IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata; Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1997, n. 105 relativa alla disciplina della programmazione negoziata; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Ordinamento delle autonomie locali"; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili"; Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Visto l'art. 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del servizio per le politiche di sviluppo territoriale; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'accordo di programma in materia di investimenti sanitari sottoscritto dalla regione Emilia-Romagna il 23 dicembre 1999, ai sensi dell'art. 5-bis del succitato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; Vista la propria delibera 6 agosto 1999, n. 142, con la quale viene assegnata alla regione Emilia-Romagna l'importo di 11,025 miliardi di lire a valere sui 3.500 miliardi destinati agli interventi infrastrutturali nelle aree depresse; Considerato che l'intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, e' lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali e' indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalita' e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi; Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma emerge la necessita' di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali; Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo della regione; Esaminato lo schema d'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Emilia-Romagna; Considerato che lo schema d'intesa prevede la stipula dei seguenti accordi di programma quadro: infrastrutture viarie, trasporti e logistica, riqualificazione urbana; difesa del suolo e tutela delle risorse ambientali; sviluppo telematico della regione; beni e attivita' culturali, nonche' la predisposizione di altro strumento attuativo di tipo negoziale nel settore della sicurezza urbana; Considerato che i parametri e le modalita' attraverso i quali determinare le risorse (ordinarie e straordinarie, nazionali e comunitarie) saranno indicati negli accordi di programma quadro o altri strumenti negoziali che saranno stipulati in attuazione della presente intesa; Considerato che nello schema di intesa viene identificato quale intervento attuativo di comune interesse la strada di accesso al nuovo ospedale di Lagosanto (Ferrara) - struttura quest'ultima inclusa tra quelle di cui al succitato accordo di programma in materia di investimenti sanitari siglato in data 23 dicembre 1999, - da realizzare con le risorse aree depresse assegnate alla regione Emilia-Romagna per l'anno 1999; Sentita nella seduta del 16 marzo 2000, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Delibera: E' approvato lo schema dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Emilia-Romagna, allegato alla presente deliberazione. Le risorse assegnate alla regione Emilia-Romagna con propria delibera in data 6 agosto 1999, n. 142/1999, pari a 11,025 miliardi di lire, sono destinate alla realizzazione della strada di accesso al nuovo ospedale di Lagosanto indicata in premessa. Roma, 17 marzo 2000 Il Presidente: D'Alema Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 2000 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 42 |