2000, l'importo della detrazione per
l'abitazione principale nella misura minima di legge, pari a
L. 200.000, nulla variando rispetto allo scorso anno.
(Omissis).
00A6803
Comune di palazzo san gervasio
(POTENZA)
Il comune di PALAZZO SAN GERVASIO (provincia di Potenza) ha
adottato, il 16 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare, come determina, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000,
nella misura del 6 per mille, rapportato al valore degli immobili;
determinare, come determina, in L. 200.000, la detrazione per
l'abitazione principale.
(Omissis).
00A6804
Comune di palermiti
(Cosenza)
Il comune di PALERMITI (provincia di Cosenza) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nella misura del 6 per mille.
(Omissis).
00A6805
Comune di Partinico
(Palermo)
Il comune di PARTINICO (provincia di Palermo) ha adottato, il
15 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) l'adozione, per l'anno d'imposta 2000, del seguente sistema
differenziato di aliquote e agevolazioni:
a) 4 per mille per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione
principale. del soggetto passivo, ai sensi del decreto legislativo
504/1992 articolo 8, comma 3, da applicare alla rendita catastale
degli immobili definita come base imponibile ai sensi del precitato
decreto legislativo n. 504/1992 art. 5;
b) detrazione di L. 200.000 e ulteriore riduzione del 50%
sull'I.C.I. dovuta per le tipologia di unita' immobiliari di cui alla
lettera a);
c) l'attribuzione ai sensi della legge 662\1996, art. 3, della
categoria abitazione principale alle unita' immobiliari possedute a
titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e\o disabili residenti
permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;
d) l'aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari diverse
da quelle adibite ad abitazione principale e per le aree
fabbricabili;
e) l'aliquota del 7 per mille per i terreni agricoli e i
fabbricati classificati con gruppo catastale D.
(Omissis).
00A6806
Comune di Parzanica
(Bergamo)
Il comune di PARZANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
3. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota unica del 6 per mille;
4 di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale
in L. 200.000.
(Omissis).
00A6807
Comune di Passignano sul Trasimeno
(Perugia)
Il comune di PASSIGNANO sul TRASIMENO (provincia di Perugia) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) come segue:
per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale nella misura del 5,00 per mille;
per tutti gli altri immobili quali seconde case, garages,
terreni, ecc. nella misura del 7,00 per mille.
(Omissis).
00A6808
Comune di Patu'
(Lecce)
Il comune di PATU' (provincia di Lecce) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 6,5 per mille per le unita'
immobiliari e la detrazione per l'abitazione principale nella misura
di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno nel quale si potrae la
destinazione.
(Omissis).
00A6809
Comune di Pecco
(Torino)
Il comune di PECCO (provincia di Torino) ha adottato, il 22
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2000 per tutto il territorio comunale nella
misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) e in L. 200.000 la detrazione
applicabile per l'abitazione principale.
(Omissis).
00A6810
Comune di Perito
(Salerno)
Il comune di PERITO (provincia di Salerno) ha adottato, il 15
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di fissare per l'anno 2000 l'aliquota del 5 per mille da applicare
all'imposta sugli immobili (I.C.I.).
(Omissis).
00A6811
Comune di Perlo
(Cuneo)
Il comune di PERLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nelle seguenti misure
5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
7 per mille per gli altri immobili.
2. di stabilire, per l'abitazione principale, la detrazione di L.
200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae
tale destinazione.
(Omissis).
00A6812
Comune di pessina cremonese
(CREMONA)
Il comune di PESSINA CREMONESE (provincia di Cremona) ha
adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.,
imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal
1o gennaio 2000:
aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti
passivi e per tutti gli immobili 5,5 per mille;
2. (omissis).
3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
od inutilizzabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali
condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiaraziore. In
alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle
condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile
l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con
raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione
o restauro ovvero, se antecedenti la data dalla quale l'immobile e'
comunque utizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio
per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il
contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da
anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
00A6814
Comune di pezzana
(VERCELLI)
Il comune di PEZZANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il
29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I) da applicarsi in questo Comune, nella misura
del 5 per mille.
2. di non operare nessuna diversificazione d'aliquota dell'imposta di
cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.
ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8 del
medesimo decreto.
(Omissis).
00A6815
Comune di PIANA DEGLI ALBANESI
(PALERMO)
Il comune di PIANA DEGLI ALBANESI (provincia di Palermo) ha
adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria I.C.I. al 6
per mille.
2. di fissare nella misura del 5,25 per mille l'aliquota per l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di diritto reale
d'usufrutto, uso, abitazione e di superfice:
a) dal soggetto passivo ed adibita ad abitazione principale;
b) da anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
c) dalla Cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad
abitaziione principale del socio assegnatario.
3. di fissare nella misura di L. 300.000 la detrazione per
l'abitazione principale di soggetti pensionati di eta' inferiore a
sessantacinque anni compiuti alla data del 1o gennaio 2000 ed in
possesso di una sola unita' immobiliare direttamente adibita a dimora
abituale posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso od
abitazione, purche' percettori di pensione minima e, comunque, con
importo non superiore a L. 10.000.000 annui; qualora i componenti il
nucleo familiare siano percettori di altri redditi, per godere di
tale agevolazione il reddito non deve superare l'importo complessivo
di L. 16.000.000; sone escluse da tale agevolazione le abitazioni
classificate nelle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9.
Di stabilire che per ottenere l'aumento della detrazione i
contribuenti interessati sono tenuti a presentare dal 1o al 30 giugno
di ciascun anno apposita istanza indirizzata all'Ufficio Tributi del
Comune, con l'indicazione delle complete generalita' proprie e di
tutti i componenti del nucleo familiare, corredata di documentazione
o autocertificazione attestante l'Ente erogatore, il tipo di
pensione, il numero di posizione e l'importo del reddito dell'anno
precedente, sia proprio che dell'intero nucleo familiare.
(Omissis).
00A6816
Comune di PIANE CRATI
(COSENZA)
Il comune di PIANE CRATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il
29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. (omissis);
2. a conferma di quanto sopra disposto da questa Giunta comunale con
la deliberazione n. 112, del 26 ottobre 1999, (omissis), l'aliquota
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), e'
definitivamente confermata, per l'anno 2000, nella misura del 6 per
mille.
3. di determinare che, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggano,
fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
00A6817
Comune di PIANSANO
(VITERBO)
Il comune di PIANSANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il
25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota unica dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;
2. di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in
L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione.
(Omissis).
00A6818
Comune di piasco
(CUNEO)
Il comune di PIASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
Di fissare nella misura del 5,95 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 2000;
Di fissare, contestualmente, in ossequio alle disposizioni contenute
nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi dal 48 al 59 e
nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, le
sottelencate agevolazioni:
1) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico
comunale con perizie a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1998, n. 15;
2) l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille, per un
periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita', la costruzione
e l'alienazione di immobili;
3) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a
concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. Per
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente
che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto
reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente. Viene considerata
adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta
a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata. Nella fattispecie,
prevista al punto 3) terzo capoverso, a decorrere dall'anno 2000
l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare viene ridotta al 50%.
(Omissis).
00A6819
Comune di Piedimulera
(Verbano)
Il comune di PIEDIMULERA (provincia di Verbano - Cusio - Ossola)
ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in
materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di stabilire per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del cinque per mille, con
la detrazione per la prima abitazione di L. 200.000;
2) di stabilire, per l'anno 2000, nella misura agevolata del 2 per
mille, l'aliquota I.C.I. da applicarsi nei confronti dei soggetti e
degli interventi indicati all'articolo 1, comma 5, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, dandosi atto che la detta agevolazione si
applica per tre anni da quello dell'inizio dei lavori.
(Omissis).
00A6820
Comune di Piegaro
(Perugia)
Il comune di PIEGARO (provincia di Perugia) ha adottato, il 26
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sara'
applicata in questo comune nella misura:
del 6 per mille: per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale, comprese le pertinenze come definite dall'articolo 817
codice civile, nella quale il contribuente, che la possiede a titolo
di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, o i suoi familiari
dimorano abitualmente;
del 6 per mille: per immobili destinati ad attivitta' produttive;
del 6 per mille: per terreni edificabili;
del 6,5 per mille: per le altre unita' immobiliari, possedute dal
contribuente in aggiunta all'abitazione principale;
2) di determinare per l'anno 2000 la detrazione d'imposta prevista
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L.
230.000, ai sensi del comma 55, dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, che modifica l'art. 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
(Omissis).
00A6821
Comune di Pienza
(Siena)
Il comune di PIENZA (provincia di Siena) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) determinare per l'anno 2000, le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili, in applicazione della normativa vigente:
abitazioni principali 5 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni principali 6,5 per mille.
(omissis).
1) di riconoscere ai soggetti che si trovino ricoverati in case di
cura o riposo la detrazione I.C.I. di L. 200.000 spettante
sull'abitazione principale per l'anno 2000, rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione e situazione,
in applicazione dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
2) di riconoscere ai soggetti che si trovino nella seguente
situazione di carattere sociale:
Famiglie che abbiano all'interno soggetti portatori di handicap
con un grado di invalidita' non inferiore al 75%, certificata dal
servizio sanitario della Asl, purche' non tenuti presso strutture
pubbliche o private con reddito imponibile per nucleo familiare per
l'anno 1999, non superiore a L. 27.672.410;
l'elevazione della detrazione a L. 300.000 ai fini
dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale per l'anno
2000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale
destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 8, comma 3, del
decreto legislativo n. 504 del 1992.
3) di stabilire che le agevolazioni di cui i precedenti punti n. 1) e
2) debbano essere riconosciute a domanda dei soggetti interessati
contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da
cui risulti:
Situazione di cui al punto 1):
a) la residenza del soggetto passivo in istituti di ricovero o
sanitari a seeguito di ricovero permanente;
b) la condizione che l'abitazione principale del soggetto passivo
risulti "non locata".
Situazione di cui al punto 2):
a) lo stato di soggetto portatore di handicap con invalidita' non
inferiore al 75%;
b) che il soggetto portatore di handicap non sia ricoverato
presso strutture pubbliche o private;
c) che il reddito imponibile del nucleo familiare relativo
all'anno 1999 non superi l'importo di L. 27.672.410.
(Omissis).
00A6822
Comune di Pietramontecorvino
(Foggia)
Il comune di PIETRAMONTECORVINO (provincia di Foggia) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti
misure:
prima abitazione 5 per mille la detrazione ordinaria di
L.200.000;
Per gli immobili ricadenti nella zona "A" di interesse ambientale
giusto quanto riportato nel vigente piano regolatore generale cosi'
come previsto dal comma 4, art. 5 del regolamento che disciplina
l'I.C.I. 4 per mille;
seconda abitazione ed altre 7 per mille.
(Omissis).
00A6823
Comune di Pieve d'Olmi
(Cremona)
Il comune di PIEVE d'OLMI (provincia di Cremona) ha adottato, il
22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote ai fini dell
imposta comunale sugli immobili:
abitazione principale 5 per mille;
terreni agricoli 5,8 per mille;
aree fabbricabili 5,8 per mille;
altri fabbricati 5,8 per mille;
dando atto che ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55,
della legge 662 del 23 dicembre 1996, la detrazione spettante per
l'abitazione principale e' di L. 200.000 annue.
(Omissis).
00A6824
Comune di Piove di Sacco
(Padova)
Il comune di PIOVE di SACCO (provincia di Padova) ha adottato, il
26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I.:
al 4,8 per mille per la prima casa o abitazione principale;
del 6 per mille per i rimanenti immobili;
6,25 per mille per gli immobili sfitti da piu' di due anni, dando
atto che per la prima casa spetta la detrazione fissa di L. 200.000;
aliquota 4 per mille per le aree escluse dai piani pluriennali di
attuazione.
(Omissis).
00A6825
Comune di Pisciotta
(Salerno)
Il comune di PISCIOTTA (provincia di Salerno) ha adottato, il
24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota al 5 per mille
dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, cosi' come
modificato con l'art. 3, comma 53, della legge 662/1996, (omissis);
di dare atto che si e' ritenuto di dover prevedere una aliquota unica
non differenziata per tipologia di immobile ne' stabilire alcuna
aliquota agevolata in rapporto alla diversa tipologia di enti senza
scopo di lucro presenti nel territorio comunale, nonche' di stabilire
e prevedere un'unica detrazione, secondo quanto previsto dalla
succitata normativa, nella misura di L. 200.000 a favore delle
abitazioni principali.
(Omissis).
00A6826
Comune di Pompiano
(Brescia)
Il comune di POMPIANO (provincia di Brescia) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. che sara'
applicata in questo comune nelle seguenti misure:
5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze
classificate con categoria catastale C/06;
6,5 per mille per immobili diversi dalla abitazione principale,
terreni, aree fabbricabili, ecc.;
2. di determinare, per l'anno 2000, in L. 200.000 la detrazione
dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi sull'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
3. di aumentare, (omissis), la suddetta detrazione a L. 300.000 a
favore dei soggetti passivi la cui unica unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale abbia un valore catastale non superiore a
L. 70.000.000 e che rientrino, inoltre nelle fasce di reddito di cui
all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISE).
(Omissis).
00A6827
Comune di Pontecurone
(Alessandria)
Il comune di PONTECURONE (provincia di Alessandria) ha adottato,
il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6 per mille.
2. di mantenere a L. 300.000, la detrazione per abitazione principale
per l'anno 2000.
(Omissis).
00A6828
Comune di Pontenure
(Piacenza)
Il comune di PONTENURE (provincia di Piacenza) ha adottato, il
25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000, nelle misure
seguenti:
al 5,6 per mille l'aliquota per quanto riguarda i terreni
agricoli, le aree fabbricabili, l'abitazione principale e gli altri
fabbricati (con la sola esclusione degli alloggi non locati);
al 7 per mille l'aliquota per gli alloggi non locati;
al 4 per mille l'aliquota per le unita' oggetto di interventi di
recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utizzo di
sottotetti;
al 4 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di
abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2
comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
00A6829
Comune di Ponzano romano
(Roma)
Il comune di PONZANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il
20 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.
imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal
1o gennaio 2000:
aliquota ordinaria da applicare: 5 per mille per tutti i soggetti
passivi;
2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992
e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48,
51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali
condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
autenticata nella quale deve dichiarare la data di inizio delle
condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile
l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con
raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione
o restauro, se antecedente, la data della quale l'immobile e'
comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio
per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica;
5. (omissis);
6. di dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 58 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9
del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di
applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano
coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, le
persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo
assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a
decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis).
00A6830
Comune di Poppi
(Arezzo)
Il comune di POPPI (provincia di Arezzo) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I.,
imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal
1o gennaio 2000:
a) 7 per mille per aree fabbricabili ed immobili adibiti ad
abitazioni posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i
quali non risulti stipulato un regolare contratto di locazione,
comodato od uso gratuito si durata non inferiore ai dodici mesi
nell'anno solare a persone effettivamentie dimoranti;
b) 6 per mille per la restante tipolgia di fabbricati.
(Omissis).
00A6831
Comune di Porano
(Terni)
Il comune di PORANO (provincia di Terni) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) sono stabilite nelle seguenti musure:
5 per mille immobili adibiti ad abitazione principale e sue
pertinenze (aliquota agevolata);
7 per mille immobili adibiti ad uso diverso dalla abitazione
principale (aliquota ordinaria).
(Omissis).
00A6832
Comune di Portomaggiore
(Ferrara)
Il comune di PORTOMAGGIORE (provincia di Ferrara) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare, (omissis), le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 con
validita' sull'intero territorio comunale nelle seguenti misure:
a) 4 per mille: a favore di proprietari che eseguono interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nel centro storico, cosi' come definito
dal vigente PRG limitatamente all'unita' immobiliare oggetto di tali
interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori;
b) 4 per mille: per gli immobili locati nel rispetto delle
condizioni definite negli accordi locali, di cui all'art. 2, comma 4,
della legge n. 431/1998;
c) 7 per mille: per gli immobili qualificati alloggio non locato
e/o residenza secondaria cosi' come individuati dall'art. 7 del
regolamento I.C.I. approvato con delibera C.C. n. 13 del 29 gennaio
1999;
d) 6,6 per mille: fabbricati rientranti nel gruppo catastale C -
tipologie:
C1 - negozi e botteghe;
C2 - magazzini e locali di deposito;
C3 - laboratori per arti e mestieri;
e) 6,8 per mille: tutti gli altri immobili non rientranti nelle
rientranti nelle predette tipologie e precisamente:
immobili appartenenti gruppo catastale A) non rientranti nella
tipologia art. 7 regolamento comunale per l'applicazione I.C.I.; (e
di cui sub.b);
immobili appartenenti al gruppo catastale B);
fabbricati appartenenti gruppo catastale C) eccetto C1), C2) e
C3);
immobili appartenenti gruppo catastale D);
immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze
intese come garage, box, posto auto, soffitta, cantina ecc,
appartenenti ai gruppi catastali C2), C6), C7).
Agli stessi effetti, oltre alle tipologie previste per legge, a
norma del vigente regolamento I.C.I., sono equiparate:
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero sanitario a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
l'abitazione locata, con contratto stipulato secondo le vigenti
norme in materia di locazioni abitative, a soggetto che la utilizza
come dimora abituale;
l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti
fino al 3o grado o ad affini fino al 2o grado, che la occupano quale
loro abitazione principale;
due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso
abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che
venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita'
medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale
decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la
richiesta di variazione;
l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a
risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai
familiari del possessore.
Terreni agricoli;
Aree fabbricabili;
(Omissis).
1) di riconoscere, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo
n. 504/1992, nel testo modificato dall'art. 3, comma 55 legge n.
662/1996, e per l'anno 2000, alle categorie di contribuenti indicate
in narrativa ed alle condizioni sopra riportate, una detrazione
d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di L. 500.000 e comunque,
fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2) di dare atto che i livelli di reddito presi a riferimento sono
pari al limite stabilito per l'anno 2000, aumentati dell'1,7%.
3) di dare atto che il beneficio suddetto e' esteso agli anziani
residenti in casa di riposo. A condizione che il relativo immobile
non risulti locato.
(Omissis).
00A6833
Comune di Potenza Picena
(Macerata)
Il comune di POTENZA PICENA (provincia di Macerata) ha adottato,
il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
a) aliquota del 4,8 per mille da applicare:
alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo;
agli alloggi I.A.C.P. dati in locazione abitativa;
alle abitazioni possedute in aggiunta a quella principale se
locate per l'intero anno di riferimento dell'imposta. Agli effetti di
cui sopra il mese durante il quale la locazione si e' protratta per
piu' di quindici giorni e' computato per intero;
alla pertinenza dell'abitazione principale, ai sensi dell'art.
1 bis del vigente regolamento I.C.I.;
b) aliquota ordinaria del 6,8 per mille da applicare su tutti gli
altri immobili non ricompresi nella fattispecie di cui sopra;
2) confermare la detrazione d'imposta prevista al comma 2, dell'art.
