Le aziende che intendono modificare i prezzi delle proprie specialita' medicinali per l'adeguamento alla terza fase del prezzo medio europeo, devono inviare la richiesta di variazione del prezzo alla segreteria del CIPE - Ufficio sorveglianza farmaci, entro il 10 giugno corrente anno. Ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 non e' autorizzata la richiesta di modifica del prezzo per le specialita' aventi confezioni registrate e con procedura nazionale e di mutuo riconoscimento. La domanda dovra' contenere, cosi' come avvenuto nelle precedenti occasioni, le seguenti informazioni: nome specialita', codice AIC, prezzo ex factory 2a tranche, prezzo al pubblico 2a tranche, valore tranche, prezzo ex factory 3a tranche, prezzo al pubblico 3a tranche. Le confezioni di specialita', per le quali e' scaduta la tutela brevettuale, che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29, comma 4, della legge sopra citata hanno ridotto il proprio prezzo del 5%, per il calcolo della 3a fase devono sommare all'ex factory 2a tranche comunicato a questo ufficio in occasione dell'adeguamento al prezzo medio europeo del giugno 1999, il valore annuo della tranche, ridurre del 5% l'ex factory 3a tranche, successivamente aggiungere i margini alla distribuzione e l'IVA e infine arrotondare il prezzo al pubblico cosi' calcolato. Qualora l'ufficio non chieda di rettificare i prezzi comunicati entro il 28 giugno prossimo venturo, l'azienda potra' richiederne la pubblicazione sulla seconda parte della Gazzetta Ufficiale ed entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo e comunque non prima del 15 luglio. Per tutto quanto non riportato nel presente comunicato valgono le disposizioni contenute in quello precedente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1999. |