Gazzetta n. 127 del 2 giugno 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 139
Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 12 e del 19 maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Funzioni prefettizie

1. La carriera prefettizia e' unitaria in ragione della natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte. Al fine di garantire un adeguato svolgimento dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica affidati alla carriera, il suo ordinamento e' regolato dal presente decreto e, in quanto compatibili, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Il personale della carriera prefettizia esercita, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui alla allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto. Detta tabella puo' essere modificata, in relazione a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 28 luglio 1999, n. 266, reca: "Delega al
Governo per il riordino delle carriere diplomatica e
prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale
del Ministero degli affari esteri, per il personale
militare del Ministero della difesa, per il personale
dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del
Consiglio superiore della magistratura. Si riporta il testo
dell'art. 10 della suindicata legge n. 266/1999:
"Art. 10 (Delega al Governo per la disciplina del
rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia). - 1. In attesa del riordino delle funzioni e
degli uffici dell'amministrazione civile dell'interno e
delle prefetture, anche in ragione della specificita' dei
compiti di rappresentanza generale del Governo, nonche' al
fine di assicurare organicita' e funzionalita' alla
disciplina del rapporto di impiego dei funzionari della
carriera prefettizia, il Governo e' delegato ad emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a
disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia ed il
trattamento economico del personale di tale carriera,
tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal
bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai
miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito
degli stessi vincoli e delle stesse compatibilita'
economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e
comunque non inferiori a quelle del comparto sicurezza,
attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di un procedimento negoziale tra una
delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per
la funzione pubblica ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale
della carriera prefettizia, con cadenza quadriennale per
gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del
rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i
cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente
della Repubblica. Formano oggetto del procedimento
negoziale il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e
straordinario, la reperibilita', l'aspettativa per motivi
di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze
personali, le aspettative ed i permessi sindacali; restano
ferme le previsioni dell'art. 5, terzo comma, e dell'art.
43, ventesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121;
tale accordo non potra' comportare, direttamente o
indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a
quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti
ad essa collegati, nonche' nel bilancio dello Stato. In
fase di prima applicazione si provvedera' ad utilizzare le
risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle
retribuzioni della carriera prefettizia rispetto a quelle
della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando
ogni eventuale sperequazione;
b) rafforzamento della specificita' e della
unitarieta' della carriera, attraverso la previsione di una
rinnovata procedura concorsuale come unica modalita' di
accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di ogni
possibilita' di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a
prefetto; conseguente abrogazione dell'art. 51 della legge
10 ottobre 1986, n. 668; revisione delle qualifiche
mediante il massimo accorpamento possibile;
c) possibilita' di ampliamento dei titoli di laurea,
ivi compresi quelli ad indirizzo economico, per l'accesso
alla qualifica iniziale a seguito di accurata selezione
pubblica, nonche', per un periodo non inferiore a due anni,
di percorsi di formazione presso la Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno o presso altre scuole di
formazione dell'amministrazione statale, nonche' presso
altri soggetti pubblici e privati, e di tirocinio
operativo; possibilita' di prevedere eventuali periodi di
studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi
dell'Unione europea, delle organizzazioni internazionali e
di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e
convenzioni intergovernative; l'attuazione delle citate
previsioni non deve comportare maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato;
d) avanzamento in carriera secondo criteri obiettivi
di selezione per merito e valutazione collegiale dopo un
congruo periodo di effettivo servizio nella qualifica
iniziale e nelle qualifiche intermedie e adeguate
esperienze in posizioni funzionali presso l'amministrazione
centrale e periferica del Ministero dell'interno e
nell'ambito di strutture formative, secondo criteri
obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilita' esterna,
fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per
la nomina a prefetto;
e) individuazione, nell'organizzazione degli uffici
centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli
incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari
della carriera prefettizia in ragione delle esigenze di
gestione unitaria dei compiti dell'amministrazione, della
specificita' della responsabilita' di rappresentanza
generale del Governo e di amministrazione generale da
definire ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, ferma restando l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b) della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni;
f) revisione dei criteri di attribuzione dei compiti
e delle responsabilita' in relazione alle attitudini
individuali alle peculiarita' della qualifica rivestita ed
alle esigenze di arricchimento della qualificazione
professionale;
g) definizione di un trattamento economico
onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale
di base, nonche' in altre due componenti correlate, la
prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi
di responsabilita' esercitati, la seconda ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
A tal fine saranno definiti appositi criteri per la
determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali
e la verifica dei risultati conseguiti, nonche' per la
costituzione di un apposito fondo di finanziamento;
h) previsione di adeguate facilitazioni economiche e
logistiche per la mobilita' dei funzionari qualora non
siano assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione
e individuazione attraverso la procedura negoziale di altre
misure idonee a favorire la mobilita' di sede;
i) copertura assicurativa del rischio di
responsabilita' civile;
l) estensione ai funzionari della carriera
prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione
degli enti locali della difesa in giudizio ai sensi
dell'arti. 44 del testo unico approvato con regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611;
m) esplicita indicazione delle norme legislative
abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli
schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere
per l'espressione del parere da parte delle competenti
commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta
giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti
legislativi sono emanati anche in assenza del parere".
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione
della Repubblica italiana.
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica
italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Per l'argomento della legge 28 luglio 1999, n. 266,
vedasi nelle note al titolo.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca:
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4, del
sopracitato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
"4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede
alla specificazione dei compiti e delle responsabilita' del
titolare dell'ufficio territoriale del governo, al
riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del
governo, dei compiti degli uffici periferici delle
amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e
all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del
governo, delle relative strutture, garantendo la
concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni
strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando
un'articolazione organizzativa e funzionale atta a
valorizzare la specificita' professionali, con particolare
riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento
disciplina inoltre le modalita' di svolgimento in sede
periferica da parte degli uffici territoriali del governo
di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui
competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento
prevede altresi' il mantenimento dei ruoli di provenienza
per il personale delle strutture periferiche trasferite
all'ufficio territoriale del governo e della disciplina
vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli,
nonche' la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale
del governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore
per gli aspetti relativi alle materie di competenza".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".