8 del decreto legislativo n. 504/1997, in L. 240.000 per le unita'
immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del
soggetto passivo. Non godono pertanto di detta agevolazione le
abitazioni possedute in aggiunta a quella principale locate per
l'intero anno d'imposta.
(Omissis).
00A6834
Comune di Pozzoleone
(Vicenza)
Il comune di POZZOLEONE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 3
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2000 (omissis):
I.C.I.
(omissis)
aliquota unica 4,5 per mille;
detrazione abitazione principale L. 200.000
considerata "direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che aquisiscono la residenza in istituti di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata".
(Omissis).
00A6835
Comune di Premariacco
(Udine)
Il comune di PREMARIACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di applicare per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) terreni agricoli: 4,5 per mille;
b) abitazioni principali e relative pertinenze: 4,5 per mille;
c) aree fabbricabili: 5 per mille;
d) altri fabbricati 5 per mille;
e) unita' immobiliari inagibili o inabitabili per i quali si
procede ad interventi di recupero, con lavori iniziati a decorrere
dal 1o gennaio 1999: 2 per mille per gli anni dal 1999 al 2001
compresi;
f) Unita' immobiliari inagibili o inabitabili per i quali non si
procede ai relativi lavori di recupero: 6 per mille.
2. per gli immobili di cui al punto e), i proprietari soggetti
passivi dovranno presentare all'amministrazione comunale per gli anni
di riferimento (1999-2000-2001), entro la data di presentazione della
dichiarazione dei redditi, una autocertificazione ai sensi della
legge 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni attestante
l'esecuzione dei lavori di recupero degli stessi immobili;
3. di determinare, per l'anno 2000, nella misura annua di L. 500.000,
comunque fino a concorrenza dell'imposta, la detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale da persone fisiche
soggetti passivi, residenti nel comune, titolari di reddito di
qualsiasi natura, con esclusione del reddito prodotto dalla stessa
abitazione, di importo pari od inferiore all'importo minimo delle
pensioni I.N.P.S. se appartenenti a famiglie monoreddito, o con
redditi non superiori al doppio della pensione I.N.P.S. se
appartenenti a nuclei plurireddito; viene ammessa una maggiorazione
del 10% del reddito per ogni componente il nucleo privo di reddito;
4. le situazioni esposte nel punto 3 dovranno essere adeguatamente
documentate, presentando all'Amministrazione comunale, entro la data
di presentazione della dichiarazione dei redditi, una dichiarazione
con allegata copia della dichiarazione dei redditi dell'anno
precedente, che attesti il diritto alla maggiore detrazione di L.
500.000;
5. per le altre unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo, diverso da quello di cui al punto 3,
la detrazione resta fissata a L. 200.000 fino alla concorrenza
dell'imposta;
(Omissis).
00A6836
Comune di Presenzano
(Caserta)
Il comune di PRESENZANO (provincia di Caserta) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
6 per mille nella misura ordinaria;
4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale del soggetto passivo, nonche' alle abitazioni
concesse al proprietario o all'usufrutto in uso gratuito a parenti in
linea retta di 1o grado (genitori e figli).
Detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L.
500.000.
(Omissis).
00A6837
Comune di Presezzo
(Bergamo)
Il comune di PRESEZZO (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire che per l'anno 2000, questo comune applichera' per
l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. l'aliquota del 5 per mille,
in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504 cosi' come modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449
(legge finan ziaria);
2. di determinare quale detrazione per abitazione principale del
contribuente I.C.I. l'importo minimo di legge di L. 200.000 pari a
euro 103,29;
3. di avvalersi del comma 56, dell'art. 3, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 come riportato in narrativa (applicazione della
detrazione per abitazione principale all'unita' immobiliare posseduta
a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata.
(Omissis).
00A6838
Comune di Prignano Cilento
(Salerno)
Il comune di PRIGNANO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato,
il 27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
stabilire per l'anno 2000, l'applicazione delll'aliquota imposta
comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille con esclusione
di ogni tipo di agevolazione.
(Omissis).
00A6839
Comune di Primaluna
(Lecco)
Il comune di PRIMALUNA (provincia di Lecco) ha adottato, l' 8
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
a) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
5 per mille per abitazione principale;
5,5 per mille per i restanti immobili: abitazioni secondarie,
altri fabbricati, aree edificabili.
(Omissis).
00A6840
Comune di Provaglio Val Sabbia
(Brescia)
Il comune di PROVAGLIO VAL SABBIA (provincia di Brescia) ha
adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2000, l'aliquota relativa all'imposta
comunale sugli immobili I.C.I. nella misura 6 per mille.
(Omissis).
00A6841
Comune di Pulsano
(Taranto)
Il comune di PULSANO (provincia di Taranto) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
e sue pertinenze;
di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota del 6 per mille per tutte le
altre unita' immobiliari;
di confermare per l'anno 2000 la detrazione minima di L. 200.000 per
tutte le abitazioni principali.
(Omissis).
00A6842
Comune di Pusiano
(Como)
Il comune di PUSIANO (provincia di Como) ha adottato, il 22
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) di fissare per l'anno 2000 nella misura del 5.5 per mille
l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili I.C.I. istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.
504 mantendola inalterata rispetto agli anni precedenti;
2) di fissare in L. 230.000 la detrazione da applicare sulle
abitazioni principali.
(Omissis).
00A6843
Comune di Qualiano
(Napoli)
Il comune di QUALIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) di approvare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille;
2) di confermare per l'anno 2000 la detrazione di L. 200.000 per le
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale..
(Omissis).
00A6844
Comune di Quinto Vicentino
(Vicenza)
Il comune di QUINTO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 nelle misure di
seguito riportate:
a) immobili destinati ad abitazione principale e loro pertinenze
in uso alla stessa abitazione, aliquota 4,5 per mille;
b) altri fabbricati e terreni agricoli, aliquota 6,5 per mille;
c) aree fabbricabili;
alloggi non locati per un periodo superiore a sei mesi nell'arco
dell'anno e loro pertinenze in uso alla stessa abitazione;
fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non
utilizzati non costituenti abitazione principale, aliquota 7 per
mille.
2. di fissare le seguenti detrazioni per l'abitazione principale:
a) ordinaria, L. 200.000 (euro 103,29);
b) per nuceli familiari con reddito complessivo lordo inferiore a
L. 50.000.000 (euro 25.822,85), se da lavoro dipendente e L.
30.000.000 (euro 15.493,71) se da lavoro autonomo, con presenza nel
nucleo familiare di appartenenza di un disabile con invalidita'
superiore ai 2/3;
per nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a
L. 50.000.000 (euro 25.822,85) se da lavoro dipendente e
L. 30.000.000 (euro 15.493,71) se da lavoro autonomo, con presenza
nel nucleo familiate di appartenenza di n. 3 figli a carico e per
unita' immobiliari iscritte alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
per nuclei familiari di almeno due persone con reddito
complessivo lordo da pensione inferiore a L. 25.000.000 (euro
12.911,43), L. 300.000 (euro 154,94);
c) nucleo familiare titolare di reddito esclusivo da pensione
pari o inferiore al doppio del minimo I.N.P.S. oltre a quello
relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
per i nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore o
pari a L. 25.000.000 (euro 12.911,43) da lavoro dipendente, con
presenza nel nucleo familiare di appartenenza di una persona iscritta
alle liste di collocamento in mobilita' lunga, L. 400.000 (euro
206,58).
(Omissis).
00A6845
Comune di Racalmuto
(Agrigento)
Il comune di RACALMUTO (provincia di Agrigento) ha adottato, il
31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. elevare al 5 per mille l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli
immobili) per la categoria "abitazione principale" per l'anno 2000;
2. confermare l'aliquota per le categorie "altri fabbricati, aree
fabbricabili" al 5 per mille per l'anno 2000.
(Omissis).
00A6846
Comune di Raccuja
(Messina)
Il comune di RACCUJA (provincia di Messina) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di applicare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
il corrente anno 2000 nel modo che segue:
a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per
mille;
b) immobili diversi dell'abitazione principale: 5,5 per mille;
c) detrazione sulla unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale: L. 300.000.
(Omissis).
00A6848
Comune di Ramponio Verna
(Como)
Il comune di RAMPONIO VERNA (provincia di Como) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire le aliquote e detrazioni I.C.I., per l'anno 2000 come
appresso:
5 per mille per la prima casa e relative pertinenze;
5,8 per mille per gli altri immobili;
detrazione per la prima casa L. 200.000.
(Omissis).
00A6849
Comune di Rapino
(Chieti)
Il comune di RAPINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare l'aliquota dell'I.C.I. per il 2000 nella misura del 6
per mille;
di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale in L. 500.000.
(Omissis).
00A6850
Comune di Rapolano Terme
(Siena)
Il comune di RAPOLANO TERME (provincia di Siena) ha adottato, il
23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000, (omissis), le seguenti aliquote
I.C.I.:
a) 5,5 per mille in favore dei proprietari dell'abitazione
principale, delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune;
b) 6,5 per tutti gli altri soggetti passivi;
2. di confermare la detrazione per abitazione principale per l'anno
2000 in L. 230.000.
(Omissis).
00A6851
Comune di Rapolla
(Potenza)
Il comune di RAPOLLA (provincia di Potenza) ha adottato, il 21
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per
l'anno 2000, nelle misure specificate in premessa;
2. di determinare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione
principale nella misura di L. 250.000; (omissis)
Ritenuto di determinare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura
differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili:
a) abitazione principale: 5,5 per mille;
b) immobili diversi dall'abitazione principale: 6,5 per mille;
c) terreni agricoli ed aree fabbricabili: 6,5 per mille;
3. di confermare il valore venale delle aree fabbricabili come
indicato alla tabella allegata alla delibera di G.M. n. 8 del 9
febbraio 1999.
(Omissis).
00A6852
Comune di Ravello
(Salerno)
Il comune di RAVELLO (provincia di Salerno) ha adottato, il 30
marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e'
fissata nella misura del 7 per mille;
2. nel rispetto della normativa vigente sono previste le seguenti
aliquote differenziate, detrazioni ed agevolazioni:
1. abitazione principale:
a) aliquota 6 per mille;
b) detrazione L. 200.000;
c) riduzione ulteriore del 30 per cento sull'imposta risultante
dopo l'applicazione della detrazione di cui al punto a);
2. abitazione principale occupata da disabili con grado di
invalidita' pari al 100 per cento, purche' comunichino tale
situazione entro il 31 luglio:
a) aliquota 6 per mille;
b) detrazione di L. 300.000 (anziche' L. 200.000);
c) riduzione ulteriore del 30 per cento sull'imposta risultante
dopo l'applicazione della detrazione di cui al punto a);
3. abitazione principale accupata da un nucleo familiare composto
solo da anziani oltre i 70 anni, con reddito complessivo ai fini
Irpef non superiore a L. 20.000.000 (per nucleo), purche' comunichino
tale situazione entro il 31 luglio 2000, a pena di decadenza:
a) aliquota 6 per mille;
b) detrazione di L. 300.000 (anziche' 200.000);
c) riduzione ulteriore del 30 per cento sull'imposta risultante
dopo l'applicazione della detrazione di cui al punto a);
4. case concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale entro il secondo grado, equiparate ad abitazione
principale, purche' coincidono residenza e dimora e il dante causa
inoltri apposita autocertificazione entro il 31 luglio, a pena di
decadenza:
a) aliquota 7 per mille;
b) detrazione L. 200.000;
c) nessuna ulteriore detrazione;
5. case date in locazione, equiparate ad abitazione principale,
purche' coincidano residenza e dimora e venga data prova della
registrazione del relativo contratto di locazione con comunicazione
da presentarsi entrro il 31 luglio:
a) aliquota 7 per mille;
b) detrazione L. 200.000;
c) nessuna ulteriore detrazione.
(Omissis).
00A6853
Comune di Revigliasco d'Asti
(Asti)
Il comune di REVIGLIASCO d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del
6 per mille per tutte le categorie di immobili imponibili;
2. di determinare in ragione di L. 200.000 la detrazione per la prima
casa.
(Omissis).
00A6854
Comune di Rio Marina
(Livorno)
Il comune di RIO MARINA (provincia di Livorno) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare, in materia di imposta comunale sugli immobili
(l.C.l.) per l'anno 2000, le aliquote e le detrazioni gia' in vigore
nell'anno 1999 e precisamente come segue:
aliquota ordinaria: 7 per mille, per tutti gli immobili esclusa
l'abitazione principale e sue pertinenze;
aliquota ridotta: 6 per mille, per l'abitazione principale e sue
pertinenze;
detrazione d'imposta: L. 270.000.
2. di dare atto che l'aliquota ridotta e la detrazione d'imposta
sopradescritte sono applicabili nei casi di abitazione principale
come dettagliatamente riportato nell'art. 5) del Regolamento per
l'applicazione dell'I.C.I., in tutti gli altri casi sara' applicabile
l'aliquota ordinaria, con esclusione della detrazione d'imposta per
le fatti specie contemplate nei punti d) e e);
3. di determinare l'elevazione della detrazione d'imposta a
L. 330.000 nel caso di contribuenti ultrasessantacinquenni con
reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare pari - o
inferiore a L. 12.500.000, maggiorato di L. 3.000.000 per ogni
componente il nucleo familiare medesimo, che non possiede altre
proprieta' immobiliari oltre la casa di abitazione per la quale viene
richiesta la maggiore detrazione. La relativa richiesta dovra' essere
redatta e inoltrata entro, il 30 aprile 2000 su appositi moduli
reperibili presso gli uffici comunali;
(Omissis).
00A6855
Comune di Rionero in Vulture
(Potenza)
Il comune di RIONERO in VULTURE (provincia di Potenza) ha
adottato, il 29 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive integrazioni e
modificazioni, gia' in vigore per l'anno 1999 e precisamente:
1. - 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi
e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti
nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale;
2. - 6,5 per mille per tutti gli altri passivi.
(Omissis).
00A6856
Comune di Rivello
(Potenza)
Il comune di RIVELLO (provincia di Potenza) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. riconfermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I., imposta comunale
immobiliare, nella misura del 5 per mille;
2. stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
00A6857
Comune di Rivolta d'Adda
(Cremona)
Il comune di RIVOLTA d'ADDA (provincia di Cremona) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'esercizio 2000, le aliquote dell'I.C.I. nella
seguente misura:
a) 4,4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale e pertinenze;
b) 5,4 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione
principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per i
terreni agricoli e le aree fabbricabili, specificando che i soggetti
passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili ovvero il
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie, sugli stessi, mentre per gli immobili concessi in
locazione finanziaria il soggetto passivo e' il locatario.
2. di approvare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di
L. 200.000.
(Omissis).
00A6858
Comune di Robecco D'Oglio
(Cremona)
Il comune di ROBECCO d'OGLIO (provincia di Cremona) ha adottato,
il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili - I.C.I. come segue:
nella misura del 6,5 per mille per le unita' immobiliari, diverse
dall'abitazione principale del contribuente, per le aree fabbricabili
e per terreni agricoli;
l'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti;
di confermare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
nella misura di legge di L. 200.000.
(Omissis).
00A6859
Comune di Rocca Priora
(Roma)
Il comune di ROCCA PRIORA (provincia di Roma) ha adottato, il
26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
I) di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. -
iImposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal
1o gennaio 2000:
1 aliquota da applicare all'abitazione principale ed immobili ad
essa equiparati ai sensi del regolamento comunale - 5 per mille;
2 aliquota da applicare per tutti gli altri immobili diversi da
quelli indicati nel punto 1 - 7 per mille.
II) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto
stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi
48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
III) L'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i
fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare
accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto
dichiarato dal contribuente.
IV) Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a
concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
La detrazione e' estesa alle pertinenze per la sola parte di essa
che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione
principale del solo titolare del diritto reale.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci
assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).
00A6860
Comune di Rocca Sinibalda
(Rieti)
Il comune di ROCCA SINIBALDA (provincia di Rieti) ha adottato, il
29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per
l'anno 2000, nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis).
00A6861
Comune di Roccamorice
(Pescara)
Il comune di ROCCAMORICE (provincia di Pescara) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. a decorrere dal 1o gennaio 2000 l'aliquota I.C.I. viene fissata
nella misura del 5 per mille in via generale, tranne che l'aliquota
I.C.I. per fabbricati diversi da abitazione principale fissata nella
misura del 6 per mille.
(Omissis).
00A6862
Comune di Roccarainola
(Napoli)
Il comune di ROCCARAINOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il
30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
proporre l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per
l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille, riferita alle diverse
tipologie di immobili, secondo i principi e i criteri dettati dal
Titolo I, Capo I, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli immobili
adibiti ad abitazione principale per i quali l'aliquota e' fissata al
5 per mille.
(Omissis).
00A6863
Comune di Rodi' Milici
(Messine)
Il comune di RODI' MILICI (provincia di Messina) ha adottato, il
25 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di fissare al 5 per mille l'aliquota per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
2. di fissare la detrazione a L. 250.000 per le unita' immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale;
3. di fissare al 6 per mille l'aliquota per immobili posseduti in
aggiunta all'abitazione principale, terreni e aree fabbricabili.
(Omissis).
00A6864
Comune di Ronago
(Como)
Il comune di RONAGO (provincia di Como) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di rideterminare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille
per gli edifici adibiti a prima abitazione, ai sensi ed agli effetti
dell'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini
dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili relativa
all'anno 2000;
2. di rideterminare nella misura del 6 per mille l'aliquota della
citata imposta per tutti i restanti immobili per l'anno 2000;
(Omissis).
00A6865
Comune di Rondissone
(Torino)
Il comune di RONDISSONE (provincia di Torino) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
a) l'aliquota ordinaria sugli immobili e' fissata nella misura
del 5,5 per mille; per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale da parte del soggetto passivo d'imposta la detrazione e'
di L. 200.000;
b) per le unita' immobiliari a disposizione o sfitte l'aliquota
del 7 per mille.
(Omissis).
00A6867
Comune di Rosarno
(Reggio Calabria)
Il comune di ROSARNO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. aliquota ordinaria del 6 per mille;
2. aliquota ridotta del 5 per mille per:
a) abitazione principale;
b) unita' immobiliari locale, con contratto registrato, ad un
soggetto che la utilizza come abitazione principale;
c) unita' immobiliari non locate, possedute da anziani e da
disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;
d) unita immobiliari dei soggetti passivi e dei soci di
cooperative edili, a proprieta' indivisa, residenti nel comune,
direttamente adibita ad abitazione principale;
e) unita' immobiliari assegnate dagli Istituti autonomi case
popolari a soggetto che li utilizza come abitazione principale;
f) unita' immobiliari nelle diverse tipologie appartenenti agli
enti senza scopo di lucro;
3. aliquota ridotta del 3 per mille a favore dei proprietari che
eseguiranno nel biennio 99/2000 interventi di recupero di immobili
inagibili o inabitabili e interventi su immobili di interesse storico
o architettonico, localizzati nel centro storico.
