Gazzetta n. 129 del 5 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
CIRCOLARE 26 maggio 2000
Istruzioni in ordine alla presentazione delle domande per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";
Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 177/00/CONS, concernente la "Proposta di disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, in ambito locale", adottata nella riunione del 29 marzo 2000, e trasmessa al Ministero delle comunicazioni con nota prot. n. 808/00/RM del 31 marzo 2000;
Visto il proprio provvedimento adottato in data 19 aprile 2000, recante "Disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri", registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2000, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2000;
Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge n. 433, del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 2000, le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 30 giugno 2000;
Rilevato che il disciplinare per il rilascio delle concessioni avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 marzo 2000;
Considerato che per effetto del ritardo con il quale e' stato adottato il predetto disciplinare, gli interessati dispongono di un minor tempo per la predisposizione della documentazione da allegare alla domanda di concessione;
Ravvisata l'opportunita' di accordare ai soggetti che presentano la domanda di concessione entro la data del 30 giugno 2000, prevista dalla citata legge 14 gennaio 2000, n. 5, una congrua dilazione del termine per la produzione della documentazione a corredo della domanda di concessione;
A d o t t a
la seguente circolare:
1. Fermo restando che le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 2000, previsto dal decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, e dal decreto 19 aprile 2000, citato nelle premesse, la documentazione prevista negli allegati 1 e 2, del predetto decreto 19 aprile 2000, consistente in certificazioni rilasciate dagli organi competenti, potra' essere presentata entro il 3 agosto 2000.
2. I soggetti che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1, devono indicare nella domanda di concessione le certificazioni che si riservano di produrre entro il 3 agosto 2000 ed allegare alla domanda stessa copia delle richieste di certificazione prodette agli organi competenti.
3. La documentazione di cui al punto 1, deve essere accompagnata da un foglio riepilogativo delle certificazioni che si trasmettono ed inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata a mano in busta recante all'esterno le stesse indicazioni gia' utilizzate per la presentazione della domanda di concessione. Il plico va indirizzato a: Ministero delle comunicazioni - Commissione per la valutazione e la comparazione delle domande di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale - presso la Direzione generale concessioni e autorizzazioni - viale America, 201 - 00144 Roma.
4. I soggetti che si avvalgano della facolta' di riepilogare i dati contenuti nella domanda di concessione e nella documentazione allegata su supporto magnetico, secondo gli allegati 3 e 4 del decreto 19 aprile 2000, citato nelle premesse, devono esprimere i dati contabili ivi richiesti in Lit/Mil anche ove non e' espressamente indicato.
5. La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2000
Il Ministro: Cardinale
 
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