 
Art. 2
Qualifiche

1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, la carriera prefettizia si articola nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto, alle quali corrisponde l'esercizio delle funzioni indicate nell'allegata tabella B. Detta tabella, limitatamente alla individuazione delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, puo' essere modificata, in relazione a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera e' attribuita, per il periodo di frequenza del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, la qualifica di consigliere.
3. La dotazione organica del personale della carriera prefettizia e' stabilita nella tabella B di cui al comma 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, a decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui e' entrato in vigore il suddetto decreto, la dotazione organica dei viceprefetti, come stabilita dalla allegata tabella B, e' incrementata di ottantotto unita'.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, si applica alla dotazione organica dei prefetti come determinata dalla medesima tabella B.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 11, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedasi nelle note
all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedasi nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (per
l'argomento, vedasi nelle note all'art. 1):
"3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui il presente decreto entra in
vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni".
- Si riporta il testo dell'art. 237 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato):
"Art. 237 (Collocamento a disposizione dei prefetti). -
I Prefetti della Repubblica possono, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, essere collocati a disposizione
del Ministero dell'interno, quando sia richiesto
dall'interesse del servizio.
I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere
per tre anni, salvo quando siano investiti di incarichi
speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae
per tutta la durata dell'incarico stesso.
I prefetti a disposizione non possono eccedere il
numero di nove oltre quelli dei posti del ruolo organico".
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410 (Disposizioni urgenti per il coordinamento
delle attivita' informative e investigative nella lotta
contro la criminalita' organizzata):
"Art. 3-bis (Personale a disposizione per le esigenze
connesse alla lotta alla criminalita' organizzata). - 1.
Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti
affidati all'Alto commissario per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa
e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge
31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del
Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite
massimo del 15 per cento della dotazione organica, puo'
essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita
dall'art. 237 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 e in deroga ai limiti temporali ivi
previsti.
2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma
1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di
dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero
massimo di cinque unita', puo' essere collocato in
posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per
il SISDE dalle disposizioni vigenti".



 
Art. 3
Espletamento delle attivita' di studio, consulenza e ricerca

1. Ferma restando la facolta' prevista dall'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, i funzionari con la qualifica di prefetto e di viceprefetto che si avvalgono di tale facolta' possono essere destinati, nel limite di un contingente di venti unita' e per l'intera durata della permanenza in servizio, allo svolgimento di compiti di studio, di consulenza e di ricerca, nonche' di attivita' valutative, comprese quelle di controllo interno ed ispettive, di particolare interesse per l'amministrazione dell'interno.
2. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II e' stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari di cui al comma 1 in relazione alle funzioni esercitate.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4-quinquies
del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37
(Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico
dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi
equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego).
"4-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'art.
15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n.
477, e all'art. 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre
1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 1989, n. 417, sono estese ai dirigenti civili
dello Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge
23 ottobre 1992, n. 421).
"Art. 16. (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1.
E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli
enti pubblici non economici di permanere in servizio, con
effetto dalla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421 per un periodo massimo di un
biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo
per essi previsti".



 
Art. 4
Accesso alla carriera

1. Alla carriera prefettizia si accede dalla qualifica iniziale mediante pubblico concorso con esclusione di ogni altra possibilita' di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto per la nomina a prefetto.
2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico, economico e storico-sociologico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per l'ammissione al concorso, nonche' i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso regolamento sono, altresi', stabilite le forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a quattro, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria.
3. Per l'ammissione al concorso e' richiesta la cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
4. Nel concorso il dieci per cento dei posti e' riservato ai dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno inquadrati nell'area funzionale C in possesso di una delle lauree indicate agli specifici fini dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 e con almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui accesso e' richiesto il possesso di uno dei medesimi titoli di studio. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei.
5. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 6, e 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo):
"6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione".
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e'
disciplinato dagli Atenei, con le modalita' di cui all'art.
11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a
quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed
anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'
svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilita' a livello internazionale, nonche' la
previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle
universita', in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n.
341, in corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
capo II, del titolo III, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 6, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento
vedasi nelle note all'art. 1):
"6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53".



 
Art. 5
Formazione iniziale

1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di due anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneita', nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.
2. Al termine del biennio di formazione iniziale il funzionario e' destinato, in sede di prima assegnazione, ad un ufficio territoriale del governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura, l'assegnazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per l'argomento vedasi
nelle note all'art. 1):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".



 
Art. 6
Attivita' formative

1. La formazione del personale della carriera prefettizia e assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre al corso di formazione iniziale, sono effettuati a cura della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno: a) il corso di accesso alla qualifica di viceprefetto; b) i corsi di formazione permanente su tematiche di interesse
dell'amministrazione che devono essere frequentati dai funzionari
almeno una volta l'anno; c) il corso riservato ai viceprefetti volto al perfezionamento
professionale.
2. L'amministrazione promuove anche lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonche' presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali.
 
Art. 7
Progressione in carriera

1. Il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera che, avendo svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, hanno prestato servizio presso gli uffici territoriali del governo per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni.
2. I funzionari positivamente valutati ai sensi del comma 1 sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a). Il corso di formazione si conclude con un esame finale a seguito del quale al funzionario e' attribuito un punteggio espresso in centesimi. La graduatoria, formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di valutazione comparativa per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale, determina la posizione di ruolo nella qualifica di viceprefetto.
3. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione sono stabilite dal comitato direttivo della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
4. Le promozioni alla qualifica di viceprefetto decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
5. Con cadenza triennale il consiglio di amministrazione effettua, agli esclusivi fini dell'aggiornamento delle posizioni nei ruoli di anzianita' dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, una valutazione dei titoli di servizio di cui all'articolo 8, comma 1. A tali fini vengono rispettivamente valutati i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti con almeno tre anni di servizio nella qualifica. Il consiglio di amministrazione, per i viceprefetti, provvede su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro dell'interno, composta da tre prefetti, di cui uno scelto tra quelli preposti alle attivita' di valutazione e di controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e due scelti tra prefetti che abbiano svolto incarichi di funzione in ambito sia centrale che periferico; per i viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 17.



Nota all'art. 7:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitaraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59".



 
Art. 8
Valutazione comparativa

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, soggetto a revisione con cadenza triennale, sono dettate le disposizioni relative al procedimento di valutazione comparativa di cui all'articolo 7, commi 1 e 5, e alla individuazione delle categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione e dei punteggi, minimi e massimi, da attribuire alle stesse. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalita' per garantire la tempestiva e generalizzata conoscenza, da parte dei funzionari interessati, delle determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, determina con cadenza triennale, i criteri per l'attribuzione dei punteggi alle schede di valutazione di cui all'articolo 16 ed alle categorie dei titoli di servizio in modo da garantire la massima obiettivita' nella valutazione, il periodo temporale di riferimento per la valutabilita' degli stessi, nonche' il coefficiente minimo di idoneita' alla promozione che comunque non puo' essere fissato in misura inferiore alla meta' del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli. Nella determinazione dei criteri il consiglio di amministrazione si avvale della collaborazione di un esperto in tecniche di valutazione del personale, nominato dal Ministro dell'interno su proposta del capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia.
3. Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica o, nel giudizio di valutazione annuale di cui all'articolo 16, comma 3, un punteggio inferiore a sessanta su cento.
4. La commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 17 formula al consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 2, la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi alla valutazione. Il consiglio di amministrazione conferisce le promozioni o ridetermina le posizioni in ruolo, motivando le decisioni adottate in difformita' alla proposta formulata dalla commissione.
 