(Omissis).
00A6867
|
| Comune di Rotzo
(Vicenza)
Il comune di ROTZO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6 per mille;
2. di determinare, inoltre, che, dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
(omissis), si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
00A6868
Comune di Ruviano
(Caserta)
Il comune di RUVIANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 24
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determianre nel 6 per mille l'aliquota per l'anno 2000
dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune.
(Omissis).
00A6869
Comune di RUVO DI PUGLIa
(Bari)
Il comune di RUVO di PUGLIA (provincia di Bari) ha adottato, il
29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) determinare per il periodo di imposta 2000 nella misura del 4,5
per mille l'aliquota dell'I.C.I. istituita con decreto legislativo n.
504 del 30 dicembre 1992;
2) fissare l'aliquota al 4 per mille per le unita' immobiliari
destinate ad abitazione locate a titolo di abitazione principale con
contratto-tipo stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 4. della legge
9 dicembre 1998. n. 43;
3) fissare l'aliquota al 7 per mille per le unita' immobiliari
destinate ad abitazione, possedute da soggetti passivi in aggiunta
all'abitazione principale, per le quali non risultano essere stati
registrati contratti di locazione da almeno un anno, ad esclusione
di:
a) unita' immobiliari destinate ad abitazione site nel centro
storico (zona "A");
b) unita' immobiliari destinate ad abitazione e site nella
(Zona "A")º a piano terra, rialzato ed interrato;
c) tutte le altre unita' immobiliari destinate ad abitazione
non in possesso dei requisiti minimi di abitabilita' come previsti
dal Regolamento edilizio locale, stato accertato con perizia tecnica
a carico del proprietario che allega idonea documentazione o, in
alternativa, con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, autenticata;
d) tutte le unita' immobiliari destinate ad abitazione concesse
in uso gratuito a parenti fino al 1o grado in linea retta (genitori e
figli) ed in linea collaterale fino al 2o grado (fratelli e sorelle),
quando risultino anagraficamente residenti.
Per le unita' immobiliari destinate ad abitazione di cui alle
lettere a), b), c), d), viene ribadita l'aliquota del 4,5 per mille.
N.B. - La detrazione d'imposta per l'abitazione principale e'
stabilita nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
00A6870
Comune di S. AMBROGIO sul GARIGLIANO
(Frosinone)
Il comune di S. AMBROGIO sul GARIGLIANO (provincia di Frosinone)
ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella seguente
misura:
6 per mille per la prima abitazione;
6,5 per mille per la seconda abitazione.
(Omissis).
00A6871
Comune di S. Egidio del Monte Albino
(Salerno)
Il comune di S. EGIDIO del MONTE ALBINO (provincia di Salerno) ha
adottato, il 16 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. rideterminare dall'anno 2000 le aliquote I.C.I., come dal seguente
prospetto:
a) elevare l'aliquota dal 4,5 aI 5 per mille per le abitazioni
principali e loro pertinenze; le aliquote I.C.I. dal 5,5 aI 7 per
mille per le abitazioni diverse da quelle principali non locate e di
elevare l'aliquota l.C.l. dal 5,5 per mille aI 6 per mille per gli
immobili diversi da quelli precedenti;
b) elevare la detrazione per abitazione principale da L. 200.000
a L. 220.000;
(Omissis).
00A6872
Comune di S. FILIPPO DEL MELA
(Messina)
Il comune di S. FILIPPO del MELA (provincia di Messina) ha
adottato, il 2 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota del 5 per mille a titolo
di imposta I.C.I.;
(Omissis).
00A6873
Comune di S. Marco d'Alunzio
(Messina)
Il comune di S. MARCO d'ALUNZIO (provincia di Messina) ha
adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del
5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in
L. 200.000.
(Omissis).
00A6874
Comune di S. MARTINO IN STRADA
(Lodi)
Il comune di S. MARTINO in STRADA (provincia di Lodi) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
2. ritenuto di assumere, per quanto concerne invece l'imposta
comunale sugli immobili, la seguente determinazione:
aliquota in misura unica del 5,5 per mille;
nessuna riduzione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
importo della detrazione prevista per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale non oltre L. 200.000;
nessuna diversificazione di aliquota per gli immobili diversi
dalle abitazioni principali e per gli alloggi non locati.
(Omissis).
00A6875
Comune di S. PRISCO
(Caserta)
Il comune di S. PRISCO (provincia di Caserta) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota ICI vigente nella misura
unica del 5 per mille.
(Omissis).
00A6876
Comune di SACILE
(Pordenone)
Il comune di SACILE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di approvare per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria I.C.I. -
Imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;
2. di approvare, per l'anno 2000, l'aliquota ridotta I.C.I. nella
misura del 4,4 per mille per i soggetti passivi; quali persone
fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto
registrato ad un soggetto, residente nel comune, che la utilizzi come
abitazione principale;
3. di approvare, per l'anno 2000, l'aliquota del 4,4 per mille da
applicarsi esclusivamente alle unita' immobiliari inserite aI catasto
urbano con categoria C/2 e C/6 pertinenze dell'abitazione principale
o abitazione locata;
4. di approvare, per l'anno 2000, una detrazione di L. 250.000 per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo residente nella stessa;
5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale
(aliquota ridotta con detrazione) l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta', usufrutto, uso abitazione da anziani o disabili
che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata o comunque utilizzata;
6. di approvare, per l'anno 2000, un aumento della detrazione da
L. 250.000 a L. 350.000, a favore del contribuente appartenente ad un
nucleo familiare che denunci, per l'anno d'imposta 1999, un
imponibile IRPEF non superiore alle seguenti fascie:
un componente limite reddito annuo L. 14.000.000;
per ogni componente in piu' L. 2.000.000 annue.
L'applicazione della maggior detrazione e' subordinata alle
condizioni:
che l'abitazione sia occupata da un solo nucleo familiare,
diversamente per nucleo familiare si intende l'insieme degli
occupanti;
essere proprietari della sola unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale con eventuali pertinenze;
nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario
o usufruttuario di alcun altro bene immobile;
non aver venduto nell'anno 1999 beni immobili per un valore
superiore ai 70 mIlioni.
Sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari classificate
nella categoria A/1, A/8 e A/9.
Le condizioni devono sussistere alla data del 1o gennaio 2000.
7. di considerare abitazione principale anche quella concessa in
comodato a parenti entro il 2o grado che hanno stabilito la propria
residenza, con aliquota ridotta e detrazione come previsto dal
Regolamento;
8. I beneficiari dell'aliquota ridotta e maggiore detrazione di cui
al punto 5., 6., 7., nonche' punto 2. per le abitazioni locate,
possono calcolare e versare l'imposta relativa solo se presenteranno
una apposita dichiarazione predisposta dall'Ufficio tributi.
(Omissis).
00A6877
Comune di SAGLIANO MICCA
(Biella)
Il comune di SAGLIANO MICCA (provincia di Biella) ha adottato, il
25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di fissare l'aliquota base I.C.I. per l'anno 2000, nella misura
del 4,5 per mille, come gia' stabilito per lo scorso esercizio 1999;
2. di confermare la detrazione unica fissa per la prima casa
(abitazione principale) in L. 200.000, come gia' stabilito per lo
scorso esercizio 1999;
3. di stabilire nel 2 per mille l'aliquota I.C.I. (aliquota
agevolata) a favore di proprietari che eseguano interventi volti aI
recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati aI recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo di sottotetti;
4. di dare atto che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1,
comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (cosiddetto collegato
alla Finanziaria per l'esercizio 1998), l'aliquota agevolata di cui
aI precedente punto 3 verra' riconosciuta per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
(Omissis).
00A6878
Comune di SALUZZO
(Cuneo)
Il comune di SALUZZO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da
applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci
di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune,
per unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale
e relative pertinenze;
2. di determinare, per l'anno 2000, nella misura del 4,9 per mille
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da
applicarsi a carico dei possessori di fabbricati diversi dalle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale e i terreni agricoli;
3. di determinare, per l'anno 2000, nella misura del 7 per mille
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da
applicarsi a carico dei possessori di aree fabbricabili;
4. di determinare per l'anno 2000, in misura del 7 per mille
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da
applicarsi a carico dei possessori di alloggi non locati e relative
pertinenze;
5. di fissare, per l'anno 2000, l'aumento della detrazione per
l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000;
6. di determinare in L. 300.000, per l'anno 2000, la detrazione per
l'abitazione principale dei cittadini in condizioni disagiate, che si
trovano nella seguente situazione:
soggetto passivo e componenti del nucleo familiare titolari, su
tutto il territorio nazionale, del diritto di proprieta', usufrutto,
uso ed abitazione di un unico immobile adibito ad abitazione
principale, con eventuale rimessa o posto macchina e cantina.
Il reddito complessivo conseguito nell'anno 1999 dall'intero
nucleo familiare convivente di appartenenza del soggetto passivo non
deve essere superiore a:
L. 14.000.000 se il nucleo familiare e' composto da una sola
persona;
L. 24.000.000 se il nucleo familiare e' composto da due
persone;
L. 30.000.000 se il nucleo familiare e' composto da tre
persone;
L. 34.000.000 se il nucleo familiare e' composto da quattro
persone;
L. 36.000.000 se il nucleo familiare e' composto da cinque
persone;
L. 38.000.000 se il nucleo familiare e' composto da sei
persone;
L. 40.000.000 se il nucleo familiare e' composto da piu' di sei
persone.
Nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti
IRPEF previsti dal TUIR vigente.
L'agevolazione non si applica nel caso di unita' immobiliare
censita in catasto nelle categode A/1 - A/7 - A/8 - A/9.
La detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
Per poter usufruire dell'agevolazione il soggetto passivo deve
presentare domanda attestante le condizioni sopraindicate, in
conformita' ai modelli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 30
giugno 2000.
Nel caso il soggetto passivo acquisisca, a titolo di proprieta',
usufrutto, uso od abitazione, l'immobile adibito ad abitazione
principale dopo il termine suddetto, dovra' presentare la domanda di
agevolazione entro il 22 dicembre 2000.
(Omissis).
00A6879
Comune di S. CASCIANO IN VAL DI PESA
(Firenze)
Il comune di S. CASCIANO in VAL DI PESA (provincia di Firenze) ha
adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
a) nella misura del 4 per mille l'aliquota da applicarsi alle
unita' immobiliari possedute da enti senza scopo di lucro;
b) nella misura del 4,5 per mille l'aliquota da applicarsi alle
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nonche' alle
loro pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie C/2,
C/6 e C/7, limitatamente a una unita' per categoria, considerando
tali, soltanto ai fini dell'applicazione di detta aliquota, e non
anche ai fini della spettanza della detrazione:
l'abitazione locata con contratto tipo concordato ai sensi
dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, a
conduttore che la utilizza come abitazione principale;
l'abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad
ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come
abitazione principale;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
le case popolari;
c) nella misura del 9 per mille l'aliquota da applicarsi alle
unita' immobiliari classificate o classificabili in categoria "A" con
esclusione dei fabbricati censiti o censibili in categoria A/10 - che
siano tenute sfitte, a disposizione od utilizzate per usi diversi
dalla civile abitazione, per le quali non risultino essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni, computati alle
date di scadenza dei versamenti dell'imposta;
d) nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicarsi alle
aree fabbricabili nonche' ai fabbricati classificati o classificabili
in cat. A/10, nonche' alle unita' immobiliari aventi le
caratteristiche di cui al precedente capoverso, per le quali
risultino essere stati registrati contratti di locazione entro il
termine di due anni dalla scadenza dei versamenti dell'imposta;
e) nella misura del 6,2 per mille l'aliquota da applicarsi a
tutte le altre unita' immobiliari.
2. di determinare per l'anno 2000 la detrazione per le unita'
immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del
soggetto passivo dell'Imposta comunale sugli immobili di cui al comma
2 dell'art. 8 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e succ.
mod. in L. 300.000, aumentate a L. 350.000 per le unita' immobiliari
possedute dai contribuenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti
situazioni di disagio economico e sociale:
A) nuclei familiari anagrafici composti da pensionati
ultrasessantenni, in numero massimo di 2, i quali percepiscano
redditi esclusivamente derivanti da pensione non superiori ai
seguenti importi:
L. 12.000.000 per i nuclei familiari composti da una persona;
L. 19.000.000 per i nuclei familiari composti da due persone;
per la determinazione del reddito complessivo si ha riguardo a
quello dell'anno precedente a quello a cui l'imposta si riferisce e
non si tiene conto del reddito fondiario derivante dal fabbricato
adibito ad abitazione principale, nonche' del reddito derivante dalle
pertinenze di esso;
B) nuclei familiari anagrafici, senza alcuna limitazione di
reddito, nei quali siano presenti soggetti disabili gravi o soggetti
non autosufficienti riconosciuti come invalidi con totale e
permanente inabilita' lavorativa al 100% e con impossibilita' di
deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero
invalidi con totale e permanente invalidita' lavorativa e con
necessita' di assistenza continua in quanto non in grado di compiere
gli atti quotidiani della vita, purche' non ricoverati presso
strutture pubbliche o private.
3. di dare atto che la concessione in locazione di unita' immobiliare
urbana con contratto tipo concordato, ai sensi della legge n.
431/1998, costituisce modificazione di dati od elementi alla quale
consegue un diverso ammontare dell'imposta e, pertanto, sussiste
l'obbligo di denuncia da parte del soggetto passivo, il quale e'
tenuto ad allegare copia del contratto tipo alla dichiarazione, da
presentarsi nei termini di legge.
(Omissis).
00A6881
Comune di SAN CESARIO DI LECCE
(Lecce)
Il comune di SAN CESARIO di LECCE (provincia di Lecce) ha
adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
confermare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria del 5.5 per mille e
l'aliquota ridotta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale del 4.5 per mille, gia' adottate per l'anno 1999.
confermare la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali.
(Omissis).
00A6882
Comune di SAN GEMINI
(Terni)
Il comune di SAN GEMINI (provincia di Terni) ha adottato, il 23
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
a) tariffa base: 6,5 per mille;
b) tariffa prima casa: 5 per mille.
(Omissis).
00A6883
Comune di SAN GERMANO VERCELLESE
(Vercelli)
Il comune di SAN GERMANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha
adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di ridurre dello 0.25 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall'anno 1993, con l'art. 1
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dando atto che per
l'anno 2000, sara' applicata nella misura del 5,85 per mille;
2. di confermare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. a favore dei
proprietari che eseguono interventi previsti nel comma 5 dell'art. 1,
legge n. 446/1997 nella misura del 2 per mille per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori, limitatamente alle unita' immobiliari
oggetto di detti interventi;
(Omissis):
3. di dare atto che rimane stabilita in L. 200.000 (euro 103,29) la
detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo;
(Omissis).
00A6884
Comune di San Giacomo Vercellese
(Vercelli)
Il comune di SAN GIACOMO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura pari
al:
4,75 per mille, ad eccezione degli insediamenti produttivi per i
quali viene fissata nel 5,25 per mille;
riduzione prima casa L. 200.000.
(Omissis).
00A6885
Comune di San Giovanni del Dosso
(Mantova)
Il comune di SAN GIOVANNI del DOSSO (provincia di Mantova) ha
adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di stabilire per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. da applicare nel
comune di San Giovanni del Dosso nelle seguenti misure:
1. aliquota del 6 per mille da applicarsi per tutti gli immobili
ivi comprese le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi, aventi
residenza anagrafica nel comune;
2. aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati per piu' di
sei mesi continuativi nel corso dell'anno;
3. aliquota al 4 per mille per gli alloggi realizzati per la
vendita, e non venduti per un periodo non superiore ai tre anni,
dalle imprese che hanno per esclusivo e prevalente oggetto
l'attivita' di costruzione e alienazione di alloggi;
4. aliquota al 4 per mille per l'abitazione principale posseduta
da anziani o disabili a titolo di proprieta' o di usufrutto e non
locata, qualora i soggetti acquisiscano la residenza presso istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
di stabilire in L. 220.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
00A6886
Comune di San Giovanni Gemini
(Agrigento)
Il comune di SAN GIOVANNI GEMINI (provincia di Agrigento) ha
adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis).
00A6887
Comune di San Giovanni in Sabina
(Rieti)
Il comune di SAN GIOVANNI IN SABINA (provincia di Rieti) ha
adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
Di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli
immobili, indistintamente per tutte le categorie applicando le
detrazioni e riduzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, commi 1 e 2, cosi' come modificato dall'art. 3,
comma 55, della legge 28 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis).
00A6888
Comune di San Lorenzo al Mare
(Imperia)
Il comune di SAN LORENZO al MARE (provincia di Imperia) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
I.C.I. aliquote:
5 per mille per unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale;
6 per mille per tutti gli altri immobili.
Detrazione per prima casa L.200.000.
(Omissis).
00A6889
Comune di San Mango Piemonte
(Salerno)
Il comune di SAN MANGO PIEMONTE (provincia di Salerno) ha
adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. Di stabilire per l'intero anno 2000 le aliquote I.C.I. come segue:
a) aliquota I.C.I. al 5 per mille per abitazione principale e/o
abitazione messa a disposizione di parenti in linea retta di 1o grado
stabilmente residenti;
b) aliquota I.C.I. al 6 per mille per altri fabbricati.
2. Di determinare l'importo detraibile dell'imposta dovuta per unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, solo per i pensionati
con un reddito del nucleo familiare non superiore a L. 15.000.000
annue con decorrenza per l'anno 2000, in L. 300.000.
(Omissis).
00A6890
Comune di San Marcello Pistoiese
(Pistoia)
Il comune di SAN MARCELLO PISTOIESE (provincia di Pistoia) ha
adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. Di determinare per l'anno 2000, le aliquote per l'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
aliquota ridotta del 5 per mille applicabile ai seguenti
immobili:
a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale dalle persone fisiche soggetti passivi, e dai soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, entrambi residenti nel
comune;
b) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per
le case popolari;
c) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risulti locata;
d) abitazione concessa da possessore in uso gratuito a parenti
di 1o grado in linea retta (genitori e figli) e 2o grado in linea
collaterale (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro
abitazione principale;
e) a due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso
abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che
venga comprovato che e' stata presentata all'U.T.E. regolare
richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle
unita' medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione
principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata
presentata la richiesta di variazione;
f) abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che
la utilizza come dimora abituale;
g) pertinenze dell'abitazione principale.
Aliquota ridotta del 5 per mille applicabile agli immobili il cui
soggetto passivo d'imposta e' identificabile nei seguenti enti senza
scopo di lucro, e per i quali non ricorre l'esenzione prevista
dall'art. 7, comma 1, lettera c), decreto legislativo 504/1992 e
dell'art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., adottato
in conformita' dell'art. 59, comma 1, lettera c), decreto legislativo
446/1997:
a) associazioni di mutuo soccorso e pubblica assistenza;
b) croce Rossa;
c) conservatori;
d) circoli sportivi e ricreativi che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali.
Aliquota ordinaria del 6,7 per mille applicabile agli immobili
diversi da quelli sopraindicati.
Detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
l'ammontare della detrazione se non trova totale capienza
nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere
computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le
pertinenze.
(Omissis).
00A6891
Comune di San Martino Alfieri
(Asti)
Il comune di SAN MARTINO ALFIERI (provincia di Asti) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
Di stabilire, come stabilisce, (omissis), l'aliquota d'imposta I.C.I.
del comune di San Martino Alfieri, per il 2000, nella misura "unica"
del 6 per mille, con detrazione prima casa quantificata in L.
200.000, pari all'aliquota ed alla detrazione gia' applicata per il
1999.
(Omissis).
00A6892
Comune di San Martino Buon Albergo
(Verona)
Il comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (provincia di Verona) ha
adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) Di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 per le abitazioni
principali nella misura del 5,3 per mille;
2) di confermare la detrazione concessa per le abitazioni principali
in L. 250.000;
3) di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6,5
per mille per tutte le tipologie di immobili differenti da quelli
considerati come abitazioni principali;
4) di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti,
soggetti passivi a titolo I.C.I. per una sola abitazione (e relative
pertinenze) che si trovino nella seguente situazione di disagio:
a) invalidi riconosciuti tali dall'apposita commissione per
l'accertamento delle invalidita' dell'ASL, con punteggio non
inferiore al 76%;
si applichi la detrazione per abitazione principale di L. 500.000.
La detrazione di L. 500.000 si applica anche all'abitazione del
coniuge, dei figli, genitori, parenti o affini, conviventi con i
soggetti indicati al punto a), soggetti passivi ai fini I.C.I.
esclusivamente per un'unica abitazione (e relative pertinenze),
utilizzata come abitazione principale. L'agevolazione in parola sara'
concessa a seguito di apposita autocertificazione da presentare
annualmente dagli interessati all'ufficio tributi entro il 31
dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta;
5) di prendere atto che il gettito fiscale del presente provvedimento
e' stato previsto nel Bilancio di previsione per l'anno 2000,
capitolo n. 2.00, intervento n. 10100010 per l'importo di L.
5.000.000.000;
6) di dare atto che ai sensi dell'art. 17, comma 33 della legge 15
maggio 1997, n. 127 il presente atto non e' soggetto al controllo
preventivo di legittimita'.
(Omissis).
00A6893
Comune di San Martino Siccomario
(Pavia)
Il comune di SAN MARTINO SICCOMARIO (provincia di Pavia) ha
adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di dare atto che per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta sugli
immobili - I.C.I. - risulta fissata nel seguente modo:
abitazione principale e garage (C6), l'aliquota da applicare e'
il 5,75 per mille;
zona Santa Croce e Molinello (categoria catastale A e C6),
l'aliquota da applicare e' il 5 per mille;
case sfitte (categoria catastale A e C6), l'aliquota da applicare
e' il 7 per mille;
per tutte le altre categorie, l'aliquota da applicare e' il 6,5
per mille.
2) di stabilire che la detrazione dell'imposta comunale sugli
immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, e' applicabile per l'anno 2000,
nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.
(Omissis).
Tabella per l'applicazione della detrazione I.C.I.
per l'abitazione principale
La maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 si
applica alle unita' immobiliari classificate nelle categorie A2 - A3
- A4 e A5 aventi un valore catastale non superiore a L. 100.000.000,
in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al
reddito complessivo del nucleo familiare, secondo la tabella
sottoriportata.
Il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei
redditi complessivi considerati ai fini IRPEF e conseguiti dai suoi
componenti nell'anno solare precedente a quello cui si riferisce
l'imposta, come dimostrato sul 740/730.
L'importo della maggiore detrazione si applica nella misura
ridotta del 50% nel caso di unita' immobiliari il cui valore
catastale sia superiore a L. 100.000.000 ma non superiore a L.
150.000.000 e nella misura ridotta del 25% qualora il valore
catastale sia compreso tra L. 150.000.000 e L. 200.000.000.
Per le famiglie con reddito complessivo da lavoro dipendente fino
a L. 30.000.000 composte da aleno tre persone saranno applicate
ulteriori detrazioni di L. 250.000.
PER I REDDITI FINO A L. 14.500.000 APPLICAZIONE
DELLA MASSIMA DETRAZIONE L. 500.000
Importo da detrarre comprensivo delle
L 200.000 di legge
numero dei componenti il nucleo familiare
=====================================================================
Limite di reddito familiare |1 pers.|2 pers.|3 pers.|4 pers. oltre
=====================================================================
da L. 14.500.000 fino a | | | |
L. 20.000.000 |300.000|350.000|400.000| 450.000
---------------------------------------------------------------------
da L. 20.000.000 fino a | | | |
L. 25.000.000 |250.000|300.000|350.000| 400.000
---------------------------------------------------------------------
da L. 25.000.000 fino a | | | |
L. 35.000.000 | = |250.000|300.000| 350.000
---------------------------------------------------------------------
da L. 35.000.0000 fino a | | | |
L. 45.000.000 | = | = |250.000| 300.000
---------------------------------------------------------------------
da L. 45.000.000 fino a | | | |
L. 55.000.000 | = | = | = | 250.000
1) Per tutti i redditi superiori alla tabella detrazioni di legge
pari a L. 200.000.
2) Nel caso di nucleo familiare con portatori di handicap,
cassaintegrati, disoccupati o lavoratori in mobilita' (1999), i
suddetti limiti di reddito vengono aumentati di L. 5.000.000.
00A6894
Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
(Venezia)
Il comune di SAN MICHELE al TAGLIAMENTO (provincia di Venezia) ha
adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare (omissis) ai sensi dell'art. 7 del regolamento
comunale in materia di I.C.I., confermando il sistema tariffario in
vigore nel 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000, nelle seguenti misure:
per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale: 5 per mille;
per i terreni agricoli: 6 per mille;
per le rimanenti unita' immobiliari, e le aree fabbricabili: 6,5
per mille;
2. di determinare in L. 500.000 la detrazione per le unita'
immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sue
pertinenze, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 e commi 2 e 3 dell'art.
11 del vigente regolamento comunale dell'imposta;
3. di dare atto che:
per abitazione principale si intende quella nel quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente (art.
11, comma 1 regolamento comunale);
ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, si considerano
parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze, anche se
distintamente iscritte in catasto, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.
11 del regolamento comunale;
sono considerate abitazioni principali con conseguente
applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, quelle
concesse dal contribuente in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale, entro il secondo grado ai sensi dell'art. 11, comma 6
del regolamento comunale.
(Omissis).
00A6895
Comune di SAN MICHELE MONDOVi'
(Cuneo)
Il comune di SAN MICHELE MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha
adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione
principale e del 7 per mille gli altri fabbricati ed immobili;
2. di stabilire in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita'
immobiliare destinata ad abitazione principale.
3. di dare atto che, ai sensi del vigente regolamento comunale
sull'I.C.I. le agevolazioni relative all'abitazione principale si
applicano anche a numero una pertinenza secondo i limiti stabiliti
nel regolamento stesso.
(Omissis).
00A6896
Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO
(Brindisi)
Il comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO (provincia di Brindisi) ha
adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) in questo comune;
2. di riconfermare le detrazioni per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale nelle misure stabilite dalla deliberazione
consiliare n. 4 del 30 marzo 1999.
(Omissis).
1. (Omissis);
2. di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale nella misura base stabilita dalla legge pari a
L. 200.000;
3. di fissare una maggiore detrazione di L. 150.000 per le seguenti
categorie sociali:
a) ai nuclei familiari nei quali e' ricompreso il proprietario
dell'alloggio soggetto a tassazione con reddito complessivo inferiore
alla somma della pensione sociale del contribuente, incrementata di
un quinto (1/5) della pensione suddetta per ogni componente il nucleo
familiare stesso. Non costituiscono reddito le indennita' e gli
emolumenti percepiti da portatori di handicaps gravi;
b) ai nuclei familiari nei quali e' ricompreso il proprietario
dell'alloggio soggetto a tassazione e non percettori di pensione
sociale con reddito inferiore a L. 3.500.000 piu' un decimo (1/10)
della pensione sociale per ogni componente oltre il primo. Non
costituiscono reddito le indennita' e gli emolumenti percepiti da
portatori di handicaps;
c) ai nuclei familiari nei quali e' ricompreso il proprietario
dell'alloggio soggetto a tassazione e comprendente almeno quattro
minori con un reddito complessivo inferiore a L. 30.000.000;
d) ai nuclei familiari costituiti da un solo componente
proprietario dell'alloggio soggetto a tassazione percettore di
pensione sociale e senza altri redditi.
(Omissis).
00A6897
Comune di San Piero a Sieve
(Firenze)
Il comune di SAN PIERO a SIEVE (provincia di Firenze) ha
adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
A) 4,5 per mille per:
l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto
passivo residente, nonche' ad una sua pertinenza classificabile nella
categoria catastale C/2 o C/6 o C/7;
immobili concessi in uso gratuito, con atto registrato a
parenti in linea retta di primo grado del soggetto medesimo.
All'imposta complessivamente dovuta dal contribuente per
l'abitazione principale, per la relativa pertinenza, e per quelle
concesse in uso gratuito, verra' applicata per ciascuna delle due
fattispecie la detrazione unica nella misura di L. 200.000;
B) 6,5 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella
principale date in affitto con contratto registrato a soggetti
residenti, a condizione che queste vengano utilizzate dal locatario
come abitazione principale;
per tutte le altre categorie di immobili diversi
dall'abitazione principale e le pertinenze aggiuntive oltre la prima;
C) 7 per mille per tutti gli alloggi non locati e per quelli
locati a soggetti non residenti, o comunque per tutte le altre
fattispecie residuali, relative ad alloggi non ricomprese in quelle
sopra descritte.
(Omissis).
00A6898
Comune di San Quirico d'Orcia
(Siena)
Il comune di SAN QUIRICO d'ORCIA (provincia di Siena) ha
adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I. gia'
applicate nel 1999:
5,25 per mille per l'abitazione principale;
6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;
7 per mille per gli alloggi, diversi dall'abitazione principale
non locati e relative pertinenze;
2. di confermare anche per l'anno 2000 l'elevazione della maggiore
detrazione I.C.I. a L. 250.000 come gia' stabilito; (omissis);
3. di elevare il reddito imponibile annuo del nucleo familiare,
relativo all'anno 1999, da L. 35.000.000 a L. 38.700.000;
4. di far presentare la richiesta, corredata dalla dichiarazione
sostitutiva, solo a quei contribuenti che la presentano per la prima
volta o per i quali sono intervenute variazioni rispetto all'anno
precedente;
5. di far presentare solo una comunicazione a quei contribuenti per i
quali non sono intervenute variazioni rispetto all' anno precedente.
(Omissis).
00A6899
Comune di San Sebastiano da Po
(Torin)
Il comune di SAN SEBASTIANO da PO (provincia di Torino) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. di confermare nella misura unica del 5,3 per mille l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000;
2. di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione di cui
all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito
dalla legge n. 446/1997, art. 58, comma 30, dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitaizone principale del soggetto passivo
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione.
(Omissis).
00A6900
Comune di San Vito Sullo Ionio
(Catanzaro)
Il comune di SAN VITO sullo IONIO (provincia di Catanzaro) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nella misura del 5 per mille.
(Omissis).
00A6901
Comune di SANTA MARINELLA
(Roma)
Il comune di SANTA MARINELLA (provincia di Roma) ha adottato, il
16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
I. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. -
Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal
1o gennaio 2000:
A) aliquota ridotta del 5 per mille:
per le abitazioni principali;
per le relative pertinenze facenti parte dello stesso complesso
immobiliare e nella misura massima di 3 (garage - posto auto -
cantina).
(E' da considerare abitazione principale l'appartamento nel quale
il proprietario o il titolare di altro diritto reale, dimora
abitualmente. Il concetto di dimora e' strettamente legato al
concetto di residenza, la quale, ai sensi dell'art. 43 del codice
civile, deve essere fissata nel luogo in cui la persona dimora
abitualmente. E' opportuno ricordare, inoltre, che ai sensi del nuovo
regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per
persone residenti nel comune si intendono quelle che vi hanno dimora
abituale);
B) aliquota ordinaria del 5,5 per mille;
per le aree fabbricabili e per tutti gli altri fabbricati non
compresi nell'aliquota ridotta;
II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto previsto dai
commi 48, 5 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
III. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati
inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del proprietario, che allega idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data
d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a/r la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare
accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto
dichiarato dal contribuente;
IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino alla
concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predetta unita'
immobiliari, e' inoltre stabilito che:
alle categorie di contribuenti previste alle successive lettere
a) e b) una maggiore detrazione per l'abitazione principale da L.
300.000 a L. 400.000, detrazione che, comunque, non puo'
essere maggiore all'imposta versata. Tale detrazione spettera' solo
ai possessori della abitazione dove abitano e dell'eventuale
pertinenza, con i seguenti requisiti:
a) pensionati con eta' superiore a sessanta anni con reddito
complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 22.000.000 lordi
annui. Detto limite e' aumentato di L. 2.000.000 per ogni figlio a
carico;
b) contribuenti nel cui nucleo familiare e' presente un
persona con una invalidita' riconosciuta non inferiore al 75% (come
da attestazione rilasciata dalla competente U.S.L.) ed il reddito del
nucleo familiare non sia superiore a L. 45.000.000 lordi annui.
Concorrono alla determinazione dei redditi complessivi lordi
annui previsti nei precedenti punti a) e b) le seguenti voci:
redditi di pensione (da CUD redditi 1999);
redditi di lavoro dipendete (da CUD redditi 1999 e/o redditi di
lavoro autonomo);
redditi di fabbricati;
pensioni sociali;
pensioni di guerra;
pensioni privilegiate corrisposte ai militari di leva;
pensioni, assegni e indennita' erogate dal Ministero
dell'interno.
Il diritto al beneficio della maggiore detrazione potra' essere
esercitato nei seguenti modi:
a) tramite domanda da presentare entro la data del 30
settembre 2000 da coloro che rientrano nelle condizioni previste ai
punti a) e b) del precedente punto 3). Successivamente e comunque non
oltre il mese di dicembre, l'ufficio provvedera' al rimborso;
b) direttamente all'atto del versamento della prima rata
(giugno 2000);
V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta',
usufrutto od altro diritto reale, da anziani e disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata;
VI. si da' atto che nella determinazione dell'aliquota e nella
definizione della detrazione sono state tenute presenti le esigenze
di equilibrio economico - finanziario del bilancio annuale del comune
e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
(Omissis).
00A6902
Comune di Santa Severina
(Crotone)
Il comune di SANTA SEVERINA (provincia di Crotone) ha adottato,
il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
I. di confermare per l'anno 2000, per l'applicazione dell'I.C.l. -
Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, aliquota del 6 per
mille;
Il. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
III. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati
inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del proprietario, che allega idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, cosi' come integrata e modificata dalla legge n.
191/1998, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle
condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile
l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con
raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione
o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e'
comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio
per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
IV. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a
concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche allo
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).
00A6903
Comune di SANT'ANATOLIA DI NARCO
(Perugia)
Il comune di SANT'ANATOLIA di NARCO (provincia di Perugia) ha
adottato, il 27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire, (omissis), per l'anno 2000, le tariffe e le aliquote
delle imposte, tasse e servizi comunali negli importi appresso
riportati:
imposta comunale sugli immobili:
aliquota del 5,5 per mille con riduzione pari a L. 250.000 per
l'immobile adibito ad abitazione principale;
aliquota del 6,5 per mille per gli altri fabbricati non adibiti
ad abitazione principale.
(Omissis).
00A6904
Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco
(Padova)
Il comune di SANT'ANGELO di PIOVE di SACCO (provincia di Padova)
ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare, anche per l'anno 2000, l'aliquota unica
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata in
questo comune, nella misura del 5 per mille e l'ammontare della
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo, cosi' come previsto dall'art. 10 del vigente
regolamento che disciplina l'I.C.I., in L. 200.000, pari a quella
fissata dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 3, comma 55.
(Omissis).
00A6905
Comune di Sant'Olcese
(Genova)
Il comune di SANT'OLCESE (provincia di Genova) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota e la detrazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come segue:
aliquota ordinaria 6 per mille;
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5,7 per
mille. Detrazione L. 220.000.
(Omissis).
00A6907
Comune di Sant'Omobono Imagna
(Bergamo)
Il comune di SANT'OMOBONO IMAGNA (provincia di Bergamo) ha
adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta I.C.I. che
sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,6 per
mille;
2. di stabilire in merito a quanto disposto dall'art. 3/53 della
legge n. 662/1996, di non diversificare per l'anno 2000 la misura
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;
3. di stabilire, inoltre, al fine di garantire il rispetto
dell'equilibrio del bilancio, di non avvalersi della facolta' di
applicare riduzioni o detrazioni dell'imposta diverse da quelle
obbligatorie per legge (L. 200.000 detrazione prima abitazione).
(Omissis).
00A6908
Comune di Sant'Onofrio
(Vibo Valentia)
Il comune di SANT'ONOFRIO (provincia di Vibo Valentia) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
confermare l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura
del 4 per mille anche per l'anno 2000 per l'abitazione principale e
stabilirla nella misura del 6 per mille per le aree fabbricabili e
altri fabbricati oltre l'abitazione principale.
(Omissis).
00A6909
Comune di Santorso
(Vicenza)
Il comune di SANTORSO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili sia applicata nella misura del 4,5 per mille;
2. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 4 per mille per:
cooperative di solidarieta' o "non-profit";
associazioni di volontariato per le case, i fabbricati e i
capannoni, anche se dati in affitto;
coloro che danno in uso al comune e all'ente pubblico case,
fabbricati, capannoni;
3. di confermare, anche per l'anno 2000, l'importo della detrazione
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
L. 300.000;
4. di concedere una detrazione di L. 500.000 sull'I.C.I. dovuta per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
nel caso in cui il soggetto passivo dimostri di essere una famiglia
monoreddito con tre o piu' figli a carico e di trovarsi in effettiva
situazione di disagio;
5. di stabilire che le unita' immobiliari possedute a titolo di
proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che aquisiscano o la
residenza in istituti di ricovero o sanitario e seguito di ricovero
permanente siano considerate direttamente adibite ad abitazione
principale e quindi godano della detrazione di L. 300.000 a
condizione che le stesse non risultino locate;
6. (omissis).
(Omissis).
00A6910
Comune di Sapri
(Salerno)
Il comune di SAPRI (provincia di Salerno) ha adottato, il 29
ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a carico delle
unita' immobiliari di proprieta' di soggetti passivi non residenti
nel comune di Sapri;
2. aliquota diversificata del 6 per mille da applicare a carico di
tutte le unita' immobiliari di proprieta' di soggetti passivi
residenti nel comune di Sapri, con esclusione della prima abitazione;
3. aliquota ridotta pari al 5 per mille da applicare a carico di
tutte le unita' immobiliari direttamente adibite a prima abitazione
da parte di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivise residenti nel comune di
Sapri;
Riconfermare anche per l'anno 2000 la detrazione di imposta da
applicare per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;.
