Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 2000 |
Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 7, comma 2, secondo il quale lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e' deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 38, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, recante il testo dello statuto dell'Unioncamere, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 gennaio 1995, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, recanti modificazioni ed integrazioni al testo dello statuto; Vista la deliberazione n. 6 del 3 dicembre 1999 con la quale l'assemblea dell'Unioncamere ha apportato allo statuto ulteriori modificazioni indispensabili per l'adeguamento dell'ordinamento dell'Ente alle novita' legislative introdotte dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta: Articolo unico 1. E' approvata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ai sensi dell'art. 38, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la deliberazione n. 6 del 3 dicembre 1999 dell'assemblea dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. Lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, recante le modifiche e le integrazioni di cui alla deliberazione citata e' allegato al presente decreto. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 aprile 2000
Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta |
| ALLEGATO STATUTO UNIONCAMERE TITOLO I NORME GENERALI Articolo 1 NATURA GIURIDICA, ADESIONI, SEDE
1. L'unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, denominata Unioncamere, ha personalita' giuridica ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1954 n. 709 ed esercita in regime di autonomia funzionale le attribuzioni previste dalla legge 29 dicembre 1993 n. 580 e dalle altre leggi. 2. Fanno parte dell'Unioncamere le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per il tramite del competente Assessore regionale. 3. Possono essere ammesse in una sezione separata le Camere di commercio miste, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993 n. 580. 4. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e sede di rappresentanza e di servizio a Bruxelles. les.
Articolo 2 SCOPI
1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio - anche in quanto autonomie funzionali a norma dell'articolo 1 comma 4 lettera d) della legge 15 marzo 1997 n. 59 - e delle loro forme associative e articolazioni funzionali. Cura i rapporti del sistema con le istituzioni nazionali e internazionali e con le categorie, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate, sostiene l'attivita' del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete . 2. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonche' mediante la partecipazione a organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato, servizi e attivita' di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche. 3. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa delle Camere di commercio, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali, anche valorizzando l'attivita' delle Camere di commercio Italiane all'estero e promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere assicura il necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi di camere di commercio sia in ambito comunitario che negli altri paesi. 4. L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del sistema camerale delle linee di azione, dei programmi, dei piani e dei fondi comunitari, anche d'intesa con le categorie economiche, operando sia quale referente della Commissione o di altri organismi dell' Unione europea, che quale titolare degli interventi. 5. L'Unioncamere, inoltre: a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori; b) promuove e realizza studi, indagini e ricerche e collabora anche ad attivita' di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali, esteri e internazionali; c) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle Camere di commercio e delle categorie economiche; d) contribuisce all'attivita' di organismi ed enti aventi finalita' di interesse per le Camere di Commercio e le categorie; e) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale ed esercita le attribuzioni ad essa assegnate dalle leggi. 6. L'Unioncamere e' legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela della denominazione e delle prerogative delle Camere di commercio in Italia, anche ai sensi dell'articolo 22 comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, nonche' ad intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli organismi e le attivita' del sistema camerale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
TITOLO II STRUTTURA DELL'UNIONCAMERE Articolo 3 ORGANI
1. Sono organi dell'Unioncamere: - l'Assemblea; - il consiglio; - il comitato di presidenza; - il presidente; - il collegio dei revisori. 2. Il consiglio, il comitato di presidenza, il presidente durano in carica due anni dalla data di elezione; la durata del collegio dei revisori e' disciplinata dall'articolo 2400 del codice civile. I consiglieri ai quali, durante il periodo di carica, viene meno la qualifica di presidente di camera di commercio, scadono a questa data e decadono dalla carica. 3. 1 compensi per i componenti degli organi sono determinati ai sensi degli articoli 2389 e 2402 del Codice Civile.
Articolo 4 ASSEMBLEA
1. L'Assemblea dell'Unioncamere e' composta dai presidenti delle Camere di commercio e dall'Assessore competente della Regione Valle d'Aosta che vi fanno parte al sensi dell'articolo 1, secondo comma. 2. In caso di assenza o impedimento del presidente di una Camera di commercio partecipa alle riunioni dell'Assemblea, con diritto di voto, un componente del consiglio camerale a cio' espressamente delegato. 3. Sono ammesse le deleghe ai rappresentanti di altra Camera; in ogni caso, nessun delegato votante puo' rappresentare piu' di tre Camere, compresa la propria. L'Assemblea e' presieduta dal presidente dell'Unioncamere o, in sua assenza, dal vice presidente con maggiore anzianita' di carica o, in caso di parita', dal piu' anziano di eta'; si riunisce di regola ogni semestre, o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero lo deliberi il consiglio. 4. Spetta all'Assemblea: a) definire su base biennale le strategie e le linee di sviluppo del sistema camerale; b) definire le linee generali programmatiche dell'attivita' dell'Unioncamere; c) approvare la relazione predisposta dal consiglio al termine di ogni esercizio sul programma annuale di attivita'; d) approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi; e) determinare la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle Camere di commercio; f) deliberare sulle modifiche statutarie in conformita' a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e con le modalita' di cui all'articolo 11 del presente Statuto; g) eleggere il presidente dell'Unioncamere ed i membri del consiglio di competenza assembleare; h) eleggere i membri del collegio dei revisori, recependo le designazioni di competenza del Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato e del Ministro del Tesoro.