Art. 9
Nomina a prefetto

1. La nomina a prefetto e' conferita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilita' di organico e nel rispetto della riserva per il personale della carriera prefettizia prevista dall'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro dell'interno costituisce, su designazione del Consiglio di amministrazione, una commissione consultiva composta da cinque membri di cui due, oltre al capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, scelti tra i capi di dipartimento e due tra i prefetti titolari di uno degli uffici territoriali del governo nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane. Con il decreto di costituzione e' individuato il componente della commissione chiamato a svolgere le funzioni di presidente e sono indicati due componenti supplenti, uno titolare dell'incarico di capo di dipartimento e l'altro titolare di un ufficio territoriale del governo nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane.
3. La commissione consultiva individua, sulla base delle schede valutative annuali di cui all'articolo 16, comma 4, delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di viceprefetto ritenuti idonei alla nomina a prefetto, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I funzionari selezionati sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco all'occorrenza suscettibile di aggiornamento.
4. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.
5. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 42 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Ai fini dell'applicazione della riserva nella nomina a prefetto prevista dal primo comma del suddetto articolo, la commissione consultiva di cui al comma 2 e' costituita, su proposta del consiglio di amministrazione, oltre che dal capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, dal capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da altro titolare di incarico di capo di dipartimento e da due prefetti nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Sono indicati come membri supplenti il vice direttore generale vicario della pubblica sicurezza e un prefetto nominato tra i dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 236 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (per
l'argomento vedasi nelle note all'art. 2):
"Art. 236 (Riserva di posti nella nomina di prefetto).
I posti di prefetto previsti in organico debbono essere
coperti, per almeno tre quinti, dal personale
amministrativo della carriera direttiva
dell'amministrazione civile dell'interno".
- Si riporta il testo dell'art. 42 della legge
1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza):
"Art. 42 (Nomina a dirigente generale-prefetto dei
dirigenti dell'amministrazione della pubblica sicurezza). -
I dirigenti generali dell'amministrazione civile
dell'interno, entro il limite di diciassette posti della
dotazione organica, vengono nominati tra i dirigenti
dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
I dirigenti generali della pubblica sicurezza sono
nominati tra i dirigenti superiori della pubblica
sicurezza.
I dirigenti di cui al precedente comma sono inquadrati
entro il termine massimo di quattro anni fra i dirigenti
generali dell'amministrazione civile dell'interno,
conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata nella
anzidetta qualifica.
L'inquadramento fra i dirigenti generali
dell'amministrazione civile puo' essere disposto anche in
soprannumero da riassorbirsi con le vacanze che si
verificano fra i posti di cui al primo comma.
Fino al riassorbimento del soprannumero di cui al
precedente comma, non si possono effettuare nomine dei
dirigenti generali di cui al secondo comma.
Per la preposizione dei dirigenti generali alla
direzione degli uffici del dipartimento si osservano
rigorosi criteri di professionalita'.
Nella prima applicazione della presente legge, il
numero dei posti di tenente generale eventualmente
assorbiti dai ruoli ad esaurimento vanno temporaneamente
detratti dal numero di cui al primo comma sino al loro
totale assorbimento".



 
Art. 10
Individuazione dei posti di funzione

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento, vedasi
nelle note all'art. 1):
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'arti. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi".
- Per il testo dell'art. 11, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedasi nelle note
all'art. 1.



 
Art. 11
Criteri generali di conferimento degli incarichi e rotazione

1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonche' delle attitudini e delle capacita' professionali del funzionario.
2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un periodo non inferiore ad uno e non superiore a cinque anni, prorogabile per una volta per un periodo non superiore a cinque anni, e sono revocabili per sopravvenute esigenze di servizio.
3. Per i funzionari con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, i responsabili delle strutture centrali di primo livello e i prefetti in sede predispongono annualmente un piano di rotazione negli incarichi di funzione, tenendo conto dell'esigenza di garantire la continuita' dei servizi. Del conferimento e della revoca degli incarichi e della vacanza dei posti di funzione e' data comunicazione al competente dipartimento.
4. Nel conferimento degli incarichi ai viceprefetti si tiene conto dell'esigenza di garantire un adeguato percorso professionale attraverso l'espletamento di almeno due incarichi inerenti alla qualifica nell'ambito della stessa sede o in sedi diverse.
 
Art. 12
Conferimento dei posti di funzione

1. Gli incarichi di capo di dipartimento o di ufficio di livello equivalente, nonche' gli incarichi di titolare dell'ufficio territoriale del Governo, sono conferiti a prefetti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Gli incarichi di livello dirigenziale generale, non ricompresi nel periodo precedente, sono conferiti a prefetti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento a disposizione, il comando ed il collocamento fuori ruolo dei prefetti.
2. I viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti sono destinati esclusivamente alla copertura dei posti di funzione individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, nonche', ferma restando la possibilita' del conferimento di incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro dell'interno.
3. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei dipartimenti e degli uffici equiparati, dal capo del dipartimento o dal titolare dell'ufficio equiparato e, nell'ambito degli uffici territoriali del governo, dal prefetto in sede.
4. Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto negli uffici territoriali del governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di dipartimento individuati con decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, si provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione.
 
Art. 13
Assegnazione dei funzionari prefettizi

1. Ferma restando la competenza in materia di conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la destinazione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti alle diverse strutture centrali di primo livello ed agli uffici territoriali del governo e' disposta, nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dal capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' con le quali sono resi noti i posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilita' ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'amministrazione.



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per
l'argomento vedasi nelle note all'art. 1):
"Art. 14. - 1. Il Ministero esercita le funzioni di cui
all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque
ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle
proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) (Omissis);
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti
attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti".



 
Art. 14
Attribuzioni del funzionario prefettizio

1. I funzionari della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalita' e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonche' i provvedimenti ad essi delegati; formulano proposte di iniziative e di provvedimenti riservati alla competenza del titolare della struttura riferiti alle aree funzionali predette; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio poste alle loro dipendenze e presiedono, nei casi previsti da disposizioni legislative e regolamentari o per delega del titolare della struttura, gli organi collegiali, nonche' partecipano a commissioni e gruppi di studio istituiti nell'ambito degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e rappresentano l'amministrazione in giudizio.
2. Spetta in ogni caso ai capi di dipartimento, ai titolari di uffici centrali di livello dirigenziale generale, ai titolari degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e ai titolari degli uffici territoriali del governo la potesta' di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonche' il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformita' alle disposizioni in materia del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.



Nota all'art. 14:
- Per l'argomento del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, vedasi nelle note all'art. 1.



 
Art. 15
Mobilita' interna

1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite forme d'incentivazione della mobilita' a livello regionale e nazionale, correlate alla attivazione di facilitazioni abitative sulla base di convenzioni stipulate dall'amministrazione dell'interno con enti pubblici e soggetti privati.
 
