Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 20 aprile 2000
Individuazione delle regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale. Determinazione della durata della fase sperimentale prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

IL MINISTRO DELLA SANITA' e
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante il "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, del predetto decreto, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanita' e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate almeno tre regioni nelle quali avviare il trasferimento graduale, in forma sperimentale, delle funzioni sanitarie non gia' trasferite ai sensi del precedente comma 1;
Considerato, altresi', che con il medesimo decreto deve essere stabilita la durata della fase sperimentale e che tale durata deve tenere conto dei termini previsti dall'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419, il quale prevede che entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 230 del 1999, il Governo adotti, anche con riferimento all'esito della sperimentazione, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del suddetto decreto;
Ritenuto opportuno, ai fini della effettuazione di una sperimentazione che consenta di poter disporre di elementi informativi utili a poter successivamente procedere al trasferimento delle funzioni sanitarie sull'intero territorio nazionale, di individuare regioni situate nel nord, nel centro e nel sud del Paese e nelle quali siano presenti istituti penitenziari di rilevante importanza, avuto riguardo anche alla composizione della popolazione detenuta;
Ritenuta, altresi', l'opportunita', di costituire un apposito comitato per il monitoraggio e la valutazione della fase sperimentale;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 4 aprile 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decretano:
Art. 1. Individuazione delle regioni nelle quali attuare la fase sperimentale
1. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, sono individuate le seguenti regioni: Toscana, Lazio e Puglia.
2. Nelle suddette regioni sono trasferite al Servizio sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione di quelle effettuate negli ospedali psichiatrici giudiziari, che restano di competenza del predetto Ministero, al fine di rispettare il principio della gradualita' previsto dalla suddetta norma.
3. Alla fase sperimentale si applica l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 230 del 1999.
 
Art. 2.
Durata della fase sperimentale
1. L'inizio della fase sperimentale prevista dall'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si conclude trenta giorni prima della scadenza dei termini previsti dall'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419.
 
Art. 3. Comitato per il monitoraggio e la valutazione della fase sperimentale
1. Ai fini del monitoraggio e della valutazione della fase sperimentale, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Ministro della giustizia, e' istituito presso il Ministero della sanita', un apposito comitato costituito da tre membri designati dall'Amministrazione della sanita', da tre membri designati dall'Amministrazione della giustizia e da un membro designato da ogni regione individuata nell'art. 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1, sono definiti i compiti e le modalita' di funzionamento del suddetto comitato.
3. Ai componenti del comitato e' dovuto il solo trattamento economico di missione erogato dalle amministrazioni che provvedono alla relativa designazione.
Roma, 20 aprile 2000
Il Ministro della sanita'
Bindi

Il Ministro della giustizia
Diliberto

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato

Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini
 
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