Articolo 5 CONSIGLIO
1. Il consiglio dell'Unioncamere e' composto dal presidente dell'Unioncamere, dal presidente di ciascuna Unione regionale delle Camere di commercio o dal relativo delegato per il biennio di carica, salvo revoca, e da dieci membri eletti dall'Assemblea al proprio interno. 2. Per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e' chiamato a far parte il competente Assessore regionale o suo delegato. 3. Il consiglio e' presieduto dal presidente dell'Unioncamere, o in caso di sua assenza, da un vice presidente espressamente delegato. 4. Il consiglio coopta nella prima seduta altri quattro componenti, due dei quali, con voto a maggioranza di due terzi, possono essere scelti anche fuori dell'ambito dei presidenti camerali. Questi ultimi partecipano senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea. 5. Spetta al consiglio: a) proporre all'Assemblea le strategie e le linee di sviluppo biennale del sistema camerale; b) convocare l'assemblea e fissarne l'ordine del giorno; c) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; d) approvare le variazioni di bilancio; e) individuare i programmi, gli obiettivi e le priorita' dell'attivita' dell'Unioncamere in base alle linee fissate dall'Assemblea, anche con riferimento alla destinazione delle risorse; f) deliberare sulle*materie di cui all'articolo 2 comma 2 e sugli atti di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare, nonche' approvare le norme sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Unioncamere con apposito Regolamento di amministrazione e contabilita'; g) assumere le determinazioni necessarie per l'amministrazione e la gestione del fondo di perequazione di cui all'articolo 18 comma 5 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed esprimere il parere previsto dallo stesso articolo 18, comma 3; h) istituire la sezione separata di cui all'articolo 1 comma terzo deliberando sulle norme generali per il suo funzionamento; i) eleggere quattro vice presidenti tra i propri membri; 1) nominare, su proposta del presidente, il segretario generale e, su proposta di quest'ultimo, i vice segretari generali. 6. Il consiglio puo' delegare al comitato di presidenza o al presidente specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal presente articolo, nel comma 5, alle lettere h), f), h).
Articolo 6 COMITATO DI PRESIDENZA
Il comitato di presidenza e' composto dal presidente, dai vice presidenti, nonche' da quattro membri eletti dal consiglio nel proprio ambito. I componenti del comitato di presidenza sono rieleggibili e restano in carica per non piu' di due mandati completi consecutivi. A tal fine, non si tiene conto del periodo di mandato parziale eventualmente ricoperto, purche' inferiore a dodici mesi. 2. Il comitato di presidenza: a) individua i progetti per l'attuazione del programma e per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Assemblea e dal Consiglio, indicando strumenti e risorse da destinare all'attivita'; b) propone al consiglio l'integrazione e l'aggiornamento dei programmi e le variazioni di bilancio; c) provvede alla istituzione e alla regolamentazione del funzionamento di commissioni e comitati anche consultivi e nomina esperti e rappresentanti; d) approva, secondo i criteri di cui al titolo I dei decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 20 e successive modificazioni, il Regolamento di organizzazione degli uffici che indica i principi fondamentali di organizzazione e di composizione della pianta organica, i procedimenti di selezione dei personale e della dirigenza, i criteri per l'individuazione delle funzioni dirigenziali e le modalita' di preposizione ad esse, nonche' definisce i sistemi operativi di gestione, valutazione e controllo dell'attivita' e delle prestazioni ; e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi generali impartiti, secondo le procedure e con gli strumenti previsti dal Regolamento di organizzazione degli uffici; f) nomina, su proposta del segretario generale, i dirigenti e i quadri intermedi; g) istituisce per esigenze organizzative e di funzionamento uffici distaccati e delibera sui ricorsi o sulla costituzione in giudizio e sulla risoluzione transattiva e stragiudiziale delle vertenze. 3. Il comitato di presidenza impartisce le direttive per la stipula del contratto collettivo dei personale, a norma del decreto legislativo n. 396/1997, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Ente, con riguardo alle qualifiche non dirigenziali. 4. L'attivita' di valutazione strategica dell'azione dell'Unioncamere e' esercitata dal comitato di presidenza con gli strumenti e le modalita' contemplate dal Regolamento previsto dal precedente comma 2, lettera d). 5. Spetta al comitato di presidenza deliberare su tutte le materie non attribuite alla competenza di altri organi e non riservate all'ambito di autonomia della dirigenza e, in particolare, decidere sulla partecipazione dell'Unioncamere a manifestazioni o iniziative non programmate che coinvolgano l'immagine dell'Ente o del sistema camerale verso l'esterno. 6. Il comitato di presidenza puo' istituire un organismo consultivo al quale partecipano i vertici delle associazioni nazionali di categori'a. Tale organismo si esprime su questioni che gli vengono sottoposte dal presidente dell'Unioncamere, inerenti lo sviluppo dei vari settori, nonche' su servizi che l'Unioncamere realizza nell'interesse dell'economia. 7. Il comitato di presidenza puo' delegare al presidente l'assunzione di specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal presente articolo, nel comma 2, alle lettere c) ed f) e nel comma 5.