Art. 16
Valutazione annuale dei funzionari

1. Ai fini della valutazione annuale i funzionari della carriera prefettizia con la qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il consiglio di amministrazione, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini sia della verifica dei risultati conseguiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che, limitatamente ai viceprefetti aggiunti, della progressione in carriera.
2. La relazione e' presentata dai funzionari di cui al comma 1, in relazione alla struttura di rispettiva appartenenza, al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del governo, al capo del dipartimento o dell'ufficio di livello equivalente e al responsabile degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
3. Per ciascuno dei funzionari aventi la qualifica di viceprefetto aggiunto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda di valutazione complessiva sulla base della relazione predisposta dall'interessato e degli elementi forniti dal titolare dell'ufficio presso cui il funzionario presta servizio. La scheda di valutazione, comunicata all'interessato e corredata della relazione dallo stesso presentata ai sensi del comma 1, e' inoltrata entro il 31 marzo alla commissione per la progressione in carriera, che formula al consiglio di amministrazione le proposte di attribuzione del punteggio complessivo entro il limite massimo di cento. Il consiglio di amministrazione attribuisce il punteggio complessivo, motivando le decisioni adottate in difformita' dalla proposta della commissione. Un punteggio superiore ad ottanta puo' essere attribuito nei limiti massimi di un terzo del personale con qualifica di viceprefetto aggiunto.
4. Per i funzionari con la qualifica di viceprefetto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda valutativa, sulla base della relazione presentata dall'interessato, da comunicare al medesimo entro il 31 marzo.
5. Con lo stesso decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati specifici criteri per la formulazione delle schede valutative di cui ai commi 3 e 4.
6. Le schede di cui ai commi 3 e 4 sono inserite nel fascicolo personale e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'affidamento di ulteriori incarichi e della attribuzione annuale della retribuzione di risultato.



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento
vedasi nelle note all'art. 1):
"8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per
le amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal
Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione
del procedimento di verifica dei risultati da parte del
Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e
con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi
entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17, legge 23 agosto
1988, n. 400".



 
Art. 17
Commissione per la progressione in carriera

1. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 16 e della progressione in carriera di cui all'articolo 7, comma 1, con decreto del Ministro dell'interno e' istituita una commissione presieduta da un prefetto scelto tra quelli preposti alle attivita' di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e composta da tre viceprefetti, due in servizio presso gli uffici territoriali del governo ed uno presso gli uffici centrali, scelti secondo il criterio della rotazione. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Per il biennio di operativita' della commissione, alla copertura dei posti di funzione dei viceprefetti che la compongono si provvede con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 1. Alla sostituzione del viceprefetto che al momento della nomina a componente della commissione esercita le funzioni vicarie presso un ufficio territoriale del governo, si provvede mediante affidamento interinale dell'incarico ad altro viceprefetto.
2. Ai lavori della commissione partecipa, in qualita' di relatore senza facolta' di voto, il capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, o un suo delegato.



Nota all'art. 17:
- Per l'argomento del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, vedasi nella nota all'art. 7.



 
Art. 18
Consiglio di amministrazione

1. Per la trattazione degli affari relativi al personale della carriera prefettizia, il consiglio di ammmistrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' integrato dai prefetti titolari pro tempore di tre uffici territoriali del governo, rispettivamente dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale-insulare. Con decreto del Ministro dell'interno e' stabilito il criterio di rotazione biennale, nei predetti ambiti territoriali, degli uffici territoriali del governo, i cui prefetti assumono le funzioni di componenti del consiglio di amministrazione, garantendo la presenza di due prefetti-commissari del governo.



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 146 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (per
l'argomento vedasi nelle note all'art. 9):
"Art. 146 (Composizione e competenze). - Presso ciascun
Ministero, alto Commissariato od altra amministrazione
centrale e' costituito un consiglio d'amministrazione,
presieduto dal Ministro o da un alto commissario o, per
delega, da un sottosegretario di Stato oppure
dall'impiegato con qualifica piu' elevata. Il consiglio e'
composto:
a) dai direttori generali e dagli impiegati con
qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di un
servizio centrale;
b) dagli ispettori generali preposti a servizi
centrali dell'amministrazione organicamente dipendenti dal
Ministro;
c) dal Presidente del Consiglio superiore
eventualmente esistente presso l'amministrazione;
d) da rappresentanti del personale in numero pari ad
un terzo, e comunque non inferiore a quattro, dei
componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare
all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro,
sulla base delle elezioni svolte ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.
I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di
assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei
relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i
rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi
membri siano in numero inferiore a otto, il consiglio di
amministrazione e' integrato con gli impiegati delle
carriere direttive di qualifica piu' elevata,
aventi maggiore anzianita' di qualifica.
Le funzioni di segretario sono disimpegante da un
impiegato dell'ufficio del personale con qualifica non
inferiore a direttore di sezione.
Il consiglio di amministrazione esercita le
attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale
ed esprime il proprio avviso sul coordinamento
dell'attivita' dei vari uffici, sulle misure idonee ad
evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere
l'efficacia, la tempestivita' e la semplificazione
dell'azione amministrativa nonche' su tutte le altre
questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo.
Quando il consiglio si e' pronunciato, il suo parere e'
unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari per
i quali occorre la decisione del Ministro.
Nelle amministrazioni civili il consiglio viene
altresi' sentito, con la partecipazione del direttore della
ragioneria centrale competente, sulle proposte annuali
relative allo stato di previsione della spesa.
Per gli impiegati con qualifica non inferiore a
direttore generale le attribuzioni del consiglio di
amministrazione sono esercitate del Consiglio dei Ministri.
Qualora la situazione dei ruoli del personale
dipendente non consenta la costituzione del consiglio di
amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e'
composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di
qualifica piu' elevata, comunque in servizio presso
l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianita'
di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla
lettera d) del primo comma.
La composizione dei consigli di amministrazione delle
amministrazioni autonome, della Ragioneria generale dello
Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello
spettacolo, delle informazioni e della proprieta'
intellettuale e' regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo
quanto previsto alla lettera d) del primo comma.
Il consiglio di amministrazione dell'amministrazione
per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali
e' presieduto dal presidente dell'amministrazione medesima
ed e' costituito con le modalita' di cui all'ottavo comma.
Ai consigli di amministrazione previsti nei commi nono
e decimo, sono conferite in aggiunta alle attribuzioni
stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui
ai commi 4 e 6.
In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del
Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori
pubblici fanno parte i tre presidenti di sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici piu' anziani nella
qualifica.
Il consiglio di amministrazione esercita le
attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale
anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello
operaio".



 
Art. 19
Trattamento economico

1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per tutto il personale della carriera prefettizia, in una componente stipendiale di base, nonche' in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilita' esercitate, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al funzionario prefettizio in relazione alla qualifica di appartenenza.
3. Il procedimento negoziale, in relazione alla specificita' ed unitarieta' di ruolo della carriera prefettizia, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale.
 
Art. 20
Retribuzione di posizione

1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilita' esercitati,e' attribuita a tutto il personale della carriera prefettizia. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, e' effettuata attraverso il procedimento negoziale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio e' svolto.
3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con provvedimento del Ministro dell'interno possono essere individuate piu' posizioni graduate, secondo la diversa rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita.
 
Art. 21
Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, e' attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestivita' e dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della determinazione della relativa retribuzione, e' effettuata annualmente con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'interno: a) per i prefetti dal Ministro dell'interno; b) per i funzionari preposti agli uffici individuati ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, rispettivamente, dal capo dell'ufficio
di diretta collaborazione del ministro, dal capo del dipartimento
o dal prefetto titolare dell'ufficio territoriale del governo.
 
