Gazzetta n. 129 del 5 giugno 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 15 maggio 2000 |
Attribuzione delle quote di co-finanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari"; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato"; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali; Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 141, recante "Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE; Decreta: Art. 1. 1. Al fine di assicurare l'intesa di cui all'art. 2, lettera b), della delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 141/99, presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e' istituito un gruppo di lavoro, cui partecipano i funzionari competenti in materia del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione per le tematiche legate ai fondi strutturali e delle amministrazioni statali e regionali interessate. 2. Per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, due rappresentanti sono designati dalla Conferenza Stato-regioni. 3. Il gruppo di lavoro e' presieduto dall'ispettore generale capo dell'I.G.R.U.E. o da un suo delegato. 4. Le funzioni di segreteria sono svolte del personale dell'I.G.R.U.E. |
| Art. 2. 1. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. - comunica tempestivamente alle amministrazioni interessate le questioni poste all'ordine del giorno di ciascuna riunione. 2. In relazione all'ordine del giorno di ciascuna riunione, le amministrazioni statali e regionali interessate designeranno uno o piu' funzionari con poteri decisionali. |
| Art. 3. Delle determinazioni assunte dal gruppo viene redatto apposito verbale. Roma, 15 maggio 2000 Il Ministro: Visco |
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