(Omissis).
00A6911
Comune di Sarego
(Vicenza)
Il comune di SAREGO (provincia di Vicenza) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. nella seguente
misura:
aliquota del 5 per mille sulle abitazioni principali cosi' come
individuate dall'art. 3, comma 55, punto 2 legge n. 622/1996, "per
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente,
che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto
reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente";
aliquota del 5 per mille per le pertinenze dell'abitazione
principale, quali i garages, i posti auto o box, ancorche'
distintamente iscritte in catasto, purche' siano durevolmente ed
esclusivamente asservite all'abitazione principale;
aliquota del 5,75 per mille sugli altri fabbricati (esempio per
la categoria A: le abitazioni affittate, concesse in uso o comodato,
la categoria A10; oltre alle categorie diverse dalla A), sulle aree
edificabili e sui terreni che non rientrano nelle ipotesi di
esenzione e nelle ipotesi di nuova istituzione;
aliquota del 6,5 per mille sulle abitazioni sfitte e sulle
abitazioni tenute a disposizione, per il periodo in cui esiste questa
situazione;
2. di dare atto che la detrazione sull'abitazione principale anno
2000 e' differenziata:
L. 300.000 da concedersi ai pensionati, proprietari della sola
abitazione principale con eventuale pertinenza, con redditi
dell'intero nucleo familiare derivante da sola pensione inferiore a
L. 18.000.000 lordi con l'esclusione del reddito da abitazione
principale e pertinenza. Tale posizione deve essere documentata
presentando all'ufficio tributi idonea autocertificazione entro il
termine previsto per il versamento dell'acconto I.C.I. dell'anno
successivo;
L. 200.000 quale detrazione ordinaria da applicarsi in tutti gli
altri casi di abitazione principale.
(Omissis).
00A6912
Comune di Sarnico
(Bergamo)
Il comune di SARNICO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare, (omissis), nella misura del 7 per mille la tariffa
dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 2000.
(Omissis).
00A6913
Comune di Sassello
(Savona)
Il comune di SASSELLO (provincia di Savona) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione
principale: 6,8 per mille;
unita' mmobiliare adibita ad abitazione principale: 5,2 per
mille;
immobili diversi dalle abitazioni: categoria catastale C1 - D,
aree fabbricabili: 6 per mille;
unita' immobiliari possedute dalle I.P. A.B. aventi sede nel
comune di Sassello: 4 per mille;
di approvare, per le motivazioni sopraespresse, per l'anno 2000,
l'aumento della detrazione di imposta comunale sugli immobili per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come
segue:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le
persone per le quali il reddito complessivo annuo lordo del nucleo
familiare come risultante dai registri anagrafici, sia inferiore a L.
15.000.000, detrazione aumentata a L. 300.000;
b) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le
persone per le quali il reddito complessivo annuo lordo del nucleo
familiare come risultante dai registri anagrafici, sia inferiore a L.
15.000.000 e che abbiano compiuto il settantesimo anno di eta' al 1o
gennaio 2000, detrazione aumentata a L. 500.000.
(Omissis).
00A6914
Comune di Scafa
(Pescara)
Il comune di SCAFA (provincia di Pescara) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di stabilire l'aliquota I.C.I. per il 2000 nel seguente modo;
confermare l'aliquota l.C.l. per il 2000 nella misura uguale al 1999
come di seguito riportata;
conferma aI 5 per mille per la prima casa - abitazione principale con
detrazione di L. 300.000;
conferma dell'aliquota ridotta del 5 per mille con detrazione di L.
100.000 per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea
diretta o collaterali entro il secondo grado, che si considerano
abitazioni principali;
conferma aI 6 per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati e aree
soggetti ad imposta.
(Omissis).
00A6915
Comune di Scordia
(Catania)
Il comune di SCORDIA (provincia di Catania) ha adottato, il 22 e
25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. in applicazione degli artt. 54 e 58 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, le aliquote dell'imposta comunale sugli
Immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 sono cosi' determinate:
=====================================================================
SPECIFICA IMMOBILI | ALIQUOTA
=====================================================================
a) abitazione principale.... |4,4 per mille
---------------------------------------------------------------------
b) appartamento concesso in uso gratuito come |
abitazione ai seguenti parenti, in linea retta e |
collaterale: genitori, suoceri, figli, coniuge, generi,|
nuore.... |4,4 per mille
---------------------------------------------------------------------
c) altra abitazione a disposizione, alloggio non |
locato, immobili adibiti ad uso diverso da |
abitazione.... | 6 per mille
---------------------------------------------------------------------
d) area edificabile.... | 6 per mille
---------------------------------------------------------------------
e) terreni agricoli.... | 4 per mille
---------------------------------------------------------------------
f) fabbricati adibiti ad attività commerciali per i|
quali i proprietari procedano all'abbattimento delle |
barriere architettoniche nell'anno 2000.. | 5 per mille
2. per poter usufruire dell'aliquota prevista al punto 1-b) e' fatto
obbligo agli aventi diritto di produrre atto di notorieta' presso la
sezione tributi in data anteriore al versamento del saldo annuale
dell'I.C.I.;
3. per poter usufruire dell'aliquota prevista aI punto 1-f), e' fatto
obbligo agli aventi diritto di produrre atto di notorieta' presso la
sezione tributi entro il 31 maggio 2000 con attestazione dei lavori
da eseguire entro il 30 novembre 2000 con attestazione dei lavori
svolti.
(Omissis).
1) In applicazione del comma 2, dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le detrazioni
dell'imposta comunale sugli immobili (1o febbraio) sono cosi'
determinate:
Detrazione: maggiore detrazione per l'abitazione principale da
L. 200.000 a L. 350.000 per i seguenti soggetti:
a) pensionati ultra sessantacinquenni che non possiedano sul
territorio nazionale altre unita' immobiliari oltre all'abitazione
principale, se accatastata nelle categorie A/2 (civile), A/3
(economico), A/4 (popolare), A/5 (ultrapopolare), ed al garage -
categoria C/6 - asservita all'abitazione; titolari di reddito non
superiore a L. 10.000.000 annue, se il nucleo familiare e' composto
da una unita' e con reddito non superiore a L. 16.000.000 annue, se
il nucleo familiare e' composto da due unita';
b) contribuenti nel cui nucleo familiare, a prescindere dai
limiti e dalla tipologia dei redditi, sia presente un portatore di
handicap con grado di invalidita' pari al 100%;
maggiore detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a
L. 300.000 per i proprietari e titolari di diritti reali immobiliari,
in tutto il territorio nazionale, di una sola unita' immobiliare,
adibita ad abitazione principale, classificata fra le categorie A/2
(civile), A/3 (economico), A/4 (popolare), A/5 (ultrapopolare), A/6
con la sola pertinenza di un garage e di un box, anche se non facente
parte dello stesso stabile o area condominiale, ancorche' distinta in
catasto;
2) per poter usufruire della maggiore detrazione di L. 350.000 e
fatto obbligo agli aventi diritto di presentare presso la sezione
tributi in data anteriore aI versamento annuale dell'I.C.I., apposita
istanza corredata da documentazione atta a comprovare le condizioni
richieste per il beneficio, dimostrando la situazione reddituale
ovvero lo stato di invalidita'.
Per poter usutruire della maggiore detrazione di L. 300.000 e'
fatto obbligo agli aventi diritto di produrre atto di notorieta'
presso la sezione tributi in data anteriore al versamento annuale
dell'I.C.I.
(Omissis).
00A6916
Comune di Sellero
(Brescia)
Il comune di SELLERO (provincia di Brescia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata in
questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni
di prima residenza per le quali l'aliquota per il presente anno
rimane invariata aI 5 per mille;
2. confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante ai
proprietari delle unita' abitative di prima residenza.
(Omissis).
00A6917
Comune di Sermide
(Mantova)
Il comune di SERMIDE (provincia di Mantova) ha adottato,
il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili - I.C.I., che sara' applicata in questo comune nella misura
del 6 per mille per tutti gli immobili occupati o locati;
di confermare l'ulteriore aliquota pari al 7 per mille per gli
alloggi non locati;
di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono fino a
concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si attua tale determinazione;
di dare atto altresi' che detta detrazione per l'anno 2000 viene
confermata a L. 300.000 a favore dei soggetti proprietari di una sola
abitazione di tipo economico: categoria A3 di tipo popolare;
categoria A4 di tipo ultrapopolare; categoria A5 adibita ad
abitazione principale.
(Omissis).
00A6918
Comune di Serre
(Salerno)
Il comune di SERRE (provincia di Salerno) ha adottato, l'8 marzo
2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di stabilire, come stabilisce, per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. -
Imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis).
00A6919
Comune di Sersale
(Catanzaro)
Il comune di SERSALE (provincia di Catanzaro) ha adottato,
il 14 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. (omissis);
2. di confermare l'aliquota fissata nella misura del 5,5 per mille;
3. di confermare la riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili;
4. di confermare la detrazione di L. 200.000 per la prima casa e la
parte antecedente a favore delle pertinenze;
5. di confermare la detrazione di L. 200.000 per la prima casa data
in uso gratuito ai figli.
(Omissis).
00A6920
Comune di Settimo Vittone
(Torino)
Il comune di SETTIMO VITTONE (provincia di Torino) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di fissare per l'anno 2000 nella seguente misura l'aliquota per
l'applicazione dell'imposta I.C.I., istituita con decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i. per i motivi elencati in premessa
che si intendono integralmente riportati nel dispositivo della
presente:
1) aliquota ordinaria del 5 per mille;
2) aliquota agevolata per abitazioni principali del 4,5 per
mille;
di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica. Per
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente,
che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto
reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
(Omissis).
00A6921
Comune di Silea
(Treviso)
Il comune di SILEA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nelle
seguenti misure:
abitazione principale: 4,8 per mille;
altri immobili soggetti all'imposta (terreni, aree fabbricabili,
altri fabbricati): 5,8 per mille;
detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000, fino alla
concorrenza dell'imposta;
detrazione per l'abitazione principale di L. 320.000, fino alla
concorrenza dell'imposta, per le seguenti categorie di soggetti in
situazioni di particolare disagio economico o sociale:
a) nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno
1999 solamente redditi di lavoro dipendente e da pensione, per un
importo complessivo non superiore a L. 10.275.000 (se il nucleo e'
composto da una persona sola), o non superiore al doppio di tale
ammontare (se il nucleo e' composto da due o piu' persone), e
dichiarino inoltre di non possedere altre unita' immobiliari e di non
avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;
b) nuclei familiari con almeno un invalido al 100% che
dichiarino un reddito complessivo nell'anno 1999 per un importo non
superiore a L. 27.705.000 pro-capite;
2. di dare atto che ai sensi del "Regolamento comunale per la
disciplina dell'I.C.I." per abitazione principale si intende:
a) l'unita' immobiliare nella quale il contribuente che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di
godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;
b) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non
risulti locata;
c) le unita' immobiliati appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune di Silea;
3. di considerare, ai sensi del "Regolamento comunale per la
disciplina dell'I.C.I.", ai fini dell'aliquota e della detrazione per
l'abitazione principale, le seguenti unita' immobiliari;
a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se
distintamente iscritte in catasto limitatamente ai locali
strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage,
cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);
b) le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione
principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni
che le stesse non risultino locate;
c) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta, fino al primo grado di parentela, adibite a loro
abitazione principale.
(Omissis).
00A6922
Comune di Soleto
(Lecce)
Il comune di SOLETO (provincia di Lecce) ha adottato,
il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
(omissis), fissare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 6 per mille;
fissare invece nella misura del 5 per mille l'aliquota per le unita'
immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale;
fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
00A6923
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII
(Bergamo)
Il comune di SOTTO il MONTE GIOVANNI XXIII (provincia di Bergamo)
ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
2. di confermare e pertanto determinare, per l'anno 2000, per quanto
attiene l'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota pari al 7 per
mille, l'aliquota ridotta per le abitazioni principali pari al 5 per
mille e l'aliquota pari al 5 per mille sugli immobili realizzati da
imprese destinate alla rivendita;
3. di dare atto che l'aliquota ridotta pari al 5 per mille e relative
detrazioni viene applicata anche alle abitazioni concesse in uso
gratuito dai proprietari ai propri genitori e/o figli;
4. di dare atto che la detrazione per le abitazioni principali e per
le abitazioni concesse in uso gratuito di cui al punto 2, ai sensi
del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., e' pari a L. 200.000.
(Omissis).
00A6924
Comune di Stazzema
(Lucca)
Il comune di STAZZEMA (provincia di Lucca) ha adottato, il 7
marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per
l'anno 2000, con esclusione:
a) degli immobili a disposizione e non locati, posseduti a scopo
abitativo in agggiunta all'abitazione principale, per i quali
l'aliquota viene determinata nella misura del 7 per mille;
b) degli immobili relalizzati per la vendita e non venduti dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita',
la costruzione e l'alienazione di immobili, per i quali l'aliquota
vene fissata nella misura del 4 per mille per un periodo non
inferiore a tre anni;
c) delle unita' immobiliari divenute inagibili o inabitabili,
sulle quali i legittimi proprietari eseguano interventi volti al loro
recupero, ovvero eseguano interventi finalizzati al recupero di
immobili di interesse storico o architettonico od alla realizzazione
di autorimesse o posti auto, per i quali l'aliquota viene fissata
nella misura del 3 per mille per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori.
2) di confermare la detrazione spettante per l'abitazione principale
nella misura di L. 200.000 salvo le eccezioni previste al successivo
punto 3;
3) di elevare per l'anno 2000, in base alla normativa citata in
premessa, la detrazione spettante per l'abitazione principale a
L. 400.000 in relazione a richieste documentate, da parte di soggetti
in situazioni di particolare disagio economico-sociale. Le suddette
richieste dovreanno pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro
il 30 giugno 2000.
La detrazione cosi' aumentata spetta in particolare ai seguenti
casi passivi;
pensionati residenti, proprietari di non piu' di una unita'
immobiliare utilizzata quale abitazione principale con un reddito
complessivo, compresa la maggiorazione per il coniuge o altro
convivente a carico, derivante unicamente da pensione, non superiore
al minimo INPS e sue maggiorazioni previste per legge.
disabili, disoccupati che posseggano oltre il reddito da
pensione, compresa quella di invalidita' e guerra, e/o eventuali
sussidi da qualunque ente erogati compresa l'indennita' di
accompagnamento, reddito da fabbricati riferito unicamente
all'abitazione principale ed alle sue pertinenze, posseduta a titolo
di proprieta', usufrutto, uso od abitazione degli stessi o dal
coniuge convivente, purche' non di categoria catastale A1, A7, A8,
A9, per un totale complessivo che non superi il reddito minimo
stabilito per l'accesso ad alloggi di Edilizia residenziale Pubblica.
(Omissis).
00A6925
Comune di Stradella
(Pavia)
Il comune di STRADELLA (provincia di Pavia) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. nelle seguenti
misure:
a) aliquota per l'abitazione principale: 5,25 per mille;
b) aliquota per tutti gli altri fabbricati: 6,5 per mille
(aliquota ordinaria);
c) aliquota per i terreni e aree fabbricabili: 6,5 per mille
(aliquota ordinaria);
d) aliquota per gli alloggi non locati: 7 per mille;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
di approvare l'aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000 a
L. 500.000 a favore dei proprietari o titolari del diritto di
usufrutto, uso o abitazione appartenenti alle seguenti categorie:
pensionati, familiari a carico di pensionati, portatori di handicap
con attestato di invalidita' civile, anziani non auto sufficienti,
disoccupati per almeno 6 mesi dell'anno 1999, regolarmente iscritti
nelle liste di collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o
in mobilita' per almeno 6 mesi nell'anno 1999, per i quali il reddito
annuo lordo complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF non sia
superiore a L. 24.000.000 piu' L. 1.500.000 per ogni persona a
carico, elevato a L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia
portatrice di handicap;
di approvare l'aumento della detrazione d'imposta da L. 200.000. a
L. 500.000 a favora anche di famiglie, composte da almento 3 persone,
con reddito da lavoro dipendente annuo lordo complessivo ai fino
IRPEF non superiore a L. 35.000.000. Tale reddito sara' incrementato
di L. 2.000.000 per ogni persona a carico, elevato a L. 3.000.000
qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;
di escludere dal beneficio dell'ulteriore detrazione prevista per
l'abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di
usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti del
nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto,
uso o abitazione, qualora essi o altri componenti del nucleo
familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o
abitazione su altri immobili (terreni - box - fabbricati) o quote
d'immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione
principale) siti su tutto il territorio nazionale;
di escludere comunque dalla maggiore detrazione tutte le unita'
immobiliari classificate in Catasto come A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
di fissare dal 2 maggio al 15 giugno 2000, il periodo entro il quale
gli interessati dovranno presentare l'istanza di aumento della
detrazione. Il termine e' da intendersi perentorio, pena la decadenza
del beneficio per l'anno 2000. In caso di acquisto del fabbricato in
data successiva al 30 giugno 2000, l'istanza potra' essere presentata
dal 2 al 20 dicembre 2000. Le istanze con la relativa documentazione,
dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del comune di
Stradella, oppure inoltrate a mezzo raccomandata, entro i termini
previsti;
di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione, alla eventuale motivata rettifica.
(Omissis).
00A6926
Comune di Stresa
(Verbano-Cusio-Ossola)
Il comune di STRESA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
3.1 - di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
per unita' immobiliari inagibili o inabitabili soggetti a
interventi di recupero (art. 1, comma 5, legge 449/1997): 4 per mille
per abitazione principale per anziani o disabili ricoverati in
modo permanente in istituti di ricovero o sanitari (art. 3, comma 56,
legge 662/1996): 5 per mille
per abitazione principale con detrazione di L. 300.000 (a norma
dell'art. 8, comma 3, legge 504/1992): 5,5 per mille
per altri immobili (aliquota ordinaria): 6,5 per mille.
(Omissis).
00A6927
Comune di Striano
(Napoli)
Il comune di STRIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 29
marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) di confermare l'aliquota stabilita per l'I.C.I. del 5,5 per mille
per l'anno 2000;
2) di dare atto che, per le unita' immobiliari ad uso abitativo
possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un
soggetto che le utizza come abitazione principale e per tutti i
soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati, l'aliquota
viene fissata al 6 per mille;
3) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si
tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto
stabilito dai commi 48, 51, e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
4) di precisare che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale vene accertata la
sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con
perizia a carico del proprietario, il quale e' tenuto ad allegare
idonea documentazione alla dichiarazione o presentare dichiarazione
sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale
deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono
inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile;
5) di precisare, relativamente al precedente punto 4), che il
contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, tramite
raccomandata a/r, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione
o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e'
comunque utilizzato. Il Comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio
per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
6) di stabilire l'aliquota del 4 per mille, per un periodo non
superiore ad anni 1, per i fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni;
7) di precisare che per beneficiare dell'aliquota agevolata di cui al
punto precedente, l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione
al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che
la stessa e' destinata alla vendita nonche' comunicare al comune,
entro quindici giorni dalla data di cessione dell'immobile, i dati
relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota
stabilita dal presente punto e' applicata dalla data di ultimazione
della costruzione a quella del contratto di vendita;
8) di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobilliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di
verifica;
9) di dare ancora atto che, per quanto qui non ripetuto, si applica
il regolamento I.C.I. approvato con atto del consiglio comunale n.