Art. 22
Copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile

1. L'amministrazione dell'interno garantisce, nei riguardi dei funzionari prefettizi, la copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera e all'espletamento dei diversi incarichi conferiti ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla applicazione del comma 1 si provvede destinando una aliquota percentuale dei compensi corrisposti al personale della carriera prefettizia per l'espletamento degli incarichi di commissario presso gli enti locali, di commissario straordinario del governo ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di commissario straordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, di componente del comitato regionale di controllo o della commissione statale di controllo sugli atti delle regioni, nonche' dei compensi attribuiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui il funzionario prefettizio presta servizio o su designazione della stessa e non direttamente inerenti ai compiti e ai doveri d'ufficio.
3 Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'amministrazione dell'interno determina, entro il 30 novembre di ogni anno, le risorse occorrenti,sulla base dei criteri di copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile definiti con il procedimento negoziale di cui al Capo II, stabilendo l'aliquota percentuale dei compensi di cui al comma 2 soggetta a versamento.
4. I soggetti tenuti alla corresponsione del compenso detraggono dall'importo complessivamente dovuto la quota parte corrispondente all'aliquota percentuale di cui al comma 3 e provvedono a versarla direttamente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per la copertura assicurativa del rischio di responsabilita' civile.
5. Le somme che, alla fine di ciascun esercizio finanziario, risultano eccedenti il fabbisogno affluiscono nel fondo di cui all'articolo 32.
6. Ai funzionari della carriera prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali e' assicurata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.



Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (per l'argomento vedasi nelle note
all'art. 1):
"Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un Ministro da lui delegato".
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per
favorire l'occupazione):
"Art. 13 (Commissari straordinari e interventi
sostitutivi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le
opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche
indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in
parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di
rilevante interesse nazionale per le implicazioni
occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia'
appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi
in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la
cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.
In prima applicazione, il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche
di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione
dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
in sostituzione degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la
tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario
straordinario al presidente della regione che, entro
quindici giorni dalla ricezione, puo' disporne la
sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale
termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del
commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai
precedenti commi i commissari straordinari provvedono in
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di
tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali
norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della
prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio
finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici
pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del
servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle
opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare
esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in
deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, alla copertura,
mediante concorso per esami, di venticinque posti con
qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e
venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'art. 5,
comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire un miliardo per
l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
quanto a lire un miliardo per il 1997 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo
comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
"Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'arti. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".
- Si riporta il testo dell'art. 44 del regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato):
"Art. 44. - L'Avvocatura dello Stato assume la
rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle
amministrazioni dello Stato o delle amministrazioni o degli
enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li
interessano per fatti e cause di servizio, qualora le
amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e
l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca la
opportunita'".



 
Art. 23
Verifica dei risultati

1. La verifica dei risultati conseguiti dal funzionario della carriera prefettizia nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti ai sensi dell'articolo 11 viene effettuata sulla base delle modalita' e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'esito negativo della verifica comporta per il funzionario prefettizio la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 12.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il funzionario prefettizio, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, puo' essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione e' adottato su conforme parere di un comitato di garanti presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal prefetto facente parte della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 e dall'esperto in tecniche di valutazione del personale nominato ai sensi dell'articolo 8, comma 2.
3. Restano ferme per i prefetti le disposizioni di cui all'articolo 238 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.



Note all'art. 23:
- Per il testo dell'art. 20, comma 8, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vedasi nella nota
all'art. 16.
- Si riporta il testo dell'art. 238 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (per
l'argomento vedasi nelle note all'art. 9):
"Art. 238 (Collocamento a riposo dei prefetti per
ragioni di servizio). - I prefetti della Repubblica
collocati a riposo per ragioni di servizio ai sensi
dell'art. 6 del teso unico 21 febbraio 1895, n. 70, e
successive modificazioni, conseguono il diritto al
trattamento di pensione nella misura stabilita dal titolo
III capo I del citato testo unico dopo dieci anni di
servizio prestato nella loro qualita' od anche
promiscuamente in altri uffici precedenti.
Negli altri casi hanno diritto all'indennita' per una
sola volta in luogo di pensione nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni, purche' abbiano prestato almeno un
anno intero di uguale servizio".



 
Art. 24
Collocamento a disposizione

1. Fermo restando quanto previsto per i prefetti dall'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i viceprefetti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, possono essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno quando sia richiesto dall'interesse del servizio. Si applica il secondo comma del richiamato articolo 237.
2. I funzionari collocati a disposizione percepiscono esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base, salvo che non siano destinatari di incarichi speciali.
3. I viceprefetti collocati a disposizione ai sensi del comma 1 non possono eccedere complessivamente il numero di venti oltre quelli dei posti del ruolo organico.



Nota all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 237 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vedasi nelle note
all'art. 2.



 
Art. 25
Comando e collocamento fuori ruolo

1. Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i funzionari della carriera prefettizia possono essere collocati in posizione di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unita', presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorita' indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali dell'amministrazione. Il procedimento resta regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonche' dalle relative disposizioni di attuazione.
2. Al personale della carriera prefettizia possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato con le modalita' di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche', entro il limite massimo di dieci unita', incarichi di direttore generale negli enti locali ai sensi dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la durata dell'incarico il funzionario e' collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8, fermi restando i requisiti minimi di servizio previsti per il passaggio alla qualifica di viceprefetto, il servizio prestato a norma dei commi 1 e 2 <8l>e' equiparato a quello prestato in posizione funzionale analoga presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno. Ai medesimi fini, il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione con gli organi di direzione politica presso altre amministrazioni e' equiparato a quello prestato presso i corrispondenti uffici dell'amministrazione dell'interno, fermi restando i suddetti requisiti minimi di servizio.



Note all'art. 25:
- Si riporta il testo degli articoli 56, 57, 58 e 59
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1):
"Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). -
L'impiegato di ruolo puo' essere comandato a prestare
servizio presso altra amministrazione statale o presso enti
pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza
dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via
eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando
sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri
competenti, sentito l'impiegato.
Per il comando presso un ente pubblico il decreto
dovra' essere adottato anche con il concerto del Ministro
per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione
vigilante.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore
generale si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal
successivo art. 58, e' vietata l'assegnazione, anche
temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i
quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.
In attesa dell'adozione del provvedimento di comando,
puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso
l'amministrazione che ha richiesto il comando".
"Art. 57 (Trattamento del personale comandato e carico
della spesa). -L'impiegato in posizione di comando e'
ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di
promozione nonche' ai concorsi per il passaggio alla
qualifica intermedia della carriera superiore in base alle
normali disposizioni.
La spesa per il personale comandato presso altra
amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione
di appartenenza.
Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici
provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui
detto personale va a prestare servizio. L'ente e',
altresi', tenuto a versare all'amministrazione statale cui
il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e
delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla
legge.
Il periodo di tempo trascorso nella posizione di
comando e' computato agli effetti del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
Alle promozioni di tutto il personale comandato,
nonche' agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione
cui l'impiegato appartiene organicamente".
"Art. 58 (Presupposti e procedimento). - Il
collocamento fuori ruolo puo' essere disposto per il
disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici
attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo
dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali
dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto
nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella
qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un
posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei
Ministri competenti di concerto con il Ministro per il
tesoro, sentito l'impiegato.
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con
qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in
conformita' al quarto comma dell'articolo 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati
fuori ruolo, sono determinati col regolamento".
"Art. 59 (Trattamento e promozione del personale fuori
ruolo). - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano
le norme dell'art. 57.
L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la
promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in
organico andando ad occupare, secondo l'ordine della
graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la
promozione o con la nomina permanga la possibilita' di
collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di
nomina puo' disporre il collocamento fuori ruolo, anche
nella nuova qualifica".
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 6, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento
vedasi nelle note all'art. 1):
"6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali.
Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di
servizio".
- Si riporta il testo dell'art. 51-bis della legge
8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali):
"Art. 51-bis (Direttore generale). - 1. Il sindaco nei
comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il
presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta comunale o provinciale, possono nominare un
direttore generale, al di fuori della dotazione organica e
con contratto a tempo determinato, e secondo criteri
stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente,
secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente
della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente,
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Compete in particolare al direttore generale la
predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
dalla lettera a), del comma 2, dell'art. 40 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonche' la proposta di
piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 del
predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini,
al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle
funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad
eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal
presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non
puo' eccedere quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti e' consentito procedere alla nomina del direttore
generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui
popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal
caso il direttore generale dovra' provvedere anche alla
gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni
interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni
previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il
direttore generale non sia stato nominato, le relative
funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal
presidente della provincia al segretario".



