IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303/1999; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2000, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto, in particolare, l'art. 2, commi 3 e 4, che istituisce gli uffici di diretta collaborazione del Presidente; Decreta: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2000 sull'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' sostituito dal seguente: "3. Costituiscono strutture equiparate a quelle generali i seguenti uffici: a) l'ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare; b) l'ufficio stampa e del portavoce del Presidente; c) l'ufficio del consigliere diplomatico; d) l'ufficio del consigliere militare". Roma, 23 maggio 2000 Il Presidente: Amato Avvertenza: Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000. |