Articolo 7 PRESIDENTE
1. Il presidente e' il rappresentante legale dell'Unioncamere. Convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio e il comitato di presidenza ed esercita il potere di proposta per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 4 lettera b), nonche' quelli di cui all'articolo 6 ultimo comma. Il presidente ha la rappresentanza politica e istituzionale dell'Unioncamere, in particolare nei confronti delle Camere di commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi di Governo, delle associazioni di categoria e degli enti e organi comunitari e internazionali. 2. Adotta in caso di urgenza, salvo ratifica nella prima riunione successiva dell'organo competente, i provvedimenti di spettanza del consiglio e del comitato di presidenza, previsti rispettivamente dall'articolo 5, comma 5 lettere b), d), f) - limitatamente agli atti di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare - dall'articolo 6, comma 2 lettere c), f) - con esclusione della istituzione di uffici distaccati - e dal comma 5 dello stesso articolo. 3. In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal vice presidente espressamente delegato. 4. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, puo' delegare la trattazione di questioni di sua competenza a membri del comitato di presidenza o del consiglio. 5. Il presidente rimane in carica fino alla fine del mandato, anche quando ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 3 comma 2.
Articolo 8 COLLEGIO DEI REVISORI
1. Il collegio dei revisori e' composto da cinque membri effettivi e due supplenti, dei quali un effettivo e un supplente sono designati dal Ministro dell'Industria e un effettivo del Ministro del Tesoro. 2. Il presidente del collegio dei revisori e' nominato dall'Assemblea. 3. Il collegio dei revisori esercita in via esclusiva il controllo di regolarita' amministrativa e contabile verificando la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa, vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e accerta la regolare tenuta della contabilita', controllando il servizio di cassa e di economato dell'Unioncamere. A tal fine, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente. 4. Il collegio dei revisori riferisce annualmente all'assemblea sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo. 5. I componenti del collegio dei revisori intervengono alle sedute degli altri organi collegiali. 6. Si applicano, in quanto compatibili con la natura dell'Unioncamere, gli articoli 2399 comma 1, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2407, del Codice Civile. I componenti designati dalle amministrazioni statali e almeno uno dei revisori effettivi eletti dall'Assemblea devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili.
Articolo 9 SEGRETARIO GENERALE
1. Al segretario generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione dell'Unioncamere e i poteri di coordinamento e verifica e controllo dell'attivita' dei dirigenti. 2. Il segretario generale propone al comitato di presidenza i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 3, adotta tutti gli altri atti di organizzazione riservati - dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 - all'ambito di autonomia della dirigenza di vertice proponendo al comitato di presidenza la ripartizione delle competenze tra la dirigenza e disponendo sulle procedure per la gestione dell'attivita', sui limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare e sull'adozione delle misure inerenti la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.
Articolo 10 ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONCAMERE
1. Nell'ambito di quanto stabilito dal comitato di presidenza ai sensi dell'articolo 6 comma 2, alla dirigenza spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonche' di controllo. La dirigenza e' responsabile della gestione e dei relativi risultati. 2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici previsto dal precedente articolo 6 disciplina altresi' le modalita' di informazione degli organi sull'andamento dell'attivita' e di esercizio del controllo direzionale e operativo di gestione, nonche' le modalita' per la valutazione delle prestazioni da parte del Segretario Generale sui dirigenti e del Comitato di presidenza sul Segretario Generale. 3. Il rapporto di lavoro dei dirigentiddell'Unioncamere e' disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di imprese commerciali,, dei servizi e del terziario e dai contratti individuali tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Ente. La stipula del contratto collettivo e' disciplinata dal decreto legislativo n. 396 del 1997.
