IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto rettorale n. 60 del 1o febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari e successive modificazioni; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante "Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica", ed in particolare l'art. 1 che disciplina il funzionamento dei nuclei di valutazione interna degli atenei; Vista la delibera del senato accademico del 1o febbraio 2000, con la quale e' stata deliberata la proposta di revisione dello statuto ai sensi dell'art. 77 dello statuto stesso; Vista la delibera del senato accademico del 12 aprile 2000, con la quale e' stata deliberata la revisione dell'ex art. 70 dello statuto ai sensi del prima richiamato art. 77; Vista la nota n. E-007044 del 21 aprile 2000, con la quale e' stata inviata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la delibera del senato accademico prima citata; Atteso che il predetto Ministero, con nota prot. n. 796 del 12 maggio 2000, ha comunicato di non aver osservazioni da formulare al riguardo; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1o febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995; decreto rettorale n. 84 del 17 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 1996; decreto rettorale n. 102 del 6 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1998; decreto rettorale n. 1 del 21 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2000; decreto rettorale n. 3 del 14 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2000; viene ulteriormente cosi' modificato: Titolo V L'amministrazione, la finanza e la contabilita' Art. 1. - L'art. 70 dello statuto dell'autonomia dell'Universita' degli studi di Sassari e' sostituito come appresso indicato: Art. 70. Nucleo di valutazione interna di ateneo 1) E' istituito il Nucleo di valutazione interna di ateneo. Esso verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, gli interventi a sostegno del diritto allo studio, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2) Il Nucleo e' composto da cinque membri, di cui almeno due individuati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, nominati dal rettore, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. Il Nucleo di valutazione interna di ateneo agisce secondo criteri e parametri significativi a livello nazionale individuati da apposito regolamento, salvaguardando le specificita' metodologiche di ciascuna area disciplinare. Esso si avvale della collaborazione di un ufficio di livello dirigenziale, il cui responsabile partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Nucleo di medesimo. Art. 2. - Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sassari, 23 maggio 2000 Il rettore: Maida |