 
Art. 26
Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 29, comma 5.
3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 28 e non disciplinate per il personale della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



Nota all'art. 26:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (per l'argomento vedasi
nelle note all'art. 1):
"Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali)".



 
Art. 27
Delegazioni negoziali

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della progammazione economica, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego.
 
Art. 28
Materie di negoziazione

1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo
parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale; b) l'orario di lavoro; c) il congedo ordinario e straordinario; d) la reperibilita'; e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) le aspettative ed i permessi sindacali; h) l'individuazione di misure idonee a favorire la mobilita' di sede,
aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non
assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno.
2. L'ipotesi di accordo puo' prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.
 
Art. 29
Procedura di negoziazione

1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 27 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 27, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'amministrazione.



Nota all'art. 29:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi nelle note all'art.
26.



 
Art. 30
Soluzione di questioni interpretative

1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 29, comma 5, insorgono contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale interessato, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 1, possono formulare all'amministrazione dell'interno richiesta scritta di esame della questione controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo di rilevanza generale e' data comunicazione alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.
2. L'amministrazione dell'interno, nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1, convoca le organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame. L'esame non determina interruzione delle attivita' e dei procedimenti amministrativi e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali il Ministro dell'interno emana appositi atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.



Nota all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per
l'argomento vedasi nelle note all'art. 1):
"Art. 3. - 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo".



 
Art. 31
Istituti di partecipazione

1. Nei riguardi delle organizzazioni sindacali del personale della carriera prefettizia individuate ai sensi dell'articolo 27 trovano applicazione gli istituti di partecipazione sindacale di cui al regolamento previsto dall'articolo 45, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.



Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 45, comma 10, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione
nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"10. Per il personale della carriera prefettizia di cui
al comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, gli istituti della partecipazione sindacale di
cui all'art. 10 del medesimo decreto sono disciplinati
attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'art.
17, legge 23 agosto 1988, n. 400".



 
Art. 32
Fondo di finanziamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, per il finanziamento della retribuzione accessoria e' istituito un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie con finalita' retributive destinate al personale della carriera prefettizia, diverse da quelle relative allo stipendio di base e alla applicazione dell'articolo 5, terzo comma, e dell'articolo 43, ventesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.
2. Le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale della carriera prefettizia sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilita' economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque in misura non inferiore a quelle del comparto sicurezza.



Nota all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 5, terzo comma, e
dell'art. 43, ventesimo comma, della legge 1o aprile 1981,
n. 121: (per l'argomento, vedasi nelle note all'art. 9):
"Al capo della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza - e' attribuita una speciale indennita'
pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime
modalita' si provvede per il Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia
di finanza, per il Direttore generale per gli Istituti di
prevenzione e di pena e per il Direttore generale per
l'economia montana e per le foreste".
"Ai commissari del Governo delle province di Trento e
di Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del
Ministero, spetta l'indennita' di cui al terzo comma del
presente articolo, salvo per il periodo in cui si trovano
nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati.
L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per
cento ove sia percepita per un periodo complessivo
inferiore a cinque anni".



 
Art. 33
Regime transitorio per l'accesso alla carriera

1. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, l'accesso alla carriera prefettizia, con riguardo ai titoli di studio richiesti, alle prove di esame ed alle modalita' di espletamento del concorso, resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 34
Inquadramenti nelle qualifiche

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, il personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui al quadro A della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato come segue: a) i prefetti di prima classe ed i prefetti sono inquadrati nella
qualifica di prefetto; b) i viceprefetti ed i viceprefetti ispettori sono inquadrati nella
qualifica di viceprefetto; c) i viceprefetti ispettori aggiunti, i direttori di sezione, i
consiglieri di prefettura nonche' i vice consiglieri di prefettura
sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto.
2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati, espletate le operazioni di scrutinio per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999, secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo.
3. Il personale di cui al comma 1, lettera c), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' maturata.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano anche al personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, permane in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
5. La rideterminazione del trattamento economico corrisposto al personale della carriera prefettizia alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle qualifiche di provenienza, e' rimessa alla prima applicazione del procedimento negoziale ai sensi dell'articolo 39.



Note all'art. 34:
- Si riporta il quadro A della tabella I allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli
uffici dell'amministrazione civile del Ministero
dell'interno). Per completezza di informazione si rende
noto che con la legge 30 luglio 1985, n. 445 (Adeguamento
delle dotazioni organiche di talune qualifiche del
personale dell'amministrazione civile dell'interno) e'
stato modificato il succitato quadro A relativamente alle
sole dotazioni organiche delle qualifiche di viceprefetto,
viceprefetto ispettore, viceprefetto ispettore aggiunto,
direttore di sezione, consigliere di prefettura, nonche'
vice consigliere di prefettura:
"Tabella I

QUADRO A
----> Tabella <----


(*) Ivi compresi i posti portati in aumento in
applicazione dell'art. 97 della legge 1o aprile 1981, n.
121.
(**) Le funzioni di direttore centrale per i servizi
elettorali sono conferite per incarico ad un ispettore
generale di amministrazione.
- Per il testo dell'art. 1, comma 4-quinques, del
decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, vedasi
nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 503, vedasi nelle note all'art. 3.



 
Art. 35
Ricognizione dei posti di funzione

1. Entro trenta giorni dalla adozione del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1, l'amministrazione dell'interno procede alla ricognizione dei posti risultanti eventualmente vacanti rispetto alle previsioni del medesimo provvedimento. Il conferimento dei relativi incarichi e' disposto nei tre mesi successivi tenendo conto, compatibilmente con le esigenze d'ufficio, delle disponibilita' manifestate dagli interessati.
 