53, del 21 dicembre 1998, esecutivo;
(Omissis).
00A6928
Comune di Strongoli
(Crotone)
Il comune di STRONGOLI (provincia di Crotone) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) di confermare per l'anno di imposta 2000, l'aliquota per l'Imposta
comunale sugli Immobili al 6 per mille, per tutti gli immobili
insistenti nella giurisdizione comunale;
2) di confermare, altresi', ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2
della legge 662/1992, a L. 200.000 (duecentomila) la detrazione per
l'abitazione principale; s'intende abitazione principale quella nella
quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi
familiari dimorano abitualmente e si verificano nei seguenti casi:
a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
b) abitazioni utilizzate dai soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa;
c) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo case
popolari;
d) abitazione locata con contratto legalmente registrato a
soggetto che la utilizza come abitazione principale;
e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai figli,
purche' coniugati e che dimostrino di avere la propria dimora
abituale nell'immobile cui viene richiesta la detrazione;
f) unita' immobliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto
da soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
g) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso
abitazione dal contribuente o dai suoi familiari;
h) ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. D) del decreto
legislativo 446/1997, le cantine, i box, i posti macchina coperti e
scoperti che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale,
purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione
principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare
del diritto reale di godimento.
3) L'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;
4) esenzioni: oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del decreto
legislativo 504/1992, si dispone l'esenzione per gli immobili
posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli altri
Comuni, dalle Comunta' montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle
Aziende Sanitarie Locali, anche se non destinante esclusivamente a
compiti istituzionali;
l'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del decreto legislativo
504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non
commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli
stessi, oltre ad essere utilizzati, siano posseduti dall'Ente non
commerciale utilizzatore;
5) per favorire lo sviluppo occupazionale, le imprese e gli esecenti
attivita' di lavoro autonomo, con almeno quattro dipendenti, sono
esentati dal pagamento dell'imposta, purche' dimostrimo di aver
incrementato di almeno di 50% i propri livelli occupazionali,
rispetto al munero dei dipendenti occupati nell'anno precedente.
L'esenzione spetta per i locali e le aree adibiti ad esercizio di
impresa arti e professioni;
6) per il pagamento delle aree edificabili sono stati determinati i
valori medi venali in comune commercio, per come segue:
zona territoriale omogenea "B1" valore al mq. 30.000
zona territoriale omogenea "B2" valore al mq. 25.000
zona territoriale omogenea "B3" valore al mq. 20.000
zona territoriale omogenea "B4" valore al mq. 20.000
zona territoriale omogenea "B5" valore al mq. 30.000
zona territoriale omogenea "B6" valore al mq. 30.000
zona territoriale omogenea "B7" valore al mq. 30.000
zona territoriale omogenea "C" valore al mq. 15.000
zona territoriale omogenea "CT" valore al mq. 15.000
zona territoriale omogenea "D4" valore al mq. 15.000
per le aree con vincoli di edificabilita' fissati con l'approvazione
del Piano Regolatore generale e delle successive varianti al piano
stesso, il valore viene ridotto di 2/3;
7) i versamenti vanno effettuati esclusivamente sul C/C postale n.
13188883, intestato alla Tesoreria del Comune di Strongoli - servizio
I.C.I.;
resta fermo l'obbligo, per i contribuenti ad eseguire i versamenti in
autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20
dicembre di ogni anno;
8) vengono confermate tutte le norme regolamentari non riportate nel
presente atto.
(Omissis).
00A6929
Comune di Supersano
(Lecce)
Il comune di SUPERSANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2000, l'aliquota sull'imposta comunale sugli
Immobili (I.C.I.) nella misura del cinque per mille.
(Omissis).
00A6930
Comune di Surano
(Lecce)
Il comune di SURANO (provincia di Lecce) ha adottato, l'8 aprile
2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1) di stabilire ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota nella misura del 5 per
mille.
(Omissis).
00A6931
Comune di Tagliacozzo
(Aquila)
Il comune di TAGLIACOZZO (provincia de l'Aquila) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) fissare per l'anno 2000, nelle misure di seguito riportate, le
aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
nella misura del 5 per mille, in favore delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti
passivi;
2) confermare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1997, la misura
della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, in L. 200.000
rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la
suddetta destinazione.
(Omissis).
00A6932
Comune di Tarsia
(Cosenza)
Il comune di TARSIA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. -
imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal
1o gennaio 2000:
aliquota ridotta, da applicare 5 per mille; (omissis);
aliquota agevolata 4 per mille; (omissis).
(Omissis).
00A6933
Comune di Tavagnasco
(Torino)
Il comune di TAVAGNASCO (provincia di Torino) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2000, in misura unica, pari al 5 per mille,
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare e di
determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
00A6934
Comune di Tavarnelle Val di Pesa
(Firenze)
Il comune di TAVARNELLE VAL di PESA (provincia di Firenze) ha
adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di determinare, (Omissis), le aliquote I.C.I. per l'anno 2000,
cosi' come segue:
a) nella misura del 5,3 per mille l'aliquota d'applicarsi alle
unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali;
b) nella misura del 7 per mille l'aliquota d'applicarsi alle
unita' immobiliari iscritte od iscrivibili in categoria A tenute a
disposizione, o non occupate da residenti alla data del 31 dicembre
1997.
c) nella misura del 6,2 per mille l'aliquota d'applicarsi a tutte
le altre unita' immobiliari e per le aree fabbricabili.
2) di determinare per l'anno 2000 la detrazione per le unita'
immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del
soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili di cui al comma
55, dell'art. 3, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, in lire
200.000.
3) di applicare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura del 5,3 per
mille prevista per l'abitazione principale, e non anche la detrazione
per questa spettante, alle unita' immobiliari individuate
all'articolo 8, lettere a) b) e c) del vigente regolamento I.C.I.
(Omissis).
00A6935
Comune di Temu'
(Brescia)
Il comune di TEMU' (provincia di Brescia) ha adottato, l'11
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura
differenziata come segue:
Aliquota agevolata del 4 per mille per le unita' immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo
dell'imposta;
aliquota ordinaria del 7 per mille per le altre unita'
immobiliari.
2) Stabilire in L. 200.000 l'importo della detrazione da applicare
per il calcolo dell'imposta degli immobili da destinare ad abitazione
principale del contribuente. .
(Omissis).
00A6936
Comune di Teor
(Udine)
Il comune di TEOR (provincia di Udine) ha adottato, il 4 marzo
2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1) di definire la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta
per l'anno 2000:
la conferma dell'aliquota I.C.I. al 5 per mille per tutti gli
immobili;
la conferma della detrazione da applicare alla prima casa nella
misura di L.210.000;
la conferma della riduzione del 50% per gli immobili inagibili e
inabitabili;
la conferma dell'agevolazione per la prima casa agli immobili di
proprieta' o in usufrutto ad anziani ricoverati in via permanente in
casa di riposo purche' non locati.
(Omissis).
00A6937
Comune di Terzigno
(Napoli)
Il comune di TERZIGNO (provincia di Napoli) ha adottato, la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di stabilire, come in effetti stabilisce che le aliquote I.C.I., per
l'anno 2000 sono le seguenti:
abitazione principale e pertinenze 6 per mille;
altri fabbricati 7 per mille;
detrazione abitazione principale L.290.000.
(Omissis).
00A6938
Comune di Terzo
(Alessandria)
Il comune di TERZO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 15
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili I.C.I. applicata nel comune di Terzo nella misura
unica per tutti i contribuenti del 5,5 per mille;
2. di fissare di L. 200.000 di cui all'articolo 3, comma 55, della
legge, n. 662/1996, la detrazione sull'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente.
(Omissis).
00A6939
Comune di Tiriolo
(Catanzaro)
Il comune di TIRIOLO (provincia di Catanzaro ) ha adottato, il
29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. da applicare
nel comune nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale
con detrazione di L. 200.000, nella misura del 6,5 per mille per i
restanti immobili ai quali si applica l'imposta, nonche' nella misura
agevolata del 3 per mille per i proprietari che eseguono, con formale
autorizzazione o concessione, gli interventi di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge n. 449/1997, limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
(Omissis).
00A6940
Comune di Torino
(Torino)
Il comune TORINO ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) (Omissis);
2) di stabilire per l'anno 2000 le misure fiscali previste per le
aliquote che qui di seguito vengono riportate in maniera
differenziata:
aliquota ordinaria pari al 6 per mille;
aliquota del 9 per mille relativamente agli immobili che
risultano non occupati e per i quali non risultano essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni;
aliquota del 2,5 per mille per i proprietari che concedono in
locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle
condizioni definite dall'accordo territoriale siglato in data 14
luglio 1999 fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative,
conformente ai criteri generali stabiliti dal decreto 5 marzo 1999
del Ministero dei lavori pubblici;
aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a
tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
della loro attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
aliquota del 5,75 per mille per l'unita' immobiliare:
a) adibita ad abitazione principale e una pertinenza, secondo i
presupposti previsti dall'articolo 4 del regolamento disciplinare
l'applicazione dell'I.C.I.;
b) posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o
disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o
sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti utilizzata
c) concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al
secondo grado o ad affini di primo grado a condizione che gli stessi
la occupino a titolo di abitazione principale;
d) destinata ad uso abitativo e assegnata dall'ATC a residenti
nel comune di Torino;
e) di proprieta' del CIT e assegnata dall'ATC a titolo di
abitazione principale a residenti nel comune di Torino;
f) costituita da due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate
a titolo di abitazione principale dallo stesso contribuente, alle
condizioni indicate all'articolo 4 del regolamento disciplinante
l'I.C.I.;
g) costituente l'unica proprieta' immobiliare della quale il
proprietario non puo' entrare in possesso, pur avendo intimato lo
sfratto all'occupante, alle condizioni indicate all'articolo 4 del
regolamento disciplinante l'I.C.I.,
3) di confermare per l'esercizio finanziario 2000 la misura della
detrazione per l'abitazione principale nell'importo di L. 240.000
all'anno e di estendere la suddetta misura fiscale alle tipologie
impositive previste alle sopradette lettere b), c), d), e), f), g),
nonche' all'unita' immobiliare, appartenente alla cooperativa
edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del
socio assegnatario;
4) di stabilire, altresi', che ogni contribuente, che ne ha diritto,
in un anno, puo' usufruire della detrazione pari a L. 240.000, solo
una volta, ad eccezione dell'ATC per gli immobili adibiti ad uso
abitativo e assegnati a residenti nel comune di Torino, delle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa per gli immobili adibiti
ad abitazione principale dai soci assegnatari e del CIT per gli
immobili di proprieta' dello stesso, assegnati all'ATC a titolo di
abitazione principale a residenti nel Comune di Torino;
5) di approvare la tabella A (allegato 1 n. .....) riassuntiva delle
aliquote e detrazioni previste per le diverse fattispecie imponibili
e di allegarla alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
Allegato A
I.C.I. nell'anno 2000 ALIQUOTE E DETRAZIONI
=====================================================================
Casistica degli immobili| Aliquota (per mille) |Detrazione (in lire)
=====================================================================
Regime ordinario | |
dell'imposta | 6 | -
---------------------------------------------------------------------
Unità immobiliare | |
adibita ad abitazione | |
principale e una | |
pertinenza | 5,75 | 240.000*
---------------------------------------------------------------------
Unita' immobiliare | |
posseduta a titolo di | |
proprietà o usufrutto da| |
anziani o disabili | |
residenti in istituto di| |
ricovero o sanitario a | |
seguito di ricovero | |
permanente, a condizione| |
che la stessa non | |
risulti utilizzata | 5,75 | 240.000*
---------------------------------------------------------------------
Unita' immobiliare | |
concessa dal | |
proprietario in uso | |
gratuito a parenti fino | |
al 2° grado o ad affini | |
di 1° grado a condizione| |
che gli stessi la | |
occupino a titolo di | |
abitazione principale | 5,75 | 240.000*
---------------------------------------------------------------------
Unita' immobiliare | |
costituita da due o più | |
unità immobiliari | |
contigue, occupata a | |
titolo di abitazione | |
principale dallo stesso | |
contribuente | 5,75 | 240.000*
---------------------------------------------------------------------
Unita' immobiliare | |
destinata ad uso | |
abitativo ed assegnata | |
dall'A.T.C. a residenti | |
in Torino; unità | |
immobiliare di proprietà| |
del C.I.T. ed assegnata | |
dall'A.T.C. a titolo di | |
abitazione principale a | |
residenti in Torino; | |
unità immobiliare | |
appartenente alle | |
cooperative edilizie a | |
proprietà indivisa | |
destinata ad abitazione | |
principale dal socio | |
assegnatario | 5,75 | 240.000*
---------------------------------------------------------------------
Unita' immobiliare | |
costituente l'unica | |
proprietà immobiliare, | |
della quale il | |
proprietario non può | |
entrare in possesso pur | |
avendo intimato lo | |
sfratto (dopo almeno tre| |
accessi) | 5,75 | 240.000*
---------------------------------------------------------------------
Unita' immobiliare che | |
risulta non occupata e | |
per la quale non risulta| |
essere stato registrato | |
contratto di locazione | |
da almeno due anni | 9 | -
---------------------------------------------------------------------
Unita' immobiliare | |
concessa a titolo di | |
abitazione principale | |
alle condizioni | |
stabilite dall'accordo | |
territoriale del 14 | |
luglio 1999 (L. 431/98) | 2,5 | -
---------------------------------------------------------------------
Unita' immobiliare | |
realizzata per la | |
vendita e non venduta da| |
imprese che hanno per | |
oggetto esclusivo o | |
prevalente della loro | |
attività la costruzione | |
e l'alienazione di | |
immobili, per un | |
periodo, comunque, non | |
superiore a tre anni | 4 | -
---------------------------------------------------------------------
Unita' immobiliare | |
inagibile, inabitabile e| |
di fatto non utilizzata |Imposta ridotta del 50%| -
* Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, puo' usufruire
della detrazione pari a L. 240.000 solo una volta, ad eccezione
dell'ATC per gli immobili destinati ad uso abitativo a residenti in
Torino, del CIT per gli immobili assegnati all'ATC a titolo di
abitazione principale a residenti in Torino e delle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa pe gli immobili adibiti ad abitazione
principale dai soci assegnatari.
(Omissis).
00A6941
Comune di Torrebruna
(Chieti)
Il comune di TORREBRUNA (provincia di Chieti) ha adottato, il
18 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di stabilire per gli immobili la cui superficie insiste interamente o
prevalentemente nel territorio del comune di Torrebruna per l'anno
2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella
misuta del 5,5 per mille.
(Omissis).
00A6942
Comune di Torre Canavese
(Torino)
Il comune di TORRE CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di stabilire, per l'anno 2000, confermando la proposta della giunta
comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo
comune nelle seguenti misure:
5 per mille per l'anno 2000 limitatamente all'abitazione e ai
terreni, con detrazione per abitazione principale di L. 210.000;
6 per mille per gli altri fabbricati e le aree edificabili;
4 per mille per i proprietari che eseguono interventi volti a
recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, ai sensi
dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.
(Omissis).
00A6943
Comune di Torre le Nocelle
(Avellino)
Il comune di TORRE LE NOCELLE (provincia di Avellino) ha
adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
1. (Omissis).
2. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 come segue:
aliquota del 5,75 per mille per l'abitazione principale;
aliquota del 6,5 per mille per le seconde case.
3. di non applicare alcuna agevolazione o riduzione rientrante nella
facolta' di statuizione dell'ente.
(Omissis).
00A6944
Comune di Torri in Sabina
(RIETI)
Il comune di TORRI in SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il
2 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nella misura del 6 per mille, rapportato al valore degli
immobili con le seguenti agevolazioni:
aliquota agevolata del 5 per mille per le abitazioni principali e
loro pertinenze qualificabili ai sensi dell'art. 817 del C.C.
fissando in L. 200.000 la detrazione spettante.
(Omissis).
00A6945
Comune di Torrita di Siena
(SIENA)
Il comune di TORRITA di SIENA (provincia di Siena) ha adottato,
il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:
5 per mille per l'abitazione principale;
6,5 per mille per aliquota ordinaria;
7 per mille per le abitazioni (categoria A) sfitte o comunque
tenute a disposizione e non occupate come dimora abituale;
2. di riconoscere, anche per l'anno 2000, ai soggetti che si trovano
nelle condizioni di cui al paragrafo 6 della premessa, l'elevazione
della detrazione a L. 300.000 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I.
sull'abitazione principale o edilizia popolare, rapportata al periodo
durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in
applicazione dell'art. 15, comma 6 della legge 24 dicembre 1993, n.
537;
3. di concedere ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al
paragrafo 8 della premessa, le seguenti detrazioni:
a) una detrazione di L 200.000, per i prossimi sei anni a favore
dei proprietari di immobili locati, destinati ad attivita'
commerciali (esclusi alberghi, affittacamere e locande), localizzate
nei centri storici;
b) una detrazione di L. 400.000, per i prossimi sei anni, a favore
dei proprietari di immobili sfitti, destinati ad attivita'
commerciali (escluso alberghi, affittacamere e locande), localizzati
nei centri storici, disponibili a sottoscrivere una convenzione con
il comune per la locazione dei suddetti immobili a prezzi concordati.
4. di stabilire che tali agevolazioni devono essere riconosciute a
domanda dei soggetti stessi, previa autocertificazione da presentarsi
entro il termine del pagamento della prima rata I.C.I.
(Omissis).
00A6947
Comune di Tramonti
(Salerno)
Il comune di TRAMONTI (provincia di Salerno) ha adottato, il
2 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. (Omissis), di stabilire per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili e la detrazione di L. 220.000, prevista
dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e della legge n.
662/1996, secondo la seguente tabella:
A) unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali dai
soggetti passivi o concesse in uso gratuito a parenti (art. 8 comma 4
del Regolamento comunale ICI):
aliquota 5 per mille, detrazione L. 220.000;
B) immobili locati ad inquilini residenti che li utizzano come
abitazione principale:
aliquota 5 per mille;
C) abitazioni non locate o inagibili/inabitabili e di fatto non
utilizzate:
aliquota 6,5 per mille;
D) altri fabbricati:
aliquota 6 per mille.
(Omissis).
00A6947
Comune di Trani
(Bari)
Il comune di TRANI (provincia di Bari) ha adottato, il 18 aprile
2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. di confermare, (omissis), per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille, nel comune di
Trani.
(Omissis).
