Gazzetta n. 127 del 2 giugno 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 29 marzo 2000 |
Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, all'on. Aniello Di Nardo, Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale, fra l'altro, il prof. Paolo De Castro e' stato nominato Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale, fra l'altro, l'on. Aniello Di Nardo e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali; Ritenuta l'opportunita' di delegare al predetto Sottosegretario di Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali; Decreta: Art. 1. Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro: 1) gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica; 2) gli atti normativi e regolamentari; 3) le circolari contenenti direttive generali; 4) le risposte a quesiti su questioni di principio; 5) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; 6) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo; 7) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali; 8) gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e sovranazionali; 9) i provvedimenti interministeriali; 10) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto; 11) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica; 12) la dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica; 13) i provvedimenti di designazione e nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti, istituti e societa' sottoposti alla vigilanza del Ministero; 14) i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari; 15) gli atti di organizzazione degli uffici; 16) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni; 17) ogni altro atto o provvedimento per i quali un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega. Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 2. Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Aniello Di Nardo sono delegate, nel rispetto delle direttive del Ministro: le questioni attinenti all'applicazione nazionale del regime comunitario nei settori oleicolo e delle altre colture mediterranee; le questioni riguardanti la previdenza agricola e la riforma della riscossione dei contributi agricoli unificati; la partecipazione ai lavori delle commissioni del C.I.P.E. e, su delega di volta in volta, alle sedute del comitato; le questioni relative ai prodotti tipici; le questioni relative ai progetti di forestazione interna. |
| Art. 3. Al medesimo Sottosegretario di Stato sono altresi' delegate: la partecipazione ai lavori parlamentari presso il Senato, secondo modalita' indicate dal Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di intervenirvi personalmente; la partecipazione, su delega di volta in volta, in caso di impedimento del Ministro, alle sedute comunitarie e alle riunioni dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea; la partecipazione alla "Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino" di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403. |
| Art. 4. Per le questioni di rilievo politico e di particolare importanza amministrativa ed economica, nonche' per quelle relative alle materie concernenti i rapporti internazionali, dovra' essere preventivamente acquisita l'intesa del Ministro. Il Ministro provvedera' inoltre, a delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 2000 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2000 Registro n. 1 Min. Pol. Agr., foglio n. 117 |
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