Art. 36
Disposizioni transitorie in materia di
valutazione comparativa e di progressione in carriera

1. L'aggiornamento delle posizioni nel ruolo di anzianita' dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti previsto dall'articolo 7, comma 5, e' effettuato per la prima volta al compimento del biennio successivo agli inquadramenti di cui all'articolo 34.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di valutazione annuale dei funzionari della carriera prefettizia, si applicano a decorrere dall'anno 2002 in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 7 e 8, in materia di progressione in carriera e di valutazione comparativa, si applicano per la prima volta nell'anno 2002. Per il periodo antecedente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e le altre disposizioni in materia di compilazione dei rapporti informativi e di scrutinio per merito comparativo, fatta salva la competenza della commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 a formulare, sulla base dei criteri determinati dal consiglio di amministrazione, le proposte di attribuzione del giudizio complessivo e della graduatoria relativa agli scrutini successivi a quello per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1999.
3. Allo scrutinio per merito comparativo, da effettuare ai sensi del comma 2 per il conferimento dei posti disponibili nella qualifica di viceprefetto alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ammesso il personale appartenente alla soppressa qualifica di viceprefetto ispettore aggiunto ovvero che ha maturato, alla stessa data, nove anni e sei mesi di effettivo servizio nelle soppresse qualifiche della carriera prefettizia. Con le stesse modalita' si provvede al conferimento dei posti che risultano disponibili entro il 30 giugno 2001 a seguito dell'incremento di organico previsto dall'articolo 2, comma 3, avendo riguardo all'effettiva anzianita' di servizio maturata alla predetta data. Le promozioni di cui al presente comma sono conferite rispettivamente con decorrenza 1o luglio 2000 e 1o luglio 2001.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ed all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le disposizioni del presente decreto riferite al capo del dipartimento, al titolare dell'ufficio territoriale del governo ed al prefetto-commissario del governo, si intendono riferite, rispettivamente, al direttore generale o equiparato, al titolare della prefettura e al titolare della prefettura nelle sedi capoluogo di regione.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di viceprefetto non si applicano, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale in servizio alla stessa data. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i requisiti minimi di servizio richiesti nei riguardi dello stesso personale, successivamente al predetto quinquennio.
6. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la commissione consultiva di cui all'articolo 9, comma 2, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo sulla base dei soli atti di ufficio relativi al personale interessato.



Note all'art. 36:
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, vedasi nelle note
all'art. 34.
- Per il testo dell'art. 11, commi 1, 2 e 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento
vedasi nelle note all'art. 1), vedi note all'art. 2.



 
Art. 37
Copertura dell'incremento della dotazione organica dei viceprefetti

1. A seguito della rideterminazione della dotazione organica dei viceprefetti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, saranno resi indisponibili nella qualifica un numero di posti pari a quello dei dirigenti del ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, alla data di inizio della legislatura successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, risulteranno in servizio presso i commissariati del governo e, comunque, in misura non superiore a trentanove unita'. I posti resi indisponibili verranno annualmente ridotti in misura proporzionalmente corrispondente alla percentuale dei dirigenti che, nell'anno precedente, saranno cessati dal suddetto ruolo unico rispetto a quelli che vi risulteranno iscritti all'inizio dell'anno.



Nota all'art. 37:
- Per l'argomento del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, vedasi nelle note all'art. 1.



 
Art. 38
Soppressione delle posizioni soprannumerarie

1. Le posizioni soprannumerarie nelle diverse qualifiche del personale della carriera prefettizia esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e dell'articolo 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono soppresse e il relativo personale mantiene la posizione nel ruolo di provenienza ai fini del primo inquadramento nelle nuove qualifiche ai sensi dell'articolo 34.



Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 (per
l'argomento vedasi nelle note all'art. 34):
"Art. 29. - (Conferimento delle qualifiche dirigenziali
al personale proveniente dalla soppressa amministrazione
per le attivita' assistenziali italiane e internazionali).
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al personale proveniente dalla soppressa
amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e
internazionali le qualifiche di vice prefetto e di
dirigente superiore di ragioneria e quella di vice prefetto
ispettore e di primo dirigente di ragioneria sono
conferite, in soprannumero non riassorbibile, nella
proporzione, da stabilire di volta in volta, risultante dal
rapporto tra il numero dei posti da conferire nelle singole
qualifiche e quello del personale gia' appartenente
all'amministrazione civile dell'interno avente titolo al
conferimento. La frazione di posto eventualmente risultante
da tale computo e' comunque arrotondata all'unita'".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551
(Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della legge
1o aprile 1981, n. 121, in materia di passaggio ad altre
amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello
Stato del personale dell'amministrazione della pubblica
sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di
pubblica sicurezza nonche' dai disciolti Corpi della
Polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza):
"Art. 2. L'accesso alla qualifica funzionale di livello
superiore e la progressione nelle qualifiche dirigenziali
del personale di cui all'articolo precedente avviene in
soprannumero in conformita' alle norme vigenti per i ruoli
delle amministrazioni riceventi.
Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi
del precedente comma sono determinati, di volta in volta,
in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti
disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da
conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni
riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione.
Ove non sia possibile assegnare almeno una unita' per
gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale
frazione e' arrotondata per eccesso all'unita'".
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge
24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio
1991, n. 21 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di
acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in
materia di pubblico impiego):
"Art. 15. All'inquadramento previsto dall'art. 22,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
17 gennaio 1990, n. 44, si provvede in soprannumero, con le
modalita' previste dal primo e secondo comma dell'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 339 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, con compensazione delle
posizioni soprannumerarie mediante indisponibilita' di un
corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale".



 
Art. 39
Prima applicazione del procedimento negoziale

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 11 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in sede di prima applicazione del presente decreto, al fine di garantire il parallelismo temporale della disciplina del personale prefettizio rispetto a quella del comparto dei ministeri, il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 29, comma 5, riguarda il biennio 2000-2001 sia per gli aspetti economici che per quelli giuridici.
2. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per la funzione pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua la delegazione sindacale ed avvia il procedimento negoziale.



Nota all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge
28 luglio 1999, n. 266 (per l'argomento vedasi nelle note
alle premesse):
"Art. 11 (Disposizione transitoria). - 1. Fino
all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica
di recepimento dell'accordo previsto dall'art. 10, comma 1,
lettera a), della presente legge, resta ferma
l'applicazione dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il personale
delle qualifiche direttive della carriera prefettizia,
nonche' delle disposizioni in materia di adeguamento
retributivo automatico del personale non contrattualizzato,
per il personale delle qualifiche dirigenziali della
medesima carriera prefettizia.
2. Gli incrementi corrisposti ai sensi del comma 1 sono
riassorbiti dagli incrementi di cui all'art. 10, comma 1,
lettera a).
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica, di
cui all'art. 10, comma 1, lettera a) si provvede
all'abrogazione delle disposizioni incompatibili".