00A6948
Comune di Trappeto
(Palermo)
Il comune di TRAPPETO (provincia di Palermo) ha adottato, il
21-28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
La riduzione dell'uno per mille sull'I.C.I. dovuta per l'unita'
immobiliare destinata ad abitazione principale ai sensi del comma 3
art. 8 decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3
comma 55 legge n. 662/1996 e dall'art. 22 del reg. com. I.C.I.,
dall'attuale quindi 6 per mille al 5 per mille, e riconfermare il 6
per mille per le abitazioni secondarie e terreni.
(Omissis).
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
1. dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, L. 230.000 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
2. se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da
piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA PARTE DI PIU'
CONTITOLARI - RIMBORSI
1. si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un
contitolare per conto degli altri.
2. la disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i
pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente
regolamento.
3. la procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica,
motivata richiesta da parte del contribuente interessato. Agli aventi
diritto al rimborso di tributi corrisposti e non dovuti si applicano
gli interessi per ogni semestre compiuto, del 2,5% semestrale,
previsti dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n.
662. Il rimborso compete per un periodo non eccedente i 5 anni.
4. Il credito del cittadino derivante dal maggior tributo pagato puo'
essere conguagliato con l'imposta da pagare per l'anno successivo
anche per conto del contitolare (con valore anche retroattivo).
(Omissis).
00A6949
Comune di Travaco' Siccomario
(Pavia)
Il comune di TRAVACO' SICCOMARIO (provincia di Pavia) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2000 l'applicazione delle aliquote
tributarie gia' vigenti nel 1999: (omissis);
ALIQUOTE I.C.I. 2000
aliquota fissa pari al 6 per mille;
aliquota differenziata fissata al 4 per mille a favore di
proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita'
immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al
recupero di immobili di interessi artistico o architettonico
localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti, dando atto che tale aliquota agevolata e' applicata
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art 5, comma 5,
della legge n. 449/1997).
(Omissis).
DETRAZIONI I.C.I. 2000
Per tutti i proprietari di prima casa L. 210.000;
Per le categorie A3, A4, A5, A6(1):
-------------------------------------------------------------------
Limiti di reddito familiare Importo detrazione
-------------------------------------------------------------------
Pensionati/coniugi a carico di Numero componenti
pensionati-cassaintegrati nucleo familiare
Disoccupati/lavoratori in mobilità -------------------------------
Portatori di handicap 1 persona 2 persone
e oltre
-------------------------------------------------------------------
Fino a L. 10.700.000 L. 400.000 L. 450.000
Da L. 10.700.001 fino a L. 12.500.000* L. 350.000 L. 400.000
Da L. 12.500.001 fino a L. 17.700.000* L. 300.000 L. 350.000
Da L. 17.700.001 fino a L. 20.600.000* L. 250.000 L. 300.000
* nel caso di nuclei familiari con presenza di soggetti portatori di
handicap, i suddetti limiti massimi di reddito vengono aumentati di
L. 3.000.000
(1) Le restanti categorie sono escluse
(Omissis).
00A6950
Comune di Travo
(Piacenza)
Il comune di TRAVO (provincia di Piacenza) ha adottato, il
22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. nel rispetto degli equilibri di bilancio, di mantenere invariata
per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per
mille;
2. di determinare la detrazione per la prima casa in L. 200.000.
3. Omissis.
(Omissis).
00A6951
Comune di Trebaseleghe
(Padova)
Il comune di TREBASELEGHE (provincia di Padova) ha adottato, il
29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille e in L. 240.000
la detrazione per l'abitazione principale:
2. di dare atto che sara' applicata secondo le disposizioni contenute
nel regolamento per l'applicazione del'I.C.I. n. 3 del 24 marzo 1999
su richiamata.
(Omissis).
00A6952
Comune di Treia
(Macerata)
Il comune di TREIA (provincia di Macerata) ha adottato, il
23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
riportare per l'anno 2000 l'aliquota "ordinaria" dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) alla misura del 6,2 per mille,
confermando l'applicazione della detrazione di L. 200.000 per la
prima casa e l'aliquota differenziata del 7 per mille nelle seguenti
fattispecie:
alloggi non locati posseduti in aggiunta all'abitazione
principale con esclusione di quelli concessi a qualsiasi titolo ai
familiari entro il 1o grado di parentela in linea retta
(figli-genitori) che li utilizzano come abitazione principale;
comunque a tali immobili non si applica la detrazione per abitazione
principale;
immobili destinati ad attivita' produttive non utilizzati e/o non
locati.
(Omissis).
00A6953
Comune di Trigolo
(Cremona)
Il comune di TRIGOLO (provincia di Cremona) ha adottato, il
28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sara'
applicata in questo Comune nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria del 5 per mille;
b) soggetti passivi proprietari di alloggi non locati: aliquota 7
per mille;
c) soggetti passivi proprietari che eseguano interventi volti al
recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi
finalizzati al recupero di interesse artistico o architettonico
localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di
autorimessse alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzatore di sottotetti, limitatamente
alle unita' immobiliari di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori: aliquota del 2,5 per mille;
d) soggetti passivi proprietari che cedono in locazione immobili
a titolo di abitazione principale alle condizioni definite
dall'accordo territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge
n. 431/1998: aliquota del 3 per mille.
2. di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3,
comma 5, della legge n. 662/1996 per l'anno 2000 le detrazioni di
imposta nella misura minima di L. 200.000, in ragione annua;
3. di determinare, altresi', ai sensi del decreto-legge 11 marzo
1997, n. 50 convertito nella legge n. 122/1997, la elevazione della
detrazione d'imposta di cui al punto 2) del presente dispositivo da
L. 200.000 a L. 500.000, per titolari di diritto reale di godimento
(usufrutto, uso abitazione) di unica unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale ed avente le caratteristiche immobiliari
previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, e con reddito
loro imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a
L. 19.000.000 (riferito a reddito annuo precedente a quello di
liquidazione dell'imposta) elevato a L. 25.700.000, se il coniuge e'
a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione
per ogni familiare a carico nullatenente.
(Omissis).
00A6954
&a8;
Comune di Troina
(Enna)
Il comune di TROINA (provincia di Enna) ha adottato, il 29 marzo
2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. mantenere l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, limitatamente alle
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto
passivo;
2. mantenere l'aliquota I.C.I. al 6 per mille alle altre unita'
immobiliari diverse dalle abitazioni, agli immobili posseduti in
aggiunta all'abitazione principale, agli alloggi non locati.
(Omissis).
00A6955
Comune di Tronzano Vercellese
(Vercelli)
Il comune di TRONZANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha
adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
Di applicare nel comune di Tronzano Vercellese, per l'anno 2000,
l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con l'aliquota unica del 5,5
per mille, in via di conferma dell'aliquota gia' praticata nello
scorso esercizio;
Di determinare, per l'anno 2000, in L. 250.000 la detrazione dalla
imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, in via di conferma della misura
della detrazione gia' praticata nello scorso esercizio.
(Omissis).
00A6956
Comune di Tuglie
(Lecce)
Il comune di TUGLIE (provincia di Lecce) ha adottato, il 26
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) Di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che
segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
=====================================================================
N.D.| Tipologia degli immobili |Aliquote per mille
=====================================================================
|Unità immobiliari adibite ad abitazione |
1 |principale | 4
---------------------------------------------------------------------
|Unità immobiliari locate con contratto |
|registrato a soggetti che le utilizzino come |
2 |abitazioni principali | 5
---------------------------------------------------------------------
|Unità immobiliari non adibite ad abitazione |
3 |principale | 6
2) Di determinare, per l'anno 2000, le riduzione e le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:
=================================================================
| TIPOLOGIA DEGLI | |
| IMMOBILI nonchè | |
|categorie di soggetti | |
| in situaxzione di | | Detrazione d'imposta
| particolare disagio | Riduzione | (lire in ragione
N.D.| economico-sociale | d'imposta % | annua)
=================================================================
1 |Abitazione principale | | 200.000
-----------------------------------------------------------------
2 |Nucleo familiare | |
|composto da una o più | |
|persone di cui almeno | |
|una portatrice di | |
|handicap | | 300.000
-----------------------------------------------------------------
3 |Nuclei familiari di | |
|soli | |
|ultrasessantacinquenni| |
|con reddito pro | |
|capite, nell'anno | |
|1999, derivante solo | |
|da pensione sociale e | |
|comunque non superiore| |
|a L. 10.000.000 non | |
|proprietario di altri | |
|immobili al di fuori | |
|di quello abitato e | |
|delle eventuali | |
|pertinenze. | | 300.000
-----------------------------------------------------------------
(Omissis).
00A6957
Comune di Vado Ligure
(Savona)
Il comune di VADO LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 20
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di approvare, (omissis), il nuovo prospetto delle fattispecie
immobiliari, che sub lett. B ) si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, sulla base del quale
dovra' essere diversificata l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili in ragione della tipologia dell'immobile, del soggetto
possessore, nonche' dell'uso cui l'immobile e' destinato;
2. di fissare per l'anno 2000, le aliquote dell'I.C.I. come segue:
nella misura del 6,7 per mille l'aliquota ordinaria;
nella misura del 5,3 per mille l'aliquota agevolata;
nella misura del 6,2 per mille l'aliquota agevolata;
nella misura del 7 per mille l'aliquota maggiorata;
3. di dare atto che le aliquote come sopra determinate dovranno
essere applicate dai soggetti passivi secondo l'unita tabella
allegata sub lett. B) al presente provvedimento per costituirne parte
integrante;
4. di stabilire nella misura minima di L. 200.000 la detrazione
dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale dai proprietari e per quelle regolarmente
assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari;
5. di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'applicazione
delle aliquote agevolate di cui ai punti 1 lett. c), 2, 3 e 4 del
prospetto allegato sub lett. B), ai fini della semplificazione delle
operazioni di liquidazione ed accertamento dell'imposta in parola,
possano dimostrare la sussistenza valevole anche per gli anni
successivi, da rendersi sui modelli all'uopo predisposti dal comune,
(Omissis).
Allegato sub lett. B) alla deliberazione del consiglio comunale n. 95
del 20 dicembre 1999
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2000
Tabella delle fattispecie impositive immobiliari e delle relative
aliquote
=====================================================================
| | FATTISPECIE | |
| AGEVOLATA | IMPOSITIVA | ALIQUOTA | DETRAZIONE
=====================================================================
| |Unità immobiliari | |
| |uso civile | |
| |abitazione: | |
| |a) direttamente | |
| |adibite ad | |
| |abitazione | |
| |principale | |
| |b) appartenenti | |
| |alle cooperative | |
| |edilizie a | |
| |proprietà indivisa,| |
| |adibite ad | |
| |abitazione | |
| |principale dai soci| |
| |assegnatari: | |
| |c) possedute a | |
| |titolo di proprietà| |
| |o usufrutto da | |
| |anziani o disabili | |
| |che acquisiscono la| |
| |residenza in | |
| |istituti di | |
| |ricovero o sanitari| |
| |a seguito di | |
| |ricovero | |
| |permanente, a | |
| |condizione che le | |
|Agevolata (art. 6,|stesse non | |
|comma 2) (art. 8, |risultino locate: | |
|comma 4) (art. 3, |d) regolarmente | |
|comma 56, legge 23|assegnate, dagli | |
|dicembre 1996, n. |isituti autonomi | |
|662) (art. 8, |per le case | |
1 |comma 4) |popolari: |5,3 per mille| 200.000
---------------------------------------------------------------------
| |Unità immobiliari | |
| |locate con | |
| |contratto | |
| |registrato, per | |
| |almeno otto mesi, | |
| |anche non | |
| |continuativi nel | |
| |corso dell'anno di | |
| |imposta, a soggetti| |
| |residenti nel | |
| |comune che le | |
| |utilizzano come | |
| |abitazione | |
| |principale, nonché | |
| |a soggetti che, | |
| |intendendo | |
| |utilizzarle per il | |
| |medesimo scopo, | |
| |acquisiscano nei | |
| |trenta giorni | |
| |successivi alla | |
| |stipula del | |
| |contratto di | |
| |locazione, la | |
| |residenza | |
|Agevolata (art. 6,|anagrafica nel | |
2 |comma 2) |comune | 6 per mille |non spettante
---------------------------------------------------------------------
| |a) Unità | |
| |immobiliari uso | |
| |civile abitazione | |
| |date in comodato | |
| |gratuito a | |
| |familiari, entro il| |
| |primo grado di | |
| |parentela, | |
| |residenti nel | |
| |comune che le | |
| |utilizzino come | |
| |abitazione | |
| |principale: | |
| |b) Immobili, a | |
| |qualsiasi uso | |
| |adibiti, posseduti | |
| |da enti morali di | |
| |diritto pubblico | |
| |senza scopo di | |
| |lucro: c) Immobili | |
| |costituenti | |
| |pertinenza | |
|Agevolata (art. 6,|dell'abitazione | |
3 |comma 2) |principale |5,3 per mille|non spettante
---------------------------------------------------------------------
| |Fabbricati | |
| |esclusivamente | |
| |destinati ad | |
| |attività | |
| |artigianali | |
| |posseduti da | |
| |soggetti, persone | |
| |fisiche e/o | |
| |giuridiche, | |
| |regolarmente | |
| |iscritti all'Albo | |
| |delle imprese | |
| |artigiane della | |
| |Camera di commercio| |
| |industria | |
|Agevolata (art. 6,|artigianato di | |
4 |comma 2) |competenza: |6,2 per mille|non spettante
---------------------------------------------------------------------
| |Tutti gli altri | |
| |immobili diversi | |
| |dalle civili | |
| |abitazioni: box | |
| |auto, negozi, | |
| |magazzini, | |
| |depositi, aree | |
| |edificabili, | |
| |fabbricati | |
| |realizzati per la | |
| |vendita, ecc. non | |
|Ordinaria (art. 6,|ricompresi nei | |
5 |comma 2) |punti 1, 2 e 3: |6,7 per mille|non spettante
---------------------------------------------------------------------
| |a) fabbricati | |
| |industriali: | |
| |b) unità | |
| |immobiliari uso | |
| |civile abitazione: | |
| |non locate tenute a| |
| |disposizione dei | |
| |proprietari: | |
| |locate, con o senza| |
| |contratto | |
| |registrato, a | |
| |soggetti non | |
| |residenti nel | |
| |comune: locate | |
| |senza contratto | |
| |registrato: | |
|Maggiorata (art. |c) uffici e studi | |
6 |6, comma 2) |privati: | 7 per mille |non spettante
(Omissis).
00A6958
Comune di Vaglia
(Firenze)
Il comune di VAGLIA (provincia di Firenze) ha adottato, il 21
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di stabilire per il 2000, le aliquote differenziate di seguito
indicate, con riferimento (omissis), alle possibilita' introdotte
dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi come
niformulato dall'art. 3, comma 53 della legge 652/1996, e legge
488/1999 art. 30, comma 12:
5,5 per mille unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale, o abitazioni ad esse equiparate ex art. 5 del
regolamento sopra indicato e pertinenze;
7 per mille unita' immobiliari adibite ad abitazione, possedute
in aggiunta all'abitazione principale e locate, immobili diversi
dalle abitazioni, terreni, aree fabbricabili;
8 per mille per le abitazioni non locate.
2. di stabilire nella misura base di L. 200.000 la detrazione annua
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo;
3. di dare atto che, per quanto concerne le agevolazioni in materia
di imposta comunale sugli immobili, si fa espresso e specifico
riferimento al relativo regolamento comunale approvato con atti
consiliari n. 111 del 29 dicembre 1998 e n. 4 del 15 febbraio 99 e n.
4 in data odierna.
(Omissis).
00A6959
Comune di Vaiano
(Prato)
Il comune di VAIANO (provincia di Prato) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura:
del 3 per mille per le abitazioni date in locazione ai sensi
dell'art. 2, commi 3, 4, 5 ed articoli 4 e 5 legge 431/1998 ed
accordo stipulato tra i sindacati delle proprieta' immobiliari e
quelli degli inquilini. Per usufruire dell'aliquota ridotta,
autocertificare il possesso dei requisiti attraverso apposito modulo
da ritirare presso l'ufficio tributi del comune;
del 4,5 per mille per:
a) le abitazioni nelle quali il soggetto passivo ed i suoi
familiari hanno la propria residenza cosi' come intesa ai fini
anagrafici;
b) le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
c) l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un
soggetto residente all'estero purche' non locata;
d) le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo
case popolari;
e) le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
f) i fabbricati concessi in uso gratuito dal soggetto passivo
in linea retta fino al 2o grado ed in linea collaterale fino al 1o
grado, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilita
la propria residenza anagrafica. Per usufruire dell'aliquota ridotta
autocertificare il possesso dei requisiti attraverso apposito modulo
da ritirare presso l'ufficio tributi del comune;
del 7 per mille per le abitazioni non occupate (per abitazione
non occupata si intende quella nella quale non risulta alcuna persona
residente);
del 5.5 per mille come aliquota ordinaria si applica anche alle
pertinenze delle abitazioni);
2. di determinare la detrazione per la prima casa in L. 300.000 in
favore delle sotto indicate categorie:
1. pensionato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di
eta' entro il 31 dicembre 1999, non in condizioni lavorative, con le
seguenti condizioni reddituali:
Monoreddito: reddito anno 1999 derivante da pensione non
superiore a L. 13.800.000;
plurireddito: reddito anno 1999 imponibile IRPEF, escluso
reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare
anagrafico non superiore a L. 20.700.000 piu' L. 1.800.000 per ogni
persona a carico;
2. invalidi civili non in condizione lavorativa con invalidita'
non inferiore al 74% con le seguenti condizioni reddituali:
monoreddito: reddito imponibile IRPEF anno 1999, escluso
reddito da abitazione, non superiore a L. 13.800.000;
plurireddito: reddito anno 1999 imponibile IRPEF, escluso
reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare
anagrafico non superiore a L. 20.700.000 piu' L. 1.800.000 per ogni
persona a carico;
3. soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un
invalido civile con invalidita' non inferiore al 75% con un reddito
imponibile IRPEF anno 1999, escluso reddito da abitazione, di tutti i
componenti il nucleo familiare anagrafico non superiore a L.
20.700.000 piu' L. 1.800.000 per ogni persona a carico;
4. soggetti passivi nei cui nuclei familiari sia presente un
portatore di handicap in situazione di gravita' (in base alla legge
104/1992), con un reddito imponibile IRPEF anno 1999, escluso reddito
da abitazione, fino a L. 35.000.000 piu' L. 1.800.000 per ogni
persona a carico;
5. disoccupato che sia in tale condizione da almeno sei mesi alla
data del 31 dicembre 1999, regolarmente iscritto nelle liste di
collocamento con le seguenti situazioni reddituali:
monoreddito: reddito anno 1999 imponibile IRPEF, escluso
reddito da abitazione, non superiore a L. 13.800.000;
plurireddito: reddito anno 1999 imponibile IRPEF, escluso
reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare
anagrafico non superiore a L. 20.700.000 piu' L. 1.800.000 per ogni
persona a carico;
le ulteriori condizioni, comuni a tutti i sopra indicati
soggetti, per usufruire della detrazione di L. 300.000 sono:
essere titolare nell'intero territorio nazionale di diritto di
proprieta', usufrutto, uso e abitazione di un unico immobile adibito
ad abitazione principale (compreso le eventuali pertinenze),
appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
che gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico non
devono essere possessori nel territorio nazionale di altre unita'
immobiliari;
i soggetti che intendono usufruire dell'elevazione a L. 300.000
della detrazione abitazione principale devono autocertificare il
possesso dei predetti requisiti attraverso apposito modulo da
ritirare presso l'ufficio tributi del comune
(Omissis).
