Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Terre Tarentine"

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Terre Tarentine", ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dalla Associazione Jonica Olivicoltori - A.J.O. - e dalla Associazione Jonica Produttori Olivicoli - AJPROL;
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata dell'olio di oliva vergine ed extravergine;
Vista la nota prot. 61141 del 14 aprile 1999, diretta ai consorzi predetti, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in relazione alla disciplina tecnica alla quale dovranno assoggettarsi i produttori dell'olio extravergine di oliva "Terre Tarentine" in caso di registrazione comunitaria;
Viste le risultanze dell'incontro tecnico svoltosi il 17 febbraio 2000 con la partecipazione dei rappresentanti dei consorzi richiedenti la registrazione, allo scopo di definire in maniera congiunta in ogni sua parte la disciplina oggetto della presente proposta;
Visti gli ulteriori chiarimenti forniti dai citati consorzi, a seguito dell'incontro suddetto, con nota pervenuta in data 13 marzo 2000;
Esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato;
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita', via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta;
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/1992, ai competenti organi comunitari.
Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Terre Tarentine"
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta "Terre Tarentine" e' riservata all'olio extravergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/1992 e indicati nel presente disciplinare di produzione.
 
Art. 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta "Terre Tarentine" e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti da sole o congiuntamente negli oliveti: Leccino, Coratina, Ogliarola e Frantoio, in misura non inferiore all'80%, in percentuali variabili tra loro; il restante 20% e' costituito da altre varieta' minori presenti negli oliveti della zona di produzione indicata nel successivo art. 3.
 
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione e trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva "Terre Tarentine" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Taranto: territorio del comune di Taranto censito al catasto con la lettera "A", Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola.
 
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
Le olive utilizzate per la produzione dell'olio extravergine "Terre Tarentine" devono provenire da oliveti le cui caratteristiche colturali sono quelle tipiche e tradizionali della zona ed atte a contribuire, insieme alle caratteristiche pedoclimatiche, al conferimento di quelle doti qualitative tipiche e irriproducibili.
Sono idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune e rosse, spesso presenti in lembi alternati poggiati su rocce calcaree.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
I nuovi impianti devono essere realizzati su terreni idoneo allo sviluppo vegetativo ottimale della coltura.
Il numero di piante per ettaro puo' variare a seconda della potenzialita' produttiva del terreno, e comunque non puo' essere superiore a 500 nei sesti di impianto intensivo.
Sono vietate tutte le forme di forzatura e tutte quelle pratiche agronomiche volte all'incremento della produzione a sfavore della qualita' e della salubrita' del prodotto.
 
Art. 5.
Produzioni e rese
La produzione massima di olive per pianta puo' essere di Kg 60 negli oliveti con sesto di impianto intensivo e di Kg 120 in quelli con sesto tradizionale.
La produzione massima per ettaro non deve superare i 120 quintali.
Le olive utilizzate per la produzione dell'olio extravergine "Terre Tarentine" devono essere sane.
 
Art. 6.
Raccolta
Sono ammesse tutte le procedure di raccolta che effettuano il distacco delle drupe direttamente dalla pianta.
Le operazioni di raccolta devono essere effettuate a partire dal mese di ottobre e non possono protrarsi oltre gennaio.
Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata in cui sono state raccolte ed utilizzando contenitori atti a garantire l'integrita' delle drupe.
Le olive possono soggiornare nel frantoio al massimo per 72 ore prima della molitura ed essere stoccate in recipienti rigidi ed aerati collocati in locali freschi ventilati in cui la temperatura non deve subire escursioni tali da compromettere la qualita' delle drupe.
 
Art. 7.
Modalita' di oleificazione
L'oleificazione deve avvenire in frantoi autorizzati, ricadenti nella zona di produzione indicata all'art. 3.
Per l'estrazione dell'olio extravergine "Terre Tarentine" sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici, tradizionali e continui, atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche.
E' ammesso il solo impiego di acqua potabile a temperature non superiori ai 30 oC.
La resa massima delle olive in olio non deve superare il valore del 22%.
 
Art. 8.
Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo, l'olio oggetto del presente disciplinare puo' essere filtrato o non filtrato e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Colore: giallo verde;
Fluidita': media;
Sapore: fruttato con media sensazione di amaro e leggera sensazione di piccante;
Valore minimo del Panel Test: 6,5;
Acidita' massima totale espressa in acido oleico in peso: non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
Numero perossidi: <= 12 Meq 02/Kg;
K232: <= 1,70;
K270: <= 0,15;
Acido linoleico: <= 10%;
Acido linolenico: >= 0,6%;
Acido oleico: <= 70%;
Valore campesterolo <= 3,3%;
Trilinoleina: <= 0,2%.
Per tutti gli altri parametri chimico-fisici, non espressamente riportati si fa riferimento a quanto previsto nel Reg. CEE n. 2568/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 9.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "fine, scelto, selezionato, superiore" o di quant'altro possa trarre in inganno il consumatore.
E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivico - la situata nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione ed il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva "Terre Tarentine" devono avvenire nell'ambito della zona geografica di produzione prevista all'art. 3.
Il nome della denominazione di origine protetta deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.
La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti a norma di legge di capacita' non superiore a litri 5.
E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto, nonche' l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il mese di ................... dell'anno ...................." per un periodo di non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione.
 
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