 
Art. 40
Abrogazioni e disapplicazioni

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed, in particolare: a) gli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 19, 28, 29, 32 e 41 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del presente
decreto; b) l'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale della carriera prefettizia, non si applicano: a) gli articoli 9, 10, 11, 12, 30, 31, 40 e 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340; b) gli articoli dal 4 al 12, commi primo, secondo, terzo e quarto, e
gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; c) l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n.
19.
3. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 maggio 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
Tabella A
(art. 1, comma 2)

Individuazione delle funzioni e dei compiti esercitati dal personale della carriera prefettizzia:
a) attivita' di rappresentanza dello Stato sul territorio e di collaborazione a favore degli enti locali; attivita' di collaborazione a favore delle regioni e di coordinamento degli uffici periferici dello Stato nei limiti dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; raccordo delle attivita' statali in sede locale e promozione in sede locale della cooperazione tra le pubbliche amministrazioni;
b) espletamento nell'ambito degli uffici territoriali del governo delle funzioni del commissario del governo, dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza e delle attribuzioni in materia di protezione civile, di difesa civile e di coordinamento delle attivita' di soccorso;
c) attivita' finalizzate a garantire la regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e la loro funzionalita', anche nei casi di gestione commissariale, nonche' alla vigilanza sui servizi statali gestiti dagli enti locali; attivita' dirette ad assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e dei referendum popolari;
d) espletamento dei compiti di tutela dei diritti civili, compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza e di minoranze linguistiche, nonche' in materia di immigrazione, di condizione giuridica dello straniero, di asilo e di zone di confine;
e) esercizio dei compiti connessi alla responsabilita' del prefetto a garanzia della legalita' amministrativa ovvero finalizzati alla mediazione dei conflitti sociali e alla salvaguardia dei servizi essenziali; esercizio delle attribuzioni in materia di sanzioni amministrative;
f) coordinamento delle attivita' di livello internazionale nei diversi settori di competenza dell'amministrazione dell'interno, anche con riguardo alla cooperazione transfrontaliera, raccordo sul territorio delle iniziative di rilievo internazionale e cura delle relazioni con gli organismi dell'Unione europea; rapporti di collaborazione con gli organi del Governo e le autorita' indipendenti; espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro dell'interno; attivita' di documentazione generale per esigenze di Governo;
g) direzione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, dei dipartimenti e degli uffici territoriali del governo; direzione degli uffici che, in sede centrale e periferica, svolgono i compiti di cui alla presente tabella; direzione e coordinamento dei servizi comuni che richiedono la gestione unitaria dei compiti dell'amministrazione dell'interno, da individuare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, rappresentanza dell'amministrazione nelle sedi giurisdizionali; espletamento delle funzioni complementari rispetto a quelle indicate nelle precedenti lettere.



Note alla tabella A:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento vedasi
alle note dell'art. 1):
"Art. 11 (L'ufficio territoriale del governo). - 1. Le
prefetture sono trasformate in uffici territoriali del
governo.
2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte
le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle
ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono
titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione
periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri
uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze
spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome.
3. Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del
governo nel capoluogo della regione assume anche le
funzioni di commissario del governo.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
specificazione dei compiti e delle responsabilita' del
titolare dell'ufficio territoriale del governo, al
riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del
governo, dei compiti degli uffici periferici delle
amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e
all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del
governo, delle relative strutture, garantendo la
concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni
strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando
un'articolazione organizzativa e funzionale atta a
valorizzare le specificita' professionali, con particolare
riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento
disciplina inoltre le modalita' di svolgimento in sede
periferica da parte degli uffici territoriali del governo
di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui
competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento
prevede altresi' il mantenimento dei ruoli di provenienza
per il personale delle strutture periferiche trasferite
all'ufficio territoriale del governo e della disciplina
vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli,
nonche' la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale
del governo o di sue articolazioni dai ministeri di settore
per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle amministrazioni periferiche degli affari
esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle
finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle
attivita' culturali; non si applicano inoltre agli uffici i
cui compiti sono attribuiti dal presente decreto
legislativo ad agenzie. Il titolare dell'ufficio
territoriale del governo e' coadiuvato da una conferenza
permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili
delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare
dell'ufficio territoriale di governo nel capoluogo della
regione e' coadiuvato da una conferenza permanente composta
dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali
dello Stato".
- Per l'argomento dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi alle note dell'art. 1.



 
Tabella B
(art. 2, comma 1)

Qualifiche della carriera prefettizia e funzioni conferibili

=====================================================================
Qualifica |Posti di organico| Funzioni =====================================================================
| |Capo della polizia-direttore
| |generale della pubblica
| |sicurezza, capo di gabinetto
| |del Ministro, capo di
| |dipartimento, titolare
| |dell'ufficio territoriale del
| |governo nelle sedi capoluogo
| |di regione e nelle altre
| |sedi, capo dell'ufficio
| |legislativo, capo
| |dell'ispettorato generale di
| |amministrazione,
| |sovrintendente ai servizi di
| |sicurezza della Presidenza
| |della Repubblica, vice capo
| |della polizia, vice capo di
| |gabinetto del Ministro, vice
| |capo dell'ufficio
| |legislativo, direttore della
| |scuola superiore
| |dell'amministrazione
| |dell'interno, direttore della
| |scuola di perfezionamento per
| |le forze di polizia,
| |direttore dell'Istituto
| |superiore di polizia,
| |titolare di ufficio di
| |livello dirigenziale generale
| |competente all'esercizio
| |delle funzioni indicate nella
| |tabella A, ispettore generale
| |di amministrazione, titolare Prefetto | 146 |di incarico speciale. ---------------------------------------------------------------------
| |Vicario del titolare
| |dell'ufficio territoriale del
| |governo, vice commissario del
| |governo nelle sedi capoluogo
| |di regione, coordinatore
| |dell'ufficio territoriale del
| |governo; capo di gabinetto
| |nell'ufficio territoriale del
| |governo; responsabile
| |nell'ufficio territoriale del
| |governo delle aree funzionali
| |in materia di: ordine e
| |sicurezza pubblica; raccordo
| |con gli enti locali;
| |consultazioni elettorali;
| |diritti civili, cittadinanza,
| |condizione giuridica dello
| |straniero, immigrazione e
| |diritto di asilo;
| |responsabile nell'ufficio
| |territoriale del governo
| |delle sedi capoluogo di
| |regione delle aree funzionali
| |in materia di: protezione
| |civile, difesa civile e
| |coordinamento del soccorso
| |pubblico; applicazione del
| |sistema sanzionatorio
| |amministrativo; affari legali
| |e contenzioso anche ai fini
| |della rappresentanza in
| |giudizio
| |dell'amministrazione;
| |responsabile di area
| |funzionale nell'ambito dei
| |dipartimenti, degli uffici
| |centrali di livello
| |dirigenziale generale e degli
| |uffici di diretta
| |collaborazione del Ministro; Viceprefetto | 535 |ispettore generale. ---------------------------------------------------------------------
| |Capo di gabinetto e vice capo
| |di gabinetto nell'ufficio
| |territoriale del governo;
| |responsabile di area
| |funzionale nell'ufficio
| |territoriale del governo;
| |responsabile di servizio
| |nelle aree funzionali dei
| |dipartimenti, degli uffici di
| |livello dirigenziale generale
| |e degli uffici di diretta
| |collaborazione del Ministro;
| |responsabile dell'area degli
| |affari legali e del
| |contenzioso anche ai fini
| |della rappresentanza in
| |giudizio Viceprefetto aggiunto| 1065 |dell'amministrazione. --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 1746 |
 
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