Gazzetta n. 127 del 2 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 7 febbraio 2000
Modalita' di compilazione del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il regolamento per l'amministrazione e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed, in particolare, l'art. 621 e seguenti in materia di conti giudiziali degli agenti della riscossione;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di riscossione unificata ed, in particolare l'art. 24 relativo alle modalita' di versamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189 ed, in particolare, l'art. 2, che regolamenta termini e modalita' di versamento alla tesoreria provinciale dello Stato da parte dei concessionari della riscossione;
Visto l'art. 4 del richiamato decreto presidenziale 18 maggio 1998, n. 189, secondo il quale la sezione di tesoreria emette quotidianamente un'unica quietanza relativa a tutti i versamenti effettuati in ciascuna giornata dalle banche e dai concessionari, allegando alla quietanza stessa un elenco dei versamenti della giornata, distinto per soggetto versante;
Visto l'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che conferisce ad un'apposita struttura di gestione il compito di attribuire le somme agli enti destinatari;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di quello del lavoro e della previdenza sociale del 22 maggio 1998, n. 183, con cui e' stata individuata la struttura di gestione ai sensi del comma 3 dello stesso art. 22 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
Visto l'art. 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i documenti giustificativi validi ai fini della dimostrazione nei conti giudiziali delle somme versate dai concessionari in tesoreria;
Ritenuto che occorre provvedere in conformita' a quanto prescritto dal citato art. 9;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. I concessionari della riscossione che effettuano nella tesoreria dello Stato i versamenti delle somme riscosse direttamente presso i propri sportelli ovvero quelle accreditate dagli istituti delegati, per le quali sono obbligati alla resa del conto giudiziale di cui all'art. 621 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, danno dimostrazione del discarico delle somme riscosse allegando al conto gli elenchi dei versamenti giornalieri ricevuti dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione.
 
Art. 2.
1. La Direzione centrale per la riscossione, fermo restando gli adempimenti di cui al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di quello del lavoro e della previdenza sociale del 22 maggio 1998, n. 183, acquisisce i dati dei versamenti effettuati dai soggetti abilitati alla riscossione e ne riscontra la rispondenza con la quietanza cumulativa emessa dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.
2. Effettuati gli adempimenti di cui al comma 1, la Direzione centrale per la riscossione forma giornalmente gli elenchi dei versamenti effettuati dai singoli concessionari della riscossione alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
3. Gli elenchi dei versamenti di cui al comma 2 saranno trasmessi ai competenti concessionari della riscossione per il tramite della struttura di gestione prevista dall'art. 1 del decreto n 183 del 1998 di cui al comma 1 e recheranno timbro e firma del dirigente responsabile della Direzione centrale per la riscossione, per le finalita' di cui all'art. 1.
Roma, 7 febbraio 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato

Il Ministro delle finanze
Visco Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2000 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 314
 
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