TITOLO III PROCEDURE Articolo 11 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI
1. Le sedute degli organi collegiali sono valide con la partecipazione di almeno la meta' piu' uno dei rispettivi componenti, salvo quelle dell'Assemblea, che sono valide con la partecipazione di almeno un terzo dei componenti. 2. Quando e' chiamata a deliberare sullo Statuto, l'Assemblea e' validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. 3. Le deleghe di cui all'articolo 4 devono essere conferite per iscritto e i documenti relativi sono conservati dall'Unioncamere. La rappresentanza puo' essere conferita solo per singole assemblee. 4. Le deliberazioni di competenza degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatta salva la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie e la maggioranza qualificata prevista per la cooptazione in consiglio del membro scelto fuori dell'ambito dei presidenti camerali. 5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via fax, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima per le sedute dell'assemblea e del consiglio e almeno cinque giorni prima per le sedute del comitato di presidenza. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari e' la sede della Camera di commercio per i presidenti, quella dichiarata all'Unioncamere per gli esterni. 6. Il consiglio puo' essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta. 7. Le votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano. Per le deliberazioni' concernenti persone, si adotta la votazione segreta quando essa sia richiesta da almeno un decimo dei presenti. 8. Il presidente ha facolta' di invitare alle sedute degli organi collegiali, senza diritto di voto, personalita' del mondo politico, economico ed esperti, nonche' - per le riunioni del consiglio e per specifici argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale. 9. Le riunioni degli Organi collegiali, ad eccezione dell'Assemblea, possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. Un apposito regolamento deliberato dal Consiglio disciplina le modalita' del collegamento, le formalita' richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.
TITOLO IV GESTIONE FINANZIARIA Articolo 12 RISORSE FINANZIARIE
1. Le risorse finanziarie dell'Unioncamere sono: a) la dotazione finanziaria, rappresentata da un'aliquota annualmente fissata dall'Assemblea a carico delle Camere di commercio e del competente Assessorato della Valle d'Aosta sul totale delle loro entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte e diritti camerali; b) le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi; c) i finanziamenti per programmi e progetti provenienti dalla Unione Europea o da altri soggetti; d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata. 2. Presso l'Unioncamere e' costituito il fondo intercamerale di intervento a favore delle singole Camere di commercio e delle loro forme associative e articolazioni funzionali, della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per il tramite del competente Assessorato e delle Camere di commercio italiane all'estero, gestito in base a regolamento approvato dal consiglio. 3. Il fondo puo', altresi', operare a favore delle Camere di commercio miste ammesse alla separata sezione di cui all'articolo 1. 4. Presso l'Unioncamere e' istituito un fondo di perequazione ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della legge 29 dicembre 1993 n. 580. Le modalita' di gestione e amministrazione del fondo sono definite dal consiglio.
Articolo 13 CONTROLLI
1. La vigilanza sull'attivita' dell'Unioncamere spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 29 dicembre 1993 n. 580. 2. La gestione finanziaria dell'Unioncamere e' assoggettata al controllo della Corte dei Conti nella forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, come disposto dall'articolo 12, comma 19 del decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 3. L'Unioncamere comunica al Ministero dell'industria i nomi dei consiglieri, degli eletti alle cariche di presidente e di vice presidente e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il regolamento di amministrazione e contabilita', il quale e' approvato di concerto con il Ministro del Tesoro, nonche' i provvedimenti riguardanti la dotazione organica complessiva e la istituzione di aziende speciali. 4. Il controllo del Ministero e' di sola legittimita' e le delibere di cui al comma tre divengono esecutive se entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione, ridotto a trenta per le delibere di' variazione del bilancio preventivo, il Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato non ne disponga con provvedimento motivato l'annullamento per vizi di legittimita'. Tale termine puo' essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata.
Articolo 14 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell'Unioncamere, le attivita' e le eventuali passivita' di liquidazione vanno a beneficio o a carico delle Camere, in proporzione dei versamenti da ciascuna di esse dovuti durante l'ultimo triennio.
Articolo 15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 7 comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580. 2. Le modifiche relative al periodo di durata degli organi e ai limiti alla rielezione si applicano dal 30 giugno 1998; le modifiche relative a gennaio 1998 o dal giorno indicato nel comma precedente, se successivo a tale data. 3. Le modifiche apportate all'ultimo comma dell'articolo 8, relative al requisito dell'iscrizione all'albo dei revisori contabili, si applicano dal 30 giugno 2001. |
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