00A6960
Comune di Valguarnera Caropepe
(Enna)
Il comune di VALGUARNERA CAROPEPE (provincia di Enna) ha
adottato, il 23 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. Per l'anno di imposta 2000 applicare l'aliquota ordinaria nella
misura del 5 per mille;
2. detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000;
3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 56,
della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
(Omissis).
00A6961
Comune di Valle di Casies
(Bolzano)
Il comune di VALLE di CASIES (provincia di Bolzano) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
con decorrenza dell'anno 2000, e fino a diversa regolamentazione come
segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge:
a) abitazione principale 4 per mille;
b) tutti i rimanenti immobili 5 per mille;
2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza
dall'anno 2000, fino a diversa regolamentazione come segue:
a) per tutte le abitazioni principali L. 550.000
(Omissis).
00A6962
Comune di valperga
(Torino)
Il comune di VALPERGA (provincia di Torino) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 e'
fissata come segue:
immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione
principale e non locati o non utilizzati a titolo di uso, usufrutto o
abitazione da terzi: 7 per mille;
fabbricati diversi da quelli di civile abitazione tenuti nella
disponibilita' del proprietario e non utilizzati da questo o locati
ovvero dati in uso a terzi: 7 per mille;
tutti gli altri immobili. 5,5 per mille.
La detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e' fissata in L. 200.000.
(Omissis).
00A6963
Comune di Valsolda
(Como)
Il comune di VALSOLDA (provincia di Como) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare, in applicazione delle disposizioni normative di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 504/1992 (omissis), l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nella misura
del 6 per mille per tutti gli immobili soggetti all'imposta;
di dare atto che la detrazione prima casa e' passata da L. 200.000 a
L. 225.000;
(Omissis).
00A6964
Comune di Varco Sabino
(Rieti)
Il comune di VARCO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
2. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille,
confermando le detrazioni spettanti per le abitazioni residenziali in
L. 200.000.
(Omissis).
00A6965
Comune di Venaus
(Torino)
Il comune di VENAUS (provincia di Torino) ha adottato, il 24
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
2. di determinare, per l'anno 2000, aliquote I.C.I. diversificate,
cosi' come previsto dall'art 6, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura del 5,5 per mille per le
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura
del 7 per mille per tutti gli altri immobili, con la detrazione per
l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
00A6966
Comune di Ventimiglia
(Imperia)
Il comune di VENTIMIGLIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 7
marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di revocare le proprie precedenti deliberazioni n. 57 del 17
febbraio 2000 e n. 68 del 23 febbraio 2000;
2. di rideterminare come segue le aliquote I.C.I. per l'anno di
imposta 2000;
a) abitazione principale: aliquota del 4,8 per mille;
b) terreni agricoli: aliquota del 6 per mille;
c) aree fabbricabili, aliquota del 5 per mille;
d) fabbricati realizzati per la vendita e rimasti invenduti da
parte di imprese che hanno per oggetto esclusivo l'attivita' di
costruzione e vendita di immobili: aliquota del 4 per mille;
e) altri immobili, aliquota del 6,8 per mille;
3. di confermare le seguenti detrazioni:
a) detrazione ordinaria: L. 200.000;
b) maggiore detrazione, da L. 200.000 a L. 280.000 nei casi
sottoelencati:
b1) a favore di soggetti passivi nel cui nucleo familiare e'
presente un disabile totale ai sensi della legge n. 18/1980 o della
legge n. 508/1988;
b2) a favore dei contribuenti che siano in possesso di tutti i
seguenti requisiti alla data del 1o gennaio 2000:
aver compiuto il sessantacinquesimo anno d'eta';
possedere, oltre ad una eventuale cantina, garage o posto
auto, solo l'unita' immobiliare per la quale viene richiesta la
maggiore detrazione;
disporre di un reddito complessivo imponibile, comprensivo
anche dei redditi esenti ai fini I.R.P.E.F. o assoggettati a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta, al netto degli oneri deducibili ai
fini I.R.P.E.F. escluso il reddito del fabbricato, non superiore a L.
15.000.000 annui (come da dichiarazione dei redditi per l'anno 1999);
non avere fra i componenti del nucleo familiare soggetti
proprietari di altri immobili;
nel caso in cui l'unita' immobiliare per cui si chiede la
maggiore detrazione sia adibita ad abitazione principale di piu'
soggetti, ognuno di questi deve essere in possesso dei requisiti di
cui ai punti precedenti.
(Omissis).
00A6967
|
| Comune di Verolanuova
(Brescia)
Il comune di VEROLANUOVA (provincia di Brescia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,4 per mille;
2. approvare le seguenti detrazioni della predetta imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000;
A) L. 220.000 per la generalita';
B) L. 348.000 ai proprietari di un solo immobile destinato ad
abitazione principale e rientranti nei limiti di reddito richiamati
nella tabella sotto riportata, quando il valore catastale e'
inferiore o uguale a L. 80.000.000;
Il reddito da considerare e' quello riferito all'anno precedente,
del nucleo di convivenza familiare ridotto dell'I.R.P.E.F., delle
spese di affitto o del 50 % del mutuo dell'unica casa di abitazione,
nonche' degli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori
portatori di handicap o agli anziani invalidi.
Resta fermo il diritto dell'amministrazione comunale a condurre
ulteriori e piu' approfonditi accertamenti sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese e sulla documentazione fornita.
Tabella limiti di reddito per il 2000
=====================================================================
Componenti il nucleo familiare | Reddito annuo
=====================================================================
Una persona .... | L. 11.300.000
Due persone .... | L. 18.800.000
Tre persone .... | L. 24.000.000
Quattro persone .... | L. 28.000.000
Per i nuclei familiari formati da piu' di quattro persone il
reddito, a partire da L. 28.000.000, va aumentato di L. 5.000.000 per
ogni componente il nucleo familiare oltre le quattro persone.
Documenti richiesti:
per certificare i limiti di reddito gli interessati possono
presentare:
a) autocertificazione per quanto riguarda i redditi, oppure
libretto di pensione, se pensionati, modello del datore di lavoro di
certificazione dei redditi, modello 730 o 740;
b) le ricevute del canone di affitto;
c) la documentazione del mutuo.
Sono esclusi: i proprietari di altre abitazioni oltre quella di
residenza, di immobili adibiti ad attvita', di roulotte, di caravan,
di piu' di un autoveicolo con cilindrata superiore ai 2000 cc;
C) L. 348.000 per i nuclei familiari di cui fanno parte i
portatori di handicap riconosciuti, indipendentemente dal reddito.
Per i portatori di handicap riconosciuti si intendono: "i soggetti
che presentano le minorazioni previste dall'art 3, della legge n. 104
del 5 febbraio 1992 e che sono riconosciuti tali dalla commissione
medica dell'ASL di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n.
295".
(Omissis).
00A6968
Comune di Verretto
(Pavia)
Il comune di VERRETTO (provincia di Pavia) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
nella misura di L. 300.000.
(Omissis).
00A6969
Comune di Vezzi Portio
(Savona)
Il comune di VEZZI PORTIO (provincia di Savona) ha adottato, il
10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare (omissis) le aliquote per l'I.C.I. (imposta comunale
sugli immobili) per l'anno 2000 confermando per l'abitazione
principale e per gli altri immobili l'aliquota nelle stesse misure
determinate per l'anno precedente e precisamente:
5,5 per mille: l'aliquota per i soggetti passivi persone fisiche
e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
7 per mille: l'aliquota riferita agli altri immobili.
(Omissis).
00A6870
Comune di Vicenza
(Vicenza)
Il comune di VICENZA ha adottato, il 14 dicembre 1999, la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare, ai fini dell'imposta comunale immobiliare per l'anno
2000, (omissis) le stesse aliquote e le particolari detrazioni ed
agevolazioni scelte e confermate da questa amministrazione per l'anno
1999 e cioe':
aliquota principale: 6,25 per mille;
aliquota ridotta: 4,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale comprese le pertinenze (quali box, cantina,
ecc.) ed a tutte quelle abitazioni degli anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non
risultino locate;
aliquota ridotta: 4,5 per mille per le abitazioni utilizzate e
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta con contratto
registrato;
aliquota 7 per mille per le abitazioni non locate;
L. 200.000 l'importo della detrazione prevista per l'abitazione
principale e le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati agli
istituti autonomi per le case popolari;
L. 500.000 l'importo della detrazione per i casi particolari
indicati in premessa, che dovranno essere certificati da una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.
(Omissis).
00A6971
Comune di Vico Equense
(Napoli)
Il comune di VICO EQUENSE (provincia di Napoli) ha adottato, il
6 aprile 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di stabilire che per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), secondo gli indirizzi forniti dal consiglio comunale con
delibera di C.C. n. 17 del 15 febbraio 2000 (omissis), sia cosi'
determinata:
a) I.C.I. sulla abitazione principale del contribuente (prima
casa) e in cui vi sia abituale dimora, nonche' sulle case concesse in
fitto a favore di soggetti che la utilizzano come abitazione
principale secondo il regime convenzionato di cui agli accordi legge
n. 431/1998: aliquota del 5,5 per mille;
b) I.C.I. su abitazioni non prima casa, sfitte e tenute a
disposizione dal proprietario o locate a soggetti che non la
utilizzano come abitazione principale o locate senza alcun contratto
registrato: aliquota 8 per mille;
c) I.C.I. su tutti gli altri tipi di immobili e sulle abitazioni
locate con contratto di fitto registrato a favore di soggetti che la
utilizzano come abitazione principale, contratti comunque non
rientrati negli accordi di cui alla legge n. 431/1998: aliquota del
6,5 per mille;
d) detrazione sulla prima casa: massimo L. 240.000 per
contribuente.
(Omissis).
00A6972
Comune di Vidor
(Treviso)
Il comune di VIDOR (provincia di Treviso) ha adottato la seguente
deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5 per mille.
(Omissis).
00A6973
Comune di Vietri sul mare
(Salerno)
Il comune di VIETRI sul MARE (provincia di Salerno) ha adottato,
il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
nella misura del 5,5 per mille e in L. 300.000 la detrazioni per le
unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali;
di applicare l'aliquota del 6,5 per mille alle unita' immobiliari
adibite ad abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione
principale alle condizioni della legge n. 431 del 9 dicembre 1998.
I proprietari in possesso del requisito di cui sopra dovranno
obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto dell'applicazione
dell'aliquota del 6,5 per mille far pervenire al comune di Vietri sul
Mare, ufficio I.C.I., entro e non oltre il 15 ottobe 1999 a mezzo
raccomandata semplice o tramite consegna diretta all'ufficio la copia
del contratto regolarmente registrato dal quale si evidenzia che sono
applicate le condizioni della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;
di applicare l'aliquota del 6,5 per mille alle unita' immobiliari
date in uso gratuito a parenti a titolo di abitazioni principale.
I proprietari in possesso del requisito di cui sopra dovranno
obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto dell'applicazione
dell'aliquota del 6,5 per mille far pervenire al comune di Vietri sul
Mare, ufficio I.C.I., entro e non oltre il 15 ottobe 1999 a mezzo
raccomandata semplice o tramite consegna diretta all'ufficio, la
dichiarazione dalla quale si evince la cessione gratutita
dell'immobile ad un familiare (parenti ed affini fino al secondo
grado);
di applicare per gli immobili non locati per i quali non risultano
essere stati registati contratti di locazione da almeno due anni
l'aliquota del 9 per mille;
di confermare l'aliquota del 7 per mille per gli immobili diversi
dalle abitazioni.
(Omissis).
00A6974
Comune di Vignanello
(Viterbo)
Il comune di VIGNANELLO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28
febbraio 2000 e il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in
materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) di pertinenza di questo comune nelle seguenti
misure:
5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del
contribuente;
6 per mille per gli altri immobili, aree fabbricabili, terreni
agricoli utilizzati a scopo edificatorio;
dare atto che le detrazioni di imposta per l'abitazione
principale sono confermate nella misura minima di legge pari a
L. 200.000;
di considerare ai fini dell'applicazione del tributo,
l'abitazione principale come abitazione posseduta a titolo di
proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
00A6975
Comune di Vignone
(Verbano-Cusio-Ossola)
Il comune di VIGNONE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha
adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura
unica del 5 per mille.
(Omissis).
00A6976
Comune di Villa Bartolomea
(Verona)
Il comune di VILLA BARTOLOMEA (provincia di Verona) ha adottato,
il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di determinare ed approvare l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille;
2) di fissare le detrazioni per abitazione principale come segue:
L. 200.000 per abitazione principale e relative pertinenze cosi
come definite dall'art. 818 del codice civile;
L. 300.000 per:
a) nuclei familiari comprendenti portatori di handicap, con
invalidita' riconosciuta al 100%;
b) titolari di assegno (pensione) sociale, purche' nel nucleo
familiare non siano compresi altri soggetti titolari di reddito
diverso dall'assegno stesso.
(Omissis).
00A6977
Comune di Villanova sull'Arda
(Piacenza)
Il comune di VILLANOVA sull'ARDA (provincia di Piacenza) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2000, relativamente all'imposta comunale
sugli immobili, l'aliquota unica del 4,5 per mille;
2. di dare atto che, ai sensi della norma citata e nel rispetto degli
equilibri di bilancio, l'ente ritiene di applicare al soggetto
passivo relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale, una detrazione di L. 200.000;
3. di concedere alle persone ultrasessantacinquenni (alla data del 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta),
proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso od
abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale, cosi' come definito dall'art. 8 - comma II - del decreto
legislativo n. 504/1992 ed avente le caratteristiche presenti per le
categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 e con reddito lordo,
riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione
anagrafica, non superiore a L. 9.230.000 elevato a L. 14.730.000 se
il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e' a carico,
elevato di un ulteriore milione per ogni familiare a carico o
nullatenente, l'aumento delle detrazioni I.C.I. da L. 200.000 a
L. 400.000 a partire dall'anno 2000.
I soggetti di cui sopra, dovranno presentare richiesta di
agevolazione entro il 30 aprile 2000 corredata dalla seguente
documentazione:
a) copia del certificato catastale relativo all'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale;
b) copia della dichiarazione relativa ai redditi percepiti dai
componenti il nucleo familiare, cosi' come risulta all'anagrafe
comunale.
(Omissis).
00A6978
Comune di Villar Perosa
(Torino)
Il comune di Villar Perosa (provincia di Torino) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria: 6,3 per mille;
b) aliquota relativa alle unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale comprese le unita' immobiliari locate con contratto
registrato ed utilizzato come abitazione principale del conduttore:
4,4 per mille;
c) L. 210.000 la detrazione prevista per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
00A6979
Comune di Villarosa
(Enna)
Il comune di VILLAROSA (provincia di Enna) ha adottato, il 31
marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota del 6 per mille ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
(Omissis).
00A6980
Comune di Villata
(Vercelli)
Il comune di VILLATA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura
unica del 4 per mille per tutte le categone di immobili;
di stabilire per l'anno 2000 la detrazione per l'abilitazione
principale del soggetto passivo in L. 200.000, (euro 103,29).
(Omissis).
00A6981
Comune di Vilminore di Scalve
(Bergamo)
Il comune di VILMINORE di SCALVE (provincia di Bergamo) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2000, l'aliquota sugli immobili (I.C.I.)
che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
5,5 per mille per l'abitazione principale ferma restando la
detrazione minima nella misura di legge;
6 per mille per ogni altro tipo di immobile.
(Omissis).
00A6982
Comune di Vittuone
(Milano)
Il comune di VITTUONE (provincia di Milano) ha adottato, il 2
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) l'aliquota I.C.I. ordinaria per l'anno 2000 nella misura del 6 per
mille;
2) l'aliquota I.C.I. per gli alloggi non locati nella misura del 7
per mille;
3) l'aliquota I.C.I. per le aree fabbricabili nella misura del 7 per
mille;
4) la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000;
5) un'ulteriore detrazione di L. 100.000 (complessivamente
L. 300.000) per i soggetti passivi che si trovino nelle condizioni
sottospecificate a decorrere dal 1o gennaio 2000:
a) proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso o
abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale non classificata nelle categorie A/1 (abitazione
signorile), A/8 (villa) e A/9 (castelli, palazzi di pregio storico e
artistico);
b) i titolari di reddito derivante da pensione minima, nonche' di
importo equivalente o inferiore, aventi un reddito aggiuntivo del
nucleo familiare non superiore complessivamente a L. 10.000.000.
(Omissis).
00A6983
Comune di Vogogna
(Verbano-Cusio-Ossola)
Il comune di VOGOGNA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha
adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili per
l'anno 2000 nelle seguenti misure:
5 per mille, con la detrazione di L. 200.000, per l'abitazione
principale;
7 per mille per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili;
nella misura agevolata del 4 per mille a favore dei soggetti che
realizzano interventi di recupero del patrimonio edilizio a norma
dell'art. 1 comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi
dell'art. 11 del regolamento comunale per la disciplina delle
esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie.
(Omissis).
00A6984
Comune di Volongo
(Cremona)
Il comune di VOLONGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
prevista al 4 per mille;
2) di confermare la detrazione per unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale dal soggetto passivo in misura unica pari a
L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
(Omissis).
00A6985
Comune di Zafferana Etnea
(Catania)
Il comune di ZAFFERANA ETNEA (provincia di Catania) ha adottato,
il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. e 2. (omissis);
3) determinare per l'anno 2000 le aliquote da applicare all'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille quella per le
abitazioni principali con pertinenze e del 6 per mille quella
ordinaria;
4) dare atto che in base al vigente regolamento I.C.I. si considerano
abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito dal genitore ai
figli e viceversa con l'applicazione della sola aliquota ridotta, a
condizione che risultino ivi residenti anche di fatto.
5) stabilire nell'importo di L. 200.000 la detrazione per
l'abitazione principale.
(Omissis).
00A6986
Comune di Zenson di Piave
(Treviso)
Il comune di ZENSON di PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di determinare nelle misure seguenti le aliquote I.C.I. per l'anno
2000:
5,5 per mille aliquota ordinaria;
7 per mille aliquota seconde case a disposizione.
(Omissis).
00A6987
Comune di Zollino
(Lecce)
Il comune di ZOLLINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1) determinare le seguenti aliquote:
4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
5,5 per mille, per le unita' immobiliari tenute a disposizioni e
per le aree fabbricabili;
2) disporre che per l'abitazione principale venga riconosciuta la
detrazione d'imposta di L. 200.000 in rapporto ad un anno.
(Omissis).
00A6988;
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